Sentenza 23 gennaio 2003
Massime • 1
La parte civile, con l'appello proposto ai sensi dell'art. 576 cod.proc.pen. avverso la sentenza di proscioglimento o di assoluzione dell'imputato, ha titolo per ottenere, in caso di accoglimento dell'impugnazione, una sentenza che non solo valga a rimuovere l'eventuale preclusione all'esercizio dell'azione in sede civile derivante dalla sentenza appellata, ma contenga anche la condanna alle restituzioni o al risarcimento del danno.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 23/01/2003, n. 13326 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13326 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2003 |
Testo completo
composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Giovanni Pioletti Presidente
Dott. Romano B. De Grazia Consigliere
Dott. Salvatore Bognanni Consigliere
Dott. Umberto Atripaldi Consigliere
Dott. Stefano Petitti Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
1) GR CH, nato a [...] il [...];
2) ON NO, nato a [...] il [...];
3) My PE ON, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza della Corte di Appello di Bari resa in data 22/9/2000;
Visti gli atti, la sentenza impugnata ed i ricorsi;
Udita la relazione fatta dal Consigliere Dr. S. Bognanni;
Udito il Pubblico Ministero in persona del Dr. Vittorio Meloni, che ha concluso per il rigetto dei ricorsi proposti da UC e My, e l'inammissibilità di quello relativo a ON, con le conseguenziali statuizioni;
Udito il difensore delle parti civili Avv. Fiammetta Luly;
Udito il difensore del primo, Avv. CH Perrone.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 22/9/2000 la Corte di Appello di Bari, in parziale riforma di quella emessa dal Tribunale di Foggia, sez. distacc. di Cerignola, in data 22/11/1999 nei confronti di UC CH, ON NO, My PE ON e MA CO, ha ridotto la pena nei riguardi del secondo a mesi sei di reclusione, previa concessione delle attenuanti generiche, valutate con giudizio di equivalenza rispetto alla contestata aggravante, e ha condannato gli altri tre al risarcimento del danno, da liquidarsi in separata sede a favore delle costituite parti civili AR ON AG e IN CI, condannandoli in solido in solido anche al pagamento di una provvisionale nella misura di L. 150.000.000. In primo grado ON era stato condannato alla pena di anni uno di reclusione, col beneficio della sospensione condizionale, e gli era stata applicata la sanzione amministrativa della sospensione della patente per la durata di mesi quattro, siccome riconosciuto colpevole del delitto di omicidio colposo del giovane AR PE perché per colpa, consistita in imprudenza, negligenza, imperizia e violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, mentre circolava alla guida di un'autovettura Opel Kadett targata FG lungo l'autostrada A/16 Napoli-Canosa a velocità eccessiva e comunque non adeguata alle caratteristiche del tratto di essa per la presenza di una intensa cortina di fumo per l'abbruciamento di ristoppie, nell'andare ad urtare violentemente contro altra vettura ferma sulla corsia di marcia, nell'investire la vittima ne cagionava la morte, in territorio di Cerignola, il 7/7/1993. In sede di appello anche gli altri, ai soli effetti civili, sono stati riconosciuti responsabili dell'infortunio per analoghe violazioni, giacché avevano ostruito la sede autostradale con entrambe le corsie, senza aver fermato i veicoli su quella di emergenza, e senza aver azionato i segnali luminosi, mentre in primo grado erano stati mandati assolti.
Avverso la suindicata sentenza GR, ON e My hanno proposto ricorso per cassazione, col quale ne hanno chiesto l'annullamento, con o senza rinvio, deducendo i seguenti motivi:
il primo a) inosservanza e/o erronea applicazione della legge penale con riferimento alle norme sulla disciplina della circolazione stradale, in quanto la Corte di Appello non avrebbe considerato che anche quando l'autovettura condotta da lui, e sulla quale viaggiava pure la vittima si fosse arrestata in tempo senza tamponarne un'altra, o comunque avesse proceduto con molta lentezza, il sinistro mortale in questione non si sarebbe potuto ugualmente evitare, dal momento che era stato dovuto alla condotta di un terzo diverso, e quindi nessun nesso di causalità avrebbe potuto essere ravvisato tra quella tenuta da esso imputato e l'evento;
b) inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità, giacché la Corte di merito al limite non avrebbe potuto condannare il soggetto al risarcimento del danno, ma semmai modificare solo la formula dell'assoluzione per non pregiudicare gli interessi delle parti civili, genitori del giovane deceduto, e che avrebbero potuto essere tutelati unicamente in sede civile;
il secondo c) mancanza e manifesta illogicità della motivazione, dal momento che il Collegio non avrebbe indicato le ragioni, in virtù delle quali ha ritenuto la velocità tenuta dal soggetto eccessiva, posto che invece nessun accertamento al riguardo era stato compiuto, e semmai avrebbe dovuto fare fede solamente il cronotachigrafo, attraverso il quale era emersa una velocità di soli 60 km. orari. Egli poi avrebbe fatto affidamento nel fatto che sarebbe stato del tutto improbabile che un uomo potesse muoversi a piedi sull'asfalto dell'autostrada. Inoltre il fumo si era sprigionato in pochi attimi, mentre già altri veicoli erano fermi sulle corsie, sicché formavano una specie di tappo. Lo sfondamento della Golf di My sarebbe stato dovuto anche alla spinta impressa in tal senso dal corpo di AR a seguito dell'urto subito. In via poi del tutto subordinata il reato ormai sarebbe prescritto a seguito della concessione delle attenuanti di cui sopra;
il terzo d) mancanza e/o manifesta illogicità della motivazione, atteso che egli non avrebbe potuto fermare la vettura sulla corsia di emergenza, poiché già altri veicoli vi si sarebbero trovati. Inoltre il povero AR sarebbe stato già caricato e ucciso dall'autovettura di ON prima ancora che questa andasse a sfondare quella condotta da lui, sicché anche qui mancherebbe il necessario nesso di causalità con il tragico evento;
e) infine la stessa censura indicata con la lettera b) e relativa al primo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I motivi addotti a sostegno dei ricorsi sono manifestamente infondati.
I) Ed invero per quanto attiene a quello indicato con la lettera a) e proposto dal GR, la Corte di Appello ha messo in evidenza che la prova della sua responsabilità, evidentemente ai soli effetti civili, stante la mancata impugnazione del PM., è costituita da quanto segue: 1) anche se prima del sopraggiungere della vettura che conduceva e che era andata a cozzare contro quella condotta da tale MA sulla corsia di sorpasso, il soggetto, come pure ON e My, aveva avuto comunque la possibilità di avvistare per tempo la presenza dell'intenso fumo su quel tratto di autostrada, e regolare di conseguenza la velocità, e comunque la condotta di marcia, e ciò addirittura circa un chilometro prima;
2) per come infatti era emerso dalla esauriente istruttoria dibattimentale, e in particolare dalla deposizione del comandante della polizia stradale intervenuto sul posto, i conducenti dei veicoli coinvolti si erano immessi nella cortina di fumo che non consentiva alcuna visuale, e quindi nemmeno minima, con molta superficialità; 3) non avevano nemmeno azionato i sistemi di allarme luminoso ed acustico (certo per quelle vetture che erano provviste anche di quest'ultimo); 4) l'eventuale imprudenza o inosservanza di norme da parte di altri non può costituire un alibi per non rispondere delle manchevolezze proprie di chi abbia pure contribuito a determinare l'evento con la sua condotta. Si tratta peraltro di valutazioni di merito, che risultano abbastanza articolate, e per le quali non è dato in questa sede prospettare delle ipotesi alternative. Al riguardo infatti, come è noto, questa Corte ha statuito che "in tema di controllo sulla motivazione, alla Corte di cassazione è normativamente preclusa la possibilità non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno; ed invero, avendo il legislatore attribuito rilievo esclusivamente al testo del provvedimento impugnato, che si presenta quale elaborato dell'intelletto costituente un sistema logico in sè compiuto ed autonomo, il sindacato di legittimità è limitato alla verifica della coerenza strutturale della sentenza in sè e per sè considerata, necessariamente condotta alla stregua degli stessi parametri valutativi da cui essa è "geneticamente" informata, ancorché questi siano ipoteticamnete sostituibili da altri" (V. EX PLURIMIS SEZ. U SENT. 000 12 DEL 23/6/2000 (UD. 31/5/2000) RV. 216260 IMP. JAKANI). Sul punto dunque la sentenza impugnata risulta motivata in modo giuridicamente corretto.
II) In ordine al motivo indicato con la lettera b) non v'ha dubbio che, allorquando manchi l'impugnazione del PM. in caso di assoluzione in primo grado, spetti al giudice competente per il gravame proposto solamente dalla parte civile, delibare in ordine alla responsabilità dell'imputato ai soli fini civili delle restituzioni o del risarcimento del danno, senza che ancora una volta si adisca quello civile per il riconoscimento del relativo diritto. In proposito invero, come è noto, questa Corte ha statuito che "con l'appello proposto ai sensi dell'art. 576 cod. proc. pen. avverso la sentenza di proscioglimento o di assoluzione dell'imputato la parte civile ha titolo per ottenere, in caso di accoglimento, una sentenza che contenga la condanna dell'appellato alle restituzioni o al risarcimento del danno e non valga, quindi, soltanto a rimuovere l'eventuale preclusione, che all'esercizio della relativa azione in sede civile possa derivare dalla sentenza impugnata" (V. SEZ. 7 ORD. 0 4216 DEL 5/2/2002 (CC. 15/1/2002) RV. 222052 IMP. Sconcerti M.; SEZ. 5 SENT. 12359 DEL 28/3/2001 (UD. 6/2/2001) RV. 218905 IMP. Maggio ed altri). Anche su tale punto dunque la sentenza impugnata risulta motivata in modo giuridicamente corretto.
III) Per quanto concerne poi i motivi di cui alla lettera c) enunciati da ON, essi rimangono assorbiti da quanto esposto con riferimento alla censura proposta da GR e indicata con la lettera a). Relativamente alla dedotta prescrizione inoltre va rilevato che essa nel caso in specie matura in anni dieci ai sensi dell'art. 157, comma primo, n. 3 cod. pen., poiché la pena edittale nel caso in specie è prevista nel massimo in anni cinque, e le concesse attenuanti sono state valutate con giudizio di equivalenza. IV) Infine con riferimento ai motivi indicati da My con le lettera d) ed e) anch'essi rimangono assorbiti da quanto enunciato rispettivamente riguardo a quelli di cui alle lettere a) e b) proposti da GR.
Ne deriva che i ricorsi vanno dichiarati inammissibili, con le conseguenti statuizioni di legge, compreso il rimborso delle spese a favore delle costituite parti civili, e che si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi, e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali, e ciascuno a quello della somma di E 500,00 a favore della cassa delle ammende. Li condanna altresì in solido alla rifusione delle spese in favore delle parti civili, e che si liquidano in complessivi euro 2.300,00. Così deciso in Roma, il 23 gennaio 2003.
DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 24 marzo 2003 .