TRIB
Sentenza 31 ottobre 2025
Sentenza 31 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 31/10/2025, n. 393 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 393 |
| Data del deposito : | 31 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASSINO
Sezione civile riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati
Glauco Zaccardi Presidente
Virgilio Notari giudice rel.
Michela Grillo giudice ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2169/2025 del R.G.V.G., rimessa al Collegio per la decisione il
29/10/2025, promossa da , nata a [...] il [...], c.f. , Parte_1 CodiceFiscale_1 difesa dall'avv. Fabrizio De Gasperis e , nato a [...] il [...], c.f. Controparte_1 [...]
, difeso dall'avv. Giuseppe Eramo, con l'intervento del Pubblico Ministero. C.F._2
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso del 16/10/2025 i signori e premesso di aver contratto Parte_1 Controparte_1 Per matrimonio concordatario il 26/8/2001 a RA (FR) e di aver avuto le figlie (nata il [...]) e Per_2
(nata il [...]), hanno riferito che con decreto n. 16691 del 24/7/2020 il Tribunale di Cassino ha omologato la separazione dei coniugi. Hanno evidenziato, inoltre, che si è esaurita ogni comunione materiale e spirituale tra i consorti. In forza di quanto precede hanno chiesto che il Collegio dichiari la cessazione degli effetti civili del matrimonio e disciplini gli istituti connessi alle condizioni riportate nell'atto introduttivo.
***
Nel corso della trattazione le parti hanno insistito per la pronuncia del divorzio congiunto.
***
Ricostruiti in tal modo i termini della causa, il Collegio reputa che le richieste dei signori e Parte_1 meritino di essere accolte. Dai documenti acquisiti emerge che il matrimonio per cui è causa è CP_1 stato trascritto nel registro degli atti dello stato civile del Comune di RA (FR) dell'anno 2001 al numero 84, parte II, serie A e che con decreto n. 16691 del 24/7/2020, il Tribunale di Cassino ha omologato la separazione dei coniugi. Il provvedimento non risulta impugnato. Nessun elemento induce ad affermare che in seguito le parti si siano riconciliate. A fronte di un simile quadro si deve ritenere che la comunione materiale e spirituale tra i signori e sia definitivamente venuta meno. Sussistono le condizioni contemplate Parte_1 CP_1 dall'art. 3, c. 1 n. 2, lett. b) della L. n. 898/1970. Nulla osta alla cessazione degli effetti civili del matrimonio.
***
Le intese dei signori e sulle questioni connesse al divorzio sono conformi alla legge. Parte_1 CP_1
Anche in questo caso non vi è motivo di non riconoscere gli accordi degli interessati.
***
La natura consensuale della causa giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cassino, definitivamente pronunciando nella causa n. 2169/2025 R.G.V.G., respinta ogni altra domanda, eccezione e deduzione, così provvede: ⮚ dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in RA (FR) il 26/8/2001 tra e Controparte_1
, trascritto nel registro degli atti dello stato civile del Comune di RA (FR) dell'anno 2001 al Parte_1 numero 84, parte II, serie A;
⮚ ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune di RA (FR) di procedere all'annotazione della sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
⮚ riconosce le ulteriori intese raggiunte dalle parti in corso di causa;
⮚ compensa le spese di lite.
Cassino, 29/10/2025
il giudice est. Virgilio Notari
il Presidente Glauco Zaccardi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASSINO
Sezione civile riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati
Glauco Zaccardi Presidente
Virgilio Notari giudice rel.
Michela Grillo giudice ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2169/2025 del R.G.V.G., rimessa al Collegio per la decisione il
29/10/2025, promossa da , nata a [...] il [...], c.f. , Parte_1 CodiceFiscale_1 difesa dall'avv. Fabrizio De Gasperis e , nato a [...] il [...], c.f. Controparte_1 [...]
, difeso dall'avv. Giuseppe Eramo, con l'intervento del Pubblico Ministero. C.F._2
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso del 16/10/2025 i signori e premesso di aver contratto Parte_1 Controparte_1 Per matrimonio concordatario il 26/8/2001 a RA (FR) e di aver avuto le figlie (nata il [...]) e Per_2
(nata il [...]), hanno riferito che con decreto n. 16691 del 24/7/2020 il Tribunale di Cassino ha omologato la separazione dei coniugi. Hanno evidenziato, inoltre, che si è esaurita ogni comunione materiale e spirituale tra i consorti. In forza di quanto precede hanno chiesto che il Collegio dichiari la cessazione degli effetti civili del matrimonio e disciplini gli istituti connessi alle condizioni riportate nell'atto introduttivo.
***
Nel corso della trattazione le parti hanno insistito per la pronuncia del divorzio congiunto.
***
Ricostruiti in tal modo i termini della causa, il Collegio reputa che le richieste dei signori e Parte_1 meritino di essere accolte. Dai documenti acquisiti emerge che il matrimonio per cui è causa è CP_1 stato trascritto nel registro degli atti dello stato civile del Comune di RA (FR) dell'anno 2001 al numero 84, parte II, serie A e che con decreto n. 16691 del 24/7/2020, il Tribunale di Cassino ha omologato la separazione dei coniugi. Il provvedimento non risulta impugnato. Nessun elemento induce ad affermare che in seguito le parti si siano riconciliate. A fronte di un simile quadro si deve ritenere che la comunione materiale e spirituale tra i signori e sia definitivamente venuta meno. Sussistono le condizioni contemplate Parte_1 CP_1 dall'art. 3, c. 1 n. 2, lett. b) della L. n. 898/1970. Nulla osta alla cessazione degli effetti civili del matrimonio.
***
Le intese dei signori e sulle questioni connesse al divorzio sono conformi alla legge. Parte_1 CP_1
Anche in questo caso non vi è motivo di non riconoscere gli accordi degli interessati.
***
La natura consensuale della causa giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cassino, definitivamente pronunciando nella causa n. 2169/2025 R.G.V.G., respinta ogni altra domanda, eccezione e deduzione, così provvede: ⮚ dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in RA (FR) il 26/8/2001 tra e Controparte_1
, trascritto nel registro degli atti dello stato civile del Comune di RA (FR) dell'anno 2001 al Parte_1 numero 84, parte II, serie A;
⮚ ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune di RA (FR) di procedere all'annotazione della sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
⮚ riconosce le ulteriori intese raggiunte dalle parti in corso di causa;
⮚ compensa le spese di lite.
Cassino, 29/10/2025
il giudice est. Virgilio Notari
il Presidente Glauco Zaccardi