Sentenza 22 febbraio 1999
Massime • 1
Poiché solo quando pronunzia sentenza di condanna il giudice penale può decidere sulla domanda per le restituzioni ed il risarcimento del danno, la parte civile è legittimata a proporre impugnazione non solo contro i capi della sentenza che riguardano l'azione civile, ma anche contro la sentenza di proscioglimento o assoluzione pronunziata nel giudizio, chiedendo, sia pure ai soli effetti della responsabilità civile, la affermazione della responsabilità penale dell'imputato. Nè tale atto di impugnazione deve, necessariamente, contenere la specificazione della domanda restitutoria e/o risarcitoria, in quanto detta specificazione può anche essere differita al momento della formulazione delle conclusioni in dibattimento.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 22/02/1999, n. 958 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 958 |
| Data del deposito : | 22 febbraio 1999 |
Testo completo
Composta dagli ill.mi sigg.: Camera di consiglio
Dott. Pasquale LACANNA Presidente del 22/2/1999
Dott. Francesco CALBI Consigliere SENTENZA
" Alfonso AMATO " N. 958
" Lucio TOTH " REGISTRO GENERALE
" Aniello NAPPI " N. 19590/98
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da
EN PE, n. a Marsala il 19 marzo 1931, parte civile nel proc. pen. a carico di ET NN n. a Marsala il 21 dicembre avverso l'ordinanza della Corte d'appello di Palermo depositata il 27 gennaio 1998 Sentita la relazione fatta dal Consigliere dott. Aniello NAPPI Lette le conclusioni del P.M., che ha chiesto l'annullamento dell'ordinanza impugnata
Motivi della decisione
Con l'ordinanza impugnata la Corte d'appello di Palermo ha dichiarato inammissibile l'appello proposto dalla parte civile PE EN contro una sentenza di assoluzione pronunciata in giudizio dal Pretore di Marsala.
I giudici del merito hanno ritenuto che, essendo stata richiesta solo l'affermazione della responsabilità dell'imputato NN ET e la sua condanna alla pena prevista per il reato ascrittogli, l'impugnazione è inammissibile, perché proposta fuori dalle ipotesi previste dall'art. 576 c.p.p. Ricorre per cassazione PE EN, che deduce vizio di motivazione e violazione di legge, rilevando come la richiesta affermazione della responsabilità penale dell'imputato sia il presupposto dell'azione di risarcimento del danno da lui promossa con la costituzione di parte civile.
Il ricorso è fondato.
L'art. 576 c.p.p., infatti, legittima la parte civile a proporre impugnazione non solo contro i capi della sentenza di condanna che riguardano l'azione civile, ma anche contro la sentenza di proscioglimento pronunciata nel giudizio, sia pure ai soli effetti della responsabilità civile.
Ne consegue che la parte civile può proporre impugnazione chiedendo l'affermazione della responsabilità penale dell'imputato, perché, a norma dell'art. 538 c.p.p. e salvo quanto previsto dall'art. 578 c.p.p. per i giudizi d'impugnazione, solo quando pronuncia sentenza di condanna il giudice penale può decidere sulla domanda per le restituzioni e per il risarcimento del danno. Nè la specificazione delle domande restitutorie o risarcitorie deve essere necessariamente contenuta nell'atto d'impugnazione, perché, come si desume dagli art. 78 e 82 c.p.p., può essere anche differita al momento della formulazione delle conclusioni nel dibattimento. L'ordinanza impugnata va, pertanto, annullata con rinvio alla Corte d'appello di Palermo per il giudizio.
P.Q.M.
La Corte annulla l'ordinanza impugnata e rinvia alla Corte d'appello di Palermo per il giudizio.
Così deciso in Roma, il 22 febbraio 1999.
Depositato in Cancelleria il 30 marzo 1999