Sentenza 9 novembre 2011
Massime • 2
In tema di obbligo di presentazione presso gli uffici di polizia in concomitanza con lo svolgimento di manifestazioni agonistiche, il relativo provvedimento del questore non diviene inefficace ove la convalida del Gip, pur intervenendo oltre le 48 ore dalla richiesta del P.M., abbia luogo entro le 96 ore dalla notifica del provvedimento all'interessato, essendo unicamente quest'ultimo il termine complessivo rilevante.
In tema di misure volte a prevenire i fenomeni di violenza in occasione di competizioni sportive, per "manifestazioni sportive" devono intendersi le competizioni che si svolgono nell'ambito delle attività previste dalle federazioni sportive e dagli enti e organizzazioni riconosciuti dal comitato olimpico nazionale italiano, sicché esula da tale nozione l'evento di festeggiamento indetto per commemorare la fondazione di una società calcistica.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 09/11/2011, n. 44431 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 44431 |
| Data del deposito : | 9 novembre 2011 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. DE MAIO Guido - Presidente - del 09/11/2011
Dott. PETTI Ciro - Consigliere - SENTENZA
Dott. GENTILE Mario - Consigliere - N. 1911
Dott. RAMACCI Luca - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ANDRONIO Alessandro M. - Consigliere - N. 6598/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
difensore di SI NC, nato a [...] il 24 maggio del 1979;
avverso l'ordinanza del giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Tivoli del 13 gennaio del 2011;
Udita la relazione svolta dal consigliere Dott. PETTI Ciro;
letta la requisitoria del Procuratore generale Dott. MONTAGNA Alfredo, il quale ha concluso per l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
SI NC, il 9 gennaio del 2001, è stato tratto in arresto per avere in Roma, in occasione dei festeggiamenti effettuati per la Commemorazione dell'anniversario della nascita dell'Associazione Sportiva Lazio, usato violenza alle Forze di Polizia che erano intervenute per porre fine ad una vera e propria guerriglia urbana. Per tale fatto il Questore di Roma, a norma della L. n. 401 del 1989, art. 6, aveva imposto al SI, per la durata di anni cinque, di presentarsi più volte negli uffici di Polizia in occasione delle partite che la squadra della Lazio avrebbe disputato. Il provvedimento questorile è stato convalidato dal giudice per le indagini preliminari con ordinanza del 13 gennaio del 2011. Ricorre per cassazione l'interessato per mezzo del proprio difensore deducendo;
1) l'inefficacia del provvedimento per essere stato emesso dopo il termine di 48 ore dalla notifica all'interessato: assume che il provvedimento era stato notificato all'interessato il 9 gennaio del 2011 alle ore 14,15 che il pubblico ministero aveva chiesto la convalida il 10 gennaio del 2011 e che il giudice aveva provveduto solo in data 13 gennaio del 2011 ossia quando erano trascorse le 48 ore a sua disposizione;
2) la violazione della L. n. 401 del 1989, art. 6 per l'insussistenza dei presupposti per adottare la misura privativa della libertà personale, in quanto i fatti contestati non erano avvenuti "in occasione o a causa di una manifestazione sportiva" come prescritto dalla norma;
3) omessa motivazione sulla durata della misura;
4) omessa motivazione sulle modalità applicative.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il primo motivo è infondato. In tema di divieto di accesso ai luoghi dove si svolgono le competizioni agonistiche, ai sensi della L. 13 dicembre 1989, n. 401, art. 6, comma 3, e successive modifiche, le prescrizioni imposte dal Questore cessano di avere efficacia soltanto nell'ipotesi in cui il giudice, provvedendo sulla richiesta del pubblico ministero, non disponga la convalida entro le novantasei ore dalla notifica del provvedimento all'interessato. Non è prevista, infatti, un'autonoma sanzione per la mancata formulazione, da parte del pubblico ministero, delle istanze al g.i.p. nel rispetto delle quarantotto ore decorrenti dalla notifica del provvedimento all'interessato o l'inefficacia del provvedimento del giudice per la mancata convalida nel termine di 48 ore dalla richiesta del pubblico ministero. L'inefficacia del provvedimento del Questore consegue, al contrario, per ogni sua parte, unicamente se il pubblico ministero con decreto motivato non avanza la richiesta o se il giudice nelle successive 48 ossia non provvede nelle 96 ore dalla notifica all'interessato. Secondo l'opinione prevalente presso questa Sezione trattasi di un termine complessivo di 96 ore decorrenti dalla notifica all'interessato e non di due termini ciascuno di 48 ore,l'ultimo dei quali a pena di inefficacia. (Cass. n. 20654 del 2003, RV. 227141; n. 21834 del 2004 RIV. 228211; n. 3515 e 5326 e del 2007) Siffatto interpretazione diventa inevitabile a seguito dell'orientamento espresso da questa sezione a partire dal 2008, in base al quale, per parificare la posizione dell'interessato a quella del pubblico ministero,deve essere concesso alla parte privata un termine a difesa non inferiore 48 ore, pari cioè a quello attribuito al pubblico ministero per avanzare la sua richiesta (cfr per tutte Cass nn. 2471 e 27727 del 2008). Orbene poiché il pubblico ministero deve avanzare la sua richiesta entro 48 ore dalla notifica all'interessato,ma non è obbligato a presentarla proprio allo scadere del termine a lui assegnato, nell'ipotesi in cui avanzi la sua richiesta subito dopo la notifica all'interessato, il giudice, dovendo assegnare alla parte un termine per le sue difese pari a 48 ore, si troverebbe nell'impossibilità di convalidare il provvedimento entro le 48 ore dalla richiesta del pubblico ministero. È pertanto chiaro che solo il mancato rispetto del termine di 96 ore previsto dall'art. 13 Cost. determina l'inefficacia del provvedimento.
Fondato è invece il secondo motivo perché il fatto non è intervenuto durante manifestazioni sportive o in occasione di esse,bensì in occasione dei festeggiamenti per il 111^ anniversario della fondazione della squadra sportiva "Lazio".
Invero, la L. 19 ottobre 2001, art. 2 bis, modificando il D.L. 20 agosto 2001, n. 336, a suo volta modificativo della L. n. 401 del 1989, ha introdotto una norma d'interpretazione autentica a proposito della nozione di manifestazione sportiva. Tale norma dispone che "per manifestazioni sportive ai sensi degli artt. 1 e 2 si intendono le competizioni che si svolgono nell'ambito delle attività previste dalle federazioni sportive e dagli enti e organizzazioni riconosciuti dal Comitato olimpico nazionale italiano". Tale norma è stata dettata al fine di evitare che venga sottoposto alla misura di prevenzione prevista dalla L. n. 401 del 1989, art. 6 anche colui il quale, sia pure per motivi di carattere parasportivo, si renda responsabile di episodi di violenza nei luoghi ove si svolgono tali manifestazioni parasportive. Invero il fine tutelato dalla norma è quella della sicurezza in occasione delle manifestazioni sportive e non quello della sicurezza in occasione di una qualsivoglia manifestazione collegata all'attività sportiva.
Il festeggiamento in questione non può considerarsi manifestazione sportiva nel senso voluto dalla norma d'interpretazione autentica. Gli altri motivi si devono ritenere assorbiti.
Il provvedimento di convalida dell'obbligo di presentazione alla Polizia imposto a SI va quindi annullato senza rinvio per carenza dei presupposti per la sua adozione.
P.Q.M.
La Corte letto l'art. 620 c.p.p. annulla senza rinvio il provvedimento impugnato.
Così deciso in Roma, il 9 novembre 2011.
Depositato in Cancelleria il 30 novembre 2011