Sentenza 4 febbraio 2016
Massime • 1
Deve essere annullata senza rinvio l'ordinanza di convalida del provvedimento del Questore, impositivo dell'obbligo di presentazione all'autorità di polizia, intervenuta prima del decorso del termine a difesa di quarantotto ore, decorrente dalla notifica di detto provvedimento all'interessato, con conseguente decadenza della misura dell'obbligo di presentazione del sottoposto. (In motivazione la Corte ha precisato che l'inosservanza di detto termine viola la regola processuale in tema di garanzie difensive, prevista dall'art. 178 cod. proc. pen., e, pertanto, integra un'ipotesi di error in procedendo che colpisce l'atto in misura radicale.)
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RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 28 giugno 2023, depositata alle ore 8.00, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Savona ha convalidato i provvedimenti emessi dal Questore di Savona il 21 giugno 2023, notificati il 26 giugno 2023 alle ore 15.30, 16.00 e 16.30, con i quali è stato imposto a Umberto G., Adriano F. e Alberto Fa. l'obbligo di presentarsi alla polizia giudiziaria in concomitanza con gli incontri di calcio della squadra dell'Albenga. 2. Avverso tale ordinanza gli intimati hanno proposto congiuntamente ricorso per cassazione, mediante l'avvocato Luca Barbero, che lo ha affidato a un unico motivo, mediante il quale ha denunciato la violazione di …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 04/02/2016, n. 8678 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8678 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2016 |
Testo completo
8 6 7 8/ 1 6 48 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE CEM Composta da 306 Silvio Amoresano - Presidente - Sent. n. sez. Oronzo De Masi - Relatore - CC 4/2/2016 R.G.N. 40813/2015 Mauro Mocci Antonella Di Stasi Alessandro M. Andronio ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da LA CA LV, nato a [...] il [...] avverso la ordinanza in data 10/9/2015 del G.I.P. presso il Tribunale di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Oronzo De Masi;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Felicetta Marinelli, che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della ordinanza impugnata;
. RITENUTO IN FATTO Il difensore di LA CA LV ricorre avverso l'ordinanza indicata in epigrafe, con la quale il G.I.P. del Tribunale di Napoli risulta aver convalidato il provvedimento del Questore di Napoli, datato 7/9/2015 e notificato l'8/9/2015, impositivo dell'obbligo per il ricorrente di presentarsi presso il Commissariato di P.S. in occasione delle manifestazioni sportive, con le modalità meglio specificate nel provvedimento, per il periodo di quattro anni. La decisione trova causa nella partecipazione del giovane, in occasione dell'incontro di calcio Napoli-Sampdoria, svoltosi allo stadio San Paolo di Napoli, a gravi aggressioni consumate, insieme ad altri ed anche con l'uso di armi, ai danni di tifosi della medesima squadra, occupanti la curva A, uno dei quali restava ferito, che ne venivano con violenza allontanati. La difesa evidenzia che la ordinanza di convalida reca la data del 10/9/2015, senza alcuna indicazione di orario, a fronte della notifica del provvedimento emesso dal Questore intervenuta 1'8/9/2015, sicchè risulta essere stata pronunciata prima della scadenza del termine di 48 ore previsto dalla L. n. 401 del 1989, art. 6, comma 2-bis, termine da intendersi quello minimo assegnato al destinatario del provvedimento, onde consentirgli di presentare memorie e deduzioni difensive. Ne deriverebbe pertanto la nullità della convalida medesima per violazione del diritto di difesa, essendo stato il LA CA in tal modo privato della concreta possibilità di incidere sulle modalità di controllo, da parte del giudice, in ordine al merito delle determinazioni del Questore. Con un secondo motivo di doglianza, la difesa del LA CA deduce violazione dell'art. 6, comma 2, L. n. 401 del 1989 e vizio motivazionale in merito all' affermazione della pericolosità concreta ed attuale del prevenuto e quindi alle ragioni per cui il medesimo debba presentarsi agli Uffici di P.S. in coincidenza con le manifestazioni calcisitiche, non essendo all'uopo sufficiente il solo divieto di accesso agli stadi e difettando nel provvedimento di convalida del G.I.P. del Tribunale di Napoli l'indicazione degli elementi che legittimano una prognosi negativa ed una così intensa limitazione della libertà personale dell'odierno ricorrente. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è fondato atteso che il tema oggetto delle doglianze difensive risulta essere stato già diffusamente trattato da una pronuncia di questa Sezione Terza (n. 21788 del 16/02/2011, Trentacoste), nella cui motivazione si segnala che, in tema di procedimenti aventi per oggetto la turbativa nello svolgimento di manifestazioni sportive, rientra nei compiti demandati al giudice in vista della convalida del provvedimento del Questore quello di verificare il rispetto del diritto di difesa del destinatario della misura. L'attuale testo delineato nella L. n. 401 del 1989, art. 6, comma 2-bis, il quale rispecchia i contenuti della nota sentenza della Corte Costituzionale (C. Cost. 23/05/1997 n. 144) con la quale era stata dichiarata l'illegittimità costituzionale della L. n. 401 del 1989, art. 13, nella 2 斥 parte in cui non si prevedeva che il provvedimento del Questore contenesse l'avviso per il destinatario della facoltà di presentare eventuali difese al G.I.P., garantisce quel termine indispensabile che per uniforme giurisprudenza di questa Corte va individuato nelle 48 ore successive al momento della notifica del provvedimento amministrativo. Il mancato rispetto per difetto - incide pertanto sul diritto di difesa del sottoposto inibendogli E la possibilità di approntare congruamente le proprie difese attraverso quello che comunemente si definisce "contraddittorio cartolare" idoneo a garantire il diritto di difesa costituzionalmente garantito attraverso la possibilità per il sottoposto di presentare eventuali memorie o deduzioni. Orbene, il deposito dell'ordinanza di convalida oggetto di ricorso in cancelleria il giorno : 10/9/2015, in orario imprecisato, a fronte della intervenuta notifica al LA CA del provvedimento del Questore di Napoli l' 8/9/2015, determina una incertezza sulla tempestività della convalida, non risolvibile alla stregua degli atti, che comporta inevitabilmente una ragione di nullità ex art. 178 c. p. p., lett. e) e dunque la caducazione della stessa misura di prevenzione, non essendo consentito ricorrere a presunzioni di sorta riguardo alla legittimità e regolarità formale dei provvedimenti giudiziari e dovendosi conseguentemente considerare la convalida come emessa in violazione del diritto di difesa, prima della 48 ore previste eventuali memorie (Sez. U. n. 4441 del 29/11/2005, Zito, Rv. 232711, Sez. F. n. 41668 del 27/8/2013, Di Giuseppe, Rv. 257350). La problematica se detto annullamento debba essere disposto con o senza rinvio può ritenersi ormai risolta dall' univoco orientamento di questa Corte e va preso atto che anche il P.G. ha concluso indicando tale ultima soluzione, che appare senz'altro quella corretta, essendo difficilmente ipotizzabile una restituzione degli atti al giudice a quo per un accertamento "ora per allora" del momento di deposito dell'atto in cancelleria, posto che esso non sarebbe altrimenti desumibile per assenza di valida documentazione a riguardo. Si è avuto modo di precisare, in analoga vicenda, che lo stesso registro di "passaggio" degli atti non reca l'orario e la eventuale data di "carico e scarico" dei dati su supporto informatico si riferisce a momento che ben può essere stato non contestuale all'effettivo deposito dell'atto (Sez. 3, n. 20785, del 15/4/2010, Venneri, Rv. 247185). La opzione interpretativa secondo la quale, in casi come quello oggi sottoposto all'attenzione di questa Corte, debba provvedersi ad un annullamento senza rinvio, trova le proprie radici sul binomio error in procedendo ed error in judicando che costituiscono i due parametri interpretativi enucleati dalle Sezioni Unite per distinguere quando annullare senza rinvio e quando annullare con rinvio. Partendo dalla considerazione che, laddove un provvedimento violi la regola processuale prevista in tema di garanzie difensive disciplinata dall'art. 178 c. p. p., lett. c) si versa in una ipotesi di nullità di ordine generale, un tale genere di vizio non può che rientrare nella generale categoria dell'error in procedendo nozione assai ampia che comprende più in generale tutti quei vizi di natura processuale (o procedimentale) i quali colpiscono l'atto in misura radicale. 3 categoria dell'error in procedendo nozione assai ampia che comprende più in generale tutti quei vizi di natura processuale (o procedimentale) i quali colpiscono l'atto in misura radicale. È da escludere - anche per il significato proprio dell'espressione che vizi di tale natura possano rientrare nella diversa categoria dell'error in judicando che afferisce piuttosto a vizi di tipo motivazionale, come tali rimediabili. Molte decisioni affermano in modo tranciante che la violazione dell'art. 178 c. p. p., lett. c) da cui dovesse risultare affetta una ordinanza di convalida emessa dal G.I.P., integra una ipotesi di nullità assoluta e mostrano di includere l'inosservanza del termine a disposizione del P.M. (0 del G.I.P.) per l'emissione del provvedimento tra le nullità disciplinate dalla detta norma processuale, anche se non mancano decisioni che affermano che l' ordinanza emessa in violazione del diritto di difesa debba considerarsi tamquam non esset (Sez. F. n. 41668 del 27/8/2013, Di Giuseppe, RV 257350); tutte le decisioni convergono comunque sulla soluzione dell'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata dall'interessato. Alla stregua di tali considerazioni, si impone l'annullamento dell'ordinanza impugnata senza rinvio, ferma restando, ovviamente, la perdita di efficacia dell'originario provvedimento del Questore limitatamente all'obbligo di presentazione del sottoposto e rimanendo invece impregiudicata la parte del provvedimento afferente al divieto di accesso ad impianti e/o manifestazioni, di tipo squisitamente amministrativo. Le doglianze di cui al secondo motivo restano assorbite dall'accoglimento del primo motivo di ricorso, mentre la cessazione di efficacia delle prescrizioni afferenti la libertà personale del ricorrente impone la trasmissione di copia del provvedimento all'Autorità amministrativa competente, fermo restando che la presente decisione non incide sul divieto del LA CA di accedere a luoghi di svolgimento di manifestazioni sportive.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dichiara cessata l'efficacia del provvedimento del Questore di Napoli in data 7/9/2015. Manda alla cancelleria di comunicare il presente dispositivo al Questore di Napoli. Così deciso in Roma, il 4 febbraio 2016. Il Presidente Il Consigliere estensore Oronzo De Masi Sivio Arfloresano √ DEPOEPOSITATA IN CANCELLERIAL ти - 3 MAN IL CANDEL Luana Ma 4