Cass. pen., sez. III, sentenza 13/11/2014, n. 2862
CASS
Sentenza 13 novembre 2014

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In tema di turbative nello svolgimento di manifestazioni sportive, l'ordinanza di convalida del provvedimento del Questore, impositivo dell'obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria, che sia priva di ogni riferimento alle deduzioni oggetto della memoria difensiva depositata nei termini, è affetta da nullità per violazione del diritto di difesa. (In motivazione la Corte ha osservato che, in conseguenza della omessa valutazione della memoria difensiva, il giudice non aveva esaminato la problematica della riconducibilità, tra le manifestazioni sportive, di un allenamento posto in essere da una squadra di basket all'interno di una palestra).

Commentario1

  • 1DASPO: l'omessa valutazione della memoria difensiva determina la nullità della convalida del provvedimento (Cass. Pen. n. 10923/2025)
    Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 27 marzo 2025

    La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 10923 del 2025, ha stabilito che l'omessa valutazione della memoria difensiva presentata nei termini previsti costituisce una violazione del diritto di difesa e determina la nullità dell'ordinanza di convalida del provvedimento impositivo del DASPO (divieto di accesso a manifestazioni sportive) emesso dal Questore. Tale principio è stato ribadito in relazione ad un caso in cui il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Torino aveva omesso di considerare le deduzioni difensive presentate nei tempi previsti, determinando l'annullamento del provvedimento impugnato e il rinvio per un nuovo giudizio. Il fatto Il caso riguardava P., …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 13/11/2014, n. 2862
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 2862
Data del deposito : 13 novembre 2014

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