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Sentenza 7 febbraio 2025
Sentenza 7 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 07/02/2025, n. 27 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 27 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 266/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA - Sezione Lavoro
Composta dai Magistrati:
Dr. Gianluca ALESSIO Presidente
Dr. Barbara MARIA TRENTI Consigliere
Dr. Filippo GIORDAN Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa con appello depositato in data 6.04.2022 da
elettivamente domiciliato presso Parte_1
l'avv. Emanuele Zanarello che lo rappresenta e difende per mandato depositato telematicamente
-appellante- contro elettivamente domiciliata presso l'avv. Controparte_1
Maurizio Orione che la rappresenta e difende per mandato depositato telematicamente
- appellato-
e: Controparte_2
- appellata contumace -
Oggetto: appello avverso sentenza n. 737/2021 del Tribunale di
Venezia
In punto: inquadramento – differenze retributive
Causa trattata all'udienza del 23.01.2025
Conclusioni per parte appellante: “1) REVOCARSI e/o e/o CP_3
la sentenza n.737/2021 pubbl. il 03.12.2021 RG n. 216/2020 Tribunale di CP_4
Venezia -Sezione lavoro- Giudice Dott.ssa Barbara Bortot qui impugnata, e
conseguentemente 2) ACCERTARSI il diritto del sig. (C.F: Parte_1
) ad essere inquadrato al 3° LIVELLO/CATEGORIA del CCNL C.F._1
applicato fin dalla data di assunzione o da ogni altra data ritenuta di giustizia e,
conseguentemente 3) CONDANNARSI la (P.IVA Controparte_2
) in persona del legale rappresentante “pro-tempore” con sede legale in P.IVA_1
Via Giordano Bruno,29 -30172- Mestre (VE) al pagamento in favore del sig.
[...]
(C.F: ) della somma di euro 14.623,14 Parte_1 C.F._1
(diconsi euro quattordicimilaseicentoventitre/14) per le ragioni di cui in narrativa -a
titolo di errata qualifica/CATEGORIA/livello e di ricalcolo 13 meoppure la diversa
somma maggiore o minore ritenuta di giustizia oltre interessi e rivalutazione monetaria
come per legge 4) ACCERTARSI la responsabilità solidale ex art. 29, 2° comma, D. lgs.
N. 276/2003 ed ex art 1676 cc della società (P.IVA. ) in Controparte_1 P.IVA_2
persona del legale rappresentante “pro-tempore” con sede in Trieste, via Genova n. 1 e
per l'effetto. 5) CONDANNARSI la società (P.IVA. ) in Controparte_1 P.IVA_2
persona del legale rappresentante “pro-tempore” con sede in Trieste, via Genova n. 1 ex
art. 29, 2° comma, D. lgs. N. 276/2003 ed ex art 1676 cc al PAGAMENTO in favore del
sig. (C.F: ) della somma di euro Parte_1 C.F._1
14.623,14 (diconsi euro quattordicimilaseicentoventitre/14) per le ragioni di cui in
narrativa -a titolo di errata qualifica/categoria/ livello e di ricalcolo tredicesima- oppure
la diversa somma maggiore o minore ritenuta di giustizia oltre interessi e rivalutazione
monetaria come per legge. IN OGNI CASO 6) Con condanna alla regolarizzazione
2 Corte d'Appello di Venezia
contributiva 7) Con vittoria di spese, diritti ed onorari di entrambi i gradi del giudizio da
distrarsi a favore del sottoscritto procuratore che di dichiara antistatario”
Conclusioni per parte appellata : “Piaccia a codesta Ecc.ma Controparte_1
Corte d'Appello di Venezia, Sezione Lavoro, rejectis contrariis, respingere ogni e tutti i motivi di appello formulati dall'appellante avverso la sentenza n. 737/2021 pronunciata
dal Tribunale di Venezia, Sezione Lavoro, in data 3 dicembre 2021 in causa n.r.g.
216/2020 e, per l'effetto confermare integralmente tale sentenza.
In via subordinata, per quanto possa occorrere, voglia codesta Ecc.ma Corte d'Appello
di Venezia, Sezione Lavoro respingere ogni e tutte le domande formulate dall'appellante
nei confronti di essa in rapporto di rispettivo subordine: CP_1
(i) per intervenuta decadenza biennale ex art. 29 D.Lgs. 276/2003 del diritto di invocare
la responsabilità solidale del committente per crediti aventi natura retributiva CP_1
asseritamente maturati a favore del ricorrente per attività lavorativa prestata in appalti
cessati oltre un biennio prima dell'instaurazione della presente causa e così fra il 18
dicembre 2007 ed il 27 marzo 2017;
(ii) per carenza di prova nell'an e nel quantum di tutte le pretese vantate dal ricorrente e
carenza di legittimazione passiva di in qualità di asserita committente CP_1
responsabile in solido, rispetto ai crediti non aventi natura strettamente retributiva se
richiesti dal ricorrente e per i crediti asseritamente maturati in periodi in cui il ricorrente
non prestava attività lavorativa applicato a lavorazioni in appalto a committenza
CP_1
(iii) con riferimento alle domande formulate dal ricorrente ex art. 1676 c.c. per assenza
di debiti di nei confronti di CP_1 CP_2
(iv) con reiezione delle istanze istruttorie”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in appello depositato in data 6.04.2022 il ricorrente ha impugnato la sentenza del Tribunale di Venezia indicata in epigrafe
3 Corte d'Appello di Venezia
con cui era stata rigettata la domanda avente ad oggetto il pagamento da parte del datore di lavoro e di - in qualità CP_2 CP_1
di appaltante coobbligata in solido ex art. 29 d.lgs. 276/2003 - delle differenze retributive relative al superiore III livello CCNL
Metalmeccanica Piccole Aziende, in relazione allo svolgimento di mansioni di “saldatore”, dal giorno dell'assunzione (10.12.2010) sino alla data del 1° giugno 2019, allorquando il III livello era stato attribuito al lavoratore a seguito di un accordo sindacale stipulato in data 29.6.2019 dal medesimo datore di lavoro con l'organizzazione sindacale SLAI PROL COBAS. Con tale accordo era stato riconosciuto a tutti i lavoratori inquadrati nel II livello (come il ricorrente) l'inquadramento nel superiore III livello del citato CCNL a decorrere dal 1° giugno 2019.
In particolare, il giudice ha ritenuto che, pur in assenza nel predetto accordo di una rinunzia espressa alle differenze retributive pregresse, non c'era neppure alcuna riserva sulla possibilità dei lavoratori di agire per il pagamento di tali differenze. Quindi, trattandosi di transazione volta a comporre un conflitto in essere in materia di inquadramento e di cui si dà conto nell'accordo medesimo, le differenze pregresse si dovevano ritenere implicitamente ricomprese nelle reciproche rinunce a fronte del riconoscimento del superiore III livello.
Il giudice ha, inoltre, osservato che il lavoratore non ha impugnato il predetto verbale, né ha dedotto la sua nullità.
Sotto altro, concorrente, profilo la domanda è stata rigettata anche per carenza di prove a sostegno della pretesa avanzata.
L'originario ricorrente ha proposto appello sulla base di due motivi:
a) con il primo si censura la sentenza per aver ritenuto l'accordo sindacale del 29.06.2019 un accordo transattivo-conciliativo con
4 Corte d'Appello di Venezia
efficacia preclusiva rispetto a rivendicazioni retributive per errato inquadramento nel periodo antecedente la sua stipulazione;
b) con il secondo si lamenta l'erroneità della decisione di primo grado per aver ritenuto sfornita di prova l'allegazione circa lo svolgimento di mansioni corrispondenti al III livello del CCNL applicato sin dall'assunzione.
Si è costituita in giudizio la sola chiedendo la Controparte_1
conferma della sentenza gravata. Nello specifico ha dedotto che nel periodo in cui l'appellante sostiene di aver prestato attività lavorativa nell'ambito dell'appalto intercorso tra e tra CP_1 CP_2
le due società erano intervenuti una pluralità di “ordini” relativi all'allestimento delle costruzioni navali, ordini puntualmente indicati anche con riferimento alla data di conclusione di ciascun cantiere
(consegna di ciascuna nave). ha, quindi, eccepito la CP_1
decadenza biennale ex art. 29 D.Lgs. 276/2003, individuando nella consegna di ciascuna nave la data certa di cessazione dell'ordine/appalto conferito a relativo CP_2
all'allestimento di quella medesima nave. ha, inoltre, sostenuto che l'accordo sindacale del CP_1
29.06.2019 è una transazione a tutti gli effetti, condotta dalla Pt_2
che rappresentava validamente i lavoratori, i quali si sono giovati degli effetti per loro vantaggiosi dell'accordo medesimo
(riconoscimento del III livello dal giugno 2019, senza necessità di azione giudiziaria).
Non si è costituita nonostante la rituale notifica CP_2
dell'appello.
La causa è stata discussa e decisa all'udienza del 23.01.2025 nell'ambito della quale è stata documentata l'intervenuta liquidazione
5 Corte d'Appello di Venezia
giudiziale di con sentenza del Tribunale di Controparte_2
Venezia del 15.11.2023.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare va dichiarata l'interruzione del giudizio con riferimento alle domande svolte nei confronti di Controparte_2
ex art. 143, co. 3, CCII, attesa l'intervenuta liquidazione
[...]
giudiziale della stessa. Venendo, tuttavia, in rilievo nel presente giudizio delle domande scindibili per essere fatta valere una responsabilità solidale tra più coobbligati ex art. 29 d.lgs. n. 276/2003, il giudizio può proseguire nei confronti della parte non attinta dall'evento interruttivo. In caso di cumulo di cause scindibili, infatti,
l'evento interruttivo relativo a una delle parti (apertura del fallimento ex art. 43, comma 3, l.fall. o, come nel caso di specie, apertura della liquidazione giudiziale) non spiega effetti nei confronti delle altre (cfr.
Cass. sez. III, n. 8123 del 23/04/2020).
1 – Il primo motivo d'appello è fondato e, sul punto si richiama quanto già affermato da questa Corte in altro omologo precedente che ha visto coinvolto un altro lavoratore che aveva visto rigettata la domanda svolta in primo grado nei confronti delle stesse parti appellate (Corte App. Venezia, sez. lav., n. 453 del 31.07.2023 – est.
. Il Collegio condivide, ai sensi e per gli effetti dell'art. 118 Per_1
disp. att. c.p.c., non essendo stati addotti in questa sede argomenti per discostarsene, l'orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo il quale “alla contrattazione collettiva non è consentito incidere, in relazione alla regola dell'intangibilità dei diritti quesiti, su posizioni già consolidate o su diritti già entrati nel patrimonio dei lavoratori in assenza di uno specifico mandato o di una successiva
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ratifica da parte degli stessi” (Cass. 2429/99; v. altresì Cass.
1576/2000; Cass. 11434/2004; Cass. 20838/2009).
In base a tale orientamento, deve ritenersi che l'accordo sindacale del
29.6.2019 non sia suscettibile di essere interpretato come contenente una rinuncia alle differenze retributive relative all'inquadramento nel
III livello per il periodo anteriore alla sua stipulazione. Ed invero, tali differenze, ove sussistenti, devono ritenersi già entrate del patrimonio dei singoli lavoratori alla data di stipula dell'accordo in questione.
Sicché, in difetto di mandato o di successiva ratifica da parte del singolo lavoratore (pacificamente insussistenti nel caso concreto),
l'organizzazione sindacale non avrebbe comunque potuto disporne con effetti vincolanti per i lavoratori medesimi.
1.1 - Stabilito che l'accordo sindacale del 29.6.2019 non precludeva all'odierno appellante di agire nei confronti del datore di lavoro e della coobbligata solidale in quanto in nessun caso si CP_1
possono ritenere rinunciati i diritti alle differenze retributive anteriori alla stipula dell'accordo medesimo, deve ora essere affrontata la questione di merito circa la fondatezza o meno della pretesa sussumibilità della mansioni concretamente svolte nel III livello del
CCNL applicato, oggetto del secondo motivo di appello.
2 – Anche questo motivo è fondato. I testimoni escussi nel corso del giudizio di primo grado hanno fornito dichiarazioni univoche a sostegno della riconducibilità delle mansioni svolte dal ricorrente all'inquadramento rivendicato. In particolare, il teste Tes_1
ha dichiarato: “Ho lavorato assieme al ricorrente, che ha
[...]
sempre lavorato a Marghera presso come dipendente CP_1
Era saldatore. Ha sempre svolto le mansioni di CP_2
Parte_ saldatore. Ha iniziato sempre a Marghera nel 2010 o ho iniziato
a lavorare per nel 2009 e ancora lavoro per CP_2 CP_2
7 Corte d'Appello di Venezia
Io sono carpentiere. lavorava da solo e non c'era CP_2 Pt_4
nessuno che lo affiancasse. La convenuta ha 10 saldatori. Dr. Pt_1
faceva tutte le saldature Dr. Non sempre veniva consegnato a il Pt_1
disegno, perché a volte veniva detto verbalmente dal capo cantiere do quel che c'era da fare”. Similmente il teste CP_2 Tes_2
“Ho sempre lavorato con il ricorrente a Marghera presso
[...]
Ho iniziato nel 2007; dal 2010 lavoro con è CP_1 Pt_1 Pt_1
sempre stato saldatore. lavorava da solo. Faceva tutti i tipi di Pt_1
saldatura, anche le cd. sopratesta. Il capo cantiere gli dava il progetto
e lui lo realizzava. in Bangladesh era saldatore”. Pt_1
2.1 – Tali emergenze istruttorie confermano che il ricorrente era un saldatore esperto, addetto ad ogni tipologia di saldatura, anche complesse (come la saldatura c.d. sopratesta), da realizzarsi sulla base del disegno o addirittura senza neppure la consegna di uno specifico progetto, ma secondo le indicazioni che venivano fornite, a conferma dell'abilità del ricorrente nell'eseguire la mansione di saldatore.
2.2 – Tali mansioni, svolte sin dall'assunzione, alla luce di quanto dichiarato dai testimoni, sono riconducibili al III livello del CCNL applicato, cui appartengono i lavoratori che “sulla base di dettagliate indicazioni o cicli di lavorazione o disegni, eseguono saldature ad arco e/o ossiacetileniche di normale difficoltà: - saldatore”. Di contro, appartengono alla prima categoria “i lavoratori che svolgono attività manuali semplici non direttamente collegate al processo produttivo per le quali non occorrono conoscenze professionali;
- inservienti e simili” e alla seconda categoria i “lavoratori che eseguono saldature a punto e a rotella:- saldatore”, cioè i lavoratori che eseguono le saldature più semplici. Il ricorrente, invece, era in grado e concretamente realizzava ogni tipo di saldatura, in base a quanto riferito dai testi, anche quelle più complesse e sulla base di progetti
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che gli venivano consegnati o di indicazioni ricevute, comprese quelle c.d. “sopratesta”, ovverosia saldature su componenti collocati al di sopra della testa dell'operatore (attività complessa suscettibile di rientrare addirittura nel 4° livello cui appartengono “Lavoratori che, sulla base di indicazioni o cicli di lavorazione o documenti di massima equivalenti o disegni, ed avendo pratica dei mezzi e dei metodi utilizzati nella pratica operativa, eseguono, con la scelta dei parametri, lavori di saldatura di natura complessa in relazione alla difficoltà delle posizioni di lavoro in cui operano e/o alle prove previste per tali saldature:- saldatore”).
2.3 – Ai fini della quantificazione del dovuto ben possono essere utilizzati i conteggi dimessi da parte appellante che non sono stati contestati da . Invero, nel giudizio di primo grado, la Controparte_1
società datrice di lavoro aveva sollevato rilievi in merito alla correttezza dei conteggi sostenendo che, dalla lettura delle buste paga dimesse, emergerebbero degli anticipi di retribuzione corrisposti in corso di rapporto, al pari di anticipi di TFR e alcuni premi di risultato che non sarebbero stati considerati nel conteggio del lavoratore. In realtà, parte ricorrente ha elaborato un conteggio volto ad ottenere esclusivamente la differenza sulla paga base tra quanto spettante in forza del superiore inquadramento qui riconosciuto (tenendo conto delle ore lavorate) e quanto erogato a tale titolo. Gli altri elementi della retribuzione non sono neppure stati considerati e devono considerarsi neutri. Eventuali anticipi su stipendi futuri o anticipi di
TFR non possono considerarsi emolumenti assorbibili (come sarebbe, di contro, il riconoscimento di un superminimo) in quanto prescindono dal riconoscimento del superiore livello di inquadramento. Inoltre, si tratta di meri anticipi, non di attribuzioni definitive “aggiuntive” rispetto a quanto dovuto, e la società datrice di
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lavoro, a ben vedere, si è lamentata solo delle modalità di elaborazione del conteggio, ma non ha eccepito l'esistenza attuale di un credito nei confronti del ricorrente da opporre in compensazione, tanto più se si considera che alla data di deposito del ricorso di primo grado il rapporto di lavoro era ancora in corso (pag. 3 ricorso primo grado), con conseguente possibilità di recupero degli anticipi mediante trattenute sulle successive buste paga (e, in parte, tali anticipi sono stati recuperati mediante trattenute nelle buste paga dimesse in atti – cfr. doc. 11, 12 ric. buste paga dicembre 2017, gennaio, agosto, dicembre 2018). Correttamente, la difesa di parte ricorrente ha quindi calcolato la differenza lorda tra quanto avrebbe percepito nelle mensilità oggetto di causa, laddove gli fosse stato attribuito il corretto livello di inquadramento, e quanto ha concretamente percepito. La somma complessivamente dovuta è pari ad Euro 14.623,14.
3 - In ordine alla inapplicabilità al caso di specie della decadenza biennale nel rapporto con la coobbligata solidale ex art. 29 CP_1
d.lgs. 276/2003, il Collegio aderisce, anche ex art. 118 disp. att. c.p.c., all'orientamento della giurisprudenza di legittimità da ultimo ribadito da Cass. 7815/2022, non essendo stati addotti in questa sede argomenti che inducano a discostarsene.
In base a tale orientamento: “In tema di appalto, in ipotesi di successione senza soluzione di continuità di più contratti con il medesimo appaltatore, il termine di decadenza biennale - previsto dall'art. 29, comma 2, del d.lgs. n. 276 del 2003, nel testo "ratione temporis" applicabile - per far valere la responsabilità solidale del committente quanto ai trattamenti retributivi ed ai contributi previdenziali dovuti dall'appaltatore ai dipendenti, decorre dalla cessazione del rapporto contrattuale e non dalla data di scadenza dei singoli contratti intervenuti in relazione al medesimo appalto tra
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committente ed appaltatore, in quanto la data in questione potrebbe non essere conosciuta dal lavoratore, sicché, in coerenza con la
"ratio" ispiratrice della norma - che è quella di assicurare un'ampia ed effettiva tutela del lavoratore medesimo - il predetto termine deve essere ancorato al dato fattuale, facilmente ed immediatamente percepibile dal beneficiario della garanzia, rappresentato dalla cessazione effettiva dell'appalto al quale egli era addetto”.
Con riferimento al caso di specie, il Collegio rileva come sia pacifico che dall'assunzione sino alla data di proposizione del ricorso di primo grado (nel 2020) il ricorrente, quale dipendente di è CP_2
stato addetto a lavorazioni commissionate in appalto da (v. CP_1
elenco delle commesse a pag. 3 ss. della memoria di costituzione di che arriva sino al 2022), lavorazioni che si sono succedute CP_1
sostanzialmente senza soluzione di continuità, come emerge dal citato elenco e dall'assenza di specifiche contestazioni sul punto da parte della medesima CP_1
Sicché, in applicazione dei principi statuiti dalla Suprema Corte, non essendo sostanzialmente mai cessato, durante il periodo per cui è causa, il rapporto di appalto tra e CP_1 CP_2
(quand'anche formalmente articolato in una pluralità di commesse/appalti corrispondenti alle singole navi), deve ritenersi sussistente la responsabilità solidale di per tutti i crediti CP_1
oggetto di causa aventi natura retributiva.
3.1 – Non è in contestazione e, comunque, è stato confermato dai testi, che il lavoratore è sempre stato impiegato nell'ambito degli appalti con Controparte_1
3.2 – Non risulta sollevata eccezione di prescrizione da parte di
. Tale eccezione era stata sollevata solo da Controparte_1 CP_2
in primo grado (non riproposta in appello stante la mancata
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costituzione) ma comunque è infondata in applicazione dei principi sanciti da Cass. 26246/22 secondo cui, a seguito dell'entrata in vigore della c.d. legge Fornero (L. 92/2012), la prescrizione non decorre in corso di rapporto di lavoro nemmeno nelle imprese con più di 15 dipendenti. Il Collegio rileva che non si configura alcuna prescrizione, posto che dalla data di assunzione dell'appellante (10.12.2010) alla data di entrata in vigore della c.d. legge Fornero (18 luglio 2012) non sono intercorsi 5 anni (sicché i crediti anteriori non sono prescritti) e il lavoratore era ancora alle dipendenze della alla data di CP_5
deposito del ricorso di primo grado.
4 - Per le ragioni che precedono, che assorbono ogni ulteriore questione, il Collegio accerta il diritto dell'appellante all'inquadramento nel 3° livello CCNL Metalmeccanica - Piccole
Medie Aziende Industriali sin dall'assunzione (10.12.2010) e il diritto del lavoratore medesimo a percepire le relative differenze retributive dal 10.12.2010 all' 1.6.2019, pari ad euro 14.623,14, oltre rivalutazione e interessi dal dovuto al saldo.
Per l'effetto, , quale coobbligata solidale ex art. 29 Controparte_1
d.lgs. 276/2003, deve essere condannata a corrispondere al lavoratore il predetto importo, oltre accessori di legge.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo sulla base di valori minimi di scaglione tenuto conto della non particolare complessità delle questioni trattate.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, rigettata o assorbita ogni diversa istanza, eccezione e domanda, così provvede:
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- dichiara l'interruzione del processo limitatamente alle domande svolte nei confronti di ex art. 143, co. 3, CP_2 Controparte_2
CCII;
- in accoglimento dell'appello e in riforma della sentenza di primo grado, accertato il diritto dell'appellante all'inquadramento nel 3° livello CCNL Metalmeccanica -
Piccole Medie Aziende Industriali sin dall'assunzione
(10.12.2010) e il diritto del lavoratore medesimo a percepire le relative differenze retributive dal 10.12.2010 all' 1.6.2019, pari ad Euro 14.623,14, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dal dovuto al saldo, condanna , quale Controparte_1
coobbligata in solido ex art. 29 d.lgs. n. 276/2003, al pagamento in favore del ricorrente di Euro 14.623,14 oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dal dovuto al saldo;
- condanna alla refusione delle spese di lite di Controparte_1
entrambi i gradi in favore dell'appellante che si liquidano quanto al primo grado in euro 2.695 e quanto al secondo grado in euro 1.984 oltre rimborso spese forfettarie nella misura del
15%, Iva e Cpa come per legge, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Venezia, 23.01.2025
Il consigliere estensore Il Presidente
Filippo Giordan Gianluca Alessio
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