Cass. pen., sez. III, sentenza 28/01/2016, n. 23305
CASS
Sentenza 28 gennaio 2016

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime2

In tema di misure volte alla prevenzione di fenomeni di violenza collegati a manifestazioni sportive, la motivazione dell'ordinanza di convalida del provvedimento del questore, impositivo del divieto di accesso e dell'obbligo di presentazione ad un ufficio o comando di polizia, deve riguardare, in ordine ai requisiti della necessità e dell'urgenza, non gli episodi che hanno determinato l'adozione della misura, ma l'attualità o la prossimità temporale di competizioni sportive.

In tema di misure volte alla prevenzione di fenomeni di violenza collegati a manifestazioni sportive, l'omessa motivazione in ordine alle ragioni di urgenza del provvedimento con cui il Questore, ai sensi dell'art. 6, secondo comma, l. 13 dicembre 1989 n. 401, impone l'obbligo di presentazione ad un ufficio o comando di polizia al soggetto cui sia stato notificato il divieto di accedere ai luoghi di svolgimento di dette manifestazioni, determina l'invalidità del provvedimento, impedendone la convalida, nel solo caso in cui questo abbia avuto esecuzione prima dell'intervento del giudice, cioè quando tra la notifica all'interessato del provvedimento e l'adozione dell'ordinanza di convalida si sia svolta una manifestazione sportiva in relazione alla quale il soggetto abbia dovuto ottemperare all'obbligo di presentazione.

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 28/01/2016, n. 23305
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 23305
    Data del deposito : 28 gennaio 2016

    Testo completo