Cass. civ., sez. II, sentenza 06/08/1999, n. 8486
CASS
Sentenza 6 agosto 1999

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L'obbligo dell'acquirente, previsto nel contratto di compravendita di una unità immobiliare di un fabbricato, di rispettare il regolamento di condominio da predisporsi in futuro a cura del costruttore non può valere come approvazione di un regolamento allo stato inesistente, poiché è solo il concreto richiamo nel singolo atto d'acquisto ad un determinato regolamento che consente di considerare quest'ultimo come facente parte, "per relationem", di tale atto.

L'amministratore del condominio è legittimato a far valere in giudizio, a norma degli artt. 1130 e 1131 cod. civ., le norme del regolamento condominiale, anche se si tratta di clausole che disciplinano l'uso delle parti del fabbricato di proprietà individuale, purché siano rivolte a tutelare l'interesse generale al decoro, alla tranquillità ed all'abitabilità dell'intero edificio.( Nella specie, i proprietari degli appartamenti del primo piano dell'edificio avevano chiuso il giardino coperto sottostante alle rispettive unità immobiliari, e lo avevano ad esse inglobato. La S.C. ha ritenuto corretta la decisione della Corte di merito, la quale aveva affermato la legittimazione dell'amministratore del condominio a proporre la domanda diretta al ripristino dello stato originario del fabbricato, in quanto le opere eseguite avevano determinato una modifica della facciata comune.).

In caso di realizzazione di opere illegittime da parte del singolo condomino su cose di sua proprietà esclusiva, l'eventuale provvedimento di condono di cui all'art. 31 della legge n. 47 del 1985, essendo diretto alla sola regolamentazione dei rapporti tra l'autore dell'illecito e l'amministrazione pubblica, non può comprimere i diritti soggettivi dei privati, nella specie, i condomini, cui è, pertanto, consentito chiedere la riduzione in pristino. Nè la citata normativa sul condono edilizio si pone in contrasto con il principio di uguaglianza di cui all'art.3 della Costituzione sotto il profilo della mancata previsione della efficacia di esso anche nei rapporti privatistici, avuto riguardo alla palese differenza che presenta la situazione pubblicistica disciplinata dall'istituto in questione rispetto a quella riguardante i rapporti tra privati.

Commentario1

  • 1Condominio e opere vietate ex art. 1122 c.c.: è irrilevante la sanatoria
    Avv. Antonella Pedone · https://www.antonellapedone.com/articoli · 1 marzo 2012

    In caso di realizzazione di opere illegittime da parte del singolo condomino su cose di sua proprietà esclusiva, l'eventuale provvedimento di condono di cui all'articolo 31 della legge n. 47 del 1985, essendo diretto alla sola regolamentazione dei rapporti tra l'autore dell'illecito e l'amministrazione pubblica, non può comprimere i diritti soggettivi dei privati, nella specie, i condomini, cui è, pertanto, consentito chiedere la riduzione in pristino (Cassazione, sentenza del 6 agosto 1999, n. 8486).

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. II, sentenza 06/08/1999, n. 8486
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 8486
Data del deposito : 6 agosto 1999

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