Sentenza 16 luglio 2014
Massime • 1
La Corte di appello, quando, riqualificando un fatto giudicato dal tribunale, lo riconduce ad una fattispecie di reato di competenza del giudice di pace, può decidere, anche fuori dai casi previsti dall'art. 6 del D.Lgs. n. 74 del 2000, nel merito della impugnazione senza dover trasmettere gli atti al pubblico ministero e dichiarare contestualmente la competenza del giudice di pace. (Fattispecie in tema di derubricazione del reato di lesioni da gravi a lievi).
Commentari • 2
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 16/07/2014, n. 42827 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 42827 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. PALLA Stefano - Presidente - del 16/07/2014
Dott. ZAZA Carlo - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. SETTEMBRE Antonio - Consigliere - N. 2467
Dott. DE MARZO Giuseppe - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. POSITANO Gabriele - Consigliere - N. 12477/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
HI NO, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza del 06/11/2013 della Corte d'Appello di Trento;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Carlo Zaza;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale FRATICELLI Mario, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza impugnata, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Trento del 28/06/2012, veniva confermata l'affermazione di responsabilità di HI NO per il reato di cui all'art. 582 cod. pen., commesso in Trento l'08/11/2006 in danno di SO
ER. La sentenza di primo grado veniva riformata con la sostituzione, alla pena di mesi due di reclusione inflitta in primo grado, di quella della permanenza domiciliare per giorni venti. L'imputato ricorre sui punti e per i motivi di seguito indicati.
1. Sul rigetto dell'eccezione di incompetenza per materia, per essere il reato appartenente alla cognizione del giudice di pace, il ricorrente deduce violazione di legge nel riferimento della sentenza impugnata all'avvenuta riqualificazione del reato, quale produttivo di malattia inferiore ai venti giorni, con la sentenza impugnata e quindi nel corso del procedimento, a fronte della espressa previsione D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274, art. 48 per la quale il giudice dichiara in ogni stato e grado del processo la propria incompetenza ove ritenga il reato di competenza del giudice di pace. Ulteriori violazioni di legge sono lamentate nel richiamo della Corte territoriale D.Lgs. n. 274 del 2000, art. 63 che dal coordinamento con il citato art. 48 risulta riferito ai casi nei quali il reato di competenza del giudice di pace sia connesso con altri di competenza del giudice superiore, e con riguardo alla mancata instaurazione del contraddittorio sulla derubricazione del reato.
2. Sull'affermazione di responsabilità dell'imputato, il ricorrente deduce illogicità della motivazione in quanto fondata su dichiarazioni della persona offesa caratterizzate da aspetti di intrinseca inattendibilità e di contrasto con altre risultanze processuali, delle quali si dava atto nella stessa sentenza impugnata, e su elementi di riscontro non significativi.
3. Sulla determinazione della pena, il ricorrente deduce violazione di legge nella riforma in senso peggiorativo della sentenza di primo grado, in mancanza di impugnazione del pubblico ministero, con l'inflizione della pena della permanenza domiciliare per un reato che, come ritenuto con la sentenza, prevede la pena pecuniaria, e nella determinazione della pena inflitta in misura superiore al minimo edittale invece stabilito per la pena detentiva irrogata dal Tribunale.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. I motivi proposti sul rigetto dell'eccezione di incompetenza per materia sono infondati.
Il D.Lgs. n. 274 del 2000, art. 48 prevede effettivamente che in ogni stato e grado del processo il giudice, ove ritenga l'appartenenza del reato alla competenza del giudice di pace, lo dichiari con sentenza. La lettera di tale disposizione non esclude tuttavia l'interpretazione della stessa come riferita al caso in cui il reato sia stato originariamente contestato in termini che lo riconducono alla competenza del giudice di pace, e non anche a quello nel quale detta attribuzione di competenza sia il risultato di una diversa qualificazione giuridica del fatto, intervenuta nel corso del procedimento. Ed in quest'ultimo senso si pongono i principi affermati da questa Corte, pertanto coerenti con il testo normativo, in tema di inapplicabilità del beneficio della sospensione condizionale alle pene proprie del giudice di pace, anche ove le stesse siano irrogate da un giudice diverso in relazione a reati divenuti di competenza del giudice di pace (Sez. 4, n. 41702 del 20/09/2004, Nuciforo, Rv. 230274) e pure nel caso in cui ciò avvenga a seguito di una diversa qualificazione giuridica dei fatti (Sez. 5, n. 3198 del 28/09/2012 (22/01/2013), Gentili, Rv. 254382); principi i quali presuppongono evidentemente la possibilità che il giudice continui ad avere legittima cognizione di reati che solo successivamente al rinvio a giudizio siano stati qualificati in termini corrispondenti alla competenza del giudice di pace. Non rileva in contrario la circostanza, segnalata dal ricorrente, che l'orientamento giurisprudenziale citato riguardi in via primaria la questione dell'applicabilità della sospensione condizionale della pena, considerato che, per quanto detto, tale questione si pone solo in quanto si ritenga possibile che reati divenuti di competenza del giudice di pace siano trattati da un giudice diverso, possibilità pertanto implicitamente affermata nelle pronunce riportate. E neppure rilevano i dubbi sollevati dal ricorrente sulla riferibilità del D.Lgs. n. 274 del 2000, art. 63, laddove prevede che il giudice applichi le pene proprie del procedimento del giudice di pace ai reati divenuti di competenza di quest'ultimo, ai soli casi di connessione di detti reati con altri di competenza del giudice superiore, nel momento in cui la norma menzionata veniva citata nella sentenza impugnata al solo fine di giustificare la rideterminazione della pena. Insussistente è infine il vizio di illegittimità prospettato dal ricorrente, peraltro in termini generici, nella riqualificazione del fatto nel corso del giudizio di appello in assenza di contraddittorio, quest'ultimo viceversa assicurato dalla possibilità per l'imputato di esercitare i propri diritti di difesa sul punto proponendo ricorso per cassazione (Sez. 2, n. 32840 del 09/05/2012, Damjanovic, Rv. 253267; Sez. 2, n. 45795 del 13/11/2012, Tirenna, Rv. 254357; Sez. 2, n. 21170 del 07/05/2013, Maiuri, Rv. 255735; Sez. 2, n. 37413 del 15/05/2013, Drassich, Rv. 256652);
ricorso che nella specie non contiene alcuna censura specifica sulla fondatezza della derubricazione del reato.
2. Il motivo proposto sull'affermazione di responsabilità dell'imputato è infondato.
Gli aspetti critici delle dichiarazioni della persona offesa, di cui si dava atto nella sentenza impugnata, erano coerentemente ritenuti nella stessa superati dai riscontri individuati nella immediata indicazione ai verbalizzanti, da parte del SO, dell'imputato ancora presente in zona quale responsabile dell'aggressione, e nella oggettiva constatazione di lesioni compatibili con il racconto della vittima, quali un'infrazione del setto nasale, una tumefazione allo zigomo sinistro, ecchimosi al dorso, escoriazioni e la frattura della decima costola sinistra, ed altresì dal contrasto della versione dell'imputato, per la quale il SO avrebbe colpito quest'ultimo dopo essere stato deriso dallo HI per le percosse già subite ad opera di altri, con la mancata constatazione di lesioni sulla persona dell'imputato da parte dei Carabinieri intervenuti. Considerazioni, queste, alle quali il ricorrente oppone rilievi di merito fondati sul diretto esame degli elementi di prova, che non evidenziano vizi di illogicità nell'argomentazione motivazionale della Corte territoriale.
3. Anche il motivo proposto sulla determinazione della pena è infondato.
La lamentata violazione del divieto di reformatio in pejus è infatti insussistente laddove la Corte territoriale, a fronte dell'irrogazione in primo grado della pena detentiva, applicava all'imputato la meno afflittiva pena della detenzione domiciliare, prevista dal D.Lgs. n. 274 del 2000, art. 52, comma 2, lett. B, in alternativa alla pena pecuniaria, per i reati originariamente puniti con la reclusione ed attribuiti dal decreto stesso alla competenza del giudice di pace. Per le stesse ragioni, la dedotta violazione non è ravvisabile nella determinazione in misura superiore al minimo edittale di una pena che rimane meno grave di quella inflitta in primo grado;
determinazione peraltro congruamente motivata in base alla gravita del fatto ed ai precedenti anche specifici dell'imputato.
Il ricorso deve pertanto essere rigettato, seguendone la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 16 luglio 2014.
Depositato in Cancelleria il 13 ottobre 2014