Cass. pen., sez. III, sentenza 16/11/2011, n. 46223
CASS
Sentenza 16 novembre 2011

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L'obbligo del giudice di motivare in ordine al contenuto delle memorie o deduzioni, tempestivamente presentate dall'interessato in vista della convalida del provvedimento del Questore impositivo dell'obbligo di presentazione ad un ufficio o comando di polizia (art. 6, l. 13 dicembre 1989, n. 401), si intende assolto anche nel caso in cui ne risulti testualmente avvenuto l'esame e sia desumibile, dal complessivo tenore del provvedimento, l'implicita esclusione della loro fondatezza.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 16/11/2011, n. 46223
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 46223
    Data del deposito : 16 novembre 2011

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