Sentenza 28 gennaio 2016
Massime • 2
In tema di misure volte alla prevenzione di fenomeni di violenza collegati a manifestazioni sportive, la motivazione dell'ordinanza di convalida del provvedimento del questore, impositivo del divieto di accesso e dell'obbligo di presentazione ad un ufficio o comando di polizia, deve riguardare, in ordine ai requisiti della necessità e dell'urgenza, non gli episodi che hanno determinato l'adozione della misura, ma l'attualità o la prossimità temporale di competizioni sportive.
In tema di misure volte alla prevenzione di fenomeni di violenza collegati a manifestazioni sportive, l'omessa motivazione in ordine alle ragioni di urgenza del provvedimento con cui il Questore, ai sensi dell'art. 6, secondo comma, l. 13 dicembre 1989 n. 401, impone l'obbligo di presentazione ad un ufficio o comando di polizia al soggetto cui sia stato notificato il divieto di accedere ai luoghi di svolgimento di dette manifestazioni, determina l'invalidità del provvedimento, impedendone la convalida, nel solo caso in cui questo abbia avuto esecuzione prima dell'intervento del giudice, cioè quando tra la notifica all'interessato del provvedimento e l'adozione dell'ordinanza di convalida si sia svolta una manifestazione sportiva in relazione alla quale il soggetto abbia dovuto ottemperare all'obbligo di presentazione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 28/01/2016, n. 23305 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 23305 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2016 |
Testo completo
23305/ 1 6 م ی REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE Composta da .163 Elisabetta Rosi Presidente - Sent. n. sez. Angelo Matteo Socci CC 28/01/2016 ― R.G.N. 4932/2015 Aldo Aceto Relatore - Giovanni Liberati Antonella Di Stasi ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da LI ND, nato a [...] il [...], avverso l'ordinanza del 19/02/2014 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Salerno;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Aldo Aceto;
letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Vito D'Ambrosio, che ha concluso chiedendo l'annullamento. RITENUTO IN FATTO 1.Il sig. ND LI ricorre per l'annullamento dell'ordinanza del 19/02/2014 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Salerno che ha convalidato il provvedimento adottato il 12/02/2014 dal Questore di quello stesso capoluogo (notificato il 17/02/2014) che gli aveva prescritto di comparire personalmente presso il Commissariato di P.S. di Nocera Inferiore trenta minuti dopo l'inizio del primo tempo e trenta minuti prima della fine del secondo tempo di ogni incontro di calcio disputato dalla squadra della Nocerina, anche fuori sede.
1.1.Con unico motivo eccepisce l'illegittimità del provvedimento del Questore e dell'ordinanza di convalida del Giudice per violazione dell'art. 7, legge n. 241 del 1990 e del diritto di difesa di cui all'art. 24, Cost., nonché la mancanza di motivazione. Deduce, al riguardo, che nel fascicolo trasmesso dal PM per la convalida mancano sia la comunicazione della notizia di reato che il filmato dalla cui visione si sarebbe dovuto evincere il comportamento addebitatogli, impedendogli di esercitare il diritto di difendersi da contestazioni contenute in un provvedimento adottato nei confronti di più persone. Tali documenti prosegue - non sono stati acquisiti nemmeno dal Giudice che ha così deciso senza esaminare gli atti. Aggiunge che il provvedimento adottato a circa sei mesi di distanza dai fatti (occorsi il 30/08/2013) - non è stato preceduto dall'avviso di cui all'art. 7, legge n. 241 del 1990 benché non vi fosse più alcuna urgenza. La motivazione dell'ordinanza di convalida conclude è apparente perché redatta con clausole di stile. CONSIDERATO IN DIRITTO 2.Il ricorso è infondato.
3.Secondo l'uniforme interpretazione di questa Suprema Corte: 1) l'ambito di operatività della convalida giurisdizionale del provvedimento del Questore circoscritto alla sola prescrizione dell'obbligo di presentazione all'autorità di P.S. (trattandosi di limitazione che, incidendo sulla libertà personale, è soggetta all'inderogabile controllo giurisdizionale di cui all'art. 13 Cost.), non anche a quella con cui si impone il divieto di accesso ai luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive (che, in quanto limitativa della sola libertà di circolazione e soggiorno di cui all'art. 16 Cost., è soggetta al controllo di legittimità del giudice amministrativo;
cfr., sul punto, Sez. U., n. 44273 del 27/10/2004, Labbia;
Sez. U, n. 4441 del 29/11/2005, Zito;
Sez. 3, n. 11151 del 17/12/2008, Marchesini;
Sez. 1, n. 14923 del 19/02/2004, Rocchi;
Sez. 3, n. 49408 del 19/11/2009, Brocca;
Sez. 3, n. 36276 del 04/905/2011, Ferretti); 2) l'obbligo di controllo (e della relativa motivazione), che incombe al giudice della convalida, deve essere assolto in modo non apparente, deve investire tutti i presupposti di legittimità della misura di prevenzione e deve avere ad oggetto anche la congruità della sua durata (Sez. 3, Marchesini cit.; Sez U, Zito, cit.; amplius Sez.
2 - U, Labbia cit.); 3) il termine entro cui il destinatario del provvedimento del Questore ha diritto di esaminare gli atti e di presentare memorie e deduzioni al giudice della convalida, è di 48 ore decorrenti dalla sua notifica all'interessato, analogicamente a quello entro cui il P.M. deve richiedere o meno al G.i.p. la relativa convalida (Sez. 3, n. 2471 del 11/12/2007, Castellano, Rv. 238537; Sez. 3, n. 86 del 19/11/2009, De Santis, Rv. 246004; Sez. 3, n. 20776 del 15/04/2010, Marcassoli, Rv. 247182); 4) il termine massimo di 96 ore, stabilito dall'art. 6, comma 3, I. 401/89 cit., per la convalida del provvedimento, è stabilito a pena di decadenza, decorre dall'ora della notificazione del provvedimento di pubblica sicurezza e, essendo stabilito ad ore, non è in ogni caso soggetto alla proroga di diritto di cui all'art. 172, comma 3, cod. proc. pen.. 3.1.Costituisce altresì principio condiviso dalla giurisprudenza amministrativa che l'obbligo di preventiva comunicazione dell'avvio del procedimento previsto dall'art. 7 legge 7 agosto 1990, n. 241, il cui presupposto è l'assenza di necessità e di urgenza, non è applicabile all'adozione del provvedimento questorile di interdizione immediata di accesso ai luoghi ove si svolgono manifestazioni sportive ex art. 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, essendo quest'ultimo caratterizzato da particolari esigenze di necessità ed urgenza (così da ultimo Sez. 3, n. 10984 del 23/03/2012, Pinelli, Rv. 252346, che ha precisato come in conformità all'orientamento espresso dalla giurisprudenza amministrativa vada esclusa la necessità della preventiva comunicazione dell'avvio del procedimento per l'adozione del provvedimento ex L. n. 401 del 1989, art. 6, poiché tale provvedimento si collega ad un potere di inibizione immediata di accesso ai luoghi in cui si svolgono le competizioni agonistiche, mentre la L. n. 241 del 1990, art. 7, comma 1, subordina la necessità della comunicazione all'assenza di "particolari esigenze di celerità" - cfr. C. Stato, Sez. 6, 8.6.2009, n. 3468; T.a.r, Calabria, sez. 1, 26.2.2010, n. 242. Ai fini della valutazione demandata al giudice penale non si ravvisano compromissioni del diritto di difesa, perché nel peculiare contraddittorio previsto dalla legge per il procedimento di convalida del provvedimento questorile, l'interessato ha la facoltà di esaminare la documentazione posta a fondamento di quell'atto amministrativo, che il P.M. è tenuto a trasmettere all'atto della richiesta di convalida).
3.2.La necessità e l'urgenza costituiscono requisiti di legittimità dell'atto e devono riguardare non già gli episodi che hanno determinato la necessità della misura, ma l'attualità o la prossimità temporale di competizioni sportive (Sez. 3, n. 33532 del 05/05/2009, Brodosi, Rv. 244779). Deve tuttavia essere chiaro che l'omessa motivazione in ordine all'urgenza del provvedere determina l'invalidità del provvedimento del questore ed impedisce quindi la sua convalida solo quando esso abbia avuto esecuzione prima dell'intervento del magistrato, vale a 3 dire nel caso in cui, tra la notifica all'interessato e l'adozione dell'ordinanza di convalida si collochi una manifestazione sportiva in coincidenza della quale l'interessato abbia dovuto ottemperare all'obbligo di presentazione, secondo quanto stabilito dal terzo comma, prima parte, del citato art. 6 della legge n. 401/1989 (Sez. 7, n. 39049 del 26/10/2006, Licciardello, Rv. 234961; Sez. 3, n. 33861 del 09/05/2007, Straguzzi, Rv. 237121).
4.Nel caso in esame, ferma l'infondatezza dell'eccepita violazione dell'art. 7, legge n. 241 del 1990, il ricorrente non deduce nemmeno l'esistenza di incontri sportivi disputati tra la data di notifica del provvedimento del questore e quella della relativa convalida durante i quali ha dovuto presentarsi presso l'ufficio di P.S.. 5.Non sussiste alcuna violazione del diritto di difesa perché la condotta addebitata al ricorrente risulta più che sufficientemente descritta nella comunicazione di notizia di reato trasmessa alla locale A.G. dal Commissariato di P.S. di Nocera Inferiore ed allegata alla richiesta di convalida.
5.1.In detta comunicazione si dà atto che il LI, convocato negli uffici di P.S., non aveva negato di identificarsi nella persona ritratta durante gli scontri con le forze di Polizia e la tifoseria del Perugia, circostanza che il ricorrente non ha espressamente contestato né con memorie al G.i.p., né in questa sede, rendendo così del tutto priva di rilevanza l'eccepita mancata trasmissione al G.i.p. del video che lo ritraeva mentre lanciava una grossa pietra contro gli agenti della Polizia di Stato ed unirsi agli altri violenti che si erano appena riforniti di grosse pietre.
6. Non è manifestamente illogico fondare sulle condotte tenute dal LI il giudizio prognostico negativo che giustifica l'adozione del provvedimento impugnato, ben potendo tale convincimento radicarsi sulle stesse modalità del fatto e sulla condotta tenuta dal suo autore (Sez. 3, n. 12351 del 02/10/2013, Antonello, Rv. 259147). Sicché correttamente il Giudice ha ritenuto congrua la spiegazione resa, sul punto, dal Questore, non potendosi ritenere apparente la motivazione che avalli, facendola propria, quella dell'autorità di P.S. (sulla possibilità di motivare "per relationem" l'ordinanza di convalida, la giurisprudenza di questa Corte è unanime;
cfr., ex plurimis, Sez. 3, n. 23958 del 04/03/2014, Valeri, Rv. 259657). Ne consegue che il ricorso deve essere respinto.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente processuali. Così deciso il 28/01/2016 Il Consigliere estensore Aldo ЖёЖол Рая DEPOSITATA IN CANCELLERIA - 6 GIU 2016 IL CANCELLERE Luana Makani 5 al pagamento delle spese Il Presidente Elisabetta RoMelboRes } ¿