Sentenza 20 febbraio 2014
Massime • 1
In tema di turbative nello svolgimento di manifestazioni sportive, il termine massimo di 96 ore per la convalida del provvedimento del questore, impositivo dell'obbligo di presentazione all'autorità di P.S. decorre dall'ora della notificazione e non è soggetto alla proroga di diritto prevista dall'art. 172, comma terzo, cod. proc. pen. per i termini stabiliti a giorni che scadono in giorno festivo.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 20/02/2014, n. 17288 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17288 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di Consiglio
Dott. FIALE Aldo - Presidente - del 20/02/2014
Dott. DI NICOLA Vito - Consigliere - SENTENZA
Dott. GRAZIOSI Chiara - Consigliere - N. 450
Dott. ANDREAZZA Gastone - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ACETO Aldo - rel. Consigliere - N. 31054/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
IS AT, nato a [...] il [...];
avverso l'ordinanza del 22/03/2013 (dep. il 25/03/2013) del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di NA;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Aldo Aceto;
letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. IACOVIELLO Francesco Mauro, che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio dell'impugnata ordinanza.
RITENUTO IN FATTO
1. Con atto dep. il 23 aprile 2013, IS AT, per il tramite del difensore di fiducia, ha proposto ricorso per Cassazione chiedendo l'annullamento, senza rinvio, dell'ordinanza del 22/03/2013 con la quale il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di NA aveva convalidato il provvedimento con il quale il Questore di NA, con atto notificato il 27/02/2013 ai sensi e per gli effetti di cui alla L. 13 dicembre 1989, n. 401, art. 6, (come sostituito dal D.L. 22 dicembre 1994, n. 717, art. 1, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 febbraio 1995, n. 45), gli aveva prescritto di comparire per i successivi tre anni presso il Commissariato di pubblica sicurezza di Montecalvario, nei giorni e negli orari in cui avrebbero avuto luogo le manifestazioni sportive riguardanti la squadra di calcio del NA (nei contesti nazionali ed internazionali in detto provvedimento meglio specificati) ed alle quali gli era stato contestualmente fatto divieto di accedere.
2. Con un primo motivo, il ricorrente eccepisce la violazione e la falsa applicazione della L. n. 401 del 1989, art. 6, comma 3, cit, e dell'art. 178 c.p.p., lett. c), in relazione all'eccessiva compressione del tempo concessogli per potersi difendere, con conseguente violazione del diritto di difesa, nonché incertezza del momento in cui è avvenuta la convalida.
2.1. Sostiene il ricorrente, in fatto, che il provvedimento del Questore gli era stato notificato alle ore 9,50 del 20/03/2013 e che il G.i.p. l'aveva convalidato ad ora imprecisata del 22/03/2013 con atto però depositato in Cancelleria il 25/03/2013.
2.2. Lamenta, in diritto: 1) la mancata concessione di un termine non inferiore a 48 ore dalla notifica del provvedimento (o comunque di 24 ore dalla richiesta di convalida del pubblico ministero), termine - afferma - ritenuto dalla giurisprudenza di questa S.C. necessario per garantire l'accesso agli atti e l'effettività del diritto di difesa;
2) la totale incertezza sulla data effettiva del provvedimento di convalida, non essendo chiaro se la convalida sia intervenuta alla data indicata nell'atto (22/03/2013) o a quella del suo deposito in Cancelleria (25/03/2013).
3. Con un secondo motivo di ricorso, il IS eccepisce mancanza totale di motivazione sulla attribuibilità dei fatti a lui contestati, nonché violazione della L. 7 agosto 1990, n. 241, artt. 3 e 10, ed eccesso di potere per difetto di motivazione del provvedimento del Questore (in ordine al rispetto del principio di gradualità della sanzione) e del provvedimento di convalida del G.i.p., in relazione alla congruità della stessa ed alla pericolosità del prevenuto.
3.1. Lamenta, in particolare, che il giudice, nel convalidare il provvedimento del Questore, si è limitato ad affermare la pura e semplice ricorrenza dei presupposti di legge, senza argomentare alcunché, ne' sulla sua responsabilità in ordine ai fatti contestatigli dall'Autorità di P.S., ne' sulla gradualità e congruità delle prescrizioni imposte.
4. Il Procuratore Generale presso questa Corte ha chiesto, con requisitoria scritta, l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
5. Il ricorso è fondato per le ragioni qui di seguito indicate. Va precisato, in diritto, che: 1) che l'ambito di operatività della convalida giurisdizionale del provvedimento del Questore è circoscritto alla sola prescrizione dell'obbligo di presentazione all'autorità di P.S. (trattandosi di limitazione che, incidendo sulla libertà personale, è soggetta all'inderogabile controllo giurisdizionale di cui all'art. 13 Cost.), non anche a quella con cui si impone il divieto di accesso ai luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive (che, in quanto limitativa della sola libertà di circolazione e soggiorno di cui all'art. 16 Cost., è soggetta al controllo di legittimità del giudice amministrativo;
cfr., sul punto, Sez. U., n. 44273 del 27/10/2004, Labbia;
Sez. U, n. 4441 del 29/11/2005, Zito;
Sez. 3^, n. 11151 del 17/12/2008, Marchesini;
Sez. 1^, n. 14923 del 19/02/2004, Rocchi;
Sez. 3^, n. 49408 del 19/11/2009, Brocca;
Sez. 3^, n. 36276 del 04/90 5/2011, Ferretti); 2) l'obbligo di controllo (e della relativa motivazione), che incombe al giudice della convalida, deve essere assolto in modo non apparente, deve investire tutti i presupposti di legittimità della misura di prevenzione e deve avere ad oggetto anche la congruità della sua durata (Sez. 3^, Marchesini cit.; Sez U, Zito, cit;
amplius Sez. U, Labbia cit); 3) il termine massimo di 96 ore, stabilito dalla L. n. 401 del 1989 cit., art. 6, comma 3, per la convalida del provvedimento, è stabilito a pena di decadenza, decorre dall'ora della notificazione del provvedimento di pubblica sicurezza e, essendo stabilito ad ore, non è in ogni caso soggetto alla proroga di diritto di cui all'art. 172 c.p.p., comma 3. Nel caso di specie, l'ordinanza impugnata così effettua la ricognizione delle ragioni di fatto e di diritto poste a fondamento della convalida del provvedimento del Questore: "rilevato che ricorrono i presupposti per la convalida e che sono stati rispettati i termini previsti dal D.L. n. 717 del 1994, art. 6, comma 3, conv. in L. n. 45 del 1995, avendo il pubblico ministero trasmesso il relativo provvedimento entro le 48 ore dalla notifica". Tanto premesso, osserva la Corte che, pur dovendo condividere, con il ricorrente ed il P.G., la natura meramente assertiva dell'ordinanza impugnata (del tutto priva di motivazione), preliminare, ed assorbente, è il rilievo che la stessa è intervenuta oltre il termine utile massimo di 96 ore dalla data di notifica del provvedimento del Questore.
È infatti certo che: 1) il provvedimento di P.S. è stato notificato al IS alle ore 9,50 del 20 marzo 2013; 2) l'ordinanza di convalida è stata depositata in Cancelleria il 25 marzo 2013. Vero è che il termine utile ultimo scadeva in giorno festivo (il 24 marzo 2013, infatti, era domenica), tuttavia, alla luce di quanto sopra detto, la convalida doveva essere improrogabilmente effettuata entro e non oltre le ore 9,50 del 24 marzo 2013.
Per la verifica di tempestività dell'adempimento deve aversi riguardo alla data del deposito in Cancelleria del provvedimento, non avendo rilevanza alcuna ogni diversa data apposta in calce all'atto (art. 128 c.p.p.; sull'essenzialità del deposito, cfr. Sez. 6^, n. 11685 del 21/03/2012; Sez. 2^, n. 42318 del 18/10/2005, Prati;
Sez. 5^, n. 435 del 2 7/01/1007, Tripolone). Nel caso di specie, l'attestazione dell'avvenuto deposito in Cancelleria reca la data del 25 marzo 2013, sicché non può avere rilevanza la diversa data del 22 marzo 2013 apposta sull'atto senza alcuna formalità.
Ne consegue che l'ordinanza impugnata deve essere annullata senza rinvio e deve essere dichiarata l'inefficacia del provvedimento del Questore di NA del 27 febbraio 2013 limitatamente alla parte in cui prescrive al ricorrente di comparire presso il Commissariato di P.S. di Montecalvario.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dichiara cessata l'efficacia del provvedimento del Questore di NA in data 27 febbraio 2013 limitatamente all'obbligo di presentazione. Manda alla Cancelleria di comunicare il presente dispositivo al questore di NA.
Così deciso in Roma, il 20 febbraio 2014.
Depositato in Cancelleria il 18 aprile 2014