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Sentenza 14 agosto 2025
Sentenza 14 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Trieste, sentenza 14/08/2025, n. 96 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Trieste |
| Numero : | 96 |
| Data del deposito : | 14 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
LA CORTE D'APPELLO DI TRIESTE
- Collegio di Lavoro - composta dai Signori Magistrati
Dott. Marina Caparelli - Presidente -
Dott. Lucio Benvegnù - Consigliere relatore -
Dott. Annalisa Multari - Consigliere - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in materia di lavoro iscritta al n. 13 del Ruolo 2025, promossa in questa sede di appello con ricorso depositato il 17/1/2025 da
(C.F. e P.IVA ), in persona del legale rappresentante Parte_1 P.IVA_1
pro tempore sig.ra rappresentata e difesa dagli Avv.Enrico Barraco e Parte_2
Prof.Andrea Sitzia in forza di mandato rilasciato per il primo grado, valido in ogni stato e grado della procedura, e trasmesso per via telematica, unitamente al ricorso d'appello, come copia per immagine su supporto informatico di originale analogico
- appellante - contro
(C.F. ), rappresentato e difeso dal- Controparte_1 CodiceFiscale_1
l'Avv.Fabrizio Querin in forza di mandato del 3/2/2025 trasmesso per via telematica, unitamente alla memoria di costituzione e risposta con appello incidentale, come copia per immagine su supporto informatico di originale analogico
- appellato -
Oggetto della causa: giudizio di appello contro la sentenza n.189/2024 del Tribunale di Pordenone - pagamento differenze retributive / mobbing / risarcimento danni / di- missioni per giusta causa / rimborso spese.
Causa chiamata all'udienza di discussione del 10/7/2025.
Conclusioni
Per l'appellante: voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Trieste – Sezione Lavoro – adita, contrariis rejectis, a. in via preliminare: disporre l'immediata sospensione, ai sensi degli artt. 283 e 431 c.p.c., dell'efficacia esecutiva della Sentenza n. 189/2024, pub- blicata il 10/12/2024, Tribunale di Pordenone, est. Dott. Angelo Riccio Cobucci, per i motivi esposti in narrativa;
b. nel merito, in via principale: in integrale riforma della
Sentenza n. 189/2024, pubblicata il 10/12/2024, del Tribunale di Pordenone, est.
Dott. Angelo Riccio Cobucci, respingere integralmente le pretese del Sig.
[...]
esposte in narrativa in quanto infondate in fatto e in diritto e, contestual- CP_1
mente, disporre la restituzione delle somme indebitamente corrisposte al Sig. CP_2
c. nel merito, in via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi in cui l'Ecc.
[...]
ma Corte d'Appello qui adita ritenesse sussistente la fattispecie del mobbing, ridurre il quantum risarcitorio e quantificare correttamente l'entità del danno che
[...]
sarebbe tenuta a corrispondere al Sig. alla luce delle ragioni CP_3 CP_1
esposte in narrativa e, contestualmente, disporre la restituzione delle somme indebi- tamente corrisposte al Sig. Si insiste su tutte le istanze istruttorie di primo CP_1
grado, formulate in memoria di costituzione. In ogni caso, con vittoria di spese, diritti e onorari relativi al doppio grado di giudizio.
Per l'appellato: -) NEL MERITO_IN VIA PRINCIPALE CON APPELLO INCI-
DENTALE: respingersi l'appello proposto da in quanto infondato Parte_1
in fatto e diritto, riformandosi l'impugnata sentenza, in via di appello incidentale, con la condanna di parte appellante al risarcimento del danno non patrimoniale conse- guente alla condotta antigiuridica tutta quantificato in € 46.107,02.- e alle spese mediche sostenute, complessivamente individuate in € 2.011,19.- e/o le diverse som- me da determinarsi in via equitativa. Spese legali rifuse. -) NEL MERITO IN VIA
SUBORDINATA: in denegata ipotesi di riforma anche parziale della sentenza di pri- mo grado, voglia l'Ecc.lma Corte d'Appello accogliere le seguenti conclusioni, dan-
Pag.2 do atto del passaggio in giudicato della sentenza di primo grado in ordine alla pro- nuncia incidentale dell'invalidità del patto di non concorrenza e alla debenza degli importi retributivi per € 18.990,84.- a titolo di emolumenti provvigionali con inciden- za sul TFR, nonché del passaggio in giudicato in ordine alla pronuncia di condanna al pagamento di € 680,44.- a titolo di rimborso spese per il mese di ottobre 2022: A)
IN ORDINE ALLE SPETTANZE RETRIBUTIVE: per le causali e i titoli tutti dedot- ti da considerarsi qui ritrascritti, Voglia l'Ill.mo Giudice, pronunciata la sussistenza della giusta causa di dimissioni, condannarsi l'odierna appellante a corrispondere al-
l'appellato, a titolo di emolumenti retributivi, le seguenti somme: A.1) gli interessi e la rivalutazione sull'importo capitale di € 18.990,84.- dalla maturazione del diritto al saldo o negli altri termini di giustizia;
A.2) la somma di Euro 8.008,00.- a titolo di restituzione dell'indennità sostitutiva del preavviso trattenuta e pagamento della in- dennità medesima a carico della resistente;
A.3) euro 680,44.- a titolo di rimborso spese auto di ottobre 2020; e/o le altre maggiori o minori che risulteranno dovute, da determinarsi anche in via equitativa;
B) IN ORDINE AL RISARCIMENTO DEI
DANNI TUTTI: piaccia al Giudicante, accertati i fatti di causa e per le causali tutte del presente procedimento compresa la sussistenza della antigiuridica condotta dato- riale di vessazione e mobbing, condannare la odierna resistente al risarcimento dei danni tutti a favore del ricorrente, la complessiva somma di € 46.107,02.- oltre a €
3.231,29.- per costi CPT e spese mediche ed € 1.268,80.- per costo CTU e/o l'altra maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, con liquidazione anche in via equita- tiva;
C) le somme tutte devono essere maggiorate di interessi e rivalutazione;
D) spe- se legali rifuse.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione (art.132 c.p.c. come modificato dall'art.45 c.17 della legge 69/09)
Con ricorso depositato il 17/1/2025 ha proposto appello Parte_1
contro la sentenza del Tribunale di Pordenone n.189/2024 emessa il 24/10/2024 fa- cendo valere quattro motivi di impugnazione.
In sintesi l'appellante afferma che la decisione del Giudice di primo grado: 1)
Pag.3 si basa su una errata, insufficiente e contraddittoria valutazione dei fatti e degli ele- menti emersi in corso causa riguardo alla debenza di interessi legali e/o di ulteriori somme a titolo di rivalutazione monetaria e comunque su una omessa e/o errata appli- cazione dell'art. 2697 c.c. e dei principi elaborati dalla giurisprudenza in punto di ri- parto dell'onere della prova del maggior danno da rivalutazione monetaria;
2) si basa su una errata, insufficiente e contraddittoria valutazione dei fatti e degli elementi e- mersi in corso di causa riguardo alla sussistenza della fattispecie del mobbing, su una omessa e/o errata applicazione dell'art. 2087 c.c. e dei principi elaborati dalla giuri- sprudenza in punto di accertamento e qualificazione degli indici sintomatici della fat- tispecie del mobbing, sulla violazione e/o falsa applicazione dell'art. 116 c.p.c. in punto di valutazione delle prove testimoniali, in particolare delle deposizioni dei sigg.
e e infine sulla violazione ed errata applica- Testimone_1 Testimone_2
zione dell'art. 111 Cost. e art. 132 c.p.c. per essere la motivazione omessa e/o insuffi- ciente;
3) si basa su una errata valutazione dei fatti e degli elementi emersi in corso di giudizio ai fini della sussistenza della giusta causa di dimissioni, sulla violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2119 c.c. per aver affermato il diritto del Sig.
[...]
alla indennità sostitutiva del preavviso, sulla violazione e/o falsa applicazione CP_4
dei principi elaborati dalla giurisprudenza quanto alla valutazione del principio di immediatezza in punto di dimissioni per giusta causa, sulla violazione ed errata appli- cazione dell'art. 111 Cost. e art. 132 c.p.c. essendo affetta da motivazione omessa e/o insufficiente;
4) si basa su una errata valutazione dei fatti e degli elementi emersi in corso di causa in punto di esistenza del danno non patrimoniale subito dal Sig.
[...]
su una omessa e/o errata applicazione dei principi elaborati dalla giurispru- CP_4
denza in punto di quantificazione del danno biologico ed esistenziale, sulla violazione e/o falsa applicazione dell'art. 116 c.p.c. in punto di valutazione delle prove testimo- niali dei sigg. e e infine sulla violazione ed Testimone_1 Testimone_2
errata applicazione degli art. 111 Cost. e art. 132 c.p.c. per essere affetta da motiva- zione omessa e/o insufficiente.
Si è costituito in giudizio l'appellato contestando la fondatezza delle censure
Pag.4 formulate da e impugnando a sua volta la sentenza di primo grado nella Parte_1
parte in cui ha erroneamente quantificato il risarcimento del danno non patrimoniale da inabilità temporanea e permanente e da incidenza sulla vita di relazione.
All'udienza del 22/5/2025 la Corte ha formulato alle parti la seguente proposta conciliativa, rinviando la causa al 26/6/2025 per la verifica dell'esito delle trattative:
1) rinuncia all'appello e presta acquiescenza alla sentenza di primo Parte_1
grado limitatamente al capo 1) punti A) B) C) E);
2) il sig. rinuncia all'appello incidentale e rinuncia altresì ad avvalersi del- CP_1
la sentenza di primo grado limitatamente al capo 1) lettera D) e al capo 2);
3) a fronte delle precedenti rinunce pur contestando integralmente le Parte_1
pretese di controparte e quindi al solo scopo di evitare l'alea della prosecuzione del giudizio ed a titolo meramente transattivo novativo, offre al sig. la somma CP_1
omnicomprensiva netta di Euro 10.000,00 (diecimila/00);
4) il sig. accetta l'offerta sia per il titolo che per l'importo e dichiara, su- CP_1
bordinatamente all'adempimento dell'offerta stessa, di non avere null'altro da pre- tendere da in conseguenza o connessione con i fatti dedotti in questo Parte_1
giudizio;
5) le parti si assumono la spesa della CTU medico legale di primo grado in parti uguali;
6) sempre in via transattiva, si assume l'onere di una quota delle spese Parte_1
di lite di controparte, quota liquidata per l'intero giudizio in complessivi Euro
8.500,00 oltre rimborso forfettario 15%, IVA e CPA di legge.
All'udienza del 26 giugno 2025 nessuno è comparso e quindi la causa è stata rinviata ai sensi degli artt.181 e 309 c.p.c. al 10 luglio 2025, con ordinanza comuni- cata alle parti a mezzo PEC del 27/6/2025; anche alla nuova udienza nessuno è com- parso e quindi è stata disposta la cancellazione della causa dal ruolo e, con dispositivo letto in udienza, ne è stata dichiarata l'estinzione, senza bisogno di pronuncia sulle spese di lite stante l'inattività delle parti.
Pag.5
P.Q.M.
la Corte di Appello di Trieste, definitivamente pronunciando, così decide: dichiara l'estinzione del processo per inattività delle parti ai sensi degli artt.181 e 309
c.p.c.; nulla sulle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate ai sensi dell'art.310 u.c. c.p.c.
Trieste, 10/7/2025.
Il Giudice Estensore
La Presidente
(dott.Lucio Benvegnù) (dott.ssa Marina Caparelli)
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