Cass. pen., sez. III, sentenza 03/11/2016, n. 28067
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Sentenza 3 novembre 2016

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L'art. 6, comma quinto, della Legge 13 dicembre 1989, n. 401 (come modificato dal D.L. n. 119 del 2014, conv. in L. n. 146 del 2014) - nel prevedere che il divieto di accedere a manifestazioni sportive emesso nei confronti di soggetto già precedentemente sottoposto ad analoga misura sia sempre accompagnato dalla ulteriore prescrizione dell'obbligo di presentazione personale all'autorità di polizia in occasione delle competizioni, e che la durata del divieto e della prescrizione non sia inferiore a cinque e superiore ad otto anni - non esime il giudice della convalida da una compiuta valutazione dei fatti indicati dall'autorità di P.S., al fine di verificare la riconducibilità delle condotte alle ipotesi previste dalla norma e la loro attribuibilità al soggetto, nè dal dare conto, in motivazione, del proprio convincimento in ordine alla pericolosità concreta e attuale del destinatario del provvedimento.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 03/11/2016, n. 28067
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 28067
    Data del deposito : 3 novembre 2016

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