Sentenza 2 marzo 2010
Massime • 1
La violazione della disciplina sulla competenza per materia del giudice di pace (art. 48, D.Lgs. 28 agosto 2000, n 274) determina l'annullamento senza rinvio da parte della Corte di Cassazione della sentenza del giudice monocratico, con conseguente restituzione degli atti al Pubblico Ministero procedente. (Fattispecie relativa al reato di cui all'art. 11, D.Lgs. n. 313 del 1991 in materia di sicurezza dei giocattoli in cui il giudice, in ulteriore violazione della disciplina dettata dal D.Lgs. n. 274 del 2000, aveva erroneamente emesso un decreto penale di condanna).
Commentari • 2
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 02/03/2010, n. 12636 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12636 |
| Data del deposito : | 2 marzo 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. LUPO Ernesto - Presidente - del 02/03/2010
Dott. CORDOVA Agostino - Consigliere - SENTENZA
Dott. PETTI Ciro - Consigliere - N. 428
Dott. MARMO Margherita - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SARNO Giulio - rel. Consigliere - N. 19873/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) IN QU N. IL 19/06/1962;
2) NG GJ N. IL 19/06/1957;
avverso la sentenza n. 2313/2008 TRIBUNALE di BARI, del 05/02/2009;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 02/03/2010 la relazione fatta dal Consigliere Dott. SARNO Giulio;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. FRATICELLI Mario che ha concluso per l'annullamento con rinvio limitatamente al trattamento sanzionatorio. Rigetta nel resto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
DI QU e NG IE hanno proposto opposizione al decreto penale con il quale erano stati condannati alla pena dell'ammenda per la violazione dell'art. 110 c.p.; D.Lgs. n. 313 del 1991, artt. 2, 3, 4, 5 e 11 perché, in concorso tra loro, in data 29.12.2005, a seguito di ispezione presso i locali dell'attività commerciale denominata "Play di Xin Long", sita in Bari, via Merlo 195, effettuata da militari della Guardia di Finanza, venivano trovati in possesso di 532 giocattoli privi della prescritta marcatura CE. A seguito di opposizione il decreto penale veniva revocato ed il tribunale di Bari riteneva di dover addivenire ad una pronuncia di condanna nei confronti di entrambi sulla base dell'informativa della Guardia di Finanza e degli allegati,ritenendo provata l'attività di detenzione per la vendita del materiale rinvenuto.
Nel dispositivo la sentenza recava la condanna per ciascuno degli imputati, previa concessione delle attenuanti generiche, alla pena di Euro 8000 di ammenda oltre alla confisca e l'ordine di sospensione condizionale della pena.
Nel corpo della motivazione, invece, era scritto: "tenuto conto dei criteri di cui all'art. 133 c.p., si stima congrua la pena di giorni 15 di reclusione ed Euro 200 di multa oltre al pagamento delle spese processuali".
Avverso tale decisione propongono ricorso per cassazione entrambi gli imputati deducendo:
1) l'insussistenza del reato non prevedendo la norma contestata la detenzione ai fini di vendita;
2) la nullità della sentenza risultando omessa qualsivoglia considerazione in ordine all'elemento psicologico del reato;
3) in subordine l'erronea applicazione della legge penale risultando in motivazione applicata pena di specie diversa da quella prevista dalla legge ed indicata nel dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Rileva anzitutto il Collegio che il reato in oggetto rientra tra quelli per i quali è stabilita la competenza del giudice di pace. Nella specie risulta evidentemente contestata, infatti, la condotta indicata al D.Lgs. 27 settembre 1991, n. 313, art. 11, comma 1 "attuazione della direttiva n. 88/378/cee relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli stati membri concernenti la sicurezza dei giocattoli, a norma del L. 29 dicembre 1990, n. 528, art. 54" che fa riferimento a "chiunque immette in commercio, vende o distribuisce gratuitamente al pubblico giocattoli privi del marchio CE/ Ciò posto si rileva che, ai sensi del D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274, art. 4, lett. o) recante "Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace, a norma del L. 24 novembre 1999, n. 468, art. 14" la competenza per materia appartiene al giudice di pace e che, in base al successivo art. 48, "in ogni stato e grado del processo, se il giudice ritiene che il reato appartiene alla competenza del giudice di pace, lo dichiara con sentenza e ordina la trasmissione degli atti al pubblico ministero".
Non rimane, pertanto, che annullare la sentenza impugnata senza rinvio disponendo la restituzione degli atti al PM in ossequio alla disposizione testè citata, tanto più che, ai sensi del D.Lgs. n.274 del 2000, art. 2, lett. l), nel procedimento in questione non si applicano le norme contenute nel codice di procedura penale relative al decreto penale di condanna.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al pubblico ministero presso il tribunale di Bari, stante la competenza del giudice di pace.
Così deciso in Roma, il 2 marzo 2010.
Depositato in Cancelleria il 1 aprile 2010