Cass. pen., sez. IV, sentenza 02/12/2011, n. 13547
CASS
Sentenza 2 dicembre 2011

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Massime1

In tema di colpa professionale, una volta che un paziente si presenti presso una struttura medica chiedendo la erogazione di una prestazione professionale, il medico, in virtù del "contatto sociale", assume una posizione di garanzia della tutela della sua salute ed anche se non può erogare la prestazione richiesta deve fare tutto ciò che è nelle sue capacità per la salvaguardia dell'integrità del paziente. (In applicazione del principio di cui in massima la S.C. ha ritenuto immune da censure la decisione con cui il giudice di appello ha, in riforma della sentenza di primo grado, condannato agli effetti civili, il medico in servizio presso una clinica odontostomatologica, il quale si era limitato ad invitare il paziente a recarsi in ospedale senza assicurarsi che i medici di destinazione fossero informati in modo preciso della gravità della situazione con il supporto di adeguata documentazione medica relativa alla diagnosi della patologia).

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. IV, sentenza 02/12/2011, n. 13547
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 13547
Data del deposito : 2 dicembre 2011

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