Cass. pen., sez. VI, sentenza 27/04/2016, n. 19511
CASS
Sentenza 27 aprile 2016

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In tema di misure volte a prevenire fenomeni di violenza in occasione di competizioni sportive, il G.i.p. della convalida del provvedimento questorile impositivo dell'obbligo di comparizione per più volte presso un ufficio o comando di polizia, è tenuto a motivare sia sulla congruità della misura che sulla necessità, proporzionalità ed adeguatezza di un plurimo obbligo di comparizione imposto al destinatario della misura, potendo modificare le suddette prescrizioni, in considerazione della loro diretta incidenza sulla libertà personale. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto viziata la motivazione del provvedimento di convalida con il quale il G.i.p. aveva reputato necessario applicare le prescrizioni per la durata massima e con modalità particolarmente severe)

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 27/04/2016, n. 19511
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 19511
    Data del deposito : 27 aprile 2016

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