Sentenza 17 maggio 2013
Massime • 1
Ai fini dell'ammissibilità dell'impugnazione (nella specie, istanza di riesame di un decreto di convalida di sequestro), l'omessa od errata indicazione degli elementi richiesti (provvedimento impugnato, data del medesimo e giudice che lo ha emesso) non ha rilievo di per sé, ma solo in quanto può determinare incertezza nell'individuazione dell'atto. (Fattispecie in cui la Corte ha escluso ricorresse l'inammissibilità in un caso in cui l'istante, nella richiesta di riesame, aveva erroneamente citato la data del provvedimento di sequestro di un'auto, ma correttamente indicato il numero di iscrizione del procedimento penale e quello di targa del veicolo, consentendo al tribunale di individuare la data esatta del sequestro).
Commentario • 1
- 1. La specificità dei motivi di impugnazione: dalle S.U. Galtelli alla riforma OrlandoGianni Capobianco · https://www.salvisjuribus.it/category/civile/
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 17/05/2013, n. 23932 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 23932 |
| Data del deposito : | 17 maggio 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SIOTTO Maria Cristina - Presidente - del 17/05/2013
Dott. ZAMPETTI Umberto - Consigliere - SENTENZA
Dott. CAVALLO Aldo - rel. Consigliere - N. 1761
Dott. LOCATELLI Giuseppe - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SANTALUCIA Giuseppe - Consigliere - N. 44097/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NI RI N. IL 08/09/1968;
avverso l'ordinanza n. 705/2012 TRIB. LIBERTÀ di ROMA, del 20/09/2012;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALDO CAVALLO;
sentite le conclusioni del PG Dott. Cedrangolo Oscar, il quale ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 20 settembre 2012 il Tribunale di Roma, deliberando in funzione di giudice per il riesame dei provvedimenti di sequestro, dichiarava inammissibile l'istanza proposta nell'interesse di IN MA avverso il decreto di sequestro dell'autovettura Mercedes CLK tg. AV 055 ZE asseritamente emesso dal Pubblico Ministero della sede il 16 luglio 2012, e ciò in quanto il provvedimento impugnato dal difensore non era identificabile con certezza, posto che, dall'esame degli atti: il 16 luglio 2012 non risultava emesso alcun provvedimento di sequestro;
il 9 luglio 2012, risultava disposto il sequestro di un'autovettura "non definita" tg. AV 055 ZE;
non risultava agli atti il verbale di esecuzione del sequestro della citata vettura.
2. Ricorre per cassazione il IN, per il tramite del suo difensore, denunzliando l'illegittimità del provvedimento impugnato:
per inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, poiché all'atto della presentazione dell'istanza (25 luglio 2012) l'unico provvedimento conoscibile e dunque impugnabile era il verbale di sequestro del 16 luglio 2012, trovandosi il procedimento in fase interlocutoria e dunque sottoposta al segreto istruttorie;
per inosservanza ed erronea applicazione della legge penale in relazione all'art. 235 c.p.p., comma 1 e art. 125 c.p.p., comma 3, poiché sia il decreto di sequestro sia l'ordinanza di riesame, non motivano in ordine alla legittimità del provvedimento di sequestro, laddove, come affermato da questa Corte nella sua più autorevole composizione, "anche per le cose che costituiscono corpo di reato il decreto di sequestro a fini di prova deve essere sorretto, a pena di nullità, da idonea motivazione in ordine al presupposto della finalità perseguita, in concreto, per l'accertamento dei fatti" (Sez. U, n. 5876 del 28/01/2004 - dep. 13/02/2004, P.C. Ferazzi in proc. Bevilacqua, Rv. 226711).
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
Secondo la giurisprudenza di questa Corte Suprema, infatti, ai fini dell'ammissibilità dell'istanza di riesame, l'indicazione errata od omessa degli elementi richiesti (provvedimento impugnato, data del medesimo e giudice che lo ha emesso) non ha rilievo di per sè sola, ma esclusivamente in quanto può determinare incertezza nell'individuazione dell'atto.
Solo in quest'ultimo caso, pertanto, l'errore o l'omissione costituiscono causa di inammissibilità dell'impugnazione (vedi Sez. 1, n. 4698 del 16/11/1992 - dep. 02/12/1992, Galasso, Rv. 192440 e, per la mancata Indicazione, nell'atto di impugnazione, della data del provvedimento impugnato, Sez. 3, n. 17673 del 21/02/2003 - dep. 15/04/2003, Gerla, Rv. 224123; Sez. 3, n. 1965 del 13/11/1992 - dep. 15/12/1992, Del Gaudio, Rv. 192603; Sez. 1, n. 3464 del 30/09/1991 - dep. 28/10/1991, Fursov ed altro, Rv. 188458). La fattispecie in oggetto è caratterizzata da un errore dell'impugnante nell'indicazione della data del provvedimento impugnato (16 luglio 2012 invece che 9 luglio 2012) che risultava comunque identificabile in forza della corretta prospettazione nell'istanza del numero di iscrizione del procedimento al registro generale e del numero di targa del veicolo sequestrato (AV 055 ZE), tant'è che gli stessi giudici del riesame, hanno dato atto che il Pubblico ministero risultava in effetti aver disposto, sia pure il 9 luglio 2012 il sequestro di un'autovettura tg. AV 055 ZE il 9 luglio 2012 (eseguito successivamente, il 16 luglio 2012), cosicché deve riconoscersi, come affermato anche dal Procuratore Generale presso questa Corte nella sua requisitoria orale, che le summenzionate allegazioni difensive rendevano possibile l'individuazione certa del provvedimento impugnato e del procedimento a cui il medesimo si riferisce, superando così ogni incertezza nell'individuazione dell'atto.
L'ordinanza impugnata, conseguentemente, deve essere annullata, con rinvio al Tribunale di Roma per la delibazione dell'Istanza di riesame.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Roma.
Così deciso in Roma, il 17 maggio 2013.
Depositato in Cancelleria il 3 giugno 2013