Sentenza 27 aprile 2016
Massime • 1
In tema di misure volte a prevenire fenomeni di violenza in occasione di competizioni sportive, il G.i.p. della convalida del provvedimento questorile impositivo dell'obbligo di comparizione per più volte presso un ufficio o comando di polizia, è tenuto a motivare sia sulla congruità della misura che sulla necessità, proporzionalità ed adeguatezza di un plurimo obbligo di comparizione imposto al destinatario della misura, potendo modificare le suddette prescrizioni, in considerazione della loro diretta incidenza sulla libertà personale. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto viziata la motivazione del provvedimento di convalida con il quale il G.i.p. aveva reputato necessario applicare le prescrizioni per la durata massima e con modalità particolarmente severe)
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 27/04/2016, n. 19511 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 19511 |
| Data del deposito : | 27 aprile 2016 |
Testo completo
1 9 5 1 1/ 1 6 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE CAMERA DI CONSIGLIO DEL 27/04/2016 Composta da: Sent. n. sez.619 FRANCESCO IPPOLITO - Presidente - REGISTRO GENERALE CARLO CITTERIO N.29909/2015 ANNA PETRUZZELLIS ANDREA TRONCI Rel. Consigliere - ERSILIA CALVANESE ha pronunciato la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: IV IG nato il [...] a [...] nato il [...] a [...] nato il [...] a [...] avverso l'ordinanza del 21/02/2015 del GIP TRIBUNALE di CATANZARO sentita la relazione svolta dal Consigliere ANDREA TRONCI;
lette le conclusioni del PG TO D'AMBROSIO, che ha chiesto il rigetto dei ricorsi;
Udito il difensore Avv. ه م ا R.G. n. 29909/15 Corte Suprema di Cassazione RITENUTO IN FATTO 1. L'avv. Gregorio VISCOMI, quale difensore di fiducia di RE GN, AN MA DE TO e GI IV, ricorre per cassazione, sulla scorta di tre distinti atti, avverso gli altrettanti provvedimenti - l'uno in data 28.03.2015 e gli altri del 21.02.2015 - con cui il g.i.p. del Tribunale di Catanzaro ha convalidato i provvedimenti adottati dal Questore del capoluogo calabrese il 24.03.2015 ed il 18.02.2015, in forza dei quali il primo ossia il GN ha subito l'aggravamento del precedente - DASPO, ancora in atto, emesso a suo carico il 14.12.2012, mentre il secondo e terzo vale a dire, il DE TO e l'IV già in passato colpiti www - da analoga misura, sono stati destinatari di nuovo DASPO.
2. La sostanziale identità delle questioni sollevate con i tre distinti ricorsi ne legittima l'esposizione unitaria.
2.1 Assume dunque l'istante: ➤ la "violazione e falsa applicazione" ELart. 6 della legge n. 401/89 sotto un duplice profilo: a) in relazione al comma 2 bis di detta disposizione, per via della "omessa motivazione in relazione al contenuto della memoria difensiva depositata" in ossequio a quanto previsto dal detto comma, con conseguente "violazione del diritto di difesa"; b) con riferimento al comma 3 della norma medesima, stante l'eccepito difetto di motivazione del provvedimento di convalida a firma del g.i.p., riguardo sia ai presupposti oggettivi richiesti dalla legge, sia a quelli di carattere soggettivo, legati alla pericolosità del soggetto colpito e, quindi, "alle speciali finalità di prevenzione perseguite"; - il "difetto di motivazione in merito alle ragioni di necessità ed urgenza che giustificano l'adozione della misura".
2.2 Dette doglianze esauriscono il contenuto del ricorso relativo al GN e, del pari, costituiscono i primi tre profili di doglianza degli altri due ricorsi, questi ultimi integrati da due ulteriori doglianze: l'una - la quarta - avente ad oggetto il "difetto di motivazione in merito alle ragioni sottese alla congruità della durata nonché delle modalità della misura imposta"; - -l'altra la quinta ed ultima concernente il denunciato contrasto (di modifica della L. n. "ELart. 4, comma 8, D.L. 119/2014 401/89) "... e, subordinatamente, del comma 8 ELart. 6 della legge 13 dicembre 1989 n. 401", rispetto agli artt. 3, 4 e 13 co. 3 della Carta 2 AU R.G. n. 29909/15 Corte Suprema di Cassazione Fondamentale, con formalizzazione della relativa questione di legittimità costituzionale.
3. Il Procuratore Generale ha depositato requisitoria scritta, con cui ha chiesto il rigetto dei tre ricorsi: quanto ai tre motivi comuni ed al quarto dei ricorsi DE TO ed IV, per avere il g.i.p. fatto luogo a motivazione "attenta e puntuale", che "consente di individuare tutti i requisiti che la giurisprudenza di legittimità considera come necessari e, dunque, imprescindibili ai fini della convalida"; quanto al quinto motivo dei due ricorsi da ultimo ricordati, in ragione della palesa infondatezza della questione di legittimità sollevata, in relazione a tutti i profili indicati. CONSIDERATO IN DIRITTO I soli ricorsi del DE TO e ELIV sono fondati, nei limitati 1. termini di seguito precisati, mentre quello del GN, in quanto infondato, va senz'altro disatteso.
2. Senz'altro privi di pregio sono i primi tre motivi, comuni ai tre ricorsi, di cui appare opportuna la trattazione congiunta, essendo fra loro strettamente correlati. In proposito, se è vero che "In tema di turbative nello svolgimento di manifestazioni sportive, l'ordinanza di convalida del provvedimento del Questore, impositivo ELobbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria, che sia priva di ogni riferimento alle deduzioni oggetto della memoria difensiva depositata nei termini, è affetta da nullità per violazione del diritto di difesa" (così Cass. Sez. 3, sent. n. 2862 del 13.11.2014 dep. - 22.01.2015, Rv. 262900; conf. Sez. 3, sent. n. 20143 del 27.05.2010, Rv. 247174), è altrettanto vero che tale ipotesi non si attaglia affatto al caso di specie, con conseguente insussistenza della denunciata violazione formale, come pure del vizio motivazionale pure eccepito dal difensore dei ricorrenti, tenuto conto che "L'obbligo del giudice di motivare in ordine al contenuto delle memorie o deduzioni, tempestivamente presentate dall'interessato in vista della convalida del provvedimento del Questore impositivo ELobbligo di presentazione ad un ufficio o comando di polizia (art. 6, I. 13 dicembre 1989, n. 401), si intende assolto anche nel caso in cui ne risulti testualmente avvenuto l'esame e sia desumibile, dal complessivo tenore del provvedimento, l'implicita esclusione della loro fondatezza" (cfr. Cass. Sez. 3, sent. n. 46223 del 16.11.2011, Rv. 251330). infatti, non solo il singolo g.i.p. ha dato atto ELavvenuta presentazione della memoria كة R.G. n. 29909/15 Corte Suprema di Cassazione difensiva nell'interesse dei singoli prevenuti, ma inoltre, per quanto qui interessa, l'ordinanza di convalida: per ciò che concerne il GN: a) ribadisce l'avvenuto riconoscimento del prevenuto fra i protagonisti dei disordini verificatisi in occasione ELincontro calcistico fra il Catanzaro ed il Cosenza, significando come lo stesso, grazie alla nettezza delle immagini che lo ritraggono, sia stato individuato nel soggetto con il capo coperto dal cappuccio del proprio giubbino, in prossimità del luogo teatro ELaggressione subita dalle Forze ELOrdine e, più precisamente, “nelle immediate vicinanze ELimpianto sportivo N. Ceravolo, a circa 150 metri dallo stadio di calcio, distanza largamente inferiore al chilometro disposto dal citato provvedimento"; b) richiama, a fronte di una contestazione del tutto generica, relativamente alla sussistenza dei requisiti di legge, i fatti alla base del provvedimento e per i quali il GN risulta essere stato altresì denunciato all'A.G., connotati da indiscutibile gravità - tenuto conto che gli stessi s'inquadrano all'interno di un piano chiaramente preordinato per giungere allo scontro ed all'aggressione con i sostenitori della squadra avversaria, da cui i protagonisti, costituiti da un gruppo di circa 50 "tifosi", non hanno inteso recedere neppure dopo l'intervento delle Forze ELOrdine, contro le quali hanno reagito con violenza - nonché la circostanza che il GN medesimo, già sottoposto a DASPO del Questore di Firenze risalente al 2008, fosse in atto sottoposto ad altro analogo provvedimento emesso dallo stesso Questore di Catanzaro, in esecuzione dal 14.12.2012; elementi, quelli indicati, di per sé significativi della effettiva ricorrenza dei requisiti di legge, nonché della peculiare pericolosità del prevenuto, desumibile dall'oggettività della vicenda e dalla condotta recidivante dallo stesso tenuta, in spregio dei divieti e delle prescrizioni impostegli, e della connessa necessità ed urgenza di provvedere;
c) afferma la piena legittimità del provvedimento oggetto di convalida, confutando l'esegesi del difensore, secondo cui, in casi quali quello in esame, non sarebbe consentito l'aggravamento della misura in essere, ma solo l'adozione di un nuovo divieto;
4Аб R.G. n. 29909/15 Corte Suprema di Cassazione d) modifica, in senso favorevole al prevenuto, l'incidenza delle prescrizioni adottate dal Questore, così smentendo per tabulas l'assunto difensivo della mancata valutazione di tale profilo;
per ciò che concerne il DE TO: a) conferma la correttezza ELavvenuto riconoscimento del prevenuto fra i protagonisti dei disordini verificatisi in occasione del medesimo incontro calcistico fra il Catanzaro ed il Cosenza di cui sopra riconoscimento peraltro messo in - discussione in termini totalmente generici - significando come il prevenuto fosse stato riconosciuto nella circostanza mentre "brandiva una cinta in mano"; b) in presenza di una contestazione ancora una volta improntata a genericità, fa proprio, relativamente alla sussistenza dei presupposti di necessità ed urgenza sottesi alla sua adozione, il provvedimento del Questore, da cui emerge l'assoluta gravità dei fatti, per i quali il DE TO risulta essere stato altresì denunciato all'A.G. attesa l'identità del contesto, valgono le medesime considerazioni svolte per il GN, da aversi qui integralmente riportate nonché la circostanza che - il DE TO medesimo fosse già stato sottoposto al DASPO emesso dallo stesso Questore di Catanzaro il 18.05.2010, di per sé significative della effettiva ricorrenza dei succitati requisiti di legge, anche in ragione ELesplicitato "approssimarsi di altre manifestazioni sportive di importante richiamo" e della peculiare pericolosità del prevenuto, definito "soggetto che ha manifestato una condotta palesemente antisportiva e potenzialmente pericolosa per l'ordine e la sicurezza pubblica", anche alla luce dei suoi precedenti in materia;
c) conferma la congruità della durata della misura e ELestensione delle prescrizioni stabilite dal Questore;
per ciò che concerne l'IV: a) tiene ferma l'individuazione del prevenuto fra i protagonisti dei disordini verificatisi in occasione del medesimo incontro calcistico fra il Catanzaro ed il Cosenza di cui sopra, anche in questo caso contestato sulla scorta di argomentazioni generiche o comunque infondate, non rivestendo alcuna reale portata la circostanza della identità delle modalità di $45 R.G. n. 29909/15 Corte Suprema di Cassazione riconoscimento rispetto ad altri soggetti coinvolti, attraverso la visione dei filmati ELaccaduto;
b) si riporta, facendolo esplicitamente proprio, al provvedimento del Questore che, sulla scorta della descrizione dei fatti (nei termini già in precedenza indicati) e di precisi riferimenti alla specifica persona ELIV ("già destinatario di provvedimento DASPO emesso dal Questore della provincia di Latina in data 20.11.2012 per la durata di anni uno e mesi sei con a carico precedenti specifici in materia calcistica e per ubriachezza manifesta, noto a quest'ufficio per la sua schierata e irriducibile appartenenza alle tifoserie ultras del Catanzaro calcio"), nonché alla stregua ELevidenziato "approssimarsi di altre manifestazioni sportive di importante richiamo", consente di ritenere pienamente integrati i requisiti di legge, tanto più alla luce ELassoluta genericità che connota la contestazione svolta sul punto con la citata memoria difensiva;
c) valuta congrue la durata e l'estensione della misura fissata dal Questore.
3. Ferma, dunque, l'insussistenza delle doglianze di ordine formale di cui sopra, a diversa conclusione deve pervenirsi in relazione all'eccepito difetto di motivazione riguardo "alla congruità della durata nonché delle modalità della misura imposta".
3.1 Va peraltro premessa, in ragione della sua priorità logico-giuridica, la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale di cui al quinto ed ultimo profilo di doglianza: quanto al parametro ELart. 3 Cost., perché, come puntualmente rilevato dal requirente P.G., la fissazione del trattamento sanzionatorio rientra appieno nella discrezionalità del legislatore, salvo il caso di manifesta irragionevolezza ELesercizio del relativo potere, che qui per certo non è ravvisabile;
quanto al parametro ELart. 4 Cost., perché, a tacer d'altro, non risulta nemmeno allegata la pertinenza della pretesa violazione rispetto alla specifica posizione del DE TO e ELIV;
quanto al parametro ELart. 13 Cost., poiché la normativa prevede il sindacato di controllo ELA.G., che - conformemente a quanto già osservato dal giudice delle leggi con la sentenza n. 512/2002 richiamata dallo stesso difensore ricorrente deve esplicarsi con riferimento a tutti i presupposti di legge, fra cui ricorre necessariamente anche quello della "eccezionale necessità ed urgenza". 6 R.G. n. 29909/15 Corte Suprema di Cassazione Fermo quanto sopra, è principio consolidato nella giurisprudenza di 3.2 questa Corte, alla luce dei principi enunciati dal giudice delle leggi (cfr. la già citata sent. n. 512/2002 Corte Cost.) e dalle Sezioni Unite (cfr. sent. n. 44273 del 27.10.2004, Rv. 229110), che "In tema di misure volte a prevenire fenomeni di violenza in occasione di competizioni sportive, il G.i.p. della convalida del provvedimento questorile impositivo ELobbligo di comparizione per più volte presso un ufficio o comando di polizia, è tenuto a motivare sia sulla congruità della misura che sulla necessità, proporzionalità ed adeguatezza di un plurimo obbligo di comparizione imposto al destinatario della misura. (In motivazione la Corte, nell'enunciare il predetto principio, ha annullato il provvedimento di convalida del G.i.p. precisando che il giudice, nella valutazione della estensione ELobbligo nella specie, tre volte -, deve considerare la - necessità di evitare imposizioni inutilmente vessatorie)." (così Cass. Sez. 3, sent. n. 3830 del 16.12.2008 - dep. 28.01.2009, Rv. 242556; conf. Sez. 3, sent. n. 20783 del 15.04.2010, Rv. 247184; Sez. 3, sent. n. 34222 del 24.06.2010, Rv. 248274; v. anche, soprattutto in parte motiva, Sez. 3, sent. n. 46204 del 21.09.2011, Rv. 251590). Anzi, la modifica del comma 3 ELart. 6 della legge n. 401/1989, disposta a mezzo del d.l. 22.08.2014 n. 119 convertito in l. 17.10.2014 n. 146, ha "normativizzato" l'anzidetto pacifico approdo giurisprudenziale, esplicitando che "Nel giudizio di convalida, il giudice per le indagini preliminari può modificare le prescrizioni di cui al comma 2", ossia quelle che si aggiungono al divieto di accesso a determinati luoghi e che, per il fatto di imporre l'obbligo di comparizione del soggetto che ne sia destinatario presso l'ufficio o il comando di polizia competente, vanno ad incidere direttamente, ancorché in misura limitatamente invasiva, sul bene della libertà personale. Tanto premesso, poiché nei confronti del DE TO e ELIV tali prescrizioni sono state determinate per la durata massima consentita di anni 8, nonché con modalità particolarmente severe (obbligo di presentazione per 4 volte, durante le partite di campionato interne del Catanzaro, e per 2 volte, in concomitanza con gli incontri della squadra in trasferta), ciò richiede una specifica motivazione, che nel caso di specie difetta, onde sul punto dovrà provvedere il giudice del rinvio, all'esito della propria autonoma valutazione.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso di RE GN, che condanna al pagamento delle spese processuali. 7 Аб R.G. n. 29909/15 Corte Suprema di Cassazione Annulla le ordinanze impugnate nei confronti di IV GI e DE TO AN MA, limitatamente alle prescrizioni e rinvia per nuovo esame sul punto al Tribunale di Catanzaro. Così deciso in Roma, il 27 aprile 2016 Presidente. Il Consigliere est. Andua Vervai DEPOSITATO IN CANCELLERIA IL 11 MAG 2016, DI CA A M E IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO R P Piera Esposito D U S E M O N 0 8 0