Sentenza 11 novembre 2015
Massime • 1
Nel giudizio di convalida del provvedimento applicativo della misura di prevenzione di cui all'art. 6 della legge n. 401 del 1989 deve essere riconosciuto all'interessato un termine non inferiore a 48 ore per l'esercizio del diritto di difesa, decorrente dalla notifica del provvedimento del Questore.
Commentario • 1
- 1. Processo penale, misure di prevenzione, DASPO, convalida, diritto di difesa, termine non inferiore a 48 ore, decorrenzaAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 29 novembre 2018
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 11/11/2015, n. 50456 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 50456 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2015 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE Composta da: Aldo Fiale Presidente Silvio Amoresano Consigliere rel. Elisabetta Rosi Consigliere Enrico Mengoni Consigliere Alessandro M. Andronio Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: RI LE, nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 20/12/2014 del G.i.p. del Tribunale di Firenze visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Silvio Amoresano;
letta la requisitoria del P. M., in persona del Sost. Proc.Gen. Vito D'Ambrosio, che ha concluso, chiedendo l'annullamento con rinvio dell'impugnata ordinanza. 1 5045 6/ 15 сем. Camera di Consiglio del 11/11/2015 : Sentenza N1998 Registro Generale N.5331/2015 : RITENUTO IN FATTO 1.Il Questore di Firenze, con provvedimento del 12/12/2014, notificato il 18/12/2014 ore 11,20, imponeva a RI LE le prescrizioni di cui all'art.6 L.401/1989. Il P.M., nel termine di 48 ore prescritto, richiedeva la convalida del provvedimento. Il GIP del Tribunale di Firenze, con ordinanza in data 20/12/2014 ore 9,15, depositata in pari data alle ore 10,00, convalidava il provvedimento del Questore.
2.Propone ricorso per cassazione il RI, a mezzo dei difensori, per violazione del diritto di difesa, essendo la convalida intervenuta prima che l'interessato avesse un termine congruo (individuato dalla giurisprudenza in 48 ore) per il deposito di scritti o memorie difensive. Denuncia, inoltre, la mancanza di motivazione in ordine alla necessità di imporre anche l'obbligo di presentazione ed alle ragioni di necessità ed urgenza ed infine alla congruità della sanzione. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il primo motivo di ricorso è fondato.
2. La Corte Costituzionale, con sentenza n.512 del 2002, ha affermato che la misura di prevenzione di cui al secondo comma dell'art.6 L.13/12/1989 n.401 e succ.modif., rientra tra le forme di restrizione della libertà personale, per cui trovano applicazione le garanzie previste dall'art. 13 Cost. Può essere imposta, quindi, solo con atto motivato dell'A.G. e nei soli casi e modi previsti dalla legge (comma 2); in casi eccezionali di necessità ed urgenza, indicati tassativamente dalla legge, è però consentito all'autorità di pubblica sicurezza di adottare provvedimenti provvisori, che devono essere comunicati entro quarantotto ore all'autorità giudiziaria e se questa non li convalida nelle successive quarantotto ore, si intendono revocati e restano privi di ogni effetto (comma 3). Con un' interpretazione costituzionalmente orientata, la sentenza della Corte Cost., quindi, specifica che la misura di prevenzione di cui al secondo comma dell'art.6 cit. (il testo meramente letterale farebbe pensare ad un provvedimento restrittivo della libertà personale attribuito in via esclusiva e non solo provvisoria all'autorità di P.S.) è riconducibile alla previsione del terzo comma dell'art. 13 Cost, ribadendo quanto già sostenuto in precedenza (cfr.sent.n.144 del 1997) e cioè la necessità che il destinatario del provvedimento impositivo della misura abbia "una piena e previa conoscenza dei diritti di difesa di cui può fruire in tale giudizio".
2.1.Le Sezioni Unite di questa Corte (sentenza n.44273/2004), dopo aver richiamato il contenuto delle decisioni della Corte costituzionale sopraindicate, hanno affermato che il controllo di legalità deve svolgersi su tutti i presupposti legittimanti la misura, vale a dire: a) la pericolosità del soggetto, verificando se i fatti indicati dal Questore possano costituire indizio sicuro della ritenuta pericolosità; b) l'adeguatezza della misura in relazione alla sua durata, la quale se ritenuta eccessiva, può essere anche ridotta ma non aumentata ex officio dal giudice, c) le ragioni di necessità ed urgenza che hanno indotto il Questore a provvedere. Quanto al diritto di difesa, hanno ribadito che il soggetto destinatario della misura deve poter interloquire nel procedimento, presentando memorie e deduzioni ed esaminando la documentazione che giustifica l'adozione della misura e che è stata trasmessa dal Questore ("Diversamente la possibilità di presentare memorie o deduzioni sarebbe vanificata dalla mancata conoscenza degli atti e la possibilità di interloquire- già sensibilmente ridotta per un contraddittorio solo cartolare e consentito in termini temporali assai ristretti- sarebbe sostanzialmente elusa).
2.2.Perché tale diritto di difesa possa concretamente esercitarsi è necessario, invero, che venga riconosciuto al destinatario del provvedimento un congruo termine per poter esaminare gli atti e presentare memorie o deduzioni. E poiché il P.M. ha il termine di 48 ore (dalla notifica del provvedimento del Questore) per richiedere o meno la convalida del provvedimento del Questore, deve ritenersi che anche l'interessato abbia analogo termine (decorrente ugualmente dalla notifica) che gli consenta di esercitare il suo diritto di difesa. 2 Aderendo a questa lettura costituzionalmente orientata dell'art.6 L.401/89, questa Corte non può che confermare la necessità di una garanzia minima per l'esercizio del diritto di difesa: "le memorie e le deduzioni depositate entro tale termine di 48 ore dalla notifica del provvedimento del questore sono sempre tempestive e devono essere prese in considerazione, nell'adottare l'ordinanza (motivata) di convalida, dal gip il quale non può provvedere prima della scadenza di tale termine;
ed ove il GIP, investito della richiesta del P.M., ciò non faccia rendendo la sua decisione prima che scada tale termine di 48 ore, l'ordinanza di convalida è affetta da vizio di violazione di legge" (cfr.Cass.sez.3 sent.n.1239 dell'11.12.2007).
2.3. Tanto premesso, risulta dagli atti che il decreto del Questore venne notificato al RI il 18/12/2014 alle ore 11,20 (come si dà atto anche nel provvedimento impugnato), mentre l'ordinanza di convalida del G.i.p. è del 20/12/2014 ore 9,15 (depositata in pari data alle ore 10,00) e, perciò, essa risulta emessa prima del termine di 48 ore. Il ricorrente quindi, non avendo avuto a disposizione tale termine, non è stato messo in condizione di esercitare pienamente il suo diritto di difesa con la presentazione di memorie o deduzioni. L'accoglimento del primo motivo di ricorso assorbe ogni altra deduzione e censura.
3. Afferendo il vizio alla procedura di convalida, l'ordinanza impugnata deve essere annullata senza rinvio (cfr.Cass.pen. sez.3 n.16405 del 10.3.2010; conf.Cass.pen.sez.3 n.18530 del 10.3.2010; Cass.pen.sez.3 n.21344 del 15.4.2010), con conseguente declaratoria di cessazione dell'efficacia del provvedimento del Questore limitatamente all'obbligo di presentazione.
P. Q. M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dichiara cessata l'efficacia del provvedimento del Questore di Firenze del 12/12/2014, limitatamente all'obbligo di presentazione. Manda alla cancelleria di comunicare il presente provvedimento al Questore di Firenze. Così deciso in Roma il 11/11/2015 Il Consigliere est. Il Presidente OLFOCITATA IN CA 23 PIC 2953 IL CANCILLERE Luand Maju 3