Cass. pen., sez. VI, sentenza 27/05/2008, n. 27061
CASS
Sentenza 27 maggio 2008

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

In sede di giudizio di legittimità, la regola secondo cui nel caso di decisione difforme da quella del giudice di primo grado s'impone un'adeguata confutazione delle ragioni poste a base della decisione riformata, non comporta che, ove sussista diversità di valutazioni tra i giudici di merito, oggetto dell'esame in sede di legittimità siano entrambe le decisioni, dovendo la verifica investire soltanto la sentenza del giudice d'appello, la cui opinione si sostituisce a quella del primo giudice. Ne consegue che nel giudizio di legittimità, anche a seguito della riforma introdotta dalla L. 20 febbraio 2006, n. 46, non potendo l'esame estendersi oltre i limiti istituzionali, la valutazione degli elementi probatori rimane sempre affidata esclusivamente all'apprezzamento del giudice d'appello. (Fattispecie in cui i ricorrenti hanno offerto una ricostruzione dei fatti in sintonia con la riformata decisione di condanna del giudice di primo grado, deducendo un difetto motivazionale "da confronto" tra le due sentenze di merito).

Commentari2

  • 1Diritto di difesa o calunnia?
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 24 dicembre 2024

    La Costituzione prevede il diritto alla autodifesa: è lecito o è calunnia incolpare qualcun'altro per scagionarsi? (vai al pdf dell'articolo completo con note) ** L'imputato, nel corso del procedimento penale instaurato a suo carico (…), ben può negare, anche mentendo, nell'esercizio del suo "ins defendendi", costituzionalmente garantito (art. 24 della Cost.), la corrispondenza al vero di testimonianze o del contenuto di denunzie a lui sfavorevoli. L'implicita accusa di falsa testimonianza o di calunnia nei confronti dei suoi accusatori costituisce una conseguenza non voluta e soltanto indiretta dell'atteggiamento difensivo prescelto dall'agente, il cui "animus difendenti", in …

     Leggi di più…

  • 2La calunnia e l'esercizio del diritto di difesa
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 18 gennaio 2019

    L'imputato, nel corso del procedimento penale instaurato a suo carico (..), ben può negare, anche mentendo, nell'esercizio del suo "ius defendendi", costituzionalmente garantito (art. 24 della Cost.), la corrispondenza al vero di testimonianze o del contenuto di denunzie a lui sfavorevoli. In caso di accuse ad altri, il dolo del delitto di calunnia va escluso nel caso in cui un soggetto, anche se affidandosi a fatti frutto di personale e distorta percezione, si limiti a incolpare taluno temerariamente, senza avere la intenzione di accusare una persona innocente. L'implicita accusa di falsa testimonianza o di calunnia nei confronti dei suoi accusatori costituisce infatti una conseguenza …

     Leggi di più…

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 27/05/2008, n. 27061
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 27061
Data del deposito : 27 maggio 2008

Testo completo