Sentenza 5 febbraio 2014
Massime • 1
La Corte di appello, qualora riqualifica un fatto giudicato dal tribunale, riconducendo lo stesso ad una fattispecie di reato di competenza del giudice di pace, può decidere nel merito l'impugnazione ex art. 24, comma secondo, cod. proc. pen. senza dover trasmettere gli atti al pubblico ministero e dichiarare contestualmente la competenza del giudice di pace, anche fuori dai casi previsti dall'art. 6 del D.Lgs. n. 74 del 2000, secondo cui tra i procedimenti di competenza del giudice di pace e quelli di competenza di altro giudice si ha connessione solo nel caso di persona imputata di più reati commessi con una sola azione od omissione. (Fattispecie in tema di derubricazione del reato di maltrattamenti in famiglia in quello di ingiuria).
Commentari • 3
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 05/02/2014, n. 21257 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 21257 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MANNINO Saverio - Presidente - del 05/02/2014
Dott. MULLIRI Guicla - Consigliere - SENTENZA
Dott. GRAZIOSI Chiara - Consigliere - N. 377
Dott. ANDREAZZA Gastone - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ANDRONIO Alessandro - rel. Consigliere - N. 45024/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
C.A. , nato il (OMISSIS) ;
avverso la sentenza della Corte d'appello di Torino del 12 aprile 2013;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Dott. ANDRONIO Alessandro M.;
udito il pubblico ministero, in persona del sostituto procuratore generale Dott. D'AMBROSIO Vito, che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata limitatamente al capo 3 e per il rigetto nel resto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. - Con sentenza del 24 luglio 2012, il GUP del Tribunale di Torino ha condannato l'imputato, a seguito di giudizio abbreviato, riconosciuta la continuazione, per i reati di cui: 1) all'art. 609 quater c.p., comma 1, n. 2), - così riqualificata l'originaria contestazione di cui all'art. 609 bis c.p., comma 1 e comma 2, n. 1), - per avere avuto rapporti sessuali, anche completi, con la nipote G.E., nata il (OMISSIS) , affidata a lui e alla moglie A.S. e con la quale aveva una relazione di convivenza (nell'ottobre 2011 e nei mesi precedenti); 2) all'art. 483 c.p., per avere denunciato falsamente lo smarrimento del foglio di soggiorno, della patente internazionale di guida e della carta d'identità italiana, mentre aveva in realtà lasciato detti documenti all'interno della sua abitazione (il 27 febbraio 2012); 3) all'art. 572 c.p., per avere maltrattato la propria moglie A.S. rifiutandosi di avere con la stessa rapporti intimi e insultandola quotidianamente, nonché percuotendola, spintonandola e facendo pesanti complimenti a sfondo sessuale alla nipote G.E. anche in sua presenza.
Con la stessa sentenza l'imputato è stato condannato al risarcimento del danno in favore delle parti civili G.E. ed A.S., da liquidarsi in sede civile, con riconoscimento di provvisionali.
Con sentenza del 12 aprile 2013, la Corte d'appello di Torino, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha riqualificato il fatto di cui al capo 3) dell'imputazione ai sensi dell'art. 81, comma 2 e art. 594 c.p., e ha rideterminato conseguentemente il trattamento sanzionatorio in diminuzione.
2. - Avverso la sentenza l'imputato ha proposto, tramite il difensore, ricorso per cassazione, chiedendone l'annullamento. 2.1. - Con un primo motivo di doglianza, si lamentano la mancanza di correlazione fra accusa e sentenza con riferimento alla circostanza aggravante di cui all'art. 609 quater c.p., comma 1, n. 2), nonché la violazione di legge in relazione all'art. 609 septies, comma 4, n. 2), e il difetto di procedibilità dell'azione penale per mancanza di querela. Lamenta la difesa che la Corte territoriale ha respinto l'eccezione di difetto di querela ritenendo il reato procedibile d'ufficio in quanto commesso da persona cui era stata affidata la minore con la quale aveva un rapporto di convivenza. Lamenta la difesa che l'originaria contestazione ex art. 609 bis c.p., comma 1 e comma 2, n. 1), non comprendeva l'aggravante del rapporto di affidamento o coabitazione.
Nè può condividersi - secondo la difesa - l'assunto della Corte territoriale secondo cui la circostanza aggravante era comunque enunciata nel capo d'imputazione.
2.2. - Si prospettano, in secondo luogo, l'erronea applicazione dell'art. 483 c.p. e il difetto di motivazione in relazione al capo 2) circa la responsabilità penale. Non si sarebbe considerato, in particolare, che la denuncia di smarrimento dei documenti era stata sporta in buona fede, nella convinzione che questi fossero andati perduti perché distrutti dalla moglie dell'imputato. Si contesta, inoltre, l'affermazione della Corte d'appello secondo cui la denuncia dello smarrimento anziché della distruzione ad opera della moglie dei documenti integra comunque un falso, perché si riferisce ad uno smarrimento mai avvenuto. Secondo la difesa, la denuncia generica di smarrimento anziché di danneggiamento e distruzione non integrerebbe un falso, essendo al più riconducibile ad una superficialità dell'imputato nel trattare i propri affari.
2.3. - Si lamenta, in terzo luogo, che pur avendo la Corte d'appello correttamente riqualificato il reato di cui al capo 3) dell'imputazione, in cui si ipotizza originariamente la fattispecie di maltrattamenti in famiglia, nel reato di ingiurie, avrebbe violato il D.Lgs. n. 274 del 2000, art. 4, ai sensi del quale il reato di ingiurie è di competenza del giudice di pace ed è sanzionabile, in forza dell'art. 52 dello stesso D.Lgs., esclusivamente con la multa. La Corte d'appello avrebbe dovuto comunque disporre la trasmissione degli atti al pubblico ministero, dichiarando la competenza del giudice di pace, perché, in forza degli artt. 6 e 48 dello stesso D.Lgs. n. 274 del 2000, non opererebbe la deroga alla competenza per materia di tale giudice a favore di giudici diversi per connessione. Si rileva, inoltre, che la pena di mesi due di reclusione in concreto irrogata ex art. 81, comma 2, per la continuazione con il capo 1) è superiore al massimo edittale previsto dalla legge, di Euro 2582,00 aumentabile ex art. 81 c.p. (per la continuazione interna al capo 3) sino al triplo e, dunque, a Euro 7746,00 corrispondenti, secondo il criterio legale di conversione, a 30 giorni di reclusione. Ne consegue, secondo la difesa, che la pena in concreto irrogata di due mesi di reclusione è illegittima: sia perché non potrebbe irrogarsi la pena detentiva ma solo la pena pecuniaria, non sussistendo alcuna possibilità di connessione tra i reati di competenza del giudice di pace e quelli competenza del Tribunale, se non nel caso, qui non ricorrente, di concorso formale di reati;
sia perché è stata irrogata una pena superiore al massimo edittale erogabile, pari a Euro 7746,00.
2.4. - Con un quarto motivo di doglianza, si lamenta che la qualificazione del reato contestato sub 3) dall'ipotesi di maltrattamenti a quella di ingiurie ha effetti consequenziali sulla condanna al risarcimento e al rimborso delle spese legali a favore della parte civile A.S., la quale è persona danneggiata esclusivamente dal reato di cui al capo 3). La necessaria declaratoria di incompetenza del tribunale in relazione alle ingiurie - secondo la difesa - travolgerebbe la condanna generica e la condanna alla provvisionale a alle spese. In ogni caso, la modifica dell'imputazione non potrebbe non comportare la rideterminazione in diminuzione della provvisionale a favore di A.S.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. - Il ricorso è solo parzialmente fondato.
3.1. - Il primo motivo di doglianza - relativo alla mancanza di correlazione fra accusa e sentenza e all'omessa considerazione del difetto di procedibilità in assenza di querela - è manifestamente infondato.
La Corte d'appello ha correttamente rilevato che, dalla semplice lettura dell'imputazione, emerge che il reato era fin dall'inizio indicato come commesso da persona a cui, per ragioni di vigilanza e custodia, la minore era stata affidata e con la quale aveva un rapporto di convivenza. Tale circostanza di fatto - non contestata dall'imputato ne' con l'appello ne' con il ricorso per cassazione - è stata correttamente posta dalla Corte distrettuale a sostegno della ritenuta procedibilità d'ufficio del reato, in applicazione dell'art. 609 septies c.p., comma 4, n. 2), a norma del quale si procede ufficio se il fatto è commesso da persona "cui il minore è affidato per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia o che abbia con esso una relazione di convivenza".
3.2. - Il secondo motivo di ricorso - l'unico diretto alla contestazione della responsabilità penale, seppure con riferimento al solo capo 2) dell'imputazione - è anch'esso manifestamente infondato e consiste, comunque, nella mera riproposizione di rilievi già esaminati e motivatamente disattesi in primo e secondo grado. Con argomentazioni pienamente adeguate e coerenti, la Corte d'appello ha evidenziato che dalla denuncia presentata dall'imputato risulta che gli ha dichiarato che i documenti sono stati smarriti in data e luogo imprecisati;
a tale constatazione ha fatto logicamente conseguire che il dolo del reato sussiste, in quanto, dalla prospettazione dello stesso imputato risulta che egli ha accusato la moglie di non avergli consegnato i documenti e gli altri effetti personali. Il falso ideologico è, dunque, giustificato proprio dall'esigenza di ottenere il duplicato dei documenti in tempi brevi e senza dover dichiarare di essere andato via di casa in conseguenza dei reati commessi e delle denunce subite. In punto di diritto trova, del resto, applicazione il principio affermato da questa Corte, secondo cui la falsa denuncia di smarrimento del passaporto integra il reato di falso ideologico commesso da privato in atto pubblico (art. 483 c.p.), in quanto con essa si attesta in un atto pubblico un fatto del quale l'atto è destinato a provare la verità, con l'effetto di innescare l'attivazione del procedimento amministrativo di rilascio del duplicato (ex multis, sez. . 6^, 23 novembre 2012, n. 9063, rv. 254724; sez. 5^, 2 dicembre 2010, n. 7022 , rv. - 249832). 3.3. - Parzialmente fondato è, invece, il terzo motivo di ricorso. 3.3.1. - Con esso si lamenta, in primo luogo, che la Corte d'appello, pur avendo correttamente riqualificato il reato di cui al capo 3) dell'imputazione, in cui si ipotizzava originariamente la fattispecie di maltrattamenti in famiglia, nel reato di ingiuria, avrebbe violato il D.Lgs. n. 274 del 2000, art. 4, ai sensi del quale il reato di ingiuria è di competenza del giudice di pace ed è sanzionabile, in forza dell'art. 52 dello stesso D.Lgs., esclusivamente con la multa. La Corte d'appello avrebbe dovuto comunque disporre la trasmissione degli atti al pubblico ministero, dichiarando la competenza del giudice di pace, perché, in forza dello stesso D.Lgs. n. 274 del 2000, artt. 6 e 48, non opererebbe la deroga alla competenza per materia di tale giudice a favore di giudici diversi per connessione. Il rilievo non è fondato.
Il D.Lgs. n. 274 del 2000, art. 4, comma 1, lett. a), prevede che il Giudice di pace è competente per materia in relazione al reato di ingiuria.
Il successivo art. 6 prevede che tra i procedimenti di competenza del giudice di pace e i procedimenti di competenza di altro giudice vi sia connessione solo nel caso di persona imputata di più reati commessi con una sola azione od omissione e non anche nel caso del reato continuato. Ne deriva, quanto al caso di specie, che la competenza per materia del giudice di pace per il reato di ingiuria, ritenuto in sentenza dalla Corte d'appello a seguito della riqualificazione del reato di maltrattamenti inizialmente contestato, non può subire deroghe in forza della connessione fra tale reato e quelli di atti sessuali con minorenne e falso, pur se commessi in esecuzione di un medesimo disegno criminoso.
Nondimeno, con riferimento alla fattispecie della riqualificazione del reato in sentenza da parte della Corte d'appello trovano applicazione gli artt. 21 e 23 c.p.p., e art. 521 c.p.p., comma 1. Dal combinato disposto degli artt. 21 e 23 si evince, in particolare, che l'incompetenza per materia è rilevata anche d'ufficio in ogni stato e grado del processo, con l'eccezione del caso in cui il reato appartenga alla cognizione di un giudice di competenza inferiore. In tal caso l'incompetenza deve essere rilevata o eccepita, a pena di decadenza, in primo grado, entro il termine stabilito dall'art. 491 c.p.p., comma 1, cioè subito dopo compiuto per la prima volta l'accertamento della costituzione delle parti. L'art. 521, comma 1, prevede, poi, che nella sentenza il giudice può dare al fatto una definizione giuridica diversa da quella enunciata nell'imputazione, purché il reato non ecceda la sua competenza ne' risulti attribuito alla cognizione del Tribunale in composizione collegiale anziché monocratica. Tale ultima disposizione, espressamente riferita al giudizio di primo grado, trova applicazione anche nel giudizio di appello in forza del richiamo operato dall'art. 598 c.p.p.. Risulterebbe irragionevole, del resto, impedire al giudice d'appello la riqualificazione del reato, senza declaratoria di incompetenza per materia, che è invece consentita al giudice di primo grado. Dal complesso di tali disposizioni discende, dunque, che l'incompetenza per materia, a favore del giudice inferiore, derivante dalla riqualificazione del reato operata con la sentenza d'appello non può essere dichiarata dal giudice d'appello: sia perché una tale dichiarazione potrebbe avvenire solo in primo grado, previa tempestiva eccezione di parte, ed è perciò comunque preclusa in grado d'appello; sia perché essa è espressamente esclusa dall'art. 521, comma 1.
L'esclusione appena delineata trova decisiva conferma nel disposto dell'art. 24 c.p.p., in forza del quale: il giudice di appello pronuncia sentenza di annullamento e ordina la trasmissione degli atti al pubblico ministero presso il giudice di primo grado competente "quando riconosce che il giudice di primo grado era incompetente per materia a norma dell'art. 23, comma 1 ovvero per territorio o per connessione, purché, in tali ultime ipotesi, l'incompetenza sia stata eccepita a norma dell'art. 21 e l'eccezione sia stata riproposta nei motivi di appello. Negli altri casi il giudice di appello pronuncia nel merito, salvo che si tratti di decisione inappellabile".
Il richiamato art. 24 contrappone, infatti, la fattispecie di cui all'art. 23, comma 1, riferita all'incompetenza per materia per difetto, a quella degli "altri casi" che deve, dunque ritenersi riferita all'incompetenza per materia per eccesso, di cui dell'art. 23, comma 2.
Esso deve essere, dunque, interpretato nel senso che, quando il giudice d'appello attribuisce al fatto una qualificazione giuridica diversa, non esorbitante però dalla competenza per materia del giudice di primo grado, trattiene il procedimento e decide su di esso;
viceversa se il giudice d'appello riconosce il fatto come estraneo e superiore alla competenza per materia del primo giudice, non può trattenere il procedimento e decidere, ma deve annullare la sentenza impugnata ed emettere i consequenziali provvedimenti di cui all'art. 24 c.p.p.. E quest'ultima interpretazione trova conferma nella direttiva 1 della legge delega all'emanazione del codice di rito, laddove, "per esigenze di celerità", si è inteso generalizzare la disciplina contenuta nell'art. 36, comma 1, del codice del 1930, che, in ipotesi di incompetenza per eccesso del Tribunale, prevedeva che la Corte di Appello, nonostante un'eventuale eccezione in tal senso, non potesse annullare la sentenza del Tribunale ma dovesse pronunciare nel merito in secondo grado salvo che si trattasse di decisione contro la quale non fosse ammesso l'appello. Si è cioè inteso estendere tale disciplina a "a tutti i casi in cui il giudice di appello riconosce che il giudice di primo grado ha giudicato di un procedimento spettante alla cognizione di un giudice di competenza inferiore" (rei. prog. prel., 236).
Nè contro tale conclusione può invocarsi - nel caso di specie - l'applicazione del D.Lgs. n. 274 del 2000, art. 48, il quale prevede che, "in ogni stato e grado del processo, se il giudice ritiene che il reato appartiene alla competenza del giudice di pace, lo dichiara con sentenza e ordina la trasmissione degli atti al pubblico ministero". La disposizione deve essere infatti coordinata con quelle sopra richiamate e, dunque, interpretata nel senso che essa non deroga al regime della non rilevabilità d'ufficio dell'incompetenza per materia del tribunale a favore del giudice di pace, ma stabilisce semplicemente che, qualora il giudice, secondo le regole fissate nel codice di procedura penale, debba dichiarare l'incompetenza per materia a favore del giudice pace, lo fa con sentenza e trasmettendo gli atti al pubblico ministero e non direttamente al giudice di pace. Tale ultima precisazione si è resa - del resto - necessaria alla luce della giurisprudenza della Corte costituzionale (in particolare, sentenze nn. 76 e 214 del 1993; nello stesso senso n. 70 del 1996), la quale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 23, comma 1 e art. 24, comma 1, nella parte in cui dispongono che, in caso di dichiarazione di incompetenza per materia, gli atti siano trasmessi al giudice ritenuto competente anziché al pubblico ministero presso quest'ultimo.
I principi sopra delineati sono stati correttamente applicati nel caso in esame, in cui la Corte d'appello ha, appunto, riqualificato come ingiuria il reato - originariamente rubricato e ritenuto dal Tribunale come rientrante nella fattispecie astratta dei maltrattamenti in famiglia - ed ha pronunciato nel merito anche su tale reato.
3.3.2. - Fondato è invece il rilievo difensivo con cui si evidenzia che la pena di mesi due di reclusione in concreto irrogata ex art. 81, comma 2, per la continuazione con il capo 1) è superiore al massimo edittale previsto dalla legge, di Euro 2582,00 aumentabile ex art. 81 c.p., (per la continuazione interna al capo 3) sino al triplo e, dunque, a Euro 7746,00 corrispondenti, secondo il criterio legale di conversione, a 30 giorni di reclusione.
Nell'ottica della salvaguardia dell'interesse sostanziale sotteso all'intero sistema sanzionatorio applicabile davanti al giudice di pace, deve farsi, infatti, applicazione -nel caso di specie - del principio enunciato dal D.Lgs. n 274 del 2000, art. 63, a norma del quale - per quanto qui rileva - nei casi in cui i reati di competenza del giudice di pace sono giudicati da un giudice diverso, si applicano le pene determinate dall'art. 52, a norma del quale, quando il reato è punito con la pena della reclusione o dell'arresto alternativa a quella della multa o dell'ammenda - come nel caso dell'ingiuria - si applica la sola pena pecuniaria della multa da Euro 258,00 a Euro 2582,00. Come correttamente evidenziato dal ricorrente quanto al caso in esame, la pena pecuniaria avrebbe potuto essere applicata, previo aumento fino al triplo per la continuazione interna ai sensi dell'art. 81 c.p., comma 2, in un massimo di Euro 7746,00. Applicando a tale importo il criterio legale di conversione di cui della L. n. 689 del 1981, art. 53 e art. 135 c.p., in mancanza di concreta individuazione da parte del giudice del valore giornaliero, e, dunque, calcolando un giorno di pena detentiva per ogni Euro 250,00, si ottiene la pena detentiva di un mese. Ai sensi dell'art. 81 c.p., comma 3, l'aumento sulla pena base in relazione al reato-satellite di cui al capo 3) dell'imputazione non può essere superiore alla pena che si applicherebbe per tale reato autonomamente considerato: dunque, essendo la pena base su cui operare l'aumento quella della reclusione, ad un mese di reclusione, secondo i calcoli appena effettuati.
Ne deriva che la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio limitatamente all'aumento per la continuazione in relazione al reato di cui agli artt. 81 e 594 c.p., che deve essere determinato in un mese di reclusione, giungendo così ad una pena complessiva di anni 6 e mesi 3 di reclusione (partendo da anni 6 e mesi 2 di reclusione per il reato base già aumentato per la continuazione con il reato di cui al capo 2); pena che deve essere ridotta, per il rito abbreviato, ad anni quattro e mesi due di reclusione. 3.4. - Inammissibile è l'ultimo motivo di ricorso, relativo alle statuizioni civili in favore della persona offesa A.S. Tale statuizioni consistono, infatti, in una condanna generica che, ai fini civili, deve ritenersi collegata al fatto dannoso contestato, il quale è rimasto in sè immutato, anche a seguito della sua riqualificazione giuridica ai fini penali, e dovrà comunque essere apprezzato dal giudice civile ai fini della determinazione dell'entità del risarcimento dovuto. In altri termini, nessuna rilevanza può essere attribuita alla riqualificazione in melius operata dalla Corte d'appello, perché essa non ha in concreto effetto ai fini civili.
Quanto poi alla provvisionale, deve farsi applicazione del principio, costantemente enunciato dalla giurisprudenza di questa Corte, secondo cui non è impugnabile con ricorso per cassazione la statuizione pronunciata in sede penale e relativa alla concessione e quantificazione di una provvisionale, trattandosi di decisione di natura discrezionale, meramente delibativa e non necessariamente motivata (ex plurimis, sez. 4^, 23 giugno 2010, n. 34791 , rv. 248348;
sez. 5^, 25 maggio 2011, n. 32899 , rv. 250934).
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente all'aumento per la continuazione in relazione al reato di cui agli artt. 81 e 594 c.p., che ridetermina in un mese di reclusione. Rigetta nel resto il ricorso.
In caso di diffusione del presente provvedimento omettere la generalità e gli altri identificativi a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52, in quanto imposto dalla legge.
Così deciso in Roma, il 5 febbraio 2014.
Depositato in Cancelleria il 26 maggio 2014