CA
Sentenza 3 ottobre 2025
Sentenza 3 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 03/10/2025, n. 755 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 755 |
| Data del deposito : | 3 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 90/2023 R.G. REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Messina, Prima Sezione Civile, riunita in camera di consiglio e composta dai signori:
dott. Augusto SABATINI, presidente relatore;
dott. Marisa SALVO, consigliere;
dott. Maria Giuseppa SCOLARO, consigliere;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile d'appello iscritta al n. 90/2023 RGAC, posta in decisione all'udienza del giorno 21.10.2024 a seguito di trattazione del presente procedimento – in ossequio al disposto dell'art. 127 ter C.P.C. – con deposito e scambio in modalità telematica di note scritte, e vertente
TRA
, nato a [...] il [...], Parte_1 codice fiscale: ; CodiceFiscale_1
, nata a [...] il [...]; Parte_2 codice fiscale: ; CodiceFiscale_2 parti rappresentate e difese, giusta procura in atti, dall'Avv. Massimiliano FABIO, del Foro di Patti, ed elettivamente domiciliati presso lo studio professionale del medesimo, in Sant'Agata
EL (Me) (Via Sardegna n. 1 – compl. Agorà); pec: ; Email_1
APPELLANTI E
, in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore; codice fiscale: ; P.IVA_1 parte rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Giovanni PRINCIPE, del foro di
Messina, ed elettivamente domiciliata presso lo studio professionale del medesimo, in Messina (Via G. Minzoni n. 7); pec: ; Email_2
APPELLATA
avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 907/2022 emessa dal Tribunale Civile di Patti il 22.12.2022 e pubblicata in pari data, in materia di opposizione a precetto.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte appellante: “… 1) In riforma dell'impugnata sentenza, accertare, ritenere e dichiarare il diritto del sig. a percepire Parte_1 le somme intimate di cui al precetto notificato il 16.06.2016 alla controparte e, in particolare, la somma di € 80.636,07 dovuta in forza della sentenza n.182/2016, 809/16 Cron. del 24.03.2016 emessa dalla Corte d'Appello di Messina;
2) In riforma dell'impugnata sentenza, accertare, ritenere e dichiarare il diritto della sig.ra a Parte_2 percepire le somme intimate di cui al precetto notificato il 16.06.2016 alla controparte e, in particolare, la somma di
€ 68.220,86 dovuta in forza della sentenza n. 182/2016, 809/16 Cron. del 24.03.2016 emessa dalla Corte d'Appello di Messina;
3) In riforma dell'impugnata sentenza, condannare l'appellata al pagamento delle spese, compensi ed onorari del giudizio di primo grado, oltre spese generali, iva, c.p.a. ed accessori di legge, con distrazione in favore dell'Avv. Massimiliano FABIO che si dichiara procuratore antistatario;
4) Condannare in ogni caso la parte appellata al pagamento delle spese, compensi ed accessori del procedimento di appello, con distrazione in favore dell'Avv. Massimiliano FABIO che si dichiara procuratore antistatario …”.
Per parte appellata:
“… 1) In via preliminare, dichiarare l'inammissibilità dell'interposto appello, a mente degli artt. 348 bis e 348 ter cpc, con condanna degli appellanti alle spese e compensi di questo grado di giudizio, oltre spese generali ed accessori. 2) In subordine, rigettare l'appello, siccome proposto, con ogni più opportuna disposizione, confermando integralmente la sentenza impugnata, e con vittoria di spese e compensi di giudizio, oltre spese generali ed accessori…”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione in appello ritualmente notificato e Parte_1 Parte_2 convenivano in giudizio davanti a questa Corte la Controparte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore, interponendo gravame
[...] avverso la sentenza emessa dal Tribunale Civile Patti il 22.12.2022 e pubblicata in pari data nel procedimento già iscritto al n. 1201/2016 RGAC, con il quale se ne chiedeva la riforma.
*
A miglior intellezione dell'odierna vicenda processuale, gioverà rilevare fin da subito quanto appresso.
In prime cure:
con atto di citazione ex art. 615 C.P.C., ritualmente notificato, la
[...]
, in persona del legale rappresentante pro tempore (odierna Parte_3 appellata), conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale Civile di Patti, e Parte_1 [...]
, deducendo che: Parte_2
− con precetto notificato il 16.06.2016 e , in forza della sentenza n. Parte_2 Parte_1 182/2016 della Corte d'Appello di Messina, che aveva riformato la sentenza n. 74/2012 del Tribunale Civile di Patti – Sezione di S. Agata di EL, intimavano a il pagamento di € 68.220,86 in favore Parte_3 della e di € 80.636,07 in favore del (come da specifica di cui all'atto di precetto); Pt_2 Parte_1
− tali somme erano richieste – oltre a quelle già liquidate da (€ 711.722,46 per e € Parte_3 Pt_2 849.500,03 per – a titolo di rivalutazione monetaria e interessi compensativi sulle somme dovute per il Pt_1 risarcimento del danno riconosciuto con la citata sentenza della Corte d'Appello di Messina;
− gli intimanti fondavano il loro presunto diritto a ulteriori somme su una erronea interpretazione delle disposizioni contenute nella citata sentenza d'appello, la quale aveva già attualizzato gli importi liquidati, rendendoli soggetti ai soli interessi legali ed escludendo espressamente la rivalutazione monetaria;
− la pretesa avanzata da e di conseguire ulteriori somme si palesava, dunque, all'evidenza priva di Pt_2 Pt_1 fondamento e radicalmente destituita di legittimità, atteso che il diritto di credito azionato risultava ormai estinto per effetto dell'esatto adempimento, da parte della società debitrice, dell'obbligazione risarcitoria cui la stessa era stata condannata in via solidale con il soggetto assicurato (tale ); CP_2
incoato il giudizio, chiedeva, pertanto:
“…1) Preliminarmente, sospendere l'efficacia della sentenza n.182/2016 R.S. emessa dalla Corte d'Appello civile di Messina notificata unitamente all'atto di precetto impugnato il 14.06.2012 sussistendo i gravi motivi di urgenza di cui in epigrafe. 2) Nel merito, ritenere e dichiarare che la , con la corresponsione delle somme di € 711.722,46 ed Parte_3
€ 849.500,03, rispettivamente in favore di e , ha esattamente adempiuto Parte_2 Parte_1 l'obbligazione risarcitoria nascente a suo carico dalla predetta sentenza. 3) Conseguentemente, accertare e dichiarare l'insussistenza, per sopravvenuta estinzione, del diritto di
[...] CP_
e di procedere alla minacciata esecuzione forzata in danno di per il Parte_2 Parte_1 conseguimento di tutte le somme precettate, compresi i compensi di redazione precetto.
4) Per l'effetto, dichiarare la nullità e/o l'inefficacia dell'intimato atto di precetto.
5) Con salvezza di ogni ulteriore diritto e con vittoria di spese, competenze ed onorari …”.
Si costituivano in giudizio e , i quali, resistendo a quanto Parte_1 Parte_2 ex adverso dedotto ed eccepito, chiedevano il rigetto dell'opposizione per infondatezza in fatto e in diritto, contestando in particolare:
- l'eccezione d'estinzione del diritto azionato, infondatamente proposta stante il mancato integrale adempimento da parte dell'opponente;
- l'eccezione relativa alla rivalutazione monetaria, essendo stata tale voce creditoria invece correttamente applicata;
- la non debenza delle somme precettate, affermandone invece la piena spettanza in loro favore.
Instaurato il giudizio, il Tribunale adito – previo rigetto (con provvedimento del 7.12.2016) dell'istanza di sospensione ex art. 615 C.P.C. della sentenza oggetto dell'atto di precetto – all'esito del deposito delle memorie ex art. 183 VI comma C.P.C., poneva la causa in decisione, statuendo quanto segue:
“…- annulla il precetto opposto dichiarando l'inesistenza del diritto dei convenuti ad agire esecutivamente nei confronti dell'attrice per le somme ivi indicate;
- condanna i convenuti al pagamento a favore dell'attrice delle spese di giudizio liquidate in euro 786,00 per esborsi ed euro 9.872,10, per compensi, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali nella misura del 15%. …”.
*
Le parti appellanti, che in primo grado avevano chiesto (quali opposte) il rigetto delle domande tutte di controparte, reiterando le censure già formulate in prime cure e chiedendo l'annullamento e/o la riforma della sentenza impugnata, lamentavano:
1. l'erroneità della decisione del Giudice di primo grado nella parte in cui ha accertato, ritenuto e dichiarato l'inesistenza del credito e del diritto dei convenuti ad agire esecutivamente per le somme di cui all'atto di precetto notificato il 16.6.2016 (deducendo, di contro, l'esattezza delle somme e dei calcoli ivi rappresentati);
con il primo motivo di gravame gli odierni appellanti criticano l'erronea statuizione resa dal Tribunale adito – chiedendone la riforma in parte qua – laddove, accogliendo l'opposizione proposta da , ha dichiarato l'inesistenza del loro diritto ad agire Parte_3 esecutivamente per le somme di € 68.220,86 (RABIEJ) e € 80.636,07 ( ; Pt_1 ed invero, a loro dire: “… Le somme richieste per il e per la sig.ra con il precetto del 16.06.2016 Parte_1 Parte_2 sono perfettamente conformi a quanto disposto dalla sentenza della Corte d'Appello n. 182/16 R.S. che richiama la sentenza n. 74/2012 R.S. del Tribunale di Patti – Sez. Distaccata di S. Agata di EL per la determinazione degli interessi e rivalutazione e per l'imputazione e calcolo degli acconti la sentenza di primo grado…”;
in particolare, si dolgono dell'erronea interpretazione, da parte del primo Giudice, delle disposizioni contenute nella sentenza n. 182/2016 R.S. della Corte d'Appello di Messina, concernenti i criteri di calcolo della rivalutazione monetaria e degli interessi — già delineati nella sentenza n. 74/2012 R.S. del Tribunale di Patti, Sezione Distaccata di S. Agata di EL
— da applicarsi, a loro dire, esattamente allo stesso modo tanto per gli acconti corrisposti dall'appellata società quanto per le somme liquidate a titolo di saldo risarcitorio;
assumono, infatti, che, sulla base dei titoli posti a fondamento del credito, il calcolo degli acconti, degli interessi e della rivalutazione debba seguire il medesimo criterio, e precisamente quello previsto in materia di risarcimento del danno, con devalutazione alla data indicata, rivalutazione mensile secondo gli indici ISTAT–FOI e successiva applicazione degli interessi compensativi dall'evento sino al saldo (pena, altrimenti, un'irrimediabile distonia); la pronuncia n. 182/2016 della Corte d'Appello di Messina - secondo gli appellanti - non avrebbe previsto alcun criterio differenziato per il computo della rivalutazione monetaria, che pertanto sarebbe applicabile sia alle somme riconosciute a titolo risarcitorio sia a quelle corrisposte in via di acconto, sicché il Giudice di prime cure avrebbe errato nel non rilevare l'operatività di tale criterio unitario, giungendo all'erronea conclusione dell'inesistenza del diritto di e ad agire esecutivamente contro per le somme indicate nel Pt_1 Pt_2 Pt_3 precetto, successivamente annullato;
ed infatti, sostengono che:
“… L'unico criterio da applicare, che è stato correttamente utilizzato nell'atto di precetto, è quello dell'equiparazione della modalità di calcolo degli acconti (e relativi interessi e rivalutazione) e delle somme dovute a titolo del risarcimento anch'esse con interessi e rivalutazione, in modo tale da procedere alla compensazione tra il dare e l'avere nel rispetto di quanto stabilito nella sentenza di primo grado, così come richiamato nella sentenza di secondo grado…”;
ed ancora:
“… Nessuna duplicazione della rivalutazione è stata applicata, come invece ha erroneamente ritenuto il Giudice di primo grado. Le somme corrisposte in acconto, di contro, sono state correttamente imputate come per legge e il richiamo alla sentenza di primo grado non può ritenersi ai soli fini della determinazione degli interessi bensì la “medesimezza dei criteri di calcolo e imputazione” deve essere intesa sia agli interessi che alla rivalutazione…”;
peraltro, evidenziano come la società opponente, dopo aver inizialmente riconosciuto la correttezza dei calcoli effettuati da in conformità alle due sentenze di merito Pt_1 Pt_2
e quantificato i saldi dovuti in loro favore (€ 220,665,56 per l'uno ed € 174.435,87 per l'altra, somme da cui detrarre gli acconti già corrisposti e che determinerebbero il residuo correttamente precettato), abbia inspiegabilmente contestato i propri stessi conteggi, omesso il pagamento delle somme dovute e, con un'interpretazione arbitraria e distorta del dispositivo, abbia infondatamente eccepito l'estinzione dell'obbligazione;
aggiungono, infine, che la fondatezza della loro richiesta sarebbe confermata dal provvedimento del Tribunale di Milano del 19.12.2016 reso nell'ambito del procedimento n. 53981/2016 RG, che ha rigettato l'istanza di sospensione della esecutorietà del titolo e/o della procedura, evidenziando come le contestazioni della società opponente fossero in contrasto con il titolo esecutivo e con i calcoli correttamente effettuati secondo la sentenza della Corte d'Appello di Messina;
2. l'erroneità della sentenza di prime cure nella parte in cui ha accolto la domanda avversaria circa la non dovutezza dei compensi dell'atto di precetto, pari ad € 590,94;
gli appellanti si dolgono altresì del mancato riconoscimento, da parte del Giudice di prime cure, della piena fondatezza e legittimità dei compensi richiesti per l'atto di precetto, contestati in modo del tutto infondato e pretestuoso dalla controparte;
ed infatti, sulla base dei calcoli correttamente effettuati dagli appellanti e del mancato integrale pagamento da parte della compagnia assicurativa, l'atto di precetto notificato era sicuramente legittimo, e il Tribunale di Patti avrebbe dovuto riconoscere la congruità delle relative spese, rigettando l'infondata contestazione avversaria;
3. l'erroneità, illegittimità ed infondatezza della sentenza impugnata nella parte in cui ha condannato gli odierni appellanti al pagamento delle spese processuali;
la decisione del Tribunale di Messina viene censurata anche con riferimento al capo relativo al regolamento delle spese delle spese di lite, che – in ragione della fondatezza delle difese di prime cure ut supra asserita e da riconoscersi in questa sede – avrebbe dovuto esser diverso rispetto a quello di cui alla gravata decisione;
in particolare, gli appellanti rilevano, come all'inevitabile riforma della sentenza impugnata
— nei termini richiesti con il presente gravame — debba necessariamente corrispondere la riforma del capo relativo alla condanna alle spese, con conseguente attribuzione delle stesse, comprensive degli accessori di legge, a carico della parte appellata per entrambi i gradi di giudizio, e con ogni ulteriore statuizione consequenziale, così come previsto ex lege;
e concludevano chiedendo, in riforma della pronuncia impugnata, l'accoglimento dei superiori petita tutti, con vittoria di spese e competenze d'entrambi i gradi del giudizio.
*
La parte appellata si costituiva con atto depositato (telematicamente) in data 25.10.2023 e, educendo ex adverso:
preliminarmente, in rito, l'inammissibilità e/o improcedibilità dell'impugnazione ex art. 348 bis e ter C.P.C.;
e, nel merito:
sub 1., che: correttamente il primo Giudice aveva accolto l'opposizione a precetto proposta dalla società appellata offrendo una lettura attenta, coerente e rigorosa dei due titoli esecutivi, individuando con chiarezza i diversi criteri applicabili (secondo quanto nei detti titoli statuito) per il calcolo degli interessi e della rivalutazione sia sulle somme liquidate a titolo risarcitorio, sia su quelle già corrisposte a titolo di acconto;
ed invero: dalla lettura congiunta della sentenza n. 182/2016 della Corte d'Appello e della precedente sentenza n. 74/2012 del Tribunale di Patti, si delineavano due distinti criteri di calcolo: uno per la rivalutazione delle somme risarcitorie, l'altro per quella sugli acconti già versati;
ed in particolare: - quanto alle somme dovute a titolo di risarcimento del danno, la sentenza d'appello riconoscerebbe la rivalutazione monetaria solo a decorrere dal 1.1.2014 (peraltro, insussistente e non richiesta in precetto) e concederebbe esclusivamente interessi compensativi, sicché le somme liquidate, già determinate secondo le Tabelle dell'Osservatorio di Milano e dunque rivalutate, non potevano essere ulteriormente rivalutate dal 2007, come invece erroneamente richiesto nell'atto di precetto;
- quanto alle somme materialmente versate dall'assicuratore a titolo di acconto, esse dovevano essere invece rivalutate, in quanto corrisposte in epoca antecedente alla liquidazione definitiva e imputate al capitale, secondo consolidata giurisprudenza, al fine di garantire l'integrità del risarcimento e preservarne il valore reale nel tempo;
del resto:
“… 1) le somme liquidate a e sono già in moneta attuale, poiché si riferiscono alle Tabelle dello Pt_1 Pt_2 Osservatorio Milanese, attualizzate, che già prevedono la rivalutazione. Non possono, perciò, essere nuovamente rivalutate, se non dal momento in cui divengono liquide ed esigibili, ovvero dal momento indicato (1.1.14) dalla sentenza di appello;
2) le somme pagate a titolo d'acconto devono e possono, invece, essere rivalutate, proprio perché, per giurisprudenza costante, esse vengono percepite materialmente e vengono imputate a capitale e non possono e non devono, proprio per ciò, essere devalutate. Né ciò può emergere o essere dedotto dalla sentenza del Tribunale di Patti, che parla sempre e solo di somme versate, da maggiorare di rivalutazione ed interessi.
Il versato va, infatti, secondo costante giurisprudenza, rigorosamente attribuito al capitale prima che agli interessi, non applicandosi ai crediti di natura risarcitoria, siccome illiquidi, il criterio di cui all'art. 1194 C.C. …”;
mentre il meccanismo di devalutazione e rivalutazione indicato a pag. 13 della sentenza della
Corte d'Appello di Messina sarebbe finalizzato esclusivamente al calcolo degli interessi compensativi, e non implicherebbe la debenza di ulteriore rivalutazione sul capitale;
la superiore interpretazione del titolo esecutivo era stata avallata dal Giudice dell'Esecuzione di Milano con l'ordinanza del 17.2.2017, le cui motivazioni erano state condivise e richiamate dal
Tribunale di Patti anche mediante rinvio ai sensi dell'art. 118 disp. att. C.P.C.; ed ancora: sempre il Tribunale di Milano, in composizione collegiale, con provvedimento del 3.4.2017 aveva rigettato il reclamo degli appellanti contro l'ordinanza del G.E., ritenendo errato il calcolo da loro proposto in quanto giuridicamente e logicamente infondato, poiché comportava una duplicazione indebita del danno già quantificato in moneta attuale secondo le Tabelle di Milano, con rivalutazione prevista solo dal 1.1.2014;
priva di rilevanza si palesava, invece, l'ordinanza del Tribunale di Milano del 19.12.2016
(richiamata nell'atto di appello), con cui era stato negato il provvedimento di sospensione richiesto da , poiché trattavasi di provvedimento cautelare e sommario, non suscettibile Pt_3 di divenire definitivo, destinato a essere superato da una valutazione più approfondita, anche alla luce delle successive pronunce dello stesso Tribunale che avevano evidenziato l'errata interpretazione del titolo da parte dei creditori procedenti;
peraltro, la presunta erroneità delle statuizioni della Corte d'Appello sulle questioni dedotte in giudizio non era stata impugnata in Corte di cassazione, come confermato dall'ordinanza di rigetto n. 9328/2018 versata in atti;
sub 2., che:
“… è bastevole rilevare che i compensi per la redazione dell'intimazione precettuale (reclamati in
€ 590,94), essendo strettamente connessi all'accertamento della sussistenza del diritto per il quale si è proceduto all'intimazione precettuale, non sono riconoscibili qualora tale verifica – ed
è il nostro caso – si risolva negativamente …”;
sub 3., che: la sentenza impugnata non sarebbe censurabile in punto di ripartizione delle spese del giudizio di primo grado, avendo fatto corretta applicazione del principio della soccombenza (art. 91
C.P.C.);
concludeva chiedendo la declaratoria d'inammissibilità e/o il rigetto dell'impugnazione, con vittoria di spese e competenze d'entrambi i gradi del giudizio.
*
Disposta con decreto presidenziale del 9.2.2023 la trattazione con il rito cartolare ex artt. 127 ter, co. 2, C.P.C. e 35 d. lgs. n. 149/2022, la Corte, premessa la ritualità dell'instaurazione del contraddittorio, differiva l'udienza di prima comparizione del 3.11.2023 (in esito ad ordinanza che rigettava la declaratoria d'inammissibilità ex art. 348 bis C.P.C.) a quella del 21.10.2024 per la precisazione delle conclusioni.
Ivi, senza alcuna ulteriore attività in ragione delle note di trattazione scritta tempestivamente depositate dalle parti, la causa veniva introitata in decisione, con assegnazione dei termini di rito di cui all'art. 190 C.P.C. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica (in scadenza al 13.1.2025). Si dà atto, in proposito, che con note di trattazione depositate in modalità telematica ai sensi dell'art. 127 ter C.P.C. le difese delle parti costituite insistevano - in sede di precisazione delle conclusioni - nei rispettivi petita tutti ut supra in premessa richiamati.
*
In sede di comparse conclusionali e di memorie di replica: le parti insistevano nelle eccezioni, deduzioni e difese già formulate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Procedendo ordinatamente nell'esame delle questioni dedotte e principiando da quelle in rito, osserva il Collegio:
- in punto di pretesa inammissibilità per l'asserita violazione del paradigma di cui all'art. 348 bis C.P.C. del suddetto gravame, che:
l'avvenuto superamento della cd. valutazione primaria di “filtro” (con invito alle parti alla precisazione delle conclusioni di merito), in una con la ricognizione delle ragioni di doglianza tutte prima illustrate, ne escludeva e ne esclude la seria prospettabilità, essendosi ormai esaurito lo spatium deliberandi che tanto avrebbe consentito, donde il rigetto anche della superiore deduzione;
ed in tema, del resto, è altresì il caso di rammentare (con Cass. Sezione VI-L., ordinanza n. 37272 del 29/11/2021) che:
«… la scelta del giudice d'appello di definire il giudizio prendendo in esame il merito della pretesa azionata (sia con il rigetto che con l'accoglimento) non può dirsi proceduralmente viziata sul presupposto che si sarebbe dovuta affermare l'inammissibilità per assenza di ragionevole probabilità di accoglimento;
pertanto, ove il giudice non ritenga di assumere la decisione ai sensi dell'art. 348-ter comma 1 C.P.C., la questione d'inammissibilità resta assorbita dalla sentenza che definisce l'appello, che è l'unico provvedimento impugnabile, ma per vizi suoi propri, "in procedendo" o "in iudicando", e non per il solo fatto del non esservi stata decisione nelle forme semplificate
…»;
e tanto è sufficiente per escludere le dedotte inammissibilità del presente gravame.
*
Venendo al merito della vicenda in scrutinio, ritiene questa Corte che l'appello non sia fondato e, nei sensi che appresso si specificheranno, vada pertanto disatteso.
In primo luogo, sub 1., la meditata disamina del precetto opposto conduce a rilevare (nella prospettazione degli esecutanti) che:
i. a titolo d'acconto, erano pervenuti ai medesimi le seguenti somme:
alla Pt_2 in data 4.11.2008, euro 70.000 in data 23.4.2009, euro 110.000; in data 26.6.2012, euro 270.940,23; in data 21.2.2013, euro 67.660,72; in data 21.5.2013, euro 5.270,93; in data 27.5.2016, euro 127.537,36; per un totale (maggiorato d'interessi e rivalutazione) pari ad euro 711.722,46;
al Pt_1 in data 4.11.2008, euro 70.000 in data 23.4.2009, euro 110.000; in data 26.6.2012, euro 245.098,82; in data 21.2.2013, euro 193.003,64; in data 21.5.2013, euro 6.187,78; in data 27.5.2016, euro 161.853,15; per un totale (maggiorato d'interessi e rivalutazione) pari ad euro 849.500,03;
ii. con il precetto in riesame, nell'interesse dei medesimi si liquidavano le debenze ancora impagate nei seguenti ammontari: euro 68.220,86 per la Pt_2 euro 80.636,07 per il Pt_1 oltre interessi legali fino al soddisfo;
iii. nella distinta analitica delle spettanze relative, si indicavano le seguenti voci:
iii.1) per la Pt_2
iii.1.1) euro 617.571,25 per sorte capitale (danno non patrimoniale) distinta in:
iii.1.1.1)
euro 342.990 per danno parentale;
iii.1.1.2)
euro 274.581,25 per: postumi permanenti;
inabilità temporanea;
iii.1.2) euro 39.928,32 per rivalutazione, calcolata sull'importo sub iii.1.1.1) di euro 342.990, previa sua devalutazione dall'1.1.2014 al 4.6.2007 (data del sinistro) ad euro 302.460,32, in quanto dovuta tra il 1.1.2014 ed il 24.3.2016;
iii.1.3) euro 53.939,84 per interessi compensativi, calcolati al tasso legale sull'importo di
342.990, previa devalutazione dall'1.1.2014 al 4.6.2007 (data del sinistro), in quanto dovuti tra il 4.6.2007 ed il 24.3.2016;
iii.1.4) euro 28.414,13 per rivalutazione, calcolata sull'importo sub iii.1.1.2) di euro 274.581,25, previa sua devalutazione dall'1.1.2014 al 4.6.2007 (data del sinistro) ad euro 245.600,40, in quanto dovuta tra il 1.1.2014 ed il 24.3.2016;
iii.1.5) euro 40.089,78 per interessi compensativi, calcolati al tasso legale sull'importo di euro
245.600,40, previa devalutazione dall'1.1.2014 al 4.6.2007 (data del sinistro), in quanto dovuti tra il 4.6.2007 ed il 24.3.2016;
iii.2) per il Pt_1
iii.2.1) euro 737.775 per sorte capitale (danno non patrimoniale) distinta in:
iii.2.1.1)
euro 342.990 per danno parentale;
iii.2.1.2)
euro 394.785 per: postumi permanenti;
inabilità temporanea;
iii.2.2) euro 39.928,32 per rivalutazione, calcolata sull'importo sub iii.2.1.1) di euro 342.990, previa sua devalutazione dall'1.1.2014 al 4.6.2007 (data del sinistro) ad euro 302.460,32, in quanto dovuta tra il 1.1.2014 ed il 24.3.2016;
iii.2.3) euro 53.939,84 per interessi compensativi, calcolati al tasso legale sull'importo di
342.990, previa devalutazione dall'1.1.2014 al 4.6.2007 (data del sinistro), in quanto dovuti tra il 4.6.2007 ed il 24.3.2016;
iii.2.4) euro 40.853,01 per rivalutazione, calcolata sull'importo sub iii.2.1.2) di euro 394.785, previa sua devalutazione dall'1.1.2014 al 4.6.2007 (data del sinistro) ad euro 353.117,17, in quanto dovuta tra il 1.1.2014 ed il 24.3.2016;
iii.2.5) euro 57.639,93 per interessi compensativi, calcolati al tasso legale sull'importo di euro
394.785, previa devalutazione dall'1.1.2014 al 4.6.2007 (data del sinistro) ad euro 353.117,17, in quanto dovuti tra il 4.6.2007 ed il 24.3.2016;
iv. si indicava infine, per la rifusione delle spese del precetto, l'importo di euro 590,94.
In secondo luogo, la revisione comparata dei titoli giudiziali donde l'esecuzione promossa dalle parti odierna appellanti consente di rilevare che:
a) in prime cure, il Giudice adito, riconoscendo fondate in punto di quantum le pretese agite:
a.1) liquidava:
a.1.1) il danno complessivamente risarcibile, con riferimento alle Tabelle di Milano anni
2011/2012 ed espressamente (in p. XVI) “… all'attualità …”, id est, fino al dì della decisione, dunque con rivalutazione già compresa nell'ammontare riconosciuto;
in ammontare complessivo di: euro 669.865,90 per Pt_2 euro 806.639,20 per Pt_1 così articolato (per voci e componenti):
- inabilità temporanea: euro 15.000 sia per sia per Pt_2 Pt_1
- danno biologico da postumi permanenti: euro 154.865,90 per Pt_2 euro 241.639,20 per Pt_1
- danno parentale: euro 500.000 per Pt_2 euro 550.000 per Pt_1
a.1.2) il danno per le spese mediche da sostenersi in futuro, in ammontare di euro 20.000 sia per sia per l dì della decisione e senza alcuna rivalutazione, non essendo Pt_2 Pt_1 questa concepibile per esborsi ancora non avvenuti;
a.2) riconosceva la spettanza d'interessi (compensativi) sull'importo liquidato sub a.1.1), liquidandone l'ammontare con individuazione del dies a quo nella data del sinistro e con indicazione della base di calcolo nell'importo del danno sub a.1.1) devalutato alla detta data, da incrementarsi in prosieguo per rivalutazione a cadenza mensile secondo gli indici ISTAT fino alla solutio ovvero comunque fino al passaggio in giudicato della pronuncia;
a.3) disponeva detrarsi “… dai superiori importi …” gli acconti riscossi, da considerarsi – ai fini di detta detrazione – non già nel loro importo nominale, bensì in quello risultante dalla loro previa rivalutazione nonché dal loro incremento per la produzione d'interessi compensativi (da determinarsi con i criteri sub a.2); e ciò, espressamente, onde “allineare” il valore del riconosciuto all'effettivo valore del già pagato e riscosso (testualmente: “… riducendo i vari importi ad espressioni monetarie in tutto omogenee …);
a.4) riconosceva la debenza ulteriore d'interessi legali dal dì della pronuncia al soddisfo effettivo
“… sulla somma risultante dal superiore calcolo …”;
a.5) condannava l'assicuratrice soccombente alla rifusione (in solido con ) delle CP_2 spese di lite e di c.t.u. in favore delle parti odierne appellanti;
b) questa Corte, con la sentenza n. 182 del 2016 retro citata, statuiva la parziale riforma del decisum, come è dato arguire dalla relativa motivazione:
b.1) rigettando:
b.1.1) l'appello incidentale dei danneggiati in punto di risarcibilità (già esclusa dal primo
Giudice) con riferimento al danno biologico asseritamente patito dalla vittima e poi acquistato iure haereditario dai genitori e di compromissione della capacità di lavoro specifica di costoro;
b.1.2) le contrapposte pretese delle parti di riliquidazione dei danni (per l'assicuratrice, auspicata in minus; per i danneggiati, in melius) da inabilità temporanea e da postumi permanenti nonché da spese mediche future;
b.2) in parziale accoglimento dell'appello principale dell'assicuratrice:
b.2.1) riducendo il risarcimento per danno parentale già accordato e riliquidando quindi il danno risarcibile, utilizzando però allo scopo i parametri dettati dalle Tabelle di Milano
“aggiornate” – id est, quelle in vigore per l'anno 2014 – e quindi riconoscendo comunque (come il Giudice di prime cure) importi in valore attuale, determinando (in p. 9 della motivazione) la spettanza relativa:
per il dell'ammontare: a titolo di danno biologico, di euro 394.785; ed a titolo di Pt_1 danno parentale, da postumi permanenti e da inabilità temporanea, di euro 737.775;
per la di quelli: rispettivamente, di euro 274.581,25 e di euro 617.571,25; Pt_2 con conseguente decremento rispetto agli ammontari liquidati sub a.1) (in sorte capitale computati in illo tempore, ripetesi, pur sempre in valore attuale al dì della pronuncia, id est al maggio del 2012) essenzialmente per il netto ridimensionamento della voce “danno parentale”, in quanto così riliquidata:
per da euro 500.000 ad euro 327.990; Pt_2
per da euro 550.000 ad euro 327.990; Pt_1
b.2.2) individuando un diverso dies a quo di spettanza degli interessi compensativi già riconosciuti per il danno biologico (id est, per gli importi di: euro 394.785 per il Pt_1 euro 274.581,25 per la;
Pt_2 ossia: indicando (in p. 9) la relativa decorrenza – in riforma di quanto al riguardo previsto sub a.2) – “… dalla scadenza del periodo di mesi sei (quattro + due) di inabilità temporanea e, quindi, dal 4.12.2007 (sei mesi dal fatto accaduto il 4.6.2007) …” (anziché dal 4.6.2007);
b.3) confermando a carico delle parti soccombenti – sulle somme complessivamente così determinate a titolo di sorte capitale – la debenza di:
“… rivalutazione monetaria secondo indici Istat e interessi compensativi al tasso legale, con le modalità e le decorrenze indicati in dispositivo, detratti gli acconti già percepiti …”;
e, precisamente, in dispositivo statuendo:
b.3.1) sulle somme spettanti:
“…a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale cd. parentale, da postumi permanenti e da inabilità temporanea … “, doversi ulteriormente:
b.3.1.1)
per l'importo di euro 342.990 (paritariamente spettante alla ed al : Pt_2 Pt_1
“… rivalutazione monetaria, secondo Istat, dall'1.1.2014 e sino alla data della presente, interessi compensativi sullo stesso importo ma devalutato dall'1.1.2014 e sino al
4.6.2007 e computati al tasso legale del tempo sulla stessa somma anno per anno rivalutata, con decorrenza dal 4.6.2007 e sino alla data della presente …”;
b.3.1.2)
per gli importi di: euro 274.581,25 per la euro 394.785 per il Pt_2 Pt_1
“… rivalutazione monetaria, secondo Istat, dall'1.1.2014 e sino alla data della presente, interessi compensativi sullo stesso importo ma devalutato dall'1.1.2014 e sino al 4.12.2007 e computati al tasso legale del tempo sulla stessa somma anno per anno rivalutata, con decorrenza dal 4.12.2007 e sino alla data della presente …”;
b.3.2) con “… da detrarre le somme già corrisposte, secondo le modalità di cui alla sentenza gravata …”; senza chiose ulteriori in parte qua;
b.3.3)
“… oltre, infine, interessi legali sulle rispettive somme come sopra oggi risultanti, con decorrenza dalla data della presente al soddisfo …”;
b.4) rimodulando la debenza finale delle spese di lite e di quelle di c.t.u. (con esclusione di quelle di c.t.p.), in ragione del parziale rigetto della domanda dei danneggiati e del ridimensionamento del quantum rispetto al preteso, con il riconoscimento d'una parziale loro compensazione (nella misura di ⅓) a carico delle parti vittoriose;
c) la Corte di cassazione, Sez. VI-3, con ordinanza del 15.2.2018-16.4.2018, confermava la sentenza sub b), in difetto di ricorso incidentale avverso la medesima da parte dell'assicuratrice;
d) la sentenza di prime cure (oggi gravata) “interpretava” a fini esecutivi la detta pronuncia nei seguenti termini:
d.1)
“… Da una lettura congiunta della sentenza n. 182/2016 della Corte d'Appello e dalla richiamata sentenza n.
74/2012 del Tribunale di Patti – sez. distaccata di Sant'Agata EL, risulta chiaro che emergono due diversi criteri di calcolo per la rivalutazione monetaria sulle somme spettanti a titolo risarcitorio e per l'applicazione della rivalutazione sugli acconti già versati …”;
e di seguito, a svolgimento del senso del superiore rilievo (con cui si è dato atto d'una evidenza e non già s'è stigmatizzata una prospettabile contraddittorietà di pronunce), si legge:
quanto alla rivalutazione delle somme riconosciute per la sorte capitale (risarcitoria) ed agli interessi compensativi dovute per essa, nelle sue varie componenti;
d.2)
“… In parte motiva, la sentenza di secondo grado si riferisce alle tabelle milanesi (che prevedono sempre somme già attualizzate) ed afferma (pag. 9):
“Sommando, quindi, le varie voci di danno non patrimoniale cd. parentale, da postumi permanenti e da inabilità temporanea, spetta alla Pt_2 la somma di euro 617.571,25 (euro 327.990,00 per danno parentale, euro 274.581,25 per danno biologico per invalidità permanente con l'aumento già calcolato per la cd. personalizzazione ed euro 15.000,00 per danno biologico temporaneo) ed al a somma di euro 737.775,00 Pt_1 (euro 327.900,00 per danno parentale, euro 394.785,00 per danno biologico per invalidità permanente con l'aumento già calcolato per la cd. personalizzazione ed euro 15.000 per danno biologico temporaneo), con la rivalutazione monetaria secondo indici ISTAT ed interessi compensativi al tasso legale, con le modalità e le decorrenze indicate in dispositivo, detratti gli acconti già percepiti”.
Per quanto riguarda le detrazioni, dunque, si rimanda al dispositivo, il quale statuisce: CP_
“1) condanna l'assicuratore appellante principale ed il , in solido, al pagamento, in favore rispettivamente di di Parte_2
della somma di euro 617.571,25 (seicentodiciassettemilacinquecentosettantuno/25) e di euro Parte_1 737.775,00(settecentotrentasettemilasettecentosettantacinque/00, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale c.d. parentale, da postumi permanenti e da inabilità temporanea, oltre – per entrambi sull'importo di euro 342.990,00 – rivalutazione monetaria, secondo Istat, dall'01.01.2014 e sino alla data della presente, interessi compensativi sullo stesso importo ma devalutato dall'01.01.2014 e sino al 04.6.2007 e computati al tasso legale del tempo sulla stessa somma anno per anno rivalutata, con decorrenza dal 04.6.2007 e sino alla data della presente;
e
– sull'importo di euro 274.581,25 per la e di euro 394.785,00 per il – rivalutazione monetaria, secondo Istat, dall'01.01.2014 e sino Pt_2 Pt_1 alla data della presente, interessi compensativi sullo stesso importo ma devalutato dall'01.01.2014 e sino al 04.12.2007 e computati al tasso legale del tempo sulla stessa somma anno per anno rivalutata, con decorrenza dal 04.12.2007 e sino alla data della presente;
con da detrarre le somme già corrisposte, secondo le modalità di cui alla sentenza gravata;
ed oltre infine interessi legali sulle rispettive somme come sopra ad oggi risultanti, con decorrenza dalla data della presente al soddisfo”. Il titolo esecutivo, al capo 1, ha concesso, dunque, la rivalutazione monetaria sul capitale soltanto dall'1
Gennaio 2014. Oltre a ciò, la sentenza ha riconosciuto solo interessi compensativi, indicando le modalità del relativo calcolo, analiticamente. Non ha previsto l'ulteriore rivalutazione (che viene, invece richiesta nell'atto di precetto), salvo quella dall'1 gennaio 2014.
Pertanto, le somme di euro 617.571,25 già versate per e di euro 737.775,00 corrisposte per non Pt_2 Pt_1 possono essere ancora rivalutate dal 2007. Tali somme, infatti, sono state liquidate secondo i criteri indicati dalle Tabelle dello Osservatorio di Milano, che le considerano già rivalutate. A pag. 13 della sentenza stessa d'appello, il meccanismo indicato di devalutazione e di rivalutazione descritto è funzionale esclusivamente al calcolo degli interessi. Pertanto, le somme indicate nell'atto di precetto, a titolo di rivalutazione per (euro 39.928,32 ed euro Pt_2 28.414,13), e per (euro 39.928,32 ed euro 40.853,01), calcolate con decorrenza dal 2007, non sono Pt_1 dovute, poiché la sentenza non ha riconosciuto l'ulteriore rivalutazione calcolata dal 2007.
In particolare, nell'atto di precetto, con riferimento alla la somma ulteriore è di euro 68.220,86. Pt_2 La Corte di Appello ha liquidato alla stessa la somma di euro 617.571,25, suddivisa in due poste, euro 342.990,00, per danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale, euro 274.581,25, per danno biologico (non patrimoniale) Iure proprio. Per entrambe dette poste, la rivalutazione monetaria è stata riconosciuta solo dall'1 gennaio 2014 al pagamento. A pag. 4 dell'atto di precetto, viene indicata la somma di euro 39.928,32, come rivalutazione monetaria dall'1 gennaio 2014 sino al 24 marzo 2016, in contrasto con quanto affermato poco sopra, atteso che la rivalutazione per tale periodo era stata indicata in zero. La data dell'1 gennaio 2014 sembra, dunque, riferirsi al calcolo della rivalutazione dal 4 dicembre 2007, anche per il totale richiesto.
Tanto vale per l'importo di rivalutazione di euro 28.414,13, chiesto per nell'atto di precetto, su euro Pt_2 274.581,25, per il periodo dal 4 dicembre 2007 al 24 marzo 2016. Tali importi non possono essere richiesti perché la Corte di Appello di Messina non li ha riconosciuti.
Sono dovuti solo ulteriori interessi compensativi, calcolati partendo dalle due poste capitali, al tasso legale, previamente devalutate e, quindi, rivalutate, ai fini del solo calcolo degli interessi, di anno in anno, dal dì dell'evento del 4 giugno 2007, partendo dalla somma devalutata …
Analogo calcolo si può effettuare per a cui sono stati liquidati euro 342.990,00, per danno da perdita del Pt_1 rapporto parentale ed euro 394.785,00, per danno biologico iure proprio.
Anche per tali poste, la rivalutazione monetaria è dovuta solo dall'1 gennaio 2014 al pagamento. Anche in tal caso, risultano richieste somme maggiori non dovute per rivalutazione monetaria dal 2007 al 2016
…”;
e quanto così arguito merita conferma, fondandosi sulla ricognizione d'una ratio decidendi peraltro esplicita (sia nella sentenza di prime cure, sia in quella d'appello, che ha sul punto sostanzialmente confermato la prima) per quanto retro rilevato sub a.3) e sub b.3) e non è stata oggetto di riesame in sede di legittimità;
quanto alla rivalutazione per le somme già riscosse da detrarsi:
d.2) CP_
“… La Corte di Appello ha previsto, poi, le detrazioni del versato da parte di e, per esse, si è riferita alla sentenza del Tribunale di Patti, nella parte in cui afferma che:
“Dai superiori importi vanno evidentemente detratti gli acconti già corrisposti, pari € 180.000,00 per ciascuno dei ricorrenti, previamente rivalutandoli dal giorno del pagamento alla data del pagamento (o del passaggio in giudicato della sentenza e calcolando su dette somme, progressivamente rivalutate, gli interessi (in maniera analoga a quanto sopra esposto in tema di risarcimento)”.
Dunque, gli acconti vanno rivalutati dal giorno del pagamento alla data del pagamento finale e poi maggiorati di anno in anno di interessi. Non vanno, però, prima devalutati.
La sentenza di primo grado si applica soltanto per gli acconti corrisposti (pag. 18 sentenza), poiché a ciò solo si riferisce la Corte di Appello, dicendo “con da detrarre le somme già corrisposte secondo le modalità di cui alla sentenza gravata”. CP_ Le somme via via versate in acconto da a ciascuno dei creditori, vanno rivalutate e con applicazione degli interessi.
Il versato va, infatti, secondo costante giurisprudenza, rigorosamente attribuito al capitale prima che agli interessi, non applicandosi ai crediti di natura risarcitoria, siccome illiquidi, il criterio di cui all'art. 1194 C.C. «In materia di risarcimento del danno da illecito civile, qualora il responsabile (od il suo assicuratore), nelle more tra l'illecito e la definizione del giudizio di risarcimento, corrisponda al danneggiato un acconto sul risarcimento dovuto, il giudice deve: a) o sottrarre l'acconto dall'ammontare del risarcimento calcolato con riferimento al momento del sinistro, e quindi rivalutare la differenza;
b) oppure rivalutare l'acconto già pagato, e sottrarlo dall'ammontare del risarcimento liquidato in moneta attuale» (Cass., Sez. I, 5/2/98 n. 1163).
Quest'ultima ipotesi risulta applicata dalla Corte di Appello di Messina.
Si ritiene, altresì, che (Cass. Civ., Sez. III, n. 8333 del 3.5.2004): «In materia di risarcimento del danno, i versamenti di somme effettuati a favore del danneggiato nel corso del processo di liquidazione non sono imputabili agli interessi, non essendo utilizzabile il criterio previsto dall'art. 1194 cod. civ., che presuppone l'esistenza di un debito pecuniario».
I convenuti hanno ritenuto di applicare il medesimo criterio di rivalutazione previsto per gli acconti con quello delle somme oggetto di risarcimento. Ma ciò non è previsto dal titolo esecutivo il quale si intende richiami la sentenza di primo grado solo per il calcolo degli acconti, avendo previsto per il risarcimento un periodo di rivalutazione specifico e diverso da quello della sentenza di primo grado, non riconoscendola dal 2007 ma solo dal 2014. Pertanto, un diverso calcolo, seppure volto ad equiparare i criteri di computo per gli acconti ed il risarcimento, appare in contrasto con il titolo portato ad esecuzione. Vanno, sul punto, condivise, le motivazioni espresse dal G.E. del tribunale di Milano nell'ordinanza di sospensione dell'esecuzione del 17 febbraio 2017, richiamate anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c.
La decisione della Corte di Appello di Messina (titolo esecutivo sulla base del quale è stato notificato il precetto) riconosce (punto 1 del dispositivo) sulle somme spettanti a titolo di risarcimento la “rivalutazione monetaria, secondo Istat, dall'01.01.2014 e sino alla data della presente, interessi compensativi sullo stesso importo ma devalutato dall'01.01.2014 e sino al 04.6.2007 e computati al tasso legale del tempo sulla stessa somma anno per anno rivalutata, con decorrenza dal 04.6.2007 e sino alla data della presente”, prevedendo altresì la detrazione, dagli importi così liquidati, delle somme già corrisposte secondo le modalità di cui alla sentenza di primo grado.
La sentenza del Tribunale (richiamata, quanto alla detrazione delle somme già corrisposte, dal titolo azionato in sede esecutiva) così dispone a p. XVIII:
“Dai superiori importi vanno evidentemente detratti gli acconti già corrisposti, pari ad € 180.000,00 per ciascuno dei ricorrenti, previamente rivalutandoli dal giorno del pagamento alla data del pagamento (o del passaggio in giudicato della sentenza e calcolando su dette somme, progressivamente rivalutate, gli interessi (in maniera analoga a quanto sopra esposto in tema di risarcimento)”.
Il tenore letterale della sentenza di secondo grado consente di affermare come dovuta la rivalutazione monetaria sulle somme spettanti a titolo di risarcimento solo a partire dall'1 gennaio 2014. Il calcolo delle detrazioni per gli acconti già versati deve avvenire, invece, secondo le “modalità di cui alla sentenza gravata” e, pertanto, rivalutando le somme versate “dal giorno del pagamento alla data del pagamento (o del passaggio in giudicato della sentenza e calcolando su dette somme, progressivamente rivalutate, gli interessi”. L'inciso della sentenza di primo grado “(in maniera analoga a quanto sopra esposto in tema di risarcimento)” non può, invero, essere interpretato nel senso di imporre l'applicazione del medesimo criterio di decorrenza della rivalutazione per le somme dovute a titolo di risarcimento e per gli acconti versati, poiché la sentenza di appello ha previsto un calcolo specifico diverso e si intende richiamare la sentenza di primo grado solo per la parte in cui non ha disposto diversamente, ovvero limitatamente alle “modalità” di quantificazione degli acconti (modalità indicate alla pagina XVIII della decisione); perché, altrimenti, l'incidentale da ultimo ritrascritta, avente, nel corpo della sentenza di primo grado, una funzione meramente rafforzativa del criterio accolto dalla decisione del Tribunale di Patti, finirebbe con il comportare una deroga al principio poi recepito dalla Corte di Appello di Messina.
L'applicazione di un diverso criterio per il calcolo della rivalutazione sulle somme spettanti a titolo di risarcimento del danno e per l'applicazione della rivalutazione sugli acconti versati non risulta, dunque, giustificata dalla lettura congiunta della sentenza di secondo e di primo grado.
Da ciò ne consegue che il tenore del titolo esecutivo è esplicito nello stabilire che la rivalutazione sia dovuta solo a partire dall'1 gennaio 2014 (presumibilmente in considerazione della datazione delle tabelle assunte come parametro di riferimento per la quantificazione del danno). Sicché, il calcolo effettuato dagli opposti, oltre a non essere rispettoso della sentenza impugnata, non è altresì in linea con l'attualizzazione delle voci di danno liquidate secondo le tabelle di Milano. Infatti, le poste risarcitorie, secondo il calcolo degli opposti, appaiono rivalutate due volte: una prima volta secondo i valori riportati nelle Tabelle di Milano e una seconda volta aggiungendovi la rivalutazione monetaria non riconosciuta dalla Corte di Appello.
Per quanto esposto, va annullato il precetto dichiarando l'inesistenza del diritto dei convenuti ad agire esecutivamente per le somme ivi indicate comprese anche quelle relative alle spese di redazione del precetto stesso che è stato annullato ...”;
sicché, pur dato atto di talune ripetizioni (rispetto a precedenti assunti motivi), non v'è chi non veda come anche a tal riguardo il Giudice a quo – la quaestio è stata espressamente posta funditus con estensione anche al profilo così indagato – abbia condivisibilmente chiosato il titolo esecutivo che ne occupa.
S'aggiunga, al riguardo, circa la conducenza all'attualità di parte delle arguizioni del Giudice
a quo e di taluni dei rilievi difensivi di parte appellata, che è ormai consolidato in sede di legittimità (così, da ultimo, Cass. Sez. III, ordinanza n. 23927 del 7(8/2023) il più articolato –
e condivisibile – principio di diritto per cui:
«… Il debitore dell'obbligo di risarcire il danno causato da un fatto illecito … è in mora ex re dal giorno del fatto illecito (art. 1219 C.C.).
Tuttavia, il risarcimento del danno da fatto illecito forma oggetto d'un obbligazione di valore e non di valuta, alla quale perciò non s'applicano le norme sulla mora nelle obbligazioni pecuniarie (art. 1224 C.C.).
Ciò non vuol dire, ovviamente, che la mora debendi in tema di fatti illeciti sia priva di effetti. Come da tempo stabilito da questa Corte, il ritardato adempimento dell'obbligo di risarcimento del danno impone al debitore di: (a) pagare al creditore l'equivalente monetario del bene perduto, espresso in moneta dell'epoca della liquidazione, il che si ottiene con la rivalutazione del credito, salvo che il giudice ovviamente non scelga di liquidare il danno in moneta attuale;
(b) pagare al creditore il lucro cessante finanziario, ovvero i frutti che il denaro dovutogli a titolo di risarcimento sin dal giorno del sinistro avrebbe prodotto, in caso di tempestivo pagamento;
e questo danno si può liquidare anche (ma non solo) applicando un saggio di interessi - equitativamente scelto dal giudice - sul credito risarcitorio rivalutato anno per anno (Sez. U, Sentenza n. 1712 del 17/02/1995).
2.3. Queste regole debbono trovare applicazione sia quando il debitore adempia la propria obbligazione uno actu, sia quando, prima della liquidazione definitiva, abbia versato degli acconti. In quest'ultimo caso la circostanza che il debitore abbia pagato alcuni acconti non fa ovviamente venir meno l'esistenza della mora, ma può solo attenuarne gli effetti. La liquidazione del danno da mora nelle obbligazioni di valore infatti deve, per quanto già detto, “simulare” il vantaggio che il creditore avrebbe potuto ricavare dall'investimento della somma a lui dovuta, se gli fosse stata tempestivamente pagata. Ebbene, nel caso in cui il debitore adempia la propria obbligazione mediante più pagamenti a distanza di tempo, il creditore:
(a) nel periodo compreso tra il danno e il pagamento dell'acconto, a causa della mora ha perduto la possibilità di investire e far fruttare l'intero capitale dovutogli: e dunque il danno da mora deve, per questo periodo, replicare il lucro che gli avrebbe garantito l'investimento dell'intero capitale;
(b) dopo il pagamento dell'acconto, e per effetto di quest'ultimo, il creditore non può più dolersi di avere perduto i frutti finanziari teoricamente ricavabili dall'investimento dell'intero capitale dovutogli;
dopo il pagamento dell'acconto, infatti, il lucro cessante del creditore si riduce alla perduta possibilità di investire e far fruttare solo il capitale che residua, dopo il pagamento dell'acconto.
2.4. Questo essendo il criterio che deve presiedere alla liquidazione del danno da mora nelle obbligazioni di valore, ne segue che nel caso di pagamento di un acconto tale pagamento va sottratto dal credito risarcitorio attraverso le seguenti operazioni:
(a) rendendo omogenei il credito risarcitorio e l'acconto (devalutandoli entrambi alla data dell'illecito, ovvero rivalutandoli entrambi alla data della liquidazione); (b) detraendo l'acconto dal credito risarcitorio;
(c) calcolando gli interessi compensativi ad un saggio scelto in via equitativa, da applicarsi:
(c') sull'intero capitale rivalutato anno per anno, per il periodo che va dalla data dell'illecito al pagamento dell'acconto;
(c'') sulla somma che residua dopo la detrazione dell'acconto (anche in questo caso rivalutata anno per anno), per il periodo che va dal suo pagamento fino alla liquidazione definitiva.
2.5. Tali princìpi sono stati ripetutamente affermati da questa Corte, e sono ormai divenuti Ius receptum: in tal senso si vedano, ex aliis, Sez. VI-3, ordinanza n. 3545 del 13.2.2020; Sez. VI-3, Ordinanza n. 15856 del 12.6.2019;
Sez. III, Ordinanza n. 29031 del 13.11.2018; Sez. III, Sentenza n. 27477 del 30.10.2018; Sez. III, Ordinanza n. 20795 del 20.8.2018; Sez. VI-1, Ordinanza n. 14311 del 5.6.2018; Sez. VI-3, Ordinanza n. 1103 del 18.1.2018; Sez. III,
Sentenza n. 25817 del 31.10.2017; Sez. III, Sentenza n. 9950 del 20/04/2017, Rv. 643854 – 02; Sez. III, Sentenza n. 6347 del 19/3/2014.
Nelle decisioni appena ricordate, ed in particolare nella motivazione di Cass. 9950/17 e Cass. 14311/18, si aggiunge che nei suddetti termini deve ritenersi superato il precedente (isolato) di questa Corte, secondo cui
“qualora prima della liquidazione definitiva del danno da fatto illecito il responsabile versi un acconto al danneggiato, tale pagamento va sottratto dal credito risarcitorio (…) devalutando alla data dell'evento dannoso sia il credito risarcitorio (…) che l'acconto versato;
detraendo quest'ultimo dal primo e calcolando sulla differenza il danno da ritardato adempimento (cd. interessi compensativi). (Sez. III, Sentenza n. 6357 del 21/03/2011). Tale criterio non appare infatti sostenibile, perché incoerente con la ratio e lo scopo dei princìpi che disciplinano la mora nelle obbligazioni di valore, come stabiliti da Cass. sez. un. 1712/95, cit., e conduce di fatto ad una sottostima del danno …».
L'avvenuto passaggio in giudicato della pronuncia di questa Corte che è stata oggetto di riesame in prime cure, giusta o sbagliata che fosse nel recepire l'opzione adottata in parte qua dal primo Giudice (rispetto ai principi e criteri testé richiamati), non consentiva né consente tuttavia diverso epilogo al corrente giudizio.
* Dal rigetto del superiore motivo d'impugnazione discende, per assorbimento, quello dei rimanenti sub 2. e sub 3. donde l'integrale conferma del decisum in riesame.
*
Consegue alla superiore soccombenza ut supra declaranda la condanna in solido delle parti appellanti alla rifusione in favore di controparte delle spese processuali del corrente grado del giudizio, liquidate in applicazione dei criteri e parametri di cui al D. Min. Giustizia n. 55 del 2014 come aggiornato dal Regolamento adottato con Decreto Min. Giustizia del 13.8.2022 n. 147 – in quanto in vigore dal 23.10.2022 e certamente da applicarsi al procedimento in oggetto, dovendosi tale liquidazione operare senza distinzioni di normativa applicabile relativamente al tempo dell'introduzione della lite e dell'inizio dell'avvio dell'attività defensionale (come pure da ultimo riconosciuto dalla Corte Costituzionale con l'ordinanza n. 261 del 4–7.11.2013) ma soltanto al dì della pronuncia;
nei termini seguenti:
Tabelle: 2022 (D.M. n. 147 del 13/08/2022)
secondo grado: Competenza: Corte d' Appello Valore della causa: da € 52.001 a € 260.000
fase di studio della controversia, valore medio: € 2.977,00
fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 1.911,00
fase istruttoria e/o di trattazione, valore minimo: € 2.163,00
fase decisionale, valore medio: € 5.103,00 spese generali (15% sul compenso totale) € 1.823,10 totale € 13.977,10
poi dimidiato ad euro 6.988,55 come in dispositivo.
Si dà atto, in proposito, che la superiore liquidazione ha avuto luogo:
i. con inclusione della voce “istruttoria e/o … trattazione”, secondo il principio di diritto (enunciato da ultimo, con indirizzo in seguito più non modificato, da Cass. civile Sez. VI-3, ordinanza n. 28325 del 29/9/2022) per cui:
«… il parametro è riferito alla «fase istruttoria e/o di trattazione», discendendone che l'eventuale mancato svolgimento della fase istruttoria in sé e per sé considerata (ossia di alcuna delle attività che in tale fase sono da intendersi comprese secondo l'indicazione esemplificativa contenuta nel comma 5, lett. c, del medesimo art. 4) non vale ad escludere il computo, ai fini della liquidazione giudiziale dei compensi, dell'importo spettante per la fase così come complessivamente considerata nelle tabelle, restando questo comunque riferibile anche solo alla diversa fase della trattazione (come dimostra l'uso, nella descrizione in tabelle della corrispondente voce, della congiunzione disgiuntiva "o", sia pure in alternativa alla congiunzione copulativa "e": "e/o"), la quale nel giudizio di appello deve considerarsi fisiologica ex art. 350 cod. proc. civ. (cfr. Cass. n. 15182 del 12/05/2022) …»;
ancorché al minimo, attesane l'evidente marginalità; ii. con applicazione dei valori medi delle vigenti tariffe professionali avuto riguardo ai parametri allo scopo individuati dal citato D.M. di cui:
ii.1 all'art. 2 comma 1 (e cioè l'importanza dell'opera defensionale prestata, in quanto non connotata da alcuna peculiarità o complessità specifica in fatto o in diritto); ii.2 all'art. 4 comma 1 (e cioè “… dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate. In ordine alla difficoltà dell'affare si tiene particolare conto dei contrasti giurisprudenziali, e della quantità e del contenuto della corrispondenza che risulta essere stato necessario intrattenere con il cliente e con altri soggetti …”, nulla essendo emerso in proposito come meritevole di rilievo in parte qua);
successivamente dimidiati in considerazione del disposto della seconda parte dell'art. 4 comma 1 (a tenore del quale è stabilito che “… Il giudice tiene conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate, che, in applicazione dei parametri generali, possono essere aumentati, di regola, fino all'80 per cento, o diminuiti fino al 50 per cento. Per la fase istruttoria l'aumento
è di regola fino al 100 per cento e la diminuzione di regola fino al 70 per cento …”) in ragione della limitata rilevanza in diritto della qualità della lite.
iii. senza maggiorazione per la pluralità delle posizioni soggettive assistite, trattandosi a ben vedere di posizioni processualmente integranti un'unica controparte.
A termini dell'art. 13 del T.U. n. 115 del 30.5.2002 e modif succ. (ed in particolare in riferimento a quella dettata dall'art. 17 della legge n. 228 del 24.12.2012, cd. “di stabilità” per l'anno 2013), secondo cui “… quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1 bis …”, questa Corte “… dà atto … della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente …”, con l'avvertenza per cui “… l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso …” (disposizione che si applica ai procedimenti iniziati dal 31 gennaio 2013, trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di stabilità suddetta). E ciò in ossequio ai principi di diritto enunciati da Cass. SS.UU., sentenza n. 4315 del 20/2/2020
(ribaditi dalla Sez. 6–1, ordinanza n. 4731 del 22/2/2021), secondo cui:
«… in ordine alla norma di cui all'art. 13, comma 1-quater, T.U.S.G., vanno enunciati – ai sensi 40 dell'art. 384, primo comma, cod. proc. civ. – i seguenti principi di diritto:
- «L'ulteriore importo del contributo unificato che la parte impugnante è obbligata a versare, allorquando ricorrano i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, T.U.S.G., ha natura di debito tributario;
pertanto, la questione circa la sua debenza è estranea alla cognizione della giurisdizione civile ordinaria, spettando invece alla giurisdizione del giudice tributario»;
- «La debenza di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione è normativamente condizionata a "due presupposti", il primo dei quali – di natura processuale – è costituito dall'aver il giudice adottato una pronuncia di integrale rigetto o di inammissibilità o di improcedibilità dell'impugnazione, mentre il secondo – appartenente al diritto sostanziale tributario – consiste nella sussistenza dell'obbligo della parte che ha proposto impugnazione di versare il contributo unificato iniziale con riguardo al momento dell'iscrizione della causa a ruolo. L'attestazione del giudice dell'impugnazione, ai sensi all'art. 13, comma 1-quater, secondo periodo,
riguarda solo la sussistenza del primo presupposto, mentre spetta all'amministrazione giudiziaria accertare Pt_4 la sussistenza del secondo»;
- «Il giudice dell'impugnazione non è tenuto a dare atto della non sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato quando il tipo di pronuncia non è inquadrabile nei tipi previsti dalla norma (pronuncia di integrale rigetto o di inammissibilità o di improcedibilità dell'impugnazione), dovendo invece rendere l'attestazione di cui all'art. 13, comma 1-quater, T.U.S.G., solo quando tali presupposti sussistono»; - «Poiché l'obbligo di versare un importo "ulteriore" del contributo unificato è normativamente dipendente – ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, T.U.S.G. – dalla sussistenza dell'obbligo della parte impugnante di versare il contributo unificato iniziale, ben può il giudice dell'impugnazione attestare la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento del doppio contributo, condizionandone la effettiva debenza alla sussistenza dell'obbligo di versare il contributo unificato iniziale»;
- «Il giudice dell'impugnazione, ogni volta che pronunci l'integrale rigetto o l'inammissibilità o la improcedibilità dell'impugnazione, deve dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo del contributo unificato anche nel caso in cui quest'ultimo non sia stato inizialmente versato per una causa suscettibile di venir meno (come nel caso di ammissione della parte al patrocinio a spese dello Stato); mentre può esimersi dalla suddetta attestazione quando la debenza del contributo unificato iniziale sia esclusa dalla legge in modo assoluto e definitivo» …».
P. Q. M.
La Corte di Appello di Messina, Prima Sezione Civile, come sopra composta, uditi i procuratori delle parti, disattesa ogni contraria istanza, difesa e/o eccezione, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 90/2023 R.G. sull'appello proposto avverso la sentenza n. 907/2022 emessa dal Tribunale Patti il 22.12.2022 e pubblicata in pari data, nel procedimento già iscritto al n. 1201/2016 RGAC;
appello proposto da:
; Parte_1
; Parte_2 nei confronti di:
, in persona del legale Controparte_3 rappresentante pro tempore;
così provvede:
1) rigetta l'appello;
2) condanna e alla rifusione in favore di Parte_1 Parte_2 [...]
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_3 tempore, delle spese di questo grado di giudizio, che liquida in complessivi euro per onorario oltre accessori come per legge;
3) dà atto che le parti appellanti, in quanto soccombenti ut supra, sono tenute in solido a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, con avvertenza per cui “…l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito…” della presente pronuncia.
Così deciso in Messina, nella camera di consiglio (da remoto) della Prima Sezione Civile del 26.9.2025
Il Presidente estensore (dott. Augusto SABATINI)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Messina, Prima Sezione Civile, riunita in camera di consiglio e composta dai signori:
dott. Augusto SABATINI, presidente relatore;
dott. Marisa SALVO, consigliere;
dott. Maria Giuseppa SCOLARO, consigliere;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile d'appello iscritta al n. 90/2023 RGAC, posta in decisione all'udienza del giorno 21.10.2024 a seguito di trattazione del presente procedimento – in ossequio al disposto dell'art. 127 ter C.P.C. – con deposito e scambio in modalità telematica di note scritte, e vertente
TRA
, nato a [...] il [...], Parte_1 codice fiscale: ; CodiceFiscale_1
, nata a [...] il [...]; Parte_2 codice fiscale: ; CodiceFiscale_2 parti rappresentate e difese, giusta procura in atti, dall'Avv. Massimiliano FABIO, del Foro di Patti, ed elettivamente domiciliati presso lo studio professionale del medesimo, in Sant'Agata
EL (Me) (Via Sardegna n. 1 – compl. Agorà); pec: ; Email_1
APPELLANTI E
, in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore; codice fiscale: ; P.IVA_1 parte rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Giovanni PRINCIPE, del foro di
Messina, ed elettivamente domiciliata presso lo studio professionale del medesimo, in Messina (Via G. Minzoni n. 7); pec: ; Email_2
APPELLATA
avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 907/2022 emessa dal Tribunale Civile di Patti il 22.12.2022 e pubblicata in pari data, in materia di opposizione a precetto.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte appellante: “… 1) In riforma dell'impugnata sentenza, accertare, ritenere e dichiarare il diritto del sig. a percepire Parte_1 le somme intimate di cui al precetto notificato il 16.06.2016 alla controparte e, in particolare, la somma di € 80.636,07 dovuta in forza della sentenza n.182/2016, 809/16 Cron. del 24.03.2016 emessa dalla Corte d'Appello di Messina;
2) In riforma dell'impugnata sentenza, accertare, ritenere e dichiarare il diritto della sig.ra a Parte_2 percepire le somme intimate di cui al precetto notificato il 16.06.2016 alla controparte e, in particolare, la somma di
€ 68.220,86 dovuta in forza della sentenza n. 182/2016, 809/16 Cron. del 24.03.2016 emessa dalla Corte d'Appello di Messina;
3) In riforma dell'impugnata sentenza, condannare l'appellata al pagamento delle spese, compensi ed onorari del giudizio di primo grado, oltre spese generali, iva, c.p.a. ed accessori di legge, con distrazione in favore dell'Avv. Massimiliano FABIO che si dichiara procuratore antistatario;
4) Condannare in ogni caso la parte appellata al pagamento delle spese, compensi ed accessori del procedimento di appello, con distrazione in favore dell'Avv. Massimiliano FABIO che si dichiara procuratore antistatario …”.
Per parte appellata:
“… 1) In via preliminare, dichiarare l'inammissibilità dell'interposto appello, a mente degli artt. 348 bis e 348 ter cpc, con condanna degli appellanti alle spese e compensi di questo grado di giudizio, oltre spese generali ed accessori. 2) In subordine, rigettare l'appello, siccome proposto, con ogni più opportuna disposizione, confermando integralmente la sentenza impugnata, e con vittoria di spese e compensi di giudizio, oltre spese generali ed accessori…”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione in appello ritualmente notificato e Parte_1 Parte_2 convenivano in giudizio davanti a questa Corte la Controparte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore, interponendo gravame
[...] avverso la sentenza emessa dal Tribunale Civile Patti il 22.12.2022 e pubblicata in pari data nel procedimento già iscritto al n. 1201/2016 RGAC, con il quale se ne chiedeva la riforma.
*
A miglior intellezione dell'odierna vicenda processuale, gioverà rilevare fin da subito quanto appresso.
In prime cure:
con atto di citazione ex art. 615 C.P.C., ritualmente notificato, la
[...]
, in persona del legale rappresentante pro tempore (odierna Parte_3 appellata), conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale Civile di Patti, e Parte_1 [...]
, deducendo che: Parte_2
− con precetto notificato il 16.06.2016 e , in forza della sentenza n. Parte_2 Parte_1 182/2016 della Corte d'Appello di Messina, che aveva riformato la sentenza n. 74/2012 del Tribunale Civile di Patti – Sezione di S. Agata di EL, intimavano a il pagamento di € 68.220,86 in favore Parte_3 della e di € 80.636,07 in favore del (come da specifica di cui all'atto di precetto); Pt_2 Parte_1
− tali somme erano richieste – oltre a quelle già liquidate da (€ 711.722,46 per e € Parte_3 Pt_2 849.500,03 per – a titolo di rivalutazione monetaria e interessi compensativi sulle somme dovute per il Pt_1 risarcimento del danno riconosciuto con la citata sentenza della Corte d'Appello di Messina;
− gli intimanti fondavano il loro presunto diritto a ulteriori somme su una erronea interpretazione delle disposizioni contenute nella citata sentenza d'appello, la quale aveva già attualizzato gli importi liquidati, rendendoli soggetti ai soli interessi legali ed escludendo espressamente la rivalutazione monetaria;
− la pretesa avanzata da e di conseguire ulteriori somme si palesava, dunque, all'evidenza priva di Pt_2 Pt_1 fondamento e radicalmente destituita di legittimità, atteso che il diritto di credito azionato risultava ormai estinto per effetto dell'esatto adempimento, da parte della società debitrice, dell'obbligazione risarcitoria cui la stessa era stata condannata in via solidale con il soggetto assicurato (tale ); CP_2
incoato il giudizio, chiedeva, pertanto:
“…1) Preliminarmente, sospendere l'efficacia della sentenza n.182/2016 R.S. emessa dalla Corte d'Appello civile di Messina notificata unitamente all'atto di precetto impugnato il 14.06.2012 sussistendo i gravi motivi di urgenza di cui in epigrafe. 2) Nel merito, ritenere e dichiarare che la , con la corresponsione delle somme di € 711.722,46 ed Parte_3
€ 849.500,03, rispettivamente in favore di e , ha esattamente adempiuto Parte_2 Parte_1 l'obbligazione risarcitoria nascente a suo carico dalla predetta sentenza. 3) Conseguentemente, accertare e dichiarare l'insussistenza, per sopravvenuta estinzione, del diritto di
[...] CP_
e di procedere alla minacciata esecuzione forzata in danno di per il Parte_2 Parte_1 conseguimento di tutte le somme precettate, compresi i compensi di redazione precetto.
4) Per l'effetto, dichiarare la nullità e/o l'inefficacia dell'intimato atto di precetto.
5) Con salvezza di ogni ulteriore diritto e con vittoria di spese, competenze ed onorari …”.
Si costituivano in giudizio e , i quali, resistendo a quanto Parte_1 Parte_2 ex adverso dedotto ed eccepito, chiedevano il rigetto dell'opposizione per infondatezza in fatto e in diritto, contestando in particolare:
- l'eccezione d'estinzione del diritto azionato, infondatamente proposta stante il mancato integrale adempimento da parte dell'opponente;
- l'eccezione relativa alla rivalutazione monetaria, essendo stata tale voce creditoria invece correttamente applicata;
- la non debenza delle somme precettate, affermandone invece la piena spettanza in loro favore.
Instaurato il giudizio, il Tribunale adito – previo rigetto (con provvedimento del 7.12.2016) dell'istanza di sospensione ex art. 615 C.P.C. della sentenza oggetto dell'atto di precetto – all'esito del deposito delle memorie ex art. 183 VI comma C.P.C., poneva la causa in decisione, statuendo quanto segue:
“…- annulla il precetto opposto dichiarando l'inesistenza del diritto dei convenuti ad agire esecutivamente nei confronti dell'attrice per le somme ivi indicate;
- condanna i convenuti al pagamento a favore dell'attrice delle spese di giudizio liquidate in euro 786,00 per esborsi ed euro 9.872,10, per compensi, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali nella misura del 15%. …”.
*
Le parti appellanti, che in primo grado avevano chiesto (quali opposte) il rigetto delle domande tutte di controparte, reiterando le censure già formulate in prime cure e chiedendo l'annullamento e/o la riforma della sentenza impugnata, lamentavano:
1. l'erroneità della decisione del Giudice di primo grado nella parte in cui ha accertato, ritenuto e dichiarato l'inesistenza del credito e del diritto dei convenuti ad agire esecutivamente per le somme di cui all'atto di precetto notificato il 16.6.2016 (deducendo, di contro, l'esattezza delle somme e dei calcoli ivi rappresentati);
con il primo motivo di gravame gli odierni appellanti criticano l'erronea statuizione resa dal Tribunale adito – chiedendone la riforma in parte qua – laddove, accogliendo l'opposizione proposta da , ha dichiarato l'inesistenza del loro diritto ad agire Parte_3 esecutivamente per le somme di € 68.220,86 (RABIEJ) e € 80.636,07 ( ; Pt_1 ed invero, a loro dire: “… Le somme richieste per il e per la sig.ra con il precetto del 16.06.2016 Parte_1 Parte_2 sono perfettamente conformi a quanto disposto dalla sentenza della Corte d'Appello n. 182/16 R.S. che richiama la sentenza n. 74/2012 R.S. del Tribunale di Patti – Sez. Distaccata di S. Agata di EL per la determinazione degli interessi e rivalutazione e per l'imputazione e calcolo degli acconti la sentenza di primo grado…”;
in particolare, si dolgono dell'erronea interpretazione, da parte del primo Giudice, delle disposizioni contenute nella sentenza n. 182/2016 R.S. della Corte d'Appello di Messina, concernenti i criteri di calcolo della rivalutazione monetaria e degli interessi — già delineati nella sentenza n. 74/2012 R.S. del Tribunale di Patti, Sezione Distaccata di S. Agata di EL
— da applicarsi, a loro dire, esattamente allo stesso modo tanto per gli acconti corrisposti dall'appellata società quanto per le somme liquidate a titolo di saldo risarcitorio;
assumono, infatti, che, sulla base dei titoli posti a fondamento del credito, il calcolo degli acconti, degli interessi e della rivalutazione debba seguire il medesimo criterio, e precisamente quello previsto in materia di risarcimento del danno, con devalutazione alla data indicata, rivalutazione mensile secondo gli indici ISTAT–FOI e successiva applicazione degli interessi compensativi dall'evento sino al saldo (pena, altrimenti, un'irrimediabile distonia); la pronuncia n. 182/2016 della Corte d'Appello di Messina - secondo gli appellanti - non avrebbe previsto alcun criterio differenziato per il computo della rivalutazione monetaria, che pertanto sarebbe applicabile sia alle somme riconosciute a titolo risarcitorio sia a quelle corrisposte in via di acconto, sicché il Giudice di prime cure avrebbe errato nel non rilevare l'operatività di tale criterio unitario, giungendo all'erronea conclusione dell'inesistenza del diritto di e ad agire esecutivamente contro per le somme indicate nel Pt_1 Pt_2 Pt_3 precetto, successivamente annullato;
ed infatti, sostengono che:
“… L'unico criterio da applicare, che è stato correttamente utilizzato nell'atto di precetto, è quello dell'equiparazione della modalità di calcolo degli acconti (e relativi interessi e rivalutazione) e delle somme dovute a titolo del risarcimento anch'esse con interessi e rivalutazione, in modo tale da procedere alla compensazione tra il dare e l'avere nel rispetto di quanto stabilito nella sentenza di primo grado, così come richiamato nella sentenza di secondo grado…”;
ed ancora:
“… Nessuna duplicazione della rivalutazione è stata applicata, come invece ha erroneamente ritenuto il Giudice di primo grado. Le somme corrisposte in acconto, di contro, sono state correttamente imputate come per legge e il richiamo alla sentenza di primo grado non può ritenersi ai soli fini della determinazione degli interessi bensì la “medesimezza dei criteri di calcolo e imputazione” deve essere intesa sia agli interessi che alla rivalutazione…”;
peraltro, evidenziano come la società opponente, dopo aver inizialmente riconosciuto la correttezza dei calcoli effettuati da in conformità alle due sentenze di merito Pt_1 Pt_2
e quantificato i saldi dovuti in loro favore (€ 220,665,56 per l'uno ed € 174.435,87 per l'altra, somme da cui detrarre gli acconti già corrisposti e che determinerebbero il residuo correttamente precettato), abbia inspiegabilmente contestato i propri stessi conteggi, omesso il pagamento delle somme dovute e, con un'interpretazione arbitraria e distorta del dispositivo, abbia infondatamente eccepito l'estinzione dell'obbligazione;
aggiungono, infine, che la fondatezza della loro richiesta sarebbe confermata dal provvedimento del Tribunale di Milano del 19.12.2016 reso nell'ambito del procedimento n. 53981/2016 RG, che ha rigettato l'istanza di sospensione della esecutorietà del titolo e/o della procedura, evidenziando come le contestazioni della società opponente fossero in contrasto con il titolo esecutivo e con i calcoli correttamente effettuati secondo la sentenza della Corte d'Appello di Messina;
2. l'erroneità della sentenza di prime cure nella parte in cui ha accolto la domanda avversaria circa la non dovutezza dei compensi dell'atto di precetto, pari ad € 590,94;
gli appellanti si dolgono altresì del mancato riconoscimento, da parte del Giudice di prime cure, della piena fondatezza e legittimità dei compensi richiesti per l'atto di precetto, contestati in modo del tutto infondato e pretestuoso dalla controparte;
ed infatti, sulla base dei calcoli correttamente effettuati dagli appellanti e del mancato integrale pagamento da parte della compagnia assicurativa, l'atto di precetto notificato era sicuramente legittimo, e il Tribunale di Patti avrebbe dovuto riconoscere la congruità delle relative spese, rigettando l'infondata contestazione avversaria;
3. l'erroneità, illegittimità ed infondatezza della sentenza impugnata nella parte in cui ha condannato gli odierni appellanti al pagamento delle spese processuali;
la decisione del Tribunale di Messina viene censurata anche con riferimento al capo relativo al regolamento delle spese delle spese di lite, che – in ragione della fondatezza delle difese di prime cure ut supra asserita e da riconoscersi in questa sede – avrebbe dovuto esser diverso rispetto a quello di cui alla gravata decisione;
in particolare, gli appellanti rilevano, come all'inevitabile riforma della sentenza impugnata
— nei termini richiesti con il presente gravame — debba necessariamente corrispondere la riforma del capo relativo alla condanna alle spese, con conseguente attribuzione delle stesse, comprensive degli accessori di legge, a carico della parte appellata per entrambi i gradi di giudizio, e con ogni ulteriore statuizione consequenziale, così come previsto ex lege;
e concludevano chiedendo, in riforma della pronuncia impugnata, l'accoglimento dei superiori petita tutti, con vittoria di spese e competenze d'entrambi i gradi del giudizio.
*
La parte appellata si costituiva con atto depositato (telematicamente) in data 25.10.2023 e, educendo ex adverso:
preliminarmente, in rito, l'inammissibilità e/o improcedibilità dell'impugnazione ex art. 348 bis e ter C.P.C.;
e, nel merito:
sub 1., che: correttamente il primo Giudice aveva accolto l'opposizione a precetto proposta dalla società appellata offrendo una lettura attenta, coerente e rigorosa dei due titoli esecutivi, individuando con chiarezza i diversi criteri applicabili (secondo quanto nei detti titoli statuito) per il calcolo degli interessi e della rivalutazione sia sulle somme liquidate a titolo risarcitorio, sia su quelle già corrisposte a titolo di acconto;
ed invero: dalla lettura congiunta della sentenza n. 182/2016 della Corte d'Appello e della precedente sentenza n. 74/2012 del Tribunale di Patti, si delineavano due distinti criteri di calcolo: uno per la rivalutazione delle somme risarcitorie, l'altro per quella sugli acconti già versati;
ed in particolare: - quanto alle somme dovute a titolo di risarcimento del danno, la sentenza d'appello riconoscerebbe la rivalutazione monetaria solo a decorrere dal 1.1.2014 (peraltro, insussistente e non richiesta in precetto) e concederebbe esclusivamente interessi compensativi, sicché le somme liquidate, già determinate secondo le Tabelle dell'Osservatorio di Milano e dunque rivalutate, non potevano essere ulteriormente rivalutate dal 2007, come invece erroneamente richiesto nell'atto di precetto;
- quanto alle somme materialmente versate dall'assicuratore a titolo di acconto, esse dovevano essere invece rivalutate, in quanto corrisposte in epoca antecedente alla liquidazione definitiva e imputate al capitale, secondo consolidata giurisprudenza, al fine di garantire l'integrità del risarcimento e preservarne il valore reale nel tempo;
del resto:
“… 1) le somme liquidate a e sono già in moneta attuale, poiché si riferiscono alle Tabelle dello Pt_1 Pt_2 Osservatorio Milanese, attualizzate, che già prevedono la rivalutazione. Non possono, perciò, essere nuovamente rivalutate, se non dal momento in cui divengono liquide ed esigibili, ovvero dal momento indicato (1.1.14) dalla sentenza di appello;
2) le somme pagate a titolo d'acconto devono e possono, invece, essere rivalutate, proprio perché, per giurisprudenza costante, esse vengono percepite materialmente e vengono imputate a capitale e non possono e non devono, proprio per ciò, essere devalutate. Né ciò può emergere o essere dedotto dalla sentenza del Tribunale di Patti, che parla sempre e solo di somme versate, da maggiorare di rivalutazione ed interessi.
Il versato va, infatti, secondo costante giurisprudenza, rigorosamente attribuito al capitale prima che agli interessi, non applicandosi ai crediti di natura risarcitoria, siccome illiquidi, il criterio di cui all'art. 1194 C.C. …”;
mentre il meccanismo di devalutazione e rivalutazione indicato a pag. 13 della sentenza della
Corte d'Appello di Messina sarebbe finalizzato esclusivamente al calcolo degli interessi compensativi, e non implicherebbe la debenza di ulteriore rivalutazione sul capitale;
la superiore interpretazione del titolo esecutivo era stata avallata dal Giudice dell'Esecuzione di Milano con l'ordinanza del 17.2.2017, le cui motivazioni erano state condivise e richiamate dal
Tribunale di Patti anche mediante rinvio ai sensi dell'art. 118 disp. att. C.P.C.; ed ancora: sempre il Tribunale di Milano, in composizione collegiale, con provvedimento del 3.4.2017 aveva rigettato il reclamo degli appellanti contro l'ordinanza del G.E., ritenendo errato il calcolo da loro proposto in quanto giuridicamente e logicamente infondato, poiché comportava una duplicazione indebita del danno già quantificato in moneta attuale secondo le Tabelle di Milano, con rivalutazione prevista solo dal 1.1.2014;
priva di rilevanza si palesava, invece, l'ordinanza del Tribunale di Milano del 19.12.2016
(richiamata nell'atto di appello), con cui era stato negato il provvedimento di sospensione richiesto da , poiché trattavasi di provvedimento cautelare e sommario, non suscettibile Pt_3 di divenire definitivo, destinato a essere superato da una valutazione più approfondita, anche alla luce delle successive pronunce dello stesso Tribunale che avevano evidenziato l'errata interpretazione del titolo da parte dei creditori procedenti;
peraltro, la presunta erroneità delle statuizioni della Corte d'Appello sulle questioni dedotte in giudizio non era stata impugnata in Corte di cassazione, come confermato dall'ordinanza di rigetto n. 9328/2018 versata in atti;
sub 2., che:
“… è bastevole rilevare che i compensi per la redazione dell'intimazione precettuale (reclamati in
€ 590,94), essendo strettamente connessi all'accertamento della sussistenza del diritto per il quale si è proceduto all'intimazione precettuale, non sono riconoscibili qualora tale verifica – ed
è il nostro caso – si risolva negativamente …”;
sub 3., che: la sentenza impugnata non sarebbe censurabile in punto di ripartizione delle spese del giudizio di primo grado, avendo fatto corretta applicazione del principio della soccombenza (art. 91
C.P.C.);
concludeva chiedendo la declaratoria d'inammissibilità e/o il rigetto dell'impugnazione, con vittoria di spese e competenze d'entrambi i gradi del giudizio.
*
Disposta con decreto presidenziale del 9.2.2023 la trattazione con il rito cartolare ex artt. 127 ter, co. 2, C.P.C. e 35 d. lgs. n. 149/2022, la Corte, premessa la ritualità dell'instaurazione del contraddittorio, differiva l'udienza di prima comparizione del 3.11.2023 (in esito ad ordinanza che rigettava la declaratoria d'inammissibilità ex art. 348 bis C.P.C.) a quella del 21.10.2024 per la precisazione delle conclusioni.
Ivi, senza alcuna ulteriore attività in ragione delle note di trattazione scritta tempestivamente depositate dalle parti, la causa veniva introitata in decisione, con assegnazione dei termini di rito di cui all'art. 190 C.P.C. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica (in scadenza al 13.1.2025). Si dà atto, in proposito, che con note di trattazione depositate in modalità telematica ai sensi dell'art. 127 ter C.P.C. le difese delle parti costituite insistevano - in sede di precisazione delle conclusioni - nei rispettivi petita tutti ut supra in premessa richiamati.
*
In sede di comparse conclusionali e di memorie di replica: le parti insistevano nelle eccezioni, deduzioni e difese già formulate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Procedendo ordinatamente nell'esame delle questioni dedotte e principiando da quelle in rito, osserva il Collegio:
- in punto di pretesa inammissibilità per l'asserita violazione del paradigma di cui all'art. 348 bis C.P.C. del suddetto gravame, che:
l'avvenuto superamento della cd. valutazione primaria di “filtro” (con invito alle parti alla precisazione delle conclusioni di merito), in una con la ricognizione delle ragioni di doglianza tutte prima illustrate, ne escludeva e ne esclude la seria prospettabilità, essendosi ormai esaurito lo spatium deliberandi che tanto avrebbe consentito, donde il rigetto anche della superiore deduzione;
ed in tema, del resto, è altresì il caso di rammentare (con Cass. Sezione VI-L., ordinanza n. 37272 del 29/11/2021) che:
«… la scelta del giudice d'appello di definire il giudizio prendendo in esame il merito della pretesa azionata (sia con il rigetto che con l'accoglimento) non può dirsi proceduralmente viziata sul presupposto che si sarebbe dovuta affermare l'inammissibilità per assenza di ragionevole probabilità di accoglimento;
pertanto, ove il giudice non ritenga di assumere la decisione ai sensi dell'art. 348-ter comma 1 C.P.C., la questione d'inammissibilità resta assorbita dalla sentenza che definisce l'appello, che è l'unico provvedimento impugnabile, ma per vizi suoi propri, "in procedendo" o "in iudicando", e non per il solo fatto del non esservi stata decisione nelle forme semplificate
…»;
e tanto è sufficiente per escludere le dedotte inammissibilità del presente gravame.
*
Venendo al merito della vicenda in scrutinio, ritiene questa Corte che l'appello non sia fondato e, nei sensi che appresso si specificheranno, vada pertanto disatteso.
In primo luogo, sub 1., la meditata disamina del precetto opposto conduce a rilevare (nella prospettazione degli esecutanti) che:
i. a titolo d'acconto, erano pervenuti ai medesimi le seguenti somme:
alla Pt_2 in data 4.11.2008, euro 70.000 in data 23.4.2009, euro 110.000; in data 26.6.2012, euro 270.940,23; in data 21.2.2013, euro 67.660,72; in data 21.5.2013, euro 5.270,93; in data 27.5.2016, euro 127.537,36; per un totale (maggiorato d'interessi e rivalutazione) pari ad euro 711.722,46;
al Pt_1 in data 4.11.2008, euro 70.000 in data 23.4.2009, euro 110.000; in data 26.6.2012, euro 245.098,82; in data 21.2.2013, euro 193.003,64; in data 21.5.2013, euro 6.187,78; in data 27.5.2016, euro 161.853,15; per un totale (maggiorato d'interessi e rivalutazione) pari ad euro 849.500,03;
ii. con il precetto in riesame, nell'interesse dei medesimi si liquidavano le debenze ancora impagate nei seguenti ammontari: euro 68.220,86 per la Pt_2 euro 80.636,07 per il Pt_1 oltre interessi legali fino al soddisfo;
iii. nella distinta analitica delle spettanze relative, si indicavano le seguenti voci:
iii.1) per la Pt_2
iii.1.1) euro 617.571,25 per sorte capitale (danno non patrimoniale) distinta in:
iii.1.1.1)
euro 342.990 per danno parentale;
iii.1.1.2)
euro 274.581,25 per: postumi permanenti;
inabilità temporanea;
iii.1.2) euro 39.928,32 per rivalutazione, calcolata sull'importo sub iii.1.1.1) di euro 342.990, previa sua devalutazione dall'1.1.2014 al 4.6.2007 (data del sinistro) ad euro 302.460,32, in quanto dovuta tra il 1.1.2014 ed il 24.3.2016;
iii.1.3) euro 53.939,84 per interessi compensativi, calcolati al tasso legale sull'importo di
342.990, previa devalutazione dall'1.1.2014 al 4.6.2007 (data del sinistro), in quanto dovuti tra il 4.6.2007 ed il 24.3.2016;
iii.1.4) euro 28.414,13 per rivalutazione, calcolata sull'importo sub iii.1.1.2) di euro 274.581,25, previa sua devalutazione dall'1.1.2014 al 4.6.2007 (data del sinistro) ad euro 245.600,40, in quanto dovuta tra il 1.1.2014 ed il 24.3.2016;
iii.1.5) euro 40.089,78 per interessi compensativi, calcolati al tasso legale sull'importo di euro
245.600,40, previa devalutazione dall'1.1.2014 al 4.6.2007 (data del sinistro), in quanto dovuti tra il 4.6.2007 ed il 24.3.2016;
iii.2) per il Pt_1
iii.2.1) euro 737.775 per sorte capitale (danno non patrimoniale) distinta in:
iii.2.1.1)
euro 342.990 per danno parentale;
iii.2.1.2)
euro 394.785 per: postumi permanenti;
inabilità temporanea;
iii.2.2) euro 39.928,32 per rivalutazione, calcolata sull'importo sub iii.2.1.1) di euro 342.990, previa sua devalutazione dall'1.1.2014 al 4.6.2007 (data del sinistro) ad euro 302.460,32, in quanto dovuta tra il 1.1.2014 ed il 24.3.2016;
iii.2.3) euro 53.939,84 per interessi compensativi, calcolati al tasso legale sull'importo di
342.990, previa devalutazione dall'1.1.2014 al 4.6.2007 (data del sinistro), in quanto dovuti tra il 4.6.2007 ed il 24.3.2016;
iii.2.4) euro 40.853,01 per rivalutazione, calcolata sull'importo sub iii.2.1.2) di euro 394.785, previa sua devalutazione dall'1.1.2014 al 4.6.2007 (data del sinistro) ad euro 353.117,17, in quanto dovuta tra il 1.1.2014 ed il 24.3.2016;
iii.2.5) euro 57.639,93 per interessi compensativi, calcolati al tasso legale sull'importo di euro
394.785, previa devalutazione dall'1.1.2014 al 4.6.2007 (data del sinistro) ad euro 353.117,17, in quanto dovuti tra il 4.6.2007 ed il 24.3.2016;
iv. si indicava infine, per la rifusione delle spese del precetto, l'importo di euro 590,94.
In secondo luogo, la revisione comparata dei titoli giudiziali donde l'esecuzione promossa dalle parti odierna appellanti consente di rilevare che:
a) in prime cure, il Giudice adito, riconoscendo fondate in punto di quantum le pretese agite:
a.1) liquidava:
a.1.1) il danno complessivamente risarcibile, con riferimento alle Tabelle di Milano anni
2011/2012 ed espressamente (in p. XVI) “… all'attualità …”, id est, fino al dì della decisione, dunque con rivalutazione già compresa nell'ammontare riconosciuto;
in ammontare complessivo di: euro 669.865,90 per Pt_2 euro 806.639,20 per Pt_1 così articolato (per voci e componenti):
- inabilità temporanea: euro 15.000 sia per sia per Pt_2 Pt_1
- danno biologico da postumi permanenti: euro 154.865,90 per Pt_2 euro 241.639,20 per Pt_1
- danno parentale: euro 500.000 per Pt_2 euro 550.000 per Pt_1
a.1.2) il danno per le spese mediche da sostenersi in futuro, in ammontare di euro 20.000 sia per sia per l dì della decisione e senza alcuna rivalutazione, non essendo Pt_2 Pt_1 questa concepibile per esborsi ancora non avvenuti;
a.2) riconosceva la spettanza d'interessi (compensativi) sull'importo liquidato sub a.1.1), liquidandone l'ammontare con individuazione del dies a quo nella data del sinistro e con indicazione della base di calcolo nell'importo del danno sub a.1.1) devalutato alla detta data, da incrementarsi in prosieguo per rivalutazione a cadenza mensile secondo gli indici ISTAT fino alla solutio ovvero comunque fino al passaggio in giudicato della pronuncia;
a.3) disponeva detrarsi “… dai superiori importi …” gli acconti riscossi, da considerarsi – ai fini di detta detrazione – non già nel loro importo nominale, bensì in quello risultante dalla loro previa rivalutazione nonché dal loro incremento per la produzione d'interessi compensativi (da determinarsi con i criteri sub a.2); e ciò, espressamente, onde “allineare” il valore del riconosciuto all'effettivo valore del già pagato e riscosso (testualmente: “… riducendo i vari importi ad espressioni monetarie in tutto omogenee …);
a.4) riconosceva la debenza ulteriore d'interessi legali dal dì della pronuncia al soddisfo effettivo
“… sulla somma risultante dal superiore calcolo …”;
a.5) condannava l'assicuratrice soccombente alla rifusione (in solido con ) delle CP_2 spese di lite e di c.t.u. in favore delle parti odierne appellanti;
b) questa Corte, con la sentenza n. 182 del 2016 retro citata, statuiva la parziale riforma del decisum, come è dato arguire dalla relativa motivazione:
b.1) rigettando:
b.1.1) l'appello incidentale dei danneggiati in punto di risarcibilità (già esclusa dal primo
Giudice) con riferimento al danno biologico asseritamente patito dalla vittima e poi acquistato iure haereditario dai genitori e di compromissione della capacità di lavoro specifica di costoro;
b.1.2) le contrapposte pretese delle parti di riliquidazione dei danni (per l'assicuratrice, auspicata in minus; per i danneggiati, in melius) da inabilità temporanea e da postumi permanenti nonché da spese mediche future;
b.2) in parziale accoglimento dell'appello principale dell'assicuratrice:
b.2.1) riducendo il risarcimento per danno parentale già accordato e riliquidando quindi il danno risarcibile, utilizzando però allo scopo i parametri dettati dalle Tabelle di Milano
“aggiornate” – id est, quelle in vigore per l'anno 2014 – e quindi riconoscendo comunque (come il Giudice di prime cure) importi in valore attuale, determinando (in p. 9 della motivazione) la spettanza relativa:
per il dell'ammontare: a titolo di danno biologico, di euro 394.785; ed a titolo di Pt_1 danno parentale, da postumi permanenti e da inabilità temporanea, di euro 737.775;
per la di quelli: rispettivamente, di euro 274.581,25 e di euro 617.571,25; Pt_2 con conseguente decremento rispetto agli ammontari liquidati sub a.1) (in sorte capitale computati in illo tempore, ripetesi, pur sempre in valore attuale al dì della pronuncia, id est al maggio del 2012) essenzialmente per il netto ridimensionamento della voce “danno parentale”, in quanto così riliquidata:
per da euro 500.000 ad euro 327.990; Pt_2
per da euro 550.000 ad euro 327.990; Pt_1
b.2.2) individuando un diverso dies a quo di spettanza degli interessi compensativi già riconosciuti per il danno biologico (id est, per gli importi di: euro 394.785 per il Pt_1 euro 274.581,25 per la;
Pt_2 ossia: indicando (in p. 9) la relativa decorrenza – in riforma di quanto al riguardo previsto sub a.2) – “… dalla scadenza del periodo di mesi sei (quattro + due) di inabilità temporanea e, quindi, dal 4.12.2007 (sei mesi dal fatto accaduto il 4.6.2007) …” (anziché dal 4.6.2007);
b.3) confermando a carico delle parti soccombenti – sulle somme complessivamente così determinate a titolo di sorte capitale – la debenza di:
“… rivalutazione monetaria secondo indici Istat e interessi compensativi al tasso legale, con le modalità e le decorrenze indicati in dispositivo, detratti gli acconti già percepiti …”;
e, precisamente, in dispositivo statuendo:
b.3.1) sulle somme spettanti:
“…a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale cd. parentale, da postumi permanenti e da inabilità temporanea … “, doversi ulteriormente:
b.3.1.1)
per l'importo di euro 342.990 (paritariamente spettante alla ed al : Pt_2 Pt_1
“… rivalutazione monetaria, secondo Istat, dall'1.1.2014 e sino alla data della presente, interessi compensativi sullo stesso importo ma devalutato dall'1.1.2014 e sino al
4.6.2007 e computati al tasso legale del tempo sulla stessa somma anno per anno rivalutata, con decorrenza dal 4.6.2007 e sino alla data della presente …”;
b.3.1.2)
per gli importi di: euro 274.581,25 per la euro 394.785 per il Pt_2 Pt_1
“… rivalutazione monetaria, secondo Istat, dall'1.1.2014 e sino alla data della presente, interessi compensativi sullo stesso importo ma devalutato dall'1.1.2014 e sino al 4.12.2007 e computati al tasso legale del tempo sulla stessa somma anno per anno rivalutata, con decorrenza dal 4.12.2007 e sino alla data della presente …”;
b.3.2) con “… da detrarre le somme già corrisposte, secondo le modalità di cui alla sentenza gravata …”; senza chiose ulteriori in parte qua;
b.3.3)
“… oltre, infine, interessi legali sulle rispettive somme come sopra oggi risultanti, con decorrenza dalla data della presente al soddisfo …”;
b.4) rimodulando la debenza finale delle spese di lite e di quelle di c.t.u. (con esclusione di quelle di c.t.p.), in ragione del parziale rigetto della domanda dei danneggiati e del ridimensionamento del quantum rispetto al preteso, con il riconoscimento d'una parziale loro compensazione (nella misura di ⅓) a carico delle parti vittoriose;
c) la Corte di cassazione, Sez. VI-3, con ordinanza del 15.2.2018-16.4.2018, confermava la sentenza sub b), in difetto di ricorso incidentale avverso la medesima da parte dell'assicuratrice;
d) la sentenza di prime cure (oggi gravata) “interpretava” a fini esecutivi la detta pronuncia nei seguenti termini:
d.1)
“… Da una lettura congiunta della sentenza n. 182/2016 della Corte d'Appello e dalla richiamata sentenza n.
74/2012 del Tribunale di Patti – sez. distaccata di Sant'Agata EL, risulta chiaro che emergono due diversi criteri di calcolo per la rivalutazione monetaria sulle somme spettanti a titolo risarcitorio e per l'applicazione della rivalutazione sugli acconti già versati …”;
e di seguito, a svolgimento del senso del superiore rilievo (con cui si è dato atto d'una evidenza e non già s'è stigmatizzata una prospettabile contraddittorietà di pronunce), si legge:
quanto alla rivalutazione delle somme riconosciute per la sorte capitale (risarcitoria) ed agli interessi compensativi dovute per essa, nelle sue varie componenti;
d.2)
“… In parte motiva, la sentenza di secondo grado si riferisce alle tabelle milanesi (che prevedono sempre somme già attualizzate) ed afferma (pag. 9):
“Sommando, quindi, le varie voci di danno non patrimoniale cd. parentale, da postumi permanenti e da inabilità temporanea, spetta alla Pt_2 la somma di euro 617.571,25 (euro 327.990,00 per danno parentale, euro 274.581,25 per danno biologico per invalidità permanente con l'aumento già calcolato per la cd. personalizzazione ed euro 15.000,00 per danno biologico temporaneo) ed al a somma di euro 737.775,00 Pt_1 (euro 327.900,00 per danno parentale, euro 394.785,00 per danno biologico per invalidità permanente con l'aumento già calcolato per la cd. personalizzazione ed euro 15.000 per danno biologico temporaneo), con la rivalutazione monetaria secondo indici ISTAT ed interessi compensativi al tasso legale, con le modalità e le decorrenze indicate in dispositivo, detratti gli acconti già percepiti”.
Per quanto riguarda le detrazioni, dunque, si rimanda al dispositivo, il quale statuisce: CP_
“1) condanna l'assicuratore appellante principale ed il , in solido, al pagamento, in favore rispettivamente di di Parte_2
della somma di euro 617.571,25 (seicentodiciassettemilacinquecentosettantuno/25) e di euro Parte_1 737.775,00(settecentotrentasettemilasettecentosettantacinque/00, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale c.d. parentale, da postumi permanenti e da inabilità temporanea, oltre – per entrambi sull'importo di euro 342.990,00 – rivalutazione monetaria, secondo Istat, dall'01.01.2014 e sino alla data della presente, interessi compensativi sullo stesso importo ma devalutato dall'01.01.2014 e sino al 04.6.2007 e computati al tasso legale del tempo sulla stessa somma anno per anno rivalutata, con decorrenza dal 04.6.2007 e sino alla data della presente;
e
– sull'importo di euro 274.581,25 per la e di euro 394.785,00 per il – rivalutazione monetaria, secondo Istat, dall'01.01.2014 e sino Pt_2 Pt_1 alla data della presente, interessi compensativi sullo stesso importo ma devalutato dall'01.01.2014 e sino al 04.12.2007 e computati al tasso legale del tempo sulla stessa somma anno per anno rivalutata, con decorrenza dal 04.12.2007 e sino alla data della presente;
con da detrarre le somme già corrisposte, secondo le modalità di cui alla sentenza gravata;
ed oltre infine interessi legali sulle rispettive somme come sopra ad oggi risultanti, con decorrenza dalla data della presente al soddisfo”. Il titolo esecutivo, al capo 1, ha concesso, dunque, la rivalutazione monetaria sul capitale soltanto dall'1
Gennaio 2014. Oltre a ciò, la sentenza ha riconosciuto solo interessi compensativi, indicando le modalità del relativo calcolo, analiticamente. Non ha previsto l'ulteriore rivalutazione (che viene, invece richiesta nell'atto di precetto), salvo quella dall'1 gennaio 2014.
Pertanto, le somme di euro 617.571,25 già versate per e di euro 737.775,00 corrisposte per non Pt_2 Pt_1 possono essere ancora rivalutate dal 2007. Tali somme, infatti, sono state liquidate secondo i criteri indicati dalle Tabelle dello Osservatorio di Milano, che le considerano già rivalutate. A pag. 13 della sentenza stessa d'appello, il meccanismo indicato di devalutazione e di rivalutazione descritto è funzionale esclusivamente al calcolo degli interessi. Pertanto, le somme indicate nell'atto di precetto, a titolo di rivalutazione per (euro 39.928,32 ed euro Pt_2 28.414,13), e per (euro 39.928,32 ed euro 40.853,01), calcolate con decorrenza dal 2007, non sono Pt_1 dovute, poiché la sentenza non ha riconosciuto l'ulteriore rivalutazione calcolata dal 2007.
In particolare, nell'atto di precetto, con riferimento alla la somma ulteriore è di euro 68.220,86. Pt_2 La Corte di Appello ha liquidato alla stessa la somma di euro 617.571,25, suddivisa in due poste, euro 342.990,00, per danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale, euro 274.581,25, per danno biologico (non patrimoniale) Iure proprio. Per entrambe dette poste, la rivalutazione monetaria è stata riconosciuta solo dall'1 gennaio 2014 al pagamento. A pag. 4 dell'atto di precetto, viene indicata la somma di euro 39.928,32, come rivalutazione monetaria dall'1 gennaio 2014 sino al 24 marzo 2016, in contrasto con quanto affermato poco sopra, atteso che la rivalutazione per tale periodo era stata indicata in zero. La data dell'1 gennaio 2014 sembra, dunque, riferirsi al calcolo della rivalutazione dal 4 dicembre 2007, anche per il totale richiesto.
Tanto vale per l'importo di rivalutazione di euro 28.414,13, chiesto per nell'atto di precetto, su euro Pt_2 274.581,25, per il periodo dal 4 dicembre 2007 al 24 marzo 2016. Tali importi non possono essere richiesti perché la Corte di Appello di Messina non li ha riconosciuti.
Sono dovuti solo ulteriori interessi compensativi, calcolati partendo dalle due poste capitali, al tasso legale, previamente devalutate e, quindi, rivalutate, ai fini del solo calcolo degli interessi, di anno in anno, dal dì dell'evento del 4 giugno 2007, partendo dalla somma devalutata …
Analogo calcolo si può effettuare per a cui sono stati liquidati euro 342.990,00, per danno da perdita del Pt_1 rapporto parentale ed euro 394.785,00, per danno biologico iure proprio.
Anche per tali poste, la rivalutazione monetaria è dovuta solo dall'1 gennaio 2014 al pagamento. Anche in tal caso, risultano richieste somme maggiori non dovute per rivalutazione monetaria dal 2007 al 2016
…”;
e quanto così arguito merita conferma, fondandosi sulla ricognizione d'una ratio decidendi peraltro esplicita (sia nella sentenza di prime cure, sia in quella d'appello, che ha sul punto sostanzialmente confermato la prima) per quanto retro rilevato sub a.3) e sub b.3) e non è stata oggetto di riesame in sede di legittimità;
quanto alla rivalutazione per le somme già riscosse da detrarsi:
d.2) CP_
“… La Corte di Appello ha previsto, poi, le detrazioni del versato da parte di e, per esse, si è riferita alla sentenza del Tribunale di Patti, nella parte in cui afferma che:
“Dai superiori importi vanno evidentemente detratti gli acconti già corrisposti, pari € 180.000,00 per ciascuno dei ricorrenti, previamente rivalutandoli dal giorno del pagamento alla data del pagamento (o del passaggio in giudicato della sentenza e calcolando su dette somme, progressivamente rivalutate, gli interessi (in maniera analoga a quanto sopra esposto in tema di risarcimento)”.
Dunque, gli acconti vanno rivalutati dal giorno del pagamento alla data del pagamento finale e poi maggiorati di anno in anno di interessi. Non vanno, però, prima devalutati.
La sentenza di primo grado si applica soltanto per gli acconti corrisposti (pag. 18 sentenza), poiché a ciò solo si riferisce la Corte di Appello, dicendo “con da detrarre le somme già corrisposte secondo le modalità di cui alla sentenza gravata”. CP_ Le somme via via versate in acconto da a ciascuno dei creditori, vanno rivalutate e con applicazione degli interessi.
Il versato va, infatti, secondo costante giurisprudenza, rigorosamente attribuito al capitale prima che agli interessi, non applicandosi ai crediti di natura risarcitoria, siccome illiquidi, il criterio di cui all'art. 1194 C.C. «In materia di risarcimento del danno da illecito civile, qualora il responsabile (od il suo assicuratore), nelle more tra l'illecito e la definizione del giudizio di risarcimento, corrisponda al danneggiato un acconto sul risarcimento dovuto, il giudice deve: a) o sottrarre l'acconto dall'ammontare del risarcimento calcolato con riferimento al momento del sinistro, e quindi rivalutare la differenza;
b) oppure rivalutare l'acconto già pagato, e sottrarlo dall'ammontare del risarcimento liquidato in moneta attuale» (Cass., Sez. I, 5/2/98 n. 1163).
Quest'ultima ipotesi risulta applicata dalla Corte di Appello di Messina.
Si ritiene, altresì, che (Cass. Civ., Sez. III, n. 8333 del 3.5.2004): «In materia di risarcimento del danno, i versamenti di somme effettuati a favore del danneggiato nel corso del processo di liquidazione non sono imputabili agli interessi, non essendo utilizzabile il criterio previsto dall'art. 1194 cod. civ., che presuppone l'esistenza di un debito pecuniario».
I convenuti hanno ritenuto di applicare il medesimo criterio di rivalutazione previsto per gli acconti con quello delle somme oggetto di risarcimento. Ma ciò non è previsto dal titolo esecutivo il quale si intende richiami la sentenza di primo grado solo per il calcolo degli acconti, avendo previsto per il risarcimento un periodo di rivalutazione specifico e diverso da quello della sentenza di primo grado, non riconoscendola dal 2007 ma solo dal 2014. Pertanto, un diverso calcolo, seppure volto ad equiparare i criteri di computo per gli acconti ed il risarcimento, appare in contrasto con il titolo portato ad esecuzione. Vanno, sul punto, condivise, le motivazioni espresse dal G.E. del tribunale di Milano nell'ordinanza di sospensione dell'esecuzione del 17 febbraio 2017, richiamate anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c.
La decisione della Corte di Appello di Messina (titolo esecutivo sulla base del quale è stato notificato il precetto) riconosce (punto 1 del dispositivo) sulle somme spettanti a titolo di risarcimento la “rivalutazione monetaria, secondo Istat, dall'01.01.2014 e sino alla data della presente, interessi compensativi sullo stesso importo ma devalutato dall'01.01.2014 e sino al 04.6.2007 e computati al tasso legale del tempo sulla stessa somma anno per anno rivalutata, con decorrenza dal 04.6.2007 e sino alla data della presente”, prevedendo altresì la detrazione, dagli importi così liquidati, delle somme già corrisposte secondo le modalità di cui alla sentenza di primo grado.
La sentenza del Tribunale (richiamata, quanto alla detrazione delle somme già corrisposte, dal titolo azionato in sede esecutiva) così dispone a p. XVIII:
“Dai superiori importi vanno evidentemente detratti gli acconti già corrisposti, pari ad € 180.000,00 per ciascuno dei ricorrenti, previamente rivalutandoli dal giorno del pagamento alla data del pagamento (o del passaggio in giudicato della sentenza e calcolando su dette somme, progressivamente rivalutate, gli interessi (in maniera analoga a quanto sopra esposto in tema di risarcimento)”.
Il tenore letterale della sentenza di secondo grado consente di affermare come dovuta la rivalutazione monetaria sulle somme spettanti a titolo di risarcimento solo a partire dall'1 gennaio 2014. Il calcolo delle detrazioni per gli acconti già versati deve avvenire, invece, secondo le “modalità di cui alla sentenza gravata” e, pertanto, rivalutando le somme versate “dal giorno del pagamento alla data del pagamento (o del passaggio in giudicato della sentenza e calcolando su dette somme, progressivamente rivalutate, gli interessi”. L'inciso della sentenza di primo grado “(in maniera analoga a quanto sopra esposto in tema di risarcimento)” non può, invero, essere interpretato nel senso di imporre l'applicazione del medesimo criterio di decorrenza della rivalutazione per le somme dovute a titolo di risarcimento e per gli acconti versati, poiché la sentenza di appello ha previsto un calcolo specifico diverso e si intende richiamare la sentenza di primo grado solo per la parte in cui non ha disposto diversamente, ovvero limitatamente alle “modalità” di quantificazione degli acconti (modalità indicate alla pagina XVIII della decisione); perché, altrimenti, l'incidentale da ultimo ritrascritta, avente, nel corpo della sentenza di primo grado, una funzione meramente rafforzativa del criterio accolto dalla decisione del Tribunale di Patti, finirebbe con il comportare una deroga al principio poi recepito dalla Corte di Appello di Messina.
L'applicazione di un diverso criterio per il calcolo della rivalutazione sulle somme spettanti a titolo di risarcimento del danno e per l'applicazione della rivalutazione sugli acconti versati non risulta, dunque, giustificata dalla lettura congiunta della sentenza di secondo e di primo grado.
Da ciò ne consegue che il tenore del titolo esecutivo è esplicito nello stabilire che la rivalutazione sia dovuta solo a partire dall'1 gennaio 2014 (presumibilmente in considerazione della datazione delle tabelle assunte come parametro di riferimento per la quantificazione del danno). Sicché, il calcolo effettuato dagli opposti, oltre a non essere rispettoso della sentenza impugnata, non è altresì in linea con l'attualizzazione delle voci di danno liquidate secondo le tabelle di Milano. Infatti, le poste risarcitorie, secondo il calcolo degli opposti, appaiono rivalutate due volte: una prima volta secondo i valori riportati nelle Tabelle di Milano e una seconda volta aggiungendovi la rivalutazione monetaria non riconosciuta dalla Corte di Appello.
Per quanto esposto, va annullato il precetto dichiarando l'inesistenza del diritto dei convenuti ad agire esecutivamente per le somme ivi indicate comprese anche quelle relative alle spese di redazione del precetto stesso che è stato annullato ...”;
sicché, pur dato atto di talune ripetizioni (rispetto a precedenti assunti motivi), non v'è chi non veda come anche a tal riguardo il Giudice a quo – la quaestio è stata espressamente posta funditus con estensione anche al profilo così indagato – abbia condivisibilmente chiosato il titolo esecutivo che ne occupa.
S'aggiunga, al riguardo, circa la conducenza all'attualità di parte delle arguizioni del Giudice
a quo e di taluni dei rilievi difensivi di parte appellata, che è ormai consolidato in sede di legittimità (così, da ultimo, Cass. Sez. III, ordinanza n. 23927 del 7(8/2023) il più articolato –
e condivisibile – principio di diritto per cui:
«… Il debitore dell'obbligo di risarcire il danno causato da un fatto illecito … è in mora ex re dal giorno del fatto illecito (art. 1219 C.C.).
Tuttavia, il risarcimento del danno da fatto illecito forma oggetto d'un obbligazione di valore e non di valuta, alla quale perciò non s'applicano le norme sulla mora nelle obbligazioni pecuniarie (art. 1224 C.C.).
Ciò non vuol dire, ovviamente, che la mora debendi in tema di fatti illeciti sia priva di effetti. Come da tempo stabilito da questa Corte, il ritardato adempimento dell'obbligo di risarcimento del danno impone al debitore di: (a) pagare al creditore l'equivalente monetario del bene perduto, espresso in moneta dell'epoca della liquidazione, il che si ottiene con la rivalutazione del credito, salvo che il giudice ovviamente non scelga di liquidare il danno in moneta attuale;
(b) pagare al creditore il lucro cessante finanziario, ovvero i frutti che il denaro dovutogli a titolo di risarcimento sin dal giorno del sinistro avrebbe prodotto, in caso di tempestivo pagamento;
e questo danno si può liquidare anche (ma non solo) applicando un saggio di interessi - equitativamente scelto dal giudice - sul credito risarcitorio rivalutato anno per anno (Sez. U, Sentenza n. 1712 del 17/02/1995).
2.3. Queste regole debbono trovare applicazione sia quando il debitore adempia la propria obbligazione uno actu, sia quando, prima della liquidazione definitiva, abbia versato degli acconti. In quest'ultimo caso la circostanza che il debitore abbia pagato alcuni acconti non fa ovviamente venir meno l'esistenza della mora, ma può solo attenuarne gli effetti. La liquidazione del danno da mora nelle obbligazioni di valore infatti deve, per quanto già detto, “simulare” il vantaggio che il creditore avrebbe potuto ricavare dall'investimento della somma a lui dovuta, se gli fosse stata tempestivamente pagata. Ebbene, nel caso in cui il debitore adempia la propria obbligazione mediante più pagamenti a distanza di tempo, il creditore:
(a) nel periodo compreso tra il danno e il pagamento dell'acconto, a causa della mora ha perduto la possibilità di investire e far fruttare l'intero capitale dovutogli: e dunque il danno da mora deve, per questo periodo, replicare il lucro che gli avrebbe garantito l'investimento dell'intero capitale;
(b) dopo il pagamento dell'acconto, e per effetto di quest'ultimo, il creditore non può più dolersi di avere perduto i frutti finanziari teoricamente ricavabili dall'investimento dell'intero capitale dovutogli;
dopo il pagamento dell'acconto, infatti, il lucro cessante del creditore si riduce alla perduta possibilità di investire e far fruttare solo il capitale che residua, dopo il pagamento dell'acconto.
2.4. Questo essendo il criterio che deve presiedere alla liquidazione del danno da mora nelle obbligazioni di valore, ne segue che nel caso di pagamento di un acconto tale pagamento va sottratto dal credito risarcitorio attraverso le seguenti operazioni:
(a) rendendo omogenei il credito risarcitorio e l'acconto (devalutandoli entrambi alla data dell'illecito, ovvero rivalutandoli entrambi alla data della liquidazione); (b) detraendo l'acconto dal credito risarcitorio;
(c) calcolando gli interessi compensativi ad un saggio scelto in via equitativa, da applicarsi:
(c') sull'intero capitale rivalutato anno per anno, per il periodo che va dalla data dell'illecito al pagamento dell'acconto;
(c'') sulla somma che residua dopo la detrazione dell'acconto (anche in questo caso rivalutata anno per anno), per il periodo che va dal suo pagamento fino alla liquidazione definitiva.
2.5. Tali princìpi sono stati ripetutamente affermati da questa Corte, e sono ormai divenuti Ius receptum: in tal senso si vedano, ex aliis, Sez. VI-3, ordinanza n. 3545 del 13.2.2020; Sez. VI-3, Ordinanza n. 15856 del 12.6.2019;
Sez. III, Ordinanza n. 29031 del 13.11.2018; Sez. III, Sentenza n. 27477 del 30.10.2018; Sez. III, Ordinanza n. 20795 del 20.8.2018; Sez. VI-1, Ordinanza n. 14311 del 5.6.2018; Sez. VI-3, Ordinanza n. 1103 del 18.1.2018; Sez. III,
Sentenza n. 25817 del 31.10.2017; Sez. III, Sentenza n. 9950 del 20/04/2017, Rv. 643854 – 02; Sez. III, Sentenza n. 6347 del 19/3/2014.
Nelle decisioni appena ricordate, ed in particolare nella motivazione di Cass. 9950/17 e Cass. 14311/18, si aggiunge che nei suddetti termini deve ritenersi superato il precedente (isolato) di questa Corte, secondo cui
“qualora prima della liquidazione definitiva del danno da fatto illecito il responsabile versi un acconto al danneggiato, tale pagamento va sottratto dal credito risarcitorio (…) devalutando alla data dell'evento dannoso sia il credito risarcitorio (…) che l'acconto versato;
detraendo quest'ultimo dal primo e calcolando sulla differenza il danno da ritardato adempimento (cd. interessi compensativi). (Sez. III, Sentenza n. 6357 del 21/03/2011). Tale criterio non appare infatti sostenibile, perché incoerente con la ratio e lo scopo dei princìpi che disciplinano la mora nelle obbligazioni di valore, come stabiliti da Cass. sez. un. 1712/95, cit., e conduce di fatto ad una sottostima del danno …».
L'avvenuto passaggio in giudicato della pronuncia di questa Corte che è stata oggetto di riesame in prime cure, giusta o sbagliata che fosse nel recepire l'opzione adottata in parte qua dal primo Giudice (rispetto ai principi e criteri testé richiamati), non consentiva né consente tuttavia diverso epilogo al corrente giudizio.
* Dal rigetto del superiore motivo d'impugnazione discende, per assorbimento, quello dei rimanenti sub 2. e sub 3. donde l'integrale conferma del decisum in riesame.
*
Consegue alla superiore soccombenza ut supra declaranda la condanna in solido delle parti appellanti alla rifusione in favore di controparte delle spese processuali del corrente grado del giudizio, liquidate in applicazione dei criteri e parametri di cui al D. Min. Giustizia n. 55 del 2014 come aggiornato dal Regolamento adottato con Decreto Min. Giustizia del 13.8.2022 n. 147 – in quanto in vigore dal 23.10.2022 e certamente da applicarsi al procedimento in oggetto, dovendosi tale liquidazione operare senza distinzioni di normativa applicabile relativamente al tempo dell'introduzione della lite e dell'inizio dell'avvio dell'attività defensionale (come pure da ultimo riconosciuto dalla Corte Costituzionale con l'ordinanza n. 261 del 4–7.11.2013) ma soltanto al dì della pronuncia;
nei termini seguenti:
Tabelle: 2022 (D.M. n. 147 del 13/08/2022)
secondo grado: Competenza: Corte d' Appello Valore della causa: da € 52.001 a € 260.000
fase di studio della controversia, valore medio: € 2.977,00
fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 1.911,00
fase istruttoria e/o di trattazione, valore minimo: € 2.163,00
fase decisionale, valore medio: € 5.103,00 spese generali (15% sul compenso totale) € 1.823,10 totale € 13.977,10
poi dimidiato ad euro 6.988,55 come in dispositivo.
Si dà atto, in proposito, che la superiore liquidazione ha avuto luogo:
i. con inclusione della voce “istruttoria e/o … trattazione”, secondo il principio di diritto (enunciato da ultimo, con indirizzo in seguito più non modificato, da Cass. civile Sez. VI-3, ordinanza n. 28325 del 29/9/2022) per cui:
«… il parametro è riferito alla «fase istruttoria e/o di trattazione», discendendone che l'eventuale mancato svolgimento della fase istruttoria in sé e per sé considerata (ossia di alcuna delle attività che in tale fase sono da intendersi comprese secondo l'indicazione esemplificativa contenuta nel comma 5, lett. c, del medesimo art. 4) non vale ad escludere il computo, ai fini della liquidazione giudiziale dei compensi, dell'importo spettante per la fase così come complessivamente considerata nelle tabelle, restando questo comunque riferibile anche solo alla diversa fase della trattazione (come dimostra l'uso, nella descrizione in tabelle della corrispondente voce, della congiunzione disgiuntiva "o", sia pure in alternativa alla congiunzione copulativa "e": "e/o"), la quale nel giudizio di appello deve considerarsi fisiologica ex art. 350 cod. proc. civ. (cfr. Cass. n. 15182 del 12/05/2022) …»;
ancorché al minimo, attesane l'evidente marginalità; ii. con applicazione dei valori medi delle vigenti tariffe professionali avuto riguardo ai parametri allo scopo individuati dal citato D.M. di cui:
ii.1 all'art. 2 comma 1 (e cioè l'importanza dell'opera defensionale prestata, in quanto non connotata da alcuna peculiarità o complessità specifica in fatto o in diritto); ii.2 all'art. 4 comma 1 (e cioè “… dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate. In ordine alla difficoltà dell'affare si tiene particolare conto dei contrasti giurisprudenziali, e della quantità e del contenuto della corrispondenza che risulta essere stato necessario intrattenere con il cliente e con altri soggetti …”, nulla essendo emerso in proposito come meritevole di rilievo in parte qua);
successivamente dimidiati in considerazione del disposto della seconda parte dell'art. 4 comma 1 (a tenore del quale è stabilito che “… Il giudice tiene conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate, che, in applicazione dei parametri generali, possono essere aumentati, di regola, fino all'80 per cento, o diminuiti fino al 50 per cento. Per la fase istruttoria l'aumento
è di regola fino al 100 per cento e la diminuzione di regola fino al 70 per cento …”) in ragione della limitata rilevanza in diritto della qualità della lite.
iii. senza maggiorazione per la pluralità delle posizioni soggettive assistite, trattandosi a ben vedere di posizioni processualmente integranti un'unica controparte.
A termini dell'art. 13 del T.U. n. 115 del 30.5.2002 e modif succ. (ed in particolare in riferimento a quella dettata dall'art. 17 della legge n. 228 del 24.12.2012, cd. “di stabilità” per l'anno 2013), secondo cui “… quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1 bis …”, questa Corte “… dà atto … della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente …”, con l'avvertenza per cui “… l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso …” (disposizione che si applica ai procedimenti iniziati dal 31 gennaio 2013, trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di stabilità suddetta). E ciò in ossequio ai principi di diritto enunciati da Cass. SS.UU., sentenza n. 4315 del 20/2/2020
(ribaditi dalla Sez. 6–1, ordinanza n. 4731 del 22/2/2021), secondo cui:
«… in ordine alla norma di cui all'art. 13, comma 1-quater, T.U.S.G., vanno enunciati – ai sensi 40 dell'art. 384, primo comma, cod. proc. civ. – i seguenti principi di diritto:
- «L'ulteriore importo del contributo unificato che la parte impugnante è obbligata a versare, allorquando ricorrano i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, T.U.S.G., ha natura di debito tributario;
pertanto, la questione circa la sua debenza è estranea alla cognizione della giurisdizione civile ordinaria, spettando invece alla giurisdizione del giudice tributario»;
- «La debenza di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione è normativamente condizionata a "due presupposti", il primo dei quali – di natura processuale – è costituito dall'aver il giudice adottato una pronuncia di integrale rigetto o di inammissibilità o di improcedibilità dell'impugnazione, mentre il secondo – appartenente al diritto sostanziale tributario – consiste nella sussistenza dell'obbligo della parte che ha proposto impugnazione di versare il contributo unificato iniziale con riguardo al momento dell'iscrizione della causa a ruolo. L'attestazione del giudice dell'impugnazione, ai sensi all'art. 13, comma 1-quater, secondo periodo,
riguarda solo la sussistenza del primo presupposto, mentre spetta all'amministrazione giudiziaria accertare Pt_4 la sussistenza del secondo»;
- «Il giudice dell'impugnazione non è tenuto a dare atto della non sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato quando il tipo di pronuncia non è inquadrabile nei tipi previsti dalla norma (pronuncia di integrale rigetto o di inammissibilità o di improcedibilità dell'impugnazione), dovendo invece rendere l'attestazione di cui all'art. 13, comma 1-quater, T.U.S.G., solo quando tali presupposti sussistono»; - «Poiché l'obbligo di versare un importo "ulteriore" del contributo unificato è normativamente dipendente – ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, T.U.S.G. – dalla sussistenza dell'obbligo della parte impugnante di versare il contributo unificato iniziale, ben può il giudice dell'impugnazione attestare la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento del doppio contributo, condizionandone la effettiva debenza alla sussistenza dell'obbligo di versare il contributo unificato iniziale»;
- «Il giudice dell'impugnazione, ogni volta che pronunci l'integrale rigetto o l'inammissibilità o la improcedibilità dell'impugnazione, deve dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo del contributo unificato anche nel caso in cui quest'ultimo non sia stato inizialmente versato per una causa suscettibile di venir meno (come nel caso di ammissione della parte al patrocinio a spese dello Stato); mentre può esimersi dalla suddetta attestazione quando la debenza del contributo unificato iniziale sia esclusa dalla legge in modo assoluto e definitivo» …».
P. Q. M.
La Corte di Appello di Messina, Prima Sezione Civile, come sopra composta, uditi i procuratori delle parti, disattesa ogni contraria istanza, difesa e/o eccezione, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 90/2023 R.G. sull'appello proposto avverso la sentenza n. 907/2022 emessa dal Tribunale Patti il 22.12.2022 e pubblicata in pari data, nel procedimento già iscritto al n. 1201/2016 RGAC;
appello proposto da:
; Parte_1
; Parte_2 nei confronti di:
, in persona del legale Controparte_3 rappresentante pro tempore;
così provvede:
1) rigetta l'appello;
2) condanna e alla rifusione in favore di Parte_1 Parte_2 [...]
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_3 tempore, delle spese di questo grado di giudizio, che liquida in complessivi euro per onorario oltre accessori come per legge;
3) dà atto che le parti appellanti, in quanto soccombenti ut supra, sono tenute in solido a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, con avvertenza per cui “…l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito…” della presente pronuncia.
Così deciso in Messina, nella camera di consiglio (da remoto) della Prima Sezione Civile del 26.9.2025
Il Presidente estensore (dott. Augusto SABATINI)