Cass. pen., sez. III, sentenza 10/03/2010, n. 20143
CASS
Sentenza 10 marzo 2010

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È nulla, per violazione del diritto di difesa, l'ordinanza di convalida del provvedimento del Questore, impositivo dell'obbligo di presentazione ad un ufficio o comando di polizia, che non contenga alcun riferimento alle deduzioni oggetto della memoria difensiva depositata entro il termine di quarantotto ore dalla notifica al diffidato. (In motivazione la Corte ha precisato che l'annullamento con rinvio determina la sospensione dell'efficacia del provvedimento del Questore nelle more della nuova valutazione che il G.i.p., in sede di rinvio, è tenuto a svolgere prendendo in esame la memoria pretermessa).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 10/03/2010, n. 20143
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 20143
    Data del deposito : 10 marzo 2010

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