Sentenza 26 maggio 1999
Massime • 2
Il regime del cd. silenzio assenso non è escluso solo per le attività specificatamente elencate nella tabella allegata al D.P.R. 411 del 1994, ma anche per tutte quelle attività in ordine alle quali non ricorre il presupposto generale per l'applicazione dell' art. 19 della legge 241 del 1990, ovvero allorché l'esercizio di una attività privata sia subordinato ad autorizzazione, licenza, abilitazione, nulla osta, permesso o altro atto di consenso comunque denominato, il cui rilascio dipenda esclusivamente dall'accertamento dei presupposti e dei requisiti di legge, senza l'esperimento di prove a ciò destinate che comportino valutazioni tecniche discrezionali, e non sia previsto alcun limite o contingente complessivo per il rilascio degli atti stessi. Tale presupposto non ricorre con riferimento alle licenze di pubblica sicurezza per le scommesse, in quanto l'esercizio delle scommesse non è in via di principio autorizzabile.
Anche quando nel territorio italiano si effettui solo una parte dell'organizzazione di pubbliche scommesse, questa parte è soggetta alla legislazione nazionale, sebbene il resto della organizzazione faccia capo a società straniere e sebbene i giochi e le competizioni oggetto delle scommesse si svolgano all'estero. Anche in tale ipotesi, infatti, vanno applicate le norme di cui all'art. 88 TULPS e all'art. 4 legge 401 del 1989; è , quindi, necessaria la cd. licenza di polizia prevista dall'art. 88 TULPS , non acquisibile con la procedura del silenzio assenso. Pertanto l'esercizio senza licenza integra in tali ipotesi la contravvenzione prevista dall'art. 4 lett. c) citato.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 26/05/1999, n. 1999 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1999 |
| Data del deposito : | 26 maggio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. AVITABILE DAVIDE Presidente del 26.5.1999
1. Dott. ZUMBO ANTONIO Consigliere SENTENZA
2. Dott. RAIMONDI RAFFAELE " N. 01999/1999
3. Dott. DE MAIO GUIDO " REGISTRO GENERALE
4. Dott. SQUASSONI CLAUDIA " N. 08325/1999
ha pronunciato la seguente
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da
1) DE IU OL n. il 05.02.1965
avverso ordinanza del 29.12.1998 TRIB. LIBERTÀ di NAPOLI sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. DE MAIO GUIDO sentite le conclusioni del P. G. Dott. CIAMPOLI che ha chiesto il rigetto del ricorso.
MOTIVAZIONE
Con ordinanza in data 3.12.98 il GIP presso la Pret. Circond. di Nola rigettò la richiesta del P.M. presso quella Pretura di convalida e di contestuale emissione di decreto di sequestro preventivo in danno di De UL Paolo, indagato dei reati di cui all'art.4 l. 401/89 e all'art. 88 TULPS, di un locale in cui il predetto aveva attivato un centro di accettazione scommesse (Centro Euronet s.r.l.) e trasmissione delle stesse a mezzo apparecchiature telematiche (fax e modem) con una società di bookmakers, con sede in Inghilterra, nonché delle apparecchiature telematiche contenute nel medesimo locale. Il provvedimento di rigetto era fondato sul presupposto dell'inutilità della misura cautelare reale per essere già stato emesso decreto di sequestro probatorio.
Avverso l'ordinanza del GIP propose appello il P.M., in parziale accoglimento del quale, il Tribunale di Napoli, sez. distrettuale per il Riesame, dispose il sequestro preventivo delle attrezzature e delle apparecchiature telematiche (computer, fax, modem), nonché dei floppy disk e bollettari utilizzati dal "Centro Euronet s.r.l.", per l'attività di accettazione scommesse e trasmissione delle stesse, rigettando l'appello relativamente alla richiesta di sequestro anche del locale.
Tale ordinanza è stata impugnata con ricorso per cassazione dal difensore dell'indagato, il quale ha denunciato l'insussistenza del fumus commissi delicti sotto distinti profili (che saranno specificamente esaminati in appresso). Occorre, infatti, premettere al riguardo alcuni rilievi circa: I) la materialità del fatto accertato (quanto meno allo stato delle attuali indagini preliminari); II) l'astratta configurabilità nel caso in esame del reato ipotizzato.
Sotto il primo profilo, va precisato che i giudici del Riesame hanno ritenuto in fatto che il De UL, gestore della sala di accettazione di scommesse "Centro Euronet s.r.l" ha attivato un centro di accettazione scommesse e trasmissione delle stesse, a mezzo di apparecchiature Fax e Modem, con società di bookmakers site in Inghilterra;
in particolare, l'indagato, munito di un mero mandato autorizzatorio della società di allibratori con sede in Londra, esercitava la raccolta e la trasmissione di danaro e dati concernenti le puntate effettuate da giocatori sulle competizioni sportive organizzate sia su territorio nazionale che all'estero, con l'onere - a suo carico - di corrispondere agli scommettitori l'eventuale somma di danaro maggiorata dall'utile concordato in caso di vincita, ponendo in essere, relativamente a puntate su partite di calcio tra squadre di nazionalità italiana, anche l'esercizio di scommesse clandestine.
Sotto il profilo dell'astratta configurabilità del reato ipotizzato, vanno qui soltanto richiamati (trattandosi di interpretazione ormai consolidata) i principi che, sulla specifica materia in esame, questa Corte ha elaborato (cfr., in particolare, sez. III, 16.11.95, Santangelo, rv 202786, sez. III, 8.3.97, P.M. in c. Scalfari e altri, rv 207288; sez. III, 16.10.97, Cacace, rv 209628). Per chiarezza, è opportuno precisare la struttura delle diverse ipotesi penali previste dall'art.4 l.401/89 sotto l'unica rubrica di "esercizio abusivo di attività di gioco o di scommessa". Le ipotesi previste sono le seguenti: a) il delitto di abusivo esercizio del lotto, o di scommesse o di concorsi pronostici riservati allo Stato o ad altro ente concessionario;
b) il delitto di abusivo esercizio di scommesse o pronostici su attività sportive gestite dal CONI, dalle organizzazioni da esso dipendenti o dall'UNIRE; c) la contravvenzione di abusivo esercizio di pubbliche scommesse su altre competizioni di persone o animali e giochi di abilità; d) la contravvenzione di vendita su territorio nazionale, non autorizzata dall'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato, di biglietti di lotterie o di analoghe manifestazioni di sorte di Stati esteri;
e) la contravvenzione di partecipazione a tali operazioni mediante la raccolta di prenotazione di giocate e l'accreditamento delle relative vincite e la promozione e la pubblicità effettuate con qualunque mezzo di diffusione. Tra le diverse ipotesi di reato previste dall'art.4 l. cit., risulta evidente che il reato ipotizzabile (e in concreto ipotizzato) a carico dell'attuale ricorrente è quello di cui alla lett. c). Presupposto pacifico del presente procedimento incidentale è, infatti, che la menzionata società organizzava la raccolta pubblica di scommesse su competizioni sportive svolgentisi in Stati esteri. Al riguardo va precisato che è esatta la distinzione fatta da alcuni giudici di merito (ordinanza 14.1.97 del Tribunale per il Riesame di Napoli, su istanza di MA RE e UA) tra scommesse di cui alle precedenti lett. a), b) e c) da una parte e lotterie o analoghe manifestazioni di sorte di cui alle lett. d) ed e) dall'altra. Invero, nei giochi di sorte (come il lotto, le lotterie e simili) la vincita o la perdita è propriamente aleatoria;
nelle scommesse (quali quelle sull'esito della competizioni sportive), invece, la possibilità di vincita è influenzata anche dalla competenza tecnica del giocatore. Tale distinzione, evidentemente, è stata tenuta presente dal legislatore, che quando ha novellato la norma del citato art.4 (prima con la l. 537/93 e subito dopo col D.L.557/93 conv. con l.133/94) non ha fatto più riferimento alle scommesse, ma ha introdotto la nuova ipotesi di operazioni di sorte. In questo senso appare condivisibile la tesi accennata nell'ordinanza impugnata e svolta nel ricorso che, richiamandosi alla citata giurisprudenza di merito e disattendendo anche l'argomentazione svolta in una pronuncia di questa Corte (Sez. III, 16.11.95, Santangelo, rv 202.786, già sopra citata), ritiene che non sono estensibili alle scommesse le fattispecie penali introdotte nell'ultimo periodo del primo comma del citato art.4, con esclusivo riferimento alla vendita in territorio nazionale di biglietti relativi a operazioni di sorte di Stati esteri. Ma ciò non significa, come argomenta la difesa, che nel fatto incriminato esula il fumus commissi delicti. Infatti, l'esercizio di pubbliche scommesse su competizioni sportive, quando non è riservato allo Stato o ad altro ente concessionario (come nelle citate ipotesi di cui alle lett. a) e b), è pur sempre soggetto all'autorizzazione di polizia di cui all'art. 88 TULPS, di guisa che l'esercizio non autorizzato è punito come abusivo dallo stesso art.4 l.401/89 (ipotesi sopra puntualizzata sub c). Al riguardo il ricorrente sostiene che l'abuso è però escluso ai sensi dell'art.19 l.241/90 quando - come nel caso in esame - l'interessato abbia presentato denuncia dell'inizio della sua attività all'autorità competente;
infatti, sempre secondo il ricorrente, l'esercizio delle pubbliche scommesse non rientra tra le attività che il DPR 411/94 esclude dal regime del silenzio-assenso di cui al citato art.19 (v. tabella A allegata al decreto). La tesi è infondata, in quanto in base a tale norma "in tutti i casi in cui l'esercizio di un'attività privata sia subordinato ad autorizzazione, licenza, abilitazione, nulla-osta, permesso o altro atto di consenso comunque denominato (...) il cui rilascio dipenda esclusivamente dall'accertamento dei presupposti e dei requisiti di legge, senza l'esperimento di prove a ciò destinate che comportino valutazioni tecniche discrezionali, e non sia previsto alcun limite o contingente complessivo per il rilascio degli atti stessi, l'atto di consenso si intende sostituito da una denuncia di inizio di attività da parte dell'interessato alla pubblica amministrazione competente, attestante l'esistenza dei presupposti e dei requisiti di legge"; in tali casi l'amministrazione può entro, 60 giorni dalla denuncia, vietare la prosecuzione dell'attività ove verifichi la mancanza dei presupposti e dei requisiti di legge. È evidente che il presupposto per l'applicazione di tale più snello regime autorizzatorio è che il rilascio dell'autorizzazione non sia discrezionale, ma vincolato esclusivamente all'esistenza di determinati requisiti legali. Ciò significa con ogni evidenza che il regime cd. del silenzio-assenso non è escluso solo per le attività specificamente elencate nella tabella allegata al DPR 411/94 (che, infatti, all'art.1 precisa che resta fermo quanto disposto dall'art.19 l. 241/1990), ma anche per tutte quelle attività in ordine alle quali non ricorre il presupposto generale per l'applicazione dello stesso art.19. Tale presupposto non ricorre con riferimento alle licenze di pubblica sicurezza per le scommesse. Infatti, in base a tale norma, l'esercizio delle scommesse non è in via di principio autorizzabile, eccettuati i casi in cui l'esercizio delle scommesse costituisce una condizione necessaria per l'utile svolgimento della gara. Risulta chiaro che in questi ultimi casi lo Stato autorizza l'organizzazione pubblica delle scommesse al fine di finanziare, con i proventi delle stesse, lo svolgimento delle gare e in tal modo favorire la pratica degli sport o l'incremento di determinate razze animali (ad esempio, i cavalli). Ma tale autorizzazione è per sua natura discrezionale, non vincolata a parametri legislativamente predeterminati, perché è solo la pubblica amministrazione competente (e non il legislatore in astratto) che, in base a valutazioni concrete, può stabilire quando la raccolta delle scommesse sia necessaria per lo sviluppo di determinate manifestazioni sportive e quando e a quali condizioni essa non incentivi comportamenti collettivi pericolosi per la pubblica sicurezza, che la stessa amministrazione è tenuta a tutelare. Una riprova testuale è fornita dall'art.161 del reg. di P.S. (R.D. 635/1940), che prevede che la licenza per l'esercizio delle scommesse è subordinata all'approvazione, da parte del Questore, della disciplina concreta delle scommesse medesime ("delle norme che le regolano"). Chiaramente, è solo l'autorità di pubblica sicurezza in grado di valutare se le regole che in concreto governano l'esercizio di pubbliche scommesse siano o meno idonee a scongiurare il pericolo possibile per la tranquillità e la sicurezza pubbliche. Va, inoltre, considerato che, come sottolineato dall'interpretazione più accreditata, per le gare e le manifestazioni sportive che si svolgono all'estero, il presupposto per l'autorizzazione di cui si discute non può mai ricorrere, perché il gettito finanziario delle scommesse raccolto nel territorio nazionale non può favorire lo sviluppo degli sport stranieri (e, viceversa, il gettito finanziario raccolto all'estero non può incrementare gli sport nazionali). In definitiva, non si tratta in questo caso di disapplicazione, da parte del giudice penale, di un'autorizzazione amministrativa tacita, con violazione degli artt.4 e 5 l.2248/1865 all. E, come si sostiene nel ricorso;
si tratta, piuttosto, di constatare l'inesistenza giuridica di una tale autorizzazione tacita, in conseguenza dell'inapplicabilità alle licenze per pubbliche scommesse dell'art. 19 l.241/90. Ciò premesso, occorre peraltro esaminare se l'abusiva organizzazione di scommesse su competizioni sportive estere sfugga alla legislazione nazionale, come sostiene il ricorrente, secondo il quale l'autorizzazione a organizzare scommesse pubbliche è necessaria per i giochi e le competizioni nazionali, ma non si estende alle competizioni in Stati esteri. Tale tesi è infondata, in quanto, l'art.6 c.p. stabilisce che è punito secondo la legge italiana chiunque commette un reato nel territorio dello Stato e il reato si considera commesso nel territorio dello Stato quando l'azione o l'omissione che lo costituisce è ivi avvenuta in tutto o in parte, ovvero quando si è ivi verificato l'evento che è conseguenza dell'azione od omissione. È questo il cd. principio dell'ubiquità, in forza del quale il reato si considera commesso nel territorio nazionale, ed è quindi soggetto alla legge penale italiana, quando nel territorio italiano è stata commessa anche solo una parte della condotta costitutiva, pure se la condotta conclusiva o l'evento si realizzano all'estero. È sufficiente che sia avvenuta in Italia anche una minima parte dell'azione o dell'omissione, intesa questa in senso naturalistico come momento dell'iter criminoso, come anello della catena comportamentale che configura la condotta tipica del reato (interpretazione dottrinale e giurisprudenziale consolidate sul punto: cfr. Cass. sez. VI, 26.6.92 n. 7455, rv 190897; sez. II, 11.6.93 n. 667, rv 098997 e, da ultimo, sez. III, 8.3.97 n. 519, rv. 207288).
Nella fattispecie concreta, il principio di ubiquità, sancito nell'art.6 c.p., comporta che quando nel territorio italiano si effettui anche solo una parte dell'organizzazione di pubbliche scommesse (come, ad esempio, nel caso in esame, la sola raccolta delle puntate), questa parte è soggetta alla legislazione nazionale, sebbene il resto dell'organizzazione faccia capo a società straniere (come, sempre nel caso in esame, la determinazione delle quote e il pagamento delle vincite) e sebbene i giochi e le competizioni oggetto delle scommesse si svolgano all'estero. In altri termini, anche in tali ipotesi vanno applicate le norme di cui all'art.88 TULPS e all'art.4 l.401/89: è, quindi, necessaria la cd. licenza di polizia prevista dall'art.88, non acquisibile con la procedura del silenzio - assenso e, di conseguenza, l'esercizio senza licenza integra la contravvenzione prevista dall'art.4 (sopra elencata sotto la lettera c).
Nel contesto di quanto fin qui esposto circa l'astratta configurabilità del reato, vanno inserite le ulteriori obiezioni concretamente contenute nel ricorso in esame, in cui viene, innanzi tutto, denunciata (primo motivo) l'erronea applicazione dell'art.4 l.401/89, in quanto "la tipicità menzionata è quella della vendita sul territorio nazionale ovvero la partecipazione alla stessa", nella quale ultima la norma include "la raccolta di prenotazione, accreditamento vincite, promozione e pubblicità come mezzo di diffusione"; questi ultimi costituirebbero, secondo il ricorrente, i "contributi allargati e di concorrenza penalmente rilevanti alla materialità centrale sanzionata"; "ove, però, sempre secondo il ricorrente, la materialità centrale (di vendita) non avvenga, come nel caso in esame, nel territorio nazionale, neppure il contributo accessorio può considerarsi consumato". Il motivo è infondato, essendo stato sopra precisata la rilevanza penale, in forza del principio di ubiquità, di quello che il ricorrente qualifica come contributo accessorio, e cioè dell'organizzazione nel territorio nazionale della raccolta pubblica di scommesse su competizioni sportive svolgentisi in Stati esteri.
Con il secondo motivo è stata denunciata l'erronea applicazione dell'art.88 TULPS e del travisamento del fatto, perché, avendo "la motivazione del Riesame ritenuto la sussistenza di abusività perché mancante - per l'attività che ne occupa - la licenza di cui all'art.88 TULPS", sarebbe stata erroneamente equiparata "l'autorizzazione di cui al R.D.L. 1933/1938 ... con quella di diversa natura richiamata dal R.D. 773/193". Il rilievo, anche a voler prescindere dall'intrinseca esattezza, è inammissibile per genericità e manifesta infondatezza. Infatti, da un lato, in mancanza di qualsiasi autorizzazione, si tratterebbe, comunque, di attività abusivamente esercitata;
dall'altro, non è in alcun modo precisato perché e in che cosa consistano motivo e rilevanza della diversificazione dei due tipi di autorizzazione. È, comunque, indiscutibile la rilevanza e la pertinenza del richiamato art.88 TULPS, secondo il quale "non può essere concessa licenza per l'esercizio di scommesse, fatta eccezione per le scommesse nelle corse, nelle regate, nei giuochi di palla o pallone o in altre simili gare, quando l'esercizio delle scommesse costituisce una condizione necessaria per l'utile svolgimento della gara".
È stata, infine, denunciata (terzo motivo) l'illogicità della motivazione perché, avendo l'ordinanza impugnata "escluso la riconducibilità della fattispecie all'ultima proposizione del 1^ co. dell'art.4 l.401/89 (proprio l'addebito che ne occupa), non si vede come possa più sostenersi l'esistenza del fumus prospettata". La censura è infondata, innanzi tutto, perché l'attuale fase delle indagini preliminari è caratterizzata dal principio della fluidità dell'imputazione; poi, perché è pacifico che il Tribunale del Riesame può dare del fatto una qualificazione giuridica diversa da quella data dal provvedimento oggetto di riesame e, addirittura, confermare il provvedimento stesso per motivi diversi da quelli posti a base dello stesso (giurisprudenza assolutamente consolidata). L'unico dato immutabile è quello relativo all'identità del fatto, che nel caso in esame è rimasto, in effetti, immutato (come sopra precisato, attivazione da parte del De UL di un centro di accettazione e scommesse su competizioni sportive estere o italiane e di trasmissione delle stesse, a mezzo apparecchiature fax e modem con società di bookmakers site in Inghilterra).
Sulla base di tali rilievi deve concludersi che, essendo infondate le censure mosse, il ricorso va rigettato, con conseguente condanna del ricorrente alle spese.
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 26 maggio 1999.
Depositato in Cancelleria il 1 luglio 1999