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Sentenza 16 febbraio 2025
Sentenza 16 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, sentenza 16/02/2025, n. 107 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto |
| Numero : | 107 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO
in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Maria Rita Cuzzola ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 1187/2019 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi promossa da
(c.f. ) Parte_1 C.F._1
, (c.f. ) Parte_2 CodiceFiscale_2
, (c.f. ) Parte_3 CodiceFiscale_3 tutti rappresentati e difesi dall'Avv. FLORAMO DOMENICO , come da procura in atti. attori, contro
, C.F.: CP_1 CodiceFiscale_4
C.F.: Parte_4 CodiceFiscale_5 entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. MAGADDINO ANDREA come da procura in atti. convenuti,
, , Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4
, , , , CP_5 Controparte_6 Controparte_7 Controparte_8
, , , CP_9 Controparte_10 Controparte_11 CP_12
[...] Controparte_13 Controparte_14 CP_15
[...]
Convenuti contumaci.
avente ad oggetto: Altre ipotesi di responsabilita Extracontrattuale non ricomprese nelle altre mat.
Conclusioni delle parti: le parti concludevano come da note scritte depositate in sostituzione dell'udienza, ex art. 127 ter c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione, regolarmente notificato, gli attori adivano il Tribunale di Barcellona P.G. e premettendo che il loro appartamento sito in Barcellona P.G., Via Matteotti 39, facente parte del Condominio “ , il 16 luglio 2015 aveva subito dei danni provocati da infiltrazioni CP_16 provenienti dall'appartamento del piano superiore, appartenente ai convenuti, chiedeva l'accoglimento delle superiori domande: Ritenere e dichiarare che i danni subiti dall'immobile delle attrici, sito in Barcellona P.G.,
Via Matteotti 39, sono stati provocati dalle infiltrazioni di acqua provenienti Controparte_17 dall'appartamento soprastante di proprietà dei Sigg.ri , , CP_1 Parte_4 Controparte_2 CP_3
, , , ,
[...] Controparte_4 CP_5 Controparte_6 Controparte_7 Controparte_8 CP_9
, , , e Controparte_10 Controparte_11 Controparte_12 Controparte_13 Controparte_14
e, di conseguenza, condannare i convenuti in solido al pagamento della somma di € 5.770,00 (oltre iva Controparte_15 su € 3.020,00), a titolo di risarcimento danni in favore delle attrici, oltre interessi di legge e rivalutazione monetaria dal fatto al soddisfo.
Si costituivano in giudizio i Sig.ri e i quali chiedevano CP_1 Parte_4
l'estromissione dalla causa stante la rinuncia al diritto di proprietà dell'immobile sito in Barcellona Pozzo di Gotto censito al Foglio 18, particella 763, sub 10.
Ammessa ed espletata la prova testimoniale, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e contestuale discussione orale con concessione dei termini per il deposito di note conclusive.
*******
La domanda attrice è fondata e merita di essere accolta
Preliminarmente si rigetta la domanda di estromissione dal giudizio dei convenuti costituiti, CP_1
e
[...] Parte_4
La rinuncia tardiva, cioè effettuata dopo la decadenza del termine di dieci anni, non è, da considerarsi completamente inutile: la Corte di Cassazione (Cass.Civ. Sez. V, n. 8053 del 29 marzo 2017) ha infatti riconosciuto ad essa una propria “giustificazione causale” nell'nteresse della rinunziante a stabilizzare e chiarire la sua condizione e volontà di “non essere erede”.
L'atto di rinuncia tardiva all'eredità, pertanto, seppur privo di effetti, permette di rendere manifesta ed indubbia la posizione di estraneità dell'interessato rispetto alla massa ereditaria e ad eventuali pretese di terzi in generale.
Nel caso di specie, però tale rinuncia oltre ad essere tardiva, è intervenuta dopo la notifica dell'atto di citazione e, di conseguenza gli eredi e sono da ritenersi legittimati CP_1 Parte_4 passivi nel presente giudizio.
Nel merito si precisa che in tema di infiltrazioni provenienti dall'appartamento superiore, quando sia provata dall'attore, nella controversia avente ad oggetto il risarcimento dei danni, la compatibilità dei danni stessi con le suddette infiltrazioni, nonché la riconducibilità dell'evento lesivo all'immobile di proprietà del convenuto, il quale non abbia dimostrato il caso fortuito, ossia l'evento assolutamente imprevedibile con la diligenza dovuta, va senz'altro riconosciuto il danno da cosa in custodia ai sensi e per gli effetti dell'art. 2051 c.c. E' ormai principio consolidato che la responsabilità prevista dall'art. 2051 c.c. non esonera il danneggiato dall'onere di provare che l'evento si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa, mentre resta a carico del custode, offrire prova contraria, dimostrando che il fatto è avvenuto per caso fortuito o con carattere di imprevedibilità e di assoluta eccezionalità (Cass. Civ., Sez. III 29 luglio 2016, n. 15761).
Nel caso di specie, l'evento, così come è stato denunciato nell'atto introduttivo del presente giudizio, è stato provato con la testimonianza dei testi , e Testimone_1 Testimone_2 Testimone_3 tutti vicini di casa, che hanno visto personalmente l'acqua provenire dall'appartamento posto al piano superiore rispetto a quello delle attrici e, entrando dentro il loro immobile, hanno visto i danni provocati da queste copiose infiltrazioni.
Tali testimonianze appaiono attendibili e veritiere anche perché non contraddittorie tra loro.
Di conseguenza è stata provata la situazione di pericolo ed il nesso causale tra la predetta situazione e i danni patiti.
Infatti, sotto il profilo della causazione del danno da parte della cosa in custodia, la Suprema Corte si rifà ad una elaborazione delle Sezioni Unite che richiamano l'applicazione dei principi penalistici, di cui agli artt. 40 e 41 c.p., per i quali un evento è da considerare causato da un altro se, ferme restando le altre condizioni, il primo non si sarebbe verificato in assenza del secondo. Tutto ciò che non è oggettivamente prevedibile integra il caso fortuito, quale causa non prevedibile.
Queste conclusioni vanno applicate alla fattispecie del danno cagionato dalle cose in custodia, di cui il custode è responsabile a prescindere dalle sue caratteristiche di pericolosità, con una gamma indefinita di situazioni a partire dai casi in cui la cosa è inerte e l'interazione del danneggiato è indispensabile per la produzione dell'evento.
In questo complessivo contesto la giurisprudenza pone a carico del danneggiato la sola prova del nesso causale tra la cosa ed il danno, incombe poi al custode provare l'inesistenza del nesso causale, oppure che il nesso causale non era prevedibile, né evitabile.
Il caso fortuito è ciò che non può prevedersi e anche la condotta del danneggiato può integrare il caso fortuito ed escludere o limitare la responsabilità del custode. (Cass. Civ. Sez. III 31 ottobre 2017 n. 25837).
Per la Suprema Corte, il “caso fortuito”, idoneo a recidere il nesso causale tra la cosa e il danno, è quel
“fattore causale, estraneo alla sfera soggettiva, che presenta i caratteri dell'imprevedibilità e dell'eccezionalità” comprensivo anche del fatto del terzo o della colpa del danneggiato, purchè abbia efficacia determinante dell'evento dannoso.
Il nesso causale deve essere identificato sulla base dei fatti prospettati dalle parti ed acquisiti in causa, distinguendo, però, se tra la cosa ed il danno interferisca la condotta umana del danneggiato.
Nel caso di responsabilità per cose in custodia il comportamento colposo del danneggiato, che sussiste quando egli abbia usato un bene senza la normale diligenza, può, nei casi più gravi, divenire concorso nel fatto colposa (ex art. 1127 c.c.), o, addirittura, escludere il nesso causale tra la cosa ed il danno e, con esso la responsabilità del custode, integrando gli estremi del caso fortuito previsto dall'art. 2051 c.c.. Se il pericolo è prevedibile, la situazione è superabile con l'adozione di normali cautele da parte dello stesso danneggiato ed in questo caso l'imprudenza dello stesso è idoneo a interrompere il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso. (Cass. Civ. 6 maggio 2015 n. 9009, Cass. Civ. 7 maggio 2007, n. 10300)
La mancata adozione di idonee cautele comporta la limitazione del risarcimento e corrisponde al dovere di solidarietà sociale che impone al soggetto di regolare la propria condotta in rapporto alle diverse situazioni che affronta.
Alcuna prova è stata fornita dai convenuti circa l'eventuale caso fortuito o la colpa delle danneggiate nella causazione del danno, ciò pertanto, si riconosce la responsabilità dei convenuti, proprietari dell'immobile posto al piano di sopra, dei danni da infiltrazioni subiti dalle attrici.
Anche l'entità del danno lamentato è stata provata da parte attrice.
Gli stessi testi sopra citati, entrati nell'immediatezza del fatto, hanno descritto i danni subiti dall'immobile a causa delle infiltrazioni e i costi per le riparazioni sono stati confermati dai tecnici ed artigiani cui si sono rivolte le attrici.
Si sottolinea, inoltre, che, secondo il principio dettato dall'articolo 167 c.p.c., il convenuto deve prendere posizione in maniere specifica e non limitarsi ad una generica contestazione. Qualora il convenuto, come nel caso di specie, ometta di contestare l'allegazione di parte avversaria ciò comporta un'acquiescenza.
Alla luce di quanto sopra, provato sia l'an che il quantum del danno lamentato, si condannano i convenuti, in solido, al risarcimento del danno patito dalle attrici, quantificato in Euro 5.770,00 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria a decorrere dall'evento indicato in citazione.
Le spese di giudizio, seguono la soccombenza e si pongono pertanto a carico dei convenuti costituiti in giudizio, secondo la liquidazione fatta in dispositivo, in applicazione del DM n. 147/22, tenuto conto del decisum e della non complessità e la tipologia di danno di cui oggi ci occupa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, in persona del sottoscritto giudice onorario in funzione di giudice unico, sentiti i procuratori delle parti costituite, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 1187/2019 R.G.A.C., così provvede:
Dichiara la contumacia dei convenuti , Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4
, , , ,
[...] CP_5 Controparte_6 Controparte_7 Controparte_8 CP_9 CP_10
, e
[...] Controparte_11 Controparte_12 Controparte_13 Controparte_14 CP_15
[...]
In accoglimento della domanda delle attrici, e Parte_1 Parte_2 Parte_3
, condanna i Sig.ri , , , ,
[...] CP_1 Parte_4 Controparte_2 Controparte_3 [...]
, , , , Controparte_4 CP_5 Controparte_6 Controparte_7 Controparte_8 CP_9 [...] , e CP_10 Controparte_11 Controparte_12 Controparte_13 Controparte_14
in solido, al pagamento in favore di parte attrice della somma di € 5.770,00, a titolo Controparte_15 di risarcimento del danno, cui vanno aggiunti gli accessori come sopra specificati.
Rigetta ogni altra domanda avanzata dalle parti.
Condanna i convenuti costituiti, e , alla rifusione delle spese di CP_1 Parte_4 giudizio che si liquidano in € 3.302,00 oltre le spese vive e spese generali IVA e CPA, da distrarsi in favore dell'Avv. Domenico Floramo, procuratore anticipatario.
Così deciso in Barcellona Pozzo di Gotto, lì 15 febbraio 2025.
IL GIUDICE
(Dott. Maria Rita Cuzzola)
.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO
in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Maria Rita Cuzzola ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 1187/2019 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi promossa da
(c.f. ) Parte_1 C.F._1
, (c.f. ) Parte_2 CodiceFiscale_2
, (c.f. ) Parte_3 CodiceFiscale_3 tutti rappresentati e difesi dall'Avv. FLORAMO DOMENICO , come da procura in atti. attori, contro
, C.F.: CP_1 CodiceFiscale_4
C.F.: Parte_4 CodiceFiscale_5 entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. MAGADDINO ANDREA come da procura in atti. convenuti,
, , Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4
, , , , CP_5 Controparte_6 Controparte_7 Controparte_8
, , , CP_9 Controparte_10 Controparte_11 CP_12
[...] Controparte_13 Controparte_14 CP_15
[...]
Convenuti contumaci.
avente ad oggetto: Altre ipotesi di responsabilita Extracontrattuale non ricomprese nelle altre mat.
Conclusioni delle parti: le parti concludevano come da note scritte depositate in sostituzione dell'udienza, ex art. 127 ter c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione, regolarmente notificato, gli attori adivano il Tribunale di Barcellona P.G. e premettendo che il loro appartamento sito in Barcellona P.G., Via Matteotti 39, facente parte del Condominio “ , il 16 luglio 2015 aveva subito dei danni provocati da infiltrazioni CP_16 provenienti dall'appartamento del piano superiore, appartenente ai convenuti, chiedeva l'accoglimento delle superiori domande: Ritenere e dichiarare che i danni subiti dall'immobile delle attrici, sito in Barcellona P.G.,
Via Matteotti 39, sono stati provocati dalle infiltrazioni di acqua provenienti Controparte_17 dall'appartamento soprastante di proprietà dei Sigg.ri , , CP_1 Parte_4 Controparte_2 CP_3
, , , ,
[...] Controparte_4 CP_5 Controparte_6 Controparte_7 Controparte_8 CP_9
, , , e Controparte_10 Controparte_11 Controparte_12 Controparte_13 Controparte_14
e, di conseguenza, condannare i convenuti in solido al pagamento della somma di € 5.770,00 (oltre iva Controparte_15 su € 3.020,00), a titolo di risarcimento danni in favore delle attrici, oltre interessi di legge e rivalutazione monetaria dal fatto al soddisfo.
Si costituivano in giudizio i Sig.ri e i quali chiedevano CP_1 Parte_4
l'estromissione dalla causa stante la rinuncia al diritto di proprietà dell'immobile sito in Barcellona Pozzo di Gotto censito al Foglio 18, particella 763, sub 10.
Ammessa ed espletata la prova testimoniale, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e contestuale discussione orale con concessione dei termini per il deposito di note conclusive.
*******
La domanda attrice è fondata e merita di essere accolta
Preliminarmente si rigetta la domanda di estromissione dal giudizio dei convenuti costituiti, CP_1
e
[...] Parte_4
La rinuncia tardiva, cioè effettuata dopo la decadenza del termine di dieci anni, non è, da considerarsi completamente inutile: la Corte di Cassazione (Cass.Civ. Sez. V, n. 8053 del 29 marzo 2017) ha infatti riconosciuto ad essa una propria “giustificazione causale” nell'nteresse della rinunziante a stabilizzare e chiarire la sua condizione e volontà di “non essere erede”.
L'atto di rinuncia tardiva all'eredità, pertanto, seppur privo di effetti, permette di rendere manifesta ed indubbia la posizione di estraneità dell'interessato rispetto alla massa ereditaria e ad eventuali pretese di terzi in generale.
Nel caso di specie, però tale rinuncia oltre ad essere tardiva, è intervenuta dopo la notifica dell'atto di citazione e, di conseguenza gli eredi e sono da ritenersi legittimati CP_1 Parte_4 passivi nel presente giudizio.
Nel merito si precisa che in tema di infiltrazioni provenienti dall'appartamento superiore, quando sia provata dall'attore, nella controversia avente ad oggetto il risarcimento dei danni, la compatibilità dei danni stessi con le suddette infiltrazioni, nonché la riconducibilità dell'evento lesivo all'immobile di proprietà del convenuto, il quale non abbia dimostrato il caso fortuito, ossia l'evento assolutamente imprevedibile con la diligenza dovuta, va senz'altro riconosciuto il danno da cosa in custodia ai sensi e per gli effetti dell'art. 2051 c.c. E' ormai principio consolidato che la responsabilità prevista dall'art. 2051 c.c. non esonera il danneggiato dall'onere di provare che l'evento si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa, mentre resta a carico del custode, offrire prova contraria, dimostrando che il fatto è avvenuto per caso fortuito o con carattere di imprevedibilità e di assoluta eccezionalità (Cass. Civ., Sez. III 29 luglio 2016, n. 15761).
Nel caso di specie, l'evento, così come è stato denunciato nell'atto introduttivo del presente giudizio, è stato provato con la testimonianza dei testi , e Testimone_1 Testimone_2 Testimone_3 tutti vicini di casa, che hanno visto personalmente l'acqua provenire dall'appartamento posto al piano superiore rispetto a quello delle attrici e, entrando dentro il loro immobile, hanno visto i danni provocati da queste copiose infiltrazioni.
Tali testimonianze appaiono attendibili e veritiere anche perché non contraddittorie tra loro.
Di conseguenza è stata provata la situazione di pericolo ed il nesso causale tra la predetta situazione e i danni patiti.
Infatti, sotto il profilo della causazione del danno da parte della cosa in custodia, la Suprema Corte si rifà ad una elaborazione delle Sezioni Unite che richiamano l'applicazione dei principi penalistici, di cui agli artt. 40 e 41 c.p., per i quali un evento è da considerare causato da un altro se, ferme restando le altre condizioni, il primo non si sarebbe verificato in assenza del secondo. Tutto ciò che non è oggettivamente prevedibile integra il caso fortuito, quale causa non prevedibile.
Queste conclusioni vanno applicate alla fattispecie del danno cagionato dalle cose in custodia, di cui il custode è responsabile a prescindere dalle sue caratteristiche di pericolosità, con una gamma indefinita di situazioni a partire dai casi in cui la cosa è inerte e l'interazione del danneggiato è indispensabile per la produzione dell'evento.
In questo complessivo contesto la giurisprudenza pone a carico del danneggiato la sola prova del nesso causale tra la cosa ed il danno, incombe poi al custode provare l'inesistenza del nesso causale, oppure che il nesso causale non era prevedibile, né evitabile.
Il caso fortuito è ciò che non può prevedersi e anche la condotta del danneggiato può integrare il caso fortuito ed escludere o limitare la responsabilità del custode. (Cass. Civ. Sez. III 31 ottobre 2017 n. 25837).
Per la Suprema Corte, il “caso fortuito”, idoneo a recidere il nesso causale tra la cosa e il danno, è quel
“fattore causale, estraneo alla sfera soggettiva, che presenta i caratteri dell'imprevedibilità e dell'eccezionalità” comprensivo anche del fatto del terzo o della colpa del danneggiato, purchè abbia efficacia determinante dell'evento dannoso.
Il nesso causale deve essere identificato sulla base dei fatti prospettati dalle parti ed acquisiti in causa, distinguendo, però, se tra la cosa ed il danno interferisca la condotta umana del danneggiato.
Nel caso di responsabilità per cose in custodia il comportamento colposo del danneggiato, che sussiste quando egli abbia usato un bene senza la normale diligenza, può, nei casi più gravi, divenire concorso nel fatto colposa (ex art. 1127 c.c.), o, addirittura, escludere il nesso causale tra la cosa ed il danno e, con esso la responsabilità del custode, integrando gli estremi del caso fortuito previsto dall'art. 2051 c.c.. Se il pericolo è prevedibile, la situazione è superabile con l'adozione di normali cautele da parte dello stesso danneggiato ed in questo caso l'imprudenza dello stesso è idoneo a interrompere il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso. (Cass. Civ. 6 maggio 2015 n. 9009, Cass. Civ. 7 maggio 2007, n. 10300)
La mancata adozione di idonee cautele comporta la limitazione del risarcimento e corrisponde al dovere di solidarietà sociale che impone al soggetto di regolare la propria condotta in rapporto alle diverse situazioni che affronta.
Alcuna prova è stata fornita dai convenuti circa l'eventuale caso fortuito o la colpa delle danneggiate nella causazione del danno, ciò pertanto, si riconosce la responsabilità dei convenuti, proprietari dell'immobile posto al piano di sopra, dei danni da infiltrazioni subiti dalle attrici.
Anche l'entità del danno lamentato è stata provata da parte attrice.
Gli stessi testi sopra citati, entrati nell'immediatezza del fatto, hanno descritto i danni subiti dall'immobile a causa delle infiltrazioni e i costi per le riparazioni sono stati confermati dai tecnici ed artigiani cui si sono rivolte le attrici.
Si sottolinea, inoltre, che, secondo il principio dettato dall'articolo 167 c.p.c., il convenuto deve prendere posizione in maniere specifica e non limitarsi ad una generica contestazione. Qualora il convenuto, come nel caso di specie, ometta di contestare l'allegazione di parte avversaria ciò comporta un'acquiescenza.
Alla luce di quanto sopra, provato sia l'an che il quantum del danno lamentato, si condannano i convenuti, in solido, al risarcimento del danno patito dalle attrici, quantificato in Euro 5.770,00 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria a decorrere dall'evento indicato in citazione.
Le spese di giudizio, seguono la soccombenza e si pongono pertanto a carico dei convenuti costituiti in giudizio, secondo la liquidazione fatta in dispositivo, in applicazione del DM n. 147/22, tenuto conto del decisum e della non complessità e la tipologia di danno di cui oggi ci occupa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, in persona del sottoscritto giudice onorario in funzione di giudice unico, sentiti i procuratori delle parti costituite, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 1187/2019 R.G.A.C., così provvede:
Dichiara la contumacia dei convenuti , Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4
, , , ,
[...] CP_5 Controparte_6 Controparte_7 Controparte_8 CP_9 CP_10
, e
[...] Controparte_11 Controparte_12 Controparte_13 Controparte_14 CP_15
[...]
In accoglimento della domanda delle attrici, e Parte_1 Parte_2 Parte_3
, condanna i Sig.ri , , , ,
[...] CP_1 Parte_4 Controparte_2 Controparte_3 [...]
, , , , Controparte_4 CP_5 Controparte_6 Controparte_7 Controparte_8 CP_9 [...] , e CP_10 Controparte_11 Controparte_12 Controparte_13 Controparte_14
in solido, al pagamento in favore di parte attrice della somma di € 5.770,00, a titolo Controparte_15 di risarcimento del danno, cui vanno aggiunti gli accessori come sopra specificati.
Rigetta ogni altra domanda avanzata dalle parti.
Condanna i convenuti costituiti, e , alla rifusione delle spese di CP_1 Parte_4 giudizio che si liquidano in € 3.302,00 oltre le spese vive e spese generali IVA e CPA, da distrarsi in favore dell'Avv. Domenico Floramo, procuratore anticipatario.
Così deciso in Barcellona Pozzo di Gotto, lì 15 febbraio 2025.
IL GIUDICE
(Dott. Maria Rita Cuzzola)
.