Sentenza 10 marzo 2010
Massime • 1
È nulla, per violazione del diritto di difesa, l'ordinanza di convalida del provvedimento del Questore, impositivo dell'obbligo di presentazione ad un ufficio o comando di polizia, che non contenga alcun riferimento alle deduzioni oggetto della memoria difensiva depositata entro il termine di quarantotto ore dalla notifica al diffidato. (In motivazione la Corte ha precisato che l'annullamento con rinvio determina la sospensione dell'efficacia del provvedimento del Questore nelle more della nuova valutazione che il G.i.p., in sede di rinvio, è tenuto a svolgere prendendo in esame la memoria pretermessa).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 10/03/2010, n. 20143 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 20143 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. GRASSI Aldo - Presidente - del 10/03/2010
Dott. TERESI Alfredo - Consigliere - SENTENZA
Dott. SQUASSONI Claudia - Consigliere - N. 419
Dott. AMOROSO Giovanni - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SARNO Giulio - Consigliere - N. 22560/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ZO IS RI, n. Brescia il 2.12.1984; IG ER, n. Brescia il 12.7.1983; ER VA, n. Brescia il 22.8.1969; EL BI, n. Lovere il 28.9.1986; BA ND CA, n. Chiari il 3.5.1981; ZO EM, n. Rovato il 17.4.1973; IN CE, n. Brescia il 5.7.1977; e CH AM IO, n. Brescia il 2.10.1981;
avverso distinte ordinanze del 25 marzo 2009 del g.i.p. presso il tribunale di Brescia;
Udita la relazione fatta in camera di consiglio dal Consigliere Dott. AMOROSO Giovanni;
Considerato che il P.M., in persona del S. Procuratore Generale Dott. RUSSO Rosario Giovanni ha concluso per il rigetto dei ricorsi;
la Corte.
Osserva:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. A seguito di richiesta del Pubblico ministero depositata il 26 marzo 2009, alle ore 13.50, di convalida del provvedimento di interdizione all'accesso a manifestazioni sportive adottato dal questore di Brescia il 25 marzo 2009 nei confronti di ZO IS RI, IG ER, ER VA, EL BI, BA ND, ZO EM, IN CE e CH AM IO, il Giudice per le Indagini Preliminari presso il tribunale di Brescia, con distinte ordinanze del 28 marzo 2009, emesse tutte alle ore 8.00, salva quella relativa a ZO IS RI, emessa alle ore 8,30 dello stesso 28 marzo 2009, convalidava il provvedimento adottato dal Questore di Brescia che, oltre a prescrivere il divieto di accesso agli stadi, imponeva al destinatario l'obbligo di presentazione presso i C.C. di Roveto mezz'ora dopo l'inizio del primo tempo e mezz'ora dopo l'inizio del secondo tempo di ogni incontro di calcio che la squadra del "Brescia" disputerà in campionato e nelle coppe nazionali e Europee, anche in trasferta, per un periodo di anni tre. Rilevava il g.i.p. che il provvedimento era stato notificato all'interessato in data 26 marzo 2009, alle ore 7.50 e che quindi la richiesta del pubblico ministero è tempestiva.
Considerava che dalla nota della IG della Questura di Brescia datata 18 marzo 2009, con annotazione di servizio del 17.3.2009, risultava che il 17 marzo 2009 alleo ore 20.30 presso lo stadio di Brescia si era tenuto l'incontro di serie B Brescia-Modena, incontro al quale erano stati presenti 110 sostenitori della squadra ospite. Questi erano stati accompagnati allo stadio con pullman messi a disposizione all'uopo e sarebbero stati riaccompagnati alla fine dell'incontro presso il parcheggio ove avevano le loro vetture. La IG riceveva informazioni precise in ordine all'organizzazione di un "agguato" ai supporter modenesi che si sarebbe verificato al passaggio degli autobus all'incrocio di via Oberdan e via Tirandi. Gli operanti allora si portavano sul luogo della segnalazione, riscontrando la presenza di numerosi ultras del Brescia appartenenti ai gruppi Curva sud Brixia decimus dies e N.C.P.. Costoro - dei quali alcuni erano travisati con sciarpe - si trovavano proprio nel punto ove di lì a poco sarebbero transitati i pullman con i tifosi del Modena e, alla vista degli operanti, iniziavano a disperdersi. Ma gli agenti riuscivano ad identificare e fermare vari soggetti e, nella circostanza, rinvenivano, nascosti tra i cespugli siti in zona a ridosso della strada, 12 tubi in gomma rigida lunghi tra i 93 e 130 cm con diametro di 4 cm;
altri otto tubi di analogo spessore e lunghezza;
2 tubi tra i 60/80 cm e diametro 4 cm, che potevano considerarsi armi improprie. Tutto ciò rendeva evidente che i soggetti resisi conto dello spiegamento di forze in prossimità dello stadio avevano organizzato un agguato in altro punto della città in una zona ove i pullman si sarebbero dovuti fermare ai semafori. Il g.i.p. riteneva sussistere in concreto la necessità ed urgenza del provvedimento questorile, anche in considerazione dei futuri impegni di casa della squadra del Brescia. Riteneva altresì che la presenza dei singoli diffidati nel luogo indicato altra ragione non aveva che quella di scatenare una rissa con la tifoseria avversaria e con le forze di polizia che scortavano i mezzi.
Quanto alla personalità dei diffidati il g.i.p. osservava in particolare che ZO IS RI era pregiudicato per il reato di lesioni personali e che ciò consentiva di ritenere il soggetto pericoloso non solo per le future partite di calcio, ma certamente anche non predisposto ad osservare spontaneamente il divieto di partecipare alle partite rendendo, dunque, necessario presidiare tale divieto con la prescrizione aggiuntiva di presentazione ai Carabinieri.
Pertanto il provvedimento questorile doveva trovare conferma, anche quanto alla durata dell'obbligo.
2. Avverso questa pronuncia tutti i diffidati propongono ricorso per cassazione con plurimi motivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso di ZO IS RI è articolato in due motivi con cui il ricorrente lamenta la nullità dell'ordinanza impugnata per inadeguatezza del termine a difesa (di quaranttotto ore) e per mancanza o insufficienza di motivazione in ordine ai presupposti del provvedimento (si deduce in particolare che il ZO è incensurato nonché mai raggiunto in precedenza da provvedimenti DASPO).
Il ricorso di IG ER e quello degli altri sei diffidati è articolato in cinque motivi con cui i ricorrenti deducono che il provvedimento che pone l'obbligo di presentazione può essere emesso solo nei confronti di coloro che si siano resi inadempienti ad un precedente ordine di accesso agli stadi;
che vi è sproporzione nel richiedere la "doppia firma" anche per le partite del Brescia in trasferta;
che è mancata la valutazione delle argomentazioni difensive svolte nella memoria tempestivamente presentata entro il termine di quarantotto ore;
che è eccessiva e sproporzionata la durata di tre anni dell'ordine questorile;
che vi è difetto di motivazione in ordine alle ragioni di necessità ed urgenza.
2.1 ricorsi sono fondati.
3. Quanto al rispetto del prescritto termine per l'emissione da parte del g.i.p. del provvedimento di convalida deve considerarsi che la giurisprudenza di questa Corte si è assestata nel ritenere necessario e sufficiente il rispetto del termine di quarantotto ore dalla notifica del provvedimento del questore al soggetto diffidato. In particolare Cass., Sez. 3, 11 dicembre 2007 - 17 gennaio 2008, n. 2471, ha affermato che, in tema di turbative nello svolgimento di manifestazioni sportive, il giudice chiamato a convalidare il provvedimento del Questore ha l'obbligo di verificare il rispetto del diritto di difesa del destinatario della misura, diritto da esercitarsi attraverso un "contraddittorio cartolare" nel termine dilatorio di quarantotto ore decorrente dalla notifica del provvedimento, termine entro il quale il P.M. può richiedere la convalida e l'interessato può presentare memorie e deduzioni. Nella specie questo termine risulta in tutti i casi rispettato: tutte le ordinanze di convalida (ad eccezione di quello relativo a ZO IS RI) sono state emesse dal g.i.p. alle ore 8.00 del 28 marzo 2009, laddove i singoli provvedimenti del questore risultano notificati ai suddetti diffidati il 25 marzo 2009 in orario che va dalle 13.00 alle 19.10.
Anche per ZO IS RI il termine suddetto risulta rispettato perché il provvedimento del questore è stato notificato il 26 marzo 2009 alle ore 7.50 e l'ordinanza di convalida del g.i.p. è stata emessa il 28 marzo 2009 alle ore 8.30.
4. Non di meno i ricorsi sono fondati sotto altro profilo. Nel prescritto termine di quarantotto ore dalla notifica del provvedimento del questore il diffidato può difendersi facendo pervenire all'ufficio del g.i.p. una memoria. Si è parlato infatti (Cass., Sez. 3, 6 novembre 2008 - 9 febbraio 2009, n. 5502; Cass., Sez. 3, 11 dicembre 2007 - 17 gennaio 2008, n. 2471, cit.) di contraddittorio cartolare come garanzia minima posta a tutela della libertà del diffidato che risulta incisa dal provvedimento del questore.
Questa garanzia va intesa non in senso meramente formale, come possibilità per il diffidato di interloquire presentando la memoria a difesa, ma come garanzia effettiva nel senso che, ove sia depositata una memoria a difesa nel suddetto termine di quarantotto ore, il g.i.p., per convalidare il provvedimento del questore, deve valutare la memoria stessa motivando, seppur in forma concisa, in ordine alle deduzioni mosse dal diffidato.
Se invece il g.i.p. ignora del tutto la memoria, in ipotesi perché, pur presentata tempestivamente in cancelleria, di fatto non gli sia stata resa disponibile sicché in concreto non abbia potuto esaminarla, la convalida risulta difettosa e quindi illegittima per violazione del diritto di difesa del diffidato.
Ed è ciò che si verificato nella specie: i diffidati, ad eccezione di ZO IS RI, hanno presentato tempestivamente - ossia prima della scadenza del suddetto termine di quarantotto ore - distinte memorie difensive che il provvedimento del g.i.p. non considera affatto, eventualmente per contestare le argomentazioni difensive ivi espresse.
Pertanto i provvedimenti di convalida sono illegittimi in parte qua, ossia nella parte in cui si riferiscono alla prescrizione dell'obbligo di presentazione e non già al divieto di accesso agli stadi. In questa parte vanno annullate le ordinanze impugnate disponendo la sospensione dell'efficacia del provvedimento del questore nelle more della nuova valutazione che il g.i.p. è chiamato a fare prendendo in esame la memoria suddetta.
5. Il ricorso è poi comunque fondato anche per ZO IS RI perché sussiste il dedotto vizio di motivazione avendo il g.i.p. ritenuta sussistente l'esigenza di rafforzare il divieto di accesso agli stadi con la prescrizione dell'obbligo di presentazione anche perché - si legge nel provvedimento - il ZO era "pregiudicato per il reato di lesioni personali". Avendo il ricorrente dimostrato di essere invece incensurato (come risulta dal prodotto certificato del casellario) e non risultando peraltro alcun altro precedente provvedimento del questore di divieto, in ipotesi violato, di accesso agli stadi, viene meno un elemento di fatto su cui si è poggiata la motivazione del provvedimento impugnato, motivazione che quindi si appalesa insufficiente e, sul punto, intrinsecamente contraddittoria.
Anche questa ordinanza va pertanto annullata in parte qua con rinvio perché il g.i.p. proceda a nuova valutazione.
6. Pertanto tutti i ricorsi devono essere accolti con conseguente annullamento delle ordinanze impugnate e con rinvio al tribunale di Brescia per nuovo esame, dichiarando contestualmente sospesa l'efficacia dei provvedimenti del questore di Brescia.
P.Q.M.
La Corte annulla le ordinanze impugnate e rinvia al tribunale di Brescia per nuovo esame. Dichiara sospesa l'efficacia dei provvedimenti del questore di Brescia in data 25 marzo 2009. Manda alla cancelleria per la comunicazione del presente dispositivo al detto questore.
Così deciso in Roma, il 10 marzo 2010.
Depositato in Cancelleria il 27 maggio 2010