Sentenza 27 gennaio 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 27/01/2004, n. 1428 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1428 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PONTORIERI Franco - Presidente -
Dott. MENSITIERI Alfredo - Consigliere -
Dott. DE JULIO Rosario - Consigliere -
Dott. SCHETTINO Olindo - Consigliere -
Dott. MAZZACANE IN - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
BE VI, elettivamente domiciliato in ROMA VIA TUSCOLANA 1478, presso lo studio dell'avvocato GIULIA TRAICA, difeso dall'avvocato SALVINO RIMPICI, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
UC TO, MU LO, elettivamente domiciliati in ROMA P.ZZA COLA DI RIENZO 92, presso lo studio dell'avvocato PIETRO CARLINO, difesi dall'avvocato ALBERTO SINATRA, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n, 504/00 della Corte d'Appello di PALERMO, depositata il 06/06/00;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 09/07/03 dal Consigliere Dott. IN MAZZACANE;
udito l'Avvocato RIMPICI Salvino, difensore del ricorrente che ha chiesto accoglimento;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CAFIERO Dario che ha concluso per rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione del 1.10.1984 AN CC ed GE TA convenivano in giudizio dinanzi al Tribunale di Trapani IN TI e, premesso che nel 1983 quest'ultimo aveva commissionato agli esponenti alcuni lavori per la costruzione di un capannone in località Xitta di Trapani per l'importo dovuto di lire 19.850.000 oltre IVA, di cui corrisposte soltanto lire 16.620.000, chiedevano la condanna del convenuto al pagamento della residua somma di lire 4,850.000 oltre IVA.
Costituendosi in giudizio l' TI eccepiva la mancata fatturazione di tutte le somme pagate e di non dovere nulla agli attori, assumendo anzi di essere a sua volta creditore di costoro per i rilevanti danni causati dalla cattiva esecuzione dei lavori. Il Tribunale adito con sentenza del 23.8.1995, determinato in lire 19.605.000 l'ammontare del credito degli attori, condannava l' TI al pagamento in favore del CC e del TA della somma di lire 6.514.077 oltre IVA "oltre alla rivalutazione monetaria alla data della liquidazione giudiziale, oltre agli interessi moratori dalla domanda giudiziale fino al saldo". A seguito di impugnazione da parte dell' TI cui resistevano il CC ed il TA, la Corte di Appello di Palermo con sentenza del 6.6.2000 rigettava il gravame. La Corte territoriale riteneva anzitutto che non era emerso alcuna prova della pretesa pattuizione in lire 13.324.720 dell'importo delle opere, secondo la prospettazione dell' TI;
neppure poteva essere riconosciuta una riduzione del prezzo a titolo di risarcimento del danno per la scarsa qualità delle opere in quanto il consulente tecnico d'ufficio geometra Bonfiglio, pur avendo dato atto di una esecuzione alquanto approssimativa dei lavori, aveva precisato di aver tenuto conto di tale circostanza nella individuazione delle singole voci che concorrevano alla determinazione del corrispettivo dovuto.
Il giudice di appello rilevava poi la tardività della denuncia dal vizio relativa alla infiltrazione di acqua piovana dal tetto;
invero, trattandosi di opere portate a termine a metà del gennaio 1984 ed essendo stata effettuata la denuncia il 12.7.1984, non era stato osservato il termine di decadenza previsto dall'art. 1667 c.c. di giorni sessanta decorrente dalla scoperta, ovvero nella specie dai mesi di febbraio e marzo, da considerare i più piovosi dell'anno. Infine la Corte territoriale confermava la sentenza di primo grado anche relativamente all'ulteriore credito degli appellati per la svalutazione monetaria di quanto loro ancora dovuto, perché, pur trattandosi di debito di valuta e non di valore (come affermato dal giudice di primo grado), l'ulteriore danno non coperto dagli interessi legali spettava al CC ed al TA secondo i noti criteri presuntivi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità.
Per la cassazione di tale sentenza l' TI ha proposto un ricorso articolato in cinque motivi;
il CC ed il TA hanno resistito con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo il ricorrente, denunciando violazione dell'art. 24 secondo comma della Costituzione, assume che all'udienza del giudizio di appello fissata per l'espletamento dell'interrogatorio formale del CC e del TA non era intervenuto il difensore dell'esponente in quanto colpito da un improvviso stato febbrile nella notte precedente;
l' TI rileva che, benché il suddetto difensore avesse inviato alla Cancelleria del Tribunale due fax chiedendo un rinvio, il Consigliere istruttore non aveva tenuto conto di tale legittimo impedimento così violando il diritto alla difesa.
Con il secondo motivo il ricorrente, deducendo violazione dell'art. 230 c.p.c., sostiene che erroneamente il Consigliere istruttore,
verificata l'assenza del difensore dell' TI all'udienza fissata per l'espletamento dell'interrogatorio formale degli appellati, non ha proceduto all'assunzione di tale mezzo istruttorio, non essendo al riguardo necessaria la presenza del procuratore della parte che ne aveva chiesto l'assunzione.
Con il terzo motivo il ricorrente, denunciando violazione dell'art. 208 c.p.c. in relazione all'art. 360 n. 3 e 5 c.p.c., rileva che ingiustificatamente il giudice di appello non aveva esaminato la questione della revoca dell'ordinanza di decadenza dall'assunzione dell'interrogatorio formale degli appellati così come richiesto dall'appellante nella seconda comparsa conclusionale. I suddetti motivi, da esaminare contestualmente per ragioni di connessione, sono infondati.
È decisivo il rilievo al riguardo che ai sensi dell'art. 208 terzo comma c.p.c. nel testo anteriore alla novella di cui alla L. 26.11.1990 n. 353 (applicabile nella fattispecie, considerato che la presente controversia è iniziata anteriormente al 30.4.1995, data di entrata in vigore della menzionata novella), "la parte interessata può chiedere nell'udienza successiva al giudice istruttore la revoca dell'ordinanza che ha pronunciato la sua decadenza dal diritto di assumere la prova"; pertanto l'istanza di revoca formulata nella specie dall' TI soltanto nella seconda comparsa conclusionale, e non quindi nell'udienza successiva a quella fissata per l'assunzione dell'interrogatorio formale degli appellati, era tardiva, cosicché correttamente il giudice di appello non ha proceduto al suo esame.
Può comunque aggiungersi che il Consigliere istruttore legittimante all'udienza del 13.5.1998, su istanza del difensore di controparte, dato atto della mancata comparizione dell'appellante per l'assunzione del mezzo di prova ammesso, ha rinviato la causa per la precisazione delle conclusioni, così implicitamente dichiarando decaduto l' TI dal diritto di far assumere l'interrogatorio formale delle controparti: ai sensi invero dell'art. 208 secondo comma c.p.c. nel testo anteriore alla novella di cui alla L. 26.11.1990 n. 353 il giudice deve provvedere in tal senso "su istanza della parte comparsa, se non si presenta quella su istanza della quale deve iniziarsi o proseguirsi la prova".
Con il quarto motivo l' TI, deducendo violazione dell'art. 360 n. 3 e 5 c.p.c. ed errata valutazione delle prove, sostiene di aver dimostrato, contrariamente all'assunto del giudice di appello, tramite la produzione delle copie dei vaglia e degli assegni, di aver corrisposto alle controparti la somma di lire 16.620.000; censura inoltre la determinazione del corrispettivo dovuto per i lavori oggetto del contratto per cui è causa perché effettuata dal giudice d'appello richiamandosi semplicemente ai calcoli eseguiti dal consulente tecnico d'ufficio, il quale comunque non aveva tenuto conto della pessima esecuzione dei lavori.
Infine l' TI assume di aver tempestivamente denunciato i vizi riscontrati quantomeno con riferimento al dissesto del pavimento. La censura è infondata.
Il giudice di appello con motivazione adeguata e priva di vizi logici, nel confermare la sentenza di primo grado, premesso che non sussisteva alcuna prova che il corrispettivo delle opere fosse stato pattuito in lire 13.324.720 come preteso dall'appellante, si è poi correttamente basato in proposito sulle conclusioni cui era pervenuto il consulente tecnico d'ufficio, evidenziando che quest'ultimo aveva specificato di aver tenuto conto, nella determinazione delle singole voci di compenso, dell'esecuzione alquanto approssimativa delle opere sotto il profilo tecnico, quantificando per tale ragione importi inferiori a quelli di mercato;
infine, premesso che le opere erano state completate a metà del gennaio 1984, ha ritenuto l' TI decaduto dal diritto di far valere la garanzia per vizi per l'infiltrazione di acqua piovana dal tetto per mancata osservanza del termine di cui all'art. 1667 c. c. di giorni sessanta dalla scoperta di essi, considerato che la denuncia era stata effettuata il 12.7.1984, mentre il suddetto termine era iniziato a decorrere nei mesi di febbraio e marzo, da ritenere i più piovosi secondo la comune esperienza.
Orbene in presenza di tale ricostruzione delle circostanze che hanno dato luogo alla presente controversia, il ricorrente con la censura in esame si limita a prospettare un diverso ed a sè più favorevole apprezzamento di tali vicende, trascurando il rilievo che al riguardo la valutazione in fatto operata dal giudice di merito, sorretta da motivazione congrua ed esente da vizi logici, è incensurabile in questa sede.
Con il quinto motivo il ricorrente, denunciando violazione dell'art. 360 n. 3 e 5 c.p.c., censura la sentenza impugnata per aver erroneamente riconosciuto, quale accessorio del credito degli appellati, il danno da svalutazione monetaria, non essendo stata provata la qualità di imprenditori commerciali da parte del CC e del TA.
La censura è infondata.
Premesso che la qualità imprenditoriale del CC e del TA consegue alla non censurata qualificazione di costoro come appaltatori (nella fattispecie, come si è visto, è stata applicato l'art. 1667 c.c.), correttamente il giudice di appello ha riconosciuto in loro favore in via presuntiva l'ulteriore danno non coperto dagli interessi legati determinato con riferimento alla rivalutazione secondo gli indici ISTAT;
considerato invero che si è in presenza di un debito di valuta, deve rilevarsi che in tema di obbligazioni pecuniarie la prova del maggior danno ex art. 1224 secondo comma c. c. subito dal creditore può essere desunta dal criterio della normalità e probabilità di utilizzazione del denaro secondo le modalità risultanti consone all'appartenenza del soggetto ad una categoria tipologicamente individuabile e significativa, cosicché la prova della quale è onerato il creditore può essere conseguita, in concreto, mediante elementi presuntivi, ove il giudice di merito, nel suo apprezzamento dei fatti, li ritenga a tal fine idonei.
Il ricorso deve pertanto essere rigettato;
le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
LA CORTE rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento di euro 75,50 per spese e di euro 1000,00 per onorari di avvocato oltre accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 9 luglio 2003.
Depositato in Cancelleria il 27 gennaio 2004