Sentenza 28 gennaio 2016
Massime • 2
In tema di motivazione dell'ordinanza di convalida del provvedimento con cui il Questore, ai sensi dell'art. 6, comma secondo, della legge n. 401 del 1989, imponga l'obbligo di presentazione ad un ufficio o comando di polizia durante lo svolgimento di manifestazioni sportive, incombe sul destinatario, che intenda contestare la sussistenza delle ragioni di necessità ed urgenza, l'onere di provare che detto provvedimento ha avuto in concreto esecuzione prima dell'intervento del magistrato, essendo la necessità di motivazione in ordine al requisito dell'urgenza del provvedimento circoscritta al verificarsi di tale sola ipotesi.
In tema di violenza negli stadi, per effetto della modifica dell'art. 6, comma quinto, legge n. 401 del 1989 operata dall'art. 2, comma primo, lett. b) D.L. 22 agosto 2014, n. 119 (convertito, con modificazioni, nella l. 17 ottobre 2014, n. 146), la prescrizione dell'obbligo di presentazione ad un ufficio o comando di polizia durante lo svolgimento di manifestazioni sportive è sempre disposta - per una durata superiore rispetto alle ipotesi comuni - qualora il sottoposto sia persona già destinataria del divieto di accesso ai luoghi ove si svolgono le manifestazioni sportive, a nulla rilevando che la condotta violenta sia stata o meno perpetrata nell'ambito di azioni di "gruppo".
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 28/01/2016, n. 28219 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 28219 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2016 |
Testo completo
28 2 1 9 / 1 6 19, REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE Composta da Sent. n. sez.164 Elisabetta Rosi Presidente - Angelo Socci CC 28/01/2016- Aldo Aceto R.G.N. 5334/2015 Emanuela Gai Giuseppe Riccardi Relatore - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto dal RA AM, nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 20/12/2014 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Firenze visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Giuseppe Riccardi;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Luigi Riello, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza depositata il 20 dicembre 2014 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Firenze convalidava il decreto di divieto di accesso alle manifestazioni sportive con prescrizione di comparizione personale in occasione degli incontri di calcio del Brescia emesso dal Questore di Firenze nei confronti di RA AM. he 2. Avverso tale provvedimento i difensori del ricorrente, Avv. Giovanni Adami e Paolo Botticini, hanno proposto ricorso per cassazione, articolando quattro motivi di censura, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.. Con un primo motivo viene censurata l'omessa motivazione in ordine alle memorie depositate il 19/12/2014 dal difensore dell'odierno ricorrente, sotto il profilo del dubbio relativo all'oggetto "brandito" dal prevenuto. Con un secondo motivo viene censurata l'omessa motivazione in ordine alla necessità della prescrizione dell'obbligo di presentazione, oltre al divieto di accesso. Con un terzo motivo viene censurata l'omessa motivazione in ordine alle ragioni di necessità ed urgenza che giustificano l'adozione della misura. Con un quarto motivo viene censurata l'omessa motivazione in ordine alla congruità del divieto di 7 anni. Con memoria pervenuta il 13/01/2016 i difensori del ricorrente deducono, con riferimento al quarto motivo, che la durata di 7 anni sia stata erroneamente determinata in applicazione della novella inserita nell'art. 6, comma 5, I. 401 del 1989 dall'art. 2, comma 1, lett. b), d.l. 22 agosto 2014, n. 119 (convertito, con modificazioni, dalla I. 17 ottobre 2014 n. 146), in quanto tale disposizione, che prevede un obbligo automatico di presentazione per i recidivi, si applica soltanto alle "azioni di gruppo”. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato.
2. Le cinque censure rivolte all'ordinanza impugnata concernono il profilo della omessa motivazione in ordine ai presupposti ed alla durata della misura. Al riguardo, giova premettere che la Corte costituzionale ha qualificato la misura prevista dal comma 2 dell'art. 6 I. 401 del 1989 come un provvedimento di tipo preventivo "idoneo ad incidere sulla libertà personale del soggetto tenuto a comparire", facendola pertanto rientrare a pieno titolo nelle previsioni dell'art. 13 della Costituzione (Corte Cost., sentenza n. 193 del 1996). Nel sottolineare (nella sentenza n. 143 del 1996) la sostanziale analogia fra la procedura prescelta dal legislatore per disciplinare le modalità della convalida della misura prevista dall'art. 6 comma 2 1. cit. e quella prevista dall'artt. 390 c.p.p. per la convalida dell'arresto o del fermo, la stessa Corte costituzionale ha precisato che il giudizio di convalida effettuato dal giudice per le indagini preliminari deve svilupparsi in un controllo pieno, ovvero tale da coinvolgere la 2 ht personalità del destinatario, le modalità di applicazione (sentenza n. 143 cit.), la ragionevolezza ed "esigibilità" della misura (sentenza n. 136 del 1998), e deve svolgersi nel rispetto delle garanzie della difesa (sentenza n. 144 del 1997). Le Sezioni unite di questa Corte, con la sentenza 27/10/2004, n. 44273, Labbia, nel comporre il contrasto che si era profilato in giurisprudenza in ordine ai limiti del controllo devoluto al giudice della convalida del provvedimento adottato dal questore essendo in particolare controverso se tale controllo - dovesse estendersi o meno alla verifica della pericolosità del soggetto interessato " hanno fatto proprie le indicazioni ermeneutiche del Giudice delle leggi (sent. n. 136 del 1998 cit. e sent. n. 512 del 2002), assegnando al controllo del giudice carattere "pieno", ossia esteso alla verifica in concreto, anche sotto il profilo della sufficienza indiziaria, dell'esistenza dei presupposti richiesti dalla legge. Invero, la prescrizione imposta dal Questore ai sensi dell'art. 6, comma 2 1. 401/1989 deve qualificarsi come "misura di prevenzione" (diretta in particolare ad evitare la consumazione di reati attinenti alla tutela dell'ordine pubblico in occasione di manifestazioni di carattere sportivo da parte di soggetti che, per precedenti condotte, siano ritenuti socialmente pericolosi), che - come tutti i provvedimenti provvisori restrittivi della libertà che l'autorità di polizia può adottare a norma dell'art. 13, terzo comma, Cost. deve avere natura necessariamente "servente" rispetto all'intervento di competenza dell'autorità giudiziaria, da identificarsi nel controllo di legalità devoluto al giudice della convalida. In tale ricostruzione, solo l'atto motivato dell'autorità giudiziaria viene a costituire il provvedimento idoneo a incidere definitivamente sulla posizione soggettiva della persona, mentre quello dell'autorità di polizia, in quanto servente, non può che avere "effetti anticipatori e preparatori". La convalida, quindi, non può che rivestire la natura di "pieno controllo di legalità sull'esistenza dei presupposti legittimanti l'adozione del provvedimento da parte dell'autorità amministrativa, compresi quelli che la natura di misura di prevenzione richiede", non differenziandosi, nella sostanza, da quello previsto per altri provvedimenti provvisori attribuiti alla competenza dell'autorità amministrativa (quale in particolare quello avente ad oggetto l'arresto operato dalla polizia). I presupposti legittimanti l'adozione del provvedimento del questore, sulla cui sussistenza deve esplicarsi il controllo giudiziale sono stati individuati segnatamente: nel "fumus" di attribuibilità delle condotte alla persona sottoposta alla misura;
nella riconducibilità di tali condotte alle ipotesi previste dalla norma;
nelle ragioni di "necessità ed urgenza" che hanno indotto il questore ad adottare il provvedimento;
nella valutazione di sussistenza della pericolosità del soggetto cui è applicata la misura (il giudice della convalida dovrà in particolare verificare 3 he se i fatti indicati dal questore possano costituire indice sicuro della pericolosità intesa nella particolare accezione che risulta dal testo dell'art. 6 della 1. 401/1989). Inoltre, il giudice della convalida deve procedere alla valutazione circa la "congruità" della durata della misura, potendo, ove la ritenga eccessiva, ridurla (Sez. U, n. 44273 del 27/10/2004, Labbia, Rv. 229110: "In sede di convalida del provvedimento del questore che, incidendo sulla libertà personale, imponga a taluno, ai sensi dell'art. 6, comma secondo, della legge 13 dicembre 1989 n. 401 e succ. modd., l'obbligo di presentarsi ad un ufficio o comando di polizia in coincidenza con lo svolgimento di manifestazioni sportive, il controllo di legalità del giudice deve riguardare l'esistenza di tutti i presupposti legittimanti l'adozione dell'atto da parte dell'autorità amministrativa, compresi quelli imposti dalla circostanza che con esso si dispone una misura di prevenzione (ragioni di necessità e urgenza, pericolosità concreta ed attuale del soggetto, attribuibilità al medesimo delle condotte addebitate e loro riconducibilità alle ipotesi previste dalla norma), ed investire altresì la durata della misura che, se ritenuta eccessiva, può essere congruamente ridotta dal giudice della convalida (V. Corte cost., 5 dicembre 2002 n. 512)"; in senso analogo, Sez. U, n. 4443 del 29/11/2005, dep. 2006, Spinelli, Rv. 232712). La stessa Corte ha poi ribadito il principio secondo cui, anche in questa materia, il giudice della convalida può legittimamente avvalersi della motivazione per relationem, purché dia conto del percorso giustificativo e delle ragioni di condivisione del provvedimento richiamato, non potendosi risolvere la motivazione in una acritica recezione del provvedimento amministrativo.
2.1. Tanto premesso, sebbene l'ordinanza di convalida del provvedimento del Questore, impositivo dell'obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria, che sia priva di ogni riferimento alle deduzioni oggetto della memoria difensiva depositata nei termini, sia affetta da nullità per violazione del diritto di difesa (Sez. 3, n. 2862 del 13/11/2014, dep. 2015, Luraschi, Rv. 262900), nondimeno la doglianza relativa all'omessa motivazione in ordine alle memorie difensive depositate, sotto il profilo del dubbio relativo all'oggetto "brandito", è infondata, in quanto nella memoria 'cumulativa' (riguardante sei destinatari del provvedimento questorile) ci si limita a contestare la gravità della condotta registrata dalle videoriprese, e l'effettiva utilizzazione della cintura detenuta dal prevenuto. Una doglianza, dunque, del tutto generica, che si limita, peraltro, semplicemente a proporre una supposizione, come noto irrilevante nella dimensione della valutazione probatoria, sull'oggetto 'brandito' e sull'utilizzo dello stesso;
del resto, la motivazione dell'ordinanza impugnata contiene altresì un puntuale riferimento all'oggetto della deduzione difensiva, laddove, nel 4 descrivere la condotta contestata al prevenuto, evidenzia che questi "è stato riconosciuto come componente del gruppo di assalto dai fotogrammi delle riprese video (...) e visto mentre si allontanava dal luogo di battaglia tenendo una cintura in mano usata per partecipare alla aggressione". Prescindendo, pertanto, da una parcellizzazione delle condotte e del materiale probatorio, emerge che l'ordinanza impugnata ha espressamente motivato in ordine alla deduzione difensiva proposta, in termini di mera supposizione, nella memoria, ed ha individuato una condotta violenta che non consiste affatto, alla stregua della versione ridimensionante della difesa, nella mera detenzione di una cintura e nell'allontanamento dal luogo degli scontri, mero epilogo di precedenti condotte violente.
2.2. La doglianza relativa all'omessa motivazione in ordine alle ragioni di necessità ed urgenza è infondata, in quanto l'ordinanza fornisce puntuale descrizione degli atti di violenza posti in essere da RA AM che, all'interno dell'area di servizio Chianti Ovest, partecipava, unitamente ad altri c.d. 'tifosi' della squadra di calcio del Brescia, a gravi atti di violenza e di aggressione di tipo squadristico, commessi in gruppo, e con l'uso di armi improprie (aste di bandiera, grosse fibbie, bottiglie, ed altri oggetti contundenti), nei confronti dei tifosi' della squadra del Verona, provocando anche lesioni personali -,sulla base dei quali fonda la valutazione di sussistenza delle ragioni di necessità ed urgenza. La motivazione, pertanto, pur nella necessaria sinteticità di un provvedimento di convalida, dà conto in maniera congrua dei motivi che fondano l'urgenza di provvedere, in tal senso esplicitando il vaglio giurisdizionale previsto nella predetta fase di controllo della legalità. In ogni caso, ogni censura sul punto appare inammissibile a fronte della mancata prova, incombente sull'interessato, che il provvedimento abbia avuto in concreta esecuzione prima dell'intervento del magistrato, essendo la necessità di motivazione in ordine al requisito dell'urgenza del provvedimento circoscritta al verificarsi di tale sola ipotesi (Sez. 3, n. 22256 del 06/05/2008, Dal Prà, Rv. 240244: "In tema di motivazione dell'ordinanza di convalida del provvedimento con cui il Questore, ai sensi dell'art. 6, secondo comma, della L. n. 401 del 1989, imponga l'obbligo di presentazione ad un ufficio o comando di polizia durante lo svolgimento di manifestazioni sportive, incombe sull'interessato l'onere di provare che detto provvedimento ha avuto in concreto esecuzione prima dell'intervento del magistrato, essendo la necessità di motivazione in ordine al " requisito dell'urgenza del provvedimento circoscritta al verificarsi di tale sola ipotesi"; conforme, Sez. 3, n. 33861 del 09/05/2007, Straguzzi, Rv. 237121; Sez. 3, n. 32824 del 11/06/2013, Cesare, sul punto non massimata). 5 4 2.3. Le censure rivolte, con il secondo ed il quarto motivo, all'omessa motivazione in ordine alla necessità della prescrizione dell'obbligo di presentazione, oltre al divieto di accesso, ed alla congruità di una durata di sette anni, sono infondate. Al riguardo, va preliminarmente osservato che l'art. 2, comma 1, lett. b), d.l. 22 agosto 2014, n. 119 (conv., con modificazioni, nella I. 17 ottobre 2014, n. 146) ha inserito, nell'art. 6, comma 5, I. 401 del 1989, le ipotesi del c.d. DASPO di gruppo - per le quali ha previsto una durata minima pari a tre anni per i c.d. capi e del c.d. DASPO del "recidivo"; in particolare, con riferimento a tale seconda ipotesi, che ricorre nella fattispecie in esame, la novella ha previsto l'obbligatorietà della prescrizione dell'obbligo di presentazione ("nei confronti della persona già destinataria del divieto di cui al primo periodo è sempre disposta la prescrizione di cui al comma 2") ed una durata maggiore rispetto alle ipotesi comuni ("la durata del nuovo divieto e della prescrizione non può essere inferiore a cinque anni e superiore a otto anni"). Nel caso in esame, dunque, l'obbligatorietà della prescrizione dell'obbligo di comparizione derivava dalla "recidiva" del prevenuto - già destinatario di precedente provvedimento della durata di anni tre -, e non sarebbe occorsa neppure motivazione sul punto. Nondimeno il provvedimento impugnato ha posto adeguatamente in rilievo il disvalore delle specifiche condotte tenute, indicando i presupposti di fatto (in particolare, le condotte violente e l'aggressione di tipo squadristico, con armi improprie, ai danni dei c.d. 'tifosi' rivali, peraltro casualmente incontrati in un'area di servizio del tratto autostradale percorso per raggiungere distinti luoghi di svolgimento delle manifestazioni sportive, che, dunque, non rappresentavano neppure lontano movente delle stesse) e la loro inequivoca attribuzione all'interessato, fondata sul chiaro tenore dell'informativa della Digos e sui fotogrammi delle videoriprese, come tale non sindacabile in questa sede, e le conseguenze in termini di pericolosità. Invero, l'ordinanza impugnata desume dalla gravità dei fatti descritti e dalla ritenuta pericolosità sociale del prevenuto la fondatezza dell'imposizione delle prescrizioni relative all'obbligo di presentazione, "sia nella loro durata temporale, ben commisurata alla gravità dei fatti, sia nella loro articolazione, strutturata per prevenire comportamenti della stessa specie". Anche in tal caso, dunque, una esposizione, seppur necessariamente sintetica, in ragione della fase procedimentale, delle ragioni che fondano la convalida della misura, la durata, e la stessa modalità. In particolare, con riferimento alla durata della misura, ferma la insindacabilità con riferimento al divieto di accesso, di esclusiva competenza 6 ひ amministrativa, in ordine alla durata dell'obbligo di comparizione il giudice ha valutato la congruità della stessa in ragione della richiamata gravità dei fatti, puntualmente descritti, e della pericolosità e dell'indole violenta del prevenuto da essi evincibile, nonché dalla "recidiva" dalla quale il prevenuto risulta gravato, in quanto già destinatario di precedente DASPO per la durata di tre anni, evidentemente rivelatosi inefficace a fini preventivi.
2.4. La deduzione proposta con la memoria pervenuta il 13/01/2016, infine, è manifestamente infondata. Invero, il difensore lamenta che la durata di sette anni e l'obbligo automatico di presentazione per i recidivi si applichino soltanto nelle ipotesi di azioni di gruppo. Ebbene, prescindendo dalla fondatezza dell'interpretazione proposta, sia sufficiente evidenziare al riguardo che all'odierno ricorrente la misura, interdittiva e prescrittiva, è stata applicata proprio in relazione alla partecipazione attiva ad una "condotta di gruppo".
3. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma il 28/01/2016 Il Consigliere estensore I Presidente Giuseppe Riccardi Elisabetta Rosi Giuseppe Riccard DEPOSITATA IN CANCELLERIA - 7 LUG 2016 IL CANCEIVERE Luana Durrani 7