Sentenza 3 novembre 2016
Massime • 1
L'art. 6, comma quinto, della Legge 13 dicembre 1989, n. 401 (come modificato dal D.L. n. 119 del 2014, conv. in L. n. 146 del 2014) - nel prevedere che il divieto di accedere a manifestazioni sportive emesso nei confronti di soggetto già precedentemente sottoposto ad analoga misura sia sempre accompagnato dalla ulteriore prescrizione dell'obbligo di presentazione personale all'autorità di polizia in occasione delle competizioni, e che la durata del divieto e della prescrizione non sia inferiore a cinque e superiore ad otto anni - non esime il giudice della convalida da una compiuta valutazione dei fatti indicati dall'autorità di P.S., al fine di verificare la riconducibilità delle condotte alle ipotesi previste dalla norma e la loro attribuibilità al soggetto, nè dal dare conto, in motivazione, del proprio convincimento in ordine alla pericolosità concreta e attuale del destinatario del provvedimento.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 03/11/2016, n. 28067 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 28067 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2016 |
Testo completo
meshwario 280 67-17. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE Composta da Sent. n.2393 Aldo Fiale - Presidente - Angelo Matteo Socci cc 3 novembre 2016 Aldo Aceto R.G. n. 12935/2016 Andrea Gentili Alessandro M. Andronio - Relatore - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per di Napoli nei confronti di LE RC, nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del Gip del Tribunale di Napoli del 25 febbraio 2016 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Alessandro M. Andronio;
letta la requisitoria del pubblico ministero, in persona del sostituto procuratore generale Alfredo P. Viola, che ha concluso per il rigetto del ricorso. 1 RITENUTO IN FATTO Con ordinanza del 25 febbraio 2016, il gip del Tribunale di Napoli non ha 1. - convalidato il provvedimento del Questore di Napoli del 16 febbraio 2016, con il quale si erano ingiunte al prevenuto le prescrizioni di cui all'art. 6, comma 2, della legge n. 401 del 1989. Il giudice ha richiamato l'orientamento giurisprudenziale secondo il quale è necessario valutare i fatti posti a base del provvedimento dell'autorità amministrativa per accertare se essi costituiscono indice sicuro della pericolosità del destinatario della misura e ha escluso, nel caso concreto, la sussistenza di tale pericolosità, rilevando che il soggetto aveva per pochi minuti coperto il suo volto durante la manifestazione sportiva, senza impedire o per questo rendere maggiormente difficoltosa la sua identificazione. 2. - Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per di Napoli, deducendo, con unico motivo di doglianza, la violazione dell'art. 6, comma 5, della legge n. 401 del 1989, a norma del quale, nei confronti della persona già destinataria del divieto di accesso è sempre disposta la prescrizione dell'obbligo di presentazione. Nel caso di specie, non vi sarebbe alcun residuo per una valutazione di pericolosità, ma un automatismo nell'applicazione della prescrizione accessoria, trattandosi di un soggetto già destinatario di provvedimento di divieto di accesso ai luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive, notificatogli in data 18 aprile 2012, per la durata di un anno. CONSIDERATO IN DIRITTO 3. Il ricorso è infondato e deve essere rigettato. - L'art. 6, comma 5 della legge n. 401 del 1989 prevede che «Nei confronti della persona già destinataria del divieto di cui al primo periodo è sempre disposta la prescrizione di cui al comma 2 e la durata del nuovo divieto e della prescrizione non può essere inferiore a cinque anni e superiore a otto anni». Tale formulazione è stata introdotta dal d.l. n. 119 del 2014, convertito dalla legge n. 46 del 2014, e si riferisce al divieto di accesso ai luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive specificamente indicate, nonché a quelli, specificamente indicati, interessati alla sosta, al transito o al trasporto di coloro che partecipano o assistono alle manifestazioni medesime» che il Questore può disporre, ai sensi del comma 1 dello stesso art. 6, nei confronti delle persone che risultano denunciate o condannate, anche con sentenza non definitiva, per < aver preso parte attiva ad episodi di violenza su persone o cose in occasione o a causa di manifestazioni sportive, o che nelle medesime circostanze abbiano incitato, inneggiato o indotto alla violenza». Nei confronti di soggetti che sono già stati sottoposti alla misura del divieto di accesso è, dunque, sempre disposta la misura dell'obbligo di presentazione nell'ufficio o comando di polizia competente in relazione al luogo di residenza dell'obbligato o in quello specificamente indicato, di cui al comma 2 dello stesso art. 6, soggetta a Ai convalida da parte del Gip, ai sensi del successivo comma 3, sulla base di un principio di automatismo nell'applicazione della prescrizione accessoria (sulla compatibilità di tale automatismo con i principi costituzionali, v. Sez. 3, n. 33539 del 14/07/2016, Rv. 267720). Tale innovazione legislativa non esime, però, il giudice della convalida da una compiuta valutazione dei fatti indicati dal questore come indizio della ritenuta pericolosità del destinatario del provvedimento, né dal dare conto, in motivazione, del proprio convincimento in ordine alla consequenziale e ragionevole conclusione circa la pericolosità del soggetto. Nell'ambito di tale valutazione come costantemente affermato dalla giurisprudenza di questa Corte il controllo di legalità del giudice deve riguardare - l'esistenza di tutti i presupposti legittimanti l'adozione dell'atto da parte dell'autorità amministrativa, compresi quelli imposti dalla circostanza che con esso si dispone una misura di prevenzione (ragioni di necessità e urgenza, pericolosità concreta ed attuale del soggetto, attribuibilità al medesimo delle condotte addebitate e loro riconducibilità alle ipotesi previste dalla norma), ed investire altresì la durata della misura che, se ritenuta eccessiva, può essere congruamente ridotta dal giudice della convalida (a partire da Sez. U, n. 44273 del 27/10/2004, Rv. 229110, ex multis, Sez. 3, n. 20789 del 15/04/2010, Rv. 247186). Diversamente opinando, l'automatismo sanzionatorio introdotto nel 2014 avrebbe l'effetto di privare completamente il giudice della convalida di ogni rilevante valutazione sui presupposti dell'applicazione della misura dell'obbligo di presentazione, con evidente violazione della riserva di giurisdizione in materia di libertà personale prevista dall'art. 13 Cost. Il suo sindacato sarebbe infatti limitato alla sola verifica dell'esistenza del dato formale, rappresentato dalla precedente sottoposizione del soggetto a divieto di accesso, essendogli già sottratto dal legislatore il sindacato su tale misura, attribuito al giudice amministrativo. In altri termini, la condizione per la compatibilità con i principi costituzionali dell'automatismo dell'applicazione della misura dell'obbligo di presentazione previsto dal nuovo comma 5 dell'art. 6 della legge n. 401 del 1989 è rappresentata dalla permanenza in capo al giudice della convalida del potere di valutare gli elementi essenziali del fatto, al fine di verificare in concreto l'esistenza di tutti i presupposti di legge. Ciò è quanto avvenuto nel caso di specie, in cui il Gip, esaminati gli atti e il provvedimento del Questore, ha escluso che il prevenuto abbia posto in essere comportamenti indicativi di una sua pericolosità, effettuando una valutazione la cui tenuta logica non è stata contestata neanche con il ricorso per cassazione.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso del pubblico ministero. Così deciso in Roma, il 3 novembre 2016. ے ھ ج م Il Consigliere estensore Il Presidente Alessandro M. Andronio Aldo Fiale елоAero fall DEPOSITATA IN CANCELLERIA - 7 GIU 2017 IL CANCELLIERE uana Mariani 4