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Sentenza 9 maggio 2025
Sentenza 9 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 09/05/2025, n. 390 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 390 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Salerno, Prima Sezione Civile, riunita in camera di consiglio e composta dai signori: dott.ssa Maria Elena Del Forno, Presidente, dott.ssa Marina Mainenti, Consigliere, dott. Francesco Bruno, Consigliere rel. est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 868 del Ruolo Generale
Affari Contenziosi dell'anno 2024, vertente
TRA
in persona del Parte_1 legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Francesco Borza, come in atti domiciliata,
APPELLANTE
E
, rappresentato e difeso Controparte_1 dall'avvocato Martino D'Onofrio, come in atti domiciliato,
APPELLATO-APPELLANTE INCIDENTALE
E
contumace, Controparte_2
APPELLATO avente ad oggetto: appello avverso la sentenza numero
3441/24 del Tribunale di Salerno, pubblicata in data 1° luglio 2024.
1 CONCLUSIONI: rassegnate ai sensi dell'articolo 352 del codice di procedura civile e qui da intendersi integralmente riportate e trascritte.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con atto del 25 luglio 2024, la Parte_1 proponeva appello, affidandone l'accoglimento a quattro
[...] motivi di gravame, avverso la sentenza numero 3441/24, pubblicata in data 1° luglio 2024, con la quale il Tribunale di
Salerno -applicando la presunzione di concorrente responsabilità disciplinata dall'articolo 2054, comma secondo, del codice civile- aveva parzialmente accolto la domanda proposta da al fine di ottenere il Controparte_1 risarcimento dei danni subiti a causa dell'incidente stradale avvenuto in data 24 maggio 2015, alla località Porta di Ferro del Comune di San Mango Piemonte, che si era verificato -a dire dell'attore- per l'inopinata condotta di il quale Controparte_2
-alla guida di un autocarro del quale era proprietario e da essa assicurato- aveva urtato il motociclo Yamaha XT600, condotto dal danneggiato, facendolo rovinare al suolo e cagionandogli - in tal modo- gravi lesioni.
2. Costituitosi in giudizio, impugnava le Controparte_1 avverse argomentazioni e richieste, delle quali, evidenziatane l'infondatezza in fatto ed in diritto, invocava la reiezione, non mancando, nelle forme dell'appello incidentale, di sollecitare anch'egli la riforma della sentenza impugnata.
3. Acquisito il fascicolo del giudizio di primo grado, la causa, concessi i termini di cui all'articolo 352 del codice di procedura civile, veniva rimessa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. È infondata, innanzi tutto, l'eccezione di inammissibilità dell'appello sollevata -ai sensi dell'articolo 342 del codice di
2 procedura civile- da (cfr. la comparsa di Controparte_1 costituzione e risposta depositata in data 18 ottobre 2024, alle pagine 2 e 3).
1.1 L'atto d'appello, infatti, si rivela sufficientemente particolareggiato e permette di comprendere agevolmente le censure appuntate all'operato del Tribunale di Salerno, essendo idoneo a consentire di desumere quali temi giuridici e situazioni di fatto la società appellante abbia inteso devolvere alla cognizione della Corte d'Appello di Salerno, unitamente alle parti della pronuncia specificamente appellate e delle quali è stata sollecitata una diversa valutazione, sulla scorta delle ragioni di fatto e di diritto che imporrebbero la riforma della decisione (cfr. l'atto d'appello del 25 luglio 2024, alle pagine 6,
7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 16, in cui la
[...]
in maniera sufficientemente chiara e Parte_1 dettagliata, ha illustrato i motivi di impugnazione, permettendo alle parti appellate, oltre che all'autorità giudiziaria adita in secondo grado, di comprendere quali ragioni deporrebbero, secondo la ricostruzione prospettata, per la riforma della sentenza impugnata).
1.2. L'onere di specificazione richiesto dall'articolo 342 del codice di procedura civile, d'altronde, non è incentrato su un astratto e sterile rigore formale, essendo necessario e, nel contempo, sufficiente che un atto d'appello sia idoneo, come nel caso di specie, ad esplicitare, in maniera compiuta ed esauriente, i motivi di gravame, delineando, in termini soddisfacenti, il quantum appellatum, con riferimento alle parti della sentenza che si intendono impugnare ed alle ragioni, alternative rispetto al percorso argomentativo seguito in prime cure, che imporrebbero la riforma della pronuncia gravata (cfr.
3 Cass. civ., sez. un., n. 10878/15 ed, in termini sostanzialmente conformi, Cass. civ. n. 13151/17).
2. L'appello principale, proposto dalla Parte_1
è fondato ed, in quanto tale, merita accoglimento,
[...] mentre non è fondato, viceversa, l'appello incidentale, proposto da , che, in quanto tale, deve essere Controparte_1 rigettato.
3. Con riferimento alla ricostruzione del fatto storico, quale effettuata dal Giudice di primo grado, ed alla conseguente attribuzione della concorrente responsabilità del sinistro stradale a ed a sono stati Controparte_1 Controparte_2 articolati i seguenti motivi di gravame:
- con i primi due motivi addotti a sostegno dell'impugnazione, esaminabili congiuntamente per la correlazione delle questioni che prospettano, la -appellante Parte_1 principale- ha messo in rilievo che: a) il Tribunale di Salerno aveva correttamente ritenuto che, nel giudizio promosso da
, non potesse avere alcuna efficacia Controparte_1 vincolante la pronuncia resadal Giudice di Pace di San Cipriano
Picentino, in quanto tale giudizio era stato promosso da un soggetto diverso, , e non c'era alcuna Controparte_3 prova del passaggio in giudicato della decisione;
b) nel valutare gli ulteriori elementi di prova emersi nel corso dell'istruttoria ed il rapporto redatto dai Carabinieri di San Cipriano Picentino, aveva ritenuto, tuttavia, che -sebbene non potesse essere esclusa la responsabilità di nel Controparte_1 determinismo dell'evento lesivo- non fosse stata dimostrata l'esatta dinamica del sinistro, in tal modo applicando la presunzione di concorrente responsabilità di cui all'articolo
2054, comma secondo, del codice civile, nonostante il conducente del motociclo Yamaha avesse invaso l'opposta
4 corsia di marcia;
c) aveva applicato la suddetta presunzione, oltre tutto, reputando che non fossero stati forniti adeguati elementi probatori a favore dell'una o dell'altra versione del fatto storico, nonostante avesse rigettato le istanze istruttorie da essa formulate, tendenti a dimostrare la responsabilità esclusiva di nell'eziologia del sinistro;
d) Controparte_1 solo se l'istruttoria non avesse consentito di accertare le specifiche modalità del sinistro, l'incidenza e la misura delle singole condotte colpose, peraltro, avrebbe potuto fare ricorso al principio enucleabile dall'articolo 2054, comma secondo, del codice civile, diversamente da quanto era avvenuto, atteso che gli elementi di prova raccolti -tra cui il rapporto dei Carabinieri di San Cipriano Picentino- dimostravano comunque l'esclusiva responsabilità di nel determinismo Controparte_1 dell'evento lesivo (cfr. l'atto d'appello del 25 luglio 2024, alle pagine 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 16);
- con il primo motivo addotto a sostegno dell'impugnazione
-appellante incidentale- ha messo in Controparte_1 evidenza che: a) il Giudice di primo grado aveva erroneamente ritenuto sussistente un suo concorso di colpa nella causazione del sinistro, non considerando la ricostruzione del fatto storico effettuata dal Giudice di Pace di San Cipriano Picentino con la sentenza numero 130/2012, avendo le prove testimoniali e documentali acquisite in quella sede sufficientemente dimostrato la responsabilità esclusiva di b) Controparte_2 applicando erroneamente il concorso di colpa di cui all'articolo
2054, comma secondo, del codice civile, gli aveva riconosciuto il diritto ad ottenere il risarcimento del danno non patrimoniale subito nella misura -ridotta rispetto al dovuto- del 50%, condannando i convenuti, in solido tra loro, al pagamento della somma -incongrua- di euro 191.324,25 (cfr. la comparsa di
5 costituzione e risposta depositata in data 18 ottobre 2024, alle pagine 5, 6, 7, 8 e 9).
4. Il Giudice di primo grado, invero, aveva messo in evidenza
-per quanto in questa sede ancora rileva- che: a) non poteva avere alcuna efficacia vincolante la sentenza numero 130/2012 del Giudice di Pace di San Cipriano Picentino, in quanto, pur potendo ricavare da essa elementi da sottoporre alla sua libera valutazione, unitamente agli altri acquisiti agli atti, non c'era prova del suo passaggio in giudicato -come sostenuto dall'attore, il quale, tuttavia, aveva omesso di produrre in giudizio la certificazione di cui all'articolo 124 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile- ed, oltre tutto, il giudizio -definito con la suddetta sentenza- era stato promosso da , soggetto diverso rispetto a Controparte_3
; b) gli elementi di prova complessivamente Controparte_1 acquisiti non permettevano di escludere la responsabilità di quest'ultimo, in quanto, in virtù delle circostanze desumibili dal rapporto redatto dai Carabinieri di San Cipriano Picentino, intervenuti sul posto nell'immediatezza dei fatti, era possibile desumere una dinamica del sinistro diversa rispetto a quella prospettata dall'attore; c) ed, infatti, era possibile ritenere che costui, mentre percorreva la strada provinciale 333 in direzione
Porta di Ferro alla guida della motocicletta Yamaha, nell'effettuare una manovra di sorpasso ad un furgone che lo precedeva, ostruendogli anche la visuale, aveva invaso l'opposta corsia di marcia, non avvedendosi dell'autocarro
PI PO che stava sopraggiungendo dall'opposto senso di marcia, in direzione San Mango Piemonte;
d) i militari intervenuti, peraltro, avevano raccolto le dichiarazioni di
, il quale non era stato in grado di ricostruire Controparte_1
l'esatta dinamica del sinistro e si era limitato a dichiarare che,
6 mentre stava percorrendo la strada provinciale 333 in direzione località Porta di Ferro, si trovava dietro ad un furgoncino del quale non ricordava né il colore, né la targa, e che c'era stato un urto, in seguito al quale si era svegliato in ospedale;
e) ad ogni modo, sulla scorta degli elementi complessivamente acquisiti, “pur dovendosi ritenere provato il sinistro come fatto storico, coinvolgente gli indicati veicoli e conducenti”, non poteva reputarsi dimostrata l'esatta dinamica dello stesso, tanto da poter affermare l'esclusiva responsabilità di CP_2
quale conducente e proprietario dell'autocarro; f) a
[...] tale fine, l'accertamento effettuato nel corso del giudizio celebratosi davanti al Giudice di Pace di San Cipriano Picentino non era attendibile, non avendo avuto modo quest'ultimo di esaminare il rapporto dei Carabinieri di San Cipriano Picentino, che in quel giudizio non era stato versato in atti;
g) non erano stati forniti ulteriori elementi istruttori a favore dell'una o dell'altra versione dei fatti e, quindi, in applicazione della presunzione di corresponsabilità di cui all'articolo 2054, comma secondo, del codice civile -operante non solo nel caso in cui non fosse stato possibile stabilire il grado di colpa dei conducenti, ma anche nel caso in cui non fosse stato possibile, come nella vicenda in esame, stabilire “la sequenza causale del sinistro”- doveva affermarsi il concorso di colpa in parti uguali dei conducenti dei due veicoli coinvolti;
h) ed, infatti, il convenuto,
non era esonerato dall'onere di provare di Controparte_2 aver fatto tutto il possibile per evitare l'evento, al fine di escludere il concorso di colpa a suo carico, perché un'infrazione, anche grave, come l'invasione dell'altra corsia da parte di uno dei conducenti, non dispensava l'autorità giudiziaria adita dal verificare la correttezza del comportamento dell'altro, al fine di stabilire se, in rapporto alla situazione quale in concreto
7 accertata, vi fosse un concorso di colpa nella determinazione dell'evento dannoso, essendo a tal fine necessaria la dimostrazione della regolarità della condotta di guida tenuta dal suddetto conducente, in osservanza, segnatamente, della regola di comportamento stabilita dall'articolo 143 del codice della strada, a norma del quale i veicoli devono circolare sul margine destro e non -più genericamente- nella parte destra della carreggiata;
i) non era stato possibile accertare, nel caso concreto, né la precisa dinamica dell'incidente, né la graduazione delle rispettive responsabilità, e, pertanto, doveva ritenersi che entrambi i conducenti dei veicoli coinvolti avessero contribuito, nella misura del 50%, a causare l'incidente, per cui la domanda dell'attore doveva essere accolta solo parzialmente, con la conseguente condanna dei convenuti -
quale conducente e proprietario dell'autocarro Controparte_2
PI PO, targato CG259AG, e la Parte_1
quale impresa assicurativa per la responsabilità civile- al
[...] risarcimento, in solido tra loro, dei danni subiti dall'attore, nella misura del 50% (cfr. la sentenza impugnata, alle pagine 3, 4 e
5).
5. Orbene, le conclusioni alle quali è pervenuto il Tribunale di
Salerno non sono condivisibili e devono essere rivisitate criticamente in questa sede, non essendo coerenti con il quadro fattuale emerso nel corso del giudizio, sulla scorta del quale è possibile affermare che unico responsabile dell'incidente sia stato . Controparte_1
6. E' opportuno evidenziare, innanzi tutto, che - analogamente a quanto aveva ritenuto il Giudice di primo grado, in virtù, peraltro, di argomentazioni non attinte da alcuna ragione di doglianza, nemmeno nelle forme dell'appello incidentale- non è possibile attribuire alcuna efficacia di
8 giudicato alla sentenza numero 130/2012 del Giudice di Pace di
San Cipriano Picentino, sia perché non è stata versata in atti la certificazione di cui all'articolo 124 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile, sia perché la suddetta sentenza è stata pronunciata nei confronti di soggetti non del tutto coincidenti con quelli coinvolti nel presente giudizio, essendo stata la controversia -decisa in illa sede-promossa da
. Controparte_3
L'accertamento effettuato dal Giudice di San Cipriano
Picentino, inoltre, non è suscettibile di avere alcun rilievo - nemmeno quale prova documentale in ordine alla situazione giuridica che di quell'accertamento aveva costituito l'oggetto
(cfr. Cass. civ. n. 23446/09) ed agli elementi, desumibili dagli atti di causa, ai quali era ancorata (cfr. Cass. civ. n. 11682/03)- perché -e tale circostanza è stata anch'essa messa in rilievo dal
Tribunale di Salerno, ancora una volta senza che, sul punto, siano state articolate censure, nemmeno nelle forme dell'appello incidentale- l'autorità giudiziaria adita da
-e ciò è evincibile palesemente, oltre Controparte_3 tutto, dalla lettura della prefata sentenza (cfr., allegata in copia al fascicolo di , la sentenza numero Controparte_1
130/2012 del Giudice di Pace di San Cipriano Picentino, alle pagine 2 e 3)- non aveva esaminato il rapporto dei Carabinieri di San Cipriano Picentino, rivelandosi assolutamente inattendibili, per di più, le dichiarazioni -riportate sommariamente nella motivazione della decisione- rese dai testimoni escussi in quella sede, secondo i quali l'incidente sarebbe avvenuto a causa della condotta di guida di CP_2
il quale, “dopo essersi allargato per consentire il
[...] passaggio di un autocarro proveniente dalla corsia opposta”, sarebbe “rientrato” ed, in tal modo, avrebbe invaso “tale
9 corsia”, sulla quale stava sopraggiungendo, dietro all'autocarro,
“il veicolo attoreo”.
Ed, infatti, tali dichiarazioni (oltre a delineare una dinamica piuttosto singolare si sarebbe “allargato”, non Controparte_2
è dato comprendere dove, né perché, visto che proveniva dalla corsia opposta rispetto a quella percorsa dall'autocarro che avrebbe dovuto far passare, per poi “rientrare”, invadendo, incomprensibilmente, “tale corsia”- ed assolutamente inidonea
-in ogni caso- a delucidare, anche pure approssimativamente, sulla successione degli eventi che ha portato all'impatto) sono in assoluto contrasto con gli accertamenti effettuati dai
Carabinieri di San Cipriano Picentino, riportati nel rapporto da essi redatto, che, unitamente alle dichiarazioni rese da un testimone oculare del sinistro ed a quelle di Controparte_2 nell'immediatezza dei fatti, permettono di ricostruire soddisfacentemente lo svolgimento dei fatti e di affermare l'esclusiva responsabilità di nel Controparte_1 determinismo dell'evento lesivo.
6.1. I Carabinieri di San Cipriano Picentino, innanzi tutto, hanno dato conto, in maniera precisa e dettagliata, del teatro del sinistro, localizzandolo nello spazio e nel tempo (alle ore
11.00 circa del 24 maggio 2011, in Comune di San Mango
Piemonte, sulla strada provinciale 333), hanno rappresentato la natura dell'incidente (scontro frontale), l'entità del traffico
(scarsa), le condizioni del tempo (sereno), la mancanza di limitazioni di visibilità, la conformazione del tratto viario de quo
(in parte rettilineo ed in parte curvilineo), il tipo (a doppio senso) e le condizioni della strada (asfaltata, asciutta e senza anomalie), hanno indicato i mezzi e le persone coinvolte (oltre a ed a anche , Controparte_1 Controparte_2 Persona_1 trasportata sul veicolo condotto da rimasta Controparte_2
10 “incolume”), nonché le “avarie riportate dai veicoli e dalle cose trasportate”, hanno riportato “le dichiarazioni dei testimoni” e le “osservazioni delle parti interessate” ed hanno concluso con la ricostruzione -effettuata in virtù delle “dichiarazioni rese dalle parti” e dal “testimone ”, nonché dei “rilievi Testimone_1 fotografici e planimetrici”- della dinamica del sinistro, così descritta: “la moto condotta da , mentre Controparte_1 percorreva la strada provinciale 333 in direzione località Porta di Ferro, nell'effettuare una manovra di sorpasso ad un furgone che lo precedeva, ostruendogli anche la visuale, invadeva la corsia opposta non avvedendosi del PI PO che proveniva dal senso opposto (da Porta di Ferro a San Mango
Piemonte)”, e, “nonostante la brusca manovra per evitare la collisione da parte del conducente del quadriciclo, l'impatto tra la moto e lo stesso era violentissimo” (cfr., allegato in copia al fascicolo della il rapporto dei Parte_1
Carabinieri di San Cipriano Picentino al quale si è fatto or ora riferimento).
Né è possibile nutrire perplessità di sorta sulla correttezza - in termini di rispondenza al reale svolgimento dei fatti- di tale ricostruzione e sulla sua idoneità a delucidare adeguatamente sulle modalità -anche nelle fasi immediatamente antecedenti all'impatto- secondo le quali si è concretamente verificato l'incidente e sulla responsabilità esclusiva, nella sua genesi ed eziologia, di , essendo corroborata, per un Controparte_1 verso, da plurimi elementi di riscontro, dettagliati e specifici, nonché convergenti, e non essendo avversata, per altro verso, da alcun elemento di segno contrario, idoneo, anche solo su un piano indiziario o ipotetico, a revocare in dubbio la dinamica del sinistro e la sua riconducibilità -in termini eminentemente
11 causali, prima ancora che giuridici- alla responsabilità del conducente del motociclo.
6.2. A tal proposito, vale la pena di rammentare le dichiarazioni rese, nell'immediatezza dei fatti, da S_
, il quale ha riferito di aver assistito all'incidente, che si
[...] era verificato perché una moto, che lo precedeva sulla strada provinciale 333, aveva tentato “di sorpassare un furgone”, scontrandosi frontalmente con l'autocarro che, proprio in quel momento, stava sopraggiungendo “dalla corsia opposta”, e da il quale ha rammentato che, mentre stava Controparte_2 percorrendo la suddetta strada, alla guida di un autocarro di sua proprietà, una moto aveva invaso la corsia sulla quale si trovava e, nonostante avesse tentato di schivarla, “con una manovra brusca verso destra”, non aveva potuto evitare la collisione, che era avvenuta con la parte anteriore sinistra ed il parabrezza del suo veicolo (cfr., allegato in copia al fascicolo della il rapporto redatto dai Parte_1
Carabinieri di San Cipriano Picentino, nella parte riservata all'indicazione dei “testimoni” ed alle “loro dichiarazioni”, in cui sono riportate quelle rese da ed alle Testimone_1
“osservazioni delle parti interessate”, in cui sono riportate quelle fatte da . Controparte_2
Tali dichiarazioni, d'altronde, non sono infirmate da quelle rese -non nell'immediatezza dei fatti, ma in data 10 giugno
2011- da , il quale ha ammesso di ricordare Controparte_1 solamente “un urto e poi nulla più”, essendosi risvegliato “in ospedale” ed avendo riferito esclusivamente che, antecedentemente all'impatto, stava procedendo sulla strada provinciale 333 e si trovava dietro un furgone, del quale non ricordava il colore, né la targa, ma solamente che era “tutto chiuso”, circostanza, peraltro, che -con ogni probabilità e del
12 tutto condivisibilmente- ha indotto i militari intervenuti a sostenere -quando hanno illustrato la dinamica del sinistro, quale da loro ricostruita- che il tentativo di sorpasso effettuato da era avvenuto -ad ulteriore conferma Controparte_1 della gravità della condotta di guida da lui tenuta- in condizioni di “visuale ostruita” (cfr., allegato in copia al fascicolo della il rapporto redatto dai Parte_1
Carabinieri di San Cipriano Picentino, nella parte destinata alle
“osservazioni delle parti interessate” -in cui sono riportate quelle fatte da ed alle modalità Controparte_1 dell'incidente).
6.3. Le dichiarazioni rese da e da Testimone_1 CP_2
oltre ad essere sufficientemente circostanziate,
[...] intrinsecamente coerenti e sostanzialmente concordanti nei contenuti e non avversate -come si è poc'anzi detto- da quelle rese da , sono coerenti con gli ulteriori Controparte_1 elementi emersi nel corso del giudizio, desumibili dagli accertamenti effettuati dai Carabinieri di San Cipriano
Picentino, dotati di fede privilegiata, perché inerenti a circostanze che i militari hanno riscontrato in loco, nel corso delle indagini espletate, delle quali hanno dato conto nel rapporto da loro redatto e nello schizzo planimetrico che lo correda.
A tal proposito, è opportuno ricordare che il motociclo condotto da , a causa dell'urto, ha riportato Controparte_1
-oltre ad “eventuali danni meccanici da accertare”- la rottura della leva del cambio, la rottura delle frecce anteriori e posteriori a sinistra, la piegatura della forcella anteriore, la rottura del carterino volano e la piegatura dello sterzo sul lato destro, mentre l'autocarro condotto da ha Controparte_2 riportato -oltre ad “eventuali danni meccanici da accertare”- la
13 rottura del parabrezza anteriore, la rottura del gruppo ottico anteriore a sinistra, la rottura del paraurti e del parafango anteriori a sinistra, l'ammaccatura del cerchione anteriore a sinistra, della portiera anteriore a sinistra e del passaruota posteriore a sinistra (cfr., allegato in copia al fascicolo della il rapporto redatto dai Parte_1
Carabinieri di San Cipriano Picentino, nella parte in cui sono menzionate le “avarie riportate dai veicoli e dalle cose da essi trasportate”).
E tali danni, in ragione della loro localizzazione sui due mezzi coinvolti nell'incidente, danno conto, in maniera inequivocabile, dei punti in cui si è materializzato l'urto e, cioè, nella parte anteriore e laterale sinistra, avendo il motociclo impattato l'autocarro in prossimità dello spigolo anteriore sinistro, causando danni, appunto, al parabrezza, al gruppo ottico anteriore a sinistra, al parafango ed al paraurti del veicolo condotto da nonché al cerchione ed alla Controparte_2 portiera anteriore sinistra, fino ad arrivare al passaruota posteriore a sinistra, a dimostrazione, oltre tutto, di una linea di scivolamento lungo la fiancata sinistra dell'autocarro, e riportando danni -il suddetto motociclo- nella parte anteriore e laterale sinistra, con la piegatura della forcella anteriore e dello sterzo sul lato destro, quale effetto dell'impatto avvenuto - come si è detto- nella parte anteriore e laterale sinistra.
Essi, inoltre, permettono di arguire agevolmente -valutati unitamente alle dichiarazioni, precedentemente menzionate, rese da , sostanzialmente convergenti, come Testimone_1 pure si è detto in precedenza, con quelle rese da CP_2 anche le traiettorie che hanno portato i veicoli alla
[...] collisione, verificatasi all'interno della corsia di marcia dell'autocarro condotto da proprio come Controparte_2
14 hanno messo in rilievo i militari intervenuti, sulla scorta degli accertamenti effettuati, evincibili anche “dai rilievi fotografici e planimetrici”, evocati nella parte del rapporto da loro redatto in cui hanno descritto la dinamica del sinistro, allorquando
, alla guida della motocicletta Yamaha, Controparte_1 aveva tentato di superare un furgone che lo precedeva, nonostante gli ostruisse la visuale, non avvedendosi del fatto che, proprio in quel momento, stava sopraggiungendo, sull'opposta corsia di marcia, da lui inopinatamente invasa,
l'autocarro condotto da il quale aveva tentato Controparte_2 di evitare l'ostacolo materializzatosi improvvisamente davanti al suo autocarro, spostandosi verso sinistra, ma senza riuscirci.
6.4. La “sequenza causale” dell'incidente, quindi, è stata - diversamente da quanto adombrato dal Tribunale di Salerno- correttamente -ed esattamente- ricostruita dai Carabinieri di
San Cipriano Picentino ed è evincibile -anche nelle fasi che hanno preceduto la collisione ed in quelle immediatamente prossime all'urto- dagli elementi complessivamente acquisiti, che permettono di affermare, senza ombra di dubbio, la responsabilità esclusiva, nel determinismo dell'evento lesivo, di
, con conseguente inapplicabilità dell'articolo Controparte_1
2054, comma secondo, del codice civile.
Non è superfluo, oltre tutto, aggiungere -riguardo alle modalità che hanno contraddistinto l'incidente- che, secondo quanto ha riferito e tenuto conto, in particolare, Testimone_1 delle parole specificamente utilizzate per descrivere l'autocarro
(“il veicolo che sopraggiungeva”), -e la Controparte_2 circostanza dimostra ulteriormente la condotta di guida da costui tenuta, rievocata, nell'immediatezza dei fatti, anche dallo stesso appellato, in virtù di dichiarazioni, non è superfluo rimarcarlo ancora una volta, del tutto corrispondenti a quelle
15 rese dal succitato era prossimo al punto in cui Testimone_1
aveva intrapreso -senza avvedersi del Controparte_1 mezzo antagonista che stava per occupare lo spazio in cui avrebbe dovuto eseguirla e portarla a termine- la manovra di sorpasso, per cui non aveva potuto fare altro se non tentare di evitare il motociclo che si era trovato all'improvviso davanti al suo autocarro, effettuando “una manovra brusca verso destra”.
6.5. D'altro canto, secondo quanto è possibile evincere dai rilievi fatti dai militari intervenuti subito dopo l'impatto, la carreggiata, nel punto in cui si è verificato l'incidente, era molto stretta -cinque metri ed ottanta centimetri- e, quindi, CP_2
-il quale stava sopraggiungendo in una corsia di
[...] marcia, quella di sua pertinenza, larga meno di tre metri- non aveva alcuna possibilità di spostarsi ulteriormente sulla sua destra, anche perché -oltre ad ostare la natura repentina della manovra di sorpasso tentata da sarebbe Controparte_1 fuoriuscito dalla suddetta carreggiata, intorno alla quale c'erano
“terreni incolti”, pur avendo fatto tutto il possibile per evitare la collisione, spostandosi, per quanto era in suo potere, verso il margine della strada.
E ciò può desumersi, per un verso, dai punti in cui si è materializzato l'urto -nella parte anteriore e laterale sinistra- in una corsia di marcia -è d'uopo ribadirlo ulteriormente- larga meno di tre metri -per cui, se l'autocarro si fosse trovato, al momento dell'impatto, anche solo al centro della sua corsia di marcia, il motociclo non sarebbe riuscito a passare, urtandolo in prossimità dello spigolo anteriore sinistro e scivolando lungo la sua fiancata sinistra, perché, ostruendo il PI PO, in ragione delle sue dimensioni, gran parte della suddetta corsia di marcia, fino ad arrivare sostanzialmente in prossimità della linea di mezzeria, la collisione, in seguito all'invasione di tale
16 corsia di marcia da parte della motocicletta Yamaha, sarebbe stata esclusivamente frontale- e, per altro verso, dalla posizione di quiete in cui sono stati rinvenuti i due veicoli - riguardo ai quali i Carabinieri di San Cipriano Picentino hanno specificato expressis verbis che erano “rimasti sulla carreggiata”- e, cioè, il motociclo condotto da CP_1
spostato verso il margine destro della strada, in
[...] direzione Porta di Ferro, essendo evidentemente scivolato fino al punto in cui è stato rinvenuto dopo avere impattato il veicolo antagonista nella parte anteriore e laterale sinistra, e l'autocarro condotto dall'appellato addossato al margine sinistro della strada (destro considerando la direzione San
Mango Piemonte), ad ulteriore conferma della manovra di emergenza tentata da al fine di evitare la Controparte_2 collisione e del fatto che -in una corsia di marcia, giova sottolinearlo ancora una volta, larga meno di tre metri- si trovava, al momento dell'impatto, rigorosamente sulla sua destra, altrimenti -come si è poc'anzi detto- il motociclo, dopo aver invaso tale corsia di marcia, non avrebbe avuto lo spazio per scivolare lungo la fiancata sinistra dell'autocarro, ma, trovando la parte centrale -e prossima alla linea di mezzeria- occupata dal PI PO, lo avrebbe impattato frontalmente
(cfr., allegato in copia al fascicolo della Parte_1
il rapporto redatto dai Carabinieri di San Cipriano
[...]
Picentino, nella parte deputata alla descrizione della “posizione dei veicoli a seguito dell'incidente”, nonché lo schizzo planimetrico che lo correda, dalla cui scorsa è possibile evincere, oltre alla posizione in cui sono stati rinvenuti i due mezzi coinvolti nel sinistro, tutti i dati acquisiti dai militari, i punti presi in considerazione nei rilievi effettuati, utili alla
17 ricostruzione delle modalità dell'incidente, e la larghezza della carreggiata, nel punto in cui esso si è verificato).
7. Alla luce, pertanto, delle osservazioni fin qui esposte, ogni altra istanza, domanda, eccezione e deduzione disattesa o assorbita in virtù delle argomentazioni precedentemente illustrate (tra cui quelle sottese agli ulteriori motivi di gravame articolati dalle parti, inerenti alla quantificazione del danno subito da ), l'appello principale, proposto Controparte_1 dalla deve essere accolto e, per Parte_1
l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, deve essere rigettata la domanda proposta da , il cui Controparte_1 appello incidentale deve essere rigettato, con la conseguente condanna alla restituzione delle somme che siano state versate, in dipendenza della pronuncia gravata, al suddetto CP_1
ed al suo difensore, dichiaratosi antistatario, oltre
[...] interessi, al saggio legale, a far data dai singoli pagamenti al saldo (cfr. Cass. civ. n. 5391/13, Cass. civ. n. 1526/16 e Cass. civ. n. 34011/21).
8. Le spese di lite conseguono alla soccombenza e sono liquidate in dispositivo, sia con riferimento al primo, che al secondo grado di giudizio.
9. il rigetto dell'appello incidentale impone, ai sensi dell'articolo 13, comma primo quater, del decreto del
Presidente della Repubblica numero 115 del 2002, come integrato dall'articolo 1, comma diciassettesimo, della legge numero 228 del 2012, entrata in vigore in data 31 gennaio
2013, di dare atto della sussistenza dei presupposti richiesti per il pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari all'ammontare già dovuto.
Ed, infatti, un'impugnazione, anche incidentale, respinta integralmente o dichiarata inammissibile o improcedibile
18 obbliga la parte che l'ha proposta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, e l'autorità giudiziaria adita a dare atto, nel provvedimento, della sussistenza dei relativi presupposti.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Salerno, Prima Sezione Civile, nella composizione di cui in intestazione, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) accoglie l'appello principale proposto dalla
[...] ed, in riforma della sentenza Parte_1 impugnata, rigetta la domanda proposta da CP_1
;
[...]
2) rigetta l'appello incidentale da quest'ultimo proposto;
3) condanna ed il suo difensore, Controparte_1 dichiaratosi antistatario, alla restituzione delle somme che siano state a loro corrisposte in dipendenza della pronuncia gravata, oltre interessi, al saggio legale, a far data dai singoli pagamenti al saldo;
4) condanna alla refusione, in favore della Controparte_1
delle spese di lite del Parte_1 giudizio di primo grado, che liquida in euro 14.110,00 per compensi di avvocato, oltre Iva, Cassa Previdenza e rimborso forfettario spese generali come per legge e spese di consulenza tecnica d'ufficio espletata in sede di accertamento tecnico preventivo;
5) condanna alla refusione, in favore Controparte_1 della delle spese di lite del Parte_1 giudizio di secondo grado, che liquida in euro 14.350,00 per compensi di avvocato ed euro 1.165,50 per esborsi,
19 oltre Iva, Cassa Previdenza e rimborso forfettario spese generali come per legge;
6) dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'articolo
13, comma primo quater, del decreto del Presidente della
Repubblica numero 115 del 2002, ai fini del versamento, da parte di , di un ulteriore importo a Controparte_1 titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la proposta impugnazione.
Salerno, 24 aprile 2025
Il Giudice estensore Il Presidente dott. Francesco Bruno dott.ssa Maria Elena Del Forno
20
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Salerno, Prima Sezione Civile, riunita in camera di consiglio e composta dai signori: dott.ssa Maria Elena Del Forno, Presidente, dott.ssa Marina Mainenti, Consigliere, dott. Francesco Bruno, Consigliere rel. est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 868 del Ruolo Generale
Affari Contenziosi dell'anno 2024, vertente
TRA
in persona del Parte_1 legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Francesco Borza, come in atti domiciliata,
APPELLANTE
E
, rappresentato e difeso Controparte_1 dall'avvocato Martino D'Onofrio, come in atti domiciliato,
APPELLATO-APPELLANTE INCIDENTALE
E
contumace, Controparte_2
APPELLATO avente ad oggetto: appello avverso la sentenza numero
3441/24 del Tribunale di Salerno, pubblicata in data 1° luglio 2024.
1 CONCLUSIONI: rassegnate ai sensi dell'articolo 352 del codice di procedura civile e qui da intendersi integralmente riportate e trascritte.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con atto del 25 luglio 2024, la Parte_1 proponeva appello, affidandone l'accoglimento a quattro
[...] motivi di gravame, avverso la sentenza numero 3441/24, pubblicata in data 1° luglio 2024, con la quale il Tribunale di
Salerno -applicando la presunzione di concorrente responsabilità disciplinata dall'articolo 2054, comma secondo, del codice civile- aveva parzialmente accolto la domanda proposta da al fine di ottenere il Controparte_1 risarcimento dei danni subiti a causa dell'incidente stradale avvenuto in data 24 maggio 2015, alla località Porta di Ferro del Comune di San Mango Piemonte, che si era verificato -a dire dell'attore- per l'inopinata condotta di il quale Controparte_2
-alla guida di un autocarro del quale era proprietario e da essa assicurato- aveva urtato il motociclo Yamaha XT600, condotto dal danneggiato, facendolo rovinare al suolo e cagionandogli - in tal modo- gravi lesioni.
2. Costituitosi in giudizio, impugnava le Controparte_1 avverse argomentazioni e richieste, delle quali, evidenziatane l'infondatezza in fatto ed in diritto, invocava la reiezione, non mancando, nelle forme dell'appello incidentale, di sollecitare anch'egli la riforma della sentenza impugnata.
3. Acquisito il fascicolo del giudizio di primo grado, la causa, concessi i termini di cui all'articolo 352 del codice di procedura civile, veniva rimessa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. È infondata, innanzi tutto, l'eccezione di inammissibilità dell'appello sollevata -ai sensi dell'articolo 342 del codice di
2 procedura civile- da (cfr. la comparsa di Controparte_1 costituzione e risposta depositata in data 18 ottobre 2024, alle pagine 2 e 3).
1.1 L'atto d'appello, infatti, si rivela sufficientemente particolareggiato e permette di comprendere agevolmente le censure appuntate all'operato del Tribunale di Salerno, essendo idoneo a consentire di desumere quali temi giuridici e situazioni di fatto la società appellante abbia inteso devolvere alla cognizione della Corte d'Appello di Salerno, unitamente alle parti della pronuncia specificamente appellate e delle quali è stata sollecitata una diversa valutazione, sulla scorta delle ragioni di fatto e di diritto che imporrebbero la riforma della decisione (cfr. l'atto d'appello del 25 luglio 2024, alle pagine 6,
7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 16, in cui la
[...]
in maniera sufficientemente chiara e Parte_1 dettagliata, ha illustrato i motivi di impugnazione, permettendo alle parti appellate, oltre che all'autorità giudiziaria adita in secondo grado, di comprendere quali ragioni deporrebbero, secondo la ricostruzione prospettata, per la riforma della sentenza impugnata).
1.2. L'onere di specificazione richiesto dall'articolo 342 del codice di procedura civile, d'altronde, non è incentrato su un astratto e sterile rigore formale, essendo necessario e, nel contempo, sufficiente che un atto d'appello sia idoneo, come nel caso di specie, ad esplicitare, in maniera compiuta ed esauriente, i motivi di gravame, delineando, in termini soddisfacenti, il quantum appellatum, con riferimento alle parti della sentenza che si intendono impugnare ed alle ragioni, alternative rispetto al percorso argomentativo seguito in prime cure, che imporrebbero la riforma della pronuncia gravata (cfr.
3 Cass. civ., sez. un., n. 10878/15 ed, in termini sostanzialmente conformi, Cass. civ. n. 13151/17).
2. L'appello principale, proposto dalla Parte_1
è fondato ed, in quanto tale, merita accoglimento,
[...] mentre non è fondato, viceversa, l'appello incidentale, proposto da , che, in quanto tale, deve essere Controparte_1 rigettato.
3. Con riferimento alla ricostruzione del fatto storico, quale effettuata dal Giudice di primo grado, ed alla conseguente attribuzione della concorrente responsabilità del sinistro stradale a ed a sono stati Controparte_1 Controparte_2 articolati i seguenti motivi di gravame:
- con i primi due motivi addotti a sostegno dell'impugnazione, esaminabili congiuntamente per la correlazione delle questioni che prospettano, la -appellante Parte_1 principale- ha messo in rilievo che: a) il Tribunale di Salerno aveva correttamente ritenuto che, nel giudizio promosso da
, non potesse avere alcuna efficacia Controparte_1 vincolante la pronuncia resadal Giudice di Pace di San Cipriano
Picentino, in quanto tale giudizio era stato promosso da un soggetto diverso, , e non c'era alcuna Controparte_3 prova del passaggio in giudicato della decisione;
b) nel valutare gli ulteriori elementi di prova emersi nel corso dell'istruttoria ed il rapporto redatto dai Carabinieri di San Cipriano Picentino, aveva ritenuto, tuttavia, che -sebbene non potesse essere esclusa la responsabilità di nel Controparte_1 determinismo dell'evento lesivo- non fosse stata dimostrata l'esatta dinamica del sinistro, in tal modo applicando la presunzione di concorrente responsabilità di cui all'articolo
2054, comma secondo, del codice civile, nonostante il conducente del motociclo Yamaha avesse invaso l'opposta
4 corsia di marcia;
c) aveva applicato la suddetta presunzione, oltre tutto, reputando che non fossero stati forniti adeguati elementi probatori a favore dell'una o dell'altra versione del fatto storico, nonostante avesse rigettato le istanze istruttorie da essa formulate, tendenti a dimostrare la responsabilità esclusiva di nell'eziologia del sinistro;
d) Controparte_1 solo se l'istruttoria non avesse consentito di accertare le specifiche modalità del sinistro, l'incidenza e la misura delle singole condotte colpose, peraltro, avrebbe potuto fare ricorso al principio enucleabile dall'articolo 2054, comma secondo, del codice civile, diversamente da quanto era avvenuto, atteso che gli elementi di prova raccolti -tra cui il rapporto dei Carabinieri di San Cipriano Picentino- dimostravano comunque l'esclusiva responsabilità di nel determinismo Controparte_1 dell'evento lesivo (cfr. l'atto d'appello del 25 luglio 2024, alle pagine 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 16);
- con il primo motivo addotto a sostegno dell'impugnazione
-appellante incidentale- ha messo in Controparte_1 evidenza che: a) il Giudice di primo grado aveva erroneamente ritenuto sussistente un suo concorso di colpa nella causazione del sinistro, non considerando la ricostruzione del fatto storico effettuata dal Giudice di Pace di San Cipriano Picentino con la sentenza numero 130/2012, avendo le prove testimoniali e documentali acquisite in quella sede sufficientemente dimostrato la responsabilità esclusiva di b) Controparte_2 applicando erroneamente il concorso di colpa di cui all'articolo
2054, comma secondo, del codice civile, gli aveva riconosciuto il diritto ad ottenere il risarcimento del danno non patrimoniale subito nella misura -ridotta rispetto al dovuto- del 50%, condannando i convenuti, in solido tra loro, al pagamento della somma -incongrua- di euro 191.324,25 (cfr. la comparsa di
5 costituzione e risposta depositata in data 18 ottobre 2024, alle pagine 5, 6, 7, 8 e 9).
4. Il Giudice di primo grado, invero, aveva messo in evidenza
-per quanto in questa sede ancora rileva- che: a) non poteva avere alcuna efficacia vincolante la sentenza numero 130/2012 del Giudice di Pace di San Cipriano Picentino, in quanto, pur potendo ricavare da essa elementi da sottoporre alla sua libera valutazione, unitamente agli altri acquisiti agli atti, non c'era prova del suo passaggio in giudicato -come sostenuto dall'attore, il quale, tuttavia, aveva omesso di produrre in giudizio la certificazione di cui all'articolo 124 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile- ed, oltre tutto, il giudizio -definito con la suddetta sentenza- era stato promosso da , soggetto diverso rispetto a Controparte_3
; b) gli elementi di prova complessivamente Controparte_1 acquisiti non permettevano di escludere la responsabilità di quest'ultimo, in quanto, in virtù delle circostanze desumibili dal rapporto redatto dai Carabinieri di San Cipriano Picentino, intervenuti sul posto nell'immediatezza dei fatti, era possibile desumere una dinamica del sinistro diversa rispetto a quella prospettata dall'attore; c) ed, infatti, era possibile ritenere che costui, mentre percorreva la strada provinciale 333 in direzione
Porta di Ferro alla guida della motocicletta Yamaha, nell'effettuare una manovra di sorpasso ad un furgone che lo precedeva, ostruendogli anche la visuale, aveva invaso l'opposta corsia di marcia, non avvedendosi dell'autocarro
PI PO che stava sopraggiungendo dall'opposto senso di marcia, in direzione San Mango Piemonte;
d) i militari intervenuti, peraltro, avevano raccolto le dichiarazioni di
, il quale non era stato in grado di ricostruire Controparte_1
l'esatta dinamica del sinistro e si era limitato a dichiarare che,
6 mentre stava percorrendo la strada provinciale 333 in direzione località Porta di Ferro, si trovava dietro ad un furgoncino del quale non ricordava né il colore, né la targa, e che c'era stato un urto, in seguito al quale si era svegliato in ospedale;
e) ad ogni modo, sulla scorta degli elementi complessivamente acquisiti, “pur dovendosi ritenere provato il sinistro come fatto storico, coinvolgente gli indicati veicoli e conducenti”, non poteva reputarsi dimostrata l'esatta dinamica dello stesso, tanto da poter affermare l'esclusiva responsabilità di CP_2
quale conducente e proprietario dell'autocarro; f) a
[...] tale fine, l'accertamento effettuato nel corso del giudizio celebratosi davanti al Giudice di Pace di San Cipriano Picentino non era attendibile, non avendo avuto modo quest'ultimo di esaminare il rapporto dei Carabinieri di San Cipriano Picentino, che in quel giudizio non era stato versato in atti;
g) non erano stati forniti ulteriori elementi istruttori a favore dell'una o dell'altra versione dei fatti e, quindi, in applicazione della presunzione di corresponsabilità di cui all'articolo 2054, comma secondo, del codice civile -operante non solo nel caso in cui non fosse stato possibile stabilire il grado di colpa dei conducenti, ma anche nel caso in cui non fosse stato possibile, come nella vicenda in esame, stabilire “la sequenza causale del sinistro”- doveva affermarsi il concorso di colpa in parti uguali dei conducenti dei due veicoli coinvolti;
h) ed, infatti, il convenuto,
non era esonerato dall'onere di provare di Controparte_2 aver fatto tutto il possibile per evitare l'evento, al fine di escludere il concorso di colpa a suo carico, perché un'infrazione, anche grave, come l'invasione dell'altra corsia da parte di uno dei conducenti, non dispensava l'autorità giudiziaria adita dal verificare la correttezza del comportamento dell'altro, al fine di stabilire se, in rapporto alla situazione quale in concreto
7 accertata, vi fosse un concorso di colpa nella determinazione dell'evento dannoso, essendo a tal fine necessaria la dimostrazione della regolarità della condotta di guida tenuta dal suddetto conducente, in osservanza, segnatamente, della regola di comportamento stabilita dall'articolo 143 del codice della strada, a norma del quale i veicoli devono circolare sul margine destro e non -più genericamente- nella parte destra della carreggiata;
i) non era stato possibile accertare, nel caso concreto, né la precisa dinamica dell'incidente, né la graduazione delle rispettive responsabilità, e, pertanto, doveva ritenersi che entrambi i conducenti dei veicoli coinvolti avessero contribuito, nella misura del 50%, a causare l'incidente, per cui la domanda dell'attore doveva essere accolta solo parzialmente, con la conseguente condanna dei convenuti -
quale conducente e proprietario dell'autocarro Controparte_2
PI PO, targato CG259AG, e la Parte_1
quale impresa assicurativa per la responsabilità civile- al
[...] risarcimento, in solido tra loro, dei danni subiti dall'attore, nella misura del 50% (cfr. la sentenza impugnata, alle pagine 3, 4 e
5).
5. Orbene, le conclusioni alle quali è pervenuto il Tribunale di
Salerno non sono condivisibili e devono essere rivisitate criticamente in questa sede, non essendo coerenti con il quadro fattuale emerso nel corso del giudizio, sulla scorta del quale è possibile affermare che unico responsabile dell'incidente sia stato . Controparte_1
6. E' opportuno evidenziare, innanzi tutto, che - analogamente a quanto aveva ritenuto il Giudice di primo grado, in virtù, peraltro, di argomentazioni non attinte da alcuna ragione di doglianza, nemmeno nelle forme dell'appello incidentale- non è possibile attribuire alcuna efficacia di
8 giudicato alla sentenza numero 130/2012 del Giudice di Pace di
San Cipriano Picentino, sia perché non è stata versata in atti la certificazione di cui all'articolo 124 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile, sia perché la suddetta sentenza è stata pronunciata nei confronti di soggetti non del tutto coincidenti con quelli coinvolti nel presente giudizio, essendo stata la controversia -decisa in illa sede-promossa da
. Controparte_3
L'accertamento effettuato dal Giudice di San Cipriano
Picentino, inoltre, non è suscettibile di avere alcun rilievo - nemmeno quale prova documentale in ordine alla situazione giuridica che di quell'accertamento aveva costituito l'oggetto
(cfr. Cass. civ. n. 23446/09) ed agli elementi, desumibili dagli atti di causa, ai quali era ancorata (cfr. Cass. civ. n. 11682/03)- perché -e tale circostanza è stata anch'essa messa in rilievo dal
Tribunale di Salerno, ancora una volta senza che, sul punto, siano state articolate censure, nemmeno nelle forme dell'appello incidentale- l'autorità giudiziaria adita da
-e ciò è evincibile palesemente, oltre Controparte_3 tutto, dalla lettura della prefata sentenza (cfr., allegata in copia al fascicolo di , la sentenza numero Controparte_1
130/2012 del Giudice di Pace di San Cipriano Picentino, alle pagine 2 e 3)- non aveva esaminato il rapporto dei Carabinieri di San Cipriano Picentino, rivelandosi assolutamente inattendibili, per di più, le dichiarazioni -riportate sommariamente nella motivazione della decisione- rese dai testimoni escussi in quella sede, secondo i quali l'incidente sarebbe avvenuto a causa della condotta di guida di CP_2
il quale, “dopo essersi allargato per consentire il
[...] passaggio di un autocarro proveniente dalla corsia opposta”, sarebbe “rientrato” ed, in tal modo, avrebbe invaso “tale
9 corsia”, sulla quale stava sopraggiungendo, dietro all'autocarro,
“il veicolo attoreo”.
Ed, infatti, tali dichiarazioni (oltre a delineare una dinamica piuttosto singolare si sarebbe “allargato”, non Controparte_2
è dato comprendere dove, né perché, visto che proveniva dalla corsia opposta rispetto a quella percorsa dall'autocarro che avrebbe dovuto far passare, per poi “rientrare”, invadendo, incomprensibilmente, “tale corsia”- ed assolutamente inidonea
-in ogni caso- a delucidare, anche pure approssimativamente, sulla successione degli eventi che ha portato all'impatto) sono in assoluto contrasto con gli accertamenti effettuati dai
Carabinieri di San Cipriano Picentino, riportati nel rapporto da essi redatto, che, unitamente alle dichiarazioni rese da un testimone oculare del sinistro ed a quelle di Controparte_2 nell'immediatezza dei fatti, permettono di ricostruire soddisfacentemente lo svolgimento dei fatti e di affermare l'esclusiva responsabilità di nel Controparte_1 determinismo dell'evento lesivo.
6.1. I Carabinieri di San Cipriano Picentino, innanzi tutto, hanno dato conto, in maniera precisa e dettagliata, del teatro del sinistro, localizzandolo nello spazio e nel tempo (alle ore
11.00 circa del 24 maggio 2011, in Comune di San Mango
Piemonte, sulla strada provinciale 333), hanno rappresentato la natura dell'incidente (scontro frontale), l'entità del traffico
(scarsa), le condizioni del tempo (sereno), la mancanza di limitazioni di visibilità, la conformazione del tratto viario de quo
(in parte rettilineo ed in parte curvilineo), il tipo (a doppio senso) e le condizioni della strada (asfaltata, asciutta e senza anomalie), hanno indicato i mezzi e le persone coinvolte (oltre a ed a anche , Controparte_1 Controparte_2 Persona_1 trasportata sul veicolo condotto da rimasta Controparte_2
10 “incolume”), nonché le “avarie riportate dai veicoli e dalle cose trasportate”, hanno riportato “le dichiarazioni dei testimoni” e le “osservazioni delle parti interessate” ed hanno concluso con la ricostruzione -effettuata in virtù delle “dichiarazioni rese dalle parti” e dal “testimone ”, nonché dei “rilievi Testimone_1 fotografici e planimetrici”- della dinamica del sinistro, così descritta: “la moto condotta da , mentre Controparte_1 percorreva la strada provinciale 333 in direzione località Porta di Ferro, nell'effettuare una manovra di sorpasso ad un furgone che lo precedeva, ostruendogli anche la visuale, invadeva la corsia opposta non avvedendosi del PI PO che proveniva dal senso opposto (da Porta di Ferro a San Mango
Piemonte)”, e, “nonostante la brusca manovra per evitare la collisione da parte del conducente del quadriciclo, l'impatto tra la moto e lo stesso era violentissimo” (cfr., allegato in copia al fascicolo della il rapporto dei Parte_1
Carabinieri di San Cipriano Picentino al quale si è fatto or ora riferimento).
Né è possibile nutrire perplessità di sorta sulla correttezza - in termini di rispondenza al reale svolgimento dei fatti- di tale ricostruzione e sulla sua idoneità a delucidare adeguatamente sulle modalità -anche nelle fasi immediatamente antecedenti all'impatto- secondo le quali si è concretamente verificato l'incidente e sulla responsabilità esclusiva, nella sua genesi ed eziologia, di , essendo corroborata, per un Controparte_1 verso, da plurimi elementi di riscontro, dettagliati e specifici, nonché convergenti, e non essendo avversata, per altro verso, da alcun elemento di segno contrario, idoneo, anche solo su un piano indiziario o ipotetico, a revocare in dubbio la dinamica del sinistro e la sua riconducibilità -in termini eminentemente
11 causali, prima ancora che giuridici- alla responsabilità del conducente del motociclo.
6.2. A tal proposito, vale la pena di rammentare le dichiarazioni rese, nell'immediatezza dei fatti, da S_
, il quale ha riferito di aver assistito all'incidente, che si
[...] era verificato perché una moto, che lo precedeva sulla strada provinciale 333, aveva tentato “di sorpassare un furgone”, scontrandosi frontalmente con l'autocarro che, proprio in quel momento, stava sopraggiungendo “dalla corsia opposta”, e da il quale ha rammentato che, mentre stava Controparte_2 percorrendo la suddetta strada, alla guida di un autocarro di sua proprietà, una moto aveva invaso la corsia sulla quale si trovava e, nonostante avesse tentato di schivarla, “con una manovra brusca verso destra”, non aveva potuto evitare la collisione, che era avvenuta con la parte anteriore sinistra ed il parabrezza del suo veicolo (cfr., allegato in copia al fascicolo della il rapporto redatto dai Parte_1
Carabinieri di San Cipriano Picentino, nella parte riservata all'indicazione dei “testimoni” ed alle “loro dichiarazioni”, in cui sono riportate quelle rese da ed alle Testimone_1
“osservazioni delle parti interessate”, in cui sono riportate quelle fatte da . Controparte_2
Tali dichiarazioni, d'altronde, non sono infirmate da quelle rese -non nell'immediatezza dei fatti, ma in data 10 giugno
2011- da , il quale ha ammesso di ricordare Controparte_1 solamente “un urto e poi nulla più”, essendosi risvegliato “in ospedale” ed avendo riferito esclusivamente che, antecedentemente all'impatto, stava procedendo sulla strada provinciale 333 e si trovava dietro un furgone, del quale non ricordava il colore, né la targa, ma solamente che era “tutto chiuso”, circostanza, peraltro, che -con ogni probabilità e del
12 tutto condivisibilmente- ha indotto i militari intervenuti a sostenere -quando hanno illustrato la dinamica del sinistro, quale da loro ricostruita- che il tentativo di sorpasso effettuato da era avvenuto -ad ulteriore conferma Controparte_1 della gravità della condotta di guida da lui tenuta- in condizioni di “visuale ostruita” (cfr., allegato in copia al fascicolo della il rapporto redatto dai Parte_1
Carabinieri di San Cipriano Picentino, nella parte destinata alle
“osservazioni delle parti interessate” -in cui sono riportate quelle fatte da ed alle modalità Controparte_1 dell'incidente).
6.3. Le dichiarazioni rese da e da Testimone_1 CP_2
oltre ad essere sufficientemente circostanziate,
[...] intrinsecamente coerenti e sostanzialmente concordanti nei contenuti e non avversate -come si è poc'anzi detto- da quelle rese da , sono coerenti con gli ulteriori Controparte_1 elementi emersi nel corso del giudizio, desumibili dagli accertamenti effettuati dai Carabinieri di San Cipriano
Picentino, dotati di fede privilegiata, perché inerenti a circostanze che i militari hanno riscontrato in loco, nel corso delle indagini espletate, delle quali hanno dato conto nel rapporto da loro redatto e nello schizzo planimetrico che lo correda.
A tal proposito, è opportuno ricordare che il motociclo condotto da , a causa dell'urto, ha riportato Controparte_1
-oltre ad “eventuali danni meccanici da accertare”- la rottura della leva del cambio, la rottura delle frecce anteriori e posteriori a sinistra, la piegatura della forcella anteriore, la rottura del carterino volano e la piegatura dello sterzo sul lato destro, mentre l'autocarro condotto da ha Controparte_2 riportato -oltre ad “eventuali danni meccanici da accertare”- la
13 rottura del parabrezza anteriore, la rottura del gruppo ottico anteriore a sinistra, la rottura del paraurti e del parafango anteriori a sinistra, l'ammaccatura del cerchione anteriore a sinistra, della portiera anteriore a sinistra e del passaruota posteriore a sinistra (cfr., allegato in copia al fascicolo della il rapporto redatto dai Parte_1
Carabinieri di San Cipriano Picentino, nella parte in cui sono menzionate le “avarie riportate dai veicoli e dalle cose da essi trasportate”).
E tali danni, in ragione della loro localizzazione sui due mezzi coinvolti nell'incidente, danno conto, in maniera inequivocabile, dei punti in cui si è materializzato l'urto e, cioè, nella parte anteriore e laterale sinistra, avendo il motociclo impattato l'autocarro in prossimità dello spigolo anteriore sinistro, causando danni, appunto, al parabrezza, al gruppo ottico anteriore a sinistra, al parafango ed al paraurti del veicolo condotto da nonché al cerchione ed alla Controparte_2 portiera anteriore sinistra, fino ad arrivare al passaruota posteriore a sinistra, a dimostrazione, oltre tutto, di una linea di scivolamento lungo la fiancata sinistra dell'autocarro, e riportando danni -il suddetto motociclo- nella parte anteriore e laterale sinistra, con la piegatura della forcella anteriore e dello sterzo sul lato destro, quale effetto dell'impatto avvenuto - come si è detto- nella parte anteriore e laterale sinistra.
Essi, inoltre, permettono di arguire agevolmente -valutati unitamente alle dichiarazioni, precedentemente menzionate, rese da , sostanzialmente convergenti, come Testimone_1 pure si è detto in precedenza, con quelle rese da CP_2 anche le traiettorie che hanno portato i veicoli alla
[...] collisione, verificatasi all'interno della corsia di marcia dell'autocarro condotto da proprio come Controparte_2
14 hanno messo in rilievo i militari intervenuti, sulla scorta degli accertamenti effettuati, evincibili anche “dai rilievi fotografici e planimetrici”, evocati nella parte del rapporto da loro redatto in cui hanno descritto la dinamica del sinistro, allorquando
, alla guida della motocicletta Yamaha, Controparte_1 aveva tentato di superare un furgone che lo precedeva, nonostante gli ostruisse la visuale, non avvedendosi del fatto che, proprio in quel momento, stava sopraggiungendo, sull'opposta corsia di marcia, da lui inopinatamente invasa,
l'autocarro condotto da il quale aveva tentato Controparte_2 di evitare l'ostacolo materializzatosi improvvisamente davanti al suo autocarro, spostandosi verso sinistra, ma senza riuscirci.
6.4. La “sequenza causale” dell'incidente, quindi, è stata - diversamente da quanto adombrato dal Tribunale di Salerno- correttamente -ed esattamente- ricostruita dai Carabinieri di
San Cipriano Picentino ed è evincibile -anche nelle fasi che hanno preceduto la collisione ed in quelle immediatamente prossime all'urto- dagli elementi complessivamente acquisiti, che permettono di affermare, senza ombra di dubbio, la responsabilità esclusiva, nel determinismo dell'evento lesivo, di
, con conseguente inapplicabilità dell'articolo Controparte_1
2054, comma secondo, del codice civile.
Non è superfluo, oltre tutto, aggiungere -riguardo alle modalità che hanno contraddistinto l'incidente- che, secondo quanto ha riferito e tenuto conto, in particolare, Testimone_1 delle parole specificamente utilizzate per descrivere l'autocarro
(“il veicolo che sopraggiungeva”), -e la Controparte_2 circostanza dimostra ulteriormente la condotta di guida da costui tenuta, rievocata, nell'immediatezza dei fatti, anche dallo stesso appellato, in virtù di dichiarazioni, non è superfluo rimarcarlo ancora una volta, del tutto corrispondenti a quelle
15 rese dal succitato era prossimo al punto in cui Testimone_1
aveva intrapreso -senza avvedersi del Controparte_1 mezzo antagonista che stava per occupare lo spazio in cui avrebbe dovuto eseguirla e portarla a termine- la manovra di sorpasso, per cui non aveva potuto fare altro se non tentare di evitare il motociclo che si era trovato all'improvviso davanti al suo autocarro, effettuando “una manovra brusca verso destra”.
6.5. D'altro canto, secondo quanto è possibile evincere dai rilievi fatti dai militari intervenuti subito dopo l'impatto, la carreggiata, nel punto in cui si è verificato l'incidente, era molto stretta -cinque metri ed ottanta centimetri- e, quindi, CP_2
-il quale stava sopraggiungendo in una corsia di
[...] marcia, quella di sua pertinenza, larga meno di tre metri- non aveva alcuna possibilità di spostarsi ulteriormente sulla sua destra, anche perché -oltre ad ostare la natura repentina della manovra di sorpasso tentata da sarebbe Controparte_1 fuoriuscito dalla suddetta carreggiata, intorno alla quale c'erano
“terreni incolti”, pur avendo fatto tutto il possibile per evitare la collisione, spostandosi, per quanto era in suo potere, verso il margine della strada.
E ciò può desumersi, per un verso, dai punti in cui si è materializzato l'urto -nella parte anteriore e laterale sinistra- in una corsia di marcia -è d'uopo ribadirlo ulteriormente- larga meno di tre metri -per cui, se l'autocarro si fosse trovato, al momento dell'impatto, anche solo al centro della sua corsia di marcia, il motociclo non sarebbe riuscito a passare, urtandolo in prossimità dello spigolo anteriore sinistro e scivolando lungo la sua fiancata sinistra, perché, ostruendo il PI PO, in ragione delle sue dimensioni, gran parte della suddetta corsia di marcia, fino ad arrivare sostanzialmente in prossimità della linea di mezzeria, la collisione, in seguito all'invasione di tale
16 corsia di marcia da parte della motocicletta Yamaha, sarebbe stata esclusivamente frontale- e, per altro verso, dalla posizione di quiete in cui sono stati rinvenuti i due veicoli - riguardo ai quali i Carabinieri di San Cipriano Picentino hanno specificato expressis verbis che erano “rimasti sulla carreggiata”- e, cioè, il motociclo condotto da CP_1
spostato verso il margine destro della strada, in
[...] direzione Porta di Ferro, essendo evidentemente scivolato fino al punto in cui è stato rinvenuto dopo avere impattato il veicolo antagonista nella parte anteriore e laterale sinistra, e l'autocarro condotto dall'appellato addossato al margine sinistro della strada (destro considerando la direzione San
Mango Piemonte), ad ulteriore conferma della manovra di emergenza tentata da al fine di evitare la Controparte_2 collisione e del fatto che -in una corsia di marcia, giova sottolinearlo ancora una volta, larga meno di tre metri- si trovava, al momento dell'impatto, rigorosamente sulla sua destra, altrimenti -come si è poc'anzi detto- il motociclo, dopo aver invaso tale corsia di marcia, non avrebbe avuto lo spazio per scivolare lungo la fiancata sinistra dell'autocarro, ma, trovando la parte centrale -e prossima alla linea di mezzeria- occupata dal PI PO, lo avrebbe impattato frontalmente
(cfr., allegato in copia al fascicolo della Parte_1
il rapporto redatto dai Carabinieri di San Cipriano
[...]
Picentino, nella parte deputata alla descrizione della “posizione dei veicoli a seguito dell'incidente”, nonché lo schizzo planimetrico che lo correda, dalla cui scorsa è possibile evincere, oltre alla posizione in cui sono stati rinvenuti i due mezzi coinvolti nel sinistro, tutti i dati acquisiti dai militari, i punti presi in considerazione nei rilievi effettuati, utili alla
17 ricostruzione delle modalità dell'incidente, e la larghezza della carreggiata, nel punto in cui esso si è verificato).
7. Alla luce, pertanto, delle osservazioni fin qui esposte, ogni altra istanza, domanda, eccezione e deduzione disattesa o assorbita in virtù delle argomentazioni precedentemente illustrate (tra cui quelle sottese agli ulteriori motivi di gravame articolati dalle parti, inerenti alla quantificazione del danno subito da ), l'appello principale, proposto Controparte_1 dalla deve essere accolto e, per Parte_1
l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, deve essere rigettata la domanda proposta da , il cui Controparte_1 appello incidentale deve essere rigettato, con la conseguente condanna alla restituzione delle somme che siano state versate, in dipendenza della pronuncia gravata, al suddetto CP_1
ed al suo difensore, dichiaratosi antistatario, oltre
[...] interessi, al saggio legale, a far data dai singoli pagamenti al saldo (cfr. Cass. civ. n. 5391/13, Cass. civ. n. 1526/16 e Cass. civ. n. 34011/21).
8. Le spese di lite conseguono alla soccombenza e sono liquidate in dispositivo, sia con riferimento al primo, che al secondo grado di giudizio.
9. il rigetto dell'appello incidentale impone, ai sensi dell'articolo 13, comma primo quater, del decreto del
Presidente della Repubblica numero 115 del 2002, come integrato dall'articolo 1, comma diciassettesimo, della legge numero 228 del 2012, entrata in vigore in data 31 gennaio
2013, di dare atto della sussistenza dei presupposti richiesti per il pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari all'ammontare già dovuto.
Ed, infatti, un'impugnazione, anche incidentale, respinta integralmente o dichiarata inammissibile o improcedibile
18 obbliga la parte che l'ha proposta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, e l'autorità giudiziaria adita a dare atto, nel provvedimento, della sussistenza dei relativi presupposti.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Salerno, Prima Sezione Civile, nella composizione di cui in intestazione, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) accoglie l'appello principale proposto dalla
[...] ed, in riforma della sentenza Parte_1 impugnata, rigetta la domanda proposta da CP_1
;
[...]
2) rigetta l'appello incidentale da quest'ultimo proposto;
3) condanna ed il suo difensore, Controparte_1 dichiaratosi antistatario, alla restituzione delle somme che siano state a loro corrisposte in dipendenza della pronuncia gravata, oltre interessi, al saggio legale, a far data dai singoli pagamenti al saldo;
4) condanna alla refusione, in favore della Controparte_1
delle spese di lite del Parte_1 giudizio di primo grado, che liquida in euro 14.110,00 per compensi di avvocato, oltre Iva, Cassa Previdenza e rimborso forfettario spese generali come per legge e spese di consulenza tecnica d'ufficio espletata in sede di accertamento tecnico preventivo;
5) condanna alla refusione, in favore Controparte_1 della delle spese di lite del Parte_1 giudizio di secondo grado, che liquida in euro 14.350,00 per compensi di avvocato ed euro 1.165,50 per esborsi,
19 oltre Iva, Cassa Previdenza e rimborso forfettario spese generali come per legge;
6) dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'articolo
13, comma primo quater, del decreto del Presidente della
Repubblica numero 115 del 2002, ai fini del versamento, da parte di , di un ulteriore importo a Controparte_1 titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la proposta impugnazione.
Salerno, 24 aprile 2025
Il Giudice estensore Il Presidente dott. Francesco Bruno dott.ssa Maria Elena Del Forno
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