Sentenza 27 settembre 2018
Massime • 1
L'incompetenza a conoscere dei reati appartenenti alla cognizione del giudice di pace deve essere dichiarata dal giudice togato in ogni stato e grado del processo ex art. 48 d. lgs. 28 agosto 2000, n. 274, in deroga al regime ordinario di cui agli artt. 23, comma 2, e 24, comma 2, cod. proc. pen., fermo restando che la sopravvenuta mancanza del vincolo di connessione, giustificativo della competenza del giudice togato anche per il reato minore, non determina, in applicazione del criterio della "perpetuatio iurisdictionis", il venir meno di quest'ultima, purché "ab origine" correttamente individuata.
Commentario • 1
- 1. Minaccia aggravata: nell'imputazione deve essere esposta la natura grave della minaccia (Cassazione penale n. 25222/2020)Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 6 settembre 2023
La massima In tema di delitto di minaccia, non può considerarsi legittimamente contestata in fatto e ritenuta in sentenza la fattispecie aggravata di cui all' art. 612, comma 2, c.p., qualora nell'imputazione non sia esposta la natura grave della minaccia, o direttamente, o mediante l'impiego di formule equivalenti, ovvero attraverso l'indicazione della relativa norma. (Fattispecie relativa ad una minaccia di morte, in cui la Corte ha ritenuto che, in assenza di precisa indicazione nella contestazione dell'aggravante, che include componenti valutative, la gravità della minaccia non potesse essere desunta in via automatica dalle parole rivolte alla persona offesa - Cassazione penale , …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., SS.UU., sentenza 27/09/2018, n. 28909 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 28909 |
| Data del deposito : | 27 settembre 2018 |
Testo completo
28909-19 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE PENALI Composta da -- Presidente - Sent. n. sez. 23 Domenico Carcano PU - 27/09/2018 Francesco Maria Silvio Bonito R.G.N. 53853/17 Giovanni Diotallevi NA ET RG FI - Relatore - Luca Ramacci Andrea Montagni Gaetano De Amicis Luca Pistorelli ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da KI IG, nato il [...] a [...] avverso la sentenza del 09/05/2016 della Corte d'appello di Ancona visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;
udita la relazione svolta dal componente RG FI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Procuratore generale aggiunto Francesco Mauro Iacoviello, che ha concluso per l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio degli atti al pubblico ministero;
udito l'avvocato Francesco Coli, che ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata. Д F RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte d'appello di Ancona, in parziale riforma della decisione del Tribunale di Pesaro del 9 gennaio 2014, ha assolto IG KI dal reato di cui all'art. 612-bis cod. pen. (atti persecutori), confermando la sua responsabilità in ordine al residuo reato di cui agli artt. 81 cpv. e 582 cod. pen., per aver causato, in due distinte occasioni, lesioni personali lievi a LU RR e LI OS;
a seguito del parziale annullamento la pena è stata rideterminata in tre mesi e dieci giorni di reclusione, con il beneficio della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale a richiesta dei privati;
inoltre, i giudici hanno ridotto il risarcimento dei danni in favore delle parti civili.
2. Contro questa sentenza, il difensore dell'imputato ha proposto ricorso per cassazione. Con il primo motivo denuncia il vizio di motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità per il reato di lesioni personali, sostenendo che la sentenza non ha tenuto in alcuna considerazione la condotta "persecutoria" dei coniugi RR-OS nei confronti suoi e di sua madre per ottenere la vendita dell'appartamento. Con il secondo motivo deduce la manifesta illogicità della motivazione sotto il profilo della mancata acquisizione della registrazione del colloquio in cui RR avrebbe ammesso di brigare per l'acquisto dell'appartamento. Con il terzo motivo denuncia la nullità della sentenza per incompetenza funzionale, in quanto, a seguito della assoluzione dal reato di atti persecutori, il residuo reato di lesioni personali lievi, non risultando più aggravato ai sensi dell'art. 61, n. 2 cod. pen., rientra nella competenza del giudice di pace, con la conseguenza che la Corte d'appello avrebbe dovuto dichiararsi incompetente e trasmettere gli atti al pubblico ministero, ai sensi dell'art. 48 d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274. Con il quarto motivo deduce l'illegalità della pena inflitta, perché il giudice avrebbe dovuto applicare le sanzioni previste negli artt. 53 e 63 d.lgs. n. 274 del 2000, mentre ha condannato l'imputato a pena detentiva. 2 ва Con il quinto motivo denuncia l'omessa motivazione sulla richiesta di applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod.. Successivamente, la difesa ha presentato una memoria ai sensi dell'art. 121 cod. proc. pen., ribadendo quanto già sostenuto nel terzo motivo e indicando a sostegno della tesi la giurisprudenza costituzionale.
3. La Quinta Sezione, cui il ricorso è stato assegnato, ha rilevato l'esistenza di un contrasto giurisprudenziale sull'interpretazione dell'art. 48 d.lgs. 274 del 2000, in relazione agli artt. 23 e 521 cod. proc. pen., e ha rimesso il ricorso alle Sezioni Unite. Sotto un primo profilo l'ordinanza di rimessione sottolinea come il contrasto riguardi il rapporto dell'art. 48 cit. rispetto ai principi generali in tema di rilevabilità della competenza c.d. per eccesso contenuti nel codice di procedura penale. Infatti, mentre l'art. 23 cod. proc. pen. prevede che, quando il reato appartiene alla cognizione di un giudice di competenza inferiore, l'incompetenza debba essere rilevata o eccepita, a pena di decadenza, entro il termine stabilito dall'art. 491, comma 1, cod. proc. pen., l'art. 48 d.lgs. 274/2000 stabilisce una regola diversa, imponendo al giudice superiore di dichiarare la competenza in favore del giudice di pace in ogni stato e grado del processo». Secondo una parte della giurisprudenza di questa Corte, che l'ordinanza di rimessione ritiene maggioritaria, l'art. 48 cit. non derogherebbe al regime della non rilevabilità, trascorsi i termini previsti dall'art. 491, comma 1, cod. proc. pen., dell'incompetenza per materia del tribunale a favore del giudice di pace a pena di decadenza, in quanto la norma è diretta a specificare solo che a seguito della pronuncia di incompetenza gli atti vanno trasmessi al pubblico ministero e non direttamente al giudice di pace. Questa lettura della disposizione in esame non è condivisa da alcune decisioni di questa Corte, espressione di un indirizzo minoritario, secondo cui l'art. 48 cit. è norma speciale rispetto al regime ordinario di cui all'art. 23 cod. proc. pen.. L'ordinanza di rimessione evidenzia come quest'ultima posizione sembrerebbe in linea con la giurisprudenza costituzionale, che in più occasioni ha sostenuto la natura derogatoria dell'art. 48 d.lgs. 274/2000 rispetto alla disciplina codicistica della c.d. incompetenza per eccesso (così, Corte cost., ord. n. 144 del 2011). La stessa ordinanza sottolinea un ulteriore profilo del contrasto con riferimento ai "casi" che possono determinare l'incompetenza per eccesso in relazione al giudice di pace. Il riferimento è alle ipotesi di incompetenza derivante dalla rilevata mancanza di connessione e a quella - oggetto del procedimento in esame -in cui, pur non essendo in contestazione l'originaria attribuzione per connessione, intervenga per il reato più grave una pronuncia assolutoria, situazione che pone il problema della eventuale perpetuatio iurisdictionis per il residuo reato di competenza del giudice di pace. Secondo alcune decisioni il giudice è tenuto a dichiarare in ogni stato e grado del processo, a norma dell'art. 48 d.lgs. 274/2000, la sua incompetenza a favore del giudice di pace solo quando si tratta di reati "in origine" di competenza del giudice di pace, ma giudicati dal giudice superiore per effetto della attrazione della competenza esercitata dal reato più grave, per il quale intervenga pronuncia di proscioglimento in appello (Sez. 5, n. 37207 del 26/04/2017, Schintu). Diversamente, altre pronunce ritengono recessiva la questione della rilevabilità della incompetenza per mancanza del requisito della connessione secondo la previsione dell'art. 48 cit., rispetto a quella del mancato rispetto dei termini per eccepire l'incompetenza previsti dagli artt. 23 e 521 cod. proc. pen. (Sez. 3, n. 21257 del 05/02/2014, C., Rv. 259655; Sez. 5, n. 42827 del 16/07/2014, Schintu, Rv. 262114). Secondo questo orientamento, l'incompetenza del giudice superiore derivante da una determinazione del giudice di appello, farebbe scattare l'operatività degli artt. 23 e 521 cit., dando così prevalenza al dovere del giudice di appello di decidere nel merito, senza poter rilevare la propria sopravvenuta incompetenza per materia. Anche perché in base all'art. 24 cod. proc. pen., che ha una generale portata applicativa, la competenza del giudice di appello risulterebbe "blindata" in funzione della pronuncia sul merito in tutte le ipotesi nelle quali lo stesso codice prevede limiti temporali di deducibilità della incompetenza.
4. Nel rimettere gli atti alle Sezioni Unite l'ordinanza ha riassunto la questione nei seguenti termini: "se in caso di assoluzione dal reato di competenza del tribunale, che ha determinato la vis actractiva di una fattispecie di reato di competenza del giudice di pace, il giudice debba 4 dichiarare l'incompetenza, ai sensi dell'art. 48 d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274, e disporre la trasmissione degli atti al pubblico ministero".
5. Con decreto del 25 luglio 2018, il Primo Presidente Aggiunto ha assegnato il ricorso alle Sezioni Unite, fissando per la trattazione l'odierna udienza. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. La questione rimessa all'esame delle Sezioni Unite, così come prospettata nell'ordinanza della Quinta Sezione, si compone in realtà di due nuclei problematici, strettamente collegati tra essi, entrambi relativi al ruolo dell'art. 48 d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274, sia nell'ambito della disciplina del processo davanti al giudice di pace, sia, soprattutto, nei suoi rapporti con le regole generali in materia di competenza previste nel codice di procedura penale. Il primo aspetto del problema attiene alla natura dell'art. 48 cit., se cioè debba considerarsi norma derogatoria in materia di competenza per eccesso rispetto alla regola posta dall'art. 23, comma 2, cod. proc. pen. oppure se quest'ultima disposizione debba essere ritenuta di carattere generale e inderogabile, con l'effetto di consentire la deducibilità dell'incompetenza per eccesso del tribunale solo entro i limiti temporali dell'art. 491 cod. proc. pen.; il secondo profilo della questione, avente ad oggetto l'ambito applicativo dell'art. 48 cit., riguarda il caso se il venir meno del reato più grave (che ha determinato la competenza del giudice superiore) per intervenuta assoluzione dell'imputato ovvero per successiva mancanza di connessione, radica comunque la competenza del giudice ordinario in relazione al residuo reato del giudice di pace.
2. Correttamente la Sezione rimettente ha registrato un contrasto interpretativo su entrambi i punti della questione che, in quanto strettamente collegati, consentono un esame congiunto delle diverse pronunce.
2.1. In via preliminare, occorre precisare come il contrasto interpretativo denunciato si presenti in termini piuttosto sbilanciati, nel senso che risulta fortemente maggioritario l'orientamento secondo cui l'art. 48 d.lgs. n. 5 274/2000 non deroga al regime generale previsto dagli artt. 21 e 23, comma 2, cod. proc. pen. sulla non rilevabilità d'ufficio dell'incompetenza per materia per eccesso, in quanto si assume che tale disposizione ha solo la funzione di stabilire che l'incompetenza per materia in favore del giudice di pace deve essere dichiarata con sentenza, trasmettendo gli atti al pubblico ministero e non direttamente al giudice di pace (Sez. 5, n. 25499 del 27/03/2015, Spadaro, Rv. 265144; Sez. 5, n. 4673 del 25711/2016, dep. 2017, Tramonti). Così, con espresso riferimento al tema relativo ai limiti di deducibilità dell'incompetenza per materia, si è sostenuto che l'incompetenza del tribunale a conoscere dei reati del giudice di pace, qualora non costituisca oggetto di eccezione di parte, tempestivamente proposta, nel termine di decadenza stabilito dall'art. 491, comma 1, cod. proc. pen., non può essere rilevata d'ufficio dal giudice di legittimità, non sussistendo alcuna nullità e stante la tassatività della previsione normativa in materia (Sez. 5, n. 15727 del 22/01/2014, Bartolo, Rv. 260560; Sez. 3, n. 31484 del 12/06/2008, Infante, Rv. 240752; nello stesso senso, sebbene in riferimento al giudice di appello e alla possibilità che possa decidere nel merito ai sensi dell'art. 24, comma 2, cod. proc. pen., anche fuori dai casi previsti dall'art. 6 d.lgs. 274/2000, cfr., Sez. 3, n. 21257 del 05/05/2014, C., Rv. 259655 e Sez. 5, n. 42827 del 16/07/2014, Schintu, Rv. 262114). Allo stesso modo, nell'ipotesi in cui il tribunale riqualifichi il fatto in uno dei reati ricompresi nell'art. 4 d.lgs., che individua la competenza del giudice di pace, la giurisprudenza, in larga maggioranza, tende ad escludere che l'art. 48 d.lgs. 274/2000 imponga al giudice "superiore" (tribunale ovvero corte d'appello) di dichiarare la propria incompetenza e di trasmettere gli atti al pubblico ministero perché instauri il procedimento davanti al giudice di pace. Anche in questi casi l'orientamento prevalente dà rilevanza al regime della deducibilità dell'eccezione di incompetenza ai sensi dell'art. 23, comma 2, cod. proc. pen., escludendo che l'art. 48 cit. costituisca una deroga alla regola generale stabilita nel codice, quindi riaffermando l'esistenza del limite preclusivo del termine previsto dall'art. 491 cod. proc. pen. (Sez. 5, n. 4673 del 25/11/2016, Tramonti;
Sez. 5, n. 28651 del 02/05/2016, Seletto;
Sez. 5, n. 15157 del 12/04/2016, Zadra;
Sez. 5, n. 25763 del 13/03/2015, Signorelli;
Sez. 5, n. 39943 del 24/10720118, F.). Analoghe conclusioni anche nei casi in cui la derubricazione sia ritenuta dal giudice di appello: si è sostenuto, infatti, 6 che se il secondo giudice, riqualificando un fatto giudicato dal tribunale, lo riconduca ad una fattispecie di reato di competenza del giudice di pace, può decidere nel merito della impugnazione senza dover dichiarare la competenza del giudice di pace e trasmettere gli atti al pubblico ministero ai sensi dell'art. 48 cit. (Sez. 5, n. 42827 del 16/07/2014, Schintu cit.; Sez. 3, n. 21257 del 05/02/2014, C., cit., in cui si valorizza la portata dell'art. 24 cod. proc. pen.).
2.2. Poche decisioni si contrappongono all'orientamento prevalente. Tra queste la capofila, Sez. 3, n. 12636 del 02/03/2010, Ding, Rv. 246816, che nell'annullare senza rinvio la sentenza del tribunale che aveva condannato l'imputato per un reato di competenza del giudice di pace, ha disposto la restituzione degli atti al pubblico ministero ai sensi dell'art. 48 d.lgs. 274 del 2000, ravvisando la violazione della disciplina sulla competenza per materia del giudice di pace. Nello stesso senso si pongono, Sez. 5, n. 43359 del 02/07/2013, Fiorenti, che aderisce alla tesi della rilevabilità officiosa dell'incompetenza per eccesso;
Sez. 5, n. 32995 del 17/04/2012, Rossetti, che ha attribuito all'art. 48 cit. un ruolo di norma fondante un potere officioso del giudice, anche nel caso in cui l'imputato, formulata tempestiva eccezione, abbia successivamente richiesto il giudizio abbreviato;
nonché Sez. 5, n. 43486 del 07/04/2014, Quitadamo, che ha riconosciuto all'art. 48 la natura di norma speciale rispetto all'art. 23 cod. proc. pen.. 3. Il primo profilo del contrasto si concentra, come si è accennato, sull'interpretazione dell'art. 48 d.lgs. n. 274 del 2000 e sulla sua attitudine a derogare le regole codicistiche in tema di competenza per materia per eccesso. L'art. 48 cit. è rivolto al giudice "togato" al quale impone di dichiarare, in ogni stato e grado del processo, la propria incompetenza ove ritenga che il reato appartenga alla competenza del giudice di pace, con conseguente trasmissione degli atti al pubblico ministero. Si tratta di una disciplina che si discosta dalle previsioni contenute nel codice di procedura secondo cui l'incompetenza del giudice superiore può essere rilevata soltanto entro termini stabiliti a pena di decadenza, altrimenti il giudice incompetente per eccesso trattiene il procedimento, decidendolo nel merito. Infatti, l'art. 23, comma 2, cod. proc. pen. prescrive che se il reato appartiene alla cognizione di un giudice inferiore, l'incompetenza è rilevata o eccepita - a pena di decadenza 7 entro il termine stabilito dall'art. 491 comma 1, cod. proc. pen. in questo modo derogando, a sua volta, alla regola generale sulla incompetenza per materia che, invece, prevede la rilevabilità d'ufficio in ogni stato e grado del processo. Il minor rigore nella disciplina codicistica dell'incompetenza c.d. per eccesso si giustifica ragionevolmente, considerando che si tratta di una violazione delle norme meno grave rispetto alla incompetenza per difetto: di conseguenza, una volta superato il termine costituito dall'accertamento della costituzione delle parti il reato appartenente alla cognizione del giudice inferiore resta "incardinato" presso il giudice superiore (incompetente), in base al principio della perpetuatio iurisdictionis. La diversa disciplina introdotta dall'art. 48 cit. trova la sua ragione nella specificità della giurisdizione onoraria e nella peculiarità del procedimento davanti al giudice di pace. La stessa competenza per materia e il catalogo dei reati attribuiti a questo giudice delineano, più di ogni altro parametro, i caratteri della sua giurisdizione, che conciliano il soddisfacimento delle esigenze deflattive, con un nuovo modello di giurisdizione volto alla composizione del dissidio interindividuale, consacrato in modo formale nell'art. 2, comma 2, d.lgs. n. 274 del 2000, che funzionalizza il procedimento all'obiettivo della conciliazione tra le parti. Si tratta di un tipo di giurisdizione onoraria concorrente e, al tempo stesso, alternativa a quella professionale, con caratteristiche di originalità e capace di offrire una differente risposta giudiziaria a reati "minori". La selezione delle fattispecie individua situazioni di micro-conflittualità tra privati, connotate da semplice accertamento e da interessi confliggenti interpersonali con un livello di gravità modesto, elementi che contribuiscono a delineare un giudice risolutore e mediatore di piccoli conflitti. Nell'ambito di questa competenza si innesta un arsenale sanzionatorio anch'esso tipico e alternativo rispetto a quello utilizzato dal giudice professionale, che si ascrive ad un "diritto penale mite": sono previste solo pene pecuniarie, mentre sono bandite pene di natura detentiva;
solo nei casi di reiterazione di comportamenti caratterizzati da una certa gravità sono contemplate sanzioni dotate di maggiore afflittività, quali l'obbligo di permanenza in casa o il lavoro di pubblica utilità; gli istituti premiali previsti dal codice di procedura penale sono sostituiti da meccanismi di conciliazione del giudice in cui è previsto anche l'intervento dei centri di mediazione e, soprattutto, dagli istituti dell'improcedibilità per la particolare tenuità del fatto 8 e delle condotte riparatorie che possono determinare l'estinzione del reato. L'intero processo è imbastito in funzione servente delle specificità della giurisdizione onoraria, diretta alla piena attuazione della mediazione del conflitto interindividuale. Di tali caratteristiche ha risentito anche la disciplina sulla competenza: il risultato è una competenza chiusa, in cui sono ridotti al minimo i contatti con i "giudici diversi", scelta che vuole preservare la specificità di questa giurisdizione. Una conferma di questa tendenza all'autonomia rispetto alla giurisdizione professionale la si trova nella Relazione allo schema di decreto legislativo deliberato dal Consiglio dei ministri del 23 giugno 2000, in cui, sebbene con riferimento alla materia della connessione, la volontà di tracciare «un solco tra le diverse forme di esercizio della giurisdizione penale» è espressa in modo netto, specificando che l'obiettivo è quello di riservare al giudice di pace la cura di un "orto chiuso", come già accade per il giudice minorile». Va detto che questa iniziale impostazione radicale è stata in parte superata, anche a seguito del parere della Commissione giustizia del Senato reso il 27 luglio 2000, essendosi evidenziati i possibili effetti negativi di una soluzione così massimalista, che avrebbe avuto l'effetto di moltiplicare i giudizi aventi ad oggetto la medesima regiudicanda, con l'ulteriore rischio di giudicati contraddittori;
tuttavia, risulta confermato il carattere autonomo e tendenzialmente separato di questa giurisdizione. Del resto, la peculiarità della giurisdizione di pace è stata valorizzata in diverse occasioni dalla giurisprudenza costituzionale (Corte cost. n. 298 del 2008; n. 426 del 2008; n. 47 del 2014) che, recentemente, ha rimarcato come il procedimento di pace presenti caratteri di assoluta specificità, che lo rendono incompatibile con il procedimento davanti al tribunale, con forme alternative di definizione le quali si innestano in un «procedimento connotato da una accentuata semplificazione e concernente reati di minore gravità, con un apparato sanzionatorio del tutto autonomo: procedimento nel quale il giudice deve inoltre favorire la conciliazione tra le parti e in cui la citazione a giudizio può avvenire anche su ricorso della persona offesa» (Corte cost., n. 50 del 2016). Anche queste Sezioni Unite hanno avuto modo di affermare la peculiarità del modello di giustizia onoraria, sottolineando, da un lato, l'autonomia del 9 5 sistema sanzionatorio, configurato «nel segno della complessiva mitigazione dell'afflittività», dall'altro, la novità del «rito orientato, più che alla repressione del conflitto sotteso al singolo episodio criminoso, alla sua composizione>> (Sez. U, n. 53683 del 28/11/2017, Perini, Rv. 271587, che ha escluso l'applicabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall'art.131-bis cod. pen. nel procedimento davanti al giudice di pace, dando prevalenza alla peculiarità del complessivo sistema sostanziale e processuale introdotto in relazione ai reati di competenza del giudice di pace, nel cui ambito la specifica tenuità del fatto prevista dall'art. 34 svolge un ruolo anche in funzione conciliativa, valorizzando la posizione della persona offesa).
4. A garantire lo spazio di autonomia di questa giurisdizione è l'art. 48 oltre alle regole sulla competenza, soprattutto per connessione -, assicurando che il giudice superiore debba sempre riconoscere, in ogni stato e grado del processo, la propria incompetenza a favore del giudice di pace, così preservando non solo la tutela degli spazi operativi dell'organo giudicante, ma garantendo all'imputato di poter fruire di tutti gli istituti conciliativi e deflattivi previsti. Riconosciuto all'art. 48 il ruolo di "custode della separatezza" della giurisdizione onoraria, appare difficile sostenere che non abbia la capacità di derogare alla disciplina codicistica di cui all'art. 23, comma 2, cod. proc. pen.. Non può non darsi rilevanza ad alcune pronunce della Corte costituzionale che hanno già avuto modo di affermare, espressamente, la natura derogatoria dell'art. 48 cit. rispetto alla disciplina generale dell'incompetenza per materia. In tre distinte ordinanze la Corte costituzionale ha dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni riguardanti disposizioni contenute nel d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, in materia di immigrazione, rilevando la palese incompetenza per materia dei tribunali, che le avevano sollevate sull'erroneo presupposto di poter conoscere dei reati appartenenti alla competenza del giudice di pace, senza considerare l'operatività dell'art. 48, a cui il giudice delle leggi ha riconosciuto piena capacità di derogare alla disciplina generale relativa alla c.d. incompetenza per eccesso prevista dall'art 23, comma 2, cod. proc. pen. (ord. n. 252 del 2010; ord. n. 318 del 2010; ord. n. 144 del 2011). 10 Nei casi esaminati i giudici a quo avevano ritenuto la propria competenza a conoscere del reato del giudice di pace a seguito di una riqualificazione giuridica ovvero per effetto di connessione seguita da un provvedimento di separazione, quindi sulla base del principio della perpetuatio iurisdictionis, soluzione che la Corte costituzionale ha censurato, affermando che l'art. 48 deroga al regime codicistico del rilievo dell'incompetenza per eccesso anche quando derivi da connessione o da riqualificazione. La spiegazione di questa ricostruzione la Corte costituzionale la offre in due decisioni coeve (sentenze n. 64 del 2009 e n. 56 del 2010), aventi ad oggetto entrambe la legittimità costituzionale dell'art. 6 d.lgs. n. 274 del 2000, sebbene sotto diversi profili, in cui la scelta fortemente limitativa delle ipotesi di connessione operata dal legislatore viene ritenuta del tutto legittima dal punto di vista costituzionale, in quanto diretta a valorizzare le "peculiarità" della giurisdizione di pace, evitando il rischio di svuotamento delle funzioni del giudice onorario, che sarebbe potuto derivare dall'attrazione delle competenze presso il giudice superiore se non si fosse limitata l'operatività della connessione al solo concorso formale di reati.
5. In conclusione, con riferimento al primo punto della questione, si ritiene che non possa essere condivisa quella giurisprudenza che opera una dequotazione dell'art. 48 d.lgs. 274 del 2000, negandogli la capacità di derogare alla disposizione generale contenuta nell'art. 23, comma 2, cod. proc., riconoscendogli solo la funzione di precisare che, in caso di dichiarazione di incompetenza a favore del giudice di pace, gli atti debbano essere trasmessi al pubblico ministero e non al giudice. Peraltro, questa lettura minimalista viene smentita anche dalla stessa relazione al d.lgs. n. 274 del 2000, da cui risulta il rilievo del tutto secondario dato al tema della trasmissione degli atti: si è infatti ritenuto che la soluzione consistente nell'imporre la trasmissione degli atti al giudice non assicurasse un risparmio di tempo e di risorse, sicché si è preferito adeguarsi alla regola generale prevista dall'art. 23 cod. proc. pen., come emendato dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 76 del 1993, prevedendo che gli atti fossero trasmessi al pubblico ministero. Tale scelta di uniformità alla regola codicistica è, pertanto, relativa alla sola fase di trasmissione degli atti, non certo alla disciplina della rilevabilità della incompetenza per eccesso prevista dall'art. 23, comma 2, cod. proc. pen.. Inoltre, va sottolineato come anche in base ad una interpretazione meramente letterale la differenza tra le due norme risulti evidente, dal momento che il riferimento ad "ogni stato e grado del processo", contenuto nell'art. 48, segna la distanza rispetto alla regola posta dall'art. 23, comma 2, cod. proc. pen. che prevede termini di decadenza entro cui eccepire l'incompetenza. D'altra parte, occorre pure considerare che il modello di giurisdizione di pace si è innestato su un sistema processuale penale già esistente, in cui operava una disciplina della competenza innovata dagli artt. 4-7, 47 e 48 d.lgs. n. 274 del 2000, che hanno, rispettivamente, previsto il catalogo dei reati attribuiti al nuovo giudice, inserito il riferimento al giudice di pace nell'art. 6 cod. proc. pen. e disciplinato il rapporto di competenza con il giudice professionale. L'art. 48 è, quindi, norma che succede all'art. 23, comma 2, cod. proc. pen., nei cui confronti si pone come deroga: lo stesso art. 2, comma 1, d.lgs. 274 del 2000, norma di chiusura del sistema, nel prevedere l'applicazione nel procedimento davanti al giudice di pace delle norme contenute nel codice di procedura penale, impone comunque di verificarne la compatibilità ("in quanto applicabili"), una compatibilità che deve essere esclusa per il citato art. 23, comma 2, proprio per la presenza dell'art. 48, che ha un contenuto alternativo. Deve, pertanto ritenersi che la disciplina prevista dall'art. 23, comma 2, cod. proc. pen. è inapplicabile con riferimento al giudice di pace e conseguentemente escludersi che l'incompetenza del tribunale a conoscere dei reati del giudice di pace debba essere eccepita entro il termine di decadenza stabilito dall'art. 491, comma 1, cod. proc. pen., come richiamato dall'art. 23, comma 2, cod. proc. pen., trovando applicazione la regola contenuta nell'art. 48 d.lgs. n. 274 del 2000, secondo cui la competenza del giudice di pace deve essere dichiarata in ogni stato e grado del processo. Per le medesime ragioni non può condividersi quell'orientamento che, nell'ambito dei rapporti tra giudice di pace e giudice ordinario, risolve sulla base dell'art. 24 cod. proc. pen. i casi in cui la "derubricazione" sia ritenuta dal giudice di appello. Secondo questo indirizzo interpretativo se la Corte di appello, riqualificando un fatto giudicato dal tribunale, lo riconduce ad una 12 fattispecie di reato di competenza del giudice di pace, può decidere, anche fuori dai casi previsti dall'art. 6 d.lgs. n. 274 del 2000, nel merito dell'impugnazione, senza dover trasmettere gli atti al pubblico ministero e dichiarare contestualmente la competenza del giudice di pace (Sez. 5, n. 42827 del 16/07/2014, Schintu, Rv. 262114). L'art. 24 cod. proc. pen., nel secondo comma, assegna un regime omogeneo a tutti i casi in cui viene riconosciuta l'incompetenza per eccesso del primo giudice, sancendone l'irrilevanza in grado di appello, regola questa, che per le ragioni sopra evidenziate, non trova spazio nei rapporti con la competenza del giudice di pace, in cui va riconosciuta la prevalenza dell'art. 48 cit., anche qualora sia il giudice di appello a operare la riqualificazione in favore della competenza del giudice onorario ovvero in quella sede venga meno il vincolo di connessione.
6. Passando ad esaminare il secondo aspetto della questione, va detto che la regola appena enunciata, destinata ad assicurare un carattere tendenzialmente esclusivo alla giurisdizione di pace, non è assoluta, in quanto va messa in relazione ad alcune vicende che possono intervenire nel corso del processo. L'ordinanza di rimessione ha individuato alcuni casi problematici in cui il giudice "superiore" si trova a dover giudicare esclusivamente di un reato di competenza del giudice di pace: ad esempio quando vi è stato un errore nell'originaria determinazione della competenza o nella qualificazione giuridica del fatto;
ovvero nel caso in cui il tribunale conosce dei reati del giudice di pace per effetto della connessione, venuta meno la quale in seguito all'assoluzione o al proscioglimento dal reato dotato di vis actractiva, residua il solo reato minore appartenente alla giurisdizione di pace;
nonché, nell'ipotesi in cui l'unico reato oggetto della cognizione del giudice togato viene "derubricato" in uno di competenza del giudice di pace. La questione che si pone negli esempi appena fatti, tra cui può rientrare anche la fattispecie oggetto del presente procedimento, riguarda la verifica circa l'ambito applicativo dell'art. 48 cit., ovvero se il giudice "ordinario" debba sempre dichiarare la propria incompetenza a favore del giudice di pace oppure se vi siano casi in cui possa comunque giudicare del reato residuo, 13 appartenente alla competenza del giudice di pace, in forza del principio della perpetuatio iurisdictionis.
7. In mancanza di una disposizione come quella dell'art. 48 cit. che, come si è visto, deroga alla disciplina dell'incompetenza per eccesso prevista dagli artt. 23, comma 2, e 24, comma 2, cod. proc. pen. non vi è dubbio che il giudice ordinario conserverebbe sempre la sua competenza - salvo tempestiva eccezione e la conserverebbe utilizzando il menzionato principio della - perpetuatio iurisdictionis (rectius: competentiae). Invero, si tratta di un principio che il codice di procedura penale non menziona affatto, ma che nel nostro ordinamento è espressamente considerato dall'art. 5 cod. proc. civ., secondo cui «la giurisdizione e la competenza si determinano con riguardo alla legge vigente e allo stato di fatto esistente al momento della proposizione della domanda, e non hanno rilevanza rispetto ad esse i successivi mutamenti della legge o dello stato medesimo». Tale principio è il frutto di una risalente esperienza giudiziaria penale, ribadita anche con l'avvento del processo del 1988, che lo pone, innanzitutto, in relazione all'esigenza di limitare l'applicazione delle nuove leggi ai processi pendenti e, inoltre, all'esigenza di fare in modo che il giudice procedente non sia privato della competenza per effetto di modifiche che investono il rapporto processuale ovvero di una diversa qualificazione giuridica del fatto. Evidente come alla base vi siano esigenze di certezza dei rapporti e di economia processuale, in quanto si vogliono ridurre i casi in cui il processo debba spostarsi, ad esempio ogni qual volta vengano meno le ragioni di connessione. In questo senso, deve riconoscersi che il principio è funzionale all'interesse dell'amministrazione giudiziaria alla ragionevole durata del processo, tutelato dall'art. 111, terzo comma, Cost.. D'altra parte, si osserva come il riconoscimento del principio della perpetuatio iurisdictionis possa porsi in attrito con il principio costituzionale del giudice naturale di cui all'art. 25, primo comma, Cost., dal momento che l'applicazione rigorosa di quest'ultimo imporrebbe la traslatio iudicii al giudice competente ogni volta che venga meno il procedimento che aveva determinato la competenza per connessione. 14 Con riferimento alla questione in esame appare allora necessario individuare un punto di bilanciamento tra il rispetto del principio della garanzia del giudice naturale e quello della ragionevole durata del processo, tenendo conto della regola posta dall'art. 48 d.lgs. 274 del 2000 che, come si è visto, impone che il giudice ordinario si spogli della propria competenza ogni qual volta ritenga che il reato sottoposto alla sua cognizione appartenga alla competenza del giudice di pace. In una materia come quella della disciplina processuale del giudice di pace, in cui ridottissima è l'area della connessione e in cui è presente una norma come quella dell'art. 48 cit., sembrerebbe che con il venir meno del vincolo connettivo ovvero in presenza di una derubricazione si debba sempre ripristinare la competenza originaria. Ma questa regola conosce delle eccezioni. Invero, una disposizione come quella del citato art. 48 non può ricevere un'applicazione rigida ed automatica, che cioè porti a prescindere del tutto dalle vicende e dalle modifiche che possono intervenire nel corso del processo. La disciplina posta da tale articolo a tutela della specificità della giurisdizione di pace deve tenere conto sia di un principio di natura costituzionale come quello della ragionevole durata del processo, ma soprattutto non può derogare alle regole, anch'esse di rilievo costituzionale, sulla precostituzione del giudice.
8. Con riferimento alle ipotesi in cui il giudice "ordinario" conosca dei reati appartenenti alla competenza del giudice di pace per effetto della connessione, si è già accennato come all'iniziale orientamento del legislatore delegato, favorevole a tracciare «un solco tra le diverse forme di esercizio della giurisdizione penale», tale da riservare al giudice di pace «la cura di un orto chiuso», ha fatto seguito una diversa opzione di politica del diritto, prevedendo l'ipotesi della connessione tra procedimenti di competenza del giudice di pace e quelli di competenza del giudice ordinario, seppure limitandola ai soli casi di connessione eterogenea. Infatti, l'art. 6 d.lgs. n. 274 del 2000 disciplina l'unica ipotesi rilevante di connessione, che si realizza quando un soggetto, con un'unica azione, viola più norme incriminatrici ricomprese nella competenza del giudice di pace e di altri giudici ordinari. In questo modo, si è previsto che il concorso formale di reati (art. 12, lett. b, prima parte, cod. proc. pen.) può dar luogo alla 15 connessione, escludendo gli altri casi contemplati nell'art. 12 cod. proc. pen., cioè le ipotesi del reato continuato e della connessione finalistica. L'art. 6 cit. viene quindi considerata una disposizione speciale, che prevale sulle norme generali del codice di procedura penale, la cui operatività è esclusa nei rapporti con i procedimenti della giurisdizione di pace (Sez. 1, n. 14679 del 19/03/2008, Corrado, Rv. 239406), sicché solo in presenza di una ipotesi di concorso formale di reati la competenza a conoscere dei procedimenti connessi di competenza del giudice di pace spetta, ai sensi del comma 2 dell'art. 6 cit., al giudice ordinario (tribunale o corte di assise), in quanto giudice superiore. La disciplina in esame contiene un'ulteriore limitazione dei possibili "contatti" tra le due giurisdizioni, in quanto l'efficacia della connessione dei procedimenti è confinata ai casi in cui è possibile la riunione dei procedimenti (art. 6, comma 3, d.lgs. 274 del 2000). Sicché lo spostamento di competenza in favore del giudice "superiore" avviene solo se i procedimenti sono pendenti nel medesimo stato e grado, in modo da consentire la riunione, ma quando ciò non è possibile i procedimenti, seppur connessi ex art. 6 d.lgs. cit., restano incardinati presso il giudice competente per materia in ordine a ciascun reato. Si tratta di una soluzione che nella Relazione al d.lgs. n. 274 del 2000 è stata giustificata osservando che, in caso di impossibilità di celebrazione del simultaneus processus dovuto appunto alla mancanza dei presupposti per la riunione, la connessione non sarebbe comunque in grado di impedire la duplicazione dei giudizi, per cui è apparsa preferibile la scelta di mantenere la separazione dei processi;
d'altra parte, è stata evidenziata, soprattutto in dottrina, la particolarità di questa ipotesi di connessione, così diversa da quella disciplinata nel codice di procedura penale a cui viene riconosciuta natura di vero e proprio criterio autonomo di competenza.
9. Tutto ciò premesso, tornando al tema dell'ambito di applicazione dell'art. 48 d.lgs. 274/2000, se la competenza per connessione del giudice ordinario è stata individuata correttamente, nel rispetto delle disposizioni processuali, comprese quelle previste dall'art. 6 d.lgs. 274 del 2000, il fatto che venga meno il reato più grave, ad esempio per effetto di una assoluzione parziale che determini la scomparsa del vincolo di connessione, e residui solo 16 quello appartenente alla competenza del giudice di pace, non determina l'operatività dell'art. 48. Tale norma, infatti, non opera in presenza di una individuazione corretta del giudice competente, nel rispetto delle regole sulla sua precostituzione, ma solo nel caso in cui la competenza al giudice diverso da quello di pace sia stata individuata erroneamente, in violazione della normativa speciale in materia di connessione prevista dall'art. 6 cit., in rapporto tanto al tipo di connessione, quanto all'ulteriore requisito della possibilità della riunione. Attribuire un diverso e più generale ambito applicativo all'art. 48 cit. porterebbe ad una irragionevole disapplicazione delle regole sulla competenza, anche senza riconoscere natura di criterio autonomo di competenza alla connessione cui si riferisce l'art. 6 d.lgs. 274 del 2000. In questo modo, viene realizzato un bilanciamento degli interessi che devono essere presi in considerazione, in una materia dove il legislatore ha voluto garantire la specificità della giurisdizione di pace: la perpetuatio competentiae, che in questo caso è a garanzia del principio della ragionevole durata del processo, trova applicazione solo nel caso in cui tutte le regole sulla competenza siano state osservate, ciò anche a garanzia del principio del giudice naturale precostituito per legge;
diversamente, troverà piena operatività l'art. 48 d.lgs. 274 del 2000, in tutti quei casi dove l'errata applicazione delle regole sulla competenza e sulla connessione ha condotto all'individuazione di un giudice che non era competente a giudicare dei reati appartenenti alla giurisdizione di pace. In questa seconda ipotesi la dichiarazione di incompetenza a favore del giudice di pace si giustifica anche perché non risulta rispettata, sin dall'origine, l'individuazione del giudice naturale e precostituito per legge.
9.1. Va precisato, richiamando la consolidata giurisprudenza di questa Corte, che anche con riferimento alla disciplina della connessione contenuta nell'art. 6 d.lgs. 274 del 2000, in relazione con l'art. 48, deve escludersi che il principio della perpetuatio iurisdictionis operi nelle fasi antecedenti al giudizio (Sez. U, n. 27343 del 28/02/2013, Taricco;
nonché, Sez. 5, n. 45418 del 29/09/2004, Iussu, Rv. 230413, Sez. 5, n. 736 del 12/02/1999, Rubino, Rv. 21879; Sez. 1, n. 3308 del 12/05/1997, Olivieri, Rv. 207757). Infatti, è con l'esercizio dell'azione penale che il giudice viene investito del merito della 17 to domanda formulata dall'accusa, domanda rispetto alla quale deve pronunciarsi, previa delibazione sulla competenza. 10. A sostegno di questa ricostruzione, che individua una serie di ipotesi in cui l'ambito applicativo dell'art. 48 subisce delle limitazioni, può essere evocato anche l'art. 63 d.lgs. 274 del 2000, secondo cui quando il giudice "ordinario" è competente a giudicare dei reati indicati dall'art. 4 d.lgs. cit., deve applicare le sanzioni del giudice di pace, in particolare l'intera disciplina prevista dal titolo II del d.lgs. n. 274 del 2000, alcune disposizioni in materia esecutiva nonché gli specifici istituti della particolare tenuità del fatto, delle condotte riparatorie e della sentenza di condanna alla pena della permanenza domiciliare. Si tratta di una disposizione volta ad assicurare che il sistema sanzionatorio del giudice di pace, assieme ad alcuni significativi istituti processuali e sostanziali, trovi applicazione anche nei procedimenti che si svolgono davanti a "giudici diversi". Vi rientrano sicuramente i casi in cui i reati del giudice di pace vengono giudicati, ratione persona, dal tribunale per i minorenni o quando il reato appartiene alla competenza di giudici speciali, ad esempio il tribunale dei ministri o il tribunale militare;
non è scontato, invece, che la disposizione trovi spazio nei casi di connessione eterogena derivante da concorso formale (ex art. 6 d.lgs. 274 del 2000), in quanto in tali ipotesi il tribunale applicherà la sanzione prevista dal reato più grave, che solitamente non è quello di competenza del giudice di pace. Al contrario, l'art. 63 cit. è destinato a trovare sicura applicazione proprio nei casi sopra individuati, in cui la competenza del giudice togato si radica per effetto del principio di perpetuatio iurisdictionis. 11. In conclusione va affermato il seguente principio di diritto: "L'incompetenza a conoscere dei reati appartenenti alla cognizione del giudice di pace deve essere dichiarata dal giudice togato in ogni stato e grado del processo, ai sensi dell'art. 48 d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274, disposizione che deroga al regime previsto dall'art. 23, comma 2, cod. proc. pen. sulla rilevabilità dell'incompetenza per materia c.d. in eccesso entro precisi termini di decadenza;
tuttavia nel caso in cui il giudice togato conosca del reato del giudice di pace per essere venuto meno il vincolo di connessione resta ferma, 18 per effetto del principio della perpetuatio iurisdictionis, la sua competenza, purché in origine correttamente individuata". 12. Sulla base del principio enunciato deve ritenersi infondato il terzo motivo del ricorso, con cui si è dedotta la nullità della sentenza per incompetenza funzionale del giudice, in quanto la Corte d'appello avrebbe dovuto dichiararsi incompetente e trasmettere gli atti al pubblico ministero, ai sensi dell'art. 48 d.lgs. n. 274 del 2000. Nella specie, non può trovare applicazione l'invocato art. 48 in quanto, in origine, la competenza del tribunale è stata individuata correttamente, dal momento che sia il reato di atti persecutori (art. 612-bis cod. pen.), che quello di lesioni personali aggravate (artt. 61, n. 2 e 582 cod. pen.) appartenevano alla competenza di quel giudice;
l'intervenuta assoluzione dell'imputato, in sede di appello, dal reato di cui all'art. 612-bis cod. pen. e il venir meno dell'aggravante teleologica per le lesioni personali, con conseguente qualificazione del residuo reato in quello di lesioni semplici (art. 582, secondo comma, cod. pen.), di competenza del giudice di pace, non determina l'applicazione dell'art. 48 d.lgs. cit., trovando spazio il principio della perpetuatio iurisdictionis. Il citato art. 48, come si è visto, opera nel caso in cui l'attribuzione di uno dei reati indicati nell'art. 4 d.lgs. 274 del 2000 ad un giudice diverso da quello di pace sia frutto di un errore nell'applicazione della disciplina sulla competenza per materia, quando cioè si verifichi una indebita sottrazione della materia che la legge attribuisce alla giurisdizione onoraria. 13. Passando all'esame delle altre doglianze contenute nel ricorso, si rileva l'inammissibilità dei primi due motivi con cui la motivazione viene sottoposta a censure riguardanti presunte omissioni nella ricostruzione dei fatti: con riferimento alla mancata considerazione di condotte persecutorie messe in atto dalle persone offese nessun elemento concreto viene offerto;
la doglianza sulla mancata acquisizione di una registrazione risulta generica. Del tutto infondato è anche il motivo con cui si lamenta la mancata applicazione dell'istituto di cui all'art. 131-bis cod. pen.: la giurisprudenza ha escluso l'applicabilità di questa causa di esclusione della punibilità nel procedimento davanti al giudice di pace, che conosce lo specifico e analogo 19 istituto previsto dall'art. 34 d.lgs. 274 del 2000, che prevede presupposti e condizioni diverse e che, comunque, il ricorrente non ha richiesto (cfr., Sez. U, n. 53683 del 28/11/2017, Perini, Rv. 271587). 14. E', invece, fondato il quarto motivo, in quanto deve ritenersi illegale la pena detentiva applicata dal tribunale con la pronuncia di condanna per un reato che comunque appartiene alla competenza materiale del giudice di pace (cfr., Sez. 2, n. 24411del 09/06/2010, Calandra, Rv. 247856). Nella specie, la Corte d'appello ha condannato l'imputato per il residuo reato di cui all'art. 582 cod. pen. alla pena detentiva di mesi tre e giorni dieci di reclusione, in violazione di quanto stabilito dall'art. 63 d.lgs. 274 del 2000, secondo cui, quando i reati previsti dall'art. 4 d.lgs. cit., sono giudicati dal giudice ordinario, si applicano le sole e specifiche sanzioni previste dalla disciplina sul processo davanti al giudice di pace (titolo II del d.lgs. 274 del 2000). 15. Pertanto, la sentenza impugnata deve essere annullata, con rinvio alla Corte d'appello di Perugia per la sola applicazione della pena, così come prevede il citato art. 63 d.lgs. 274 del 2000. Nel resto il ricorso deve essere respinto, dichiarando ex art. 624, comma 2, cod. proc. pen., l'irrevocabilità della sentenza in ordine all'accertamento della responsabilità dell'imputato per il reato di cui all'art. 582 cod. pen.
P. Q. M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla pena e rinvia per nuovo giudizio sul punto alla Corte d'appello di Perugia. Rigetta nel resto il ricorso e dichiara irrevocabile l'accertamento della responsabilità. Così deciso il 27/09/2018 Il Componente estensore Il Presidente RG FI Domenico Carcano Wah SEZIONE UNITE PENALL Depositato in Cancelleria Roma, il 3 LUG. 2019 * E N O IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO I Z Rosa Maria D'Amore 20