Sentenza 27 marzo 2015
Massime • 1
L'incompetenza del tribunale a conoscere di reati appartenenti alla competenza del giudice di pace deve essere eccepita, a pena di decadenza, entro il termine stabilito dall'art. 491, comma primo, cod. proc. pen., come richiamato dall'art. 23, comma secondo, cod. proc. pen.; né, a tal fine, rileva il disposto di cui all'art. 48 del d.lgs.vo n. 274 del 2000, il quale non deroga al regime della non rilevabilità d'ufficio dell'incompetenza per materia del tribunale a favore del giudice di pace, limitandosi a stabilire che il giudice, qualora debba dichiarare l'incompetenza per materia a favore del giudice di pace, la dichiara con sentenza e trasmettendo gli atti al P.M. e non direttamente al giudice di pace.
Commentari • 3
- 1. Riqualificazione del fatto a favore del giudice di pace: che fare? (Cass. SSUU, 28908/19)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 16 novembre 2020
- 2. La Cassazione interviene in materia di incompetenza a trattare i reati appartenenti alla cognizione del giudice di paceDi Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 24 luglio 2019
- 3. Giudice di pace, incompetenza per materia per eccessoAccesso limitatoSimone Marani · https://www.altalex.com/ · 19 luglio 2019
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 27/03/2015, n. 25499 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 25499 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2015 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. LOMBARDI Alfredo M. - Presidente - del 27/03/2015
Dott. SAVANI Piero - Consigliere - SENTENZA
Dott. FUMO Maurizio - Consigliere - N. 1142
Dott. DE MARZO GI - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CAPUTO Angelo - rel. Consigliere - N. 37026/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PA PP (ANCHE PCN) N. IL 26/03/1958;
PA MA (ANCHE PCN) N. IL 02/02/1989;
avverso la sentenza n. 895/2012 CORTE APPELLO di CATANIA, del 06/12/2012;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 27/03/2015 la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANGELO CAPUTO;
Udito il Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione Dott. Cetrangolo O., che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza deliberata il 06/12/2012, la Corte di appello di Catania, per quanto è qui di interesse, ha confermato la sentenza in data 14/10/2011 con la quale il Tribunale di Modica, sempre per quanto è qui di interesse, aveva dichiarato: PA RC colpevole del reato (in concorso con PA GI) di minaccia in danno di ED AN e lo aveva condannato alla pena di Euro 20 di multa;
PA GI colpevole del reato (in concorso con PA RC) di minaccia in danno di ED AN e del reato di lesioni in danno della medesima ED e, ritenuta la continuazione, lo aveva condannato alla pena di Euro 620 di multa.
2. Avverso l'indicata sentenza della Corte di appello di Catania hanno proposto ricorso per cassazione, con un unico atto, PA GI e PA RC attraverso il difensore avv. A. E. Andronico, articolando tre motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173 disp. att. c.p.p., comma 1. Il primo motivo denuncia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 274 del 2000, artt. 2, 4, 6 e 48 e degli artt. 12, 13, 14, 15, 16
e 23 c.p.p. e vizi di motivazione. I giudici di primo e di secondo grado hanno giudicato i delitti contestati ai ricorrenti in violazione del D.Lgs. n. 274 del 2000, art. 48, laddove la Corte di appello ha erroneamente ritenuto ascritto a PA GI il reato di minaccia grave, che comunque non attribuirebbe al tribunale la competenza per il reato di lesioni a norma della disciplina di cui al D.Lgs. n. 274 del 2000, artt. 4 e 6, sicché, come affermato dalla giurisprudenza di legittimità, la sentenza deve essere annullata senza rinvio con restituzione degli atti al P.M..
Il secondo motivo denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 49, 51 e 612 c.p. e art. 832 c.c. e vizi di motivazione. La Corte di appello non ha spiegato in che modo la minaccia prospettata superi il concetto di "reazione legittima" indicato dalla giurisprudenza di legittimità in ordine alla c.d. minaccia condizionata, interpretando erroneamente la normativa - anche civilistica - in tema di jus excludendi alios, laddove l'avviso dell'esercizio futuro ed ipotetico potere di estromissione del soggetto non gradito dalla propria abitazione integra l'esercizio di diritto o facoltà legittima. L'intento degli imputati - entrambi titolari dello jus excludendi alios essendo la casa indicata nel capo di imputazione come di AZ LA di proprietà di PA GI e presso di essa abita anche il figlio PA RC - era prevenire un'azione illecita della ED, rappresentando la loro legittima reazione.
Il terzo motivo denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 192 c.p.p. e vizi di motivazione. In ordine alla condanna di PA
GI per il reato di lesioni, la mancata assunzione della prova con esperimento giudiziale ha violato il diritto alla prova dell'imputato, laddove le sentenza di merito non spiegano le modalità della condotta. A fronte della condanna di CI per lesioni in danno di PA, illogicamente la sentenza impugnata non riconosce al secondo la scriminante della legittima difesa.
3. La difesa dei ricorrenti ha depositato atto con motivi aggiunti. In ordine al primo motivo di ricorso, la Corte di appello, investita da specifica doglianza, avrebbe dovuto annullare la sentenza di primo grado e rimettere gli atti al P.M. in applicazione del D.Lgs. n. 274 del 2000, art. 48, laddove la sua statuizione travisa l'imputazione di minaccia, non aggravata, mentre entrambi i reati ascritti a PA GI rientrano nella competenza del giudice di pace. In ordine al secondo motivo di ricorso, la giurisprudenza di legittimità esclude la punibilità della minaccia laddove il soggetto agisca al solo scopo di prevenire un'azione illecita. CONSIDERATO IN DIRITTO
I ricorsi devono essere rigettati.
Il primo motivo del ricorso principale e dei motivi aggiunti non può essere accolto. Pur consapevole del diverso indirizzo seguito dalla pronuncia richiamata dai ricorrenti (Sez. 3, n. 12636 del 02/03/2010 - dep. 01/04/2010, Ding e altro, Rv. 246816), ritiene il Collegio di aderire all'orientamento di gran lunga maggioritario nella giurisprudenza di questa Corte, secondo cui la disciplina dettata dal D.Lgs. n. 274 del 2000, art. 48 "non incide sul disposto di cui all'art. 23 c.p.p., comma 2, che disciplina il potere della parte di eccepire l'incompetenza per materia, allorché la stessa appartiene ad un giudice inferiore, ancorandola, a pena di decadenza, al termine stabilito dall'art. 491 c.p.p., comma 1" (Sez. 5, n. 15727 del 22/01/2014 - dep. 08/04/2014, P.G. in proc. Bartolo, Rv. 260560);
infatti, l'incompetenza del tribunale a conoscere di reati appartenenti alla competenza del giudice di pace va eccepita, a pena di decadenza, entro il termine stabilito dall'art. 491 c.p.p., comma 1, come richiamato dall'art. 23 c.p.p., comma 2. (Sez. 3, n. 31484
del 12/06/2008 - dep. 29/07/2008, Infante, Rv. 240752). La disciplina dettata dall'art. 48 cit., dunque, deve essere interpretata nel senso che "essa non deroga al regime della non rilevabilità d'ufficio dell'incompetenza per materia del tribunale a favore del giudice di pace, ma stabilisce semplicemente che, qualora il giudice, secondo le regole fissate nel codice di procedura penale, debba dichiarare l'incompetenza per materia a favore del giudice pace, lo fa con sentenza e trasmettendo gli atti al pubblico ministero e non direttamente al giudice di pace" (Sez. 3, n. 21257 del 05/02/2014 - dep. 26/05/2014, C, Rv. 259655). Nel caso di specie, non è stata dedotta ne' risulta la tempestiva eccezione dell'incompetenza del tribunale a conoscere dei reati in questione, sicché le doglianze non possono essere accolte.
Anche il secondo motivo del ricorso principale e dei motivi aggiunti è infondato. La minaccia rivolta alla persona offesa è consistita nel prospettare che gli imputati l'avrebbero buttata dal balcone qualora l'avessero trovata a casa di AZ LA (moglie e madre degli imputati): il contesto nel quale la frase minacciosa è stata pronunciata risulta delineato dalla sentenza di primo grado, che si integra con quella, sul punto, conforme di secondo grado (Sez. 2, n. 11220 del 13/11/1997 - dep. 05/12/1997, Ambrosino, Rv. 209145), che ha evidenziato come le ragioni della discussione sorta tra le parti (sulla quale tutti hanno concordato e rispetto alla quale, peraltro, il ricorrente non propone alcun rilievo critico) debbano essere individuate nell'influenza esercitata dalla ED sulla AZ. Lungi dunque dal configurarsi nei termini evocati dai ricorrenti, la frase in questione risulta, sulla base della ricostruzione non contestata offerta dal giudice di merito, volta a precludere i contatti tra la persona offesa e la congiunta degli imputati, il che, come rilevato dalla Corte di appello, è estraneo alla nozione di reazione legittima valorizzato dalla giurisprudenza richiamata dal ricorso.
Il terzo motivo non merita accoglimento. Premesso che, nella sintesi non contestata offertane dalla sentenza impugnata, la doglianza articolata nei motivi di appello in punto configurabilità della legittima difesa faceva riferimento a fatti di violazione di domicilio, il motivo in esame prospetta invece la scriminante con riguardo al reato di lesioni per il quale è stato condannato CI OR: in tali termini, la censura, per un verso, omette il puntuale confronto con la ricostruzione dei fatti prospettata dai giudici di merito (secondo cui l'aggressione di CI segui la condotta di PA GI che scagliò all'indirizzo della ED la sedia che la colpì alla gamba, il che, diversamente da quanto dedotto dal ricorso, da conto delle modalità della condotta dell'imputato), mentre, per altro verso, rimette a questa Corte questioni di merito non sottoposte al giudice di appello. Del tutto generica è poi la doglianza relativa all'esperimento giudiziale.
I ricorsi, pertanto, devono essere rigettati e i ricorrenti devono essere condannati, ciascuno, al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 27 marzo 2015.
Depositato in Cancelleria il 17 giugno 2015