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Sentenza 2 marzo 2025
Sentenza 2 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sciacca, sentenza 02/03/2025, n. 91 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sciacca |
| Numero : | 91 |
| Data del deposito : | 2 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SCIACCA
Il Tribunale in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Valentina Stabile, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1280 del Ruolo Generale degli Affari
Civili Contenziosi dell'anno 2019, vertente
TRA
, C.F. , elettiva- Parte_1 C.F._1
mente domiciliato all'indirizzo pec
[...]
in uso all'Avv. Parla Rita, che lo rap- Email_1
presenta e difende giusta procura agli atti
- Attore -
CONTRO
C.F. , in persona del Controparte_1 P.IVA_1
legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata all'indirizzo pec in uso Email_2
all'Avv. Sclafani Luca, che la rappresenta e difende giusta procura agli atti
- Convenuta -
E CONTRO
, C.F. e Controparte_2 C.F._2
C.F. CP_3 C.F._3
- Convenuti contumaci -
Tribunale di Sciacca OGGETTO: lesione personale.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: all'udienza del 06/11/2024 le parti hanno concluso come da verbale in pari data, al quale si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO
Con atto di citazione ritualmente notificato alle
contro
- parti, ha adito in giudizio Parte_1 Controparte_1
e lamentando
[...] Controparte_2 CP_3
di essere stato vittima di un incidente stradale occorso sulla strada statale 115 lungo il rettilineo compreso tra gli svincoli di Borgo Bonsignore e Seccagrande in data 23/08/2017 alle ore 21:30 circa, mentre era alla guida del motociclo TRIUMPH
Street Triple targato DJ20195, con passeggera la propria mo- glie, . Persona_1
L'attore ha dedotto di essere stato in particolare tampo- nato dall'autovettura TOYOTA Yaris targato ER492WW di proprietà di , assicurata con la società Controparte_2
convenuta e condotta da il quale circolando CP_3
ad alta velocità e a fari spenti, avrebbe superato il motociclo
TI TE condotto da e impattato Controparte_4
contro il motociclo guidato da esso attore.
A seguito dell'impatto, e della caduta dal proprio mezzo,
l' ha riportato “frattura delle vertebre D11 e D12, oltre Pt_1
a varie escoriazioni e trauma da schiacciamento del 1° dito della mano destra”.
Tribunale di Sciacca
- 2 - Ciononostante, la polizia stradale di Sciacca, intervenuta nelle immediatezze del sinistro, ricostruiva la dinamica nel senso di una corresponsabilità dell'attore poiché “Il sig. Per_2
ne proveniente dal piazzale dall'area di servizio denominata
(EX Q8) Giardinello, si immetteva sulla SS.115, effettuando la manovra di svolta a sinistra senza fermarsi e dare la prece- denza ai veicoli circolanti”, mentre entrava in CP_3
collisione con il motoveicolo dell'attore perché “procedeva ad una velocità non commisurata alle condizioni della strada”.
L'attore ha contestato tale ricostruzione, sostenendo che: “l'area del sinistro ricadeva a significativa distanza dal varco di uscita dall'Area di servizio Giuardinello…non corri- sponde al vero che il motociclo non rispettava la precedenza uscendo dalla stazione di servizio e ciò emerge in maniera la- palissiana dalla posizione dello stesso subito dopo l'urto, posi- zione descritta dagli accertatori a molti metri di distanza dal predetto incrocio… a seguito dei calcoli effettuati dall'Ing.
[...]
risulta inconfutabile quanto accertato dalle autorità, ovve- Per_3
ro che la velocità di percorrenza del convenuto non era ade- guata ai limiti stabiliti per il tratto stradale (70 KM/H), la Toyo- ta Yaris, infatti, percorreva il predetto tratto di strada ad una velocità fra i 120 ei 130 KM/H… il conducente dalla autovet- tura Toyota Yaris non abbia posto in essere nessuna manovra
d'emergenza al fine di evitare l'impatto”.
L'attore ha soprattutto contestato il modus operandi de-
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- 3 - gli accertatori intervenuti sul luogo del sinistro, che non avrebbero approfondito elementi fondamentali per la rico- struzione della dinamica dello stesso, quali il luogo di prove- nienza dell'autovettura, la velocità dei veicoli, il punto d'urto, le tracce di frenata, la posizione di veicoli post-urto, senza nemmeno raccogliere le testimonianze delle persone presenti al momento dell'accaduto: tutti elementi da cui sarebbe emerso che la Toyota Yaris proveniva ad alta velocità dalla ci- tata stazione di servizio, a fari spenti e senza rispettare la di- stanza di sicurezza e le altre norme di prudenza da adottare durante il sorpasso dei veicoli.
Né gli accertatori avrebbero sottoposto ad alcooltest come invece avvenuto per l'attore. CP_3
In fase stragiudiziale l' tentava di ottenere il ri- Pt_1
sarcimento ritenuto conforme a giustizia da parte della socie- tà assicuratrice, avvalendosi della società “ Controparte_5
, la quale ultima otteneva risposta di apertura
[...]
del sinistro in data 29/01/2018; il 19/09/2018, stante il ri- tardo nella prosecuzione della fase accertativa, la società sollecitava la perizia sui veicoli coinvolti nel si- CP_5
nistro e sulla persona del danneggiato.
Svolte le perizie, la società convenuta in data
21/02/2019 formulava l'offerta risarcitoria di euro 14.900,00 dopo avere attribuito la responsabilità nella causazione del sinistro all'attore nella misura del 70%.
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- 4 - L'attore tratteneva la somma a titolo di acconto sul mag- giore danno lamentato, mentre alcuna offerta gli è mai perve- nuta per i danni materiali al motociclo, per la cui riparazione occorrerebbero euro 7.187,34 oltre I.V.A., sebbene la società
“Rosso s.r.l.”, fiduciaria della compagnia convenuta, ne abbia quantificato il valore commerciale in euro 2.600,00, cui tut- tavia andrebbero aggiunte le spese di rottamazione e quelle effettuate per una nuova immatricolazione, al bollo non godu- to e al fermo recupero analogo mezzo.
In data 02/09/2019 l'attore invitava le controparti alla stipula di una convenzione assistita, senza sortire adesione.
Prima di avanzare richiesta risarcitoria, l'attore ha evi- denziato che a causa dell'illecito subìto avrebbe interrotto il motociclismo praticato sin da piccolo, tenuto conto che le le- sioni permanenti alla colonna vertebrale diagnosticategli sa- rebbero incompatibili con l'attività di conduzione di un moto- ciclo.
In conclusione, sulla scorta della relazione di parte ver- sata agli atti, egli ha quantificato la lesione alla salute in cor- rispondenza del 13% per danno permanente, a giorni 70 per danno temporaneo al 100%, giorni 30 al 75%, giorni 25 al
50% e giorni 75 al 25%, da incrementare a titolo di persona- lizzazione e decurtare per acconto ricevuto, per un totale di euro 76.570,16; oltre a euro 2.600,00, più spese di rottama- zione, nuova immatricolazione, bollo non goduto e fermo re-
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- 5 - cupero analogo mezzo, per il danno materiale al motociclo;
infine, le spese, competenze e onorari del giudizio, da distrar- si in favore del procuratore che si dichiara antistatario.
Costituitasi in giudizio, ha riba- Controparte_1
dito la correttezza delle proprie valutazioni, a supporto delle quali ha richiamato il verbale di accertamento degli operatori di p.s. intervenuti sui luoghi del sinistro ed epilogato con la sanzione amministrativa spiccata nei confronti sia di
[...]
per violazione dell'art. 145, commi 6 e 10 C.d.S. Parte_2
(omessa precedenza), sia di per violazione CP_3
dell'art. 141, commi 2 e 11, C.d.S. (omesso controllo del vei- colo).
La causa è stata istruita in modo documentale, con l'interrogatorio formale di l'escussione di CP_3
due testimoni e l'espletamento di una consulenza medi- co/legale a firma del dott. ; poi rinviata per Persona_4
precisazione delle conclusioni all'udienza che precede e, infi- ne, trattenuta in decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Tanto premesso in fatto, si osserva
IN DIRITTO
La domanda avanzata dall'attore è fondata nell'an.
Prima di affrontare il merito della vicenda, occorre di- chiarare la contumacia di e Controparte_2 CP_3
raggiunti da regolare vocatio in ius e non costituitisi
[...]
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- 6 - in giudizio.
Passando all'analisi della vicenda, essa, avendo interes- sato soggetti non legati fra loro da precedenti accordi obbliga- tori di natura civile, rientra nell'alveo dell'illecito aquiliano, il cui accertamento è dall'art. 2043 c.c. subordinato alla dimo- strazione da parte del soggetto danneggiato di tutti i suoi elementi costitutivi, vale a dire condotta materiale commissi- va od omissiva, dolo o colpa del danneggiante, danno conse- guenza e nesso di causalità fra i predetti elementi.
Nel caso di sinistri stradali coinvolgenti più mezzi, sul nesso di causalità interviene pure l'art. 2054 co. 2 c.c.: “Nel caso di scontro tra veicoli si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a pro- durre il danno subito dai singoli veicoli”.
Completa il quadro normativo sul nesso causale, grazie al rinvio operato dall'art. 2056 c.c., l'art 1227 c.c.: “Se il fatto colposo del creditore ha concorso a cagionare il danno, il risar- cimento è diminuito secondo la gravità della colpa e l'entità delle conseguenze che ne sono derivate. Il risarcimento non è dovuto per i danni che il creditore avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza”.
L'art. 2054 c.c. ha però valenza “residuale”, limitata, cioè, all'ipotesi di concreta impossibilità della determinazione dell'incidenza causale delle condotte di tutti i conducenti;
la norma è dunque applicabile soltanto laddove permanga il
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- 7 - dubbio sull'effettiva responsabilità esclusiva o preponderante dell'uno o dell'altro soggetto coinvolto nel sinistro stradale (di recente Cass., sez. III civ., ord. n. 15152 del 30/05/2023).
In altre parole, ove risulti accertata l'esclusiva colpa di uno soltanto dei conducenti, l'altro non subisce gli effetti del- la presunzione e, pertanto, non è tenuto a provare di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno.
È giocoforza che la responsabilità delle persone coinvol- te, versandosi in una fattispecie di illecito aquiliano, postula la violazione delle regole generali di comportamento e/o, nella fattispecie di incidente stradale, di quelle dettate dal D.lgs.
285/1992 (C.d.S.).
Ebbene, il versante probatorio dell'odierno giudizio si connota per l'esistenza di un verbale di accertamento operato da agenti di pubblica sicurezza ed è completato dal principio di non contestazione ex art. 115 c.p.c., dalle dichiarazioni te- stimoniali e dallo strumento delle presunzioni.
In primo luogo, non risulta contestata la violazione dell'art. 141, commi 2 e 11, C.d.S. da parte di CP_6
colpevole di non avere controllato l'autovettura da lui
[...]
condotta in fase di soprasso dei motocicli incontrati sulla propria marcia, finendo per tamponare la TRIUMPH Street
Triple condotta dall'attore, causandone la caduta.
Tale circostanza è stata riferita anche dai testimoni ocu- lari e , escussi in udienza, Controparte_4 Testimone_1
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- 8 - i quali hanno confermato i capitoli della memoria istruttoria dell'attore, fra cui “Vero è che al momento dell'impatto la moto di si trovava già immessa sulla corsia in posi- Parte_1
zione rettilinea e quindi all'interno della propria carreggiata…
Vero è che l'impatto è avvenuto a notevole distanza dall'uscita del rifornimento di benzina Q8”.
Con la propria deposizione, ha inoltre CP_3
confermato che “Mi sono ritrovato all'improvviso la moto da- vanti, in prossimità del benzinaio, e non ho fatto nemmeno in tempo a frenare”.
A questo punto, non si può fare a meno di valutare il va- lore probatorio del verbale di accertamento della p.s. versato agli atti, da cui emerge la corresponsabilità di tutte le parti.
Noto come il verbale di accertamento di una violazione amministrativa (fra cui è compresa l'infrazione a una norma del codice della strada) ha natura di atto pubblico, il quale, a mente dell'art. 2700 c.c., fa piena prova fino a querela di falso della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato, delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta come avvenuti in sua presenza o da lui compiuti.
Mentre la prova contraria sulle circostanze di fatto della violazione non attestate nel verbale di accertamento come av- venute alla presenza del pubblico ufficiale, o rispetto alle quali l'atto non è suscettibile di fede privilegiata per una sua
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- 9 - irrisolvibile contraddittorietà oggettiva, è esprimibile nel giu- dizio in corso, la prova contraria per ogni questione concer- nente l'alterazione nel verbale, pur se involontaria o dovuta a cause accidentali, della realtà degli accadimenti e dell'effettivo svolgersi dei fatti alla presenza del pubblico uffi- ciale è riservata al giudizio di querela di falso a norma degli artt. 2702 c.c. e 221 c.p.c., strumento volto anche a saggiare la correttezza dell'operato del pubblico ufficiale (Cass., sez. un. civ., sent. n. 17355 del 24/07/2009).
In particolare, gli accertamenti operati in cotal modo comprendono una parte ricostruttiva e una valutativa, in re- lazione alle quali “Il verbale di accertamento dell'infrazione stradale fa piena prova fino a querela di falso in ordine ai fatti accertati visivamente dai verbalizzanti o relativi alla fase stati- ca dell'incidente, quale risultava al momento del loro interven- to” (Cass., sez. II civ., ord. n. 28149 del 27/09/2022).
Sebbene nell'odierno giudizio nessuna parte abbia pro- posto querela di falso, la fede privilegiata del verbale di accer- tamento versato agli atti è comunque limitato agli aspetti in- dicati dall'art. 2700 c.c. cit., mentre la sua parte “valutativa”, esito, cioè, di ipotesi ricostruttive elaborate dagli operatori in- tervenuti suoi luoghi in un momento successivo all'accaduto, ben possono essere rimesse in discussione secondo le regole probatorie ordinarie.
È quanto avvenuto nel caso di specie, in cui la ricostru-
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- 10 - zione sulla corresponsabilità dell'attore espressa da valuta- zione degli operatori di p.s. non collima con quanto emerso dalla dinamica probatoria sviluppatasi in giudizio.
Non trova, difatti, riscontro esterno la circostanza se- condo cui non avrebbe rispettato la prece- Parte_1
denza dell'autovettura guidata dal convenuto all'atto di im- mettersi sulla carreggiata di percorrenza mentre usciva dalla stazione di servizio.
Anzi, dalla relazione dettagliata a firma dell'Ing. Per_5
, consulente dell'attore, priva di autonomo valore pro-
[...]
batorio ma liberamente apprezzabile dal giudicante a suppor- to del proprio convincimento (cfr. Cass., sez. III civ., sent n.
18303 del 18/09/2015), emerge, con il suffragio di modelli matematici ivi indicati, che “la manovra di svolta sarebbe sta- ta portata sostanzialmente a termine, come dimostra la tipolo- gia delle deformazioni riportate dai veicoli. Le deformazioni del motociclo escludono un contatto diretto sulla fiancata, ciò che sarebbe avvenuto se l'urto si fosse concretizzato mentre il con- ducente stava svoltando. D'altro canto, il moto post urto del motociclo, svoltosi interamente sulla carreggiata stradale, im- pone di assumere che la forza impulsiva dell'urto da retro
(tamponamento) aveva direzione coincidente con la direzione
(rettilinea) della strada… Alla luce delle considerazioni sopra esposte, non appare possano esserci dubbi sul fatto che la col- lisione fra la vettura Toyota e il motociclo RI non si verifi-
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- 11 - cò dove ritiene la Polstrada senza alcuna argomentazione tecnica, ma si verificò nei pressi della sezione stradale in cui furono soccorsi i passeggeri del motociclo, area non lontana dal punto in cui fu rinvenuta in posizione di quiete la stessa
Toyota”.
La parte valutativa operata dagli operati di p.s., carente di modelli matematici a supporto, trova allora smentita da una valutazione scientificamente valida fornita dall'attore, il cui motociclo, per il fatto di essere stato tamponato dall'autovettura guidata dal convenuto ad una velocità evi- dentemente maggiore di quella dello stesso motociclo, non consente di avvalersi della presunzione di corresponsabilità ex art. 2054 c.c, in assenza, giova ribadire, di adeguate prove in grado di dimostrare il contrario.
Superato il dubbio sull'an, e sulla conseguente applica- bilità dell'art. 1227 c.c., si può ora affrontare il punto nodale della vicenda, cioè il quantum risarcitorio.
Sul versante del danno alla persona, la perizia espletata ha fornito il seguente quadro medico/legale:
- “L'odierno attore, seppur la fase attuale sia da conside- rare esitale, a causa dell'alterazione della meccanica ar- ticolare del rachide che predispone ad episodi di rachial- gia, necessiterà di terapia riabilitativa e trattamenti fisio- terapici ciclici in cronico;
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- 12 - - I postumi sono stabilizzati e non sono passibili di peggio- ramento. D'altro canto, i trattamenti non possono incide- re in modo significativamente migliorativo, tanto che il trattamento riabilitativo e fisioterapico ciclico è consigliato per trattare eventuali recidive dolorose;
- nel caso in oggetto il periziato ha riportato… Esiti di frat- tura del corpo vertebrale di D11 con schiacciamento o re- sidua cuneizzazione (ed) Esiti di frattura del corpo verte- brale di D12 da schiacciamento, con residua cuneizza- zione;
- si considera adeguato il seguente periodo di inabilità:
Inabilità temporanea totale: 70 (settanta) Inabilità tempo- ranea biologica parziale al 75%: 50 (cinquanta) Inabilità temporanea biologica parziale al 50%: 50 (cinquanta)
Inabilità temporanea biologica parziale al 25%: 30 (tren- ta);
- appare congrua una valutazione percentuale complessi- va di danno biologico nella misura del 11% (undici per- cento)”;
- Le spese mediche sostenute successivamente al sinistro
e documentate per spese farmaceutiche, pagamenti tic- ket sanitari, visite specialistiche, accertamenti ammonta- no ad euro 700,56, cui aggiungere euro 366 per una consulenza tecnica di parte, per un totale di euro
1066,56. Tali spese sono state congrue e necessarie.
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- 13 - Il Tribunale deve considerare anche gli elaborati dei
Consulenti di parte, mera allegazione difensiva priva di auto- nomo valore probatorio ma liberamente apprezzabili dal giu- dicante (Cass., sent n. 18303/2015 cit.).
Il confronto fra le C.T.P. e la C.T.U. permette di conside- rare congrua la percentuale dei pregiudizi alla salute risul- tanti in perizia, conformi alle caratteristiche dell'accaduto.
Prima di procedere alla monetizzazione delle lesioni ac- certate, è bene anteporre delle brevi riflessioni teoriche.
Per la liquidazione, necessariamente equitativa (in con- siderazione della natura squisitamente non patrimoniale dei beni attinti e dei pregiudizi conseguitine) del danno non pa- trimoniale alla salute, il Tribunale adotta i parametri e valori indicati nelle Tabelle già in uso presso il Tribunale di Milano, cui i giudici di legittimità hanno riconosciuto una “vocazione” nazionale, indicandoli come parametri equi, idonei a garanti- re la parità di trattamento e applicabili in tutti i casi in cui la fattispecie concreta non presenti peculiarità che suggeriscano di incrementarne o ridurne l'entità (Cass., Sez. 3 civ., sent. n.
14402 del 30/06/2011).
I valori tabellari in questione tengono conto dei princìpi espressi dalle Sezioni Unite della Suprema Corte nelle note pronunce dell'11/11/2008 (nn. 26972, 26973, 26974 e
26975), nonché dalle successive pronunce delle sezioni sem- plici (ex multis Cass., Sez. III civ., Ord. n. 15733 del
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- 14 - 17/05/2022), muovendo proprio dall'esigenza di riaffermare il principio dell'autonomia del danno morale rispetto al danno biologico, atteso che il sintagma “danno morale” non è suscet- tibile di accertamento medico-legale e si sostanzia nella rap- presentazione di uno stato d'animo di sofferenza interiore che prescinde del tutto (pur potendole influenzare) dalle vicende dinamico-relazionali della vita del danneggiato.
A tanto consegue che nel procedere alla liquidazione del danno alla salute il giudice di merito deve necessariamente accertare l'esistenza, nel singolo caso, di un eventuale con- corso del danno dinamico-relazionale e del danno morale e, solo in caso di positivo accertamento dell'esistenza (anche) di quest'ultimo, determinare il quantum risarcitorio applicando integralmente le tabelle di Milano nella versione più recente, che prevedono la liquidazione di entrambe le voci di danno con indicazione di due valori separati e riferiti specificamente a ciascuna delle citate componenti del nocumento sofferto, sotto le nuove diciture di danno “biologico/dinamico- relazionale” e “morale da sofferenza soggettiva interiore”.
La voce di danno conseguente alle lesione dell'integrità psicofisica della persona suscettibile di accertamento medico- legale ma in termini di dolore e sofferenza soggettiva se da un lato può ritenersi provata in via presuntiva con riferimento al tipo di lesione patita, al grado della menomazione permanen- te, alla durata del periodo di malattia, ai trattamenti chirur-
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- 15 - gici e alle terapie praticate, alle ripercussioni degli uni e degli altri sulle normali abitudini di vita della persona, dall'altro presuppone l'assolvimento, da parte della persona danneggia- ta, dell'onere di allegazione sul punto, non potendo l'applicazione della Tabella esonerare il giudice dall'obbligo di motivazione in ordine al preventivo necessario accertamento dell'an debeatur e alla congruità degli importi liquidati, in re- lazione alle circostanze di fatto allegate e provate dalle parti nella fattispecie concreta, anche sulla base delle emergenze della C.T.U.
Ulteriore riflessione va fatta per la personalizzazione del
“danno dinamico-relazionale” (prima “biologico”).
Giusto ricordare che il grado di invalidità permanente indicato dal medico legale di per sé esprime, in misura per- centuale, la sintesi di tutte le conseguenze ordinarie che una determinata menomazione si presume riverberi sullo svolgi- mento delle attività comuni di ogni persona;
si tratta delle conseguenze necessariamente comuni che patiscono tutte le persone che presentino quel grado di invalidità provocato da circostanze concrete analoghe o simili.
Quando, invece, si registrano elementi peculiari, ben dimostrati dal danneggiato, in grado di rendere il pregiudizio patito dalla vittima diverso e maggiore rispetto ai casi consi- mili, è consentito al Giudice, con motivazione analitica e non stereotipata, di incrementare le somme dovute a titolo risarci-
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- 16 - torio, in sede di personalizzazione della liquidazione, senza incorrere nella duplicazione del risarcimento, sempre vietata
(Cass., sez. III civ., sent. n. 109127 del 07/05/2018).
A ben guardare, nella fattispecie all'odierna attenzione, la gravità delle lesioni patite da e l'assenza Parte_1
di elementi peculiari afferenti alla sua situazione personale conducono alla liquidazione del danno biologico nella sua duplice componente dinamico relazionale/morale soggettiva, senza, tuttavia, possibilità di personalizzazione, per carenza, giova ribadire, di quegli elementi peculiari in grado di far ri- tenere le lesioni subite dal danneggiato più gravi rispetto a quelle tipicamente connesse al tipo di nocumento biologico accertato;
ciò, a maggior ragione, ove si consideri l'importanza, in termini percentuali, del danno permanente quantificato in sede medico-legale e la non necessità di inter- venti chirurgici o trattamenti antalgici in atto.
Non v'è agli atti, invero, alcun sicuro appiglio scientifico cui potere ricondurre l'impossibilità dell'attore di guidare in futuro un motociclo, non potendosi ritenere tale la mera pos- sibilità di episodi dolorosi della parte anatomica coinvolta nel senso indicato dal Perito.
Certo, viceversa, il danno da lucro cessante, esito del ri- tardato pagamento della legittima pretesa monetaria e consi- stente nella perdita dei frutti che il danneggiato avrebbe po- tuto trarre dalla somma dovuta se questa fosse stata tempe-
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- 17 - stivamente corrisposta.
Tenuto conto della natura (debito di valore) dell'obbligazione risarcitoria in parola e dei criteri ormai co- stanti in giurisprudenza, la quantificazione di tale lucro ces- sante è necessariamente equitativa e consiste nel devalutare, prima, l'importo liquidato a titolo di danno non patrimoniale al momento del sinistro e applicare, dopo, l'interesse com- pensativo al tasso legale sulla somma rivalutata anno per anno.
Anche tale danno è però liquidato solo se provato, sep- pure con il ricorso a indici presuntivi (Cass., sez. un. civ., sent. n. 1712 del 17/02/1995).
Nel caso di specie, la presunzione è insita nella richiesta risarcitoria avanzata immediatamente all'assicurazione e tesa a ottenere la giusta somma, che sarebbe stata usata per ri- pristinare tempestivamente il nocumento subìto e così trarne vantaggi.
Trasponendo quanto detto al caso odierno, la liquidazio- ne dei danni non patrimoniali alla salute di Parte_3
lo deve avvenire nel modo seguente:
- l'invalidità permanete all'11% a persona di anni 34 al momento del sinistro corrisponde a euro 31.875,00 a titolo di “danno non patrimoniale (nella duplice compo- nente dinamico relazionale/morale soggettivo);
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- 18 - - l'inabilità temporanea, calcolata sul parametro di euro
115,00 al giorno, è stata totale per giorni 70 corrispon- dente a euro 8.050,00, al 75% per giorni 50 pari a
4.312,50, al 50% per giorni 50 pari a euro 2.875,00, e al 25% per giorni 30 pari a euro 862,50; la spettanza complessiva è dunque pari a euro 16.100,00
Dalla somma delle voci di danno, euro 47.975,00, vanno decurtati euro 14.900,00 ricevuti a titolo di acconto, alla stregua del principio secondo cui “qualora prima della liqui- dazione definitiva del danno da fatto illecito, il responsabile versi un acconto al danneggiato, tale pagamento va sottratto dal credito risarcitorio, non secondo i criteri di cui all'art. 1194
c.c. (applicabile solo alle obbligazioni di valuta, non a quelle di valore quale il credito risarcitorio per danno aquiliano), ma de- valutando alla data dell'evento dannoso sia il credito risarcito- rio (se liquidato in moneta attuale) che l'acconto versato;
de- traendo quest'ultimo dal primo e calcolando sulla differenza il danno da ritardato adempimento (c.d. interessi compensativi)”
(Cass., sez. III civ., sent n. 6357 del 21/03/2011; di recente
Cass., Sez. I civ., Sent. n. 159 del 03/01/2024).
Nel rispetto del superiore principio, la somma spettante al danneggiato al netto dell'acconto, prima devalutata al gior- no del sinistro e poi rivalutata secondo gli indici ISTAT, è pari a euro 36.283,80 (di cui euro 3.208,80 a titolo di interessi).
Sull'importo finale sono inoltre dovuti gli interessi mora-
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- 19 - tori al tasso legale dalla decisione al saldo.
In ultima analisi, ci si deve soffermare sui danni patri- moniali di cui parte attrice ha chiesto il rimborso.
In primo luogo, il pregiudizio al motociclo, su cui si è re- gistrata la dicotomia fra il valore di mercato e il valore di ri- parazione del mezzo, richiede talune precisazioni.
La norma di riferimento è l'art. 2058 c.c.: “Il danneggiato può chiedere la reintegrazione in forma specifica, qualora sia in tutto o in parte possibile. Tuttavia il giudice può disporre che il risarcimento avvenga solo per equivalente, se la reintegra- zione in forma specifica risulta eccessivamente onerosa per il debitore”.
La norma tenta di contemperare le opposte esigenze del risarcimento in forma specifica e della non eccessiva onerosi- tà per il debitore, alla luce dei princìpi di solidarietà sociale ex art. 2 Cost e del divieto di arricchimento in materia di ri- sarcimento del danno.
Le due modalità di risarcimento si pongono, fra loro, in un rapporto di regola ed eccezione: ai sensi del co. 1 il dan- neggiato può chiedere, seguendo la modalità ordinaria, la reintegrazione in forma specifica, oggettivamente parametrata sui costi necessari per la riparazione dei beni, volta a ripristi- nare la situazione patrimoniale lesa;
ai sensi del co. 2, il Giu- dice può invece disporre il risarcimento per equivalente, cal- colato con la differenza tra il valore del bene prima e dopo il
Tribunale di Sciacca
- 20 - danno, se la reintegrazione in forma specifica risulta eccessi- vamente onerosa per il debitore.
Con riferimento ai sinistri stradali, l'eccessiva onerosità si ha quando il costo totale delle riparazioni atte a riportare il veicolo nello stato antecedente al sinistro superi notevolmen- te il suo valore di mercato, il risarcimento risultando eccessi- vamente oneroso per il danneggiante e possibile fonte di in- debita locupletazione del danneggiato (Cass., sez. III civ., ord.
n. 10686 del 20/04/2023).
Il divieto di arricchimento è invero desumibile dall'art. 1223 c.c., laddove prescrive che il risarcimento debba ricom- prendere tanto la perdita subita quanto il mancato guadagno, purché entrambe le voci siano “conseguenza immediata” dell'illecito: da ciò la necessità di computare, ai fini quantifi- catori, anche i vantaggi direttamente riconnessi all'illecito, in guisa da ricollocare il danneggiato nella stessa curva di indif- ferenza in cui si sarebbe trovato se non avesse subito l'illecito, evitando che possa arricchirsi nonostante sia stato vittima di un fatto illecito (Cass., sez. Un. civ., sent. n. 12565 del 22/05/2018).
A titolo esemplificativo, si può fare riferimento al mag- giore valore di mercato che il bene raggiungerebbe una volta riparato, laddove di molto superiore al prezzo di mercato che il bene aveva ante sinistro.
Tuttavia, partendo dal principio fondamentale secondo il
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- 21 - quale il risarcimento del danno da responsabilità aquiliana ha la funzione di porre il patrimonio del danneggiato nello stesso stato in cui si sarebbe trovato se l'illecito non si fosse verificato, appare evidente come il criterio del risarcimento secondo il valore ante-sinistro del mezzo non possa costituire l'unico parametro di valutazione del Giudice.
Allo scopo di un'eventuale riduzione della misura del ri- sarcimento, il Giudice, oltre al valore ante-sinistro del mezzo, deve tenere conto anche di altri parametri (quali, la vetustà del veicolo, il deprezzamento subìto a seguito dell'incidente, la natura e l'entità delle riparazioni effettuate, la maggiore funzionalità che le stesse potrebbero garantire al mezzo, ecc.), mentre, al fine di reintegrare il patrimonio ex ante del danneggiato, il danno dovrà essere “maggiorato della spesa di demolizione del relitto e di quella di immatricolazione del nuovo veicolo” (Cass., sez. VI – 3 civ., ord. n. 9367 del 28/04/2014).
Orbene, nessuna prova è stata fornita da parte attrice né dell'avvenuta riparazione, dal costo di per sé di gran lunga superiore al valore di mercato quantificato, senza prova con- traria, dalla Compagnia assicuratrice;
né dei costi di rotta- mazione, vendita, dell'equivalente per il tempo impiegato tra la rottamazione del mezzo danneggiato e il reperimento sul mercato di un'altra simile, ed altri costi simili eventualmente affrontati.
Da ciò discende il riconoscimento di soli euro 2.600,00
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- 22 - per il pregiudizio al motociclo, equivalente al suo valore di mercato.
Venendo alle spese reclamate dagli attori, giova ricordare che l'art. 9 co. 2 D.P.R. 254/2006, emanato in applicazione dell'art. 150 co. 1 D.lgs. 209/2005 che esclude il rimborso per le spese di assistenza stragiudiziali diverse da quelle me- dico-legali nell'ipotesi di accettazione della somma offerta dall'impresa di assicurazioni, è limitato alle procedure di in- dennizzo diretto a carico del proprio assicuratore ex art. 149
C.d.s.., non anche alla procedura diretta nei confronti dell'assicuratore del danneggiante.
La norma è stata tuttavia oggetto di pronunce da parte della Corte costituzionale, al fine di ricondurla al rispetto del diritto di difesa ex art. 24 Cost, onde consentire in qualsiasi procedura di indennizzo anche il rimborso delle spese legali affrontate dal danneggiato tutte le volte in cui l'assistenza sia risultata utile (Corte Cost., ord. n. 192 del 28/05/2010).
A precisazione di quanto assunto dal Giudice delle Leggi
è intervenuta la Corte di Cassazione, affermando che la nor- ma si deve applicare alla luce dell'art. 24 Cost., sicché le spe- se legali sono comunque dovute se il sinistro presentava par- ticolari problemi giuridici, ovvero in assenza di una reale as- sistenza prestata dall'assicuratore (Cass., sez. III civ., sent. n.
3266 del 19/02/2016).
Le spese legali stragiudiziali sostenute dal danneggiato
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- 23 - hanno natura di danno emergente e consistono nel costo so- stenuto per l'attività svolta dal soggetto abilitato all'assistenza legale nella fase precontenziosa, con differenza fra queste spese stragiudiziali e quelle liquidate all'esito del giudizio ex art. 91 e ss c.p.c. (Cass., sez. III civ., n. 11154 del
29/05/2015).
Trattandosi di danno emergente, le spese legali soggiac- ciono alle regole delle altre voci di danno, sicché esse an- dranno domandate, allegate e provate (Cass., Sez. Un. civ.,
Sent. n. n. 16990 del 10/07/2017); non saranno perciò ripe- tibili le spese che il danneggiato avrebbe potuto evitare usan- do l'ordinaria diligenza, in accordo con l'art. 1227 co. 1 c.c., o sostenute in misura sproporzionata all'ammontare del danno, ex art. 1227 co. 2 c.c., o per le quali non vi sia nesso di causa con il fatto illecito assicurato (Cass., Sez. VI – 3 civ., Ord. n.
2644 del 02/02/2018).
Nel caso di specie non è di certo discutibile l'utilità dell'assistenza legale prestata da in fase stra- CP_5
giudiziale in favore dell'attore, stante la complessità fattuale e giuridica della vicenda e dei solleciti fatti.
La spesa sostenuta di euro 1.817,00 è comprovata dalla fattura quietanzata rilasciata da e versata agli CP_5
atti, diversamente da quanto avvenuto in ordine alla fattura emessa dal C.T.P., ing , che reca l'indicazione Persona_5
del pagamento ad opera di “G.S. Gestione sinistri” e non
Tribunale di Sciacca
- 24 - dell'attore.
Vanno corrisposte a titolo di danno emergente anche le spese mediche affrontate dall'attore e ritenute congrue dal
C.T.U. nella misura di euro 700,56, mentre vanno escluse le spese per la C.T.P. medico legale, della cui fattura quietanza- ta non v'è traccia.
I costi del processo seguono la soccombenza e, previa rettifica in diminuzione del valore della causa esito della deci- sione del Tribunale, si liquidano in euro 3.809,00, oltre al rimborso spese forfettarie del 15%, IVA e CPA, a titolo di compensi professionali secondo i parametri minimi di cui al
D.M. 55/2014; euro 518,00 a titolo di c.u. sul valore della causa accertato dal Tribunale, euro 27,00 per spese forfettiz- zate ed euro 20,48 per spese di notificazione.
Le superiori spese di lite vanno corrisposte dalle parti convenute, in solido fra loro, direttamente al procuratore di parte attrice dichiaratosi antistatario.
Le spese della CTU, liquidate con sperato decreto, vanno poste per intero sulle parti convenute in solido fra loro.
P.Q.M.
Il Tribunale di Sciacca, in composizione monocratica, defini- tivamente decidendo all'esito della causa in epigrafe:
DICHIARA la contumacia di e Controparte_2
; CP_3
CONDANNA in persona del le- Controparte_1
Tribunale di Sciacca
- 25 - gale rapp.te p.t., e Controparte_2 CP_7
in solido fra loro, al pagamento in favore di
[...] Pt_1
della somma di euro 2.600,00 a titolo di danno
[...]
patrimoniale, euro 700,56 per rimborso spese medico/legali, euro 1.817,00 a titolo di danno emergente, ed euro 36.283,80
(di cui euro 3.208,80 a titolo di interessi) a titolo di risarci- mento del danno non patrimoniale, oltre interessi dalla deci- sione al saldo;
CONDANNA Controparte_1 CP_2
e , a rifondere, in solido fra loro, le
[...] CP_3
spese di lite sostenute da e liquidate in Parte_1
euro 3.809,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e CPA, nonché eu- ro 565,48 per rimborso spese vive, da corrispondere diretta- mente al procuratore antistatario;
PONE le spese per la C.T.U., liquidate con sperato decre- to, a carico di Controparte_1 CP_2
e , in solido fra loro.
[...] CP_3
Così deciso in Sciacca, 1/3/2025
Il Giudice Dott.ssa
Valentina Stabile
Tribunale di Sciacca
- 26 -
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SCIACCA
Il Tribunale in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Valentina Stabile, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1280 del Ruolo Generale degli Affari
Civili Contenziosi dell'anno 2019, vertente
TRA
, C.F. , elettiva- Parte_1 C.F._1
mente domiciliato all'indirizzo pec
[...]
in uso all'Avv. Parla Rita, che lo rap- Email_1
presenta e difende giusta procura agli atti
- Attore -
CONTRO
C.F. , in persona del Controparte_1 P.IVA_1
legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata all'indirizzo pec in uso Email_2
all'Avv. Sclafani Luca, che la rappresenta e difende giusta procura agli atti
- Convenuta -
E CONTRO
, C.F. e Controparte_2 C.F._2
C.F. CP_3 C.F._3
- Convenuti contumaci -
Tribunale di Sciacca OGGETTO: lesione personale.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: all'udienza del 06/11/2024 le parti hanno concluso come da verbale in pari data, al quale si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO
Con atto di citazione ritualmente notificato alle
contro
- parti, ha adito in giudizio Parte_1 Controparte_1
e lamentando
[...] Controparte_2 CP_3
di essere stato vittima di un incidente stradale occorso sulla strada statale 115 lungo il rettilineo compreso tra gli svincoli di Borgo Bonsignore e Seccagrande in data 23/08/2017 alle ore 21:30 circa, mentre era alla guida del motociclo TRIUMPH
Street Triple targato DJ20195, con passeggera la propria mo- glie, . Persona_1
L'attore ha dedotto di essere stato in particolare tampo- nato dall'autovettura TOYOTA Yaris targato ER492WW di proprietà di , assicurata con la società Controparte_2
convenuta e condotta da il quale circolando CP_3
ad alta velocità e a fari spenti, avrebbe superato il motociclo
TI TE condotto da e impattato Controparte_4
contro il motociclo guidato da esso attore.
A seguito dell'impatto, e della caduta dal proprio mezzo,
l' ha riportato “frattura delle vertebre D11 e D12, oltre Pt_1
a varie escoriazioni e trauma da schiacciamento del 1° dito della mano destra”.
Tribunale di Sciacca
- 2 - Ciononostante, la polizia stradale di Sciacca, intervenuta nelle immediatezze del sinistro, ricostruiva la dinamica nel senso di una corresponsabilità dell'attore poiché “Il sig. Per_2
ne proveniente dal piazzale dall'area di servizio denominata
(EX Q8) Giardinello, si immetteva sulla SS.115, effettuando la manovra di svolta a sinistra senza fermarsi e dare la prece- denza ai veicoli circolanti”, mentre entrava in CP_3
collisione con il motoveicolo dell'attore perché “procedeva ad una velocità non commisurata alle condizioni della strada”.
L'attore ha contestato tale ricostruzione, sostenendo che: “l'area del sinistro ricadeva a significativa distanza dal varco di uscita dall'Area di servizio Giuardinello…non corri- sponde al vero che il motociclo non rispettava la precedenza uscendo dalla stazione di servizio e ciò emerge in maniera la- palissiana dalla posizione dello stesso subito dopo l'urto, posi- zione descritta dagli accertatori a molti metri di distanza dal predetto incrocio… a seguito dei calcoli effettuati dall'Ing.
[...]
risulta inconfutabile quanto accertato dalle autorità, ovve- Per_3
ro che la velocità di percorrenza del convenuto non era ade- guata ai limiti stabiliti per il tratto stradale (70 KM/H), la Toyo- ta Yaris, infatti, percorreva il predetto tratto di strada ad una velocità fra i 120 ei 130 KM/H… il conducente dalla autovet- tura Toyota Yaris non abbia posto in essere nessuna manovra
d'emergenza al fine di evitare l'impatto”.
L'attore ha soprattutto contestato il modus operandi de-
Tribunale di Sciacca
- 3 - gli accertatori intervenuti sul luogo del sinistro, che non avrebbero approfondito elementi fondamentali per la rico- struzione della dinamica dello stesso, quali il luogo di prove- nienza dell'autovettura, la velocità dei veicoli, il punto d'urto, le tracce di frenata, la posizione di veicoli post-urto, senza nemmeno raccogliere le testimonianze delle persone presenti al momento dell'accaduto: tutti elementi da cui sarebbe emerso che la Toyota Yaris proveniva ad alta velocità dalla ci- tata stazione di servizio, a fari spenti e senza rispettare la di- stanza di sicurezza e le altre norme di prudenza da adottare durante il sorpasso dei veicoli.
Né gli accertatori avrebbero sottoposto ad alcooltest come invece avvenuto per l'attore. CP_3
In fase stragiudiziale l' tentava di ottenere il ri- Pt_1
sarcimento ritenuto conforme a giustizia da parte della socie- tà assicuratrice, avvalendosi della società “ Controparte_5
, la quale ultima otteneva risposta di apertura
[...]
del sinistro in data 29/01/2018; il 19/09/2018, stante il ri- tardo nella prosecuzione della fase accertativa, la società sollecitava la perizia sui veicoli coinvolti nel si- CP_5
nistro e sulla persona del danneggiato.
Svolte le perizie, la società convenuta in data
21/02/2019 formulava l'offerta risarcitoria di euro 14.900,00 dopo avere attribuito la responsabilità nella causazione del sinistro all'attore nella misura del 70%.
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- 4 - L'attore tratteneva la somma a titolo di acconto sul mag- giore danno lamentato, mentre alcuna offerta gli è mai perve- nuta per i danni materiali al motociclo, per la cui riparazione occorrerebbero euro 7.187,34 oltre I.V.A., sebbene la società
“Rosso s.r.l.”, fiduciaria della compagnia convenuta, ne abbia quantificato il valore commerciale in euro 2.600,00, cui tut- tavia andrebbero aggiunte le spese di rottamazione e quelle effettuate per una nuova immatricolazione, al bollo non godu- to e al fermo recupero analogo mezzo.
In data 02/09/2019 l'attore invitava le controparti alla stipula di una convenzione assistita, senza sortire adesione.
Prima di avanzare richiesta risarcitoria, l'attore ha evi- denziato che a causa dell'illecito subìto avrebbe interrotto il motociclismo praticato sin da piccolo, tenuto conto che le le- sioni permanenti alla colonna vertebrale diagnosticategli sa- rebbero incompatibili con l'attività di conduzione di un moto- ciclo.
In conclusione, sulla scorta della relazione di parte ver- sata agli atti, egli ha quantificato la lesione alla salute in cor- rispondenza del 13% per danno permanente, a giorni 70 per danno temporaneo al 100%, giorni 30 al 75%, giorni 25 al
50% e giorni 75 al 25%, da incrementare a titolo di persona- lizzazione e decurtare per acconto ricevuto, per un totale di euro 76.570,16; oltre a euro 2.600,00, più spese di rottama- zione, nuova immatricolazione, bollo non goduto e fermo re-
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- 5 - cupero analogo mezzo, per il danno materiale al motociclo;
infine, le spese, competenze e onorari del giudizio, da distrar- si in favore del procuratore che si dichiara antistatario.
Costituitasi in giudizio, ha riba- Controparte_1
dito la correttezza delle proprie valutazioni, a supporto delle quali ha richiamato il verbale di accertamento degli operatori di p.s. intervenuti sui luoghi del sinistro ed epilogato con la sanzione amministrativa spiccata nei confronti sia di
[...]
per violazione dell'art. 145, commi 6 e 10 C.d.S. Parte_2
(omessa precedenza), sia di per violazione CP_3
dell'art. 141, commi 2 e 11, C.d.S. (omesso controllo del vei- colo).
La causa è stata istruita in modo documentale, con l'interrogatorio formale di l'escussione di CP_3
due testimoni e l'espletamento di una consulenza medi- co/legale a firma del dott. ; poi rinviata per Persona_4
precisazione delle conclusioni all'udienza che precede e, infi- ne, trattenuta in decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Tanto premesso in fatto, si osserva
IN DIRITTO
La domanda avanzata dall'attore è fondata nell'an.
Prima di affrontare il merito della vicenda, occorre di- chiarare la contumacia di e Controparte_2 CP_3
raggiunti da regolare vocatio in ius e non costituitisi
[...]
Tribunale di Sciacca
- 6 - in giudizio.
Passando all'analisi della vicenda, essa, avendo interes- sato soggetti non legati fra loro da precedenti accordi obbliga- tori di natura civile, rientra nell'alveo dell'illecito aquiliano, il cui accertamento è dall'art. 2043 c.c. subordinato alla dimo- strazione da parte del soggetto danneggiato di tutti i suoi elementi costitutivi, vale a dire condotta materiale commissi- va od omissiva, dolo o colpa del danneggiante, danno conse- guenza e nesso di causalità fra i predetti elementi.
Nel caso di sinistri stradali coinvolgenti più mezzi, sul nesso di causalità interviene pure l'art. 2054 co. 2 c.c.: “Nel caso di scontro tra veicoli si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a pro- durre il danno subito dai singoli veicoli”.
Completa il quadro normativo sul nesso causale, grazie al rinvio operato dall'art. 2056 c.c., l'art 1227 c.c.: “Se il fatto colposo del creditore ha concorso a cagionare il danno, il risar- cimento è diminuito secondo la gravità della colpa e l'entità delle conseguenze che ne sono derivate. Il risarcimento non è dovuto per i danni che il creditore avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza”.
L'art. 2054 c.c. ha però valenza “residuale”, limitata, cioè, all'ipotesi di concreta impossibilità della determinazione dell'incidenza causale delle condotte di tutti i conducenti;
la norma è dunque applicabile soltanto laddove permanga il
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- 7 - dubbio sull'effettiva responsabilità esclusiva o preponderante dell'uno o dell'altro soggetto coinvolto nel sinistro stradale (di recente Cass., sez. III civ., ord. n. 15152 del 30/05/2023).
In altre parole, ove risulti accertata l'esclusiva colpa di uno soltanto dei conducenti, l'altro non subisce gli effetti del- la presunzione e, pertanto, non è tenuto a provare di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno.
È giocoforza che la responsabilità delle persone coinvol- te, versandosi in una fattispecie di illecito aquiliano, postula la violazione delle regole generali di comportamento e/o, nella fattispecie di incidente stradale, di quelle dettate dal D.lgs.
285/1992 (C.d.S.).
Ebbene, il versante probatorio dell'odierno giudizio si connota per l'esistenza di un verbale di accertamento operato da agenti di pubblica sicurezza ed è completato dal principio di non contestazione ex art. 115 c.p.c., dalle dichiarazioni te- stimoniali e dallo strumento delle presunzioni.
In primo luogo, non risulta contestata la violazione dell'art. 141, commi 2 e 11, C.d.S. da parte di CP_6
colpevole di non avere controllato l'autovettura da lui
[...]
condotta in fase di soprasso dei motocicli incontrati sulla propria marcia, finendo per tamponare la TRIUMPH Street
Triple condotta dall'attore, causandone la caduta.
Tale circostanza è stata riferita anche dai testimoni ocu- lari e , escussi in udienza, Controparte_4 Testimone_1
Tribunale di Sciacca
- 8 - i quali hanno confermato i capitoli della memoria istruttoria dell'attore, fra cui “Vero è che al momento dell'impatto la moto di si trovava già immessa sulla corsia in posi- Parte_1
zione rettilinea e quindi all'interno della propria carreggiata…
Vero è che l'impatto è avvenuto a notevole distanza dall'uscita del rifornimento di benzina Q8”.
Con la propria deposizione, ha inoltre CP_3
confermato che “Mi sono ritrovato all'improvviso la moto da- vanti, in prossimità del benzinaio, e non ho fatto nemmeno in tempo a frenare”.
A questo punto, non si può fare a meno di valutare il va- lore probatorio del verbale di accertamento della p.s. versato agli atti, da cui emerge la corresponsabilità di tutte le parti.
Noto come il verbale di accertamento di una violazione amministrativa (fra cui è compresa l'infrazione a una norma del codice della strada) ha natura di atto pubblico, il quale, a mente dell'art. 2700 c.c., fa piena prova fino a querela di falso della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato, delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta come avvenuti in sua presenza o da lui compiuti.
Mentre la prova contraria sulle circostanze di fatto della violazione non attestate nel verbale di accertamento come av- venute alla presenza del pubblico ufficiale, o rispetto alle quali l'atto non è suscettibile di fede privilegiata per una sua
Tribunale di Sciacca
- 9 - irrisolvibile contraddittorietà oggettiva, è esprimibile nel giu- dizio in corso, la prova contraria per ogni questione concer- nente l'alterazione nel verbale, pur se involontaria o dovuta a cause accidentali, della realtà degli accadimenti e dell'effettivo svolgersi dei fatti alla presenza del pubblico uffi- ciale è riservata al giudizio di querela di falso a norma degli artt. 2702 c.c. e 221 c.p.c., strumento volto anche a saggiare la correttezza dell'operato del pubblico ufficiale (Cass., sez. un. civ., sent. n. 17355 del 24/07/2009).
In particolare, gli accertamenti operati in cotal modo comprendono una parte ricostruttiva e una valutativa, in re- lazione alle quali “Il verbale di accertamento dell'infrazione stradale fa piena prova fino a querela di falso in ordine ai fatti accertati visivamente dai verbalizzanti o relativi alla fase stati- ca dell'incidente, quale risultava al momento del loro interven- to” (Cass., sez. II civ., ord. n. 28149 del 27/09/2022).
Sebbene nell'odierno giudizio nessuna parte abbia pro- posto querela di falso, la fede privilegiata del verbale di accer- tamento versato agli atti è comunque limitato agli aspetti in- dicati dall'art. 2700 c.c. cit., mentre la sua parte “valutativa”, esito, cioè, di ipotesi ricostruttive elaborate dagli operatori in- tervenuti suoi luoghi in un momento successivo all'accaduto, ben possono essere rimesse in discussione secondo le regole probatorie ordinarie.
È quanto avvenuto nel caso di specie, in cui la ricostru-
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- 10 - zione sulla corresponsabilità dell'attore espressa da valuta- zione degli operatori di p.s. non collima con quanto emerso dalla dinamica probatoria sviluppatasi in giudizio.
Non trova, difatti, riscontro esterno la circostanza se- condo cui non avrebbe rispettato la prece- Parte_1
denza dell'autovettura guidata dal convenuto all'atto di im- mettersi sulla carreggiata di percorrenza mentre usciva dalla stazione di servizio.
Anzi, dalla relazione dettagliata a firma dell'Ing. Per_5
, consulente dell'attore, priva di autonomo valore pro-
[...]
batorio ma liberamente apprezzabile dal giudicante a suppor- to del proprio convincimento (cfr. Cass., sez. III civ., sent n.
18303 del 18/09/2015), emerge, con il suffragio di modelli matematici ivi indicati, che “la manovra di svolta sarebbe sta- ta portata sostanzialmente a termine, come dimostra la tipolo- gia delle deformazioni riportate dai veicoli. Le deformazioni del motociclo escludono un contatto diretto sulla fiancata, ciò che sarebbe avvenuto se l'urto si fosse concretizzato mentre il con- ducente stava svoltando. D'altro canto, il moto post urto del motociclo, svoltosi interamente sulla carreggiata stradale, im- pone di assumere che la forza impulsiva dell'urto da retro
(tamponamento) aveva direzione coincidente con la direzione
(rettilinea) della strada… Alla luce delle considerazioni sopra esposte, non appare possano esserci dubbi sul fatto che la col- lisione fra la vettura Toyota e il motociclo RI non si verifi-
Tribunale di Sciacca
- 11 - cò dove ritiene la Polstrada senza alcuna argomentazione tecnica, ma si verificò nei pressi della sezione stradale in cui furono soccorsi i passeggeri del motociclo, area non lontana dal punto in cui fu rinvenuta in posizione di quiete la stessa
Toyota”.
La parte valutativa operata dagli operati di p.s., carente di modelli matematici a supporto, trova allora smentita da una valutazione scientificamente valida fornita dall'attore, il cui motociclo, per il fatto di essere stato tamponato dall'autovettura guidata dal convenuto ad una velocità evi- dentemente maggiore di quella dello stesso motociclo, non consente di avvalersi della presunzione di corresponsabilità ex art. 2054 c.c, in assenza, giova ribadire, di adeguate prove in grado di dimostrare il contrario.
Superato il dubbio sull'an, e sulla conseguente applica- bilità dell'art. 1227 c.c., si può ora affrontare il punto nodale della vicenda, cioè il quantum risarcitorio.
Sul versante del danno alla persona, la perizia espletata ha fornito il seguente quadro medico/legale:
- “L'odierno attore, seppur la fase attuale sia da conside- rare esitale, a causa dell'alterazione della meccanica ar- ticolare del rachide che predispone ad episodi di rachial- gia, necessiterà di terapia riabilitativa e trattamenti fisio- terapici ciclici in cronico;
Tribunale di Sciacca
- 12 - - I postumi sono stabilizzati e non sono passibili di peggio- ramento. D'altro canto, i trattamenti non possono incide- re in modo significativamente migliorativo, tanto che il trattamento riabilitativo e fisioterapico ciclico è consigliato per trattare eventuali recidive dolorose;
- nel caso in oggetto il periziato ha riportato… Esiti di frat- tura del corpo vertebrale di D11 con schiacciamento o re- sidua cuneizzazione (ed) Esiti di frattura del corpo verte- brale di D12 da schiacciamento, con residua cuneizza- zione;
- si considera adeguato il seguente periodo di inabilità:
Inabilità temporanea totale: 70 (settanta) Inabilità tempo- ranea biologica parziale al 75%: 50 (cinquanta) Inabilità temporanea biologica parziale al 50%: 50 (cinquanta)
Inabilità temporanea biologica parziale al 25%: 30 (tren- ta);
- appare congrua una valutazione percentuale complessi- va di danno biologico nella misura del 11% (undici per- cento)”;
- Le spese mediche sostenute successivamente al sinistro
e documentate per spese farmaceutiche, pagamenti tic- ket sanitari, visite specialistiche, accertamenti ammonta- no ad euro 700,56, cui aggiungere euro 366 per una consulenza tecnica di parte, per un totale di euro
1066,56. Tali spese sono state congrue e necessarie.
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- 13 - Il Tribunale deve considerare anche gli elaborati dei
Consulenti di parte, mera allegazione difensiva priva di auto- nomo valore probatorio ma liberamente apprezzabili dal giu- dicante (Cass., sent n. 18303/2015 cit.).
Il confronto fra le C.T.P. e la C.T.U. permette di conside- rare congrua la percentuale dei pregiudizi alla salute risul- tanti in perizia, conformi alle caratteristiche dell'accaduto.
Prima di procedere alla monetizzazione delle lesioni ac- certate, è bene anteporre delle brevi riflessioni teoriche.
Per la liquidazione, necessariamente equitativa (in con- siderazione della natura squisitamente non patrimoniale dei beni attinti e dei pregiudizi conseguitine) del danno non pa- trimoniale alla salute, il Tribunale adotta i parametri e valori indicati nelle Tabelle già in uso presso il Tribunale di Milano, cui i giudici di legittimità hanno riconosciuto una “vocazione” nazionale, indicandoli come parametri equi, idonei a garanti- re la parità di trattamento e applicabili in tutti i casi in cui la fattispecie concreta non presenti peculiarità che suggeriscano di incrementarne o ridurne l'entità (Cass., Sez. 3 civ., sent. n.
14402 del 30/06/2011).
I valori tabellari in questione tengono conto dei princìpi espressi dalle Sezioni Unite della Suprema Corte nelle note pronunce dell'11/11/2008 (nn. 26972, 26973, 26974 e
26975), nonché dalle successive pronunce delle sezioni sem- plici (ex multis Cass., Sez. III civ., Ord. n. 15733 del
Tribunale di Sciacca
- 14 - 17/05/2022), muovendo proprio dall'esigenza di riaffermare il principio dell'autonomia del danno morale rispetto al danno biologico, atteso che il sintagma “danno morale” non è suscet- tibile di accertamento medico-legale e si sostanzia nella rap- presentazione di uno stato d'animo di sofferenza interiore che prescinde del tutto (pur potendole influenzare) dalle vicende dinamico-relazionali della vita del danneggiato.
A tanto consegue che nel procedere alla liquidazione del danno alla salute il giudice di merito deve necessariamente accertare l'esistenza, nel singolo caso, di un eventuale con- corso del danno dinamico-relazionale e del danno morale e, solo in caso di positivo accertamento dell'esistenza (anche) di quest'ultimo, determinare il quantum risarcitorio applicando integralmente le tabelle di Milano nella versione più recente, che prevedono la liquidazione di entrambe le voci di danno con indicazione di due valori separati e riferiti specificamente a ciascuna delle citate componenti del nocumento sofferto, sotto le nuove diciture di danno “biologico/dinamico- relazionale” e “morale da sofferenza soggettiva interiore”.
La voce di danno conseguente alle lesione dell'integrità psicofisica della persona suscettibile di accertamento medico- legale ma in termini di dolore e sofferenza soggettiva se da un lato può ritenersi provata in via presuntiva con riferimento al tipo di lesione patita, al grado della menomazione permanen- te, alla durata del periodo di malattia, ai trattamenti chirur-
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- 15 - gici e alle terapie praticate, alle ripercussioni degli uni e degli altri sulle normali abitudini di vita della persona, dall'altro presuppone l'assolvimento, da parte della persona danneggia- ta, dell'onere di allegazione sul punto, non potendo l'applicazione della Tabella esonerare il giudice dall'obbligo di motivazione in ordine al preventivo necessario accertamento dell'an debeatur e alla congruità degli importi liquidati, in re- lazione alle circostanze di fatto allegate e provate dalle parti nella fattispecie concreta, anche sulla base delle emergenze della C.T.U.
Ulteriore riflessione va fatta per la personalizzazione del
“danno dinamico-relazionale” (prima “biologico”).
Giusto ricordare che il grado di invalidità permanente indicato dal medico legale di per sé esprime, in misura per- centuale, la sintesi di tutte le conseguenze ordinarie che una determinata menomazione si presume riverberi sullo svolgi- mento delle attività comuni di ogni persona;
si tratta delle conseguenze necessariamente comuni che patiscono tutte le persone che presentino quel grado di invalidità provocato da circostanze concrete analoghe o simili.
Quando, invece, si registrano elementi peculiari, ben dimostrati dal danneggiato, in grado di rendere il pregiudizio patito dalla vittima diverso e maggiore rispetto ai casi consi- mili, è consentito al Giudice, con motivazione analitica e non stereotipata, di incrementare le somme dovute a titolo risarci-
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- 16 - torio, in sede di personalizzazione della liquidazione, senza incorrere nella duplicazione del risarcimento, sempre vietata
(Cass., sez. III civ., sent. n. 109127 del 07/05/2018).
A ben guardare, nella fattispecie all'odierna attenzione, la gravità delle lesioni patite da e l'assenza Parte_1
di elementi peculiari afferenti alla sua situazione personale conducono alla liquidazione del danno biologico nella sua duplice componente dinamico relazionale/morale soggettiva, senza, tuttavia, possibilità di personalizzazione, per carenza, giova ribadire, di quegli elementi peculiari in grado di far ri- tenere le lesioni subite dal danneggiato più gravi rispetto a quelle tipicamente connesse al tipo di nocumento biologico accertato;
ciò, a maggior ragione, ove si consideri l'importanza, in termini percentuali, del danno permanente quantificato in sede medico-legale e la non necessità di inter- venti chirurgici o trattamenti antalgici in atto.
Non v'è agli atti, invero, alcun sicuro appiglio scientifico cui potere ricondurre l'impossibilità dell'attore di guidare in futuro un motociclo, non potendosi ritenere tale la mera pos- sibilità di episodi dolorosi della parte anatomica coinvolta nel senso indicato dal Perito.
Certo, viceversa, il danno da lucro cessante, esito del ri- tardato pagamento della legittima pretesa monetaria e consi- stente nella perdita dei frutti che il danneggiato avrebbe po- tuto trarre dalla somma dovuta se questa fosse stata tempe-
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- 17 - stivamente corrisposta.
Tenuto conto della natura (debito di valore) dell'obbligazione risarcitoria in parola e dei criteri ormai co- stanti in giurisprudenza, la quantificazione di tale lucro ces- sante è necessariamente equitativa e consiste nel devalutare, prima, l'importo liquidato a titolo di danno non patrimoniale al momento del sinistro e applicare, dopo, l'interesse com- pensativo al tasso legale sulla somma rivalutata anno per anno.
Anche tale danno è però liquidato solo se provato, sep- pure con il ricorso a indici presuntivi (Cass., sez. un. civ., sent. n. 1712 del 17/02/1995).
Nel caso di specie, la presunzione è insita nella richiesta risarcitoria avanzata immediatamente all'assicurazione e tesa a ottenere la giusta somma, che sarebbe stata usata per ri- pristinare tempestivamente il nocumento subìto e così trarne vantaggi.
Trasponendo quanto detto al caso odierno, la liquidazio- ne dei danni non patrimoniali alla salute di Parte_3
lo deve avvenire nel modo seguente:
- l'invalidità permanete all'11% a persona di anni 34 al momento del sinistro corrisponde a euro 31.875,00 a titolo di “danno non patrimoniale (nella duplice compo- nente dinamico relazionale/morale soggettivo);
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- 18 - - l'inabilità temporanea, calcolata sul parametro di euro
115,00 al giorno, è stata totale per giorni 70 corrispon- dente a euro 8.050,00, al 75% per giorni 50 pari a
4.312,50, al 50% per giorni 50 pari a euro 2.875,00, e al 25% per giorni 30 pari a euro 862,50; la spettanza complessiva è dunque pari a euro 16.100,00
Dalla somma delle voci di danno, euro 47.975,00, vanno decurtati euro 14.900,00 ricevuti a titolo di acconto, alla stregua del principio secondo cui “qualora prima della liqui- dazione definitiva del danno da fatto illecito, il responsabile versi un acconto al danneggiato, tale pagamento va sottratto dal credito risarcitorio, non secondo i criteri di cui all'art. 1194
c.c. (applicabile solo alle obbligazioni di valuta, non a quelle di valore quale il credito risarcitorio per danno aquiliano), ma de- valutando alla data dell'evento dannoso sia il credito risarcito- rio (se liquidato in moneta attuale) che l'acconto versato;
de- traendo quest'ultimo dal primo e calcolando sulla differenza il danno da ritardato adempimento (c.d. interessi compensativi)”
(Cass., sez. III civ., sent n. 6357 del 21/03/2011; di recente
Cass., Sez. I civ., Sent. n. 159 del 03/01/2024).
Nel rispetto del superiore principio, la somma spettante al danneggiato al netto dell'acconto, prima devalutata al gior- no del sinistro e poi rivalutata secondo gli indici ISTAT, è pari a euro 36.283,80 (di cui euro 3.208,80 a titolo di interessi).
Sull'importo finale sono inoltre dovuti gli interessi mora-
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- 19 - tori al tasso legale dalla decisione al saldo.
In ultima analisi, ci si deve soffermare sui danni patri- moniali di cui parte attrice ha chiesto il rimborso.
In primo luogo, il pregiudizio al motociclo, su cui si è re- gistrata la dicotomia fra il valore di mercato e il valore di ri- parazione del mezzo, richiede talune precisazioni.
La norma di riferimento è l'art. 2058 c.c.: “Il danneggiato può chiedere la reintegrazione in forma specifica, qualora sia in tutto o in parte possibile. Tuttavia il giudice può disporre che il risarcimento avvenga solo per equivalente, se la reintegra- zione in forma specifica risulta eccessivamente onerosa per il debitore”.
La norma tenta di contemperare le opposte esigenze del risarcimento in forma specifica e della non eccessiva onerosi- tà per il debitore, alla luce dei princìpi di solidarietà sociale ex art. 2 Cost e del divieto di arricchimento in materia di ri- sarcimento del danno.
Le due modalità di risarcimento si pongono, fra loro, in un rapporto di regola ed eccezione: ai sensi del co. 1 il dan- neggiato può chiedere, seguendo la modalità ordinaria, la reintegrazione in forma specifica, oggettivamente parametrata sui costi necessari per la riparazione dei beni, volta a ripristi- nare la situazione patrimoniale lesa;
ai sensi del co. 2, il Giu- dice può invece disporre il risarcimento per equivalente, cal- colato con la differenza tra il valore del bene prima e dopo il
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- 20 - danno, se la reintegrazione in forma specifica risulta eccessi- vamente onerosa per il debitore.
Con riferimento ai sinistri stradali, l'eccessiva onerosità si ha quando il costo totale delle riparazioni atte a riportare il veicolo nello stato antecedente al sinistro superi notevolmen- te il suo valore di mercato, il risarcimento risultando eccessi- vamente oneroso per il danneggiante e possibile fonte di in- debita locupletazione del danneggiato (Cass., sez. III civ., ord.
n. 10686 del 20/04/2023).
Il divieto di arricchimento è invero desumibile dall'art. 1223 c.c., laddove prescrive che il risarcimento debba ricom- prendere tanto la perdita subita quanto il mancato guadagno, purché entrambe le voci siano “conseguenza immediata” dell'illecito: da ciò la necessità di computare, ai fini quantifi- catori, anche i vantaggi direttamente riconnessi all'illecito, in guisa da ricollocare il danneggiato nella stessa curva di indif- ferenza in cui si sarebbe trovato se non avesse subito l'illecito, evitando che possa arricchirsi nonostante sia stato vittima di un fatto illecito (Cass., sez. Un. civ., sent. n. 12565 del 22/05/2018).
A titolo esemplificativo, si può fare riferimento al mag- giore valore di mercato che il bene raggiungerebbe una volta riparato, laddove di molto superiore al prezzo di mercato che il bene aveva ante sinistro.
Tuttavia, partendo dal principio fondamentale secondo il
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- 21 - quale il risarcimento del danno da responsabilità aquiliana ha la funzione di porre il patrimonio del danneggiato nello stesso stato in cui si sarebbe trovato se l'illecito non si fosse verificato, appare evidente come il criterio del risarcimento secondo il valore ante-sinistro del mezzo non possa costituire l'unico parametro di valutazione del Giudice.
Allo scopo di un'eventuale riduzione della misura del ri- sarcimento, il Giudice, oltre al valore ante-sinistro del mezzo, deve tenere conto anche di altri parametri (quali, la vetustà del veicolo, il deprezzamento subìto a seguito dell'incidente, la natura e l'entità delle riparazioni effettuate, la maggiore funzionalità che le stesse potrebbero garantire al mezzo, ecc.), mentre, al fine di reintegrare il patrimonio ex ante del danneggiato, il danno dovrà essere “maggiorato della spesa di demolizione del relitto e di quella di immatricolazione del nuovo veicolo” (Cass., sez. VI – 3 civ., ord. n. 9367 del 28/04/2014).
Orbene, nessuna prova è stata fornita da parte attrice né dell'avvenuta riparazione, dal costo di per sé di gran lunga superiore al valore di mercato quantificato, senza prova con- traria, dalla Compagnia assicuratrice;
né dei costi di rotta- mazione, vendita, dell'equivalente per il tempo impiegato tra la rottamazione del mezzo danneggiato e il reperimento sul mercato di un'altra simile, ed altri costi simili eventualmente affrontati.
Da ciò discende il riconoscimento di soli euro 2.600,00
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- 22 - per il pregiudizio al motociclo, equivalente al suo valore di mercato.
Venendo alle spese reclamate dagli attori, giova ricordare che l'art. 9 co. 2 D.P.R. 254/2006, emanato in applicazione dell'art. 150 co. 1 D.lgs. 209/2005 che esclude il rimborso per le spese di assistenza stragiudiziali diverse da quelle me- dico-legali nell'ipotesi di accettazione della somma offerta dall'impresa di assicurazioni, è limitato alle procedure di in- dennizzo diretto a carico del proprio assicuratore ex art. 149
C.d.s.., non anche alla procedura diretta nei confronti dell'assicuratore del danneggiante.
La norma è stata tuttavia oggetto di pronunce da parte della Corte costituzionale, al fine di ricondurla al rispetto del diritto di difesa ex art. 24 Cost, onde consentire in qualsiasi procedura di indennizzo anche il rimborso delle spese legali affrontate dal danneggiato tutte le volte in cui l'assistenza sia risultata utile (Corte Cost., ord. n. 192 del 28/05/2010).
A precisazione di quanto assunto dal Giudice delle Leggi
è intervenuta la Corte di Cassazione, affermando che la nor- ma si deve applicare alla luce dell'art. 24 Cost., sicché le spe- se legali sono comunque dovute se il sinistro presentava par- ticolari problemi giuridici, ovvero in assenza di una reale as- sistenza prestata dall'assicuratore (Cass., sez. III civ., sent. n.
3266 del 19/02/2016).
Le spese legali stragiudiziali sostenute dal danneggiato
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- 23 - hanno natura di danno emergente e consistono nel costo so- stenuto per l'attività svolta dal soggetto abilitato all'assistenza legale nella fase precontenziosa, con differenza fra queste spese stragiudiziali e quelle liquidate all'esito del giudizio ex art. 91 e ss c.p.c. (Cass., sez. III civ., n. 11154 del
29/05/2015).
Trattandosi di danno emergente, le spese legali soggiac- ciono alle regole delle altre voci di danno, sicché esse an- dranno domandate, allegate e provate (Cass., Sez. Un. civ.,
Sent. n. n. 16990 del 10/07/2017); non saranno perciò ripe- tibili le spese che il danneggiato avrebbe potuto evitare usan- do l'ordinaria diligenza, in accordo con l'art. 1227 co. 1 c.c., o sostenute in misura sproporzionata all'ammontare del danno, ex art. 1227 co. 2 c.c., o per le quali non vi sia nesso di causa con il fatto illecito assicurato (Cass., Sez. VI – 3 civ., Ord. n.
2644 del 02/02/2018).
Nel caso di specie non è di certo discutibile l'utilità dell'assistenza legale prestata da in fase stra- CP_5
giudiziale in favore dell'attore, stante la complessità fattuale e giuridica della vicenda e dei solleciti fatti.
La spesa sostenuta di euro 1.817,00 è comprovata dalla fattura quietanzata rilasciata da e versata agli CP_5
atti, diversamente da quanto avvenuto in ordine alla fattura emessa dal C.T.P., ing , che reca l'indicazione Persona_5
del pagamento ad opera di “G.S. Gestione sinistri” e non
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- 24 - dell'attore.
Vanno corrisposte a titolo di danno emergente anche le spese mediche affrontate dall'attore e ritenute congrue dal
C.T.U. nella misura di euro 700,56, mentre vanno escluse le spese per la C.T.P. medico legale, della cui fattura quietanza- ta non v'è traccia.
I costi del processo seguono la soccombenza e, previa rettifica in diminuzione del valore della causa esito della deci- sione del Tribunale, si liquidano in euro 3.809,00, oltre al rimborso spese forfettarie del 15%, IVA e CPA, a titolo di compensi professionali secondo i parametri minimi di cui al
D.M. 55/2014; euro 518,00 a titolo di c.u. sul valore della causa accertato dal Tribunale, euro 27,00 per spese forfettiz- zate ed euro 20,48 per spese di notificazione.
Le superiori spese di lite vanno corrisposte dalle parti convenute, in solido fra loro, direttamente al procuratore di parte attrice dichiaratosi antistatario.
Le spese della CTU, liquidate con sperato decreto, vanno poste per intero sulle parti convenute in solido fra loro.
P.Q.M.
Il Tribunale di Sciacca, in composizione monocratica, defini- tivamente decidendo all'esito della causa in epigrafe:
DICHIARA la contumacia di e Controparte_2
; CP_3
CONDANNA in persona del le- Controparte_1
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- 25 - gale rapp.te p.t., e Controparte_2 CP_7
in solido fra loro, al pagamento in favore di
[...] Pt_1
della somma di euro 2.600,00 a titolo di danno
[...]
patrimoniale, euro 700,56 per rimborso spese medico/legali, euro 1.817,00 a titolo di danno emergente, ed euro 36.283,80
(di cui euro 3.208,80 a titolo di interessi) a titolo di risarci- mento del danno non patrimoniale, oltre interessi dalla deci- sione al saldo;
CONDANNA Controparte_1 CP_2
e , a rifondere, in solido fra loro, le
[...] CP_3
spese di lite sostenute da e liquidate in Parte_1
euro 3.809,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e CPA, nonché eu- ro 565,48 per rimborso spese vive, da corrispondere diretta- mente al procuratore antistatario;
PONE le spese per la C.T.U., liquidate con sperato decre- to, a carico di Controparte_1 CP_2
e , in solido fra loro.
[...] CP_3
Così deciso in Sciacca, 1/3/2025
Il Giudice Dott.ssa
Valentina Stabile
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