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Sentenza 3 dicembre 2024
Sentenza 3 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 03/12/2024, n. 283 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 283 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 607/2024 VG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TRANI
Il Tribunale di Trani, riunito in camera di Consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Giuseppe Rana Presidente
Dr.ssa Laura Cantore Giudice rel.
Dr.ssa Maria Anna Altamura Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento di separazione consensuale iscritto al n. 607/2024 del Registro Generale affari contenziosi, promosso con ricorso congiunto depositato in data 21.3.2024, da:
rappresentata e difesa dall'avv. Paolo Cuviello, giusta mandato in atti Parte_1
ricorrente
E
rappresentato e difeso dall'avv. Luigi Musci, giusta mandato in atti CP_1
ricorrente
E
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Trani intervenuta
FATTO
I coniugi e con ricorso congiunto per separazione, ex art. 473 bis Parte_1 CP_1
51 c.p.c., ritualmente sottoscritto e con autentica dei difensori, hanno chiesto pronunziarsi la separazione alle condizioni meglio indicate nel detto ricorso, contenente le condizioni reddituali, patrimoniali e gli oneri posti a carico delle parti, nonchè la documentazione di cui all'art. 473 bis 51
III c.p.c.
Con note scritte ex art 127 ter c.p.c., disposte in sostituzione dell'udienza, le parti hanno rinunciato espressamente a comparire, ribadendo la volontà di volersi separare alle condizioni di cui al ricorso introduttivo.
E' pervenuto parere favorevole all'accoglimento del ricorso da parte del P.M.
DIRITTO La domanda avanzata dagli odierni ricorrenti è fondata, per cui merita accoglimento, avendo gli stessi dichiarato che la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, co. 1, c.c.
Il Tribunale ritiene che le condizioni concordate dai coniugi non violano norme inderogabili e imperative, anche in considerazione del fatto che con riferimento ai due figli della coppia ( , Pt_2
nato il [...], e nato il [...]) è stato previsto l'affido condiviso, con collocamento Per_1
prevalente presso la madre, ed è stato previsto un contributo per il mantenimento dei figli a carico del padre nella misura di € 225,00 mensili per ciascun figlio, oltre al 50% delle spese straordinarie, come regolate dal Protocollo siglato tra il Tribunale e il COA di Trani, e aggiornamento secondo gli indici
Istat, con attribuzione ai genitori nella misura del 50% ciascuno dell'assegno unico universale, prendendosi atto degli ulteriori accordi patrimoniali dei coniugi.
Nulla per le spese, stante il ricorso congiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sul ricorso congiunto di cui innanzi:
1)dichiara la separazione personale dei coniugi, e (Atto n. 77, Parte_1 CP_1
Anno 2007, P. II, S.A, Comune di Corato);
2) dichiara efficaci le condizioni di separazione come specificate nel ricorso congiunto, da intendersi qui integralmente riportate e richiamate;
3) nulla per le spese.
Manda alla Cancelleria perchè trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune competente, perchè provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale.
Così deciso in Trani, nella Camera di consiglio del 19.11.2024
Il Giudice est. Il Presidente
Dott. Laura Cantore Dott. Giuseppe Rana
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TRANI
Il Tribunale di Trani, riunito in camera di Consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Giuseppe Rana Presidente
Dr.ssa Laura Cantore Giudice rel.
Dr.ssa Maria Anna Altamura Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento di separazione consensuale iscritto al n. 607/2024 del Registro Generale affari contenziosi, promosso con ricorso congiunto depositato in data 21.3.2024, da:
rappresentata e difesa dall'avv. Paolo Cuviello, giusta mandato in atti Parte_1
ricorrente
E
rappresentato e difeso dall'avv. Luigi Musci, giusta mandato in atti CP_1
ricorrente
E
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Trani intervenuta
FATTO
I coniugi e con ricorso congiunto per separazione, ex art. 473 bis Parte_1 CP_1
51 c.p.c., ritualmente sottoscritto e con autentica dei difensori, hanno chiesto pronunziarsi la separazione alle condizioni meglio indicate nel detto ricorso, contenente le condizioni reddituali, patrimoniali e gli oneri posti a carico delle parti, nonchè la documentazione di cui all'art. 473 bis 51
III c.p.c.
Con note scritte ex art 127 ter c.p.c., disposte in sostituzione dell'udienza, le parti hanno rinunciato espressamente a comparire, ribadendo la volontà di volersi separare alle condizioni di cui al ricorso introduttivo.
E' pervenuto parere favorevole all'accoglimento del ricorso da parte del P.M.
DIRITTO La domanda avanzata dagli odierni ricorrenti è fondata, per cui merita accoglimento, avendo gli stessi dichiarato che la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, co. 1, c.c.
Il Tribunale ritiene che le condizioni concordate dai coniugi non violano norme inderogabili e imperative, anche in considerazione del fatto che con riferimento ai due figli della coppia ( , Pt_2
nato il [...], e nato il [...]) è stato previsto l'affido condiviso, con collocamento Per_1
prevalente presso la madre, ed è stato previsto un contributo per il mantenimento dei figli a carico del padre nella misura di € 225,00 mensili per ciascun figlio, oltre al 50% delle spese straordinarie, come regolate dal Protocollo siglato tra il Tribunale e il COA di Trani, e aggiornamento secondo gli indici
Istat, con attribuzione ai genitori nella misura del 50% ciascuno dell'assegno unico universale, prendendosi atto degli ulteriori accordi patrimoniali dei coniugi.
Nulla per le spese, stante il ricorso congiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sul ricorso congiunto di cui innanzi:
1)dichiara la separazione personale dei coniugi, e (Atto n. 77, Parte_1 CP_1
Anno 2007, P. II, S.A, Comune di Corato);
2) dichiara efficaci le condizioni di separazione come specificate nel ricorso congiunto, da intendersi qui integralmente riportate e richiamate;
3) nulla per le spese.
Manda alla Cancelleria perchè trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune competente, perchè provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale.
Così deciso in Trani, nella Camera di consiglio del 19.11.2024
Il Giudice est. Il Presidente
Dott. Laura Cantore Dott. Giuseppe Rana