Sentenza 29 settembre 2004
Massime • 1
Pur essendo la connessione, nel vigente sistema processuale, criterio autonomo ed originario di attribuzione della competenza, essa non comporta, nelle fasi antecedenti al giudizio, l'operatività del principio della "perpetuatio jurisdictionis". Pertanto, qualora, prima della chiusura delle indagini preliminari, sopravvenga pronuncia di archiviazione relativamente ad alcuno dei fatti tra loro connessi, non può invocarsi il suddetto principio per sostenere, anche con riguardo agli altri fatti, il permanere della competenza del giudice inizialmente individuato sulla base della connessione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 29/09/2004, n. 45418 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 45418 |
| Data del deposito : | 29 settembre 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MARRONE Franco - Presidente - del 29/09/2004
Dott. FERRUA Giuliana - Consigliere - SENTENZA
Dott. ROTELLA Mario - Consigliere - N. 1374
Dott. NAPPI Aniello - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BRUNO Paolo ON - Consigliere - N. 18877/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
SI ON nato il [...] e da AF IA nato il [...];
avverso la sentenza emessa il 10-3-04 dalla Corte di appello di Torino. Visti gli atti, la sentenza denunciata ed il ricorso;
Udita in Pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. Giuliana Ferrua.
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. IZZO Gioacchino che ha concluso per la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi.
MOTIVI DI RICORSO E RAGIONI DELLA DECISIONE
Con sentenza 3-7-03 il Gup Presso il Tribunale di Mondovì, a seguito di giudizio abbreviato, dichiarava SI AT e AF IA responsabili di associazione finalizzata alla commissione di furti nonché di vari episodi di furto e di indebita utilizzazione di bancomat e carte di credito;
con le attenuanti generiche equivalenti alle contestate aggravanti li condannava a pene ritenute di giustizia, assolvendoli da un episodio di furto aggravato. Con pronuncia 10-3-04 la Corte di appello di Torino assolveva i predetti dall'imputazione relativa al reato associativo e rideterminava le pene inflitte. Avverso la decisione di secondo grado hanno proposto ricorso per Cassazione gli imputati nei termini infradescritti.
SI AT.
1 - Violazione di legge e vizio motivazionale in ordine al giudizio di bilanciamento delle circostanze.
2 - Violazione di legge e vizio motivazionale in ordine alla pena base ed agli aumenti per la continuazione.
3 - Violazione di legge e vizio motivazionale in ordine alla ritenuta applicabilità della misura di sicurezza della libertà vigilata. AF IA.
1 - Violazione di legge per difetto di competenza territoriale del giudice di primo grado.
La Corte osserva.
Con atto 5-8-04 (pervenuto il 20-9-04) lo SI ha dichiarato di rinunciare al gravame.
Per quanto concerne la posizione dell'AF si rileva che il medesimo, con l'unico motivo presentato, ha dedotto che - essendo intervenuta l'assoluzione per l'episodio in relazione al quale si era determinata la competenza per connessione del Tribunale di Mondovì, episodio fra l'altro riferito solo da fonte confidenziale - in relazione al reato più grave, da prendere in considerazione ex art. 16 c.p.p., sussisteva la competenza del Tribunale di Cuneo.
La censura è manifestamente infondata.
Invero il Gup, nel ritenere la propria competenza, ha fatto correttamente riferimento alle imputazioni in astratto considerate, dovendo il difetto di elementi a carico essere valutato in sede di merito. A ciò aggiungasi che nel provvedimento impugnato è stato evidenziato - ed il ricorrente omette di prendere in esame tale esame tale puntualizzazione - che a carico dell'imputato non v'era solo la fonte confidenziale, ma ulteriori dati: ne' ovviamente può incidere il fatto che essi siano stati ritenuti insufficienti per un'affermazione di responsabilità.
Al proposito va ribadito che, solo qualora le ragioni della connessione vengano meno prima della chiusura delle indagini preliminari, in fase procedimentale antecedente al giudizio - come nel caso in cui sopravvenga pronuncia di archiviazione relativamente ad alcuno dei fatti tra loro connessi - è da escludersi l'operatività del principio della "perpetuatio jurisdictionis" operante invece nelle fasi successive (Cass. 2-12-97 n. 0 6442 RV. 208946; Cass. 22-2-99 n. 00 736 Rv. 212879; Cass. 23-4-04 n. 19050 RV. 228162).
Per le svolte considerazioni s'impone declaratoria di inammissibilità dei ricorsi con condanna degli impugnanti in solido al pagamento delle spese del procedimento e di ciascuno di loro al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che, valutata la vicenda processuale, si stima equo fissare in 500 euro.
P.Q.M.
La Corte, dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese del procedimento e ciascuno di loro al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di 500 euro.
Così deciso in Roma, il 29 settembre 2004.
Depositato in Cancelleria il 24 novembre 2004