Sentenza 12 giugno 2008
Massime • 1
L'incompetenza del tribunale a conoscere di reati appartenenti alla competenza del giudice di pace va eccepita, a pena di decadenza, entro il termine stabilito dall'art. 491, comma primo cod. proc. pen., come richiamato dall'art. 23, comma secondo, cod. proc. pen..
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 12/06/2008, n. 31484 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 31484 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2008 |
Testo completo
O S C U R A T A
3 14 84 /08 Sent. N. 1502 N. 20254/2007 Reg. G.
P.U. del 12.6.2008
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
III SEZIONE PENALE
composta dagli III.mi Signori:
Presidente Dott. Guido De Maio 66 Pierluigi Onorato Consigliere 66 Claudia Squassoni 44 Alfredo Maria Lombardi 66 Giulio Sarno
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Sul ricorso proposto dall'Avv. Erasmo Fuschillo, difensore di fiducia di I.S. n. a avverso la sentenza in data 29.3.2007 della Corte di Appello di (omissis)
Napoli, con la quale, a conferma di quella del Tribunale di Nola in data 2.11.2005, venne condannato alla pena di anni due e mesi sei di reclusione, quale colpevole dei reati: a) di cui all'art. 609 bis c.p.; d) di cui agli art. 81 cpv., 582 e 585 c.p., in relazione agli art. 576, comma primo n. 1,
e 61 n. 2 c.p., 576, comma 1 n. 5), c.p.; e) di cui agli art. 56 e 610 c.p.; f) di cui agli art. 81 cpv.
594, commi 1 e 4, c.p.; g) di cui agli art. 582 e 585 c.p. in relazione agli art. 576, comma primo n.
1, e 61 n. 2 c.p.; h) di cui all'art. 612, comma secondo, c.p., unificati sotto il vincolo della continuazione. :
Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso;
Udita in pubblica udienza la relazione del Consigliere Dott. Alfredo Maria Lombardi;
Udito il P.M., in persona del Sost. Procuratore Generale Dott. Angelo Di Popolo, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Napoli ha confermato la pronuncia di colpevolezza di in ordine ai reati: a) di cui all'art. 609 bis c.p.; d) di cui agli art.I.S.
81 cpv., 582 e 585 c.p., in relazione agli art. 576, comma primo n. 1, e 61 n. 2 c.p., 576, comma 1
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n. 5), c.p.; e) di cui agli art. 56 e 610 c.p.; f) di cui agli art. 81 cpv. 594, commi 1 e 4, c.p.; g) di cui agli art. 582 e 585 c.p., in relazione agli art. 576, comma primo n. 1, e 61 n. 2 c.p.; h) di cui all'art. 612, comma secondo, c.p., ascrittigli per avere costretto con violenza e minacce L.M. a subire un rapporto sessuale, cagionandole lesioni personali, nonché per avere in diverse circostanze cagionato lesioni personali alla L. averla ingiuriata, minacciata e commesso atti idonei diretti a costringerla con violenza a minacce a continuare la relazione sentimentale già intercorsa tra loro.
Secondo la ricostruzione dei fatti riportata nella sentenza, con riferimento al più grave episodio criminoso concretatosi nella violenza sessuale, l'Infante, dopo avere condotto con la propria auto la donna in un luogo isolato, colpendola con schiaffi e pugni, minacciandola ed ingiuriandola, la aveva costretta a subire un rapporto sessuale con penetrazione vaginale, abusando anche delle condizioni di sudditanza psicologica della indotta nella parte lesa dalle condotte reiteratamente aggressive, violente e minacciose dell'imputato.
La Corte territoriale ha rigettato i motivi di gravame con i quali l'appellante aveva eccepito l'incompetenza per materia del Tribunale in ordine ai reati di cui al capi f), g) ed h), in quanto di competenza del giudice di pace, dedotto la inattendibilità intrinseca della parte lesa, nonché
l'incompatibilità di quanto dichiarato dalla medesima con vari elementi circostanziali, tra i quali anche la condizione di impossibilità fisica per l'Infante di porre in essere un rapporto sessuale non consensuale, per essere stato all'epoca affetto da "parafimosi", successivamente eliminata mediante un intervento chirurgico.
Sulla questione di incompetenza, in particolare, la sentenza ha osservato che la relativa eccezione non era stata sollevata tempestivamente entro il termine di cui all'art. 491, comma primo, c.p.p. e che, in ogni caso, vi è indubbia connessione probatoria tra i vari reati di cui alla contestazione.
Avverso la sentenza ha proposto ricorso il difensore dell'imputato, che la denuncia per violazione di legge e vizi della motivazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo mezzo di annullamento il ricorrente denuncia la violazione ed errata applicazione degli art. 16 e 21 c.p.p. in relazione agli art. 6 e 48 del D. Lgs n. 274/2000.
Si deduce che ai sensi del citato art. 6 del D. Lgs n. 274/2000 si ha connessione solo nel caso di persona imputata di più reati commessi con una sola azione od omissione, sicché con riferimento alla possibilità di deroga della competenza del giudice di pace non operano le diverse ipotesi di connessione relative a reati commessi in tempi diversi dallo stesso soggetto;
che, pertanto, nel caso in esame, trattandosi di reati commessi in tempi e luoghi diversi, non risultava operante il limite alla deducibilità dell'eccezione previsto dall'art. 21, comma terzo, c.p.p.
Con i successivi vari motivi di gravame si denuncia mancanza o manifesta illogicità della motivazione con riferimento all'esame delle diverse risultanze probatorie da parte dei giudici di merito.
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In particolare si deduce che la Corte territoriale ha escluso la rilevanza della patologia da cui era affetto l'imputato, quale causa ostativa alla commissione della violenza sessuale, sulla base di una valutazione a-tecnica, non supportata da alcuna conoscenza specialistica.
Si osserva sul punto che il medico curante aveva già da alcuni anni consigliato all'│1. di sottoporsi ad intervento chirurgico, poi eseguito nell' (omissis) e che la distinzione operata dai giudici di merito tra "parafimosi" e "fimosi serrata” è indicativa della evoluzione della malattia e non del grado di gravità della stessa.
Si deduce, inoltre, mancanza ed illogicità della motivazione con riferimento ai rilievi circa la inattendibilità delle fonti testimoniali, in quanto queste ultime collocavano l'episodio della violenza sessuale in ora serale e, quindi, in un orario incompatibile con quello pomeridiano in cui la L. si recò al pronto soccorso dell'Ospedale diomissis
Si deduce, poi, mancanza di motivazione in ordine alla verifica da parte dei giudici di merito del luogo in cui sarebbe stata consumata la violenza sessuale, stante la carenza di precisazioni della parte lesa sul punto.
Si denuncia, infine, mancanza di motivazione in ordine ai rilievi formulati dall'appellante circa la inconciliabilità della sequenza dei fatti narrati dalla parte lesa con i limiti temporali in cui si sarebbero verificati, nonché in ordine al valore significativo dei flussi telefonici intercorsi tra le parti successivamente all'episodio di violenza sessuale.
Con un ulteriore motivo di gravame si denuncia la violazione ed errata applicazione dell'art. 62 bis c.p..
Si deduce che la Corte territoriale ha fondato erroneamente il diniego delle attenuanti generiche, tra l'altro, sul comportamento processuale dell'imputato, poiché lo stesso ha partecipato assiduamente al dibattimento. Si osserva che l'Infante è incensurato ed aveva anche posto in essere tentativi per effettuare il risarcimento dei danni;
che ai fini della concessione delle attenuanti generiche doveva tenersi conto delle circostanze di cui all'art. 133 c.p., peraltro valutate positivamente ai fini della concessione della diminuente di cui all'art. 609 bis ultimo comma c.p..
Con l'ultimo motivo si denuncia, infine, la mancata applicazione dell'indulto in relazione ai reati cui tale beneficio risulta applicabile.
Il ricorso non è fondato.
I rilievi del ricorrente in ordine ai limiti in cui opera la connessione tra procedimenti, ai fini dello spostamento della competenza in favore del giudice superiore, con riferimento ai reati di competenza del giudice di pace, sono esatti, ai sensi del puntuale disposto di cui all'art. 6, comma primo, del D. Lgs n. 274/2000, che prevede la sola ipotesi del concorso formale di reati (cfr. sez. I,
200333054, Confl. comp. in proc. Stolero, RV 226118; sez. I, 200521357, Confl. comp. in proc.
Dongiovanni ed altro, RV 231963).
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Inoltre, ai sensi dell'art. 48 del medesimo decreto legislativo, il giudice può dichiarare, con sentenza, la competenza del giudice di pace in ogni stato e grado del giudizio, disponendo la trasmissione degli atti al P.M..
Tale disposizione, però, non incide sul disposto di cui all'art. 23, comma secondo, c.p.p. che disciplina il potere della parte di eccepire l'incompetenza per materia, allorché la stessa appartiene ad un giudice inferiore, ancorandola, a pena di decadenza, al termine stabilito dall'art. 491, comma primo, c.p.p., come peraltro già rilevato nella sentenza impugnata.
Termine che non è stato rispettato nel caso in esame.
Esattamente, pertanto, la sentenza impugnata ha dichiarato l'imputato decaduto dalla relativa eccezione.
Peraltro, deve essere anche osservato che le disposizioni citate non comminano alcuna sanzione di nullità per l'ipotesi in cui il giudice avente competenza superiore abbia deciso in ordine ad un reato di competenza del giudice di pace.
Pertanto, l'incompetenza del Tribunale a conoscere alcuni dei reati ascritti all'imputato, in quanto di competenza del giudice di pace, non può essere rilevata di ufficio in sede di legittimità, non ricorrendo un caso di nullità della pronuncia sul punto, stante la tassatività della previsione normativa in materia.
Nel resto le censure del ricorrente di cui ai successivi motivi di gravame sono di carattere meramente valutativo, in quanto costituiscono esclusivamente una critica della valutazione delle risultanze probatorie da parte dei giudici di merito, senza che risulti evidenziato un effettivo vizio di motivazione della pronuncia, tale da integrare l'ipotesi della carenza o manifesta illogicità.
Peraltro, la sentenza impugnata risulta diffusamente motivata in ordine alla attendibilità intrinseca della parte lesa, con riferimento alla quale sono state ampiamente esaminate le risultanze della perizia psicologica e psichiatrica cui è stata sottoposta;
è stata evidenziata, in particolare,
l'intrinseca coerenza logica e precisione del narrato, la assenza di stati emotivi di rancore o di interessi speculativi, nonché rilevata l'esistenza di riscontri alle accuse, tra cui principalmente il referto ospedaliero, che ha certificato l'esistenza di lesioni (contusione al naso e segni di graffio ad un braccio ed al collo) compatibili con la violenza sessuale subita dalla L.
La sentenza ha inoltre esaustivamente esaminato le deduzioni con le quali l'appellante aveva contestato la compatibilità della collocazione temporale dell'episodio criminoso da parte della L. e di altri testi con l'orario di ingresso della parte lesa nell'Ospedale, nonché le risultanze della certificazione medica attestante la condizione patologica da cui era affetto l'imputato e quelle dei tabulati telefonici, ritenendo tutti i dedotti elementi irrilevanti al fine di inficiare il quadro probatorio emerso a carico dell'Infante con motivazione adeguata ed immune da vizi logici, che, in particolare, ha dato adeguatamente conto delle ragioni per le quali la patologia da cui era affetto l'imputato non è stata ritenuta tale da impedire, all'epoca dei fatti, il rapporto sessuale di cui alla
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contestazione; valutazioni che non possono formare oggetto di riesame in sede di legittimità sulla base di una diversa lettura delle predette risultanze probatorie.
Anche con riferimento al diniego delle attenuanti generiche, inoltre, la sentenza risulta adeguatamente motivata, operando la diminuente di cui all'art. 609 bis c.p. su un piano diverso rispetto alle invocate attenuanti, che peraltro sono precipuamente dirette ad un particolare contenimento della pena allorché lo stesso minimo edittale risulti non adeguato alla scarsa rilevanza della condotta illecita.
Sul punto i giudici di merito hanno ritenuto l'inesistenza di elementi che giustificassero un ulteriore contenimento della pena inflitta.
Infine l'indulto trova applicazione in sede esecutiva.
Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato.
Ai sensi dell'art. 616 c.p.p. segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma nella pubblica udienza del 12.6.2008.
IL PRESIDENTE
Colla IL CONSIGLIERE RELATORE вер12 Will IL CANCELLIERE
DEPOBITATA
29 LUG. 2008
IL CANGEN ERECT