Versione
19 aprile 1942
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18 giugno 2013
18 giugno 2013
Art. 1122.
(( (Opere su parti di proprieta' o uso individuale). )) ((Nell'unita' immobiliare di sua proprieta' ovvero nelle parti normalmente destinate all'uso comune, che siano state attribuite in proprieta' esclusiva o destinate all'uso individuale, il condomino non puo' eseguire opere che rechino danno alle parti comuni ovvero determinino pregiudizio alla stabilita', alla sicurezza o al decoro architettonico dell'edificio.
In ogni caso e' data preventiva notizia all'amministratore che ne riferisce all'assemblea))
(( (Opere su parti di proprieta' o uso individuale). )) ((Nell'unita' immobiliare di sua proprieta' ovvero nelle parti normalmente destinate all'uso comune, che siano state attribuite in proprieta' esclusiva o destinate all'uso individuale, il condomino non puo' eseguire opere che rechino danno alle parti comuni ovvero determinino pregiudizio alla stabilita', alla sicurezza o al decoro architettonico dell'edificio.
In ogni caso e' data preventiva notizia all'amministratore che ne riferisce all'assemblea))
Commentari • +500
- 1. Omessa comunicazione lavori all’amministratore: conseguenzeAngelo Greco · https://www.laleggepertutti.it/ · 15 gennaio 2025 · 238.59232
Quali sono le sanzioni per i condomini che effettuano lavori nell'appartamento o nelle parti comuni senza comunicarlo all'amministratore come prescrive l'art. 1122 del codice civile? Un nostro lettore ci chiede se l'omessa comunicazione all'amministratore di condominio, prevista dall'art. 1122 cod. civ., è elemento dirimente al fine di valutare la regolarità dei lavori effettuati nella proprietà privata (ad esempio nell'appartamento, sul balcone, […] Come noto, l'articolo 1122 del codice civile stabilisce che: «Nell'unità immobiliare di sua proprietà ovvero nelle parti normalmente destinate all'uso comune, che siano state attribuite in proprietà esclusiva o destinate all'uso individuale, […]
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Giurisprudenza • +500
- 1. Trib. Foggia, sentenza 18/02/2025, n. 352Provvedimento: […] Decisioni”, per violazione dell'art. 1122 cod. civ., nella parte in cui “L'Assemblea preso atto di quanto sopra esposto, […] Non può ritenersi inoltre che l'opera in questione sia contraria all'art. 1122 c.c., non essendo stata fornita prova che la stessa sia idonea ad incidere negativamente su di una parte comune condominiale o ad alterare il decoro architettonico della facciata dell'edificio. […] poiché nuove rispetto all'oggetto della controversia perimetrato dalla domanda dell'attore, vertente solo sulla legittimità\nullità della deliberazione dell'assemblea condominiale del 30 marzo 2022 limitatamente al punto 4 dell'OdG per contrarietà all'art.1122 c.c..Leggi di più...
- art. 1122 cod. civ.·
- nullità deliberazione assemblea condominiale·
- art. 89 c.p.c.·
- spese processuali·
- azione diretta rimozione·
- pregiudizio parti comuni·
- decoro architettonico·
- art. 183 VI comma c.p.c.·
- pergotenda·
- regolamento condominiale