Articolo 1122 del Codice civile
Articolo 1175Articolo 1122 bis
Versione
19 aprile 1942
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18 giugno 2013
Art. 1122.

(( (Opere su parti di proprieta' o uso individuale). )) ((Nell'unita' immobiliare di sua proprieta' ovvero nelle parti normalmente destinate all'uso comune, che siano state attribuite in proprieta' esclusiva o destinate all'uso individuale, il condomino non puo' eseguire opere che rechino danno alle parti comuni ovvero determinino pregiudizio alla stabilita', alla sicurezza o al decoro architettonico dell'edificio.

In ogni caso e' data preventiva notizia all'amministratore che ne riferisce all'assemblea))
Entrata in vigore il 18 giugno 2013
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