Sentenza 4 luglio 2014
Massime • 1
In tema di responsabilità professionale medica, allorchè il sanitario si trova di fronte ad una sintomatologia idonea a formulare una diagnosi differenziale, la condotta è colposa quando non si proceda alla stessa, e ci si mantenga, invece, nell'erronea posizione diagnostica iniziale; ciò, sia nelle situazioni in cui la necessità della diagnosi differenziale è già in atto, sia laddove è prospettabile che vi si debba ricorrere nell'immediato futuro a seguito di una prevedibile modificazione del quadro o della significatività del perdurare della situazione già esistente. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da censure la decisione impugnata per aver giudicato configurabile la responsabilità del ginecologo, che non aveva eseguito un monitoraggio intermittente sulle condizioni del feto, nonostante dai tracciati emergessero segni di sofferenza fetale ai quali era seguita, come sviluppo prevedibile, la morte del nascituro).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 04/07/2014, n. 52411 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 52411 |
| Data del deposito : | 4 luglio 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. LOMBARDI Alfredo M. - Presidente - del 04/07/2014
Dott. DE BERARDINIS Silvana - Consigliere - SENTENZA
Dott. VESSICHELLI Maria - Consigliere - N. 2253
Dott. GUARDIANO Alfredo - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DEMARCHI ALBENGO Paolo G. - Consigliere - N. 22238/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
C.A. , nato a (OMISSIS) ;
avverso la sentenza pronunciata dalla corte di appello di Palermo il 14.12.2012;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udito il pubblico ministero nella persona del sostituto procuratore generale Dott. SPINACI Sante, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, essendo il reato estinto per prescrizione;
uditi per l'imputato, i difensori di fiducia, avv. Giovanni Aricò, del Foro di Roma, e avv. Marcello Carmina, del Foro di Palermo, che hanno concluso per l'accoglimento del ricorso.
FATTO E DIRITTO
1. Con sentenza pronunciata il 14.12.2012 la corte di appello di Palermo, in riforma della sentenza con cui il tribunale di Palermo, in data 31.1.2012, aveva condannato A.M. e C. .A. , alle pene ritenute di giustizia ed al risarcimento dei danni derivanti da reato in favore delle parti civili costituite, in relazione al delitto di cui all'art. 113 c.p., L. n. 194 del 1978, art. 17, comma 1, (interruzione della gravidanza di Cr.
.Do. , con morte intrauterina del feto, ascritta alle condotte omissive dell'A. e del C. , medici in servizio presso il reparto di ostetricia dell'ospedale (OMISSIS) , presso cui era ricoverata la Cr. ), assolveva l'A. , per non aver commesso il fatto e disponeva che della sospensione condizionale della pena inflitta al C. non venisse fatta menzione nel certificato del casellario giudiziale spedito a richiesta di privati non per ragioni di diritto elettorale, confermando nel resto l'impugnata sentenza.
2. Avverso la decisione della corte territoriale, di cui chiede l'annullamento, ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo dei suoi difensori di fiducia, l'imputato, lamentando vizio di motivazione e violazione di legge, in relazione agli artt. 40, cpv. e 43 c.p., L. n. 194 del 1978, art. 17, comma 1.
I difensori del C. , in particolare, individuano i difetti della sentenza impugnata in relazione al profilo della prevedibilità dell'evento letale e del nesso causale tra la condotta dell'imputato e la morte del feto.
Sotto il primo profilo, essi evidenziano come da nessuno dei tracciati disposti dall'A. fosse emersa una sofferenza ipossica fetale, causa della morte del feto, che anzi veniva esclusa dal primo tracciato, avendo peraltro i consulenti del pubblico ministero specificato che i segni di sospetto registrati dagli accertamenti strumentali avrebbero potuto far parte dello stile di vita del feto ovvero degenerare in una sofferenza fetale, per cui l'impossibilità di giungere a conclusioni univoche sul punto non consente di ritenere prevedibile l'evento e quindi responsabile per colpa il C. , posto che anche in relazione all'elemento psicologico del reato trova applicazione la regola di valutazione probatoria dell'ai di là di ogni ragionevole dubbio. Con riferimento al secondo profilo, sottolineano i difensori dell'imputato, risulta indimostrato che l'intervento che si contesta al C. di non avere compiuto (l'omesso espletamento di un monitoraggio intermittente, che, consentendo la tempestiva diagnosi della sofferenza fetale ipossica, avrebbe consentito di effettuare un parto cesareo, che avrebbe salvato la vita del feto) avrebbe sortito il preteso effetto fausto, sia perché non vi è certezza in ordine all'ora di effettivo decesso del feto e, quindi dell'insorgenza della sofferenza fetale, rispetto al momento in cui l'imputato, entrato in servizio, avrebbe potuto intervenire con successo, sia perché non è possibile affermare con eguale certezza che il parto cesareo avrebbe consentito di salvare la vita del feto.
3. In via preliminare va rilevato che il termine di prescrizione del reato per cui si procede, corrispondente, nella sua massima estensione, tenuto conto, cioè, degli atti interruttivi intervenuti e dei disposti periodi di sospensione del relativo decorso, a sette anni sette mesi e cinque giorni, commesso "il (OMISSIS) ", risulta sicuramente perento alla data del 24.5.2013. Si è pertanto verificata, dopo la pronuncia della sentenza di secondo grado, una causa di estinzione del reato, che compete a questa Corte di Cassazione rilevare, non potendosi considerare inammissibile il ricorso presentato dall'imputato, essendo incentrato su questioni di diritto non manifestamente infondate. Come è noto, infatti, il principio della immediata declaratoria di determinate cause di non punibilità, sancito dall'art. 129 c.p.p., comma 2, opera anche con riferimento alle cause estintive del reato, quale è la prescrizione, rilevabili nel giudizio di cassazione (cfr., ex plurimis, Cass., sez. Ili, 01/12/2010, n. 1550 , rv. 249428; Cass., sez. un., 27/02/2002, n. 17179 , Conti). Logico corollario di tale affermazione sulla piena operatività dell'art. 129 c.p.p., è che anche nel giudizio di legittimità sussiste l'obbligo di dichiarare una più favorevole causa di proscioglimento ex art. 129 c.p.p., comma 2, pur ove risulti l'esistenza della causa estintiva della prescrizione, obbligo che, tuttavia, in considerazione dei caratteri tipici del giudizio innanzi la Corte di Cassazione, sussiste nei limiti del controllo del provvedimento impugnato, in relazione alla natura dei vizi denunciati (cfr. Cass., sez. 1^, 18/04/2012, n. 35627 , rv. 253458). Il sindacato di legittimità che, pertanto, si richiede alla corte in questo caso deve essere circoscritto all'accertamento della ricorrenza delle condizioni per addivenire a una pronuncia di proscioglimento nel merito con una delle formule prescritte dall'art. 129 c.p.p., comma 2: la conclusione può essere favorevole al giudicabile solo se la prova dell'insussistenza del fatto o dell'estraneità a esso dell'imputato risulti evidente sulla base degli stessi elementi e delle medesime valutazioni posti a fondamento della sentenza impugnata, senza possibilità di nuove indagini e ulteriori accertamenti che sarebbero incompatibili con il principio secondo cui l'operatività della causa estintiva, determinando il congelamento della situazione processuale esistente nel momento in cui è intervenuta, non può essere ritardata. Pertanto, qualora il contenuto complessivo della sentenza non prospetti, nei limiti e con i caratteri richiesti dall'art. 129 c.p.p., l'esistenza di una causa di non punibilità più favorevole all'imputato, deve prevalere l'esigenza della definizione immediata del processo (cfr. Cass., sez. 4^, 05/11/2009, n. 43958 , F.) In presenza di una causa di estinzione del reato, infatti, la formula di proscioglimento nel merito (art. 129 c.p.p., comma 2) può essere adottata solo quando dagli atti risulti "evidente" la prova dell'innocenza dell'imputato, sicché la valutazione che in proposito deve essere compiuta appartiene più al concetto di "constatazione" che di "apprezzamento" (cfr. Cass., sez. 2^, 11/03/2009, n. 24495 , G.), circostanza che, come risulta dalla stessa articolata esposizione dei motivi di ricorso, non può ritenersi sussistente nel caso in esame.
La sentenza impugnata va, pertanto, annullata senza rinvio, agli effetti penali, per essere il reato estinto per prescrizione.
4. In relazione alle statuizioni civili dell'impugnata sentenza, su cui questo Collegio deve comunque pronunciarsi ai sensi dell'art. 578 c.p.p., nei limiti dei motivi di impugnazione proposti dall'imputato,
va rilevata l'infondatezza delle doglianze difensive, con conseguente rigetto del ricorso, agli effetti civili.
4.1. Al riguardo va osservato che la corte territoriale, con motivazione approfondita ed immune da vizi, dopo avere ricostruito i fatti che hanno condotto all'insorgere del procedimento penale a carico del C. ed il compendio probatorio oggetto di valutazione da parte del giudice di primo grado, premesso che, pacificamente, la causa della morte del feto è da ascrivere ad "una complicanza del funicolo, riscontrata al momento della nascita, consistita nell'avvolgimento del funicolo attorno al tronco del feto (cosiddetto funicolo a bandoliera)", ha individuato specifici profili di negligenza ed imperizia nella condotta del C. .
Quest'ultimo, in particolare, come evidenziato dalla corte territoriale, nella sua qualità di medico di turno presso il reparto di ostetricia dell'ospedale (OMISSIS) , dove la
Cr. era ricoverata in stato interessante, titolare, quindi, in ragione della sua funzione, dell'obbligo giuridico di impedire l'evento letale, a fronte di ripetuti segnali di sospetto delle complicanze del funicolo, presenti in ben due tracciati nella disponibilità dell'imputato (il primo, perché presente nella cartella clinica della paziente;
il secondo, in quanto disposto dallo stesso C. ), ha omesso di intraprendere la doverosa condotta, costituita da un monitoraggio intermittente, consigliato, in tali casi, dalle linee guida nazionali, in quanto idoneo ad evidenziare un eventuale inizio di sofferenza fetale (cfr. p. 9 della sentenza impugnata).
A fronte di tale limpido argomentare, la cui ricostruzione in punto di fatto non è contestata dai difensori del ricorrente, i rilievi difensivi, incentrati, come si è visto, sulla impossibilità di giungere a conclusioni univoche in ordine alla patologia che ha condotto alla morte del feto, sulla base degli esiti dei tracciati in precedenza indicati, non colgono nel segno.
Come affermato da un consolidato e condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità, condiviso dal Collegio, infatti, in tema di colpa professionale medica, l'errore diagnostico si configura non solo quando, in presenza di uno o più sintomi di una malattia, non si riesca a inquadrare il caso clinico in una patologia nota alla scienza o si addivenga a un inquadramento erroneo, ma anche quando si ometta di eseguire o disporre controlli e accertamenti doverosi ai fini di una corretta formulazione della diagnosi (cfr. Cass., sez. 4^, 14/02/2013, n. 13542 ), in modo da individuare la terapia più confacente al caso. Di conseguenza, ove il sanitario si trovi di fronte ad una sintomatologia idonea a porre una diagnosi differenziale (profilo su cui si concentrano le critiche difensive, segnalando il significato polivalente ovvero non univoco, attribuito dagli stessi consulenti tecnici del pubblico ministero ai segni di sospetto, registrati dagli accertamenti strumentali), la condotta è colposa quando non vi si proceda, mantenendosi nell'erronea posizione diagnostica iniziale. E ciò vale non soltanto per le situazioni in cui la necessità della diagnosi differenziale sia già in atto, ma anche quando è prospettabile che vi si debba ricorrere nell'immediato futuro, a seguito di una prevedibile modificazione del quadro o della significatività del perdurare del quadro già esistente (cfr. Cass., sez. 4^, 27/09/2011, n. 37043 ; Cass., sez. 4^, 12.7.2011, n. 34729 , rv. 251348; Cass., sez. 4^, 29.11.2005, n. 4452 , rv. 233238).
Ciò è quanto si è verificato nella fattispecie in esame, alla luce dei risultati cui sono pervenuti i professori P. e
D. , autori della seconda consulenza tecnica, che il pubblico ministero aveva conferito a seguito delle insoddisfacenti conclusioni cui erano giunti gli autori della prima consulenza tecnica, i cui esiti il giudice di secondo grado ha motivatamente disatteso, condividendo, invece, le conclusioni consacrate nella seconda consulenza tecnica, attraverso un percorso giustificativo dotato di intrinseca coerenza logica, evidenziando come le conclusioni dei primi consulenti non risultassero motivate e, anzi, fossero smentite dall'assenza di una serrata e diffusa torsione del funicolo, non riscontrata in sede autoptica (cfr. p. 7 della sentenza impugnata). Individuata, infatti, la causa della morte del feto, non in un evento improvviso, ma nella citata complicanza del funicolo, di cui venne dato atto nella cartella clinica, riscontrata al momento della nascita, che aveva dato vita ad una progressione di sofferenza fetale sorta durante il travaglio e protrattasi per qualche ora, lo sviluppo negativo di tale complicanza, con il conseguente esito letale, non può considerarsi un evento imprevisto ed imprevedibile, ma, per l'appunto, uno sviluppo patologico prevedibile, alla luce del quadro diagnostico già esistente, in presenza di due sintomi significativi, rappresentati dai risultati dei due tracciati in precedenza indicati. Ed invero, evidenzia la corte territoriale, il primo tracciato, "pur escludendo la presenza di una sofferenza ipossica fetale, mostrava segni di sospetto di complicanze del funicolo, costituiti da n. 5, decelerazioni variabili di cui due consecutive tendenti alla morfologia a doppia V"; il secondo, invece, "presentava ulteriori segni di sospetto costituiti da n. 4 decelerazioni variabili"; tali sintomi, conclude la corte, condividendo, sul punto, con logico argomentare, le conclusioni dei consulenti del pubblico ministero, "avrebbero dovuto suggerire in ossequio alle linee guida nazionali, un monitoraggio, quanto meno intermittente, e più precisamente una periodica (ogni mezz'ora) auscultazione doppler del battito cardiaco fetale ed un tracciato cardiotocografico di trenta minuti, ogni due ore, nonché, con la stessa frequenza e mediante palpitazioni addominali, l'intensità, la durata e la frequenza delle contrazioni controlli che non erano stati effettuati, ne' disposti" (cfr. p. 6 della sentenza impugnata).
Passando ad esaminare le ulteriori censure del ricorrente, incentrate sul profilo del nesso causale, non possono non ricordarsi i fondamentali principi affermati in subiecta materia dalle Sezioni Unite del Supremo Collegio, secondo cui nel reato colposo omissivo improprio il rapporto di causalità tra omissione ed evento non può ritenersi sussistente sulla base del solo coefficiente di probabilità statistica, ma deve essere verificato alla stregua di un giudizio di alta probabilità logica, sicché esso è configurabile solo se si accerti che, ipotizzandosi come avvenuta l'azione che sarebbe stata doverosa ed esclusa l'interferenza di decorsi causali alternativi, l'evento, con elevato grado di credibilità razionale, non avrebbe avuto luogo ovvero avrebbe avuto luogo in epoca significativamente posteriore o con minore intensità lesiva, comportando l'esito assolutorio del giudizio l'eventuale insufficienza, contraddittorietà ed incertezza del nesso causale tra condotta ed evento, e cioè il ragionevole dubbio, in base all'evidenza disponibile, sulla reale efficacia condizionante dell'omissione dell'agente rispetto ad altri fattori interagenti nella produzione dell'evento lesivo (cfr. Cass., Sez. U. 10.7.2002, n. 30328 , rv. 222138). Nella ricostruzione del nesso eziologico tra la condotta omissiva del sanitario e l'evento lesivo, dunque, come è stato opportunamente affermato in un condivisibile arresto della Suprema Corte, non si può prescindere dall'individuazione di tutti gli elementi concernenti la "causa" dell'evento (morte o lesioni del paziente), giacché solo conoscendo in tutti i suoi aspetti fattuali e scientifici il momento iniziale e la successiva evoluzione della malattia è poi possibile analizzare la condotta omissiva colposa addebitata al sanitario per effettuare il giudizio controfattuale e verificare, avvalendosi delle leggi statistiche o scientifiche e delle massime di esperienza che si attaglino al caso concreto, se, ipotizzandosi come realizzata la condotta dovuta (ma omessa), l'evento lesivo "al di là di ogni ragionevole dubbio" sarebbe stato evitato o si sarebbe verificato, ma in epoca significativamente posteriore o con minore intensità lesiva (cfr. Cass., sez. IV, 25.5.2005, n. 25233 , rv. 232013). In conclusione, può, dunque, affermarsi che, nel reato colposo omissivo improprio, il rapporto di causalità tra omissione ed evento deve essere verificato alla stregua di un giudizio di alta credibilità razionale, nel senso che l'ipotesi scientifica o la massima di esperienza generalizzata devono avere un elevato grado di conferma e le ipotesi alternative devono essere ragionevolmente escluse, dovendosi ritenere sussistente il suddetto nesso di causalità, quando risulti accertato, all'esito di una valutazione probatoria condotta, conformemente al principio di controfattualità, sulla base di una generalizzata regola di esperienza o di una legge scientifica, universale o statistica, che la condotta doverosa avrebbe inciso positivamente sulla sopravvivenza del paziente, nel senso che l'evento non si sarebbe verificato ovvero si sarebbe verificato in epoca posteriore o con minore intensità lesiva (cfr. Cass., sez. 4^, 4.12.2013, n. 5460 , rv. 258847; Cass., sez. 4^, 14.2.2013, n. 18573 , RV. 256338). Orbene la corte territoriale si è mossa proprio nel solco motivazionale tracciato dalle richiamate pronunce della Corte di Cassazione, in quanto, attraverso una puntuale disamina, che ha coinvolto tutti gli elementi relativi alla causa dell'evento, il giudice di secondo grado ha evidenziato come "un monitoraggio fetale, quantomeno intermittente, avrebbe consentito di evidenziare la sofferenza fetale verosimilmente insorta tra le ore 18.30 e le ore 19.30", due o tre ore prima del decesso del feto, come hanno specificato i consulenti tecnici, avvenuto alle ore 21.30, quando l'ostetrico ha accertato l'assenza di battito cardiaco. Per cui, ove il suddetto monitoraggio fosse stato effettuato, avrebbe consentito la scoperta dell'insorgere della sofferenza fetale, consentendo, anzi, imponendo, al C. , che ha terminato il suo turno di servizio solo alle ore 20.30, di intervenire chirurgicamente con un taglio cesareo d'urgenza, che avrebbe salvato la vita del nascituro (cfr. p. 11 della sentenza impugnata).
In tal modo, esclusa ogni incidenza di fattori causali diversi ovvero di ipotesi alternative nella causazione dell'evento finale, la morte del feto è stata correttamente dai giudici di merito addebitata, secondo i principi in tema di colpa medica elaborati dalla giurisprudenza di legittimità, alla condotta omissiva del soggetto titolare della posizione di garanzia.
Risponde, infatti, ad una generalizzata regola di esperienza, confortata dal contenuto delle leges artis" della scienza medica, che, in ipotesi di insorgenza di una sofferenza fetale, una volta accertato, come nel caso in esame, che, nel momento in cui è sorta tale sofferenza le condizione di vita del feto non erano irrimediabilmente pregiudicate, il tempestivo intervento consistente in un sollecito parto cesareo, è in grado di scongiurare l'esito letale, (cfr. Cass., sez. 4^, 31.1.2013, n. 2339 , rv. 256941; Cass., sez. 4^, 24.1.2013, n. 11493 , rv. 254756). Rispetto al coerente argomentare della corte territoriale, i rilievi difensivi non colgono nel segno, presentandosi, piuttosto, come censure che si risolvono in una mera rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata, sulla base di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, senza individuare vizi di logicità tali da evidenziare la sussistenza di ragionevoli dubbi, in quanto tali precluse in sede di giudizio di cassazione (cfr. Cass., sez. 1^, 16.11.2006, n. 42369 , rv. 235507; Cass., sez. 6^, 3.10.2006, n. 36546 , rv. 235510; Cass., sez. 3^, 27.9.2006, n. 37006 , rv. 235508).
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata agli effetti penali perché il reato è estinto per prescrizione. Rigetta il ricorso agli effetti civili.
Così deciso in Roma, il 4 luglio 2014.
Depositato in Cancelleria il 17 dicembre 2014