Sentenza 27 giugno 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 27/06/2002, n. 9382 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9382 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2002 |
Testo completo
0 9 382 /0 2 REPU IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto Hatements departs SEZIONE SECONDA CIVILE disignalimento verfiazione co le -critiche Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Vincenzo Presidente BALDASSARRE R.G.N. 22570/99 - Dott. Antonio Consigliere VELLA ·25236 Cron. 1881 - Consigliere Rep. Dott. Rosario DE JULIO Dott. Roberto Michele TRIOLA Consigliere Ud. 26/03/02 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Dott. Francesco Paolo FIORE Rel. Consigliere UFFICIO COPIE--- ha pronunciato la seguente Richiesta copia studio IL SOLE 24 ORE dal Sig. SE NT ENZA per diritti € 3110 28 GIU 2002- sul ricorso proposto da: IL LL ET AN, in proprio e quale procuratrice generale di: ET NA, ET ED, ET CL, elettivamente domiciliati in ROMA LRE FLAMINIO 66, presso lo studio dell'avvocato NICOLA ARCIERI, che li difende unitamente all'avvocato VIRGILIO ALLEVA, CANCELLERIA giusta delega in atti;
ricorrente -
contro
UE IA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA BAIAMONTI 10, presso lo studio dell'avvocato GIOVANNI VALERI, che lo difende unitamente all'avvocato CARLO2002 494 ALLORIO, giusta delega in atti;
-1- controricorrente avverso la sentenza n. 26/99 della Corte d'Appello di MILANO, depositata il 05/01/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 26/03/02 dal Consigliere Dott. Francesco Paolo FIORE;
udito 1'Avvocato Carlo ALLORIO, difensore del resistente che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore concluso per Generale Dott. Rosario RUSSO che ha l'accoglimento del terzo motivo, in subordine del primo e del secondo del ricorso principale;
inammissibilità о in subordine assorbimento del ricorso incidentale. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con citazione del 16 giugno 1992, le sorelle IE, AN, DD, IA ed LE TA, assumendo che NO GU era nel possesso esclusivo del patrimonio della defunta AD BI TA, costituito anche da quello ereditato dal di lei coniuge, UI SI, deceduto qualche mese prima, nel marzo 1991, convenivano in giudizio, innanzi al Tribunale di Milano, il predetto NO GU perché, previo conferimento dei beni eredi- tari in suo possesso o del controvalore, se aliena- t ti, oltre ai frutti ed al risarcimento del danno, si provvedesse alla divisione dell'eredità di AD BI TA, cui tutti concorrevano quali eredi legittimi. NO GU si costituiva e resisteva alla domanda, segnatamente eccependo di essere unico erede dei coniugi TA-SI, giusta testa- menti olografi, che produceva. I testamenti prodotti, perché disconosciuti dalle attrici, venivano sottoposti a verificazione tramite consulenza tecnica. All'esito della consulenza tecnica, con sentenza 12 dicembre 1995/25 marzo 1996, il Tribunale di Milano rigettava la domanda, rilevando l'autenticità dei 3 testamenti. IE, AN, IA ed DD TA, quest'ultima agendo anche quale erede universale della sorella LE, nel frattempo deceduta, gravame, cui resisteva NO interponevano GU. Con sentenza del 25 novembre 1998/5 gennaio 1999, la Corte d'appello di Milano rigettava il gravame. In difetto di specifica previsione normativa (art. 90 disp. att. c.p.c. e art. 194 c.p.c.) e di effettiva violazione del diritto di difesa (non essendo preclusa la possibilità di contraddire), la Corte negava che la mancata comunicazione alle controparti della memoria conclusiva del c.t. di parte GU, rimessa al c.t.u., determinasse l'eccepita nullità della consulenza tecnica la genericità delle d'ufficio. Rilevava, poi, critiche sollevate contro tale consulenza e la loro attinenza alla coscienza dell'autografia dei testamenti in oggetto, coscienza che le appellanti avrebbero voluto contrastare tramite prova per testi, inammissibile. Per la cassazione di tale sentenza, IE, AN, DD e IA TA hanno proposto ricorso in forza di tre motivi. 4 NO GU ha resistito con controricorso. Le ricorrenti hanno depositato memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo, denunciando insufficiente e contraddittoria motivazione, nonché violazione e falsa applicazione dell'art. 90 disp. att. c.p.c. e dell'art. 194 c.p.c., le ricorrenti si dolgono che la Corte di merito abbia respinto l'eccezione di nullità della consulenza tecnica d'ufficio, che state riprese leebbero a sollevare per essere operazioni peritali senza avvertire il CT di parte attrice ed in particolare essere stata acquisita una memoria conclusiva del CT di parte avversa senza darne comunicazione.. " Il motivo non ha pregio. quanto alla denuncia di motivazione Ed invero, insufficiente e contraddittoria, non può che rilevarsene l'inapprezzabilità, siccome generica, non avendo affatto chiarito le ricorrenti in qual punto e in quale misura le ragioni di decisione, esposte dalla Corte di merito, presentino obiettive deficienze ovvero siano tra loro in contrasto insanabile. Quanto alla denuncia di violazione e falsa applica- zione degli artt. 90 disp. att. c.p.c. e 194 5 c.p.c., anch'essa non accoglibile, va svolto un duplice rilievo, duplice essendo il profilo della stessa denuncia, che investe la non comunicata e non meglio chiarita (ma, verosimilmente, riconduci- bile ad esame atti e stesura relazione) ripresa delle attività di consulenza, da un lato, e la non comunicata acquisizione di memoria conclusiva di c.t. di parte, da altro lato. Il primo rilievo, connesSO al profilo di non comunicata ripresa delle attività di consulenza, è rilievo di inammissibilità, posto che tale profilo involge una questione inammissibile in sede di legittimità, perché nuova, non risultando che le ricorrenti, con l'atto d'appello, allora proposto, abbiano sollevato eccezione specifica di nullità della consulenza tecnica d'ufficio per non comuni- cata ripresa delle operazioni peritali: per la nullità della consulenza, l'atto d'appello espone il profilo della mancata comunicazione della memoria conclusiva del c.t. di parte resistente, e non altro. I l secondo rilievo, connesSO al profilo della mancata comunicazione della memoria conclusiva del c.t. di parte avversaria, è rilievo di infondatez- za. 6 Questa Corte, infatti, nell'ambito del più generale orientamento in materia, secondo cui le irritualità d'espletamento della consulenza d'ufficio determi- nano la nullità di tale mezzo istruttorio solo quando effettivamente pregiudizievoli del diritto n.di difesa (v. da Cass. S.U. n. 2481/88 a Cass. 4821/93, n. 986/96 e n. 4511/97), ha chiarito che l'esercizio di tale diritto non è pregiudicato in concreto, laddove non sia comunicato alla
contro
- parte copia di scritto defensionale dello avversa- rio: il diritto di difesa, è enunciato nel citato precedente n. 4821 del 1993, non comporta la necessità, una volta comunicata alle parti la data di inizio delle operazioni, che siano effettuate analoghe comunicazioni per ogni ulteriore attività, che il consulente ritenga di dovere compiere, o per ogni scritto defensionale a questi diretto, relati- vamente al quale la controparte interessata può sempre utilmente replicare, censurando le argomen- tazioni, che il consulente abbia eventualmente fatto proprie e trasfuso nella sua relazione. Con il secondo motivo, denunciando violazione dell'art. 602 C.C., nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su punto decisivo della controversia, le ricorrenti si dolgono che la Corte 千 di merito abbia così argomentato con riguardo al merito delle critiche svolte avverso la consulenza tecnica d'ufficio: *Per quanto riguarda il metodo ed i criteri adottati dal c.t.u., si osserva che la censura è priva di pregio perché le contestazioni, a fronte della puntualità e logicità degli elementi indicati dal c.t.u. e della valutazione degli stessi, sono generiche e comunque attengono alla coscienza dell'autografia che le appellanti fanno t valere specificatamente con l'ulteriore richiesta di prove orali. Senonché, le prove dedotte non sono ammissibili perché i capitoli lettera a, b, c sono superati dalla c.t.u. che ha confermato la autenti- cità dei testamenti, i capitoli dalla lettera d) a i) sono anzi indicativi di un senso critico vigile che mal si concilia con l'asserita incapacità, i capitoli da 1) a q) attengono invece fatti irrile- vanti ed estranei al decidere." Eppure, in sede di gravame, precisano le ricorren- ti, erano state da loro sollevate critiche specifi- che e puntuali, anche sul piano tecnico- grafologico: era stato denunciato un errore di impostazione nella interpretazione del quesito posto ed una scarsa conoscenza dello stesso signi- ficato di autografia, implicante l'impiego coscien- 8 te della scrittura, ossia il rapporto tra volontà ed espressione grafica;
era stata sottolineata la inadeguatezza in sé della relazione del consulente d'ufficio e si era offerta prova per testi, diretta a dimostrare che i testamenti disconosciuti non erano di mano del rispettivo testatore ovvero tali non completamente, compreso quello del SI, la cui data era stata specificamente contestata come eterografa. Il motivo non ha pregio. caratteri di specificità e puntualità, che le ricorrenti attribuiscono alle critiche sollevate avverso la consulenza tecnica d'ufficio, non paiono sussistere, quanto meno in senso proprio, tale cioè da rendere incompatibile con l'obbligo di motiva- zione la risposta resa al riguardo dalla Corte di merito;
e ciò, in osservanza del principio enuncia- to da questa Corte in materia, secondo cui il giudice del merito non è tenuto ad argomentare diffusamente la propria adesione alle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, ove manchino contrarie argomentazioni delle parti ovvero tali argomentazioni non risultino specifiche e puntuali (v. ex plurimis Cass. n.1975/00, n. 4138/99, n. 11711/97 e n. 7150/95). Q Ed invero, tali critiche, così come riportate in ricorso, si sostanziano nella enunciazione di principi in materia di consulenza grafica, la cui inosservanza da parte del c.t.u., con conseguente violazione dell'art. 602 c.p.c., si pretende poi di dimostrare, inopinatamente, mediante mero richiamo ad una non meglio precisata (nel contenuto) memoria critica del proprio consulente ovvero tramite prova testimoniale su circostanze indicative di decadenza fisica e di risentimenti dei testatori, segnatamen- te della testatrice TA, non dimostrative in sé di difetto di autografia nei testamenti olografi esaminati dal c.t.u., né preclusive di capacità di loro consapevole scrittura di mano dei relativi testatori, nel momento in cui furono fatti. Nient affatto omessa insufficiente, dunque, né (contraddittorietà solocontraddittoria tanto meno denunciata, ma non anche argomentata) o in viola- zione dell'art. 602 c.c., si presenta la motivazio- ne innanzi riportata della Corte di merito sul punto. Con il terzo motivo, infine, denunciando illogica o insufficiente motivazione su punto decisivo della controversia, nonché violazione dell'art.115 c.p.c. e dell'art. 602 c.C., le ricorrenti si dolgono del 10 rigetto della propria istanza di ammissione di prova per testi. La motivazione adottata dalla Corte di merito sul punto, a dire delle ricorrenti, sarebbe inadeguata "si dice che i capitoli a), b), c) ed incoerente: sono superati dalla CTU che ha confermato l'autenticità del testamento ma in tal modo si impedisce senza motivazione la prova in base ad una conclusione ancora tutta da dimostrare. Circa i capitoli da i) a q), la Corte dice che essi atten- gono a fatti irrilevanti ed estranei al decidere. Ma questa non è una motivazione.. la decisione proprio quella autografia impugnata richiama contro il richiamato principio asserita dal CTU ma di cui all'art. 602 C.C. sul concetto di apparte- nenza al testatore." Il motivo non ha pregio. non soloEd invero, tale assenza di pregio evidenziata dal rilievo svolto nell'esame del precedente motivo, laddove si è sottolineata l'inidoneità della dedotta prova per testi a contrastare utilmente le conclusioni della consu- lenza tecnica d'ufficio, ma è altresi palesata dall'essere il motivo in oggetto privo di apprezza- bile spiegazione sulla stessa decisività della prova dedotta, ossia sulla configurazione che essa prova, se ammessa, avrebbe obiettivamente comporta- to una decisione diversa da quella adottata, condizione -questa- di censurabilità per cassazione 200 della sentenza di merito in punto non ammissione di G mezzi istruttori. In effetti, il motivo in oggetto afferma la esi- stenza di vizi logici e giuridici nella motivazione di rigetto dell'istanza di prova testimoniale, senza argomentare alcunché di specifico in ordine alla decisività di tale prova. 800 Conclusivamente, quindi, per le ragioni esposte, il ricorso deve essere rigettato. Le spese del giudizio di cassazione sono regolate 103T129.11 secondo principio di soccombenza. MEAT 41,32
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna le ricorrentrov. 179,43 ti in solido al pagamento delle spese del giudizio di cassazione in favore del resistente, liquidate in euro 260,00 oltre euro 3.000,00 per onorari. Così deciso il 26 marzo 2002, in Roma, nella camera di consiglio della seconda sezione civile. Il cons est. Il presidente anche al fre Ving Boldman IL LL C1 Soft set Donatella D'AN DEPOSITATO IN CANCELLERY Rona 27 GIU.2002 12