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Sentenza 5 marzo 2025
Sentenza 5 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 05/03/2025, n. 467 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 467 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in funzione di giudice del lavoro dr.ssa Antonia Cozzolino, all'esito del deposito delle “note scritte in sostituzione dell'udienza” del 04.03.2025 (ex art. 127 ter c.p.c.), ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 3623 del ruolo gen. dell'anno 2023
TRA
Parte_1 rappresentata e difesa in virtù di mandato in atti dall'avv. Francesco Milani ricorrente
E
in persona del legale rappresentante p.t. CP_1
rappresentato e difeso dai funzionari dipendenti avv. Crescenzo Zotti e dr. Domenico
D'Angelo, nonché dall'avv. Ettore Rossetti resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 09.06.2023 la ricorrente in epigrafe ha adito questo Ufficio chiedendo che venga accertata la sua condizione di invalida in misura pari o superiore al
67% a far data dalla proposizione della domanda amministrativa (02.03.2023), al fine (tra l'altro) di poter usufruire del beneficio amministrativo della esenzione ticket sanitario (v. note 27.03.2024).
CP_ Nel costituirsi in giudizio, l ha chiesto il rigetto del ricorso, eccependo preliminarmente il proprio difetto di legittimazione passiva.
1 Ciò posto, osserva il giudicante – quanto al profilo della legittimazione a resistere della parte convenuta in giudizio – che, come ha recentemente chiarito la Suprema Corte, “… una lettura sistematica e complessiva delle diverse disposizioni rilevanti in materia di accertamento sanitario dello stato di invalidità civile induce ad affermare che unico soggetto legittimato è l ” (cfr. Cass. sent. Controparte_2
07.09.2022, n. 26317).
Ne consegue che, anche là dove l'interessato, come nel caso di specie, intenda poi far valere l'accertamento sanitario nei confronti di altro soggetto tenuto a riconoscere un beneficio assistenziale in favore dell'invalido civile (nella specie, l'ASL al fine di essere esonerato dal costo del ticket sanitario), unico soggetto legittimato passivo deve ritenersi
CP_ l' , in quanto Ente deputato all'accertamento preliminare del requisito sanitario in contestazione.
Tanto premesso, nel merito il ricorso è fondato per quanto di ragione.
Invero, dalla lettura della consulenza tecnica disposta nel presente giudizio emerge quanto segue: “… Per quanto riguarda l'incipiente artrosi polidistrettuale, considerata l'incidenza funzionale, si procederà ad una valutazione percentuale ricorrendo al criterio analogico rispetto ad infermità analoghe e pertanto valuteremo la sua incidenza nel 20%.
Per quanto riguarda la broncopneumopatia cronica, considerato l'esame clinico, considerata
l'incidenza funzionale, si procederà ad una valutazione percentuale ricorrendo al criterio analogico rispetto ad infermità analoghe e pertanto valuteremo la sua incidenza nel 20%.
Per quanto riguarda la cardiopatia ipertensiva borderline, considerato l'esame clinico, considerata l'incidenza funzionale, potremo ascrivere tale patologia alla I classe NYHA e pertanto valuteremo la sua incidenza nel 25%.
Per quanto riguarda il diabete mellito tipo II nid, considerato il discreto compenso metabolico, considerate le iniziali complicanze micro e macro-vascolari, potremo valutarne
l'incidenza nel 25%.
Per quanto riguarda l'ipoacusia neurosensoriale bilaterale, considerato la perdita in decibel ricavata dall'esame audiometrico, considerata la tabella dei deficit uditivi allegata al richiamato decreto ministeriale del 05/02/92 che prevede la somma delle perdite uditive in db alle frequenze di 500, 1000 e 2000 Hz nell'orecchio peggiore e nell'orecchio migliore,
2 considerato che tali perdite risultano essere di 60 db a destra e di 190 db a sinistra, ne scaturirà una percentuale invalidante tabellarmente valutata nel 9%.
Abbiamo quindi le cinque percentuali relative alle cinque patologie in coesistenza;
procedendo ora alla “valutazione complessiva" secondo i criteri già descritti, ne scaturirà una percentuale totale del 68%, invalidità che riconosce alla richiedente una invalidità non inferiore al 67%, con decorrenza da almeno sei mesi dalla visita peritale e cioè dal mese di
Febbraio 2024…” (cfr. conclusioni ctu).
Tali conclusioni appaiono condivisibili, siccome logicamente ed esaustivamente argomentate, in coerenza con gli accertamenti eseguiti e di cui alla relazione in atti;
in particolare, la valutazione riguardo alla decorrenza, espressa dal consulente in termini probabilistici, merita d'essere condivisa perché risulta conforme al consolidato insegnamento della Corte di Cassazione secondo cui: “in materia di invalidità pensionabile, di norma il momento di insorgenza dello stato invalidante – che rileva ai fini della decorrenza della prestazione previdenziale – non coincide con quello degli accertamenti tecnici, dato che è in questione uno stato o un processo esteso nel tempo, rispetto al quale è improbabile che l'accertamento tecnico intervenga nella fase iniziale.
Tale momento va quindi acclarato dal giudice di merito con la massima precisione, attraverso un'accurata valutazione di tutte le risultanze di causa e mediante l'esercizio di tutti i più idonei poteri di indagine, e tenendo presente che per diversi processi evolutivi lo stadio raggiunto permette di risalire alla presumibile epoca di insorgenza anteriore.
Peraltro, in via d'eccezione, il superamento della soglia di invalidità può essere correttamente riferito al memento degli accertamenti, ovvero ad epoca ragionevolmente ed immediatamente precedente, quando difettino gli elementi utili per far risalire la patologia ad un tempo determinato diverso” (Cass. 1.3.2001, n. 2955; cfr. anche Cass. n.
3047/1996; Cass. n. 7191/1995; Cass. n. 6884/1994).
Sicché almeno dal mese di febbraio del 2024 deve riconoscersi a carico della ricorrente la sussistenza del requisito sanitario in contestazione;
la ricorrente, cioè, dev'essere riconosciuta invalida in misura pari al 68%, percentuale idonea al fine di poter usufruire del beneficio amministrativo della esenzione ticket sanitario.
L'insorgere del diritto nel corso del giudizio induce a compensare le spese di lite, mentre quelle di consulenza vanno poste definitivamente a carico dell' . CP_
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P.Q.M.
a) Dichiara che è invalida nella misura del 68% con decorrenza Parte_1
dal 01.02.2024.
b) Compensa le spese.
CP_ c) Pone definitivamente a carico dell' le spese di consulenza.
S.M.C.V., 05.03.2025
Il giudice del lavoro dr.ssa A. Cozzolino
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