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16 settembre 2003
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24 dicembre 2021
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Art. 48. (( (Ulteriori disposizioni in materia di installazione di impianti mobili di comunicazione elettronica)
(ex novo) ))
(( 1. Per la realizzazione di nuove stazioni radio base e le modifiche delle medesime che non comportino variazioni plano-altimetriche per dimensioni o ingombro su infrastrutture dell'autorita' aeronautica competente deve essere esclusivamente inviata una comunicazione all'Ente nazionale per l'aviazione civile, all'Aeronautica militare e alla societa' ENAV Spa per eventuali accertamenti, e acquisito il preventivo parere dell'aeronautica militare conformemente a quanto disciplinato dagli articoli 44 e 45.
2. Fuori dei casi di cui al comma 1, per le installazioni e le modifiche di stazioni radio base oggetto di valutazione di compatibilita' per ostacoli e pericoli alla navigazione aerea, i termini di rilascio del nulla osta da parte dell'autorita' aeronautica competente si intendono conformi a quanto disciplinato dagli articoli 44 e 45.
(ex novo) ))
(( 1. Per la realizzazione di nuove stazioni radio base e le modifiche delle medesime che non comportino variazioni plano-altimetriche per dimensioni o ingombro su infrastrutture dell'autorita' aeronautica competente deve essere esclusivamente inviata una comunicazione all'Ente nazionale per l'aviazione civile, all'Aeronautica militare e alla societa' ENAV Spa per eventuali accertamenti, e acquisito il preventivo parere dell'aeronautica militare conformemente a quanto disciplinato dagli articoli 44 e 45.
2. Fuori dei casi di cui al comma 1, per le installazioni e le modifiche di stazioni radio base oggetto di valutazione di compatibilita' per ostacoli e pericoli alla navigazione aerea, i termini di rilascio del nulla osta da parte dell'autorita' aeronautica competente si intendono conformi a quanto disciplinato dagli articoli 44 e 45.
Commentari • 16
- 1. Le quote di partecipazione a fondi di investimento chiusi alla prova dei vincoli: pegno e pignoramentoDiritto Bancario Segreteria · https://www.dirittobancario.it/ · 10 dicembre 2021 · 0.9466705
Sommario 1. Premessa – 2. La nozione di Oicr – 3. La partecipazione al fondo e le relative quote – 4. La documentazione delle quote – 5. La partecipazione ai fondi aperti – 6. La partecipazione ai fondi chiusi – 7. Il “richiamo degli impegni” nei FIA chiusi riservati – 8. I vincoli sulle quote: il pegno; 8.1 Pegno su quote rappresentate da certificato “singolo”; 8.1 Pegno su quote dematerializzate; 8.3 Pegno su quote “immesse” nel certificato cumulativo – 9. Il pignoramento; 9.1 Pignoramento di quote rappresentate da certificato “singolo”; 9.2 Pignoramento di quote dematerializzate; 9.3 Pignoramento di quote “immesse” nel certificato cumulativo. 1. Premessa Scopo di queste note è …
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Giurisprudenza • 254
- 1. Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 14/02/2024, n. 1470Provvedimento: […] La richiesta della separazione contabile discende da un preciso ordine normativo, visto l'art. 48 del Codice delle Comunicazioni Elettroniche (legge n. 259/2003, nonché dall'art. 5, comma 1, lett. g) del d.lgs. n. 177/2005 che prevede “ l'obbligo di separazione contabile per le imprese operanti nel settore delle comunicazioni radiotelevisive in tecnica digitale, […]Leggi di più...
- risarcimento del danno·
- separazione contabile·
- violazione del bando·
- graduatoria·
- annullamento degli atti amministrativi·
- procedura di gara·
- sostituzione di documenti·
- assegnazione delle frequenze TV·
- patrimonio·
- diritti acquisiti·
- eccesso di potere·
- difetto di istruttoria·
- criteri di valutazione·
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- improcedibilità del ricorso