Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 28/03/2025, n. 605 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 605 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA - I sezione civile composto dai Sigg.: dott. Corrado Bonanzinga Presidente est. dott. Simona Monforte Giudice dott. Mirko Intravaia Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N.4038 del Registro Generale Contenzioso 2024
TRA
, C.F.: , n.q. Parte_1 C.F._1
amministratore di sostegno di C.F.: Parte_2
, nato a [...] il [...], residente in [...], C.F._2
Via Casciaro, n. 24, Fraz. Zafferia e, allo stato domiciliato in Messina,
Viale San Martino, 338, c/o , rappresentata e Controparte_1
difesa, per procura in atti, dall'avv. LOIACONO MARIO EUGENIO nel cui studio in Messina, Via La Farina, is. 278, con fax n. 090/672797 e p.e.c.: dove dichiara di volere ricevere le Email_1
comunicazioni, elegge domicilio;
PARTE RICORRENTE
E
, nata a [...] il [...], (C.F.: CP_2
, elettivamente domiciliata in Messina, Via Trieste, C.F._3
1, presso lo studio dell'Avv. Salvatore Irrera (CF: – C.F._4
PEC: – FAX: 090.9432369) che la Email_2
1
Panebianco (CF: – PEC: C.F._5
– FAX: 090.6010105), giusta procura in Email_3
atti; PARTE RESISTENTE
E
Con l'intervento del Pubblico Ministero
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso ex artt. 473 bis .12 c.p.c., 473 bis .29 c.p.c. e 473 bis .47
c.p.c. depositato in cancelleria il 09.10.2024, Parte_1
quale amministratore di sostegno di premesso che Parte_2
con sentenza n. 499/2017 del 16.02.2017 il Tribunale di Messina aveva dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto nel Comune di Messina il 24.06.2006 tra e Parte_2
che la sentenza di divorzio aveva confermato "le CP_2
condizioni concordate dalle parti e confermate all'udienza del 13 febbraio
2017"; che in dette condizioni era stato stabilito che lo versasse Parte_2
all'ex coniuge la somma mensile di € 1.000,00 da rivalutare annualmente in base agli indici ISTAT con la previsione che da tale somma, fino alla data di estinzione del mutuo o alla data del trasferimento dell'immobile gravato dal mutuo ipotecario, dovesse essere detratta la somma che lo Parte_2
avrebbe pagato quale quota mensile gravante sull'immobile di proprietà comune, sito a Messina c.da Macchia cpl. Helios;
che in data 22.04.2024 allo era stato nominato un amministratore di sostegno;
che lo Parte_2
dal 14.06.2024 era ricoverato in una casa di riposo;
che le Parte_2
condizioni economiche dello erano, pertanto, mutate;
che Parte_2
successivamente alla sentenza di divorzio lo aveva contratto Parte_2
diversi prestiti anche per acquistare, in data 10.06.2020, l'immobile che in
2 precedenza aveva in comproprietà con la moglie;
che lo aveva Parte_2
sempre versato l'assegno alla moglie nella sua interezza, senza detrarre la quota relativa al mutuo;
che lo continuava a pagare il mutuo Parte_2
contratto per l'acquisto di detto immobile;
che lo aveva subito Parte_2
una riduzione della retribuzione mensile a causa delle gravi condizioni di salute in cui versava;
tutto ciò premesso, chiedeva la revoca o la riduzione dell'assegno divorzile.
Il ricorso veniva trasmesso al Pubblico Ministero che rendeva il proprio parere in data 28/30.10.2024.
Instaurato il contraddittorio, con comparsa depositata il 21.01.2025 si costituiva la quale con testava la fondatezza delle CP_2
domande avversarie, rilevando che lo non aveva subito alcuna Parte_2
riduzione delle proprie entrate mentre lei non aveva avuto alcun miglioramento della propria condizione economica, la quale, al contrario era peggiorata a seguito della morte della madre, che l'aveva sempre sostenuta economicamente con la sua pensione. Osservava che l'assegno divorzile costituiva la sua unica fonte di sostentamento ed ella aveva ormai una età che non le consentiva di accedere al mercato del lavoro, essendole stata, peraltro, riconosciuta una invalidità dell'85 %. Rilevava che lo fin quando aveva avuto la disponibilità delle proprie risorse Parte_2
economiche, aveva mostrato di essere pienamente consapevole della necessità di fornire un sostegno economico all'ex coniuge, che peraltro aveva continuato a prestargli assistenza anche presso la casa di cura ove era ricoverato. Evidenziava, in ogni caso, che la misura dell'assegno divorzile era adeguata alla capacità reddituale delle parti e, comunque, parte ricorrente non aveva documentato una sua riduzione dei redditi, avendo solo allegato una dichiarazione dell'Ospedale Papardo, nella quale si faceva presente che era ormai prossimo il pensionamento per raggiunti limiti di
3 età. Osservava, poi, che le partite debitorie indicate in ricorso e sopravvenute alla pronuncia di divorzio erano state determinate da decisioni assunte consapevolmente dallo che aveva certamente Parte_2
valutato la sostenibilità di tali debiti. Chiedeva, pertanto, il rigetto delle domande avversarie o, in subordine, che la riduzione dell'assegno fosse effettuata in una misura minima.
All'udienza del 23.01.2025 fissata ai sensi dell'art. 473 bis .21 c.p.c., parte ricorrente ribadiva che la situazione economica dello era Parte_2
certamente peggiorata, non solo per i finanziamenti contratti, ma anche per gli esborsi che erano stati necessari a seguito dell'acquisto della casa;
inoltre lo stesso a breve, dal 1 marzo 2025, avrebbe dovuto essere posto in quiescenza con una ulteriore riduzione delle entrate;
infine, osservava che lo si trovava ricoverato presso la casa di cura Parte_2 CP_3
attualmente con spese a carico del SSN ma prossimamente con retta a carico del beneficiario, e che le sue entrate rispetto all'epoca dell'accordo di divorzio si erano certamente ridotte, come si riserva di documentare tale circostanza. Sottolineava, in ogni caso, che l'accordo in ordine all'assegno di divorzio andata rivisto a seguito delle enunciate sopravvenienze e, ai fini di una rinnovata valutazione dei presupposti dell'assegno, sarebbe stato necessario valutare anche la circostanza che il matrimonio aveva avuto brevissima durata e che l'immobile costituente casa coniugale era stato acquistato in regime di comunione dei beni, circostanza della quale la aveva beneficiato, in quanto la stessa era priva di risorse CP_2
economiche idonee ad acquistare il bene.
Il procuratore della resistente eccepiva la carenza di prova di quanto asserito da controparte. Rilevava che lo aveva liberamente Parte_2
concordato prima un assegno di separazione di € 1.500,00 al mese e poi un assegno divorzile di € 1.000,00. Contestava la circostanza che le condizioni
4 economiche dello fossero peggiorate, anche perché non vi era Parte_2
prova dei redditi percepiti in precedenza dallo stesso ed il ricorrente non aveva neppure prodotto le dichiarazioni dei redditi. Osservava, poi, che verosimilmente lo stesso aveva anche un patrimonio immobiliare, essendo noto alla resistente che lo stesso era titolare di un immobile locato a terzi.
Lamentava, inoltre, che parte ricorrente non aveva depositato tutti gli estratti conto relativi ai conti dei quali era titolare ed osservava che i debiti contratti dallo erano il frutto di decisioni prese dallo stesso Parte_2
consapevolmente, mentre le sue condizioni di salute non avevano determinato un aumento delle spese, posto che anche la retta di ricovero era a carico del SSN e che non era nota neppure la effettiva necessità di una prosecuzione dell'attuale ricovero. Ribadiva, infine, che le condizioni economiche della non erano certamente migliorate, ma al CP_2
contrario, erano peggiorate, tenuto conto del fatto che era deceduta la madre della quale la stessa era care giver ed erano venuti meno gli aiuti che la madre forniva alla stessa, mentre doveva escludersi che la CP_2
potesse inserirsi nel mondo del lavoro sia perché invalida sia perché ormai della età di 62 anni.
Alla Successiva udienza del 20.03.2025, il Giudice delegato, preso atto della impossibilità di espletare il tentativo di conciliazione e ritenuto che la causa fosse matura per la decisione senza bisogno di assunzione di mezzi di prova, invitava i procuratori delle parti a precisare le conclusioni e disponeva, quindi, la discussione orale della causa, all'esito della quale riservava di riferire al collegio per la decisione.
Va osservato che i provvedimenti di natura economica che si accompagnano alla pronuncia di divorzio sono soggetti alla clausola implicita del rebus sic stantibus, essendo possibile procedere alla loro revisione quando, come recita l'art. 473 bis .29 c.p.c., “sopravvengano
5 giustificati motivi”, formula identica a quella già adottata dall'art. 9 legge
898/1970, disposizione che è stata sostituita dal nuovo 473 bis .29 c.p.c. a seguito della cosiddetta “Riforma Cartabia” (D. Lgs. 149/2022), sicché anche con riferimento alla nuova disciplina possono essere richiamate le conclusioni cui erano giunti gli interpreti e la giurisprudenza di legittimità con riferimento alla disciplina previgente. Il provvedimento di revisione dell'assegno divorzile postula l'accertamento di una sopravvenuta e significativa modifica delle condizioni economiche degli ex coniugi, secondo una valutazione comparativa idonea ad integrare i giustificati motivi di cui alle menzionate disposizioni (Cass. civ. 03/01/2011 n. 1) o una modifica dei presupposti posti a base della stessa attribuzione dell'assegno. Attraverso il riferimento ai “giustificati motivi” il legislatore ha, infatti, inteso attribuire rilevanza a fatti sopravvenuti alla pronuncia di divorzio, idonei a giustificare una revisione del precedente assetto di interessi.
Quanto alla individuazione dei “giustificati motivi” richiesti dalla norma, si è osservato che con tale espressione il legislatore ha inteso attribuire rilevanza a fatti sopravvenuti alla pronuncia di divorzio, idonei a giustificare una revisione del precedente assetto di interessi. I “motivi sopravvenuti” possono, pertanto, consistere in mutamenti delle condizioni patrimoniali di entrambi gli ex coniugi, o anche di uno solo, in quanto idonei a variare i termini della situazione di fatto e ad alterare l'equilibrio economico dettato in sede di divorzio (così Cass., 1995, n. 9415; 1994, n.
2873; 1993, n. 11326; S.U., 1990, n. 11490, in motivazione).
L'apprezzamento della rilevanza dei fatti sopravvenuti deve essere, poi, compiuta con riguardo alla natura ed alla funzione dell'assegno divorzile, rivolto ad assicurare, in ogni tempo, la disponibilità di quanto necessario al godimento di un tenore di vita “adeguato”.
6 In passato si riteneva che il criterio dell'adeguatezza imponesse solamente una valutazione comparativa della situazione economica della parte istante e del tenore di vita goduto durante il matrimonio (Cass. civ.
13/02/2006 n. 301), mentre recentemente le Sezioni Unite hanno adottato una diversa soluzione, muovendo dal significato del matrimonio come atto di libertà e di auto responsabilità, ed hanno chiarito che occorre tenere conto di tutti gli indicatori stabiliti dalla legge di modo che sia assicurato ad entrambi gli ex coniugi non soltanto il raggiungimento di un grado di autonomia economica tale da garantire l'autosufficienza, ma anche un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, in considerazione delle aspettative professionali ed economiche eventualmente sacrificate, della durata del matrimonio e dell'età del richiedente (Cass. civ. sez. un. 11.07.2018 n. 18287). Va, nondimeno, osservato che i “giustificati motivi” debbono riguardare la situazione di fatto, sicché, secondo le regole generali in materia di ius superveniens, i nuovi criteri giurisprudenziali per l'attribuzione e la determinazione dell'assegno sono applicabili ai rapporti patrimoniali tra coniugi già divorziati, solo quando sia riscontrabile una modificazione dei redditi dell'obbligato o del beneficiario, quale possibile giustificato motivo di aumento, riduzione o soppressione dell'assegno, nel quadro di una rinnovata valutazione comparativa della situazione economica delle parti ed in quanto risulti oggettivamente idonea ad alterare l'equilibrio già determinato al momento della pronuncia di divorzio (Cass. civ. n.
1645/2023) mentre le modifiche intervenute nella disciplina normativa o nella sua interpretazione giurisprudenziale non possono assumere autonomo rilievo (Cass. civ. sez. un. 1119/2020). Infatti, in sede di giudizio di revisione, il giudice non può procedere ad una nuova ed autonoma valutazione dei presupposti o della entità dell'assegno sulla base di una
7 diversa ponderazione delle condizioni economiche delle parti o sulla base della esclusiva considerazione che la disciplina normativa o la sua interpretazione giurisprudenziale ha subito delle modifiche ma, nel pieno rispetto delle valutazioni espresse al momento dell'attribuzione dell'emolumento, deve limitarsi a verificare se, ed in che misura, le circostanze sopravvenute abbiano alterato l'equilibrio in precedenza raggiunto ed ad adeguare l'importo o lo stesso obbligo della contribuzione alla nuova situazione patrimoniale (Cass. civ. 20/06/2014 n. 1414; Cass.
Civ.
7.03.1990 n. 1800; Cass. Civ. 14.11.1992 n. 12235) sulla base delle regole vigenti al momento della pronuncia.
Va osservato che quando la statuizione della quale viene chiesta la revisione sia contenuta nella sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, l'accertamento della novità o meno delle circostanze fattuali, addotte dalla parte a fondamento della chiesta modificazione - rispetto alla situazione presa in considerazione agli effetti della precedente determinazione giudiziale - dell'assegno divorzile, costituisce il proprium del giudizio ex art. 473 bis .29 c.p.c., per cui il riferimento alla condizione economica pregressa delle parti non entra come effetto della intermediazione del precedente giudicato, ma costituisce viceversa componente necessaria e diretta dell'indagine demandata ex novo al giudice della revisione (Cass. civ., Sez. I, 07.09.1995, n. 9415). Ciò significa che tale accertamento deve essere effettuato dal giudice della revisione senza che la parte abbia l'onere di invocare il giudicato esterno ed il termine di paragone è costituito dalla situazione presa in considerazione agli effetti della precedente determinazione giudiziale, mentre la rilevanza dei fatti pregressi e delle ragioni giuridiche non addotte nel giudizio che vi ha dato luogo rimane esclusa in base alla regola generale secondo cui il giudicato copre il dedotto e il deducibile (25/08/2005 n. 1732).
8 E' evidente che in base ai principi generali in materia di onere della prova, ai sensi dell'art. 2697 c.c., incombe sulla parte che agisce per ottenere la modifica dimostrare quale fosse la situazione economica al momento della precedente statuizione ed in qual modo questa sia mutata giustificando una revisione dell'assegno.
Sennonché, nella fattispecie in esame le allegazioni di parte ricorrente sono estremamente generiche e la documentazione reddituale prodotta ampiamente incompleta, sicché deve prendersi atto che parte ricorrente non ha assolto in alcun modo all'onere probatorio su di lei gravante.
In primo luogo, non è noto quali fossero i redditi dello Parte_2
nel 2017, vale a dire quando i coniugi hanno raggiunto l'accordo di divorzio, sicché non è possibile effettuare alcun confronto con la situazione economica attuale, né è sufficiente allegare che dal 1 marzo 2025 lo
è stato posto in quiescenza, poiché non è noto se il trattamento Parte_2
pensionistico sia deteriore rispetto ai redditi da lui percepiti nel 2017.
Peraltro, lo non ha prodotto neppure le più recenti Parte_2
dichiarazioni dei redditi e non ha consentito di verificare in quale misura il suo reddito da lavoro dipendente incidesse sul suo reddito complessivo, avendo la resistente affermato che lo stesso era anche proprietario di immobili che producevano reddito. Infine, lo si è limitato a Parte_2
produrre brevi stralci degli estratti conto, che non consentono di verificare se lo stesso sia titolare di risparmi, né quali siano le sue entrate mensili, anche perché dagli stralci dell'estratto conto prodotto in atti CP_4
risulta che lo stesso effettuava dei “giroconti”, circostanza che rende evidente che lo stesso era titolare di altro conto presso la medesima banca, del quale non ha fornito alcuna informazione. Ciò è, allora, sufficiente per
9 il rigetto delle domande di parte ricorrente. In ogni caso, anche le altre argomentazioni svolte da parte ricorrente non appaiono tali da potere giustificare una revisione delle statuizioni vigenti.
Il ricorrente ha allegato a fondamento della domanda di essere stato sottoposto ad amministrazione di sostegno con provvedimento del
22.04.2024 e che nel provvedimento di apertura della procedura il Giudice
Tutelare aveva evidenziato che lo stesso versava in uno stato confusionale ed a causa delle sue precarie condizioni di salute non poteva continuare a vivere da solo presso la propria abitazione, tanto che era stato ricoverato in r.s.a.. Tale circostanza non è, però, sufficiente per affermare che vi sia stato un peggioramento delle sue condizioni economiche, in mancanza di qualsiasi documentazione relativa ai redditi percepiti ed alle eventuali spese derivanti dalla menzionata patologia, che, peraltro sembra in fase di remissione, alla luce del decreto del Giudice Tutelare del 04.10.2024, da cui emerge che lo stesso amministratore di sostegno aveva riferito che era in corso il rilascio di certificazione medica attestante le “migliorate condizioni psicofisiche”, così come anticipato dai sanitari della
Psicogeriatria D.S.M. Messina Nord, che hanno effettuato la visita domiciliare nella struttura di ricovero il 17/9/2024. In ogni caso il ricorrente, a fronte delle specifiche contestazioni sul punto da parte della resistente, ha ammesso che le spese relative al ricovero in r.s.a. erano state interamente a carico del SSN, mentre non vi sono elementi per ritenere che detto ricovero dovrà proseguire anche dopo la fine del periodo di convenzionamento.
Quanto, poi, alla circostanza che lo abbia assunto dei Parte_2
debiti per potere acquistare la casa coniugale, va osservato che essa è irrilevante poiché la decisione di acquistare la casa coniugale non è indice
10 di un impoverimento, ma al contrario presuppone la disponibilità di risorse economiche idonee ad effettuare un investimento immobiliare, che produce un incremento patrimoniale. Parimenti inconducenti sono, infine, le allegazioni del ricorrente relative agli altri prestiti contratti nel corso degli anni, anche perché la parte non può certamente sottrarsi agli obblighi derivanti dal rapporto matrimoniale creando una esposizione debitoria.
Alla stregua delle superiori considerazioni, le domande avanzate da parte ricorrente vanno integralmente rigettate e parte ricorrente, in base al principio della soccombenza, va condannata al pagamento delle spese di lite che si possono liquidare come in dispositivo, tenuto conto della natura ed entità della causa, della modesta complessità delle questioni trattate e dei parametri di cui al D.M. 147/2002.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, sentiti i procuratori dele parti, visto l'art. 473 bis .29 c.p.c., rigetta ricorso depositato in cancelleria il
09.10.2024 da quale amministratore di Parte_1
sostegno di nei confronti di e Parte_2 CP_2
condanna parte ricorrente al pagamento in favore di parte resistente delle spese processuali, che liquida in complessivi € 2.540,00 per compensi, di cui € 460,00 per fase studio, € 389,00 per fase introduttiva, € 840,00 per fase istruttoria ed € 851,00 per fase decisoria, oltre spese generali nella misura del 15 % dei compensi, I.V.A. e c.p.a.
Così deciso in Messina, nella Camera di Consiglio della 1° sez. civile, il 25/03/2025.
Il Presidente est. dott. Corrado Bonanzinga
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