Sentenza 6 febbraio 2001
Massime • 1
In tema di impugnazioni, la parte civile è legittimata a proporre impugnazione avverso la sentenza di proscioglimento ed a chiedere la condanna dell'imputato alle restituzioni ed al risarcimento del danno, senza che possa essere di ostacolo l'inammissibilità o la mancanza dell'impugnazione del pubblico ministero, posto che l'art.576 cod.proc. pen. prevede un deroga rispetto a quanto stabilito dall'art.538 dello stesso codice per il giudizio di primo grado ed in tal modo legittima la parte civile non solo a proporre impugnazione contro la sentenza di proscioglimento o di assoluzione pronunciata nel giudizio, ma anche a chiedere l'affermazione di responsabilità penale dell'imputato ai soli effetti dell'accoglimento della domanda di restituzione o di risarcimento del danno.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 06/02/2001, n. 12359 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12359 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. RENATO LUIGI CALABRESE - Presidente - del 06/02/2001
1. Dott. PIERFRANCESCO MARINI - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. SANDRO OCCHIONERO - Consigliere - N. 300
3. Dott. MARIO ROTELLA - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. ANIELLO NAPPI - Consigliere - N. 28039/2000
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Maggio Domenico, n. a Crotone il 03 novembre 1948
Gambino Giuseppe, n. a Crotone il 16 febbraio 1959
Cavarretta Amalia, n. a Strongoli il 11 maggio 1952
Bardascino Lucrezia, n. a Cortale il 10 agosto 1953
La Serra Antonio, n. a Monterosso Calabro il 15 gennaio 1950 parti civili nel procedimento penale a carico di
Donati Camillo, n. a Crotone il 02 ottobre 1936
De Fino Angelo, n. a Reggio Calabria il 18 marzo 1948
Liberti Michele, n. a Crotone il 01 maggio 1952
Le Rose Camillo, n. a Crotone il 18 luglio 1951
Piperis Teresa, n. a Crotone il 10 ottobre 1947
Frontera Umberto Antonio, n. a Savelli il 29 luglio 1954 avverso la sentenza della Corte d'appello di Catanzaro depositata l'8 aprile Sentita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Aniello Nappi
Udite le conclusioni del pubblico ministero Dott. O. Cedrangolo che ha chiesto l'a.c.r..
udito il difensore avv. V. Ioppoli
Motivi della decisione
Le parti civili ricorrenti impugnano per cassazione la sentenza che ne ha dichiarato inammissibili gli appelli proposti contro la decisione di proscioglimento degli imputati, perché il fatto non costituisce reato, dalle imputazioni di falso in bilancio e truffa loro contestate. Deducono violazione dell'art. 576 c.p.p., erroneamente interpretato in relazione all'art. 652 stesso codice. Il ricorso è fondato.
Secondo quanto prevede l'art. 576 c.p.p., la parte civile può proporre impugnazione, con il mezzo previsto per il pubblico ministero ma ai soli effetti della responsabilità civile (art. 573), contro la sentenza di proscioglimento pronunciata nel giudizio. Com'è stato esattamente rilevato in dottrina, la formula "sentenza di proscioglimento pronunciata nel giudizio", che è riferibile sia alle sentenze di non doversi procedere sia alle sentenze di assoluzione, è intesa a escludere, invece, l'impugnabilità solo delle sentenze di non luogo a procedere pronunciate nell'udienza preliminare. In giurisprudenza, peraltro, si è affermato che la parte civile non ha interesse a impugnare neppure la sentenza di proscioglimento pronunciata prima del dibattimento a norma dell'art.469 c.p.p., perché l'art. 652 c.p.p. attribuisce efficacia di giudicato, nel giudizio civile o amministrativo promosso dal danneggiato per il risarcimento del danno, solamente alla sentenza penale irrevocabile di assoluzione pronunciata a seguito del dibattimento (Cass., sez. 6^, 26 maggio 1998, Parisi, m. 211260). In realtà, secondo la prevalente interpretazione dottrinale e giurisprudenziale, l'impugnazione ai soli effetti civili prevista dall'art. 576 comma 1 c.p.p. non potrebbe portare a una pronuncia di condanna dell'imputato al risarcimento del danno, ma solo a un accertamento idoneo a rimuovere gli effetti extrapenali della sentenza impugnata, perché l'art. 538 comma 1 c.p.p. prevede che solo quando pronuncia sentenza di condanna il giudice penale può decidere sulla domanda per le restituzioni e per il risarcimento del danno (Cass., sez. 1^, 7 aprile 1997, Giampaolo, m. 207589). Sicché il giudice che accogliesse l'impugnazione proposta ai soli effetti civili dovrebbe prodursi in una decisione dal "dispositivo molto atipico", ma non potrebbe accogliere la domanda effettivamente proposta dalla parte civile. Ed è evidente che, se davvero l'impugnazione ai soli effetti civili potesse tendere solo a escludere l'efficacia extrapenale della sentenza di proscioglimento, ne conseguirebbe che la parte civile non avrebbe interesse a impugnare una sentenza di proscioglimento inidonea a pregiudicarla nel giudizio civile. Secondo un indirizzo dottrinale e giurisprudenziale minoritario, tuttavia, la parte civile può, comunque, vedere accolta anche nei giudizi d'impugnazione la domanda proposta con l'intervento nel processo penale, la cui sorte non può dipendere dall'esistenza o dall'ammissibilità dell'impugnazione del pubblico ministero (Cass., sez. 5^, 31 ottobre 1996, Piccioni, m. 207064); e, quindi, la parte civile ha interesse a impugnare anche la sentenza di proscioglimento priva di efficacia preclusiva nel processo civile (Cass., sez. 3^, 15 aprile 1999, Lamanuzzi, m. 213840), come del resto si desume dal fatto che l'art. 576 c.p.p. non distingue tra le formule di proscioglimento che ammettono l'impugnazione. E questa interpretazione appare certamente preferibile, perché sembra plausibile ritenere che l'art. 576 c.p.p., come del resto l'indiscusso art. 578 c.p.p. che consente di confermare la condanna civile anche se il reato è estinto per amnistia o per prescrizione, deroghi di per sè alla disposizione dettata dall'art. 538 comma 1 c.p.p. per il giudizio di primo grado. Infatti, nel prevedere l'impugnazione ai soli effetti civili della sentenza di proscioglimento, l'art. 576 c.p.p. esclude certamente la possibilità che la parte civile ottenga in appello una condanna penale in sostituzione del proscioglimento deciso dal giudice di primo grado, ma implicitamente riconosce la possibilità che la domanda civile venga accolta con una naturale pronuncia di condanna alle restituzioni o al risarcimento del danno, non con un indefinito "dispositivo atipico". Anzi, proprio in ragione del fatto che il giudice penale può decidere sulla domanda per le restituzioni e il risarcimento del danno solo quando pronuncia sentenza di condanna (art. 538 comma 1 c.p.p.), deve ritenersi che la parte civile sia legittimata non solo a proporre impugnazione contro la sentenza di proscioglimento o di assoluzione pronunziata nel giudizio ma anche a chiedere l'affermazione della responsabilità penale dell'imputato, sia pure ai soli effetti della responsabilità civile, vale a dire ai soli fini dell'accoglimento della sua domanda di restituzione o di risarcimento del danno (Cass., sez. 5^, 22 febbraio 1999, Bavetta, m. 212934). E viceversa, come riconosce ormai anche la giurisprudenza prevalente dopo alcuni contrasti, deve ritenersi che la parte civile, appunto in ragione del suo autonomo potere d'impugnazione, non possa ottenere la condanna dell'imputato al risarcimento del danno nel giudizio d'appello promosso dal solo pubblico ministero (Cass., sez. un., 25 novembre 1998, Loparco, m. 212575); ne' possa proporre ricorso per cassazione contro la sentenza di secondo grado se non aveva proposto già appello contro la sentenza di proscioglimento pronunciata in primo grado (Cass., sez. 5^, 8 maggio 1998, Sogeam, m. 211844). Del resto l'art. 622 c.p.p. prevede che la Corte di cassazione possa disporre l'annullamento con rinvio al giudice civile competente per valore in grado d'appello anche quando accolga il ricorso proposto ai soli effetti civili contro una sentenza di proscioglimento;
e questa norma, che presuppone la possibilità di una pronuncia d'appello sulla sola domanda civile, non può essere considerata solo un "lapsus normativo", come si è sostenuto in dottrina. Deve pertanto ritenersi che la parte civile, nel proporre impugnazione contro una sentenza di proscioglimento sia legittimata a richiedere la condanna dell'imputato al risarcimento del danno, non sia legittimata a richiedere solo una sentenza dichiarativa che non le precluda l'ordinaria azione civile. La sentenza impugnata va, pertanto, annullata con rinvio per nuovo esame. Dall'annullamento deve essere esclusa, peraltro, l'imputazione relativa alle fatture emesse da AM OR, dalla quale gli imputati sono stati assolti perché il fatto non sussiste, non essendo stata impugnata sul punto la sentenza d'appello.
P.Q.M.
La Corte annulla la sentenza impugnata, con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Catanzaro per nuovo esame, limitatamente alle imputazioni diverse da quella relativa alle fatture emesse da AM OR.
Così deciso in Roma, il 6 febbraio 2001.
Depositato in Cancelleria il 28 marzo 2001