Cass. pen., sez. III, sentenza 26/05/1999, n. 1999
CASS
Sentenza 26 maggio 1999

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Il regime del cd. silenzio assenso non è escluso solo per le attività specificatamente elencate nella tabella allegata al D.P.R. 411 del 1994, ma anche per tutte quelle attività in ordine alle quali non ricorre il presupposto generale per l'applicazione dell' art. 19 della legge 241 del 1990, ovvero allorché l'esercizio di una attività privata sia subordinato ad autorizzazione, licenza, abilitazione, nulla osta, permesso o altro atto di consenso comunque denominato, il cui rilascio dipenda esclusivamente dall'accertamento dei presupposti e dei requisiti di legge, senza l'esperimento di prove a ciò destinate che comportino valutazioni tecniche discrezionali, e non sia previsto alcun limite o contingente complessivo per il rilascio degli atti stessi. Tale presupposto non ricorre con riferimento alle licenze di pubblica sicurezza per le scommesse, in quanto l'esercizio delle scommesse non è in via di principio autorizzabile.

Anche quando nel territorio italiano si effettui solo una parte dell'organizzazione di pubbliche scommesse, questa parte è soggetta alla legislazione nazionale, sebbene il resto della organizzazione faccia capo a società straniere e sebbene i giochi e le competizioni oggetto delle scommesse si svolgano all'estero. Anche in tale ipotesi, infatti, vanno applicate le norme di cui all'art. 88 TULPS e all'art. 4 legge 401 del 1989; è , quindi, necessaria la cd. licenza di polizia prevista dall'art. 88 TULPS , non acquisibile con la procedura del silenzio assenso. Pertanto l'esercizio senza licenza integra in tali ipotesi la contravvenzione prevista dall'art. 4 lett. c) citato.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 26/05/1999, n. 1999
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 1999
    Data del deposito : 26 maggio 1999

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