Sentenza 15 aprile 2010
Massime • 1
I presupposti della convalida del provvedimento del Questore, impositivo dell'obbligo di presentazione ad un ufficio o comando di polizia in occasione dello svolgimento di manifestazioni sportive, sono: a) le ragioni di necessità ed urgenza che hanno indotto il Questore ad adottare il provvedimento; b) la pericolosità concreta ed attuale del soggetto; c) l'attribuibilità al medesimo delle condotte addebitate e la loro riconducibilità alle ipotesi previste dall'art. 6, L. 13 dicembre 1989, n. 401; d) la congruità della durata della misura.
Commentario • 1
- 1. Stadio, incontro amichevole, cori razzisti, disapprovazione, daspoAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 26 marzo 2014
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 15/04/2010, n. 20789 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 20789 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. LUPO Ernesto - Presidente - del 15/04/2010
Dott. SQUASSONI Claudia - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. GENTILE Mario - Consigliere - N. 620
Dott. MULLIRI Guicla - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SARNO Giulio - Consigliere - N. 34659/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) EA LE, N. IL 01/07/1979;
avverso l'ordinanza n. 6/2009 GIP TRIBUNALE di FORLÌ, del 06/06/2009;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CLAUDIA SQUASSONI;
lette le conclusioni del PG: rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ha proposto ricorso per Cassazione AN AL per l'annullamento della ordinanza 6 giugno 2009 con la quale il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Forlì ha convalidato il decreto del Questore, emesso a sensi della L. n. 401 del 1989, art.6, comma 2, che gli ha imposto la presentazione presso gli uffici di
Polizia del luogo di residenza in concomitanza di determinate manifestazioni sportive. Nei motivi di impugnazione, il ricorrente deduce difetto di motivazione sulla esistenza dei requisiti per l'applicazione del provvedimento intimato dal Questore con particolare riguardo alla urgenza dell'intervento ed alla necessità dello obbligo di firma. Le censure non sono meritevoli di accoglimento. Le Sezioni Unite (con sentenze n, 4427372004, 4441/2005, 4442/2004) hanno fissato in materia i seguenti principi. La previsione della L. n. 401 del 1989, art. 6, comma 2, in relazione allo obbligo imposto allo interessato di presentarsi in un ufficio o comando di Polizia, ha introdotto nello ordinamento una misura di prevenzione sia pure atipica;
essa mira ad evitare la consumazione di reati attinenti alla tutela dello ordine pubblico in occasione di manifestazioni sportive da parte di soggetti che, per precedenti comprovate condotte, siano da ritenersi socialmente pericolosi. Dal riconoscimento che il decreto del Questore incide sulla libertà personale ed in base al principio di riserva assoluta di giurisdizione prevista in materia, la Corte Suprema ha tratto la conclusione che il ricordato decreto ha natura "servente" rispetto allo intervento incidente sulla posizione soggettiva della persona di competenza della autorità giudiziaria.
Tale contesto impone che la verifica del Giudice della convalida debba configurare un "pieno controllo di legalità" sulla esistenza dei presupposti legittimanti la adozione del provvedimento da parte della autorità amministrativa;
il Giudice non deve effettuare una verifica meramente formale del provvedimento del Questore perché, in tale caso, si permetterebbe alla autorità amministrativa di limitare la libertà personale al di fuori di un effettivo controllo giurisdizionale (ed in presenza di un circoscritto esercizio del diritto di difesa basato su un contraddittorio cartolare). Anche la Consulta, con sentenza 512/2002, dopo una ricostruzione del quadro normativo e costituzionale di riferimento, ha precisato che la natura di atto suscettibile di incidere sulla libertà personale, impone, nel caso in esame, che il controllo giurisdizionale debba essere "svolto in modo pieno".
Di conseguenza, i presupposti che il Giudice della convalida deve verificare sono i seguenti: le ragioni di necessità ed urgenza che hanno indotto il Questore ad adottare il provvedimento;
la pericolosità concreta ed attuale del soggetto;
la attribuibilità al medesimo delle condotte addebitate e la loro riconducibilità alle ipotesi previste dalla L. n. 401 del 1989, art. 6; la congruità della durata della misura.
Nel caso in esame, il Giudice, con articolato discorso argomentativo, ha congruamente svolto il ruolo di garanzia e di controllo che la legge gli demanda.
Nel provvedimento impugnato sono precisate le indagini che hanno portato al riconoscimento (anche con video riprese allo interno dello stadio) del ricorrente tra i facinorosi che hanno commesso gravi episodi di violenza in occasione di un incontro calcistico. Da tali emergenze (unite alla circostanza che il AN è già stato arrestato per la partecipazione a scontri avvenuti durante competizioni sportive), il Giudice ha tratto la consequenziale e ragionevole conclusione circa la pericolosità del soggetto e l'inadeguatezza del mero divieto di accesso per prevenire il ripetersi di fenomeni violenti;
la durata della misura (anni due) è stata parametrata alla condotta ed alla personalità del Conti.
Una esplicita motivazione sul requisito della urgenza non era necessaria non avendo il provvedimento del Questore avuto esecuzione prima della convalida (Cass. n. 22256/2008).
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 15 aprile 2010.
Depositato in Cancelleria il 3 giugno 2010