Cass. pen., sez. V, sentenza 04/07/2014, n. 52411
CASS
Sentenza 4 luglio 2014

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Massime1

In tema di responsabilità professionale medica, allorchè il sanitario si trova di fronte ad una sintomatologia idonea a formulare una diagnosi differenziale, la condotta è colposa quando non si proceda alla stessa, e ci si mantenga, invece, nell'erronea posizione diagnostica iniziale; ciò, sia nelle situazioni in cui la necessità della diagnosi differenziale è già in atto, sia laddove è prospettabile che vi si debba ricorrere nell'immediato futuro a seguito di una prevedibile modificazione del quadro o della significatività del perdurare della situazione già esistente. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da censure la decisione impugnata per aver giudicato configurabile la responsabilità del ginecologo, che non aveva eseguito un monitoraggio intermittente sulle condizioni del feto, nonostante dai tracciati emergessero segni di sofferenza fetale ai quali era seguita, come sviluppo prevedibile, la morte del nascituro).

Commentari3

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 04/07/2014, n. 52411
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 52411
Data del deposito : 4 luglio 2014

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