Sentenza 15 dicembre 2015
Massime • 3
La rinuncia all'impugnazione fondata sulla emersione di nuovi elementi di fatto, non conosciuti all'atto della proposizione del ricorso e tali da comportare una diversa valutazione dell'interesse ad impugnare da parte del ricorrente, costituisce una opzione riconosciuta dall'ordinamento giuridico ed è estranea a profili di colpa, non è, pertanto, idonea a fondare la pronuncia di condanna al pagamento in favore della cassa delle ammende della sanzione prevista dall'art. 616 cod. proc. pen.
In tema di responsabilità per colpa medica, qualora sussistano, in relazione a pluralità di indagini svolte da periti e consulenti, tesi contrapposte sulla causalità materiale dell'evento, il giudice, previa valutazione dell'affidabilità metodologica e dell'integrità delle intenzioni degli esperti, che dovranno delineare gli scenari degli studi e fornire adeguati elementi di giudizio, deve accertare, all'esito di una esaustiva indagine delle singole ipotesi formulate dagli esperti, la sussistenza di una soluzione sufficientemente affidabile, costituita da una metateoria frutto di una ponderata valutazione delle differenti rappresentazioni scientifiche del problema, in grado di fornire concrete, significative ed attendibili informazioni idonee a sorreggere l'argomentazione probatoria inerente allo specifico caso esaminato. Altrimenti potendo concludere per l'impossibilità di addivenire ad una conclusione in termini di certezza processuale.
In tema di responsabilità medica, il giudice di merito che intenda discostarsi dalle conclusioni del perito d'ufficio è tenuto ad un più penetrante onere motivazionale, illustrando accuratamente le ragioni della scelta operata, in rapporto alle prospettazioni che ha ritenuto di disattendere, attraverso un percorso logico congruo, che evidenzi la correttezza metodologica del suo approccio al sapere tecnico- scientifico, a partire dalla preliminare, indispensabile verifica critica in ordine all'affidabilità delle informazioni scientifiche disponibili ai fini della spiegazione del fatto. (Fattispecie in cui la S.C. ha censurato la decisione con cui il giudice di appello - disattendendo la sentenza di primo grado - ha omesso di contestare la non conformità, allo stato delle conoscenze scientifiche e tecniche, dei postulati su cui i periti di ufficio avevano fondato la propria decisione e dei metodi di indagine seguiti o la loro erronea applicazione al caso concreto, attraverso un esaustivo esame critico di tutti i passaggi attraverso i quali si è formata la valutazione dei periti fatta propria dal giudice di primo grado).
Commentari • 6
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 15/12/2015, n. 9831 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9831 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2015 |
Testo completo
9 8 3 1/ 1 6 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE UDIENZA PUBBLICA DEL 15/12/2015 SENTENZA N. 3758/2015 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: - Presidente - REGISTRO GENERALE Dott. PIERO SAVANI N. 23894/2015 Dott. TO SETTEMBRE - Consigliere - - Rel. Consigliere - Dott. ALFREDO GUARDIANO - Consigliere - Dott. SE DE MARZO - Consigliere - Dott. ANDREA FIDANZIA • ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI ROMA CU VA N. IL 24/08/1948 CALORE RITA N. IL 01/05/1949 CU LA N. IL 22/06/1974 nei confronti di: MI LA N. IL 14/05/1969 ON CO N. IL 27/02/1959 DOMENICI TO N. IL 19/11/1967 FIERRO LD N. IL 28/05/1949 CORBI STEFANIA N. IL 04/03/1967 CAPONETTI ROSITA N. IL 29/09/1971 • UN IA N. IL 24/09/1973 DE MARCHIS PREITE LUIGI N. IL 01/03/1971 DI LO IA N. IL 05/04/1975 LA SE N. IL 17/06/1969 • LL EL N. IL 05/03/1970 PEPE DOMENICO N. IL 20/01/1972 avverso la sentenza n. 12/2014 CORTE ASSISE APPELLO di ROMA, del 31/10/2014 visti gli atti, la sentenza e il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA del 15/12/2015 la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALFREDO GUARDIANO Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Agnello Rossi che ha concluso per rigetto dei ricorsi del PG della Corte d'Appello e delle PP.CC. nei capi riguardanti gli agenti di Polizia penitenziaria;
in parziale accoglimento del ricorso del PG, annullamento con rinvio nei capi relativi alla responsabilità dei cinque sanitari per omicidio colposo. Udito, per la parte civile, l'Avv Fabio Anselmo;
Avv. Enrico Maggiore e Avv. ST Maccioni Udit i difensor Avv.Diego Perugini;
Avv. Raffaele RA Oliviero;
Avv. Massimo Mauro;
Avv. Gaetano NT Scalise;
Avv. IO LU Guazzotti;
Avv. Massimiliano Auriemma;
Avv. Gerardo Russillo;
Avv. Costantino MAno Marini;
Avv. NT Giansante;
Avv. Gianfrancesco Iadecola e Avv. Cesare Gai;
. + + FATTO E DIRITTO 1. Con sentenza pronunciata in data 5.6.2013 la corte di assise di MA aveva dichiarato i medici IE AL, BI EF, UN LA, De HI TE LU e Di AR VI, responsabili del reato di omicidio colposo in danno di CC ST (ricoverato dal 17 al 22 ottobre del 2009 presso la struttura protetta dell'Ospedale Sandro Pertini di MA dove essi prestavano la propria attività professionale), così diversamente qualificata l'originaria imputazione di abbandono di persona incapace, nonché 是 la dottoressa NE TA, responsabile del reato di falsità ideologica, con riferimento alla cartella clinica redatta all'ingresso del CC nella predetta struttura sanitaria, con conseguente condanna di tutti gli imputati alle pene ritenute di giustizia e, ad eccezione della NE, al risarcimento dei danni derivanti da . reato in favore delle parti civili costituite, riconoscendo anche in favore di alcune di esse una provvisionale immediatamente esecutiva di importi diversi. Il giudice di primo grado aveva, invece, assolto gli agenti di polizia penitenziaria HI OL, NT RA, DO NT dal reato di lesioni personali aggravate e di abuso di autorità contro arrestati di cui ai capi a) e b), per non aver commesso il fatto, ai sensi dell'art. 530, co. 2, c.p.p., nonché, con la medesima formula, gli infermieri TO IU, RT IR e EP IC dal predetto reato di omicidio colposo, così diversamente qualificata l'originaria imputazione ex art. 591, c.p. La corte di assise, infine, aveva assolto NE TA, IE AL, BI EF, UN LA, De HI TE LU, TO IU, RT IR e EP IC dai residui reati loro ascritti con la formula perché il fatto non sussiste.
2. Con sentenza pronunciata il 31.10.2014 la corte di assise di appello di MA, decidendo sulle impugnazioni proposte, rispettivamente, dal procuratore generale della Repubblica presso la corte di appello di MA;
dagli imputati IE AL, BI EF, NE TA, UN LA, De HI TE LU, Di AR VI e dalle parti civili, assolveva gli imputati IE, BI, UN, De HI TE e Di AR dai reati loro ascritti con la formula perché il fatto non costituisce reato, nonché : l'imputata NE dal reato di cui al capo c), con la formula perché il fatto non costituisce reato, e dalle restanti imputazioni, con la formula perché il fatto non sussiste, confermando nel resto la sentenza impugnata, che, dunque, veniva confermata con riferimento anche all'intervenuta assoluzione degli infermieri. In estrema sintesi è sufficiente rammentare che secondo la corte territoriale non vi sono elementi sufficienti per potere affermare che il CC venne percosso dagli imputati HI OL, NT RA, DO NT, agenti di polizia penitenziaria che lo avevano in custodia presso le camere di sicurezza del tribunale penale di MA, mentre era in attesa di partecipare all'udienza di convalida del suo arresto. Piuttosto la corte territoriale, attraverso la ricostruzione delle diverse fasi che, dal momento dell'arresto per detenzione e : spaccio di sostanze stupefacenti, delle ore 23.30 del 15.10.2009, ad opera di appartenenti all'arma dei Carabinieri, avevano condotto al ricovero del CC, alle ore 19.40 del 17.10.2009, presso la struttura protetta dell'ospedale Sandro Pertini, dopo avere escluso che le lesioni riscontrate sul corpo del CC 2 potessero ascriversi ad una caduta accidentale ovvero a percosse : inflittegli prima di essere tratto in arresto o dopo la conclusione dell'udienza di convalida, ha ritenuto che le lesioni in questione fossero state la conseguenza di un'azione di percosse ovvero di un'azione volontaria, che sarebbe potuto consistere anche in una semplice spinta, idonea a provocare la caduta a terra della vittima, con impatto sia del coccige che della testa contro una parete o contro il pavimento, posta in essere in suo danno nel periodo (compreso tra il 15 ed il 16 ottobre 2009) in cui il CC, conclusa la perquisizione, eseguita in seguito all'arresto, presso la sua abitazione familiare, era stato custodito dai Carabinieri, prima presso la stazione Appia, il cui personale lo aveva tratto in arresto, e successivamente, presso la stazione di Tor Sapienza, da dove, scortato dai militi della stazione Casilina, era stato condotto in tribunale per l'udienza di convalida. Quanto al reato di omicidio colposo, la corte territoriale, rigettata la richiesta del pubblico ministero appellante di qualificare nuovamente il fatto ai sensi dell'art. 591, c.p., secondo l'originaria formulazione dell'imputazione, riteneva che comunque l'ipotesi di reato ritenuta sussistente dal giudice di primo grado non fosse configurabile. Ciò in quanto confutate le conclusioni cui erano giunti i periti d'ufficio nominati in primo grado, che avevano attribuito la causa del decesso ad una sindrome da inanizione, cioè da privazione di acqua e di cibo, non diagnosticata dai medici e non curata, tenuto conto delle pluralità di opinioni sulla causa del decesso prospettate dai consulenti delle parti (pubblico ministero, imputati e parti civili), ciascuna delle quali, peraltro, caratterizzata da critiche delle tesi altrui - pur non potendosi attribuire l'esito 3 letale, come preteso dagli imputati, ad un evento improvviso ed imprevedibile, essendo il CC, in ragione della pluralità delle patologie dalle quali risultava affetto, un soggetto a rischio, non era possibile affermare con certezza quale fosse stata la causa della sua morte, né quale fosse stata stata la condotta doverosa, in grado di evitare 0 di ritardare l'exitus che i medici, colpevolmente, avevano omesso di adottare.
3. Avverso la sentenza della corte di assise di appello di MA, di cui chiedono l'annullamento, hanno proposto tempestivo ricorso per cassazione, con autonomi atti di impugnazione: 1) il procuratore generale presso la corte di appello di MA;
2) la parte civile CC IO, a mezzo del suo difensore di fiducia, avv. Alessandro Gamberini, del Foro di Bologna;
3) le parti civili OR RI e CC IA, quest'ultima personalmente e quale esercente la potestà genitoriale sui figli minori IA e LE Di PA, a mezzo del loro difensore di fiducia, avv. Fabio Anselmo, del Foro di Ferrara.
3.1. In particolare il pubblico ministero lamenta: 1) mancanza di motivazione e violazione di legge processuale ex art. 192, co. 2, c.p.p., in quanto la corte territoriale, senza fornire risposta alle censure prospettate dalle parti private e dal pubblico ministero sul punto, ha posto a fondamento della sua decisione la perizia medico-legale, sulla cui affidabilità il ricorrente avanza seri dubbi, poiché non si comprende la ragione per cui in essa, da un lato le lesioni riscontrate sul cadavere della persona offesa sono state suddivise in tre categorie generali, dall'altro le singole lesioni sono state "esaminate ad una ad una all'interno di tali categorie, con metodo parcellizzato, atomistico e senza fornire la doverosa, complessiva valutazione dei vari elementi sinergicamente 4 considerati", sicché in tal modo è stata svalutata la forza dimostrativa di molte delle lesioni accertate, non potendosi sostenere, come affermato dal giudice di primo grado, che ad un'esigua significatività traumatica corrisponda un'esigua significatività probatoria. Il pubblico ministero ricorrente, inoltre, sottopone a serrata critica, sia il metodo utilizzato nella perizia e le considerazioni in essa svolte, sia la valutazione che ne è stata fatta dalla corte territoriale, esaminando innanzitutto le diverse categorie di lesioni enucleate nella perizia. Con riferimento alla prima categoria, rappresentata da "Reperti a genesi incerta, riferibili a microeventi traumatici o a condizioni patologiche del soggetto e/o che possono aver avuto una genesi precedente alla data dell'arresto", il ricorrente evidenzia la illogica applicazione del criterio della localizzazione delle plurime lesioni che la perizia descrive come a prevalente natura escoriativa e crostosa, non ritenendole espressione di traumatismi importanti, accordandosi, la suddetta localizzazione, in maniera рій significativa con l'ipotesi che siano state prodotte da fenomeni traumatici di tipo volontario (grattamenti) o accidentali - utilizzato a senso unico allo scopo di ridurne la valenza sintomatica "e, per di più, in senso contrario a quanto avrebbe dovuto far normalmente intendere", senza considerare "altre ipotesi più probabili e più verosimili", laddove molte delle lesioni in questione risultano riscontrate in aree corporee (il dorso delle mani;
la zona lombare;
la parte anteriore delle gambe) maggiormente esposte in caso di aggressione fisica. Con riferimento alla seconda categoria di lesioni, che la perizia attribuisce a dinamiche di contenimento e di immobilizzazione 5 della persona offesa, tramite "afferramenti", strette o altro della regione del volto nel corso delle dinamiche tumultuose dell'arresto e dell'accompagnamento coatto, ad avviso del ricorrente l'arbitrarietà della valutazione è dimostrata ictu oculi dalla sua inconciliabilità con le risultanze probatorie, che hanno escluso un arresto violento o tumultuoso. Con riferimento alla terza categoria di lesioni, indicate come "Reperti da azione contusiva a maggiore valenza traumatica riconducibili ad eventi traumatici di una certa importanza", il ricorrente contesta la valutazione secondo la quale le lesioni riscontrate sul volto della persona offesa, in quanto collocate in sede periorbitaria bilateralmente, sarebbero il frutto di un traumatismo in due tempi, non potendosi escludere né la contemporaneità di un colpo unico, né che l'azione lesiva si sia svolta in tempi ravvicinati ed in un unico contesto aggressivo (tale da escludere gli asseriti due tempi), attraverso uno schiaffo o un doppio schiaffo contemporaneo ovvero in tempi ravvicinati, che, in considerazione della normale curvatura della mano verso l'interno, offre una superficie ottusa perfettamente compatibile con le lesioni riscontrate nelle multiple aree di interesse relative al capo della vittima, senza tacere, inoltre, che, in relazione all'origine della riscontrata frattura dell'osso sacro, con conseguente infiltrazione emorragica del pavimento pelvico, non si comprende per quale ragione, a fronte di due ipotesi astrattamente formulabili, quella della caduta e quella di un calcio assestato al CC, sia stata ritenuta meno probabile la seconda. L'erroneità del metodo seguito e l'arbitrarietà delle valutazioni effettuate nella perizia, tese a parcellizzare le lesioni ed a ridimensionarne il valore probatorio, hanno condotto i periti ad una conclusione che, inammissibilmente, giunge ad equiparare, ai fini della individuazione della causa delle lesioni che hanno cagionato la morte del CC, l'accidentalità all'aggressione fisica, nonostante che due delle tre ipotesi formulate (aggressione da parte di una o più persone, caratterizzata, o meno, dalla caduta sul sacro;
evento accidentale, consistente in una caduta;
aggressione da parte di terzi, seguita dalla caduta della vittima a terra) facciano espresso riferimento ad una vera e propria aggressione fisica. La motivazione della sentenza impugnata soffre, pertanto, delle medesime lacune e contraddizioni della perizia su cui si fonda, in quanto non esamina adeguatamente le ipotesi dell'accidentalità o dell'aggressione volontaria sulla base di tutte le lesioni riscontrate, preferendo servirsi di un argomento di mero ordine logico, nel collegare le lesioni subìte dal CC "ad un'azione di percosse e, comunque, ad un'azione volontaria, che può essere consistita anche in una semplice spinta, che abbia provocato la caduta a terra con impatto sia del coccige che della testa contro una parete o contro il pavimento". Si tratta, ad avviso del ricorrente, di una motivazione apparente o mancante, in quanto:1) esclude l'ipotesi della volontaria aggressione con colpi alla testa e calci al sacro, ritenendola "assai meno probabile" solo in ragione della mancanza di lesioni ecchimotiche o escoriate alla regione sacrale, senza considerare che i periti non hanno motivato sulle ragioni per cui l'ipotesi del calcio deve ritenersi quella meno probabile e che l'autopsia ha accertato l'esistenza di escoriazioni a livello dell'articolazione sacro-iliaca destra, in prossimità della linea mediana"; 2) è vaga nell'individuare la causa delle varie lesioni nelle percosse o, 7 alternativamente, in una semplice spinta;
3) nel ricostruire il fatto causativo delle lesioni facendo riferimento ad una "caduta a terra con impatto sia del coccige che della testa contro una parete o contro il pavimento", provocata da un'azione volontaria, si pone in contrasto, senza spiegarne la ragione, con le conclusioni dei periti, che considerano siffatta caduta come evento meramente accidentale ed involontario, senza tacere che se si fosse trattato di una semplice spinta, piuttosto che di un pestaggio, anche volontaria, con caduta a terra, sarebbe stato semplice per gli autori affermarne l'involontarietà, seguita magari da un'accidentale perdita di equilibrio, ipotesi mai prospettata da nessuno dei numerosi testimoni escussi;
3) vizio di motivazione in ordine alle ragioni che hanno indotto la corte territoriale a disattendere la tesi della pubblica accusa secondo cui l'aggressione in danno del CC si sarebbe verificata non prima ma dopo la celebrazione dell'udienza di convalida dell'arresto, in quanto: 1) l'affermazione che tale tesi è fondata su deduzioni di carattere prevalentemente logico, piuttosto che su concrete risultanze probatorie, svaluta, con un assunto generico ed apodittico, l'importanza della prova logica, postulando un inesistente principio di gerarchia delle prove;
2) la giustificazione data dalla corte territoriale alla circostanza che nel corso dell'udienza di convalida né il giudice né il pubblico ministero procedenti ebbero modo di notare qualcosa di strano nello stato fisico del CC (da ascrivere, secondo il giudice di secondo grado, non tanto a disattenzione o distrazione, quanto piuttosto ad un criterio di tipo probabilistico, nel senso che non può escludersi che sia stata causata dalle particolari condizioni nelle quali entrambi lavoravano e dalla distanza che li separava 8 dall'arrestato), risulta scarsamente motivata e smentita dalle risultanze processuali, avendo i due testimoni dichiarato che l'udienza si era svolta in condizioni normali, senza che risulti che la conformazione dell'aula impedisse la corretta osservazione dell'arrestato, che, anzi, era stato attentamente osservato, al punto che, come dichiarato dall'avv. Rocca, il giudice ed il pubblico ministero lo avevano esortato a farsi vedere per il gonfiore del viso;
3) l'affermazione secondo cui non può ravvisarsi un'effettiva incompatibilità tra il comportamento tenuto da CC e le sue condizioni fisiche, poiché le lesioni che aveva subito gli consentivano comunque di alzarsi, di stare in piedi e di camminare, sia pure a fatica, non essendovi ancora stato quel progressivo aggravamento riscontrato nei giorni successivi, è in aperto contrasto con le risultanze processuali, in quanto le lesioni subite non gli consentivano di sedersi e di camminare liberamente, essendosi, peraltro, verificato l'aggravamento non nei giorni successivi, ma poco dopo l'udienza di convalida dell'arresto, quando i movimenti della persona offesa, descritti dal suo difensore come particolarmente reattivi in sede di convalida ("si alzava agilmente e continuamente dalla panca"), erano profondamente mutati in peggio, come accertato dai medici che lo visitarono, prima nel palazzo del tribunale di MA e, poi, in carcere, nonché dal neurologo che lo visiterà alle ore 20.00 dello stesso giorno: egli, infatti, non riesce più a camminare, viene barellato, trasportato in ambulanza, allettato, rimanendo in tale posizione fino alla morte;
4) illogica e contraddittoria appare la motivazione anche nella parte in cui, allo scopo di confutare uno degli argomenti del pubblico ministro appellante, che aveva individuato in capo agli agenti penitenziari che avevano "preso in 9 carico" i CC dopo l'udienza di convalida dell'arresto, uno specifico interesse ad aggredire la persona offesa, "rea" di averli infastiditi per tutta la mattinata, per fargli capire come ci si doveva comportare in ambito carcerario, con la sicurezza dell'impunità che derivava loro dalla consapevolezza che il CC non avrebbe potuto denunciare il fatto al giudice, avendo quest'ultimo esaurito il suo intervento, la corte territoriale rileva come sia logico pensare che il risentimento del CC si sarebbe dovuto indirizzare soprattutto nei confronti dei carabinieri che lo avevano arrestato, secondo la sua prospettiva ingiustamente, piuttosto che contro gli agenti di polizia penitenziaria, che avevano svolto un semplice compito di custodia e si erano anche preoccupati di farlo visitare dal medico, in quanto, con tale motivazione, la corte di assise di appello, da un lato, contraddittoriamente, ha rivalutato la prova logica che, come si è visto, ha in precedenza svalutato, dall'altro non tiene conto della circostanza che il CC, una volta arrestato, aveva infastidito non solo i carabinieri, ma anche gli agenti della polizia penitenziaria, nella cui competenza era ormai definitivamente entrato, in conseguenza della convalida dell'arresto, non essendoci alcun motivo per il quale egli dovesse provare riconoscenza nei confronti di questi ultimi, posto che la visita medica nel palazzo del tribunale è avvenuta dopo l'udienza e l'aggressione, non prima, per cui resta senza risposta il rilievo dell'appellante sulla presenza di un precipuo interesse degli agenti della polizia penitenziaria a "punire" il CC per il suo atteggiamento;
5) l'ulteriore argomento della corte territoriale secondo cui la tesi del procuratore generale viene smentita dalle dichiarazioni del teste UR YA, per il quale l'asserito 10 pestaggio sarebbe avvenuto prima della celebrazione dell'udienza di convalida del suo arresto, che precedette quella riguardante l'arresto del CC, risulta palesemente illogico e contraddittorio, essendosi la stessa corte espressa in termini negativi sulla attendibilità del UR e sul valore delle sue dichiarazioni;
4) mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, con particolare riferimento alle condizioni di salute in cui versava il CC all'atto del suo arrivo presso la sezione protetta dell'ospedale Sandro Pertini ed alla valutazione che ne hanno fatto i sanitari in servizio presso tale struttura, apparendo intrinsecamente contraddittorio e manifestamente illogico affermare, come fatto dalla corte territoriale (la quale ha anche omesso di considerare il dato oggettivo della estrema magrezza del CC -34 kg. - sia sotto il profilo delle omesse ed inadeguate cure sanitarie, che delle conseguenze maggiormente devastanti subite dal suo fisico a causa dell'aggressione subita), che le condizioni del paziente fossero talmente compromesse da essere incurabili e, al tempo stesso, che la situazione fosse stabilizzata e confortata da parametri tranquillizzanti;
che lo stato di salute del CC fosse compromesso da plurime patologie e, contemporaneamente, che nel paziente era riscontrabile un'unica patologia;
che le cure necessarie fossero impossibili per l'avanzata gravità della salute del paziente e, al tempo stesso, che quelle prestate siano state efficaci, attente e prive di profili di censura;
5) mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, con particolare riferimento alle annotazioni contenute nel diario medico e infermieristico, che la corte territoriale definisce dettagliate, contrariamente ai periti, che, invece, ne hanno evidenziato l'incompletezza, essendo giunto il 11 giudice di secondo grado a conclusioni sulla completezza dei controlli dell'apparato cardiocircolatorio del CC e di quello urinario, che sono in realtà contraddette non solo dai consulenti del pubblico ministero, ma anche dai periti, evidenziando il ricorrente, conformemente a quanto ritenuto dai primi, come la frequenza cardiaca del CC, all'atto del suo ricovero presso la struttura protetta del Sandro Pertini, avrebbe dovuto consigliare un doveroso accertamento specialistico cardiologico volto ad approfondire le cause della bradicardia da cui sarebbero potuti scaturire più idonei trattamenti. Per cui, osserva il pubblico ministero, ove si tenga presente che il CC si trovava in uno stato di drammatico dimagrimento, con una frattura all'osso sacro, lamentando dolore acuto, che può causare bradicardia, e che gli vennero somministrati farmaci con noti effetti bradicardizzanti ed, ancora, che i primi risultati degli ECG, pur nella loro incompletezza, non erano tali da tranquillizzare, e pur nonostante tali esami non vennero ripetuti, non può affermarsi, come sostiene il giudice di secondo grado, che il CC sia stato adeguatamente monitorato a livello cardiaco solo perché un infermiere ha dichiarato di avere sentito il polso del paziente, senza annotare nulla sul diario infermieristico;
così come non può affermarsi che la vittima sia stata oggetto di concreta attenzione da parte dei medici e degli infermieri, posto che la stessa perizia ha evidenziato la mancanza di cure sanitarie e di qualsivoglia segnalazione sulle pratiche di igiene personale, cui deve aggiungersi il mancato adeguato controllo sulla diuresi ed, in particolare, sul funzionamento del catetere vescicale, sottolineato dai consulenti del p.m. con riferimento alla notevole quantità di urina presente nella vescica in sede necroscopica;
12 6) mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, con particolare riferimento al dubbio espresso dalla corte territoriale sull'esistenza di un nesso di causalità tra le condotte degli imputati e l'evento, derivante dalla mancanza di certezze in ordine alla causa della morte del CC, in quanto, da un lato, il giudice di secondo grado non considera che l'asserita mancanza di certezze deriva proprio dal comportamento gravemente negligente dei sanitari, che hanno omesso i necessari esami e valutazioni, i normali controlli e le dovute annotazioni per il corretto accertamento delle patologie, dall'altro, lo stesso giudice non tiene conto che la responsabilità per colpa professionale non richiede necessariamente che vi sia certezza sulle cause della morte della vittima, come affermato dalla giurisprudenza di legittimità, che, peraltro, attribuisce al giudice un penetrante ruolo critico rispetto alle conclusioni prospettate nel processo dai portatori del sapere scientifico, quello, come è stato detto, di custode del sapere scientifico, al quale, nel caso in esame, la corte territoriale ha del tutto abdicato, in quanto, a fronte delle diverse conclusioni cui sono giunti i consulenti delle parti e gli stessi periti nominati in primo grado in ordine alle cause della morte della persona offesa, non ha preso posizione alcuna, limitandosi a escludere tutte le varie ipotesi prospettate, utilizzando all'uopo le tesi contrarie prospettate dalle altre parti, giungendo in tal modo alla menzionata conclusione in termini di "mancanza di certezze". In tal modo, evidenzia il ricorrente, nella parte finale dell'atto di impugnazione, la corte territoriale è incorsa in una serie di affermazioni manifestamente illogiche e contraddittorie, nonché in evidenti lacune motivazionali, in relazione al valore rassicurante 13 attribuito all'esame del polso del CC, che, tuttavia, il personale medico non ha considerato, in quanto i relativi esiti non risultano annotati;
alla affermata compatibilità tra la spiccata bradicardia giunzionale e lo stato di grave deperimento organico della persona offesa;
alla circostanza che la suddetta bradicardia fosse ben sopportata dal giovane;
al profilo attinente alla alimentazione del CC, che la corte territoriale, in un caso ritiene sufficiente, in un altro considera inadeguata, sottolineando, al contempo, l'inutilità dei rimedi esperibili;
al mancato riconoscimento della sindrome di inanizione da parte dei medici, giustificabile, ad avviso del giudice di appello, per la mancanza di linee-guida sul trattamento della suddetta sindrome, nonché, tra l'altro, per la complessità e l'oscurità del quadro patologico raccolto, laddove, avendo evidenziato i periti, che ST CC, in considerazione dei parametri ponderali registrati presso la casa circondariale di IN LI, doveva essere da subito considerato come affetto da un importante stato di malnutrizione e, quindi trattato in maniera adeguata, attraverso un monitoraggio e l'intervento di specialisti, non è possibile sostenere che il caso presentasse complessità ed oscurità.
3.2. Con il ricorso a firma dell'avv. Fabio Anselmo, del Foro di Ferrara, le parti civili RI OR e IA CC, quest'ultima anche in qualità di esercente la potestà genitoriale sui figli minori, lamentano, innanzitutto, con riferimento all'assoluzione di HI OL, NT RA e DO NT, dai reati di cui agli artt. 110, 582, co. 1, 585, 61, n. 9 (capo A) e 608, co. 1 (capo B), pronunciata in primo grado e confermata in appello, violazione di legge in relazione agli artt. 522, 521, co. 2, 604, c.p.p. 2 14 Il tema è quello, già proposto con i motivi di appello, della nullità della sentenza di primo grado per violazione dell'art. 521, co. 2, c.p.p., come previsto dall'art. 522, c.p.p. Il difensore delle ricorrenti, premesso che nel capo A) dell'imputazione non viene fatto alcun riferimento alla morte di ST CC, che non ha mai costituito oggetto di formale imputazione, ma che, ciò nonostante, ha rappresentato il principale evento con cui si sono confrontati entrambi i giudici di merito, eccepiva innanzi alla corte territoriale ed eccepisce in questa sede la nullità della sentenza di primo grado, (che si riverbera su quella di secondo grado con cui il giudice di appello ha rigettato la relativa eccezione, mentre avrebbe dovuto dichiarare la nullità della sentenza di primo grado), per violazione del disposto dell'art. 521, co. 2, c.p.p., in quanto il giudice procedente, una volta avvedutosi di come i fatti dedotti nell'imputazione non corrispondessero alle risultanze processuali, avrebbe dovuto rimettere gli atti al pubblico ministero, affinché contestasse il fatto diverso, vale a dire l'omicidio preterintenzionale, Sul punto, rileva il ricorrente, la corte territoriale, nel non accogliere l'eccezione difensiva sul presupposto che non vi era motivo di esaminarla, in quanto, non essendo possibile allo stato l'individuazione certa degli autori del fatto (cioè delle lesioni patite dal CC), difetta il presupposto logico della riqualificazione dello stesso, ha commesso un evidente errore di diritto, poiché, senza negare l'esistenza di un nesso causale tra l'evento mortale e le lesioni inflitte alla vittima, ha indebitamente capovolto l'ordine logico del ragionamento giuridico finalizzato all'accertamento della responsabilità penale, che prevede, prima la corretta formulazione 15 dell'imputazione e poi la verifica dell'ipotesi accusatoria, attraverso la ricostruzione dei fatti, trasferendo, pertanto, la prova della responsabilità sulla prova del fatto processuale, rappresentato dall'esistenza del vizio di nullità. Ciò posto il difensore delle parti civili si sofferma sulle ragioni che, comunque, consentono di affermare, contrariamente all'assunto della corte territoriale, la responsabilità degli imputati innanzi indicati in ordine all'azione lesiva posta in essere in danno del CC e, quindi, all'evento mortale che ne è derivato. Evidenzia il ricorrente al riguardo come le risultanze processuali, a partire dalle fondamentali dichiarazioni del teste UR YA, consentono di affermare che la persona offesa venne picchiata un momento prima della celebrazione, all'interno del tribunale di MA, dell'udienza per la convalida del suo arresto, quando era affidata alla sorveglianza dei predetti agenti di polizia penitenziaria, non essendo ipotizzabile che l'aggressione sia stata consumata prima dell'arrivo in tribunale ovvero dopo l'udienza di convalida, poiché le testimonianze dei carabinieri Colicchio, IR, LL e Di SA, utilizzate dalla corte territoriale per smentire la tesi difensiva, sono state non adeguatamente valutate dalla corte territoriale, in quanto alcune di esse sono state ingiustamente disattese, pur essendo ineccepibili (come quella del Colicchio, secondo cui la notte precedente all'udienza di convalida non vi era nessun segnale che il CC fosse stato picchiato, aggiungendo che il giorno successivo quest'ultimo, nel recarsi innanzi al giudice, non aveva manifestato problemi di deambulazione, o del LL, che ha affermato come, nel medesimo contesto, il CC camminasse normalmente), mentre altre sono state recepite senza quella analisi critica che con 16 estrema facilità ne avrebbe svelato l'irrimediabile debolezza (come quella dello IR, che, sulla causa delle lesioni del CC ha fornito due versioni incompatibili, smentite sia dai suoi colleghi che dai familiari della vittima, presenti al suo arresto, o del Di SA). Nell'esame delle risultanze processuali che contraddicono le conclusioni cui è giunta la corte territoriale, un posto fondamentale è occupato dalle dichiarazioni del teste UR YA, sulle quali il difensore delle ricorrenti si sofferma diffusamente, evidenziando, da un lato, come il UR abbia visto i tre imputati entrare in cella con ST CC poco prima dell'udienza di convalida dell'arresto, sentendo i rumori di percosse ed il pianto della persona offesa, la quale, una volta uscito per avviarsi verso l'aula dove sarebbe stata celebrata l'udienza, gli aveva fatto vedere le tracce delle lesioni subite, poi riscontrata in sede di esame autoptico, dall'altro, l'inconsistenza degli argomenti utilizzati dalla corte territoriale per svilire il contenuto di tale deposizione, allo scopo di dimostrare come non vi sia certezza in ordine al momento in cui si è consumata l'aggressione, e, dunque, agli autori della stessa. Sempre nella prospettiva di far valere la necessità di una modifica dell'imputazione in omicidio preterintenzionale il difensore delle ricorrenti affronta anche il tema della sussistenza del rapporto causale tra l'azione lesiva e l'evento mortale. Una volta escluso che la causa della morte possa essere attribuita ad inanizione, i cui sintomi non sono stati riscontrati in sede di esame autoptico, l'evento letale non può che essere stato determinato dai danni subiti dalla colonna vertebrale del CC dopo essere stato picchiato, in quanto, come accertato dal 17 consulente di parte civile, la bradicardia e l'arresto cardiaco che costituiscono la causa ultima della morte, sono state determinate dallo stupor del nervo vago dovuto alle fratture vertebrali e poi amplificato e aggravato, con ulteriore compressione delle strutture periferiche, dalla distensione vescicale, a sua volta determinata proprio da quelle stesse fratture vertebrali. Al riguardo il difensore delle ricorrenti si sofferma specificamente sul contenuto della consulenza del prof. Thiene, confrontandolo sia con le valutazioni espresse al riguardo dalla corte territoriale, di cui evidenzia l'inconferenza e la manifesta illogicità, sia con le conclusioni dei periti, sottolineando, da un lato, come non si giustifichi la decisione della corte territoriale di non procedere all'espletamento di una nuova perizia (richiesta dalle parti civili) per accertare la causa della bradicardia, dall'altro, come l'intervenuta occlusione del catetere e la negligenza nella condotta dei medici non esclude il nesso causale tra l'azione lesiva e la morte in termini di omicidio preterintenzionale, come affermato dalla giurisprudenza di questa stessa sezione. Con il secondo motivo di impugnazione le ricorrenti deducono, ovviamente in relazione alla intervenuta assoluzione degli imputati dai reati di cui ai capi A) e B) come originariamente contestati, vizio di motivazione, lamentando: l'illogicità e la contraddittorietà della motivazione nella parte in cui considera inattendibile la deposizione di UR YA, pur affermando che le sue dichiarazioni abbiano trovato oggettivi riscontri nelle ferite accertate sul corpo del CC, non comprendendosi la razionalità del percorso argomentativo seguito dalla corte territoriale, ove si tenga conto che, a fronte della riscontrata presenza di lesioni su entrambe le gambe della persona offesa, circostanza che 18 : contraddice l'affermazione della corte di assise di appello secondo cui il CC si sarebbe provocato la lesione ad una gamba, prendendo a calci uno sgabello dopo la conclusione dell'udienza di convalida dell'arresto, il giudice di secondo grado ritiene non rilevante quanto riferito dal teste sol perché il CC ha omesso di spiegare al UR in quale momento ed in quale occasione avesse subito le lesioni, dicendogli genericamente che il responsabile era una "guardia", termine, osserva il difensore, con cui, peraltro, in ambiente carcerario si è soliti indicare gli agenti della polizia penitenziaria. Sempre in questa prospettiva critica, non solo sono inconferenti gli argomenti utilizzati dalla corte territoriale ad ulteriore sostegno del giudizio di inattendibilità del testimone (il UR non ha visto ma ha solo udito il pestaggio;
non riferisce circostanze di tempo e luogo;
non riesce a descrivere perfettamente la condotta dei tre imputati, in modo che si possa attribuire ad essi azioni od omissioni precise), ma è anche possibile individuare ulteriori elementi di contraddizione nella parte della motivazione in cui la corte territoriale non prende posizione sulla rispondenza al vero di due versioni tra loro incompatibili: quella del UR e quella del teste Cirillo, il quale, presente nel locale adibito a sala d'attesa da dove era possibile vedere e sentire tutto quello che accadeva nel corridoio posto davanti alle celle, ha dichiarato di non avere rilevato nulla di anomalo durante la sua prolungata permanenza in detto luogo, nel corso di una breve deposizione, costellata, peraltro, da gravi lacune nel ricordo dell'attività svolta in quella mattina;
del pari immotivata è l'affermazione secondo cui quando si sarebbero verificati i fatti descritti dal UR nella saletta, oltre al Cirillo, avrebbero dovuto esserci anche altri operanti, 19 posto che la corte territoriale non indica quali altri operanti sarebbero stati presenti all'episodio raccontato dal UR. Con il terzo motivo di impugnazione le ricorrenti lamentano omessa motivazione in ordine ad un profilo da esse ritenuto saliente nella ricostruzione della vicenda che ci occupa: la presenza di due fratture acute che interessano le vertebre L3 ed L5, che il consulente radiologo delle parti civili ha riscontrato attraverso l'esame delle radiologie effettuate dai consulenti del pubblico ministero prima dell'esame autoptico e che, invece, i periti hanno escluso, specificando, quanto alla lesione in L5, che essa avrebbe una natura postmortale, sulla base, peraltro, di un referto steso dalla dott.ssa Fumagalli, della cui collaborazione essi si sono avvalsi, processualmente non utilizzabile in quanto, non essendo sottoscritto da quest'ultima deve ritenersi privo di paternità ed, inoltre, anche perché il suddetto medico ha richiesto, per sciogliere i suoi dubbi, il confronto con esami precedenti, mai avvenuto. Si tratta, rileva il difensore delle ricorrenti, di una questione centrale in quanto siffatte lesioni (sulla cui esistenza non vi sono dubbi, anche alla luce di una serie di deposizioni testimoniali e della accertata presenza di sangue, spesso non organizzato, segno di un versamento recente, sia a livello di L3, che a livello di L5), e, in particolare, quella in L5, confermano la versione dei fatti fornita dal UR e la tesi delle parti civili che attribuiscono alle lesioni vertebrali la causa originaria della morte del CC.
3.3. Con il ricorso a firma del difensore di fiducia, avv., Alessandro Gamberini, del Foro di Bologna, la parte civile IO CC, dopo una breve premessa volta ad illustrare la ratio del ricorso, lamenta: 1) vizio di motivazione con particolare riferimento alla 2 20 0 valutazione delle dichiarazioni rese dal UR in sede di incidente probatorio, che, ad avviso del ricorrente sono assolutamente affidabili, essendo evidente che il teste, pacificamente detenuto nella stessa cella del CC dopo la conclusione dell'udienza di convalida, abbia notato la difficoltà della persona offesa a stare seduto nonché le ferite ad una gamba mostrategli dallo stesso CC, alzando i pantaloni, ed un arrossamento ad un occhio, tutti elementi specifici coincidenti con il quadro lesivo poi effettivamente riscontrato, mentre il giudice di appello, dopo avere affermato la compatibilità delle lesioni subite dal CC con i tempi della sua permanenza nelle celle di piazzale Clodio, così correggendo un vero e proprio travisamento della prova scientifica da parte del giudice di primo grado, svaluta inammissibilmente il valore delle dichiarazioni del UR, rilevando come i rumori di cui quest'ultimo ha riferito non avrebbero caratteristiche specifiche, ad eccezione del pianto, però del tutto equivoco nella sua origine, mediante una valutazione arbitrariamente atomistica e parcellizzata di quanto rappresentato attraverso siffatte dichiarazioni, che, invece, presentano gli eventi nel loro chiaro concatenarsi, dal momento in cui il teste sente i rumori provenire dal luogo antistante la cella del CC e vede, dopo la celebrazione dell'udienza di convalida, le lesioni sul corpo di quest'ultimo e la sua difficoltà a sedersi. Il ricorrente, dunque, insiste nell'affermare che la corte territoriale non si è confrontata con la dimostrata assoluta coincidenza tra quanto riferito dal teste e quanto realmente accaduto, stigmatizzando anche, sotto il profilo della manifesta illogicità e contraddittorietà, le affermazioni della corte territoriale secondo cui il UR poteva avere un interesse a mentire o, comunque, 21 ad ingigantire quanto aveva percepito, al fine di ingraziarsi gli inquirenti con la speranza di ottenere, in cambio del suo atteggiamento collaborativo, un trattamento più benevolo. Il ricorrente, inoltre, contesta anche l'ipotesi, formulata dalla corte territoriale, che il CC sia stato picchiato all'interno della Caserma Casilina dei Carabinieri, dove venne condotto dopo la perquisizione eseguita all'interno della sua abitazione, in quanto, da un lato, in considerazione del dolore acuto causato dalla frattura caudale, sarebbe stato impossibile che la persona offesa non si lamentasse nel corso del trasferimento in auto dalla suddetta caserma a quella di Tor Sapienza, durante la sosta notturna sul lettino metallico della camera di sicurezza e nel successivo trasferimento da Tor Sapienza a piazzale Clodio, per cui, non avendo nessuno dei Carabinieri coinvolti nel trasporto e nella sosta riferito di avere udito i lamenti del CC, se ne deduce che le lesioni ancora non gli erano state causate;
dall'altro che, come eccepito già in sede di appello, senza avere ricevuto risposta sul punto, nessuno dei testi escussi, che avevano avuto modo di osservare il CC prima del suo arrivo in tribunale ed, in particolare, l'infermiere Ponzo, che, su richiesta del carabiniere Colicchio, giunse presso la caserma di Tor Sapienza nella consapevolezza di dover visitare un detenuto epilettico, avevano notato la lesione al capo nella parte anteriore sinistra e la lesione parietale e zigomatica destra, pur avendo notato degli arrossamenti sotto gli occhi, che, tuttavia, evidenzia il ricorrente, vanno collegati alla naturale conformazione del ragazzo, soggetta ad eritemi sotto gli occhi in situazioni stressanti, quale obiettivamente era quella dell'arresto, dovendosene, pertanto, 22 dedurre che ciò avvenne perché le suddette lesioni non erano state provocate prima dell'arrivo del CC a piazzale Clodio. Ulteriore rilievo critico viene svolto dal ricorrente con riferimento alla valutazione delle dichiarazioni dei testi IR, Di SA e LL, i quali, dopo avere visionato le foto raffiguranti il CC all'atto del suo ingresso a IN LI hanno affermato che i segni sul volto erano gli stessi o addirittura meno evidenti di quelli che avevano notato in precedenza, prima che la persona offesa venisse condotta in tribunale, da cui la corte territoriale ha tratto ulteriore conforto alla sua tesi che il pestaggio non è avvenuto ad opera della polizia penitenziaria. Rileva al riguardo il ricorrente non solo che l'esperimento fotografico espletato si è rivelato suggestivo e poco probante, ma anche che si tratta di dichiarazioni inattendibili, se non false, in quanto, da un lato, dal complesso delle deposizioni degli altri testi, si evince che al momento della celebrazione dell'udienza di convalida dell'arresto il CC non presentava quella evidente e marcata maschera ecchimotica, che, invece, come pacificamente dimostrato, presentava nel momento in cui venne condotto a IN LI, tale da indurre il capo-scorta NT La Rosa ad affermare che il volto del CC era quello di una persona che era stata pestata;
dall'altro la corte territoriale, omettendo di rispondere ad una specifica doglianza della difesa sul punto, non ha considerato le radicali contraddizioni ed omissioni tra quanto dichiarato in udienza da IR, Di SA e LL e quanto dagli stessi riferito al pubblico ministero nella fase delle indagini preliminari, di cui, invece, ai sensi dell'art. 500, co. 2, c.p.p., avrebbe dovuto tenere conto ai fini del giudizio di attendibilità dei testi. 23 Il ricorrente, infine, lamenta omessa motivazione con riferimento all'applicazione dell'art. 40, co. 2, c.p., in quanto, tenuto conto che, come riferito dal UR, l'aggressione è durata almeno un minuto, alla luce dell'entità delle lesioni subite dal CC la presenza contemporanea dei tre agenti consentiva anche a chi contornava un singolo aggressore di intervenire, senza che vi sia la possibilità di invocare l'inesigibilità della condotta di impedire l'evento nei confronti di alcuno di essi.
4. Memorie sono state presentate nell'interesse degli imputati del reato di omicidio colposo.
4.1. In particolare, RT IR, nella memoria a firma dell'avv. Cesare Gai, del Foro di MA, sostiene l'inammissibilità del ricorso del procuratore generale, in quanto il vizio di travisamento della prova lamentato dal ricorrente, in ipotesi come quella in esame di cd. doppia conforme, non può essere denunciato se non in relazione ad un argomento probatorio introdotto per la prima volta come oggetto di valutazione nella motivazione di secondo grado, laddove nel caso in esame la corte territoriale è pervenuta alla sua decisione attraverso l'esame delle medesime emergenze istruttorie valutate dal giudice di primo grado, giungendo alle medesime conclusioni, senza tacere che il ricorrente non indica né quale sarebbe stato il materiale probatorio non sufficientemente od adeguatamente vagliato ovvero quale l'elemento di prova travisato, che, se diversamente interpretato, in forza della sua idoneità a disarticolare l'intero ragionamento probatorio, avrebbe condotto alla condanna degli imputati, né quale sarebbe stata la condotta posta in essere dagli infermieri che integrerebbe l'ipotesi di reato formulata nei loro confronti, sicché il ricorso, da un lato pecca di aspecificità, dall'altro propone una non consentita 241 4 rivalutazione alternativa delle singole emergenze processuali e del complesso dei dati probatori;
con particolare riferimento alla posizione della sua assistita il difensore sottolinea che la RT prestò servizio solo in due turni di guardia (del 17 e del 21 ottobre 2009), durante i quali vennero svolti tutti gli esami prescritti ed il paziente venne alimentato, mentre il 19 ottobre, ultimo giorno in cui, secondo quanto affermato dai periti di ufficio, si sarebbe potuto tentare di evitare la morte del CC, l'imputata non era fisicamente presente in ospedale, per cui non si comprende in che modo avrebbe potuto impedire l'evento letale.
4.2. Sulla stessa linea si colloca la memoria a firma dell'avv. Gaetano Scalise, del Foro di MA, depositata il 30.11.2015 nell'interesse degli infermieri TO IU e EP IC, in cui si denuncia l'inammissibilità del ricorso del procuratore generale per le medesime ragioni indicate dalla RT, evidenziandosi come nessuna delle censure prospettate dal ricorrente investa specificamente la motivazione della corte territoriale che ha confermato la precedente assoluzione non su di un (inesistente) travisamento della prova, ma su di un coerente percorso logico, che esclude la responsabilità degli infermieri, perché, come affermato dai periti d'ufficio, non era nella loro facoltà sindacare le iniziative dei medici e non è stato possibile accertare alcun nesso causale tra la condotta omissiva loro specificamente contestata (il mancato controllo del corretto posizionamento del catetere) e la morte del CC. firma dell'avv.
4.3. La dottoressa UN LA, nella memoria Gerardo Russillo, del Foro di MA, chiede che il ricorso del procuratore generale venga dichiarato inammissibile, poiché con esso vengono dedotti vizi di merito e non di legittimità, in 25 maniera, peraltro, disordinata e parcellizzata, difettando il ricorso del requisito dell'autosufficienza.
4.4. La dottoressa Di AR VI, nella memoria a firma dell'avv. Gianfranco Iadecola, chiede che il ricorso del procuratore generale venga rigettato, essendo sorretto da motivi aspecifici, articolati in punto di fatto e manifestamente infondati. L'imputata contesta al ricorrente, in modo particolare, di non prendere posizione in ordine alla causalità della condotta colposa denunziata, ossia sul come le asserite inadeguatezze comportamentali del personale sanitario avrebbero causalmente interferito nella determinazione dell'evento letale, omettendo di rendere esplicita e chiara la ricostruzione della vicenda della malattia della persona offesa, a partire dalla causa mortis, senza indicare né quale dovrebbe essere nella fattispecie in esame l'orientamento scientifico più generalmente condiviso, che la corte avrebbe dovuto applicare, né il percorso che il giudice di appello avrebbe dovuto seguire per assolvere al ruolo di controllore del metodo scientifico, che secondo il ricorrente avrebbe disatteso.
4.5. Il dottor IE AL, nella memoria a firma dell'avv. Gaetano Scalise, del Foro di MA, del pari chiede che il ricorso del pubblico ministero venga dichiarato inammissibile, in quanto, con particolare riferimento al quarto motivo di impugnazione, si tratta di ricorso fondato su motivi aspecifici, perché rappresentati in modo parcellizzato, senza che il ricorrente si sia confrontato con la motivazione nel suo complesso, incentrata su di un dato, rappresentato dalla mancanza di certezza sull'individuazione della causa del decesso del CC e, quindi, delle condotte che gli imputati avrebbero dovuto adottare, che il ricorrente non è riuscito ad aggredire con motivi specifici, dando conto della 26 prevedibilità ed evitabilità della morte della persona offesa, attraverso il metodo tipico del giudizio controfattuale;
secondo il ricorrente, poi, il quinto motivo di ricorso è viziato dalla violazione del principio della cd. autosufficienza e, inoltre, con esso il ricorrente sollecita un improprio riesame della vicenda nel merito, mentre, in relazione al sesto motivo di ricorso, evidenza il difensore, oltre all'utilizzazione di argomenti di puro stile, come sia errato il riferimento al precedente giurisprudenziale citato dal ricorrente, in cui la Corte di Cassazione ha, in realtà, affermato l'opposto principio, secondo cui se residua, anche in termini di mera possibilità, una causa non identificata o una causa non riconducibile alla condotta dell'agente dell'evento dannoso, esso non può venire attribuito causalmente all'agente al di là di ogni ragionevole dubbio. Ciò è quanto ha correttamente ritenuto la corte territoriale, a fronte della diversità delle tesi proposte in ordine alle cause della morte del CC, tutte scientificamente sostenibili, ma nessuna dotata della capacità di prevalere sulle altre, incertezza causata dall'esito dell'esame autoptico, che non è riuscito a risolvere tutti i dubbi ed a mettere in evidenza alcuna patologia con caratteristiche evolutive fatali. Né va taciuto che, in ogni caso, anche a volere condividere la tesi dei periti sulla causa della morte, non può non rilevarsi che l'evento non può certo essere addebitato al responsabile del reparto, il dott. IE, per l'appunto, in quanto egli fu informato delle condizioni del CC, certificate dai risultati degli esami noti la sera del 19, da parte della dott.ssa BI, solo la sera del 21 ottobre, quando cioè, come ammesso dagli stessi periti, si era ormai annullata la possibilità di salvare il CC anche trasferendolo in un reparto di terapia intensiva per sottoporlo 27 А all'intervento di un nutrizionista, che, peraltro, ad avviso del difensore sarebbe stato del tutto inidoneo ad impedire il verificarsi dell'evento, in considerazione delle condizioni, la cui genesi era molto datata nel tempo, in cui versava la persona offesa.
4.6. Anche la dottoressa EF BI, nella memoria a firma dell'avv. IO LU Guazzotti, del Foro di MA, si colloca nell'alveo segnato nelle memorie innanzi indicate, insistendo, in particolare, attraverso un ricco richiamo ai precedenti di questa corte relativi all'interpretazione dell'art. 606, co. lett. e), c.p.p., per l'inammissibilità del ricorso del pubblico ministero, in quanto fondato su motivi che si risolvono in una mera richiesta alla Suprema Corte di rileggere le risultanze istruttorie, al fine di scegliere una diversa causa della morte del CC, richiesta, peraltro, fondata su di una rappresentazione parcellizzata e travisata delle argomentazioni svolte nella sentenza di secondo grado, secondo una tecnica espositiva che ha inserito nel corpo del ricorso non stralci della sentenza impugnata che siano coerenti tra loro e anche graficamente collegati, bensì veri e propri frammenti tratti da parti diverse della sentenza medesima e poi collazionati come se fossero un unico ragionamento sottoponibile ad autonoma censura.
5. In via preliminare va rilevato che, nel corso della odierna udienza, l'avv. Anselmo, nella sua qualità di difensore e procuratore speciale delle tre parti civili costituite, CC IO, OR RI e CC IA (quest'ultima costituitasi personalmente e quale esercente la potestà genitoriale sui figli minori IA e LE Di PA), come da documentazione prodotta dallo stesso difensore in udienza, ha espressamente dichiarato di rinunciare ai ricorsi presentati nei confronti degli 28 imputati HI OL, NT RA, DO NT, agenti di polizia penitenziaria, che, come si è già detto, erano stati assolti in primo grado dai reati loro contestati, con sentenza confermata dalla corte di assise di appello di MA (mentre nei confronti dei medici e degli infermieri assolti in secondo grado, la sentenza della corte territoriale non è stata oggetto di impugnazione da parte dei familiari del CC). Pertanto, ai sensi del disposto dell'art. 591, co. 1, lett. d), c.p.p., i ricorsi proposti dalle parti civili vanno dichiarati inammissibili. Ne consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento, ai sensi, oltre che della norma di carattere generale di cui all'art. 592, co. 2, c.p.p., anche della norma speciale ex art. 616, c.p.p., in quanto tale ultima norma non prevede distinzioni tra le ipotesi di inammissibilità previste dall'art. 606, co. 3, c.p.p., quelle contemplate dall'art. 591, c.p.p. (cfr., ex plurimis, Cass., sez. VI, 17.6.2015, n. 26255, rv. 263921). k La condanna non si estende, invece, anche al pagamento della sanzione pecuniaria prevista dal medesimo art. 616, c.p.p., in quanto, non apparendo i suddetti ricorsi fondati esclusivamente su motivi manifestamente infondati o di natura fattuale, e, quindi, I integralmente affetti da evidente inammissibilità, non sono ravvisabili a carico dei ricorrenti stessi profili di colpa su cui fondare la loro condanna al pagamento in favore della cassa delle ammende della anzidetta sanzione pecuniaria. Tale conclusione deve ritenersi conforme ad un'interpretazione costituzionalmente orientata della disposizione normativa di cui si discute, da tempo indicata dal Giudice delle Leggi, che, come è noto, ha dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 3, Cost., l'art. 616 c.p.p., nella parte in cui non prevede 29 9 2 che la Corte di Cassazione, in caso di inammissibilità del ricorso, possa non pronunciare la condanna in favore della cassa delle ammende, a carico della parte privata che abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, evidenziando, al riguardo, come la natura sanzionatoria della condanna in esame esiga la valutazione della condotta del destinatario della sanzione, anche in relazione all'elemento soggettivo (cfr. Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000). Siffatta valutazione, invero, comporta un giudizio negativo nei confronti di chi abbia proposto ricorso per cassazione in assenza dei presupposti previsti dall'art. 591, co. 1, lett. a); b) e c), c.p.p., o senza il rispetto dei termini previsti a pena di decadenza dall'art. 585, c.p.p., ovvero che sia sorretto da motivi diversi da quelli consentiti dalla legge o manifestamente infondati, conformemente alla previsione dell'art. 606, co. 3, c.p.p., perché, in questi casi è possibile ascrivere il comportamento processuale del ricorrente (quanto meno) alla categoria della negligenza. Laddove la rinunzia all'impugnazione, nel caso, come quello in esame, in cui appare fondata sulla emersione di nuovi elementi di fatto, non conosciuti all'atto della proposizione del ricorso, rappresenta una scelta legittima, espressamente riconosciuta dall'ordinamento processuale penale, conforme ad una diversa valutazione del modo migliore con cui soddisfare l'interesse delle parti civili, che, pertanto, non può essere qualificata in termini di colpa ed è, quindi, inidonea fondare la pronuncia di condanna al pagamento in favore della cassa delle ammende della sanzione prevista dall'art. 616, c.p.p. 30 0 3 6. Tanto premesso, occorre affrontare il solo ricorso del pubblico ministero, di cui vanno prese in considerazione, da un lato, la parte relativa alle censure rappresentate avverso l'intervenuta assoluzione di HI OL, NT RA, DO NT;
dall'altro quella costituita dai rilievi critici formulati in ordine alla assoluzione di IE AL, BI EF, UN LA, De HI TE LU e Di AR VI, NE TA, TO IU, RT IR e EP IC.
7. Con riferimento alla posizione degli agenti di polizia penitenziaria, non può non rilevarsi come il ricorso del pubblico ministero si collochi ai confini della inammissibilità. Con esso, infatti, il ricorrente espone censure che si risolvono, sostanzialmente, in una mera rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata (anche con riferimento ai ། risultati cui sono giunti i periti di ufficio nel valutare le lesioni riscontrate sul corpo della vittima), sulla base di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, senza individuare vizi di logicità tali da evidenziare la sussistenza di ragionevoli dubbi, ricostruzione e valutazione, in quanto tali, precluse in sede di giudizio di cassazione (cfr. Cass., sez. V, 22.1.2013, n. 23005, rv. 255502; Cass., sez. I, 16.11.2006, n. 42369, rv. 235507; Cass., sez. VI, 3.10.2006, n. 36546, rv. 235510; Cass., sez. III, 27.9.2006, n. 37006, rv. 235508). Ed invero non può non rilevarsi come il controllo del giudice di legittimità, anche dopo la novella dell'art. 606, c.p.p., ad opera della I. n. 46 del 2006, si dispiega, pur a fronte di una pluralità di deduzioni connesse a diversi atti del processo, e di una correlata pluralità di motivi di ricorso, in una valutazione necessariamente unitaria e globale, che attiene alla reale esistenza della 31 motivazione ed alla resistenza logica del ragionamento del giudice di merito, essendo preclusa al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti (cfr. Cass., sez. VI, 26.4.2006, n. 22256, rv. 234148). Sicché il sindacato della Cassazione resta quello di sola legittimità, esulando dai poteri della stessa quello di una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione anche laddove venga prospettata dal ricorrente, come nel caso in esame, una diversa e più adeguata valutazione delle risultanze processuali (cfr. Cass., sez. II, 23.5.2007, n. 23419, rv. 236893; Cass., sez. VI, 7.10.2015, n. 47204, rv. 265482). Il ricorso del pubblico ministero, inoltre, non si confronta adeguatamente con la sentenza impugnata, il cui contenuto non viene valutato nel suo esatto significato e nella sua esauriente esposizione delle ragioni, di fatto e di diritto, su cui si fonda la pronuncia di assoluzione. Ciò appare evidente, innanzitutto, nella parte del ricorso in cui l'organo della Pubblica Accusa insiste sul vizio di motivazione della sentenza impugnata, che, a suo dire, si dimostrerebbe manifestamente illogica ovvero contraddittoria nel non indicare con chiarezza, come, invece, sarebbe possibile sulla base delle risultanze processuali, l'origine delle lesioni subite dal CC, risultando influenzata dalla erronea valutazione delle lesioni patite dalla persona offesa, effettuata dai periti di ufficio. Si tratta di un rilievo manifestamente infondato e oltremodo generico, in quanto la corte territoriale, con un percorso argomentativo assolutamente limpido, ha decisamente escluso 32 che le lesioni subite dal CC possano attribuirsi ad un evento accidentale, come pure che egli sia stato percosso da altri soggetti, prima di essere sorpreso in flagrante attività di spaccio e tratto in arresto, perché, come si è detto, "i suoi genitori, che lo avevano visto a cena, poco prima dell'operazione di polizia giudiziaria, si sarebbero accorti, nella successiva perquisizione, eseguita alla presenza di ST, delle condizioni del figlio" (cfr., in particolare, pp. 26-29 della sentenza di secondo grado). La corte di assise di appello, propende chiaramente, invero, per l'azione intenzionalmente lesiva, necessariamente concretizzatasi con elevata probabilità in percosse o, quanto meno, in una semplice spinta, "che abbia provocato la caduta a terra, con impatto sia del coccige che della testa contro una parte o contro il pavimento" (cfr. pp. 28-29), pur se il fulcro della sua decisione è rappresentato dall'anticipare l'esecuzione dell'aggressione fisica ad un momento precedente rispetto all'arrivo del CC presso il tribunale di MA, dove, invece, secondo l'assunto della Pubblica Accusa, si sarebbe consumata l'aggressione perpetrata in suo danno dagli agenti della polizia penitenziaria. Nel confutare tale assunto il pubblico ministero non si confronta, come si è rilevato, con l'intera motivazione, ma ne propone una lettura atomistica e parcellizzata, senza considerare la completezza del percorso argomentativo seguito dal giudice di secondo grado. La corte territoriale, infatti, ha specificamente indicato le ragioni per cui non può assumere valore probatorio determinante, ai fini della conferma dell'ipotesi accusatoria, il contenuto della deposizione del teste UR AJ - secondo cui l'asserito "pestaggio" sarebbe avvenuto prima dello svolgimento 33 dell'udienza di convalida del suo arresto, che precedette quella di convalida dell'arresto del CC oggetto di puntuale analisi, anche sotto il profilo della attendibilità del dichiarante, di cui il giudice di secondo grado evidenzia l'iniziale mancanza di volontà collaborativa, per inferirne con procedimento logicamente non censurabile unitamente ad una complessiva valutazione del - comportamento processuale del teste, un giudizio di scarsa attendibilità della sua narrazione. Al riguardo la corte di assise di appello di MA, da un lato, ha evidenziato l'incompletezza di quanto rappresentato dal teste, che non ha assistito ad alcuna aggressione fisica in danno del CC, limitandosi a riferire di avere sentito dei rumori, da lui interpretati - all'esito di una deduzione meramente soggettiva, quindi priva di valore sotto il profilo probatorio, non potendo il teste che deporre sui fatti caduti sotto la sua percezione, ai sensi dell'art. 194, c.p.p. - come tipici di un corpo che cadeva, di calci che venivano inferti e di trascinamento di un corpo sul pavimento, e, comunque, tali (con particolare riferimento al pianto ed al suono di voci umane dal tono basso, gli unici rumori dotati di una qualche connotazione "oggettiva" immediatamente e facilmente percepibile dal teste), da non potere essere valutati come inequivocabilmente rappresentativi dell'aggressione subita dal CC;
dall'altro, ha sottolineato come la confidenza ricevuta dalla persona offesa, secondo cui erano state delle "guardie" a causargli la ferita alla gamba destra, che lo stesso CC gli aveva mostrato, alzando il pantalone sino al ginocchio, sia del tutto generica (potendo rientrare in tale categoria, una pluralità di soggetti, appartenenti alle forze dell'ordine, coinvolti nelle fasi successive all'arresto del A 34 CC) e, quindi, inidonea a ricondurre con certezza la menzionata aggressione agli agenti della polizia penitenziaria. La corte territoriale, inoltre, si è specificamente soffermata anche sulle risultanze processuali che contraddicono la versione del UR, rappresentate dalle deposizioni: 1) del carabiniere Mario Cirillo, che aveva accompagnato il CC, quale componente della scorta, la mattina del 16.10.2009, rimanendo nel locale adibito a sala d'attesa, da cui era possibile vedere e sentire tutto ciò che accadeva nel corridoio posto davanti alle celle, in attesa di accompagnare l'arrestato in aula per la celebrazione dell'udienza di convalida, senza rilevare nulla di anomalo;
2) di NA AR OS, la quale, trovandosi nelle celle occupate dagli arrestati in attesa di partecipare all'udienza di convalida, in un'ora compresa tra le 9 e le 10.30, quindi prima del momento in cui si sarebbe verificata l'aggressione degli agenti della polizia penitenziaria, secondo quanto riferito dal UR, aveva parlato con il CC, che presentava dei lividi sul viso, dal quale aveva appreso di essere stato picchiato dagli "agenti che l'avevano arrestato"; 3) di ST LI e di VI AM, i quali, presenti nelle medesime celle, non hanno riferito di alcuna aggressione, ma solo di avere sentito il CC lamentarsi ed accusare dolori, già prima dell'ora in cui sarebbero avvenuti i fatti descritti dal UR;
4) dei carabinieri Francesco Di SA, Pietro IR e ST LL, i quali, entrati in contatto con il CC, in ragione dei loro compiti di istituto, prima che quest'ultimo venisse condotto in tribunale, hanno tutti concordemente riferito che il ragazzo presentava sul volto dei segni (occhiaie; rossori;
rigonfiamenti), compatibili con possibili percosse ricevute, come affermato con disarmante sicurezza e 35 5 5 semplicità dal teste IR, uno degli appartenenti alla stazione Casilina, che tradussero il CC dalla stazione di Tor Sapienza in tribunale ("era chiaro che era stato menato"); 5) degli assistenti di polizia penitenziaria UN OG e Mauro AN, che si occuparono del CC presso il carcere di IN LI, nonché dell'infermiera VI LL, che ebbe in cura il CC presso l'ospedale Pertini, i quali tutti hanno riferito di avere appreso dal CC di essere stato picchiato dai Carabinieri. A fronte di tale argomentare, immune da vizi logici e di diritto, le censure del pubblico ministero, lo si ribadisce, si presentano come una rilettura acritica degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata, tanto più evidente ove si tenga conto che nel ricorso non vi è cenno alcuno alle plurime deposizioni dei testi (OS, OG, AN e LL), con cui il ricorrente non si confronta, vertenti sulla circostanza, invero di fondamentale importanza nell'economia della decisione della corte territoriale, unitamente alle altre risultanze processuali che hanno consentito di ricostruire una parte rilevante del percorso che avrebbe condotto il CC dall'arresto alla morte ed una volta depotenziato il valore probante delle dichiarazioni del UR, secondo cui il CC sarebbe stato aggredito da appartenenti all'arma dei Carabinieri, quindi prima di essere "preso in carico" dagli agenti di polizia penitenziaria tratti a giudizio. Né va taciuto, in relazione al contenuto delle deposizioni testimoniali di cui il pubblico ministero denuncia l'omessa o inconferente valutazione da parte della corte territoriale, la violazione, da parte del ricorrente, del principio della cd. autosufficienza del ricorso, secondo cui anche in sede penale, allorché venga lamentata l'omessa o travisata valutazione di 6 р 363 specifici atti processuali, è onere del ricorrente suffragare la validità del proprio assunto mediante la completa allegazione ovvero la trascrizione dell'integrale contenuto di tali atti, dovendosi ritenere precluso al giudice di legittimità il loro esame diretto, salvo che il "fumus" del vizio dedotto non emerga all'evidenza dalla stessa articolazione del ricorso (cfr., ex plurimis, Cass., sez. I, 17/01/2011, n. 5833, G;
Cass., sez. IV, 10.11.2015, n. 46979, rv. 265053), circostanza non sussistente nel caso in esame. Va, infine, rimarcata, dovendosi condividere anche sotto questo ulteriore profilo la motivazione della corte territoriale, l'intrinseca fragilità dell'ipotesi accusatoria, che fissa la consumazione dell'aggressione in danno del CC da parte degli imputati in un momento successivo alla celebrazione dell'udienza di convalida dell'arresto della persona offesa, laddove l'unico teste che attribuisce la responsabilità del "pestaggio" agli agenti della polizia penitenziaria, il UR, come si è detto, ha collocato temporalmente l'azione violenta in un momento anteriore alla celebrazione dell'udienza di convalida. Il rilievo che, una volta esclusa l'attendibilità della narrazione del UR, le dichiarazioni di quest'ultimo non possono essere utilizzate per confutare l'ipotesi accusatoria, indebolisce, in realtà, l'ipotesi stessa. Il ricorrente, infatti, non considera che, se appare logicamente coerente non attribuire alcun valore probante alle dichiarazioni del suddetto teste, l'accusa rivolta agli agenti di polizia penitenziaria ne risulta non rafforzata, ma, piuttosto, ulteriormente inficiata, rimanendo priva di significativi elementi fattuali in grado di confermarlo. 37 Al riguardo deve osservarsi che la corte territoriale ha puntualmente replicato a tutte le considerazioni svolte dal pubblico ministero appellante a sostegno della sua tesi, evidenziando, con motivazione che non appare né manifestamente illogica, né contraddittoria, come numerosi testimoni abbiano notato la presenza sul volto del CC di segni esteriori compatibili con un'aggressione fisica, già prima della celebrazione dell'udienza di convalida;
come il mancato riscontro, da parte del pubblico ministero e del giudice presenti alla celebrazione dell'udienza di convalida dell'arresto, delle condizioni fisiche del CC, sia spiegabile alla luce delle particolari condizioni nelle quali entrambi lavoravano e dalla distanza che li separava dall'arrestato, non potendosi nemmeno escludere che possa ascriversi a semplice disattenzione o distrazione;
come non possa ravvisarsi "un'effettiva incompatibilità tra il comportamento tenuto dal CC e le sue condizioni fisiche, poiché le lesioni che aveva subito" (evidentemente prima dell'udienza) "gli consentivano comunque di alzarsi, di stare in piedi e di camminare, sia pure a fatica, non essendovi ancora stato quel progressivo aggravamento, riscontrato nei giorni successivi"; come sia logicamente coerente affermare che il CC nutrisse irritazione e rabbia nei confronti di coloro (i Carabinieri), i quali, secondo la sua personale valutazione, lo avevano arrestato ingiustamente, piuttosto che nei confronti degli agenti di polizia penitenziaria, rimasti estranei all'arresto, alla luce di un dato di fatto, riferito dall'allora difensore della persona offesa, l'avvocato Rocca, e non contestato dal ricorrente, secondo cui durante l'udienza il CC "aveva avuto un continuo battibecco... non consono all'aula proprio con i Carabinieri presenti, ai quali aveva A 38 rivolto anche diversi epiteti gravemente ingiuriosi" (cfr. pp. 26-46 della sentenza impugnata). In conclusione può, dunque, affermarsi che, sulla base delle svolte argomentazioni, il ricorso del pubblico ministero va rigettato, dovendo ritenersi l'intervenuta pronuncia di assoluzione degli imputati dai reati loro ascritti ai capi a) e b) dell'imputazione, ai sensi dell'art. 530, co. 2, c.p.p., per insufficienza delle prove raccolte (formula che, come è noto, non comporta una minore pregnanza della pronuncia assolutoria: cfr., ex plurimis, Cass., sez. V, 26.9.2014, n. 49580, rv. 261341), sorretta da motivazione approfondita ed esente da vizi, logici e di diritto.
8. A conclusioni parzialmente diverse deve giungersi con riferimento alla posizione dei soggetti condannati in primo grado per omicidio colposo, così diversamente qualificato il fatto, rispetto alla originaria imputazione di cui all'art. 591, c.p. (capo e) ed assolti dalla corte territoriale con la formula perché il fatto non sussiste, ai sensi dell'art. 530, co. 2, c.p.p. Gli imputati chiamati a rispondere della menzionata imputazione, tutti in servizio presso la struttura protetta dell'Ospedale Sandro Pertini di MA, dove venne ricoverato il CC, a partire dal 17 ottobre del 2002, possono suddividersi in due gruppi, costituiti, da un lato, dai medici IE AL, BI EF, UN LA, De HI TE LU e Di AR VI (condannati in primo grado ed assolti dalla corte di assise di appello), dall'altro, dagli infermieri TO IU, RT IR e EP IC (la cui assoluzione in primo grado è stata confermata dal giudice di appello). Orbene, ad avviso del Collegio, per le ragioni che saranno illustrate nel seguito della trattazione, il ricorso del pubblico 39 ministero deve trovare accoglimento, con riferimento alla posizione dei medici, mentre va rigettato nei confronti degli infermieri.
9. Iniziando ad esaminare la posizione dei medici, se è vero che il ricorso del pubblico ministero non sempre si caratterizza, nei suoi passaggi argomentativi, per organicità di esposizione e specificità dei motivi di impugnazione (come lamentato da molti dei difensori degli imputati assolti), è altrettanto vero che le doglianze del ricorrente colgono, comunque, nel segno, nella parte in cui denunciano l'insufficienza del percorso motivazionale seguito dalla corte territoriale, in termini di carenza di adeguata motivazione (desumibile dal testo del provvedimento impugnato) su di un punto decisivo ai fini dell'indagine sulla responsabilità degli imputati, rappresentato dalla individuazione della causa naturale della morte del CC. E ciò basta a giustificare una pronuncia di annullamento con rinvio, indipendentemente dall'ulteriore problema riguardante la responsabilità dei singoli medici tratti a giudizio. Giova, infatti, ribadire che, vertendosi nel caso in esame, in una particolare fattispecie di "reato omissivo improprio" 0 "commissivo mediante omissione", che è realizzato da chi, nello svolgimento dell'attività professionale medico-chirurgica, viola gli speciali doveri collegati alla posizione di garanzia, non impedendo il verificarsi dell'evento lesivo, assume valore centrale, all'interno del processo penale, "passaggio cruciale ed obbligato della conoscenza giudiziale del fatto di reato", l'accertamento del rapporto di causalità tra omissione ed evento, che, sulla base dell'orientamento da tempo costante nella giurisprudenza di legittimità (tanto da potersi ormai definire in termini di "diritto 40 vivente"), non può ritenersi sussistente sulla base del solo coefficiente di probabilità statistica, ma deve essere verificato alla stregua di un giudizio di alta probabilità logica, che a sua volta deve essere fondato, oltre che su un ragionamento di deduzione logica basato sulle generalizzazioni scientifiche, anche su un giudizio di tipo induttivo elaborato sull'analisi della caratterizzazione del fatto storico e sulle particolarità del caso concreto (cfr., ex plurimis, Cass., sez. IV, 4.11.2014, n. 49707, rv. 263284; Cass., sez. IV, 21.6.2007, n. 39594, rv. 237876; Cass., sez. U., 10.7.2002, n. 30328, rv. 2221138). Passaggio ineludibile del complesso percorso da seguire per dimostrare la sussistenza del nesso causale tra omissione ed evento lesivo, è costituito, come è ormai noto, dal cd. giudizio controfattuale, condotto sulla base di una generalizzata regola di esperienza o di una legge scientifica - universale o statistica -, la cui validità deve comunque essere verificata nel caso concreto, sulla base delle circostanze del fatto e dell'evidenza disponibile, all'esito del quale si accerti che, ipotizzandosi come realizzata dal medico la condotta doverosa impeditiva dell'evento hic et nunc, questo non si sarebbe verificato, ovvero si sarebbe verificato ma in epoca significativamente posteriore o con minore intensità lesiva. Affinché il giudizio controfattuale possa svolgersi compiutamente, come affermato dall'orientamento prevalente nella giurisprudenza di legittimità, condiviso dal Collegio, è necessario raggiungere la certezza processuale di quanto accaduto (cd. giudizio esplicativo); occorre, in altri termini, che il giudizio controfattuale si fondi su affidabili informazioni scientifiche, nonché sulle contingenze significative del caso concreto, dovendosi comprendere: a) quale 41 4 è solitamente l'andamento della patologia in concreto accertata;
b) quale è normalmente l'efficacia delle terapie;
c) quali sono i fattori che solitamente influenzano il successo degli sforzi terapeutici (cfr. Cass., sez. IV, 31.1.2013, n. 23339, rv. 256941; Cass., sez. IV, 4.12.2012, n. 10615, rv. 256337). Come affermato dalla Suprema Corte in altro condivisibile arresto, dunque, in tema di responsabilità professionale del sanitario, nella ricostruzione del nesso eziologico tra la condotta omissiva del sanitario e l'evento lesivo non si può prescindere dall'individuazione di tutti gli elementi concernenti la "causa" dell'evento (morte 0 lesioni del paziente), giacché solo conoscendo in tutti i suoi aspetti fattuali e scientifici il momento iniziale e la successiva evoluzione della malattia è poi possibile analizzare la condotta omissiva colposa addebitata al sanitario per effettuare il giudizio controfattuale e verificare, avvalendosi delle leggi statistiche o scientifiche e delle massime di esperienza che si attaglino al caso concreto, se, ipotizzandosi come realizzata la condotta dovuta (ma omessa), l'evento lesivo "al di là di ogni ragionevole dubbio" sarebbe stato evitato o si sarebbe verificato ma in epoca significativamente posteriore o con minore intensità lesiva (cfr. Cass., sez. IV, 25.5.2005, n. 25233, rv. 232013). L'esatta individuazione della "causa materiale" della morte del CC, cioè della patologia che ne ha determinato il decesso, rappresenta, pertanto, il necessario antecedente su cui innestare l'indagine sull'esistenza del nesso di causalità giuridica, che risulterebbe inevitabilmente non esplicabile ove non si raggiungesse la necessaria certezza processuale sulla sussistenza di tale antecedente. 1 242 Di tali principi la corte territoriale sembra essere pienamente consapevole, in quanto la pronuncia di assoluzione dei medici, con la formula perché il fatto non sussiste, risulta fondata proprio sul presupposto della affermata "mancanza di certezze in ordine alla causa della morte" del CC, da cui viene fatto discendere "il dubbio sulla sussistenza di un nesso di causalità tra le condotte degli imputati e l'evento". "Mancanze di certezze" sulla causa materiale della morte della persona offesa, desunta dal giudice di secondo grado dalla circostanza che "le quattro diverse ipotesi avanzate al riguardo, da parte dei periti di ufficio (morte per sindrome da inanizione), dei consulenti del pubblico ministero (morte per insufficienza cardio-circolatoria acuta per brachicardia), delle parti civili (morte per esiti di vescica neurologica) e degli imputati (morte cardiaca improvvisa), tutti esperti di chiara fama, non hanno fornito una spiegazione esaustiva e convincente del decesso di ST CC" (cfr. pp. 61; 63 della sentenza oggetto di ricorso). Orbene, ad avviso del Collegio, è proprio il percorso argomentativo seguito dalla corte territoriale per escludere la mancanza delle condizioni per procedere ad un'indagine sulla configurabilità del nesso causale tra la condotta dei medici e l'evento lesivo, ad essere caratterizzato dai vizi denunciati dal pubblico ministero ricorrente, non corrispondendo ai parametri di completezza, logicità e coerenza interna, che, secondo la pluriennale elaborazione della giurisprudenza di legittimità, devono presiedere alla stesura della motivazione. Ciò appare evidente ove si tenga conto che la corte territoriale, al fine di discostarsi dalle conclusioni cui erano giunti i periti di ufficio nominati dal giudice di primo grado, che avevano individuato la 43 causa materiale della morte del CC in una sindrome da inanizione (dal latino inanis, cioè "vuoto", consistente negli effetti della soppressione completa o della riduzione sotto il minimo necessario dell'alimentazione), ha impiegato una tecnica argomentativa con la quale si condividono, solo nella capacità di opporsi a ciascuna delle tesi contrarie, le conclusioni cui sono giunti i consulenti delle parti, senza giungere al punto, dunque, di fare proprie le suddette conclusioni (rectius una di esse) in ordine alla causa della morte del CC. Siffatto modo di argomentare, caratterizzato da un'utilizzazione frammentaria dei risultati del sapere tecnico-scientifico di cui sono portatori i consulenti di parte, non solo è affetto da evidente contraddittorietà, nel momento in cui la stessa corte territoriale esclude che la morte del CC possa essere stata causata da un evento improvviso ed imprevedibile (come sostenuto, invece, dai consulenti degli imputati), ma si traduce in un vero e proprio non liquet, vale a dire in un sostanziale (ed inammissibile) rifiuto di fornire adeguata risposta al fondamentale interrogativo sull'esistenza del nesso di causalità, che andava (e va) risolto attraverso un corretto governo dei principi in tema di utilizzazione del sapere scientifico nel processo penale. Un punto va chiarito per evitare equivoci. Come affermato dal costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, in tema di prova scientifica, la Cassazione non deve : stabilire la maggiore o minore attendibilità scientifica delle acquisizioni esaminate dal giudice di merito e, quindi, se la tesi accolta sia esatta, ma solo se la spiegazione fornita sia razionale e logica;
essa, infatti, non è giudice del sapere scientifico e non detiene conoscenze privilegiate, essendo chiamata solo a valutare 44 * la correttezza metodologica dell'approccio del giudice di merito al sapere tecnico-scientifico, che riguarda la preliminare, indispensabile verifica critica in ordine all'affidabilità delle informazioni utilizzate ai fini della spiegazione del fatto (cfr. Cass., sez. V, 7/10/2014, n. 6754, rv. 262722; Cass., sez. IV, 17/09/2010, n. 43786, rv. 248944; Cass., sez. IV, 30/9/2008, n. 42128). Tornando, dunque, al profilo, ad avviso del Collegio essenziale, delle regole alle quali deve attenersi il giudice di merito nella utilizzazione del sapere scientifico, non possono che condividersi le osservazioni svolte dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui "il problema della prova scientifica prende corpo quando l'inferenza probatoria che è alla base dell'accertamento del fatto non può essere articolata sulla base delle conoscenze ordinarie, del sapere diffuso. Si tratta di una contingenza che con frequenza si concretizza in processi come quello in esame, in cui l'indagine sulla relazione eziologica implica la necessità di tentare di comprendere intricati e spesso oscuri, ignoti intrecci che si muovono all'interno del processo che conduce all'esplosione di una patologia. In tali situazioni il sapere scientifico costituisce un indispensabile strumento al servizio del giudice di merito: si tratta di tentare di metabolizzare la complessità e di pervenire, così, ad una spiegazione degli accadimenti che risulti infine comprensibile per tutti, ostensibile. Tale passaggio dal complesso ed oscuro ad un definito, corroborato enunciato fattuale richiede non di rado la soluzione di problemi che riguardano da un lato l'affidabilità, l'imparzialità, delle informazioni che, solitamente attraverso l'indagine peritale, penetrano nel processo;
e dall'altro attengono alla logica correttezza delle inferenze che vengono elaborate 45 facendo leva, appunto, sulle generalizzazioni esplicative elaborate dalla scienza. Tali momenti topici dell'indagine fattuale vengono discussi nella dialettica processuale e conducono infine al giudizio critico che il giudice di merito è chiamato ad esprimere sulle valutazioni tecniche compiute nel processo. La razionale ponderazione, naturalmente, trova il suo momento di obiettiva emersione nella motivazione della sentenza, in cui occorre in primo luogo dar conto del controllo esercitato sull'affidabilità delle basi scientifiche del giudizio. Si tratta di valutare l'autorità scientifica dell'esperto che trasferisce nel processo la sua conoscenza della scienza;
ma anche di comprendere, soprattutto nei casi più problematici, se gli enunciati che vengono proposti trovano comune accettazione nella comunità scientifica. Da questo punto di vista il giudice è effettivamente, nel senso più alto, peritus peritorum: custode e garante della scientificità della conoscenza fattuale espressa dal processo". Ne consegue che in tutti i casi critici, in cui, come quello in esame, si registra una pluralità di indagini svolte da periti e consulenti, che conducono ad una varietà di tesi contrapposte sulla causalità materiale dell'evento, formulate dagli esperti, compete al giudice, dopo aver valutato l'affidabilità metodologica e l'integrità delle intenzioni di questi ultimi, che hanno veicolato il sapere scientifico nello spazio giuridico del processo penale, giungere ad una conclusione soddisfacente, valutando se esista una soluzione sufficientemente affidabile, "in grado di fornire concrete, significative ed attendibili informazioni idonee a sorreggere l'argomentazione probatoria inerente allo specifico caso esaminato". 464 6 Gli esperti, peraltro, proprio per consentire la più elevata percentuale di attendibilità della risposta da essi fornita ai chiarimenti richiesti, "non dovranno essere chiamati ad esprimere (solo) il loro personale seppur qualificato giudizio", ma anche "a delineare lo scenario degli studi ed a fornire gli elementi di giudizio che consentano al giudice di comprendere se, ponderate le diverse rappresentazioni scientifiche del problema, possa pervenirsi ad una "metateoria" in grado di guidare affidabilmente l'indagine. Di tale complessa indagine il giudice è infine chiamato a dar conto in motivazione, esplicitando le informazioni scientifiche disponibili e fornendo razionale spiegazione, in modo completo e comprensibile a tutti, dell'apprezzamento compiuto. L'esperto, infatti, per quanto autorevole e coinvolto personalmente nell'attività di studio e ricerca, costituisce solo una voce che, sebbene qualificata, esprime un punto di vista personale, scientificamente accreditato ma personale;
ed offre, quindi, una visione forse incompleta del tema. Su queste basi il giudice di merito può trovarsi nella condizione di non poter esprimere con piena cognizione di causa il finale giudizio demandatogli in ordine all'affidabilità dell'enunciazione scientifica. Infatti non si tratta tanto di comprendere quale sia il pur qualificato punto di vista del singolo studioso, quanto piuttosto di definire, ben più ampiamente, quale sia lo stato complessivo delle conoscenze" (cfr., Cass., sez. IV, 17/09/2010, n. 43786, rv. 248944, nonché, nello stesso senso, Cass., sez. IV, 27/02/2014, n. 18933, rv. 262139). Ciò non significa, ovviamente, che il giudice è obbligato a scegliere necessariamente, cioè sempre ed in ogni caso, una delle soluzioni al problema della individuazione della causalità materiale : 47 5 nella produzione dell'evento lesivo, in ipotesi messe alternativamente a sua disposizione dagli esperti (periti e consulenti), ma solo che egli è tenuto a percorrere tutte le strade tracciate dal sapere scientifico, potendo concludere per l'impossibilità di addivenire ad una conclusione in termini di certezza processuale al riguardo, solo all'esito di una esaustiva The analisi delle singole ipotesi formulate dagli esperti sulla causazione dell'evento, da condurre attraverso un argomentare, che sia, al . tempo stesso, logicamente congruo e saldamente ancorato ai postulati del sapere scientifico, alla luce dello stato complessivo delle conoscenze, di cui il giudice deve dare contezza in motivazione. In questa delicata opera di ricostruzione dei dati del sapere scientifico e di valutazione della inferenza di essi rispetto alle particolarità del caso concreto, secondo le regole proprie del ragionamento induttivo, non può, peraltro, non rilevarsi una diversa incidenza delle risultanze peritali, rispetto a quelle dei consulenti di parte. . . La stessa giurisprudenza di legittimità, infatti, ha evidenziato la diversa posizione processuale dei consulenti di parte rispetto ai . periti, essendo i primi, a differenza degli altri, chiamati a prestare la loro opera nel solo interesse della parte che li ha nominati, senza assunzione, quindi, dell'impegno di obiettività previsto, per i soli periti, dall'art. 226, c.p.p., costruendo su tale distinzione il diverso onere motivazionale gravante sul giudice di merito, il quale, nel caso in cui ritenga di aderire alle conclusioni del perito d'ufficio, non condivise da consulenti di parte, non dovrà per ciò necessariamente fornire, in motivazione, la dimostrazione autonoma della loro esattezza scientifica e della erroneità, per 48 converso, delle altre, dovendosi al contrario considerare sufficiente che egli dimostri di aver comunque criticamente valutato le conclusioni del perito d'ufficio, senza ignorare le argomentazioni dei consulenti;
ragione per cui potrà configurarsi vizio di motivazione solo quando risulti che queste ultime fossero tali da dimostrare in modo assolutamente lampante ed inconfutabile la fallacia di quanto affermato dal suddetto perito (cfr., Cass., sez. I, 11.11.1993, n. 11706, rv. 196076; Cass., sez. I, 11.5.1998, n. 6528, rv. 210712). Se ne deduce che, ove il giudice di merito intenda, invece, discostarsi dalle conclusioni del perito d'ufficio, come è in suo potere, non vigendo nell'ordinamento processuale un regime di prova legale, ma il principio del libero convincimento, egli sarà tenuto ad un più penetrante onere motivazionale, dovendo illustrare in modo accurato le ragioni della scelta operata, in rapporto alle prospettazioni che ha ritenuto di disattendere, attraverso un percorso logico congruo, che evidenzi, innanzitutto, la correttezza metodologica del suo approccio al sapere tecnico- scientifico, a partire dalla preliminare, indispensabile verifica critica in ordine all'affidabilità delle informazioni scientifiche disponibili ai fini della spiegazione del fatto. Tale non può ritenersi il percorso seguito dalla corte territoriale, che ha costellato la motivazione di una serie di carenze ed incongruità, che ne inficiano la tenuta complessiva, dando vita ad sorta di "resa cognitiva", cui ha fatto riferimento il una rappresentante della pubblica accusa nel corso della sua odierna requisitoria. Ciò a partire dalla già menzionata utilizzazione frazionata delle conclusioni dei consulenti tecnici, riportate senza alcuna specifica 49 analisi sulla affidabilità, da valutare alla luce innanzitutto dello stato complessivo delle conoscenze disponibili, dei postulati scientifici, su cui si fondano i giudizi formulati dagli esperti, sia con riferimento alle diverse e confliggenti cause del decesso del CC da essi individuate, sia in relazione ai giudizi con cui ciascuno di essi ha criticato "le avverse ipotesi", non potendosi certo ritenere sufficiente al riguardo, in quanto generico ed apodittico, il mero richiamo a "studi accreditati e bibliografia scientifica riconosciuta" (cfr. p. 52). Evidente, da questo punto di vista, la differenza con la motivazione della sentenza di primo grado, in cui la corte di assise, nel condividere attraverso un'approfondita ed articolata disamina del metodo utilizzato dai periti, le conclusioni cui erano giunti i portatori del sapere scientifico, premetteva che tali conclusioni erano fondate "su corretti, comprovati e documentati elementi fattuali cui sono stati esattamente applicati criteri scientifici e metodi di indagine non certo nuovi o sperimentali, ma già sottoposti al vaglio di una pluralità di casi e al confronto critico degli esperti del settore così da potersi considerare acquisiti al patrimonio della comunità scientifica" (cfr. p. 98 della sentenza di primo grado). Sicché, nel disattendere i suddetti risultati, la corte territoriale, conformemente ai principi di diritto in precedenza affermati, avrebbe dovuto contestare la non conformità, alla stato delle conoscenze scientifiche e tecniche, dei postulati su cui i periti di ufficio hanno fondato la propria decisione e dei metodi di indagine da essi seguiti ovvero l'erronea applicazione di tali postulati e metodi di indagine al caso concreto, attraverso un esaustivo 50 F F . E esame critico di tutti i passaggi attraverso i quali si è formata la valutazione dei periti fatta propria dal giudice di primo grado. Così non è stato, in quanto la corte territoriale si è limitata a soffermarsi su alcuni singoli e generici profili (la non facile e frequente diagnosi della sindrome da inanizione;
il plausibile - ma non dimostrato errore in cui sarebbe incorso il personale del - + carcere di IN LI nell'attribuire al CC un peso ponderale netto, pari a 50 chili, desunto dalla impossibilità che la vittima, از cui peso all'atto dell'esame autoptico risultava pari a 37-38 chili, avesse perso ben 12 chilogrammi in soli sei giorni;
la circostanza, mutuata da un argomento prospettato dai difensori degli imputati, che gli organi del CC, all'atto dell'esame autoptico, non presentavano, in termini di dimensione e colorazione, le caratteristiche tipiche dei deceduti per sindrome da privazione di cibo e liquidi), senza dare contezza delle evidenze scientifiche che 1 consentono di attribuire a tali argomenti un'efficacia "neutralizzante" delle conclusioni cui sono giunti i periti d'ufficio e senza saggiarne la consistenza nel raffronto puntuale con il percorso logico-scientifico seguito da questi ultimi nella loro valutazione. Del pari evidente è la manifesta illogicità dell'argomentazione con la quale la corte territoriale ha escluso di procedere ad un nuovo accertamento peritale, sul presupposto "che non residuano aspetti delle condizioni fisiche di CC che non siano stati già esplorati e valutati dagli esperti nominati", scontando una nuova indagine peritale "l'impossibilità di riscontrare, sulla salma di ST CC, quanto rilevabile dalla documentazione degli accertamenti eseguiti" (cfr. p. 52) 51 La manifesta illogicità di siffatto passaggio motivazionale risiede nella circostanza (dalla stessa corte territoriale posta a fondamento della propria decisione) che la "esplorazione" e la "valutazione" delle condizioni fisiche del CC hanno dato esiti confliggenti, per cui l'inutilità di un supplemento peritale, finalizzato ad ottenere (ove possibile, secondo le leggi della scienza medica) una risposta tranquillizzante in termini di certezza processuale sulla causa materiale della morte del CC, non poteva logicamente farsi discendere dalla condizione di incertezza determinata dalle diverse opinioni degli esperti sul punto. Del resto un nuovo accertamento peritale, proprio per l'imponente mole del materiale probatorio acquisito agli atti, di cui dà contezza il giudice di secondo grado, materiale su cui avrebbe potuto svolgersi, in ipotesi, la nuova attività peritale, giovandosi anche dei contributi già forniti dai diversi esperti, non può ritenersi di per sé impedito dalla (affermata) impossibilità di effettuare riscontri sulla salma del CC. Nella motivazione della corte territoriale, inoltre, si rinvengono una serie di affermazioni che mal si conciliano con i principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità in materia di responsabilità per colpa medica. In particolare l'avere giustificato l'impossibilità di giungere ad una decisione in termini di responsabilità, anche per l'assenza "di precise linee-guida" nel trattamento della sindrome da inanizione o per le "condizioni concrete in cui i sanitari si sono trovati ad operare (in un reparto che aveva in quei giorni ben 21 degenti e che manteneva le caratteristiche proprie dell'ambiente carcerario)" ovvero per la "complessità" e "oscurità" ed "atipicità" delle condizioni di salute del CC (cfr. p. 58), non tiene conto 52 della consolidata elaborazione al riguardo della giurisprudenza della Suprema Corte. Come è noto, infatti, le linee guida previste dall'art. 3 d.l. 13 settembre 2012 n. 158 (conv. in 1. 8 novembre 2012 n. 189) consistenti in raccomandazioni di comportamento clinico sviluppate attraverso un processo sistematico di elaborazione per coadiuvare medici e pazienti nel decidere quali siano le modalità di assistenza più appropriate in specifiche circostanze cliniche (cfr. Cass., sez. IV, 05/11/2013, n. 18430, rv. 261293), se provenienti da fonti autorevoli e caratterizzate da un adeguato livello di scientificità, pur rappresentando un importante ausilio scientifico, con il quale il medico è tenuto a confrontarsi, non eliminano l'autonomia del medico nelle scelte terapeutiche, giacché questi è sempre tenuto a prescegliere la migliore soluzione curativa, considerando le circostanze peculiari che caratterizzano il caso concreto e la specifica situazione del paziente, nel rispetto della volontà di quest'ultimo, al di là delle regole cristallizzate nei protocolli medici (cfr. Cass., sez. IV, 11/07/2012, n. 35922). Pertanto l'assenza "di precise linee-guida" (affermazione, peraltro, del tutto tautologica della corte territoriale) non impedisce l'indagine giudiziale sul nesso causale, perché in mancanza di linee-guida, occorrerà fare comunque riferimento alle virtuose pratiche mediche o, in mancanza, alle corroborate informazioni scientifiche di base, con la conseguenza che quanto maggiore sarà il distacco dal modello di comportamento, tanto maggiore sarà la colpa del sanitario (cfr. Cassazione penale, sez. IV, 29/01/2013, n. 16237, rv. 255105). Né va taciuto il consolidato principio (su cui la corte territoriale non ha sufficientemente meditato), secondo cui, in tema di colpa 53 professionale, una volta che un paziente si presenti presso una struttura medica, chiedendo l'erogazione di una prestazione professionale, il medico, in virtù del "contatto sociale", assume una posizione di garanzia della tutela della sua salute ed anche se non può erogare la prestazione richiesta deve fare tutto ciò che è nelle sue capacità per la salvaguardia dell'integrità del paziente (cfr., ex plurimis, Cass., sez. IV, 2.12.2011, n. 13547, rv. 253293; Cass., sez. IV, 4.3.2009, n. 10819, rv. 243874), innanzitutto diagnosticando con precisione la patologia da cui è affetto, anche in presenza di una situazione complessa, che, certo, non può giustificare l'inerzia del sanitario o il suo errore diagnostico (ad eccezione dei casi di colpa lieve previsti dall'art. 3, I. 8 novembre 2012 n. 189), per cui appare improprio invocare le difficoltà di inquadrare il quadro patologico o, come afferma la corte territoriale, "di legare tra loro le informazioni cliniche raccolte", per giustificare la mancanza di indagine sul nesso causale. Siffatto principio, peraltro, assume una particolare configurazione quando si tratta di accertare le cause del decesso di un paziente all'interno di una struttura sanitaria complessa, come quella in cui era stato ricoverato il CC. In tal caso, infatti, la mera instaurazione del c.d. rapporto terapeutico, non assume di per sé un valore decisivo, occorrendo accertare la concreta organizzazione della struttura, con particolare riguardo ai ruoli, alle sfere di competenza ed ai poteri- doveri dei medici coinvolti nella specifica vicenda, senza dimenticare che il medico che, all'interno di una struttura di tal genere, riveste funzioni apicali è titolare di un pregnante obbligo di garanzia ed è, pertanto, tenuto a garantire la correttezza delle 54 diagnosi effettuate e delle terapie praticate ai pazienti (cfr. Cass., sez. IV, 2.12.2008, n. 1866, rv. 242017, in cui il caso trattato riguarda un processo per omicidio colposo, sorto in conseguenza del decesso del paziente presso una struttura sanitaria operante in ambito carcerario). Infine va rilevato che la presenza di indici rivelatori di stati patologici preesistenti, concomitanti con il politraumatismo per il quale il CC era stato ricoverato, su cui insiste la corte territoriale per sottolineare come, per tale ragione, fossero "di non facile interpretazione le iniziali modificazioni di alcuni valori (come quello dell'azotemia) registrate dopo gli esami del 19 e del 21 ottobre" (cfr. p. 58), avrebbe dovuto imporre una maggiore attenzione ed approfondimento, secondo i principi tipici della cd. A diagnosi differenziale, alla luce dei quali quando il sanitario si trova di fronte ad una sintomatologia idonea a formulare una diagnosi differenziale, la condotta è colposa quando non si proceda alla stessa, e ci si mantenga, invece, nell'erronea posizione diagnostica iniziale (cfr. Cass., sez. V, 4.7.2014, n. 52411, rv. 261363). Sulla base delle svolte considerazioni, la sentenza impugnata va, dunque, annullata nei confronti di IE AL, BI EF, UN LA, De HI TE LU e Di AR VI, limitatamente al delitto di omicidio colposo in danno di CC ST, con rinvio per nuovo esame ad altra sezione della Corte di Assise d'Appello di MA, che provvederà a colmare le evidenziate lacune ed incoerenze motivazionali, uniformandosi ai principi di diritto innanzi indicati.
9. Ad identica conclusione non può giungersi per infermieri TO IU, RT IR e EP IC. 55 La motivazione con cui il giudice di primo grado ha assolto i suddetti imputati (cui veniva addebitata la condotta di mancato controllo del corretto funzionamento del catetere utilizzato dal F CC) per non aver commesso il fatto, si fonda sul presupposto che "conformemente a quanto ritenuto dai periti, non era nelle loro facoltà di sindacare le iniziative dei medici alle quali risultano essersi attenuti" (cfr. p. 160). Tale valutazione è stata confermata dalla corte di appello, che, sul punto, non ha ritenuto di discostarsi dai risultati della perizia, condivisi dal giudice di primo grado, evidenziando come, al riguardo, gli stessi periti abbiano di fatto escluso l'esistenza di un nesso causale tra la condotta degli infermieri ed il verificarsi dell'evento lesivo. Il pubblico ministero avrebbe dovuto contestare la manifesta illogicità o la contraddittorietà di tale percorso argomentativo (che, in realtà, non appare né manifestamente illogico, né contraddittorio), ma a tanto non ha provveduto, per cui l'aspecificità sul punto del ricorso non ne consente l'accoglimento. Nulla obietta o lamenta, infine, il pubblico ministero nei confronti della assoluzione della dottoressa NE.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili per rinuncia i ricorsi delle parti civili CC IO, OR RI e CC IA, in proprio e nella qualità, e condanna ciascuna delle medesime parti civili al pagamento delle spese processuali. Annulla la sentenza impugnata nei confronti di IE AL, BI EF, UN LA, De HI TE LU e Di AR VI, limitatamente al delitto di omicidio colposo in danno di CC ST, con rinvio per nuovo esame ad altra sezione della Corte di Assise d'Appello di MA. 56 Rigetta nel resto il ricorso del Procuratore Generale. Così deciso in MA il 15.12.2015 Il Presidentesidente Il Consigliere Estensore M DEPOSITATA IN CANCELLERIA addi -9 MAR 2016 IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Carthold Lanzuise 57