Cass. pen., sez. IV, sentenza 05/11/2013, n. 18430
CASS
Sentenza 5 novembre 2013

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Massime2

In tema di responsabilità medica, le linee guida previste dall'art. 3 del D.L. 13 settembre 2012, n. 158 (conv. in legge 8 novembre 2012, n. 189) consistono in raccomandazioni di comportamento clinico sviluppate attraverso un processo sistematico di elaborazione per coadiuvare medici e pazienti nel decidere quali siano le modalità di assistenza più appropriate in specifiche circostanze cliniche.

In tema di responsabilità medica, il rispetto di linee guida accreditate presso la comunità scientifica non determina, di per sé, l'esonero dalla responsabilità penale del sanitario ex art. 3 del D.L. 13 settembre 2012, n. 158 (conv. in legge 8 novembre 2012, n. 189), dovendo comunque accertarsi se, nonostante l'osservanza di tali suggerimenti, vi sia stato un errore determinato da una condotta negligente o imprudente e se, comunque, il comportamento terapeutico appropriato avrebbe avuto una qualificata probabilità di evitare l'evento.

Commentari2

  • 1Errore nella lettura della TAC, colpa del radiologo ma .. (Cass. 4063/21)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 8 febbraio 2021

    L'esercente la professione sanitaria risponde, a titolo di colpa, per morte o lesioni personali derivanti dall'esercizio di attività medico-chirurgica: a) se l'evento si è verificato per colpa (anche "lieve") da negligenza o imprudenza; b) se l'evento si è verificato per colpa (anche "lieve”) da imperizia quando il caso concreto non è regolato dalle raccomandazioni delle linee-guida o dalle buone pratiche clinico-assistenziali; c) se l'evento si è verificato per colpa (anche "lieve”) da imperizia nella individuazione e nella scelta di linee-guida o di buone pratiche che non risultino adeguate alla specificità del caso concreto; d) se l'evento si è verificato per colpa "grave" da …

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  • 2Omessa diagnosi: quando è reato? (Cass. 24384/18)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 28 giugno 2018

    Per poter valutare la responsabilità penale sotto il profilo dell'omessa diagnosi, deve essere accertato il profilo della natura colposa della condotta del medico (ivi compreso l'accertamento del grado dell'eventuale colpa), sia sotto il profilo della sua rispondenza o meno ai criteri riconducibili alle buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica, sia sotto il profilo della portata salvifica che il comportamento eventualmente alternativo e ritenuto doveroso avrebbe avuto, attraverso un giudizio fondato su criteri di elevata probabilità logica e non su mere basi probabilistico-statistiche. Il rapporto di causalità tra omissione ed evento non può ritenersi sussistente sulla base …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. IV, sentenza 05/11/2013, n. 18430
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 18430
Data del deposito : 5 novembre 2013

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