Sentenza 9 giugno 2010
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È illegale la pena detentiva applicata dal tribunale con la pronuncia di condanna per un reato che comunque appartiene alla competenza materiale del giudice di pace.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 09/06/2010, n. 24411 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 24411 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SIRENA Pietro - Presidente - del 09/06/2010
Dott. FIANDANESE Franco - Consigliere - SENTENZA
Dott. PRESTIPINO Antonio - rel. Consigliere - N. 844
Dott. FUMU Giacomo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CHINDEMI Domenico - Consigliere - N. 8907/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) ND AN, N. IL 26/05/1984;
avverso la sentenza n. 1372/2009 TRIBUNALE di COMO, del 10/12/2009;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANTONIO PRESTIPINO;
lette le conclusioni del PG.
OSSERVA
Ricorre AN IO avverso la sentenza di patteggiamento pronunciata nei suoi confronti dal Tribunale di Como per il reato di cui all'art. 639 c.p., con l'applicazione della pena della reclusione nella misura di mesi tre oltre alle statuizioni per le spese in favore della parte civile.
Con l'unico motivo, deduce l'illegalità della pena, sul rilievo che essendo il reato in contestazione di competenza del giudice di pace, avrebbe potuto applicarsi soltanto il corrispondente regime sanzionatorio, come regolato dal D.Lgs. n. 274 del 2000, art. 55 e ss.
Il ricorso è fondato.
Il reato di cui all'art. 639 c.p., infatti, anche nella forma aggravata, resta di competenza del giudice di pace, che non può mai applicare la pena della reclusione, esclusa dal regime sanzionatorio speciale previsto dal D.Lgs. n. 274 del 2000, art. 55 e ss.. Nè il fatto che la sentenza sia stata pronunciata dal Tribunale può spostare i termini della questione, in assenza di connessione con reati punibili con le pene "tradizionali". Derivando l'illegalità della pena, dall'inserimento del reato di cui all'art. 639 c.p. nell'area della competenza funzionale del giudice di pace, all'annullamento della sentenza deve seguire la trasmissione degli atti al giudice di pace di Como.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, e ordina la trasmissione degli atti al giudice di pace di Como.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 9 giugno 2010. Depositato in Cancelleria il 25 giugno 2010