Sentenza 27 maggio 2008
Massime • 1
In sede di giudizio di legittimità, la regola secondo cui nel caso di decisione difforme da quella del giudice di primo grado s'impone un'adeguata confutazione delle ragioni poste a base della decisione riformata, non comporta che, ove sussista diversità di valutazioni tra i giudici di merito, oggetto dell'esame in sede di legittimità siano entrambe le decisioni, dovendo la verifica investire soltanto la sentenza del giudice d'appello, la cui opinione si sostituisce a quella del primo giudice. Ne consegue che nel giudizio di legittimità, anche a seguito della riforma introdotta dalla L. 20 febbraio 2006, n. 46, non potendo l'esame estendersi oltre i limiti istituzionali, la valutazione degli elementi probatori rimane sempre affidata esclusivamente all'apprezzamento del giudice d'appello. (Fattispecie in cui i ricorrenti hanno offerto una ricostruzione dei fatti in sintonia con la riformata decisione di condanna del giudice di primo grado, deducendo un difetto motivazionale "da confronto" tra le due sentenze di merito).
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L'imputato, nel corso del procedimento penale instaurato a suo carico (..), ben può negare, anche mentendo, nell'esercizio del suo "ius defendendi", costituzionalmente garantito (art. 24 della Cost.), la corrispondenza al vero di testimonianze o del contenuto di denunzie a lui sfavorevoli. In caso di accuse ad altri, il dolo del delitto di calunnia va escluso nel caso in cui un soggetto, anche se affidandosi a fatti frutto di personale e distorta percezione, si limiti a incolpare taluno temerariamente, senza avere la intenzione di accusare una persona innocente. L'implicita accusa di falsa testimonianza o di calunnia nei confronti dei suoi accusatori costituisce infatti una conseguenza …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 27/05/2008, n. 27061 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 27061 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. AMBROSINI Giangiulio - Presidente - del 27/05/2008
Dott. MILO Nicola - Consigliere - SENTENZA
Dott. LANZA Luigi - Consigliere - N. 880
Dott. COLLA Giorgio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ROTUNDO Vincenzo - Consigliere - N. 38614/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Procuratore generale della Repubblica di Lecce;
e sul ricorso per gli interessi civili proposto da:
De SI IO UM, nato il [...];
avverso la sentenza 14 maggio 2007 della Corte di appello di Lecce, la quale, in riforma della sentenza 11 aprile 2006 del Tribunale monocratico di Lecce, ha assolto NO Fausto, avvocato civilista, dai reati di cui agli artt. 595 e 368 cod. pen. (commessi il 26 aprile 2001) in danno del Dr. De SI, giudice civile presso il Tribunale di Trani.
Visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso. Udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Luigi Lanza. Sentito il Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. BUA Francesco Marco che ha chiesto il rigetto dei ricorsi, nonché il difensore della parte civile avv. Domenico Di Terlizzi che ha concluso per l'accoglimento del ricorso ed il difensore dell'imputato avv. Luigi Leonardo Cavalla che ha invece chiesto il rigetto dei ricorsi stessi.
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
Va premesso, in ordine allo svolgimento del processo, che il Tribunale monocratico di Lecce, l'11 aprile 2006, nella sua decisione di condanna dell'avv. NO, nel ritenere provata la falsità delle affermazioni riportate nella lettera 27 dicembre 2000 (documento 109) e la fraudolenta sua compilazione, alla stregua delle dichiarazioni dello MA (ritenute precise e coerenti), ha così ricostruito i fatti:
a) ... l'avv. NO, approfittando della situazione e del rapporto di dissidio tra lo MA (rigattiere sfrattato dal giudice De SI) ed il De SI stesso (la cui moglie nel giudizio di separazione era stata assistita dall'avv. NO), nel suo studio professionale aveva convinto lo MA a scrivere la lettera (che gli aveva interamente dettato, e si era fatto subito spedire per posta), con l'intimazione di non rivelare mai ad alcuno le vere modalità di compilazione della lettera stessa e di dire sempre che egli l'aveva scritta personalmente, di suo pugno e di sua iniziativa. Il NO gli aveva dichiarato che con quella lettera si proponeva solo lo scopo di fare dare "una tiratina d'orecchio" al De SI;
b) ... le affermazioni contenute in detta lettera erano quindi in gran parte non veritiere, inventate dal NO, e quindi non era vero:
che quello avesse a quest'ultimo affibbiato l'appellativo di "lupo";
che avesse ad esso MA manifestato l'intenzione di querelare il medesimo;
che lo AR considerasse il De SI persona possessiva e avesse risentimento nei suoi confronti per una trattativa commerciale tra loro che non era andata a buon fine e, da ultimo, che si proponesse di chiedere il risarcimento dei danni al NO ed allo stesso De SI.
Su impugnazione del NO la Corte di appello di Lecce ha riformato la decisione di condanna, assolvendo l'appellante dai delitti ascrittigli, perché il motivando (pag. 9) la formula assunta per essere "contraddittoria la prova della sussistenza dei due delitti ascritti all'imputato".
Avverso detta sentenza vi è stata impugnazione per cassazione del Procuratore generale presso la Corte di appello di Lecce e della persona offesa, costituita parte civile, De SI IO UM. In data 20 maggio 2008 è pervenuta nella Cancelleria della Corte una memoria difensiva dell' imputato con richiesta di rigetto dei ricorsi proposti dalla parte pubblica e dalla parte civile costituita. Il Procuratore generale e la parte civile, ricorrente per gli interessi civili, con un primo motivo di impugnazione deducendo testualmente la violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c), mancanza, contraddittorietà e/o illogicità della motivazione, quanto al giudizio di inattendibilità del teste MA MA e violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. c), con riferimento all'art.197 c.p.p., comma 6, in relazione alla valutazione probatoria delle dichiarazioni di detto teste.
Con un secondo motivo di impugnazione si lamenta la violazione l'art.606 c.p.p., comma 1, lett. c) per l'inosservanza dell'art. 234 c.p.p., per l'erronea utilizzazione del verbale delle dichiarazioni rese dallo MA al Presidente del Tribunale di Trani il 14 maggio 2001.
Con un terzo motivo i ricorsi prospettano mancanza, contraddittoria e/o illogicità manifesta della motivazione quanto alla omessa valutazione delle dichiarazioni testimoniali di LE Di IA ed al giudizio di inattendibilità del teste IC EL ST. Con un quarto motivo si rileva la violazione dell'art. 526 c.p.p. (ovvero travisamento della prova) con riguardo al mancato ascolto del documento fonico del colloquio registrato dal EL ST ed alla mancata sua trascrizione, con conseguente contraddittorietà della motivazione nella parte in cui reputa il detto colloquio non genuino. Nessuno dei motivi proposti risulta fondato ed i relativi ricorsi vanno pertanto rigettati con spese a carico della parte privata ricorrente.
Entrambe le impugnazioni, della parte civile e del Procuratore generale, sono sviluppate con la stessa scansione di deduzioni di nullità, dianzi esposta, e sono l'una all'altra sovrapponigli, salvo il quarto motivo che risulta emendato e modificato dal Procuratore generale ricorrente nei termini che verranno precisati. I primi due motivi, per la loro intrinseca connessione, ben possono essere esaminati unitariamente, seguendo l'esposizione di sintesi del Procuratore generale ricorrente.
Per i ricorrenti, la Corte territoriale è giunta alla decisione di assoluzione dell'imputato attraverso la svalutazione della fonte probatoria, costituita dalla testimonianza di MA AR, su cui il giudice del primo grado aveva, al contrario, fondato il giudizio di colpevolezza del NO, e ciò sarebbe stato fatto con motivazione carente, non adeguata, contraddittoria e/o illogica, dato che il giudice dell'appello avrebbe sostituito il proprio giudizio a quello espresso nella appellata sentenza con motivazione superficiale, con valutazioni sommarie e apodittiche sul contenuto della deposizione del teste MA, quando invece essa testimonianza era stata analizzata sin nei dettagli e puntualmente valutata anche in relazione alle false circostanze frutto dell'interessata interferenza del NO.
Su tale premessa (che peraltro anticipa una inammissibile rivalutazione delle prove in questa sede) le questioni da risolvere vengono nell'impugnazione indicate fondamentalmente in due:
- l'iniziativa della redazione e dell'invio della lettera è attribuibile ad autonoma decisione del solo MA o è stata ispirata e sollecitata dal NO;
- nella lettera predetta: o si descrivono circostanze e fatti realmente accaduti;
oppure al contrario, si esprimono in essa giudizi che il De SI non ha mai espresso e gli si attribuiscono comportamenti da lui mai tenuti, per espressa richiesta in tal senso fatta allo MA dal NO.
Secondo i ricorrenti, il giudice di primo grado alle predette questioni ha dato soluzione ampiamente motivata, valorizzando la testimonianza dallo MA resa in dibattimento, valutata con attenzione alla stregua di altre prove assunte, ivi compreso il fatto dell'avvenuta registrazione del colloquio tra il teste MA, EL ST IC e Di IA LE. A fronte della compiutezza e razionalità di detta motivazione vi sarebbe quella carente, illogica e contraddittoria dei giudici dell'appello i quali, peraltro, invece di smontare, con dati di fatto ed argomentazioni logiche, le argomentazioni dell'impugnata sentenza poste a sostegno del giudizio di condanna, hanno ritenuto di esprimere un giudizio di inattendibilità del teste predetto utilizzando - peraltro in violazione dell'art. 234 cod. proc. pen. - anche le dichiarazioni dal medesimo rese al Presidente del Tribunale di Trani il 14.5.2001 ed enfatizzando le differenze tra il contenuto delle stesse e quello della testimonianza dal medesimo resa nell'udienza dibattimentale dell'11.4.2006.
In buona sostanza alla Corte distrettuale si contesta:
1. di aver irritualmente dato grande rilievo, onde svalutare la credibilità dello MA, alle prima dette dichiarazioni dal medesimo rese al Presidente del Tribunale di Trani in sede di procedimento amministrativo e quindi al contrasto tra il contenuto di esse e quello delle dichiarazioni dibattimentali del predetto teste;
2. di aver sostanzialmente omesso di motivare sulle specifiche argomentazioni svolte nella sentenza di primo grado, in concreto argomentando con due rilievi di carattere logico di scarsissimo peso indiziante: la qualificazione di "lupo" attribuita al NO e la trattativa commerciale tra lo MA ed il De SI per l'acquisto di un orologio, non perfezionata;
3. di non aver adeguatamente contestato il persuasivo ragionamento del giudice della condanna in punto di accordo tra lo MA ed il NO sulle modalità di compilazione della nota lettera e sull'inserimento in essa di false affermazioni;
4. di non aver fornito adeguata motivazione sulle altre circostanze valorizzate dal primo giudice sulla credibilità ed affidabilità dello MA, nel quadro del rapporto conflittuale tra l'avv. NO ed il giudice De SI e con riferimento al singolare momento in cui la lettera venne confezionata, dando invece priorità valutativa a circostanze di contorno od illazioni inidonee a screditare il dictum dello MA;
5. di aver comunque illogicamente superato le ulteriori argomentazioni svolte dal Tribunale a riprova ulteriore della attendibilità dello MA, e quindi, della falsità delle affermazioni contenute nella lettera in questione. Al riguardo occorre subito precisare che le considerazioni dei ricorrenti tendono ad offrire una propria ricostruzione dei fatti, in sintonia con la riformata decisione di condanna del giudice di 1^ grado, ed esprimendo una sorta di difetto di motivazione "da confronto" della sentenza di proscioglimento rispetto alla sentenza di condanna del giudice distrettuale, oggetto di impugnazione. Peraltro, esse deducono, in sostanza, vizi rapportabili alla motivazione del provvedimento impugnato: ma è noto che la mancanza o manifesta illogicità della motivazione devono risultare dal testo del provvedimento stesso e l'indagine di legittimità è necessariamente circoscritta a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo svolto dal giudice di merito. Non compete infatti alla Corte di Cassazione la rilettura degli elementi di fatto, già vagliati e posti a fondamento della decisione impugnata, non potendo integrare il vizio di legittimità soltanto una diversa ricostruzione delle risultanze processuali, magari prospettata in maniera più utile per il ricorrente ( cfr. ex plurimis: Cass. Penale sez. 2^, 15077/2007, Presidente Cosentino est. Carmenini, ricorso Toffolo;
Cass. Pen. sez. 5^ 0 7569/1999 in ricorso Jovino;
asn 199610751 riv. 206335 - conf. asn 199801354 riv. 210658-conf. asn 199707113 riv. 208241 - conf. asn 199800803 riv. 210016-Conf. SS.UU. asn 199600930 riv. 203428 - vedi SS.UU. asn 199706402 riv. 207944).). Trattasi infatti all'evidenza di motivi che si sostanziano in censure di mero fatto in ordine alla ricostruzione del risultato delle prove e della loro valutazione, non proponibili in questa sede (v. per tutte Cass. Sez. Un. 19.6.1996, Di Francesco), avuto riguardo alla presenza di una argomentazione che, lo si ripete, risulta condotta e sviluppata con rigore logico dai giudici dell'assoluzione e che non può essere alterata da una diversa ricostruzione, magari di equivalente logicità, ma che non vale tuttavia a dimostrare la manifesta illogicità della motivazione richiesta, per l'annullamento della sentenza impugnata su tale punto, dall'art. 606 c.p.p., lett. e), e ciò anche dopo la riforma introdotta con la legge 20 febbraio 2006 n. 46 (Cass. Penale sez. 2^, 5 maggio - 7 giugno 2006, in ric.
Capri).
Nella specie inoltre va ribadito che, in tema di giudizio di legittimità, la regola secondo cui nel caso di decisione difforme da quella del giudice di primo grado si impone un'adeguata confutazione delle ragioni poste a base della decisione riformata, non comporta che, ove sussista diversità di valutazioni tra i giudici di merito, oggetto dell'esame in sede di legittimità siano entrambe le decisioni (come sembra pretendersi nei due ricorsi), dovendo la verifica investire soltanto la sentenza del giudice di appello, la cui opinione si sostituisce a quella del primo giudice. Ne consegue che in sede di giudizio di legittimità, non potendo estendersi l'esame oltre i limiti istituzionali, la valutazione degli elementi probatori rimane sempre affidata esclusivamente all'apprezzamento del giudice di appello (Cass. Penale sez. 6^I, 6839/1999, Rv. 214307, Presidente: Trojano P. Estensore: De Roberto G. Imputato: PG in proc. Menditto;
Massime precedenti Conformi: N. 617 del 1984 Rv. 162268, N. 463 del 1990 Rv. 183908), il quale nella specie risulta aver fatto buon governo del compendio e delle risultanze processuali in atti. Orbene con tali precisi limiti, la decisione della Corte di Lecce si connota per un ragionevole giudizio di inaffidabilità delle dichiarazioni del teste MA, comunque lo si consideri, tenuto conto che la Corte salentina, contrariamente all'assunto dei ricorrenti, non ha affatto seguito le regole di garanzia dell'art.192 c.p.p., comma 3, posto che al finale, e argomentato giudizio di non-credibilità per il teste MA, si è giunti attraverso un rigoroso protocollo valutativo ed mediante l'esercizio di una ragionevole ed insindacabile valutazione complessiva, che ha avuto riguardo:
a) ai precedenti di vita dello MA, soggetto con numerosi precedenti penali;
b) alla personalità del teste: definito debole, querulo, suggestibile, mutevole e contraddittorio nei suoi atteggiamenti, quindi facile ad orientarsi in funzione degli stimoli che gli erano di volta in volta proposti, da persone per lui "influenti", in relazione alla loro percepita superiorità culturale, economica e sociale;
c) alle condotte non lineari dallo stesso assunte, anche in sede di deposizione dibattimentale, con una valutazione del giudice di appello che stigmatizza sul punto lo "sforzo maieutico" che è stato operato in prime cure al fine di utilizzarne la testimonianza (pag. 12 sentenza impugnata).
Il motivo pertanto per i profili dedotti risulta infondato, anche laddove lo si correli con il secondo motivo di ricorso in cui si prospetta l'inosservanza dell'art. 234 c.p.p. per l'erronea utilizzazione del verbale delle dichiarazioni rese dallo MA al Presidente del Tribunale di Trani il 14.5.2001 in relazione al disposto dell'art. 606 c.p.p., lett. c). Secondo i ricorrenti, la Corte distrettuale avrebbe irritualmente utilizzato le dichiarazioni dello MA rese a verbale dinanzi al Presidente del Tribunale di Trani ed ha valutato inattendibile la testimonianza del medesimo stante il contrasto tra quelle e il contenuto delle dichiarazioni da lui rese in dibattimento. Il predetto verbale è stato acquisito nel processo di primo grado a sensi dell'art. 234 c.p.p.. Lo stesso Tribunale, disponendone l'acquisizione, ha espressamente sottolineato che "inutilizzabilità del documento in questione, ex artt. 234 e ss. c.p.p., è esclusivamente limitata al fatto storico dell'avvenuto rilascio di tali dichiarazioni, da parte dello MA, innanzi alla predetta Autorità, nella data suindicata;
non può, invece, tale documento valere come eventuale prova dell'effettiva verificazione di quanto dichiarato dallo MA in quell'"occasione". Il principio di per sè ineccepibile secondo i ricorrenti non sarebbe stato in concreto rispettato dal giudice dell'assoluzione. Il motivo è privo di fondamento considerato che risulta agli atti che la Corte salentina è pervenuta al complessivo giudizio di inattendibilità intrinseca ed estrinseca del teste MA, attraverso un percorso multiplo, e, quindi, non tanto e non solo, valutando il merito delle dichiarazioni contenute in quel documento, acquisito processualmente ex art. 234 c.p.p., ma semplicemente prendendo atto del fatto, storico ed inoppugnabile, dell'esistenza di un altro ed ulteriore contesto che ha caratterizzato le diverse asserzioni del teste (conversazione con EL ST;
conversazione con l'avv. NO). Pertanto non risulta concretizzata nessuna violazione di legge, suscettibile di viziare la gravata sentenza. Con il terzo motivo si prospetta mancanza e/o manifesta illogicità della motivazione con riferimento alla completamente omessa valutazione delle dichiarazioni testimoniali di LE Di IA ed al giudizio di inattendibilità del teste IC EL ST in relazione al vizio ex art. 606 c.p.p., lett. e). Anche per questo profilo i ricorrenti prospettano a loro avviso un macroscopico errore valutativo che avrebbe comportato manifesta illogicità della motivazione in punto di decisione. Per i ricorsi, il teste MA non solo è attendibile, ma le sue dichiarazioni trovano conferma in quelle dei testi LE Di IA e EL ST IC. La conversazione tra il EL ST e lo MA, nel corso della quale costui ammise di avere redatto la nota lettera sotto dettatura da parte del NO, venne da quello registrata ed il suo contenuto era in grado di sostenere l'ipotesi accusatoria. Anche per il teste EL ST peraltro la Corte distrettuale elenca una serie di ragioni che propendono per la non-credibilità del teste medesimo, ritenuta sostenibile per più profili: sia per il risentimento personale nei confronti dell'avv. NO (che, quale assessore, aveva chiesto la sua sostituzione come comandante dei vigili urbani); sia per la partigianeria nei confronti della parte civile;
sia per la preordinazione dell'incontro (negata dal EL ST ma smentita dal teste Cafagna); sia per la chiamata ad assistervi del cugino LE Di IA.
La Corte quindi -con motivazione indenne da vizi logico-giuridici- bene ha concluso con l'asserzione che tutte le registrazioni delle conversazioni fatte all'insaputa dello MA (ad opera, quindi, anche dell'imputato e dello stesso De SI) "non costituiscono rappresentazioni di notizie genuine, sia perché il soggetto di volta in volta registrante perseguiva la finalità di far confessare una versione dei fatti favorevole a sè o al proprio amico, sia per la necessità dello MA di non dispiacere alcuno dei contendenti".
Conclusione questa che, contrariamente all'assunto dei ricorrenti che prospettano un inammissibile rivalutazione della prova, si armonizza perfettamente con la personalità dianzi delineata del teste MA la quale rende ancor meno accettabili i contenuti di siffatta ricerca probatoria e non necessita di una specifica motivazione in ordine al non-utilizzo probatorio della testimonianza del cugino del Dal ST.
Con il quarto motivo si propone la violazione dell'art. 526 c.p.p. (ovvero travisamento della prova) con riguardo al mancato ascolto del documento fonico del colloquio registrato dal EL ST, ed alla mancata sua trascrizione, con conseguente contraddittorietà della motivazione nella parte in cui reputa il detto colloquio non genuino ed in relazione al disposto dell'art. 606 c.p.p., lett. b) e lett. e).
Quest'ultimo motivo è stato così emendato e modificato dal Procuratore generale, rispetto a quello proposto nel ricorso presentato nell'interesse della parte civile, in quanto dagli atti contenuti nel fascicolo non risulta ne' che il nastro sia stato ascoltato in pubblica udienza, ne' che del suo contenuto sia stata disposta la trascrizione, tanto nel corso del primo giudizio quanto in quello d'appello. Ne discenderebbe ad avviso del Procuratore generale, pur nell'inerzia delle parti che non si sono attivate ex art. 603 c.p.p., un "travisamento" proprio della prova costituita dal relativo documento fonico.
La Corte distrettuale infatti, prima di esprimere un giudizio di non genuinità della registrazione così categorico e fondato solo su un'incerta "regola di esperienza", avrebbe dovuto - secondo il ricorrente Procuratore generale - disporre quanto meno la trascrizione del documento fonico, e ancora meglio il suo ascolto, allo scopo di verificare, dal tono della conversazione, dalle modalità del suo svolgimento, dall'eventuale incalzare delle domande, dalle pause e da ogni altra sfumatura del dialogo, se lo MA abbia spontaneamente e con sincerità reso la versione poi riferita in dibattimento dal EL ST o sia stato in qualche modo da questi condizionato.
Il motivo, è inaccoglibile, in quanto nella sua stessa formulazione, in termini di ipotesi, non delinea la necessaria decisività della prova la cui valutazione è stata omessa, considerato appunto che in tema di motivi di ricorso per cassazione, il vizio di travisamento della prova - desumibile dal testo del provvedimento impugnato o da altri atti del processo purché specificamente indicati dal ricorrente - è ravvisabile soltanto quando l'errore sia idoneo a disarticolare l'intero ragionamento probatorio, rendendo illogica la motivazione per la essenziale forza dimostrativa del dato processuale/probatorio, fermo restando il limite del "devolutum" (cfr in termini: Sez. 1^, 24667/2007 Rv. 237207 Presidente est: Canzio G. Imputato: Musumeci).
Nella specie, va a contrario osservato che, una volta affermato in modo non censurabile che lo MA è inattendibile nella ricostruzione delle vicende di cui ai capi di imputazione, è evidente che appare di poco momento prendere atto del tono, delle pause, delle locuzioni e degli accenti narrativi del suo dire, così come fissati nel documento fonico che ha quella genesi e quell'interlocutore, ritenuto dalla Corte distrettuale e motivatamente, non credibile.
I ricorsi risultano pertanto infondati e la parte privata proponente va condannata ex art. 616 c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna la parte civile ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 27 maggio 2008.
Depositato in Cancelleria il 3 luglio 2008