Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 27/03/2025, n. 511 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 511 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN MOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BRINDISI
UFFICIO LAVORO
Il Giudice Onorario di Pace, avv. SIMONE COPPOLA, in funzione del Giudice del
Lavoro, all'udienza del 27.03.2025, ha pronunziato la seguente
SENTENZA con contestuale motivazione, nella causa iscritta al n. 3825/2022, promossa da:
, rappresentata e difesa, con mandato a margine del ricorso Parte_1 dall'avv.to Fabio Stranieri Ricorrente
C O N T R O
rappresentato e difeso dall'Avv.to Rosalba Caracuta, Resistente CP_1
OGGETTO: riconoscimento malattia professionale
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 14.11.2022, ricorrente di cui in epigrafe – premesso di essere bracciante agricolo a far data dal 1996 alle dipendenze di diverse aziende agricole e per periodi variabili – chiedeva il riconoscimento della malattia professionale “ernia disco L5-S1 con sofferenza nervosa periferica” da cui risulta affetto a causa dei lavori agricoli correlati alla raccolta della frutta e acinellatura manuale delle olive.
Rappresentava che l anche a seguito di ricorso amministrativo, aveva CP_1 negato la natura professionale della malattia denunciata non avendo ritenuto sussistente il nesso di causalità tra l'attività lavorativa espletata dalla ricorrente e la patologia da cui risulta affetta.
Ritenuta l'erroneità di tale determinazione, chiedeva che fosse accertato, anche all'esito di CTU, che la malattia indicata avesse determinato un danno biologico pari al 12% con decorrenza dalla data dell'insorgenza della malattia o, in subordine, da quella da accertarsi in corso di causa con condanna dell' al CP_1 pagamento del dovuto.
Costituendosi in giudizio, l' ha contestato gli avversi assunti chiedendo il CP_1 rigetto del ricorso.
***
Tali risultando le richieste delle parti, il ricorso non può trovare accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
Preliminarmente giova precisare che alla presente fattispecie è applicabile quanto disposto dal D. Lgs. n. 38/00, che, all' art. 13, comma 2, prevede: “In caso di danno biologico [ndr. definita dal comma 1 come “lesione all'integrità psicofisica, suscettibile di valutazione medico legale, della persona”], i danni conseguenti ad infortuni sul lavoro verificatisi, nonché a malattie professionali denunciate a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui al comma
3, l' nell' àmbito del sistema d'indennizzo e sostegno sociale, in luogo della CP_1 prestazione di cui all'articolo 66, primo comma, numero 2), del testo unico, eroga l'indennizzo previsto e regolato dalle seguenti disposizioni: a) le menomazioni conseguenti alle lesioni dell'integrità psicofisica di cui al comma 1 sono valutate in base a specifica «tabella delle menomazioni», comprensiva degli aspetti dinamico- relazionali. L'indennizzo delle menomazioni di grado pari o superiore al 6 per cento ed inferiore al 16 per cento è erogato in capitale, dal 16 per cento è erogato in rendita, nella misura indicata nell'apposita «tabella indennizzo danno biologico».
Per l'applicazione di tale tabella si fa riferimento all'età dell'assicurato al momento della guarigione clinica. Non si applica il disposto dell'articolo 91 del testo unico;
b) le menomazioni di grado pari o superiore al 16 per cento danno diritto all'erogazione di un'ulteriore quota di rendita per l'indennizzo delle conseguenze delle stesse, commisurata al grado della menomazione, alla retribuzione dell'assicurato e al coefficiente di cui all'apposita «tabella dei coefficienti», che costituiscono indici di determinazione della percentuale di retribuzione da prendere in riferimento per l'indennizzo delle conseguenze patrimoniali, in relazione alla categoria di attività lavorativa di appartenenza dell'assicurato e alla ricollocabilità dello stesso. Per la determinazione della corrispondente quota di rendita, la retribuzione, determinata con le modalità e i criteri previsti dal testo unico, viene moltiplicata per il coefficiente di cui alla «tabella dei coefficienti» e per il grado percentuale di menomazione”.
Tanto premesso, accertate le mansioni di bracciante agricola espletate dalla ricorrente attraverso la prova testimoniale (cfr. dichiarazioni testimoniali di
[...] e è stata disposta la consulenza tecnica d'ufficio Testimone_1 Testimone_2 al fine di accertare l'esistenza del nesso di causalità tra la patologia denunciata e le mansioni svolte dalla ricorrente nonché al fine di determinare il grado di menomazione dell'integrità fisica.
Ebbene, questo giudice osserva che il CTU nominato, Dott. , nella Per_1 relazione depositata in data 11.05.2024, a seguito della sua indagine medico legale, ha rilevato che la ricorrente risulta affetta da “sofferenza neurogena cronica in L5-S1 bilateralmente in protrusioni discali multiple, eccesso ponderale (manca una netta diagnosi di ernia discale lombare)”.
Nelle sue considerazioni medico legali ha argomentato “La ricorrente avrebbe fatto la bracciante agricola per molti anni e riferisce di essere stata esposta a movimentazione manuale di carichi. In tal caso il lavoratore deve provare non soltanto di essere stato addetto alla lavorazione che lo ha esposto ad un determinato agente e di essere affetto dalla patologia denunciata, ma anche il nesso di causalita' (o di concausalità) tra l'agente patogeno e la malattia, in quanto devono essere soddisfatte le condizioni di rischio previste dalla legge
(“movimentazione manuali di carichi svolta in modo non occasionale in assenza di ausili efficaci”, “movimentazione manuale di carichi eseguita con continuità durante il turno lavorativo”). Risulta a tal proposito che l'unico Datore di Lavoro
(azienda agricola “YOLANDA” di Rutigliano, che si occupa esclusivamente di coltivazione di uva a tendone) ove la ricorrente sarebbe stata occupata dal 1998 ad oggi quale bracciante agricola (confermando le previsioni del proprio documento di valutazione dei rischi) abbia negato che la movimentazione manuale dei carichi rientrasse nelle mansioni proprie dell'assicurata e fosse svolta in modo abituale e sistematico (vedasi questionario per le malattie causate da movimentazione manuale dei carichi in atti, punto 6, pag.3 di 7). Detta affermazione del Datore di
Lavoro sta ad indicare sostanzialmente che la movimentazione manuale espletata dalla ricorrente non ha avuto le caratteristiche richieste dalla legge per configurare un rischio dorso-lombare di natura professionale. Deve pertanto darsi atto, che non può ritenersi provato che la malattia “sofferenza neurogena cronica in L5-S1 bilateralmente in protrusioni discali multiple” possa avere origine professionale.
Trattasi peraltro di patologia comune con elevata prevalenza nella popolazione generale di pari età della ricorrente che è anche gravata da eccesso ponderale, che costituisce fattore di rischio suo proprio nella causazione delle ernie discali.” Il sanitario ha così valorizzato il contenuto del documento di valutazione dei rischi dell'azienda affermando che “Ricordo a me stesso che il documento di valutazione dei rischi di un'azienda (D.V.R.) è un documento obbligatorio previsto dall'art. 28 del D.Lgs. 81/08 per identificare e valutare i rischi presenti in un'azienda. Le informazioni contenute al suo interno sono relative a tutti i rischi individuati ed analizzati in sede di valutazione, con le rispettive misure preventive e protettive da mettere in atto per eliminare, o quantomeno ridurre al minimo, questi rischi.
Redigere il DVR è un obbligo che il datore di lavoro deve osservare;
(…)”.
Sulla scorta di tali osservazioni ha concluso che “la riconducibilità eziologica (o concausale) della patologia denunciata all'attività lavorativa di “bracciante agricola” non può essere ammessa, in quanto la malattia non è tabellata per bracciante agricola e non è compresa nella Lista I di cui al D. M. 10.06.2014
("Malattie la cui origine lavorativa è di elevata probabilità")”.
Orbene, ritiene il giudicante di dover aderire alle conclusioni cui il CTU è pervenuto attraverso un accurato esame clinico ed un'approfondita e rigorosa valutazione medico legale, supportata dal puntuale esame della documentazione in atti e stante altresì l'assenza di specifiche contestazioni delle parti – non formulate né nel termine di cui all'art. 195 co. 3 c.p.c. né successivamente – idonee ad infirmarne la valenza.
Nella dichiarata sussistenza delle condizioni reddituali previste dall'art. 152 disp. att. c.p.c., non si dà luogo alla regolamentazione delle spese.
PQM
Definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da nei Parte_1 confronti dell' così provvede: CP_1 rigetta il ricorso;
pone definitivamente a carico dell le spese di CTU, già liquidate con separato CP_1 decreto;
spese irripetibili.
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa
Marcella De Michele, componente dell'Ufficio per il Processo.
Sentenza pubblicata mediante lettura in aula ed allegazione a verbale.
Brindisi, 27.03.2025
IL GIUDICE ONORARIO DI PACE
Avv. Simone Coppola