Sentenza 27 marzo 2003
Massime • 1
Ai fini della tempestività dell'impugnazione, la norma dell'art. 583, secondo comma, cod.proc. pen. non si applica nel caso in cui l'impugnazione sia stata proposta con la spedizione dell'atto attraverso la posta ordinaria e non con raccomandata, in quanto solo quest'ultima offre la garanzia di accertamento in ordine alla data di spedizione qualora non pervenga a destinazione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 27/03/2003, n. 22858 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 22858 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FOSCARINI Bruno - Presidente - del 27/03/2003
1. Dott. FERRUA Giuliana - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. CICCHETTI Nunzio - Consigliere - N. 449
3. Dott. SICA Giuseppe - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. FUMO Maurizio - Consigliere - N. 012737/2002
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) IT GI N. IL 12/08/1945;
avverso SENTENZA SEZ. DIST. di TARANTO.
Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. CICCHETTI NUNZIO;
udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Mario Favalli che ha concluso per annullamento con rinvio.
Udito il difensore Avv. Imperio.
SVOLGIMENTO IN FATTO E DIRITTO
L'impugnata sentenza della corte d'appello di Lecce in data 09.01.2002 dichiarava inammissibile l'appello avverso sentenza del tribunale di Taranto, che il 22.09.2000 aveva condannato TO GI alla pena di giorni 20 di reclusione per il reato di falsità ideologica commessa da privato in atto pubblico (art. 483 c.p.). Riteneva la corte di merito che l'atto di impugnazione di un difensore (avv. Matteo Giaccari) era stato depositato nella Cancelleria del giudice a quo quando era abbondantemente decorso il termine;
che, invece, l'appello del secondo difensore (avv. Franco De Feis), spedito tramite posta ordinaria il 30.12.2000, era pervenuto all'ufficio protocollo il 17.03.2001, ma non poteva considerarsi tempestivo - anche considerando la data di spedizione ex art. 583 c.p.p. - perché non utilizzata la forma della raccomandata.
Considerava, infatti, vincolante tale formalità senza possibilità di equipollenti.
Il ricorrente TO GI allega, in un primo motivo e con esclusivo riferimento all'appello spedito a mezzo posta, l'erronea applicazione degli articoli 583 e 591 c.p.p. rifacendosi al contenuto della sentenza LL (Cass. 08.01.1991), sia pure in fattispecie diversa da quella in esame, che escludeva comunque il meccanico rinvio alle formalità ex art. 583 c.p.p. Sollevava, poi, questione di legittimità costituzionale degli articoli 583 e 591 c.p.p. per l'evidente irragionevolezza del rinvio operato dall'art. 591 c.p.p. alle formalità della prima disposizione.
Ritiene questa Corte di dover rigettare il ricorso siccome infondato. Il rinvio dell'art. 591 lett. c) c.p.p. alle formalità previste dall'art. 583 c.p.p. è interpretato dalla giurisprudenza di questa Corte nel senso dell'inderogabilità della spedizione dell'atto di impugnazione a mezzo di raccomandata o telegramma, tanto da escludere - con la sola eccezione della sentenza LL già citata - la spedizione a mezzo fax, pur ritenendo che la mancata attestazione della data di ricezione (sempre per la raccomandata o il telegramma), con sottoscrizione del cancelliere, non si riflette su validità e tempestività dell'atto di impugnazione siccome formalità successiva e non imputabile alla parte.
Il ricorrente, partendo dalle esigenze di certezza della ricezione e di garanzia di autenticità e provenienza dell'atto - ritenute universalmente le finalità perseguite dall'art. 583 c.p.p. con l'imposizione, a pena di inammissibilità, delle formalità di telegramma o raccomandata - individua la ratio della disposizione nella precipua tutela dell'impugnante, sì da considerare irragionevole la grave conseguenza dell'inammissibilità, proprio a svantaggio della parte tutelata, quando l'atto sia stato tempestivamente inoltrato e l'omissione della formalità non abbia comportato dubbi su tempestività, autenticità e provenienza. La data attestata dal timbro dell'ufficio postale, infatti, garantirebbe ugualmente il raggiungimento di quelle finalità. Tali argomentazioni non sono fondate.
L'impugnazione proposta con posta ordinaria non è considerata dalla norma equipollente a quella pervenuta per raccomandata, perché solo quest'ultima offre garanzia di accertamento della spedizione, qualora non sia pervenuta a destinazione.
La pregnanza della tutela, con quelle formalità vincolate, si rivela proprio nell'ipotesi di mancato arrivo, poiché è garantita una sicura prova della spedizione e della stessa tempestività, rimanendone traccia documentale presso l'ufficio postale. La ragionevolezza della norma va considerata in linea di principio e deve estendersi ad ogni possibile conseguenza, non potendo trovare conforto in un evento esterno e solo eventuale quale il regolare inoltro della posta ordinaria.
Occorre poi considerare che il secondo comma dell'art. 583 c.p.p. ricollega l'effetto anticipatorio dell'impugnazione solamente quando siano rispettate le formalità di spedizione.
Non si tratta, pertanto, di recuperare la valenza probatoria di un timbro postale, ma di equiparare la consegna personale allo spedizioniere/vettore alla presentazione nella cancelleria (art. 582 c.p.p.), cosa che si realizza solo con la raccomandata e/o il telegramma.
In definitiva la ratio della norma in esame ricomprende anche il principio di obiettiva certezza di una situazione processuale, non ipotizzabile nel caso di spedizione ordinaria in cui tra le date del timbro postale e di effettivo arrivo in cancelleria sia trascorso un notevole lasso di tempo (nella specie oltre due mesi e mezzo). Per concludere il ricorso va rigettato.
La questione di illegittimità costituzionale oltre che manifestamente infondata è del tutto inammissibile per mancata indicazione dei parametri di legittimità.
Consegue la condanna al pagamento delle spese del procedimento.
P.T.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, il 27 marzo 2003.
Depositato in Cancelleria il 23 maggio 2003