Cass. pen., sez. III, sentenza 19/04/2006, n. 20276
CASS
Sentenza 19 aprile 2006

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La contestuale o pregressa adozione del provvedimento di divieto di partecipazione a manifestazioni sportive costituisce condizione necessaria, ma non sufficiente, per l'applicazione dell'ulteriore misura di prevenzione dell'ordine di comparizione nell'ufficio di polizia competente, in quanto per giustificare tale ulteriore misura - per la quale è richiesto un "quid pluris" di pericolosità sociale - occorre che nella motivazione del provvedimento del questore vengano esplicitate le specifiche ragioni che facciano ritenere insufficiente l'adozione della sola misura di prevenzione del divieto di accesso agli stadi.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 19/04/2006, n. 20276
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 20276
    Data del deposito : 19 aprile 2006

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