Sentenza 19 marzo 2008
Massime • 1
La connessione tra procedimenti di competenza del giudice di pace e quelli di altro giudice determina, ai sensi dell'art. 6 D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274, l'attribuzione della competenza per materia al giudice superiore soltanto in caso di concorso formale di reati, dovendo escludersi l'operatività degli altri casi di connessione previsti dall'art. 12 cod. proc. pen., in quanto la menzionata disposizione speciale prevale sulle norme generali del codice di procedura penale; ne consegue che la connessione non opera nel caso in cui più persone abbiano commesso reati in danno reciproco.
Commentario • 1
- 1. Processo penale: lo spostamento di competenza dal giudice di pace a un giudice superioreDr. Raffaele Vairo · https://www.avvocatoandreani.it/ · 13 novembre 2018
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 19/03/2008, n. 14679 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14679 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. GEMELLI Torquato - Presidente - del 19/03/200
Dott. SILVESTRI Giovanni - Consigliere - SENTENZA
Dott. ZAMPETTI Umberto - Consigliere - N. 00889
Dott. CASSANO Margherita - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PIRACCINI Paola - Consigliere - N. 040439/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul conflitto di competenza sollevato da:
1) TRIBUNALE DI ROMA - CONFLITTO;
nei confronti di:
2) GIUDICE DI PACE DI ROMA;
ORDINANZA del 15/11/2007 TRIBUNALE di ROMA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SILVESTRI GIOVANNI;
sentite le conclusioni del P.G. Dr. Esposito V., che ha chiesto dichiararsi la competenza del Giudice di Pace di Roma. RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
che, con ordinanza del 15.11.2007, il Tribunale di Roma rilevava conflitto negativo di competenza esponendo che il Giudice di pace di Roma aveva disposto la trasmissione degli atti al tribunale del procedimento penale a carico di LO AD in relazione alla connessione ritenuta esistente con altro procedimento per lesioni in danno dello stesso LO, stante la reciprocità dei reati di lesioni volontarie;
che il conflitto, ammissibile in rito, deve essere definito affermando la competenza del Giudice di pace in ordine al procedimento a carico dello LO;
che il D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274, art. 6, comma 1, stabilisce che "tra procedimenti di competenza del giudice di pace e procedimenti di competenza di altri giudici si ha connessione solo nel caso di persona imputata di più reati commessi con una sola azione od omissione", sicché, in riferimento alla precisa ed inequivoca portata limitativa della disposizione, nella giurisprudenza di questa Corte è stato precisato che la connessione tra procedimenti di competenza del giudice di pace e quelli di altro giudice determina, ai sensi del D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274, art. 6, l'attribuzione della competenza per materia al giudice superiore soltanto in caso di concorso formale di reati, dovendo escludersi l'operatività degli altri casi di connessione previsti dall'art. 12 c.p.p., in quanto la menzionata disposizione speciale prevale sulle norme generali del codice di procedura penale (Cass., Sez. 1^, 11 luglio 2003, confl., comp. in proc. Stolero, rv. 226118): con la conseguenza che la connessione non opera nel caso in cui più persone abbiano commesso reati in danno reciproco (Cass., Sez. 1, 18 maggio 2005, confl., comp. in proc. Dongiovanni, rv. 231963);
che, in applicazione di tali principi di diritto, va, dunque, riconosciuto che spetta al Giudice di pace la cognizione dei reati contestati allo LO.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione, Prima Sezione Penale, dichiara la competenza del Giudice di Pace di Roma, cui dispone trasmettersi gli atti.
Così deciso in Roma, il 19 marzo 2008.
Depositato in Cancelleria il 8 aprile 2008