Sentenza 19 aprile 2006
Massime • 1
La contestuale o pregressa adozione del provvedimento di divieto di partecipazione a manifestazioni sportive costituisce condizione necessaria, ma non sufficiente, per l'applicazione dell'ulteriore misura di prevenzione dell'ordine di comparizione nell'ufficio di polizia competente, in quanto per giustificare tale ulteriore misura - per la quale è richiesto un "quid pluris" di pericolosità sociale - occorre che nella motivazione del provvedimento del questore vengano esplicitate le specifiche ragioni che facciano ritenere insufficiente l'adozione della sola misura di prevenzione del divieto di accesso agli stadi.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 19/04/2006, n. 20276 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 20276 |
| Data del deposito : | 19 aprile 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. POSTIGLIONE Amedeo - Presidente - del 19/04/2006
Dott. MANCINI Franco - Consigliere - SENTENZA
Dott. GENTILE IO - Consigliere - N. 427
Dott. FIALE Aldo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. AMOROSO Giovanni - Consigliere - N. 43517/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
SI IG, n. Carvico il 21/09/1961; TI IO, n. Bergamo il 16/08/1973; AR DE, n. Seriate il 02/05/1979;
AZ IO, n. Bergamo l'11/03/1972; NG RC, n. Bergamo il 12/12/1965; LL IA, n. a Bergamo il 19/05/1982; TA UC, n. Bergamo il 10/10/1979; NI ER, n. Bergamo il 05/04/1981; SE ND, n. Bergamo il 16/01/1973; ES ER, n. a Bergamo il 02/09/1973;
avverso le ordinanze del 7 ottobre 2005 del G.I.P. presso il tribunale di Bergamo;
Udita la relazione fatta in Pubblica udienza dal Consigliere Dott. Giovanni Amoroso;
Considerato che il P.M., in persona del S. Procuratore Generale Dott. IACOVIELLO Francesco Mauro, ha concluso per l'annullamento con rinvio.
La Corte osserva:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Bergamo, sulla richiesta del Pubblico Ministero pervenuta a quell'Ufficio in data 7 ottobre 2005 ore 10.15, per la convalida dell'obbligo di presentazione imposto dal Questore della Provincia di Bergamo con provvedimento notificato in data 6 ottobre 2005 ad PR IG, nato a [...] il [...], ha pronunciato - lo stesso 7 ottobre 2005 alle ore 19.00 - ordinanza L. 13 dicembre 1989, n. 401, ex art. 6 con cui ha convalidato il provvedimento del questore.
In particolare il G.I.P. ha rilevato che con provvedimento notificato in data 6 ottobre 2005, il Questore della Provincia di Bergamo, disponendo a carico del PR il divieto di accesso per tre anni ai luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive ai sensi della L. 13 dicembre 1989, n. 401, art. 6, ha altresì prescritto a carico del medesimo per lo stesso periodo l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria in orari compresi nel periodo di tempo in cui si svolgono dette manifestazioni.
Ha poi osservato che il Pubblico Ministero ha trasmesso a quel Giudice gli atti con richiesta motivata di convalida della misura di prevenzione.
Ha rilevato che presupposto indefettibile per l'imposizione dei divieti e delle prescrizioni di cui alla L. 13 dicembre 1989, n. 401, art. 6 è che il soggetto passivo sia stato denunciato o condannato per taluno dei reati previsti dalla L. n. 110 del 1975, art. 4, L. n. 152 del 1975, art. 5, L. n. 205 del 1993, art. 2 e 6 bis, ovvero che lo stesso abbia preso parte attiva ad episodi di violenza in occasione o a causa di manifestazioni sportive o che nelle medesime circostanze abbia incitato o inneggiato o indotto alla violenza. Ha considerato che, ai sensi del citato art. 6, compito del giudice per le indagini preliminari è quello di verificare la sussistenza dei presupposti che legittimano l'emissione del provvedimento del Questore, con un controllo che non è limitato alla verifica della legittimità del provvedimento stesso sotto - il profilo della sussistenza dei prescritti presupposti oggetti vi e soggettivi, ma deve investire altresì la sussistenza delle condizioni richieste per la sua adozione sul piano della necessità ed urgenza, nonché l'adeguatezza del suo contenuto sotto il profilo della durata della misura che, se ritenuta eccessiva, può essere congruamente ridotta. Ha rilevato che risultava che il PR - più volte diffidato e deferito all'autorità giudiziaria per episodi analoghi - alla testa di un gruppo di tifosi atalantini, dopo avere sfondato i cancelli di entrata allo stadio, inneggiava verso le forze di polizia, nei cui riguardi proferiva frasi ingiuriose;
ciò costituisce presupposto per l'imposizione dei divieti e delle prescrizioni di cui alla L. 13 dicembre 1989, n. 401, art. 6, avuto riguardo, da un lato, alla partecipazione attiva ad episodi di violenza in occasione della manifestazione sportiva, e dall'altro lato alla indomita indole violenta del predetto.
2. Altri nove analoghi provvedimenti di convalida sono stati emessi dallo stesso G.I.P. lo stesso giorno, a breve distanza di tempo l'uno dall'altro, subito dopo le ore 19.00 fino alle 19.50 nei confronti di GA IO, n. Bergamo il 16/08/1973; AR DE, n. Seriate il 02/05/1979; AZ IO, n. Bergamo l'11/03/1972;
NG RC, n. Bergamo il 12/12/1965; LL IA, n. a Bergamo il 19/05/1982; VA UC, n. Bergamo il 10/10/1979; NI ER, n. Bergamo il 05/04/1981; ES ER, n. a Bergamo il 02/09/1973; e SE ND, n. Bergamo il 16/01/1973. 3. PR IG e gli altri nove destinatari dei provvedimenti suddetti hanno proposto ricorso avverso le singole ordinanze del 07/10/2005 del G.I.P. del tribunale di Bergamo con la quale veniva convalidato il provvedimento del questore emesso a carico di ognuno di essi.
Fissata l'udienza camerale ai sensi dell'art. 611 c.p.p., il Procuratore Generale ha presento richieste scritte concludendo per l'annullamento con rinvio di tutte le impugnate ordinanze. MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I ricorsi dei singoli prevenuti presentano motivi comuni che possono così riassumersi, in estrema sintesi: a) violazione del diritto di difesa per essere stata l'ordinanza di convalida emessa a distanza di poche ore dalla notifica all'interessato del provvedimento del questore (di solito inferiore alle 24 ore, a volte di poco superiore); b) mancata indicazione delle ragioni di necessità ed urgenza che giustificavano l'emanazione del provvedimento del questore;
c) mancanza di motivazione in ordine alla sussistenza dei presupposti della misura di prevenzione in riferimento soprattutto al principio di gradualità rispetto alla situazione di ritenuta pericolosità sociale.
2. I ricorsi - che possono essere riuniti e trattati congiuntamente in quanto strettamente connessi - sono fondati.
3. Giova premettere, come quadro normativo di riferimento, che, al fine di prevenire atti di violenza nei luoghi dove si svolgono manifestazioni sportive la L. 13 dicembre 1989, n. 401, art. 6, nel testo prima novellato dal D.L. 22 dicembre 1994, n. 717, art. 1 (recante misure urgenti per prevenire fenomeni di violenza in occasione di competizioni agonistiche), conv., con modificazioni, nella L. 24 febbraio 1995, n. 45, e poi ulteriormente sostituito dal D.L. 20 agosto 2001, n. 336, art. 1 (recante disposizioni urgenti per contrastare i fenomeni di violenza in occasione di competizioni sportive), conv., con modificazioni, nella L. 19 ottobre 2001, n. 377, prevede - al primo ed al comma 2 - due distinte misure di prevenzione: una di natura esclusivamente amministrativa (il divieto di accesso agli stadi ed aree finitime), nei cui confronti la tutela giurisdizione può essere esercitata solo davanti al giudice amministrativo;
l'altra (l'obbligo di comparizione alla Polizia nelle giornate in cui si svolgono le manifestazioni sportive) che rientra invece tra quelle cd. giurisdizionalizzate perché applicate dall'autorità giudiziaria oppure soggette ad un controllo successivo da parte della stessa (Cass., sez. un., 27 ottobre 2004 - 12 novembre 2004, n. 44273). La giurisprudenza della Corte costituzionale (soprattutto sent. n. 512 del 2002) ha chiarito che la misura di prevenzione del citato art. 6, comma 2 - appunto l'obbligo di comparizione alla Polizia - rientra tra le forme di restrizione della libertà personale e quindi partecipa delle garanzie poste dall'art. 13 Cost.. Il cui comma 2 riferisce solo all'autorità giudiziaria il potere di imporre qualsivoglia forma di restrizione della libertà personale, nel rispetto del principio di tipicità e tassatività per cui la restrizione può essere posta solo nei casi e nei modi previsti dalla legge e con l'osservanza dell'obbligo di motivazione dell'atto impositivo del vincolo. L'autorità di pubblica sicurezza può però - in casi eccezionali di necessità ed urgenza, indicati tassativamente dalla legge - adottare provvedimenti provvisori, restrittivi della libertà personale, che devono essere comunicati entro quarantotto ore all'autorità giudiziaria per la convalida che deve intervenire non oltre le successive quarantotto ore, pena la revoca ex lege della misura che rimane priva di ogni effetto (art. 13 Cost., comma 3). La cit. sent. n. 512 del 2002, accogliendo un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 6 cit. (ancorché nel dispositivo di infondatezza manchi la dicitura "nei sensi di cui in motivazione" che di solito vale a connotare le pronunce di interpretazione adeguatrice della Corte), indica chiaramente che la misura di prevenzione dell'art. 6, comma 2 si colloca - e si legittima solo - nel quadro dell'art. 13 Cost., comma 3; laddove una lettura meramente testuale di tale disposizione (art. 6, comma 2) - secondo cui il provvedimento restrittivo della libertà personale sarebbe, in via esclusiva e non già meramente provvisoria (ed eccezionale), assegnato all'autorità di Polizia - contrasterebbe con la prescrizione dell'art. 13 Cost., comma 2. La pronuncia poi getta luce anche sul presupposto sostanziale della misura: occorre che sia già stata applicata la misura di prevenzione a carattere amministrativo del citato art. 6, comma 1 ossia il divieto di accesso agli stadi;
occorre inoltre che sussistano "specifiche circostanze" che giustifichino che al divieto di accesso, già adottato e notificato, si affianchi - evidentemente per una ritenuta esigenza di rafforzamento della prevenzione - anche la misura dell'ordine di comparizione alla Polizia.
Il quadro delle garanzie costituzionali risultava poi già arricchito dalla precedente sentenza n. 144 del 1997 della Corte che aveva dichiarato l'illegittimità costituzionale della L. 13 dicembre 1989, n. 401, art. 6, comma 3, come sostituito dalla L. 24 febbraio 1995, n. 45, art. 1, nella parte in cui non prevedeva che la notifica del provvedimento del questore contenesse l'avviso che l'interessato aveva la facoltà di presentare, personalmente o a mezzo di difensore, memorie o deduzioni al giudice per le indagini preliminari. Tale garanzia è attualmente contenuta nel citato art. 6, comma 2 bis, comma inserito dal D.L. 20 agosto 2001, n. 336, art. 1, comma 1, lett. b, conv. in L. 19 ottobre 2001, n. 377; ed è
ribadita anche dalla sent. n. 512 del 2002 che infatti afferma che occorre che il destinatario del provvedimento restrittivo abbia "una piena e previa conoscenza dei diritti di difesa di cui può fruire in tale giudizio". Ciò assicura il rispetto minimale del diritto di difesa in un procedimento - quello di convalida, quale previsto dall'art. 6 cit. - senza il contraddittorio tipico del procedimento di adozione delle misure di prevenzione cd. giurisdizionalizzate (L. 27 dicembre 1956, n. 1423, art. 4), ma con un contraddittorio meramente cartolare e consentito solo in termini temporali assai ristretti.
Quindi dalla giurisprudenza costituzionale emerge che: a) il soggetto destinatario del provvedimento restrittivo deve quanto meno poter interloquire nel procedimento perché il diritto di difesa possa ritenersi rispettato;
b) il provvedimento restrittivo adottato dall'autorità di Polizia ha carattere provvisorio e può essere adottato solo in casi di necessità ed urgenza...; c) ... e sempre che sussistano "specifiche circostanze" indicative della pericolosità sociale del soggetto già destinatario della misura di prevenzione del divieto di accesso agli stadi.
Questo quadro di garanzie costituzionali ha trovato pieno riscontro nella giurisprudenza di legittimità e segnatamente nella cit. sent. n. 44273 del 2004 delle Sezioni Unite di questa Corte.
4. Quanto al diritto di difesa questa Corte (nella pronuncia da ultimo citata) ha ribadito - e precisato - la necessità che il soggetto destinatario della misura di prevenzione possa interloquire nel procedimento presentando memorie e deduzioni;
in particolare - precisa la Corte e qui si ribadisce - egli deve poter esaminare la documentazione rilevante al fine dell'adozione della misura;
ossia quella che il questore è tenuto a trasmettere ("immediatamente") al Procuratore della Repubblica all'atto della comunicazione della misura di prevenzione adottata (e poi notificata all'interessato) e che a sua volta il Pubblico Ministero, che ritenga di chiedere al G.I.P. la convalida della misura entro quarantotto ore dalla notifica del provvedimento (e comunque solo dopo tale notifica), è tenuto a trasmettere a quest'ultimo.
Il G.I.P. a sua volta è tenuto a provvedere nelle quarantotto ore successive, tenendo conto delle eventuali memorie o deduzioni presentate dal destinatario del provvedimento restrittivo personalmente o a mezzo di difensore. Orbene - può aggiungersi - questo diritto di difesa che si esprime nella possibilità di un contraddittorio meramente cartolare ed in tempi ristrettissimi soffre dell'insufficiente definizione della scansione temporale dei termini quale posta dall'art. 6 cit. soprattutto per la mancanza di un espresso termine dilatorio in favore della difesa, ma anche per il mancato raccordo con la richiesta di convalida del Pubblico Ministero (con contestuale trasmissione della documentazione rilevante), di cui non è prevista alcuna comunicazione all'interessato. D'altra parte il controllo pieno del G.I.P. sull'ordine del questore, la cui convalida è chiesta dal P.M., implica anche che il soggetto destinatario della misura di prevenzione possa esaminare la documentazione rilevante, quella che il P.M. è tenuto a trasmettere all'atto della richiesta di convalida. La cit. sentenza delle Sezioni Unite di questa Corte (n. 44273/2004) ha affermato in termini molto netti: "Diversamente la possibilità di presentare memorie o deduzioni sarebbe vanificata dalla mancata conoscenza degli atti e la possibilità di interloquire - già sensibilmente ridotta per l'adozione di un contraddittorio solo cartolare e consentito in termini temporali assai ristretti - sarebbe sostanzialmente elusa". Ed allora - considerato che il termine (di quarantotto ore), che ha il P.M. per chiedere la convalida della misura, decorre non già dalla comunicazione fattagli dal questore, bensì dalla notifica del provvedimento all'interessato - quest'ultimo sa anche che entro quarantotto ore dalla notifica dell'atto la documentazione rilevante, trasmessa dal questore al Procuratore della Repubblica, sarà da quest'ultimo trasmessa al G.I.P. in caso di richiesta di convalida e sarà consultabile per esercitare il diritto di difesa mediante la produzione di memorie o deduzioni al G.I.P., come previsto dal citato art. 6, comma 2 bis.
Da ciò può desumersi una garanzia minima per l'esercizio del diritto di difesa: le memorie e le deduzioni depositate entro tale termine di quarantotto ore dalla notifica della misura di prevenzione sono da considerare sempre tempestive e devono essere prese in considerazione dal G.I.P. nell'adottare l'ordinanza (motivata) di convalida (per la valorizzazione anche in chiave difensiva di questo termine di quarantotto ore v. anche Cass., Sez. 1^, 9 maggio 2003 - 18 luglio 2003, n. 30312); ed ove il G.I.P., investito della richiesta del P.M., ciò non faccia (ad es. rendendo la sua decisione prima che scada il termine previsto per il P.M.), il destinatario della misura di prevenzione potrà ricorrere per cassazione denunciando la mancanza di motivazione dell'ordinanza di convalida quanto alle deduzioni espresse nella memoria tempestivamente presentata. Può aggiungersi che non può neppure escludersi che, ove il Pubblico Ministero trasmetta la richiesta di convalida (e la documentazione rilevante) solo in limine (ossia quando sta per scadere il termine di quarantotto ore), possa comunque considerarsi tempestivo esercizio di difesa la successiva presentazione di una memoria dovendo riconoscersi al destinatario della misura di prevenzione un spatium temporis utile ad esaminare tale documentazione.
In sintesi la garanzia del contraddittorio cartolare prevista dall'art. 6 cit. (audiatur et altera pars) deve avere il contenuto di una effettiva possibilità per il destinatario di una misura di prevenzione incidente sulla sua libertà personale (qual è appunto l'ordine di presentarsi alla Polizia) di interloquire sulla legittimità del provvedimento mediante la presentazione, personalmente o a mezzo di difensore, di memorie o deduzioni al G.I.P. competente per la convalida, il quale delle stesse deve tener conto nel motivare il suo provvedimento.
5. Quanto poi ai presupposti processuali e sostanziali della misura di prevenzione in esame, la più volte citata pronuncia delle Sezioni Unite (n. 44273/2004) ha ribadito che tale misura
(giurisdizionalizzata, perché il controllo è rimesso all'autorità giudiziaria, ed atipica, perché risponde ad uno specifico criterio di pericolosità sociale) ricade a pieno della garanzia dell'art. 13 Cost., comma 3. Quindi il provvedimento del questore ha carattere provvisorio ed eccezionale, perché possibile solo "in casi eccezionali di necessità ed urgenza".
Questo presupposto, non espressamente previsto dall'art. 6 cit., ma che discende direttamente dall'art. 13 Cost., comma 3, in forza di quell'applicazione diretta delle garanzie costituzionali che in dottrina va sotto la denominazione di drittwirkung (così in particolare la dottrina a commento proprio della cit. sent. n. 512 del 2002 della Corte costituzionale) ha una valenza duplice:
legittima un provvedimento dell'autorità di pubblica sicurezza restrittivo della libertà personale e dirotta la forma giurisdizionale di controllo (la convalida) verso un modulo procedimentale rapido ed essenziale che garantisce il contraddittorio solo cartolare, a fronte della più ampia garanzia del contraddittorio prevista normalmente per le misure di prevenzione giurisdizionalizzate. In tanto lo statuto della libertà personale non è vulnerato da questa duplice compressione delle tutele in quanto ricorra uno dei "casi eccezionali di urgenza e necessità" previsti appunto dall'art. 13 Cost., comma 2. Il G.I.P. chiamato a convalidare la misura di prevenzione adottata dal questore è tenuto a verificare che in concreto questo presupposto sussista ed a motivare in merito.
Può aggiungersi che il ritenuto carattere di "provvedimento provvisorio" dell'ordine del Questore - nonché eccezionale, per quanto appena rilevato in ordine al presupposto della necessità ed urgenza - implica che ci sia anche una modalità "ordinaria", e non già "eccezionale ed urgente", per adottare la misura di prevenzione in esame, facendo applicazione dell'ordinario procedimento previsto per le misure di prevenzione giurisdizionalizzate, una volta che tale connotazione si è riconosciuta in giurisprudenza (sul punto del tutto uniforme) all'ordine di presentazione alla Polizia di cui al citato art. 6, comma 2.
6. C'è poi il presupposto sostanziale di questa speciale misura di prevenzione: il "diverso criterio di pericolosità sociale" (così ancora Cass. n. 44273/2004 cit.) o le "specifiche circostanze" (così C. cost. n. 512/2002 cit.). L'art. 6 cit. definisce analiticamente il presupposto sostanziale per l'adozione della misura di prevenzione prevista al primo comma (il divieto di accesso agli stadi). Prevede infatti che questa misura (amministrativa) possa essere adottata nei confronti delle persone che risultano denunciate o condannate anche con sentenza non definitiva nel corso degli ultimi cinque anni per uno dei reati di cui alla L. 18 aprile 1975, n. 110, art. 4, comma 1 e 2, L. 22 maggio 1975, n. 152, art. 5, D.L. 26 aprile 1993, n. 122, art. 2, comma 2,
convertito, con modificazioni, dalla L. 25 giugno 1993, n. 205, e all'art. 6 bis, comma 1 e 2, della presente legge, ovvero per aver preso parte attiva ad episodi di violenza su persone o cose in occasione o a causa di manifestazioni sportive, o che nelle medesime circostanze abbiano incitato, inneggiato o indotto alla violenza. In tal modo è identificato lo specifico presupposto della pericolosità sociale che legittima l'adozione della misura di prevenzione del divieto di accesso agli stadi..
Invece per la misura di prevenzione (giurisdizionalizzata) del secondo comma del medesimo art.
6 - l'obbligo di presentazione alla Polizia nella giornata in cui si svolgono le manifestazioni sportive per le quali opera il divieto di cui al comma 1 della medesima disposizione - il presupposto della pericolosità sociale è meno esplicito.
Occorre che il destinatario del provvedimento abbia già avuto la notifica della misura di prevenzione di cui al primo comma, ossia di un divieto di accesso agli stadi. Ovviamente non è il mero dato formale della notifica di questa misura a giustificare la possibilità di aggravamento della prevenzione con l'adozione anche della misura di cui all'art. 6, comma 2; è necessario che il già adottato divieto di accesso agli stadi sia legittimo, talché l'eventuale annullamento della misura non consente comunque l'adozione dell'ordine di comparire alla Polizia.
Peraltro, anche se è prevedibile che di norma la seconda (più restrittiva) misura di sicurezza segua nel tempo l'adozione della prima (il citato art. 6, comma 2 esordisce riferendosi alla notifica già effettuata della prima misura per identificare i soggetti potenzialmente destinatari della seconda misura di prevenzione), non può escludersi che esse siano adottate contestualmente in un unico provvedimento del questore;
ma anche in tale evenienza rimane la necessità di identificare la specifica situazione di pericolosità sociale ulteriore che renda insufficiente l'adozione della sola misura di divieto di accesso agli stadi.
In sintesi il previo divieto di accesso agli stadi costituisce condizione necessaria, ma non sufficiente, per l'adozione dell'ulteriore misura dell'ordine di comparizione alla Polizia. Essendo questa una misura che si aggiunge a quella precedente e che rappresenta un'accentuazione della prevenzione, si richiede un quid pluris di pericolosità sociale rispetto a quella già fronteggiata con l'adozione della prima misura, la quale, stante il suo contenuto di interdizione dell'accesso agli stadi, sarebbe di per sè astrattamente idonea a impedire manifestazioni di violenza negli stadi e nelle aree finitime (l'originario art. 6 cit., nella formulazione della cit. L. n. 401 del 1989, prevedeva solo questa misura di prevenzione).
La misura maggiormente restrittiva del secondo comma si giustifica allora quando, per le peculiarità del caso, la prima misura appaia non del tutto sufficiente, come nell'ipotesi in cui il divieto di accesso agli stadi risulti essere stato violato, senza che sia necessario proprio l'accertamento dello specifico reato previsto dal medesimo art. 6, comma 6 (che sanziona il contravventore alle due misure di prevenzione previste dai precedenti comma 1 e 2). Infatti, trattandosi di misura di prevenzione che presuppone la pericolosità sociale e non già la commissione di un reato, è sufficiente l'accertamento di un fumus di attribuibilità alla persona sottoposta alla misura delle condotte rilevanti al fine della verifica della pericolosità del soggetto (Cass. n. 44273/2004 cit.).
7. Così ricostruito il quadro normativo di riferimento, per quanto rileva nella fattispecie, risulta in sintesi che il G.I.P., chiamato su richiesta del P.M. a convalidare la misura di prevenzione dell'ordine di presentazione alla Polizia, ha, tra l'altro, l'onere di una triplice verifica afferente: a) al rispetto del diritto di difesa seppur nella forma affievolita dell'art. 6 cit., ossia nella forma del contraddittorio meramente cartolare ed in tempi assai brevi (v. sopra sub 4); b) alla sussistenza del caso eccezionale di urgenza e necessità che abilita l'autorità di pubblica sicurezza ad adottare provvedimenti provvisori restrittivi della libertà personale (v. sopra sub 5); c) alla sussistenza della particolare pericolosità sociale del soggetto destinatario della misura (v. sopra sub 6).
8. Ciò premesso in linea generale e alla luce dei principi esposti, occorre ora esaminare le censure mosse dai ricorrenti nei confronti delle rispettive ordinanze di convalida.
8.1. È innanzi tutto fondata la censura di TI ND nella parte in cui allega essere stato frustrato il suo diritto di difesa e si duole del mancato esame della memoria difensiva, che (egli solo tra i ricorrenti) allega al ricorso, depositata l'8 ottobre 2005 alle ore 9.20, entro le quarantotto ore dalla notifica del provvedimento del questore, avvenuta il 6 ottobre 2005 alle ore 11.35.
La memoria è tempestiva per le ragioni più ampiamente svolte sub 4 e quindi la motivazione dell'ordinanza di convalida, emessa dal G.I.P. il 7 ottobre 2005, è carente perché - essendo stata emessa quando ancora il diritto al contraddittorio cartolare poteva esplicarsi - non risponde alle deduzioni difensive del TI, il quale contesta radicalmente la legittimità del provvedimento del questore per essere egli - a suo dire - del tutto estraneo ai fatti di violenza ivi indicati.
Non essendo previsto un termine dilatorio a presidio dell'effettività dell'esercizio del diritto di difesa, non c'è un vizio di procedura che infici in radice l'ordinanza di convalida, come sarebbe invece nell'ipotesi in cui il G.I.P. non avesse rispettato - o non risultasse con certezza che avesse rispettato (Cass., sez. un., 29 novembre 2005 - 3 febbraio 2006, n. 4441) - il termine di quarantotto ore dalla richiesta di convalida del P.M.. C'è però un vizio di motivazione dell'ordinanza perché non ha dato una risposta a deduzioni difensive che dovevano considerarsi appartenenti al procedimento in quanto "tempestive" secondo il canone discretivo individuato sopra sub 4. L'accoglimento di questa censura assorbe all'evidenza le altre censure pure mosse dal ricorrente all'ordinanza di convalida.
Trattandosi di vizio di motivazione, l'ordinanza impugnata va quindi annullata con rinvio. Il contrasto di giurisprudenza sul punto dell'annullamento con o senza rinvio è stato risolto dalle Sezioni Unite di questa Corte (Cass., sez. un., 29 novembre 2005 - 3 febbraio 2006, n. 4443) che hanno affermato che l'annullamento per vizio di motivazione dell'ordinanza di convalida della misura con cui il questore prescrive la comparizione periodica alla polizia, ai sensi dell'art. 6, comma 2, cit., non mette in discussione la ritualità della procedura di convalida, ne' l'esistenza dei presupposti per l'esame del merito della misura e quindi tale annullamento deve essere disposto con rinvio per consentire una nuova deliberazione, diretta a correggere i vizi del provvedimento annullato, con ricostituzione, ove del caso, di un titolo restrittivo valido e operativo.
8.2. Una censura analoga - ma generica perché non supportata da precisi riferimenti ad un'asserita memoria difensiva non prodotta in copia - è contenuta nei ricorsi di AR DE, ZZ IO, NG RC, EL IA, UT UC, OM ER e DE ER;
ma il motivo di ricorso, che fa riferimento alla violazione di un asserito termine a difesa, va rigettato. Come sopra più ampiamente argomentato l'art. 6 cit. non contempla un vero e proprio termine a difesa che condizioni la validità dell'ordinanza di convalida, ma il tempestivo esercizio del diritto di difesa impone al G.I.P. di prendere in conto le deduzioni difensive e di motivare sul punto. Però nella specie i ricorrenti deducono solo genericamente - e quindi inammissibilmente - di aver presentato una memoria che non producono. Ed anzi in particolare il ricorrente VA UC, al quale il provvedimento del questore era stato notificato il 5 ottobre 2005, deduce di aver depositato una memoria l'8 ottobre 2005, ossia oltre il termine di quarantotto ore di cui si è detto sopra sub 4; talché comunque il G.I.P. non sarebbe stato tenuto a prenderla in considerazione, qualunque fosse stato il suo contenuto.
8.3. È invece fondato il motivo con cui i ricorrenti suddetti, oltre a PR IG e GA IO, deducono il difetto di motivazione delle singole ordinanze quanto ai presupposti della misura di prevenzione.
La motivazione delle ordinanze impugnate - che danno atto che i ricorrenti sono stati destinatari dell'unico provvedimento del questore che contestualmente vietava l'accesso allo stadio comunale ed aree finitime (art. 6, comma 1, cit.) ed ordinava loro la presentazione alla Polizia nell'orario di svolgimento delle manifestazioni sportive - consiste in un unico ripetuto periodo, con formulazione sostanzialmente sovrapponile, in cui si afferma che il soggetto destinatario della misura di prevenzione - "più volte diffidato e deferito all'autorità giudiziaria per episodi analoghi" - è stato visto all'ingresso dello stadio cittadino in un gruppo di tifosi atalantini abbandonarsi ad episodi di violenza e di intemperanza verbale nei confronti delle forze di Polizia. Le ordinanze peraltro non fanno riferimento per relationem alla motivazione dei singoli distinti provvedimenti del questore (come avrebbero potuto fare: v. Cass. n. 44273 del 2004, più volte cit.). Questa motivazione - peraltro pedissequa nella sua serialità tanto che nell'ordinanza che riguarda ZZ IO si riferisce della condotta tenuta da GA IO e viceversa - è insufficiente ad evidenziare l'indefettibile presupposto dell'urgenza e necessità che abilita l'autorità di pubblica sicurezza ad adottare direttamente il provvedimento restrittivo della libertà personale (di cui si è detto sopra sub 5): non risulta neppure quando si sia verificato l'episodio di violenza cui l'ordinanza fa riferimento per rapportarlo al momento dell'adozione del provvedimento e comunque nulla è detto specificamente in proposito ancorché nelle stesse ordinanze si richiami la cit. pronuncia della Corte costituzionale (sent. n. 512 del 2002) che tale specifico requisito della necessità ed urgenza richiede.
8.4. La stessa motivazione è poi parimenti insufficiente a mostrare l'accentuarsi della pericolosità sociale richiesta per l'adozione della misura che presuppone di norma che il soggetto destinatario della misura abbia già avuto notificata una precedente misura di divieto di accesso agli stadi. L'aver preso parte con un gruppo di tifosi ad atti di violenza in manifestazioni sportive - in disparte i possibili reati commessi che possono aver comportato l'inizio di un procedimento penale (ma si tratta di un piano diverso: quello della repressione penale rispetto a quello della prevenzione della pericolosità sociale) - giustifica il divieto di accesso agli stadi (sanzionato penalmente); ma per giustificare anche il contestuale ordine di comparizione alla Polizia occorre una valutazione specifica ed ulteriore di quella pericolosità sociale - come sopra evidenziato sub 6 - che faccia ritenere insufficiente la sola prima misura di prevenzione e necessaria l'adozione anche della misura di prevenzione restrittiva della libertà personale. Anche sotto questo profilo è carente la motivazione delle ordinanze impugnate. Pertanto anche queste ordinanze vanno annullate con rinvio.
9. In conclusione il ricorso va accolto con rinvio al G.I.P. presso il tribunale di Bergamo perché motivi distintamente e specificamente in ordine sia al requisito dell'urgenza e della necessità (secondo i principi enunciati sopra sub 5), sia al presupposto della pericolosità sociale (secondo i principi sopra enunciati sub 6); ed inoltre - quanto alla posizione del TI - tenga conto della memoria da quest'ultimo presentata (in ragione dei principi sopra enunciati sub 4).
P.Q.M.
La Corte, riuniti i ricorsi, annulla le ordinanze impugnate con rinvio al giudice per le indagini preliminari del tribunale di Bergamo.
Così deciso in Roma, il 19 aprile 2006.
Depositato in Cancelleria il 14 giugno 2006