Sentenza 6 aprile 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 06/04/2001, n. 5130 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5130 |
| Data del deposito : | 6 aprile 2001 |
Testo completo
O L L 4 O 7 B 3 ) E . E N , C N 1 O A 9 I P 9 Z I 1 A - R D 1 5150/01 1 T - S E 1 I C G 2 I E . D R L U A 9 R 3 D G E E T E 6 N 4 N E . . B I TAL I NA T T T S I R ( A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE い 1^ sezione civile oggetto composta dagli Ill.mi Signori Magistrati: Ripetizione spese precetto Presidente e indebito oggettivo. dr. Pellegrino Senofonte Consigliere R.G. N. 12480/99 dr. Giammarco Cappuccio Consigliere dr. Walter Celentano Consigliere rel. Cron. 10985 dr. Fabrizio Forte dr. Luigi Macioce Consigliere Rep. Ud. 24.01.2001 ha pronunciato la seguente: S ENT ENZA sul ricorso iscritto al n. 12480 del Ruolo Generale degli affari civili dell'anno 1999, proposto DA AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI ROVIGO, in persona del legale rappresentante elettivamente domiciliato in Ro- ma, V.le Parioli n. 180, presso l'avv. Mario Sanino, rappresentata e difesa dagli avv.ti Carla Bernecoli e Licia Paparella da Rovigo, per procura a margine del ricorso e giusta delibera n. 97/C-12252 del 10.5.1999. RICORRENTE
CONTRO
LE NT, domiciliato elettivamente in Roma,V. Palestri n. 56, presso l'avv. Mario Rosso, che lo rap- 196 2001 - 2 - presenta e difende per procura a margine del controri- corso. CONTRORICORRENTE avverso la sentenza del giudice di pace di Adria, n. 102/99 del 24 marzo - 12 aprile 1999. Udita, all'udienza del 24 gennaio 2001, la relazione del Cons.dr. Fabrizio Forte. Uditi gli avv.ti Bernecoli, Paparella e Rosso. Sentito il P.M. dr. Fulvio Uccella, che ha concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo Nel corso dell'opposizione all'esecuzione contro l'Am- ministrazione provinciale di Rovigo per un credito già da lui adempiuto, AB TO a evitare il pi- gnoramento doveva pagare £. 402.663 per spese di pre- cetto e, dopo la chiusura del giudizio con dichiara- zione d'incompetenza per valore del Pretore di Adria, domandava al giudice di pace di questa città la con- danna dell'Amministrazione indicata a rimborsare detta somma non dovuta per la fondatezza della sua azione. La convenuta eccepiva l'incompetenza per territorio e per valore dell'adito giudice di pace per essere com- petente il Tribunale di Rovigo, l'improponibilità del- l'azione fuori dall'opposizione all'esecuzione, il di- fetto di legittimazione attiva e della titolarità del 3 credito assunto dalla Cooperativa pescatori di Pila di cui l'attore era socio e la nullità della citazione e in riconvenzione chiedeva la condanna di controparte al pagamento di una somma ancora da lui dovuta. Le eccezioni dell'Amministrazione erano tutte respinte con ordinanza del 18 dicembre 1998; il giudice di pace, poi, con sentenza del 21 aprile 1999 applicativa di re- gole di equità corrispondenti a norme di diritto, ac- coglieva la domanda di ripetizione d'indebito e riget- tava la riconvenzionale, condannando la convenuta al pagamento di parte delle spese di causa. Per la cassazione di questa sentenza, ha proposto ri- corso con otto motivi l'Amministrazione provinciale di Rovigo e il TO si è difeso con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Dato che la sentenza applicativa delle regole d'e- quità è ricorribile in cassazione per violazione di norme processuali (così Cass. 5 ottobre 2000 n. 13269 e S.U. 15 ottobre 1999 n. 716), sono ammissibili i mo- tivi di ricorso relativi alla competenza, con i quali viene censurata, insieme alla decisione, l'ordinanza del 18 dicembre 1998 che ha respinto le eccezioni di incompetenza territoriale e per valore proposte dall' Amministrazione provinciale di Rovigo, l'una per la derogabilità e non esclusività "del foro determinato 4. con riferimento al locus solutionis" e l'altra perchè "titolari dell'azione sono i 131 pescatori destinatari degli altrettanti singoli atti di precetto ... e non già la Cooperativa Pescatori di Pila" che ha pagato"su delega e per conto dei pescatori" (le parole tra vir- golette riportate in ricorso sono dell'ordinanza). La ricorrente con il primo motivo lamenta che erronea- mente il giudice a quo ha escluso l'inderogabilità del foro della Tesoreria Provinciale, senza nulla decidere sui vari fori specificamente individuati nell'eccezio- ne con riferimento agli artt. 18, 19 e 20 c.p.c. per i quali solo a Rovigo l'azione poteva esercitarsi. Il terzo motivo di ricorso sul presupposto che il pa- gamento a saldo del credito per il quale vi fu pre- cetto avvenne ad opera della Cooperativa Pescatori di Pila, che, riconoscendo il debito di £. 106.275.569, aveva assunto gli obblighi dei suoi 131 soci per il credito per cui vi era minaccia di esecuzione e pagato cumulativamente le spese dei precetti, deduce che il valore della controversia era determinabile nell'inte- ro importo versato, ai sensi degli artt. 12 e 14 c.p. c., e che errata è stata l'affermazione del giudice di pace sul fatto che creditori in ripetizione erano i singoli soci della cooperativa e non questa. Il controricorrente contesta il ricorso perchè la com- 5 petenza per territorio si radica a suo avviso nel foro del creditore e la Cooperativa ha pagato come sua de- legata spese di cui egli chiede il rimborso.
2.1. Il primo motivo di ricorso è fondato. Nè l'ordinanza nè la sentenza già richiamate hanno ri- sposto all'eccezione di incompetenza territoriale pro- posta in base ai vari fori alternativi tempestivamente con la comparsa di risposta ex art. 38 c.p.c.; sull'in- derogabilità del foro di cui all'art. 19 c.p.c. il giu- dice del merito giustamente rileva che, anche per gli enti locali, è ammessa l'alternatività dei fori di cui agli artt. 19 e 20 c.p.c. (così, ex coeteris, Cass. 8 gennaio 1999 n.80 e 14 marzo 1996 n. 2141), e la dero- gabilità del forum destinatae solutionis. Ciò comporta che anche per il giudice a quo, pure dopo l'abrogazione dell'art. 96 R.D. 3 marzo 1934 n. 383 e del servizio di tesoreria degli enti locali, di cui all'art. 123 lett. b del D.Lgs. 25 febbraio 1995 n.77, il foro della provincia è quello della sede dell'ente e del tesoriere, che provvede ai pagamenti ex art. 29 di detto decreto legislativo, derogando alla regola di cui all'art. 1182 c. c. e alla portabilità dei debiti pecuniari di somme liquide (così nel vigore del D.Lgs. n. 77/95 la recente Cass. 5 dicembre 2000 n. 15465), in quanto solo il riconoscimento di un foro diverso dal - 6 - luogo dell'adempimento potrebbe consentire d'escludere la competenza di Rovigo. Peraltro pure per i criteri alternativi a quello indi- cato la causa non poteva che svolgersi a Rovigo: per gli artt. 18 e 19 c.p.c., l'amministrazione convenuta pretesa debitrice ha infatti sede in Rovigo, dove per dette norme si radica la competenza per territorio. Probabilmente il giudice del merito s'è dichiarato competente per il c.d. forum contractus, sul presup- posto che l'obbligazione nel caso sia sorta in Adria: l'obbligo di restituire l'indebito sorge, nel caso in cui nulla sia dovuto ab origine, in occasione della percezione delle somme non dovute, per cui le stesse ragioni che fanno identificare in Rovigo il luogo ove deve adempiersi il credito per il quale s'agisce ai sensi dell'art. 2033 c.c., riportano alla stessa città la località dove l'obbligazione è sorta, essendo stata ivi riscossa dal tesoriere la somma che si pretende in restituzione, qualsiasi sia stato il mezzo di pagamen- to, costituito in questo caso da assegni circolari, che si ritengono in genere "liberatori" dopo la riscossio- ne (Cass. 1 dicembre 2000 n. 15396). Solo con la percezione dall'Amministrazione delle som- me pagate dal controricorrente s'è perfezionato l'ob- bligo di rimborsare l'indebito (Cass. 10 novembre 1998 - 7 n. 11315 e 23 maggio 1992 n. 6224) e Rovigo è quindi il luogo ove è sorta l'obbligazione con la conseguenza che pure per il criterio del forum contractus ivi si radica la competenza. In conclusione, la mera derogabilità del foro dell'Am- ministrazione controricorrente non basta ad escludere la competenza per territorio di Rovigo, cui riportano tutti i singoli criteri di legge, richiamati nell'ec- cezione e non esaminati analiticamente dal giudice di pace, per cui il motivo di ricorso è da accogliere.
2.2. Da rigettare è invece il terzo motivo di ricorso che si fonda su una pretesa obbligazione unica della Cooperativa pescatori di Pila che avrebbe estinto i crediti dei singoli soci come il controricorrente. Già la natura sostanziale della deduzione circa la ti- tolarità del credito in capo alla Cooperativa e non al socio, sia pure per determinare la competenza per va- lore, non sembra ammissibile in questa sede, perchè il carattere equitativo del giudizio preclude in sede di legittimità questioni sostanziali pur se di diritto. Peraltro la domanda nel caso ha ad oggetto il rimborso delle sole spese di precetto e non il rapporto che si afferma novato soggettivamente, spese inferiori a £. 2.000.000, delle quali ognuno dei soci ha chiesto la restituzione con azione da proporsi ai sensi dell'art. -- 8 - 10 del c.p.c. dinanzi al giudice di pace. La pluralità dei precetti e delle domande d'accerta- mento negativo del diritto alle spese pretese per o- gnuno di essi, conferma che la controversia riguarda le sole somme pagate per ciascun precetto e, quindi, che la competenza per valore, pure ai sensi degli ar- tt. 11 e 12 c.p.c., è del giudice di pace. La risoluzione delle questioni di competenza proposte in ricorso comporta la cassazione della sentenza impu- gnata, con declaratoria della competenza del giudice di pace di Rovigo, che deciderà delle altre questioni di cui agli altri motivi di ricorso di conseguenza as- sorbiti e sulle spese pure del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, rigetta il terzo e dichiara assorbiti gli altri motivi;
cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e dichiara competente il giudice di pace di Rovigo cui rinvia la causa, anche per le spese. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 24 4 ) 7 O E 3 L . gennaio 2001. C L N A O , B 1 P 9 I E 9 E D Il presidente 1 - N 1 E O 1 I C - Z I 1 A 2 D Il consigliere estensore R . U T L I S I G 9 G 3 визи E E R E N . 6 A 4 T D . S E I T ( T T CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE N R E A S E vile Prima IL CANCEL RE Welleria Andres DAS Deposita RF 2001 CANCELLIERE