Cass. pen., sez. I, sentenza 17/05/2013, n. 23932
CASS
Sentenza 17 maggio 2013

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Ai fini dell'ammissibilità dell'impugnazione (nella specie, istanza di riesame di un decreto di convalida di sequestro), l'omessa od errata indicazione degli elementi richiesti (provvedimento impugnato, data del medesimo e giudice che lo ha emesso) non ha rilievo di per sé, ma solo in quanto può determinare incertezza nell'individuazione dell'atto. (Fattispecie in cui la Corte ha escluso ricorresse l'inammissibilità in un caso in cui l'istante, nella richiesta di riesame, aveva erroneamente citato la data del provvedimento di sequestro di un'auto, ma correttamente indicato il numero di iscrizione del procedimento penale e quello di targa del veicolo, consentendo al tribunale di individuare la data esatta del sequestro).

Commentario1

  • 1La specificità dei motivi di impugnazione: dalle S.U. Galtelli alla riforma Orlando
    Gianni Capobianco · https://www.salvisjuribus.it/category/civile/

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 17/05/2013, n. 23932
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 23932
Data del deposito : 17 maggio 2013

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