Cass. pen., sez. III, sentenza 28/01/2016, n. 28219
CASS
Sentenza 28 gennaio 2016

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime2

In tema di motivazione dell'ordinanza di convalida del provvedimento con cui il Questore, ai sensi dell'art. 6, comma secondo, della legge n. 401 del 1989, imponga l'obbligo di presentazione ad un ufficio o comando di polizia durante lo svolgimento di manifestazioni sportive, incombe sul destinatario, che intenda contestare la sussistenza delle ragioni di necessità ed urgenza, l'onere di provare che detto provvedimento ha avuto in concreto esecuzione prima dell'intervento del magistrato, essendo la necessità di motivazione in ordine al requisito dell'urgenza del provvedimento circoscritta al verificarsi di tale sola ipotesi.

In tema di violenza negli stadi, per effetto della modifica dell'art. 6, comma quinto, legge n. 401 del 1989 operata dall'art. 2, comma primo, lett. b) D.L. 22 agosto 2014, n. 119 (convertito, con modificazioni, nella l. 17 ottobre 2014, n. 146), la prescrizione dell'obbligo di presentazione ad un ufficio o comando di polizia durante lo svolgimento di manifestazioni sportive è sempre disposta - per una durata superiore rispetto alle ipotesi comuni - qualora il sottoposto sia persona già destinataria del divieto di accesso ai luoghi ove si svolgono le manifestazioni sportive, a nulla rilevando che la condotta violenta sia stata o meno perpetrata nell'ambito di azioni di "gruppo".

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 28/01/2016, n. 28219
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 28219
    Data del deposito : 28 gennaio 2016

    Testo completo