Sentenza 13 novembre 2014
Massime • 1
In tema di turbative nello svolgimento di manifestazioni sportive, l'ordinanza di convalida del provvedimento del Questore, impositivo dell'obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria, che sia priva di ogni riferimento alle deduzioni oggetto della memoria difensiva depositata nei termini, è affetta da nullità per violazione del diritto di difesa. (In motivazione la Corte ha osservato che, in conseguenza della omessa valutazione della memoria difensiva, il giudice non aveva esaminato la problematica della riconducibilità, tra le manifestazioni sportive, di un allenamento posto in essere da una squadra di basket all'interno di una palestra).
Commentario • 1
- 1. DASPO: l'omessa valutazione della memoria difensiva determina la nullità della convalida del provvedimento (Cass. Pen. n. 10923/2025)Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 27 marzo 2025
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 10923 del 2025, ha stabilito che l'omessa valutazione della memoria difensiva presentata nei termini previsti costituisce una violazione del diritto di difesa e determina la nullità dell'ordinanza di convalida del provvedimento impositivo del DASPO (divieto di accesso a manifestazioni sportive) emesso dal Questore. Tale principio è stato ribadito in relazione ad un caso in cui il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Torino aveva omesso di considerare le deduzioni difensive presentate nei tempi previsti, determinando l'annullamento del provvedimento impugnato e il rinvio per un nuovo giudizio. Il fatto Il caso riguardava P., …
Leggi di più…
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 13/11/2014, n. 2862 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2862 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di Consiglio
Dott. TERESI Alfredo - Presidente - del 13/11/2014
Dott. AMORESANO Silvio - Consigliere - SENTENZA
Dott. GAZZARA Santi - Consigliere - N. 3433
Dott. ANDREAZZA Gastone - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MENGONI Enrico - Consigliere - N. 18976/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
SC TR AN, n. a Bollate il 20/02/1969;
avverso la ordinanza del G.I.P. presso il Tribunale di Milano in data 16/03/2014;
udita la relazione svolta dal Consigliere Andreazza Gastone;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. VIOLA A. P., che ha concluso per l'annullamento con rinvio dell'ordinanza.
RITENUTO IN FATTO
1. SC AN TR ha proposto ricorso avverso la ordinanza con cui il G.i.p. presso il Tribunale di Milano ha convalidato il provvedimento del Questore di Milano del divieto di accesso ai luoghi di svolgimento delle competizioni calcistiche e dell'hockey su ghiaccio per quattro anni con obbligo di comparizione presso gli uffici del Commissariato di Vigevano nei giorni in cui la società di basket Olimpia Milano è impegnata in incontri agonistici.
2. Con un primo motivo lamenta come il G.i.p. non abbia per nulla considerato il contenuto della memoria difensiva depositata entro il termine delle 48 ore dalla notifica con cui si palesavano dubbi sulla necessità dell'imposizione dell'obbligo di firma, sulla irrilevanza di un fatto avvenuto in Pistoia, e dunque fuori della competenza del Questore di Milano, e sull'applicabilità del Daspo ad una ipotesi di manifestazione sportiva non agonistica come quella di specie.
3. Con un secondo motivo deduce violazione di legge essendo i fatti accaduti al di fuori di manifestazioni sportive, trattandosi di protesta verbale accaduta mentre l'Olimpia stava per affrontare l'allenamento di inizio settimana.
4. Con un terzo motivo, deducendo violazione di legge, contesta che la condotta attribuita all'interessato sia riconducibile all'elencazione tassativa della L. n. 401 del 1989, art. 6, essendosi trattato di un ingresso (e non di uno scavalca mento) nel palazzetto prima che iniziasse l'allenamento e non potendo il reato ex art. 610 c.p., rientrare nell'elenco tassativo previsto dalla L. n. 401 del 1989, art. 6.
5. Con un quarto motivo lamenta l'omessa motivazione in relazione alla necessità di predisporre, oltre alla misura del divieto di accesso, anche l'obbligo prescrittivo della presentazione presso gli uffici di p.g.; nella specie il giudice, in contrasto con i principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità, ha erroneamente inteso la misura come automatica e consequenziale al divieto di accesso.
6. Con un ultimo motivo lamenta la violazione di legge e il difetto di motivazione sul punto della congruità della misura adottata per la durata di anni quattro (assai prossima al limite massimo) avendo semplicemente il giudice affermato che tale durata è proporzionata all'entità del fatto.
7. In data 5/9/2014 ha depositato memoria evidenziando, con riferimento al già proposto secondo motivo, che il Tar Milano, avanti a cui era stato impugnato il divieto di accesso ha affermato l'inapplicabilità della misura ad un episodio occorso in sede di allenamento sospendendo il provvedimento del Questore di Milano sino a successiva decisione nel merito;
e con riferimento poi al terzo motivo deduce l'impossibilità di autonoma sopravvivenza dell'obbligo di firma in assenza del divieto di accesso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
8. Il primo motivo di ricorso, di carattere pregiudiziale, con cui si lamenta la violazione del cosiddetto "contraddittorio cartolare" che contraddistingue l'esercizio di difesa da parte del destinatario del provvedimento questorile mediante la presentazione al giudice della convalida di memorie e deduzioni (cfr. Sez. 3^, n. 2471 del 17/01/2008, Castellano, Rv. 238537), è fondato. Va rammentato che Corte ha già affermato che è affetta da nullità, per violazione del diritto di difesa, l'ordinanza di convalida del provvedimento del Questore, impositivo dell'obbligo di presentazione alla p.g., priva di riferimento alle deduzioni oggetto della memoria difensiva depositata nei termini (Sez. 3^, n. 20143 del 27/05/2010, Vezzoli e altri, Rv. 247174).
Ciò posto, risulta, nella specie che, pur essendo la memoria difensiva in oggetto stata presentata in data 15/3/2014, la stessa, portata, come da atti, all'attenzione del giudice solo il giorno successivo, non è stata presa in esame dall'ordinanza di convalida redatta e depositata il 16/3/2014, essendo, anzi, ivi, stato specificato testualmente che "l'arrestato non ha...presentato memorie o deduzioni".
Ne consegue che, proprio per effetto della mancata considerazione della memoria (e seppure il principio del contraddittorio cartolare debba essere inteso, come già chiarito anche dalla pronuncia appena ricordata, non in senso meramente formale, come possibilità di interlocuzione attraverso la presentazione di memorie, ma come garanzia effettiva che impone al giudice una valutazione delle deduzioni difensive), nell'ordinanza, che pure si sofferma sulla questione della incompetenza del Questore, sollevata in memoria, è mancata, come deducibile dalla lettura della stessa, ogni valutazione sul principale rilievo critico che con la memoria stessa veniva sollevato, ovvero sulla riconducibilità, tra le "manifestazioni sportive" di cui alla L. n. 401 del 1989, art. 6, comma 1, di un mero allenamento di squadra posto in essere all'interno di una palestra. Ne è conseguita dunque, in ragione della violazione del diritto di difesa, pur da intendersi in senso non solo formale ma anche sostanziale, la illegittimità della convalida.
9. Il ricorso, assorbiti tutti i restanti motivi, deve pertanto essere accolto con conseguente annullamento dell' ordinanza impugnata e con rinvio al Tribunale di Milano per nuovo esame, dovendo contestualmente dichiararsi sospesa l'efficacia del provvedimento del 12/03/2014 del Questore di Milano.
P.Q.M.
annulla l'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Milano per nuovo esame. La Corte dichiara sospesa l'efficacia del provvedimento del Questore di Milano in data 12/03/2014. Manda alla cancelleria di comunicare il presente dispositivo al Questore di Milano. Così deciso in Roma, il 13 novembre 2014.
Depositato in Cancelleria il 22 gennaio 2015